causa di servizio, vittime del dovere

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christian71
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Re: R: causa di servizio, vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

salvo 63 ha scritto:
christian71 ha scritto:Io invece ero stato ricoverato 30 giorni quando mi fecero Mod.C…

Inviato dal mio SM-N910F
questo mi dispiace....ma tornando al modello C pare che il ricovero non è obbligatorio.
ciao salvo 63
A questo punto no che non lo è, siete in tanti a poterlo testimoniare per esperienza diretta… io anche in molte occasione nel forum avevo letto che era indispensabile il ricovero, ma penso che questa sera si stia sfatando questo mito…

Saluti

Inviato dal mio SM-N910F


salvo 63
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Re: causa di servizio, vittime del dovere

Messaggio da salvo 63 »

può darsi che il DAY HOSPITAL in C.M.O. è sufficiente ad essere considerato un ricovero, altrimenti non si spiega.
salvo 63
avt8
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Re: causa di servizio, vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

salvo 63 ha scritto:può darsi che il DAY HOSPITAL in C.M.O. è sufficiente ad essere considerato un ricovero, altrimenti non si spiega.
salvo 63

Collega ferito in incidente, senza saper leggere e scrivere, fai due righe al comando da dove dipendi, specifica il fatto, e chiedi il riconoscimento della causa di servizio-ed hai risolto tutto a prescindere se sei o non sei stato ricoverato-
A quaesto punto qualcuna dovrà pur muoversi per l'isruttoria e mandarti alla CMO-
Ritengo che questa e la starda più sicura,per aver leventuale riconoscimento della causa di servizio, che comunque essendo la patologie lieve o grave e avvenuta durante il servizio- per cui la CMO, sicuramente dirà si riconosciuta causa di servizio ma NC-
salvo 63
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Re: causa di servizio, vittime del dovere

Messaggio da salvo 63 »

Modello C o non anche se si allungheranno i tempi il riconoscimento non sarà compromesso e su questo credo che nessuno di noi ha dubbi, perché a seguito di un intervento ci sono state lesioni ad una vertebra, un trauma cranico e varie contusioni su tutto il corpo, quindi e fuori dubbio che sono una lesione traumatica dove la causa è unica cioè l’incidente, ed il servizio prestato ( l’intervento) è un fatto esclusivo.
Ma la cosa più intortante come ho scritto nel precedente post che sia dimostrato anche che la colpa non è del Collega altrimenti è tempo perso.
salvo 63
christian71
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Re: R: causa di servizio, vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

avt8 ha scritto:
salvo 63 ha scritto:può darsi che il DAY HOSPITAL in C.M.O. è sufficiente ad essere considerato un ricovero, altrimenti non si spiega.
salvo 63

Collega ferito in incidente, senza saper leggere e scrivere, fai due righe al comando da dove dipendi, specifica il fatto, e chiedi il riconoscimento della causa di servizio-ed hai risolto tutto a prescindere se sei o non sei stato ricoverato-
A quaesto punto qualcuna dovrà pur muoversi per l'isruttoria e mandarti alla CMO-
Ritengo che questa e la starda più sicura,per aver leventuale riconoscimento della causa di servizio, che comunque essendo la patologie lieve o grave e avvenuta durante il servizio- per cui la CMO, sicuramente dirà si riconosciuta causa di servizio ma NC-
Si ma attenzione, in assenza di Mod.C la CMO non può riconoscere la dipendenza da causa di servizio è!!!… senza Mod.C dovrà necessariamente passare per il Comitato di Verifica e anche se sarà solo una proforma perchè verrà sicuramente riconosciuta alla fine dei giochi passeranno circa 7 anni prima di vedere l'eventuale equo indennizzo…

Salut
Christian

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semaig
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Re: causa di servizio, vittime del dovere

Messaggio da semaig »

Casuan ha scritto:salvo 63, ciao, il Decreto del Presidente della Repubblica 29ottobre 2001, n. 461 articolo 3 cita L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale. Scusami ma non trovo nessun riferimento concernente il ricovero per tale procedimento d'uffico, se tu sai se ci sono delle direttive/tempistiche interne le sconosco e non trovo nulla. SE non ti disturbo potresti menzionarmi tali direttive. Perche a quello che so cambia tanto con la compilazione del mod. C, e fargli fare l'iter naturale. Ripeto ho avuto un incidente stradale occorsomi con l'auto di servizio, su un intervento determinato dalla C.O.. L'incidente come detto e avvenuto a seguito di intervento, attraverso il quale ho riportato delle lesioni ad una vertebra, un trauma cranico e varie contusioni su tutto il corpo, con la prescrizione del busto e prognosi di 50 gg. ringrazio anticipatamente.
Scusa Casuan, citi l'art. 3 del DPR 461/2001, nel quale l'amministrazione deve avviare d'ufficio la pratica per il riconoscimento della causa di servizio, se l'amministrazione non procede tu puoi sempre inoltrare la richiesta ai sensi dell'art. 2 dello stesso DPR, tale richiesta deve essere effettuata entro 6 (sei) mesi dalla data dell'evento, nell'art. 2 trovi tutte le modalità per presentare l'istanza, poi sarà il tuo comando, anche se non ha fatto il modello C ad instaurare la pratica.
Giulio64
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Re: causa di servizio, vittime del dovere

Messaggio da Giulio64 »

Buona sera a tutti. piccolo contributo sul modello C:

LEGGE 1 marzo 1952, n. 157
Riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta.
Art. 1.

