Brigadiere Capo CC. - Medaglia Mauriziana -.

Feed - CARABINIERI

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Brigadiere Capo CC. - Medaglia Mauriziana -.

Messaggio da panorama »

Diniego del riconoscimento della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.

1) - Brigadiere Capo in s.p. dell’Arma dei Carabinieri.

2) - la D.G. per il Personale Militare del Ministero della Difesa comunicava che l’istanza da questi prodotta non era accolta, in quanto il sovrintendente, non raggiungendo il periodo minimo di cinquanta anni di servizio utile, “come specificato nell’annesso computo …”, non possedeva uno dei requisiti previsti dall’art. 6 delle Regie Patenti del 19 luglio 1839.

3) - Circolare del Comando Generale dell’Arma dei C.C. in data 19.05.1997.

4) - servizio “comunque prestato” dal militare nel periodo dal 18 luglio 1969 al 26 settembre 2009, accertando che lo stesso ammontava ad anni 40, mesi 02 e giorni 09.

5) - Direttiva di Segredifesa – 1° Ufficio – ed. 1997, recante “Norme applicative per al concessione della Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare”.

6) -“la direttiva di Segredifesa – ed. 1997, applicata dalla Direzione Generale Competente, non prevede il riconoscimento degli incarichi per il ruolo dei “sovrintendenti”.

Ricorso respinto.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/09/2013 201103334 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 12/06/2013


Numero 03908/2013 e data 16/09/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 12 giugno 2013


NUMERO AFFARE 03334/2011

OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale per il personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da L. D., Brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri, avverso il provvedimento MDGMIL/III/10-4-0529259 del 9 dicembre 2009 di diniego del riconoscimento della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. MDGMIL III SRO 5 0304859 in data 05/07/2011, trasmessa con nota prot. n. MDGMIL III SRO 5/0319815 del 18.07.2011, pervenuta il giorno 27 successivo, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione Generale per il Personale Militare) ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;

PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:
In data 26 settembre 2009 il Brigadiere Capo in s.p. dell’Arma dei Carabinieri inoltrava al Ministero della Difesa richiesta di concessione della Medaglia Mauriziana al, merito di dieci lustri di carriera militare, ritenendo di trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni per ottenerla.

Con nota prot. n. MDGMIL III 10-4/0529259 in data 9 dicembre 2009, la D.G. per il Personale Militare del Ministero della Difesa comunicava al Comando di appartenenza dell’interessato che l’istanza da questi prodotta non era accolta, in quanto il sovrintendente, non raggiungendo il periodo minimo di cinquanta anni di servizio utile, “come specificato nell’annesso computo …”, non possedeva uno dei requisiti previsti dall’art. 6 delle Regie Patenti del 19 luglio 1839.

Avverso l’indicata nota a contenuto provvedimentale, notificatagli il 4.1.2010, insorgeva l’interessato, chiedendone l’annullamento, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 21 marzo 2010, proposto il giorno successivo, a sostegno del quale deduceva, sostanzialmente, di essere in possesso dell’anzianità di servizio utile per ottenere l’onorificenza richiesta, come precisato dalla Circolare del Comando Generale dell’Arma dei C.C. in data 19.05.1997.

Con memoria – inviata anche all’interessato – trasmessa a questo Consiglio, con nota del 18.07.2011 e pervenuta il giorno 27 successivo, il Ministero della Difesa sosteneva la correttezza del computo operato ai fini del requisito temporale richiesto, non potendosi tener conto degli anni di servizio svolti in comando dal 1° settembre 1995 al 26 settembre 2009, quale “Capo equipaggio operativo e radiomobile”, corrispondenti ad anni 9, mesi 6 e giorni 4.

Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.

Con memoria datata 6 aprile 2013, pervenuta a questa Sezione il 19 successivo, il ricorrente, a seguito della conoscenza della relazione istruttoria, formulava deduzioni e trasmetteva documenti, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

IN DIRITTO:
Con l’impugnato provvedimento in data 9 dicembre 2009, notificato all’interessato il 4.1.2010, l’Amministrazione della Difesa ha rigettato l’istanza del Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri L. D., tendente ad ottenere la medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, ritenendolo privo del requisito dell’anzianità di servizio (ossia 50 anni di meritevole servizio).