In deroga a quanto disposto dalla legge 11 marzo 1926, n. 436, il
giudizio sulla dipendenza da causa, di servizio delle lesioni
traumatiche da qualsiasi causa prodotte, escluse le cause infettive,
parassitarie e psichiche, e' pronunciato dal direttore dell'ospedale
militare o infermeria presidiaria o infermeria autonoma, sempre che
dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia
clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, ed
abbiano determinato inizialmente il ricovero in cura in uno dei
predetti stabilimenti sanitari.
art 2:
Il giudizio di dipendenza da causa di servizio per le lesioni
indicare nell'articolo precedente e' espresso sulla base dei dati
clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati
nelle dichiarazioni all'uopo formulate dal dirigente il servizio
sanitario e dal comandante del corpo e del reparto distaccato o dal
capo del servizio presso il quale l'evento lesivo si sia verificato.
Tale giudizio deve essere espresso nel piu' breve tempo possibile,
e, comunque, durante la degenza dell'inferno.
Le complicazioni e l'eventuale decesso, sopraggiunti durante il
ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto
di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all'atto della
dimissione o del decesso.
Art. 3.

Delle conclusioni diagnostiche e medico-legali e del relativo
giudizio deve essere data partecipazione allo interessato.
In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda,
dell'interessato, la normale procedura prevista dalla legge 11 marzo
1926, n. 416.
Art. 4.

Se la lesione e' riconosciuta dipendente da causa di servizio, il
giudizio sulla idoneita' al servizio, e sulla eventuale assegnazione
di categoria di pensione, e' devoluto alle commissioni mediche di cui
alla, legge 11 marzo 1926, n. 416.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1 marzo 1952

EINAUDI

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SCELBA - ZOLI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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semaig
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Re: causa di servizio, vittime del dovere

Messaggio da semaig »

Giulio64 ha scritto:Buona sera a tutti. piccolo contributo sul modello C:

LEGGE 1 marzo 1952, n. 157
Riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta.
Art. 1.

In deroga a quanto disposto dalla legge 11 marzo 1926, n. 436, il
giudizio sulla dipendenza da causa, di servizio delle lesioni
traumatiche da qualsiasi causa prodotte, escluse le cause infettive,
parassitarie e psichiche, e' pronunciato dal direttore dell'ospedale
militare o infermeria presidiaria o infermeria autonoma, sempre che
dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia
clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, ed
abbiano determinato inizialmente il ricovero in cura in uno dei
predetti stabilimenti sanitari.
art 2:
Il giudizio di dipendenza da causa di servizio per le lesioni
indicare nell'articolo precedente e' espresso sulla base dei dati
clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati
nelle dichiarazioni all'uopo formulate dal dirigente il servizio
sanitario e dal comandante del corpo e del reparto distaccato o dal
capo del servizio presso il quale l'evento lesivo si sia verificato.
Tale giudizio deve essere espresso nel piu' breve tempo possibile,
e, comunque, durante la degenza dell'inferno.
Le complicazioni e l'eventuale decesso, sopraggiunti durante il
ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto
di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all'atto della
dimissione o del decesso.
Art. 3.

Delle conclusioni diagnostiche e medico-legali e del relativo
giudizio deve essere data partecipazione allo interessato.
In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda,
dell'interessato, la normale procedura prevista dalla legge 11 marzo
1926, n. 416.
Art. 4.

Se la lesione e' riconosciuta dipendente da causa di servizio, il
giudizio sulla idoneita' al servizio, e sulla eventuale assegnazione
di categoria di pensione, e' devoluto alle commissioni mediche di cui
alla, legge 11 marzo 1926, n. 416.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1 marzo 1952

EINAUDI

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La suddetta norma è stata abrogata dal D. Lgs.66/2010
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Re: causa di servizio, vittime del dovere

Messaggio da Giulio64 »

allora amen e R.I.P modello C.
Grazie x la segnalazione
Sempre più tutelati.......
Saluti
kynyo68
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Re: causa di servizio, vittime del dovere

Messaggio da kynyo68 »

Prima era indispensabile il ricovero, ora quando un evento lesivo occorso in servizio, è palese, il modello "C" DEVE essere fatto dal nucleo comando dal quale si dipende!!!!
panorama
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Re: causa di servizio, vittime del dovere

Messaggio da panorama »

Il TAR con questa sentenza ha dato un chiarimento inerente la "tardività della produzione documentale", infatti scrive quanto sotto:

1) - Preliminarmente, occorre muovere dalla dedotta tardività della produzione documentale del Ministero intimato, ritenendo parte ricorrente che il termine di 40 giorni liberi ex art.73, comma 1, cod. proc. amm., sarebbe scaduto il sabato 24 gennaio 2015 e non il lunedì successivo.

1.1.) Il rilievo è fondato, atteso che, come evidenziato anche da recente giurisprudenza (Cass. Civ., sez. III, 30 giugno 2014, n.14767), ai fini di un corretto conteggio dei termini a ritroso, il dies ad quem va individuato nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di un’abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.

1.2) - Orbene, con riferimento all’udienza pubblica del 6 marzo 2015 (dies a quo), il termine di 40 giorni liberi cadeva il giorno di sabato 24 gennaio e non il lunedì, pertanto la produzione documentale in esame risulta tardiva e quindi inutilizzabile.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Per altri fattori sempre il TAR scrive:

1) - Nel merito il ricorso è fondato.

2) - Tanto premesso, ad avviso del Collegio, nel caso, le dedotte censure di difetto di istruttoria e di motivazione degli atti impugnati, in relazione alla fattispecie di “equiparato alle vittime del dovere”, colgono nel segno.

3) - Quali siano stati questi “elementi” esaminati, e come lo siano stati in relazione alle concrete condizioni ambientali ed operative, non è dato capire.

4) - Resta, inoltre, oscuro il ragionamento seguito dall’Amministrazione per escludere il nesso eziologico tra l’aver svolto l’attività di -OMISSIS- alla “-OMISSIS-” nei -OMISSIS- e l’evento che ha colpito il dipendente; così come priva di adeguata motivazione è l’asserzione che il ricorrente avrebbe svolto attività di pilota osservatore in zone non contaminate da fattori tossici o radioattivi, a fronte della circostanza che risulta essere stata svolta tale attività nelle dette zone.

Per comprendere la parte che interessa, leggete direttamente a partire dal punto 4.2. in poi, della presente sentenza postata.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CATANZARO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500608 - Public 2015-04-08 -


N. 00608/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01068/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. G. B., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M. G. in Catanzaro, Via Cortese N 12;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34;

per l'annullamento
a) del decreto negativo n.57 del 04.06.2012, emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati;

b) di ogni atto presupposto, connesso e dipendente, ivi compresi i pareri del Comitato di Verifica per le causa di servizio-OMISSIS-

e per la declaratoria
del diritto del ricorrente di avere accesso ai benefici previsti per le vittime del dovere ed i soggetti alle stesse equiparati, con conseguente condanna del resistente Ministero al pagamento delle relative spettanze.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2015 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato gli atti in epigrafe con cui è stata respinta l’istanza volta all’ottenimento dei benefici previsti dal D.P.R. n. 243 del 2006 e ss.mm.ii. per l’infermità “OMISSIS”, ritenuta non dipendente da causa di servizio.

Avverso tale diniego ha dedotto i seguenti motivi:

a) “Violazione dell’art.10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.”: a seguito di nota del -OMISSIS-, con cui si comunicava il parere negativo del Comitato -OMISSIS- e si invitava a presentare osservazioni, il ricorrente ha inoltrato propria memoria, di cui, però, né il Ministero né il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio hanno tenuto conto, omettendo in particolare di considerare il parere del C.M.O.- OMISSIS- e la circostanza che il -OMISSIS- ha partecipato a numerose esercitazioni e missioni operative sia in Italia che all’estero, tra cui quella nei -OMISSIS-, territorio contaminato da fattori tossici e radioattivi;

b) “Violazione dell’art.1, c. 563 e 564 della L. n. 266/2005. Violazione degli artt. 1, 3, 5 e 6 del D.P.R. n.243/2006. Violazione dell’art.7 del D.P.R. n.461/2001”: il ricorrente sarebbe annoverabile tra le vittime del dovere di cui all’art.1, c.563, della L.n.266/2005, per il riconoscimento del cui status non sarebbe necessario il parere del Comitato di Verifica delle Cause di servizio, essendo sufficiente unicamente il parere della Commissione Medica Ospedaliera; comunque, anche ove dovesse considerarsi soggetto “equiparato” alle vittime del dovere, ex art.1 c.564 L. n. 266/2005, sarebbero state violate le norme procedimentali che disciplinano l’ottenimento dei benefici di cui al D.P.R. n.243 del 2006; senza recesso dai superiori rilievi, comunque il Comitato avrebbe omesso di valutare la sussistenza delle particolari condizioni ambientali od operative di missione in cui ha operato il ricorrente e, limitandosi a rendere il parere di cui all’art.6, c.4 del d.p.r. n.243/2006, avrebbe omesso quello, pure dovuto, di cui all’art.11 del d.p.r. n.461/2001;