Il ricorrente contesta, sotto questo profilo, la legittimità del diniego oppostogli, in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto, ai fini del corretto computo dell’anzianità di servizio posseduta dal dipendente, del periodo di servizio dallo stesso prestato in comando, ammontante ad anni 9, mesi 6 e giorni 4.

L’Amministrazione riferente ribadisce, sostanzialmente, la mancanza del requisito temporale richiesto come indefettibile presupposto per la concessione della medaglia mauriziana, richiamando il prospetto del relativo computo allegato al provvedimento impugnato.

Con memoria in data 6 aprile 2013, corredata di documentazione, il ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso.

Il ricorso è infondato.

Emerge dal prospetto allegato al provvedimento impugnato che la D.G. per il Personale Militare, nel computare l’anzianità di servizio necessaria per ottenere l’auspicata onorificenza, ha considerato il servizio “comunque prestato” dal militare nel periodo dal 18 luglio 1969 al 26 settembre 2009, accertando che lo stesso ammontava ad anni 40, mesi 02 e giorni 09 ed era, quindi, inferiore a quello minimo di 50 anni richiesto dalle Regie Magistrali Patenti del 19 luglio 1939 – istitutive dell’onorificenza – e dalla Direttiva di Segredifesa – 1° Ufficio – ed. 1997, recante “Norme applicative per al concessione della Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare”.

La circostanza che nell’indicato periodo ricada anche il servizio svolto dal ricorrente, dal primo settembre 1995 al 26 settembre 2009, quale “Capo equipaggio – NORM”, per un totale di servizio effettivo di anni 9, mesi 6 e giorni 4, non può comportare, come pretenderebbe l’interessato, il corrispondente aumento dell’anzianità di servizio necessaria per la concessione del beneficio, posto che, come reca l’annotazione in calce al richiamato prospetto, e ribadisce il Ministero riferente, “la direttiva di Segredifesa – ed. 1997, applicata dalla Direzione Generale Competente, non prevede il riconoscimento degli incarichi per il ruolo dei “sovrintendenti”.

Né può il ricorrente fondatamente invocare le valutazioni del servizio operate dall’Amministrazione nel concedergli la medaglia mauriziana puntualmente ed esaustivamente indicata dalla richiamata direttiva – la quale non ha formato, peraltro, oggetto di impugnativa –.

P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Pietro Falcone




IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca


SerGian
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 27
Iscritto il: mer set 25, 2013 5:52 am

Re: Brigadiere Capo CC. - Medaglia Mauriziana -.

Messaggio da SerGian »

Sono destinatari di tale riconoscimento gli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato. Agli ufficiali generali è riservata una medaglia da 52 mm di diametro, per gli ufficiali superiori e i sottufficiali da 37 mm.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Brigadiere Capo CC. - Medaglia Mauriziana -.

Messaggio da panorama »

Ricorso straordinario al PDR Respinto.
---------------------------------------------------------------
1) - la Direzione generale per il personale militare comunicava al sottufficiale “che la domanda, intesa ad ottenere l'onorificenza in oggetto, non trova possibilità di accoglimento in quanto dalla documentazione caratteristica risultano note con qualifica finale di ‘inferiore alla media’ e ‘nella media’ riportate negli ultimi venti anni di servizio effettivo; inoltre risulta a suo carico un provvedimento disciplinare (-OMISSIS-) sanzionato il -OMISSIS-. Pertanto, giusto quanto previsto dalla direttiva in riferimento, non possiede uno dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 delle Regie magistrali patenti del 19 luglio 1839”.

2) - La direttiva del Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti del 4 aprile 1997, applicativa delle norme che regolano la concessione della medaglia mauriziana - di cui alle Regie magistrali patenti del 19 luglio 1839 - espressamente dispone, all’art. 5, che ....OMISSIS....

3) - Non solo, ma, in disparte le valutazioni insoddisfacenti espresse con le citate qualifiche, il cui richiamo non è gravato da censure e dunque sufficiente a legittimare l’atto impugnato, deve altresì riscontrarsi la presenza, nella documentazione matricolare e caratteristica dell’interessato, di una sanzione di corpo non cancellata, di -OMISSIS-.
- ) - Orbene, la più volte richiamata direttiva del Segretariato generale della Difesa prevede espressamente, all’art. 3, lettera b, il rigetto dell’istanza “qualora dalla documentazione matricolare e caratteristica risulti la presenza di sanzioni disciplinari di stato e/o di corpo …”.