c) “Eccesso di potere. Erronea e/o travisata valutazione dei fatti. Erroneità nei presupposti. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà estrinseca ed intrinseca. Difetto di motivazione. Ingiustizia manifesta”: il parere si porrebbe in contrasto con il precedente Decreto n.1969/2008 del Ministero della Difesa con cui, ritenendo plausibile l’avvenuta contaminazione da radioattività del ricorrente in zone d’impiego all’estero, è stato stanziato, in favore dello stesso, uno specifico contributo economico; sarebbe affetto da carenza di istruttoria, essendosi limitato il Comitato di Verifica, nella prima parte, a riportare una generica indicazione di una presunta eziopatogenesi della patologia in questione e, nella seconda parte, a dimostrare di non avere alcuna conoscenza dell’attività prestata da -OMISSIS- -OMISSIS- in seno all’esercito; la carenza di istruttoria sarebbe dimostrata anche dalla circostanza di non avere preso in considerazione il parere della C.M.O. -OMISSIS-, nonostante la sollecitazione del ricorrente; la giurisprudenza, inoltre, avrebbe più volte riscontrato la sussistenza di un legame deterministico tra l’insorgenza di patologie tumorali e l’esposizione ai fattori tossici e radioattivi presenti in Albania e Kosovo; il decreto di rigetto sarebbe illegittimo in quanto avrebbe acriticamente e senza alcuna motivazione richiamato il parere del Comitato di Verifica; gli atti impugnati sarebbero carenti di motivazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per resistere al gravame.

In data 26 gennaio 2015, l’amministrazione resistente ha prodotto documentazione.

In data 2 febbraio 2015, parte ricorrente ha sostenuto l’irricevibilità della documentazione da ultimo prodotta dall’amministrazione.

Alla pubblica udienza del 6 marzo 2015, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorrente si duole dell’illegittimità dei pareri negativi espressi dal Comitato di Verifica e del conseguente provvedimento dell’amministrazione che ha respinto l’istanza volta all’ottenimento dei benefici previsti dal d.p.r. n.243/2006 sotto molteplici profili.

2. Preliminarmente, occorre muovere dalla dedotta tardività della produzione documentale del Ministero intimato, ritenendo parte ricorrente che il termine di 40 giorni liberi ex art.73, comma 1, cod. proc. amm., sarebbe scaduto il sabato 24 gennaio 2015 e non il lunedì successivo.

2.1. Il rilievo è fondato, atteso che, come evidenziato anche da recente giurisprudenza (Cass. Civ., sez. III, 30 giugno 2014, n.14767), ai fini di un corretto conteggio dei termini a ritroso, il dies ad quem va individuato nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di un’abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.

Orbene, con riferimento all’udienza pubblica del 6 marzo 2015 (dies a quo), il termine di 40 giorni liberi cadeva il giorno di sabato 24 gennaio e non il lunedì, pertanto la produzione documentale in esame risulta tardiva e quindi inutilizzabile.

3. Nel merito il ricorso è fondato.

3.1. Il Collegio ritiene di procedere, per ragioni logico-giuridiche, all’esame della doglianza con cui il ricorrente, ritenendosi annoverabile nella categoria di vittima del dovere di cui all’art.1, c.563, della l. n. 266/2005, ritiene la sufficienza del parere della Commissione Medica Ospedaliera, non essendo, per tale fattispecie, necessario il parere del Comitato per la Verifica.

3.2. La doglianza è infondata.

Secondo quanto disposto dall’art. 1 della l. 23 dicembre 2005 n. 266, al comma 563: “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”; per il comma 564: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

Il successivo D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, recante il “Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266”, specifica che “si intendono: … c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (art. 1).

3.2.1. Ebbene, il ricorrente ritiene che le attività per le quali ha contratto la patologia lamentata rientrerebbero, “oltre che nelle “missioni di qualunque natura” di cui al comma 564 del medesimo articolo di legge, nelle situazioni previste dal comma precedente”, ma non dice in quale delle dette ipotesi la sua situazione sarebbe da ascrivere.

Giova ricordare che la giurisprudenza più recente ha specificato (Sez. I parere n. 02324/2011 del 09.06.2011; Consiglio di Stato, sez. III, 11 aprile 2014, n.1794), in merito alla definizione ora contenuta nell’art. 1 comma 563 della l. 266 del 2005, che “Il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve quindi essere tenuto distinto dal decesso in o per causa di servizio; quindi, per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l’evento letale sia connesso all’espletamento di funzioni d’istituto, ma occorre pure che sia dipendente “da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso” (art. 3 comma 2 l. 27 ottobre 1973 n. 629, aggiunto dall'art. 1 l. 13 agosto 1980 n. 466), occorrendo in sostanza che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all’attività di istituto” (Consiglio Stato, sez. IV, 12 marzo 2001 , n. 1404).

Lo stesso è a dirsi allorquando si prospetti un’invalidità permanente.

Insomma, l’ordinamento riconosce la speciale elargizione di cui si discute come espressione del dovere di solidarietà sociale che incombe in presenza di fatti dai quali alcuni cittadini (militari o civili) sono colpiti nell’adempimento di doveri specifici o particolari che travalicano quelli propri d’istituto e che sono svolti a difesa degli interessi dell’intera comunità per un gesto che rasenta l’eroicità, al fine di evitare un male oramai imminente (Consiglio di Stato, sez. I, 31 gennaio 2013, n.7595; T.A.R. Lazio Roma sez. I ter, 2 agosto 2013, n.7807; sez. I bis 6 novembre 2014, n.1147).

Dette condizioni, però, non risultano essere state dedotte né nell’istanza del 16.11.2007 con cui il ricorrente chiedeva genericamente i benefici previsti dal d.p.r. n.243/2006 per l’infermità denunciata, né peraltro in sede di ricorso, tali non potendosi considerare i fatti esposti.

4. Nel procedere all’esame delle censure, in relazione alla fattispecie di “equiparato alle vittime del dovere”, occorre innanzitutto premettere che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, non è sindacabile nel merito e può essere censurato solo in caso di carenza assoluta di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (ex plurimis Consiglio di Stato, Sezione III, 27 gennaio 2012, n.404; IV, 18 febbraio 2003, n.877).

4.1. Tanto premesso, ad avviso del Collegio, nel caso, le dedotte censure di difetto di istruttoria e di motivazione degli atti impugnati, in relazione alla fattispecie di “equiparato alle vittime del dovere”, colgono nel segno.

4.2. Occorre, intanto, ricordare che l’art. 6 del D.P.R. n. 243/2006 statuisce che “L'accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso, nei casi previsti dall’art. 1, c. 564 della legge 23/12/2005, n. 266, è effettuato secondo le procedure di cui al D.P.R. 29/10/2001, n. 461 …”; l’articolo in questione è chiaro ed inequivoco nel suo tenore testuale, oltre che logico-funzionale, nel senso di richiamare, ai fini del riconoscimento dei benefici in parola, le modalità e le procedure previste per il riconoscimento (ordinario) della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ma non anche, invece, gli atti ed i provvedimenti a quel fine licenziati dall’amministrazione.

In altri termini, ai sensi della normativa di settore (art. 6, D.P.R. n. 243/2006), l’Amministrazione (rectius, il Comitato per le verifiche delle cause di servizio), instata per la concessione dei benefici in questione, è tenuta ad esprimersi in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in relazione ad uno specifico nesso eziologico autonomo e diverso, ontologicamente e funzionalmente, rispetto a quello contemplato dalla procedura di cui al D.P.R. 29.10.2001, n. 461, da valutarsi in relazione all’accertata sussistenza, in concreto, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie di servizio (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 16 agosto 2012, n.7363).

A tal fine, l’Amministrazione è vincolata ad uno stringente onere motivazionale ed istruttorio dovendo avviare, su istanza di parte, un apposito ed autonomo procedimento amministrativo nell’ambito del quale le è fatto onere di acquisire e riconsiderare tutti gli elementi di fatto connessi al servizio prestato dal dipendente, esplicitando una motivazione adeguata e congruente rispetto ai presupposti contemplati dal paradigma normativo di riferimento, in grado di far comprendere, a fronte dell’ampia discrezionalità valutativa di cui essa dispone, l’iter logico decisionale seguito.

4.3. Senonchè, nel caso, il Comitato per le verifiche delle cause di servizio, nell’impugnato parere, menziona il parere della C.M.O. -OMISSIS-, che sarebbe stato reso in altro procedimento antecedente rispetto al ricevimento della domanda del ricorrente da parte del Ministero della Difesa (avvenuto il -OMISSIS-), e non l’altro parere della C.M.O. di cui riferisce il ricorrente (-OMISSIS-) - emesso a seguito della richiesta ai fini dei benefici in questione ed a seguito di apposita visita medica presso la C.M.O. di-OMISSIS- –, nonostante le segnalazioni dello stesso in sede di osservazioni ex art.10 bis L. n. 241/1990.
Sul punto nulla controdeduce la difesa dell’Amministrazione resistente.