- ) - Rileva al riguardo la considerazione che, ai fini della valutazione per il riconoscimento in parola, non interessi il periodo in cui la sanzione disciplinare è stata comminata e trascritta sul foglio matricolare, dovendo gli organi competenti esaminare il comportamento dell’interessato nell’arco di tutta la sua carriera militare.

- ) - Dunque, ai sensi della direttiva, anche la citata sanzione disciplinare mantiene i suoi effetti preclusivi ai fini della concessione della medaglia mauriziana.

Per comprendere meglio il tutto rimando alla lettura qui sotto.
---------------------------------------------------------------------------------

PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502375 - Public 2015-08-12 -

Numero 02375/2015 e data 12/08/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 15 luglio 2015

NUMERO AFFARE 03891/2013

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-, con la quale la Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa non ha accolto la sua richiesta di concessione della “medaglia mauriziana”.

LA SEZIONE
Vista la relazione del -OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
visto il ricorso, proposto con atto del -OMISSIS-;
visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo La Rosa.

Premesso.

-OMISSIS- ha presentato domanda di concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, trasmessa, con i prescritti pareri, tutti concordemente contrari, con -OMISSIS-.

Con nota -OMISSIS-, la Direzione generale per il personale militare comunicava al sottufficiale “che la domanda, intesa ad ottenere l'onorificenza in oggetto, non trova possibilità di accoglimento in quanto dalla documentazione caratteristica risultano note con qualifica finale di ‘inferiore alla media’ e ‘nella media’ riportate negli ultimi venti anni di servizio effettivo; inoltre risulta a suo carico un provvedimento disciplinare (-OMISSIS-) sanzionato il -OMISSIS-. Pertanto, giusto quanto previsto dalla direttiva in riferimento, non possiede uno dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 delle Regie magistrali patenti del 19 luglio 1839”.

L’interessato ha impugnato l’indicata determinazione di diniego chiedendone l’annullamento, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con atto del -OMISSIS-, con il quale deduce esclusivamente con riferimento alla citata sanzione di corpo a suo carico, che "tale inconveniente ha interessato per qualche anno la valutazione senza però aver ostacolato minimamente l'attività dell’incarico ricoperto", producendo in allegato al ricorso vari documenti a comprova del "servizio retto con meritevolezza".

Con la citata relazione ministeriale, l’Amministrazione sostiene l’assenza del requisito della meritevolezza, necessario per l’ottenimento della medaglia richiesta, in conseguenza dei richiamati giudizi con qualifica finale di "inferiore alla media" e "nella media" riportati nelle schede valutative degli ultimi venti anni di servizio e del provvedimento disciplinare di corpo, di -OMISSIS-, a carico del ricorrente.

Il Ministero riferente, con nota prot. n. -OMISSIS-, la relazione difensiva dell’Amministrazione a conoscenza del ricorrente che non risulta avere fatto pervenire ulteriori controdeduzioni.

Il Ministero si esprime conclusivamente per la reiezione del ricorso.

Considerato.

Il ricorso è infondato.

La direttiva del Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti del 4 aprile 1997, applicativa delle norme che regolano la concessione della medaglia mauriziana - di cui alle Regie magistrali patenti del 19 luglio 1839 - espressamente dispone, all’art. 5, che “le autorità gerarchiche sono tenute ad esprime il parere sulla concessione della medaglia esaminando la documentazione matricolare e caratteristica dei propri dipendenti e valutando conseguentemente se il comportamento dell’interessato, nell’arco della carriera militare, sia da considerarsi meritevole”.

Ancorché il ricorrente nulla deduca rispetto al rilievo della presenza di valutazioni di “nella media” e di “inferiore alla media”, vale richiamare che la direttiva in parola stabilisce, al paragrafo 3.b, che le valutazioni di “nella media” e di “inferiore alla media” non valgono come elemento ostativo alla concessione della medaglia mauriziana una volta che sia decorso un arco di tempo di venti anni, ma nel caso del ricorrente é proprio negli ultimi anni di servizio che il medesimo ha riportato giudizi valutativi di tale livello. E’ anche con riferimento a tale constatazione che i pareri espressi dalle competenti autorità gerarchiche sono state contrari all'attribuzione dell'onorificenza in parola.