Ciò evidentemente inficia la legittimità del procedimento di concessione dei benefici di cui alla l. n.243/2006 e del provvedimento finale, dal momento che non risulta essere stato preso in considerazione un documento previsto dalla legge ai fini della validità del procedimento stesso, evidenziato in sede di osservazioni dal ricorrente, senza che a tale specifica circostanza sia stato dato riscontro.

5. Inoltre, l’intimata Amministrazione non risulta si sia rappresentata né abbia adeguatamente valutato tutti gli elementi di fatto della fattispecie, inclusi quelli rappresentati dal ricorrente in seno al procedimento de quo, ai fini del giudizio sulla sussistenza delle circostanze straordinarie e dei fatti di servizio che avrebbero esposto il dipendente a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, tali da porsi come causa ovvero concausa efficiente e determinante dell’evento.

Ed invero, mal si comprende, sotto questo profilo, l’iter logico decisionale seguito dal Comitato per le verifiche, poi riversato nel decreto impugnato, essendosi limitato l’organo valutativo a rilevare che “…nel caso specifico l’attività svolta dal militare come -OMISSIS- non sembra aver potuto assumere ruolo predominante nella genesi della malattia tumorale. Inoltre l’attività quale -OMISSIS- è stata svolta come risulta dai rapporti normativi allegati agli atti in basi militari o in zone in cui non è stata comunicata/accertata la presenza di materiali tossici o radioattivi”.

Non v’è dubbio che la motivazione risulta, in parte qua, del tutto inadeguata ed insufficiente, oltre che tautologica, laddove l’Amministrazione conclude per il parere negativo “dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente risultanti dagli atti”.

Quali siano stati questi “elementi” esaminati, e come lo siano stati in relazione alle concrete condizioni ambientali ed operative, non è dato capire.

Resta, inoltre, oscuro il ragionamento seguito dall’Amministrazione per escludere il nesso eziologico tra l’aver svolto l’attività di -OMISSIS- alla “-OMISSIS-” nei -OMISSIS- e l’evento che ha colpito il dipendente; così come priva di adeguata motivazione è l’asserzione che il ricorrente avrebbe svolto attività di pilota osservatore in zone non contaminate da fattori tossici o radioattivi, a fronte della circostanza che risulta essere stata svolta tale attività nelle dette zone.

Quantomeno, a fronte di circostanze quali la notorietà che i -OMISSIS- rappresentano un territorio contaminato da sostanze tossiche e radioattive e quali il Decreto -OMISSIS- con cui lo stesso Ministero della Difesa riconosceva al ricorrente l’intervento assistenziale, ai sensi della circolare DGPM/308 del 19.1.2001 recante “Presunta contaminazione da radioattività del personale militare in zone d’impiego all’estero.

Interventi assistenziali a favore del personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”, il Comitato avrebbe dovuto adeguatamente motivare le ragioni per cui, nel caso, non riteneva sussistere il detto nesso eziologico.

Al riguardo, secondo un nuovo filone giurisprudenziale, nelle fattispecie caratterizzate dalla contrazione di patologie tumorali durante missioni all’estero in cui non è possibile stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto, e per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei Teatri Operativi ove i soggetti operano, non deve essere richiesta la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione, in termini probabilistico-statistici (cfr: T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 2 ottobre 2014, n.1568; T.A.R. Piemonte, Torino sez. I, 6 marzo 2015, n.429).

Inoltre, come sottolineato dalla giurisprudenza citata, occorre verificare se l’attività sia stata svolta senza il previo apprestamento delle misure di protezione, come, nel caso, sostenuto dalla difesa di parte ricorrente.

6. L’accoglimento delle superiori censure comporta l’assorbimento delle altre sollevate in giudizio.

7. Il Collegio non ritiene, invece, di accogliere la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, tenuto conto, altresì, dei limiti che, per costante giurisprudenza, connotano l’utilizzo di questo mezzo istruttorio nel processo amministrativo, specialmente in relazione a valutazioni - quali quelle in questione – che, comunque, l’ordinamento riserva a determinati organi tecnici (C.G.A. in sede giurisd., 4 novembre 2008, n. 873; Consiglio di Stato, IV, 7 luglio 2008, n. 3380; T.a.r. Lazio, Roma, n. 1494/2012 cit.; T.a.r. Friuli Venezia Giulia, 15 dicembre 2005, n. 1028).

8. In conclusione, per quanto sopra argomentato, dalla fondatezza delle assorbenti e trancianti censure sopra scrutinate deriva l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento degli atti impugnati, facendo obbligo all’amministrazione resistente di riesaminare la fattispecie tenendo conto delle motivazioni svolte.

9. Le spese del giudizio possono eccezionalmente compensarsi tra le parti tenuto conto degli specifici profili della presente controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, per quanto di ragione, gli atti impugnati, facendo obbligo all’amministrazione di riesaminare la fattispecie.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Schillaci, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2015
ORIGLIO FRANCESCO
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Re: causa di servizio, vittime del dovere

Messaggio da ORIGLIO FRANCESCO »

Buona serata a tutti i colleghi del forum, prendo spunto dal post per chiedere quanto tempo ho dalla data della riforma per poter fare ricorso per una causa di servizio, sono stato riformato il 07 dicembre 2012.
Cordiali saluti.
panorama
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Re: causa di servizio, vittime del dovere

Messaggio da panorama »

Il TAR precisa:

1) - Sulla questione la Sezione si è già pronunciata di recente con TAR Lazio, Sez. I bis, n. 7777 del 21/07/2014 evidenziando come il procedimento per la concessione dell'indennità di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 37 del 2009 (ora 1079 comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010) dei benefici previsti dal D.P.R. n. 243 del 2006, sebbene abbia in comune con il procedimento “ordinario” di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio le procedure – che restano quelle disciplinate dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 – per quanto riguarda i presupposti sostanziali, invece, fa riferimento ad uno specifico nesso eziologico autonomo e diverso, ontologicamente e funzionalmente, da valutarsi in relazione all'accertata sussistenza, in concreto, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie di servizio.

2) - In tale prospettiva è stato ritenuto che "il verificarsi dell'evento costituisca di per sé elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità.

3) - Quindi la normativa in materia prevede un'inversione dell'onere della prova per cui una volta accertata l'esposizione del militare all'inquinante in parola è la PA che deve dimostrare che questi non abbiano determinato l'insorgere della patologia e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, e determinanti per l'insorgere dell'infermità (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 10-02-2012, n. 321; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 04-03-2014, n. 649).
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201504345 - Public 2015-03-20 -

N. 04345/2015 REG.PROV.COLL.
N. 10854/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10854 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. OMSSIS;

contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del decreto n. OMISSIS del 1.3.2010 diniego riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2015 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame il ricorrente ex OMISSIS, transitato ai ruoli civili per inidoneità all’impiego militare, impugna il decreto n. OMISSIS del 1.3.2010 con cui il Ministero della Difesa – D.G. Pensioni Militari ha respinto l'istanza tendente ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio dallo stesso presentata il 7.3.2006 in relazione all'infermità "-OMISSIS-” diagnosticatagli nel 2005, che l’interessato correla al servizio prestato all’estero in diverse missioni (Stanavformed dal 8.12.2012 al 31.3.2003, in Grecia-Turchia-Gibilterra, Enduring Freedom dal 15.1.2004 al 15.6.2004 nel Golfo Persico, SNMG 2 dal 15.1.2005 al 15.6.2005 in Marocco) nelle quali si faceva uso di uranio impoverito nelle munizioni anticarro e nelle corazzature di alcuni sistemi d’arma. Egli impugna altresì, quale atto presupposto, il parere espresso in data 18.10.2009 dal Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell’Economia che aveva escluso il nesso causale ritenendo che trattavasi di “-OMISSIS- (…) non sussistendo nel servizio prestato specifiche noxae potenzialmente idonee ad assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti".

Il provvedimento impugnato è censurato sotto i seguenti profili: Eccesso di potere per carenza di motivazione; difetto di istruttoria; illogicità, travisamento dei fatti; manifesta ingiustizia. Violazione dell’art. 3 co.4 del DPR 37/2009 (ora 1079 co. 1 del DPR 90/2010).

L’Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria scritta; ha depositato altresì il rapporto difensivo dell’Ufficio competente accompagnato dalla relativa documentazione.

Con memoria conclusionale il ricorrente ha fornito alcuni aggiornamenti scientifici in merito sulle conseguenze dell’esposizione all’uranio impoverito – oltre che sugli effetti delle vaccinazioni – e sulla presenza della sostanza in parola nelle località di servizio del ricorrente oltre che negli alimenti ivi utilizzati dal contingente, rappresentati anche davanti all’apposita Commissione parlamentare di inchiesta.

All’udienza pubblica del 23.1.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione degli atti impugnati.

Sulla questione la Sezione si è già pronunciata di recente con TAR Lazio, Sez. I bis, n. 7777 del 21/07/2014 evidenziando come il procedimento per la concessione dell'indennità di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 37 del 2009 (ora 1079 comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010) dei benefici previsti dal D.P.R. n. 243 del 2006, sebbene abbia in comune con il procedimento “ordinario” di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio le procedure – che restano quelle disciplinate dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 – per quanto riguarda i presupposti sostanziali, invece, fa riferimento ad uno specifico nesso eziologico autonomo e diverso, ontologicamente e funzionalmente, da valutarsi in relazione all'accertata sussistenza, in concreto, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie di servizio. Ciò impone all'Amministrazione un onere motivazionale ed istruttorio particolarmente stringente, non essendo sufficiente ad escludere il nesso causale il ricorso alle consuete clausole con cui, in modo stringato, il CSCS si limita a rigettare l’istanza in quanto "non si evidenziano condizioni ambientali ed operative di missione comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanza straordinarie ...".