Non solo, ma, in disparte le valutazioni insoddisfacenti espresse con le citate qualifiche, il cui richiamo non è gravato da censure e dunque sufficiente a legittimare l’atto impugnato, deve altresì riscontrarsi la presenza, nella documentazione matricolare e caratteristica dell’interessato, di una sanzione di corpo non cancellata, di -OMISSIS-. Orbene, la più volte richiamata direttiva del Segretariato generale della Difesa prevede espressamente, all’art. 3, lettera b, il rigetto dell’istanza “qualora dalla documentazione matricolare e caratteristica risulti la presenza di sanzioni disciplinari di stato e/o di corpo …”. Rileva al riguardo la considerazione che, ai fini della valutazione per il riconoscimento in parola, non interessi il periodo in cui la sanzione disciplinare è stata comminata e trascritta sul foglio matricolare, dovendo gli organi competenti esaminare il comportamento dell’interessato nell’arco di tutta la sua carriera militare.

Dunque, ai sensi della direttiva, anche la citata sanzione disciplinare mantiene i suoi effetti preclusivi ai fini della concessione della medaglia mauriziana.

L'atto censurato è, quindi, pienamente conforme alla normativa di riferimento e immune da vizi di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo La Rosa Sergio Santoro




IL SEGRETARIO
Marisa Allega
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Brigadiere Capo CC. - Medaglia Mauriziana -.

Messaggio da panorama »

Altro ricorso straordinario al PDR Respinto.

discorso diverso dal precedente parere.
---------------------------------------------------------------

PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502374 - Public 2015-08-12 -

Numero 02374/2015 e data 12/08/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 15 luglio 2015

NUMERO AFFARE 03395/2013

OGGETTO:

OMISSIS

1) - La direttiva del Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti del 4 aprile 1997, concernente “Norme applicative per la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare”- di cui alle regie magistrali patenti del 19 luglio 1839 - espressamente dispone, oltre a quello dell’alta meritevolezza comportamentale, il possesso del requisito temporale di servizio militare utile pari a 49 anni, 6 mesi e 1 giorno.

2) - -OMISSIS-, non previsto fra quelli validi per il conseguimento della citata onorificenza (neppure corrispondente, sia pure con diverso nome), riportati nell’elenco appendice 2, allegato “B” della direttiva di Segredifesa, costituente elencazione tassativa del “servizio in comando rispettivamente espletato dagli ufficiali e dai sottufficiali dell’Arma dei carabinieri che può consentire, in favore di tali categorie di personale, le maggiorazioni contemplate dal richiamato -OMISSIS-… correttamente, dunque, l’Amministrazione non ha considerato valido tale servizio ai fini in discorso, disconoscendo una maggiorazione di servizi validi, pretesa dal ricorrente sulla base di una non consentita equipollenza di servizi in comando, attesa la tassativa elencazione della richiamata direttiva”(Cons. Stato, Sez. Terza, parere 21 giugno 2005, n. 796/05).
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Brigadiere Capo CC. - Medaglia Mauriziana -.

Messaggio da panorama »

Altro ricorso PERSO.

giudizio di “insufficiente” riportato dal ricorrente ( anche se riportato in tempi molto lontani ).
----------------------------------------------------------------

1) - Vero è che la direttiva stessa stabilisce, al paragrafo 3.b, che le valutazioni di “nella media” e di “inferiore alla media” non valgono come elemento ostativo alla concessione della medaglia mauriziana una volta che sia decorso un arco di tempo di venti anni, ma nel caso del ricorrente l’elemento sfavorevole è consistito nel giudizio di “insufficiente” riportato dal ricorrente nel periodo -OMISSIS-, giudizio per il quale la citata Direttiva nulla dispone in termini di decadenza del suo effetto preclusivo ai fini della suddetta concessione.