Appunto di simile tenore è il parere negativo oggetto di impugnativa con cui il Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell’Economia in data 18.10.2009 ha escluso che l’infermità del ricorrente potesse essere ricollegata al servizio prestato in quanto trattasi di “-OMISSIS- (…) non sussistendo nel servizio prestato specifiche noxae potenzialmente idonee ad assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti".

Il parere in questione risulta perciò inficiato dal lamentato difetto di motivazione, carenza che è particolarmente grave dato che la correlazione tra alcune patologie tumorali, ed in particolare il -OMISSIS-, e l'esposizione a polveri di uranio impoverito, è stata da tempo ipotizzata in diverse sedi scientifiche, anche internazionali; tanto che lo stesso legislatore nazionale ha riconosciuto l'esistenza del “rischio specifico” correlato all'impiego nei Teatri Operativi e di conseguenza ha previsto appositi benefici economici a favore del personale che abbia contratto patologie tumorali a causa dell'esposizione all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico (art. 1079 comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010 - e già con l'abrogato art. 2 D.P.R. n. 37 del 2009 emanato in attuazione dell'art. 2, commi 78 e 79 della L. n. 244 del 2007).

Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla resistente, il riconoscimento dell'indennità in questione non richiede quel grado di certezza di dimostrazione del nesso causale da essa preteso: dato che, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, è proprio per l'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto, e per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi che il legislatore non richiede la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici, come indicato nella Relazione della Commissione Parlamentare di Inchiesta approvata nella seduta del 12 febbraio 2008, allegati n. 33, pagg. 6 e 7 e di quella approvata nella seduta del 9 gennaio 2013, pagg. 33 e 34) che ha sostituito il criterio di probabilità al nesso di causalità (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 10-10-2013, n. 2034). In tale prospettiva è stato ritenuto che "il verificarsi dell'evento costituisca di per sé elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità. Quindi la normativa in materia prevede un'inversione dell'onere della prova per cui una volta accertata l'esposizione del militare all'inquinante in parola è la PA che deve dimostrare che questi non abbiano determinato l'insorgere della patologia e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, e determinanti per l'insorgere dell'infermità (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 10-02-2012, n. 321; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 04-03-2014, n. 649).

Le considerazioni soprarichiamate valgono anche nel caso del ricorrente, il quale è stato ascoltato dalla "Commissione Parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero”- istituita con deliberazione del Senato dell'11 ottobre 2006 – nel corso del 2012, insieme ad altri militari affetti dalla medesima patologia tumorale.

Anche egli presenta nell’organismo “frammenti di particelle micrometriche d'origine esogena” e tale presenza viene dal consulente di parte ricondotta alla polverizzazione dell'uranio impoverito - che raggiunge temperature di 3000° gradi centigradi- e che è (secondo quanto asserito dagli specialisti consultati) altrimenti inspiegabile.

Tali significativi elementi di valutazione non sono presi in considerazione dall’Amministrazione resistente né nella propria memoria difensiva né in udienza - sicchè l’originaria carenza motivazionale del parere del Comitato di Verifica impugnato non è stata nemmeno “sanata” in corso di giudizio mediante una “motivazione postuma” – non avendo l’amministrazione fornito alcuna spiegazione (alternativa) in merito alla rinvenuta presenza di nanoparticelle dei metalli pesanti in questione nei tessuti bioptici del ricorrente.

In conclusione, va ribadito che l'Amministrazione non ha addotto ragioni sufficienti ad escludere l'esposizione del ricorrente alle polveri di uranio impoverito ed altri inquinanti carcinogenici nel corso dei diversi impieghi ai quali era stato adibito e che hanno comportato occasione di contatto con oggetti contaminati da sostanze la cui presenza è stata effettivamente riscontrata nei prelievi bioptici.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte il parere impugnato ed il decreto che lo recepisce risultano affetti dalla lamentata carenza motivazionale. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento, per l'effetto, degli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla, per quanto di ragione, gli atti impugnati.

Condanna il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Economia, in solido fra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso del contributo unificato, ove corrisposto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2015
ruscianoluigi
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Re: causa di servizio, vittime del dovere

Messaggio da ruscianoluigi »

Ciao colleghi vi allega le ultime disposizioni a riguardo..
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Briscola
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Iscritto il: mar set 16, 2014 6:57 pm

Re: causa di servizio, vittime del dovere

Messaggio da Briscola »

Per gli esperti in materia Vittime del Dovere con Modello C e' sufficiente presentare alla Commissione Vittime del Dovere presso C.M.O. una valutazione medico-legale o e' meglio farsi assister personalmente?
Grazie.
Buona serata.
Briscola.
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