2) - Non così per il più negativo giudizio di “insufficiente”, che concreta una qualifica più negativa rispetto a quella di “inferiore alla media”, come risulta dall’art. 2, comma 1, della legge 5 novembre 1962, n. 1695, al tempo vigente, adesso recepito nell’articolo 1026 del codice dell’ordinamento militare.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502373 - Public 2015-08-12 -


Numero 02373/2015 e data 12/08/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 15 luglio 2015

NUMERO AFFARE 02887/2013

OGGETTO:
Ministero della difesa.

OMISSIS.

LA SEZIONE

OMISSIS.

Premesso.

-OMISSIS-, in servizio presso -OMISSIS-, ha presentato al Ministero della difesa, per il tramite gerarchico, domanda di concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.

Con nota -OMISSIS- la Direzione generale per il personale militare comunicava al sottufficiale che la domanda non poteva essere accolta in quanto il ricorrente non possiede il requisito del “merito altamente commendevole”, previsto dalla norma istitutiva dell’onorificenza in argomento – art. 6 delle regie magistrali patenti del 19 luglio 1839 - avendo riportato, nel periodo -OMISSIS-, un giudizio di “insufficiente” nelle valutazioni caratteristiche.

L’interessato ha impugnato l’indicata determinazione di diniego chiedendone l’annullamento, OMISSIS, a sostegno del quale deduce di essere in possesso del requisito di “meritevolezza” necessario per ottenere l’auspicata onorificenza, lamentando l’errata applicazione della direttiva del Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti del -OMISSIS- nella parte in cui stabilisce che i giudizi di “nella media” e di “inferiore alla media” sono presi in esame solo allorquando siano stati conseguiti nei venti anni antecedenti alla data della domanda per la concessione della medaglia mauriziana.
OMISSIS.

Considerato.

Il ricorso è infondato.

La direttiva OMISSIS espressamente dispone, all’art. 5, che “OMISSIS”. Vero è che la direttiva stessa stabilisce, al paragrafo 3.b, che le valutazioni di “nella media” e di “inferiore alla media” non valgono come elemento ostativo alla concessione della medaglia mauriziana una volta che sia decorso un arco di tempo di venti anni, ma nel caso del ricorrente l’elemento sfavorevole è consistito nel giudizio di “insufficiente” riportato dal ricorrente nel periodo -OMISSIS-, giudizio per il quale la citata Direttiva nulla dispone in termini di decadenza del suo effetto preclusivo ai fini della suddetta concessione. Non può, dunque, il ricorrente lamentare l’errata applicazione della Direttiva facendo riferimento ai giudizi di “inferiore alla media” e “nella media” da lui riportati nel periodo antecedente ai venti anni dalla data della domanda per la concessione della medaglia mauriziana. Il grado di negatività di quelle due qualifiche (“inferiore alla media” e “nella media”) giustifica il fatto che esse non valgano più come elemento ostativo alla concessione della medaglia mauriziana. Non così per il più negativo giudizio di “insufficiente”, che concreta una qualifica più negativa rispetto a quella di “inferiore alla media”, come risulta dall’art. 2, comma 1, della legge 5 novembre 1962, n. 1695, al tempo vigente, adesso recepito nell’articolo 1026 del codice dell’ordinamento militare. Per la qualifica di “insufficiente”, pertanto, il contenuto del tutto insoddisfacente della valutazione con essa espressa si riflette sulla meritevolezza, in termini di comportamento e di rendimento, ai fini della concessione della medaglia in argomento, anche se riportato in tempi molto lontani. Ciò a differenza di quanto avviene per le altre due valutazioni (“inferiore alla media” e “nella media”), il cui minor grado di negatività giustifica il fatto che esse non valgano più come elemento ostativo alla concessione della medaglia mauriziana, una volta che sia decorso un arco di tempo di venti anni, come espressamente stabilito nella direttiva di Segredifesa.

L’atto censurato è, quindi, pienamente conforme alla normativa di riferimento e immune da vizi di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo La Rosa Sergio Santoro




IL SEGRETARIO
Marisa Allega
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Brigadiere Capo CC. - Medaglia Mauriziana -.

Messaggio da panorama »

ricorso al PDR respinto.

Però il CdS precisa:

1) - La Sezione, infine, osserva che la direttiva del Segretariato generale della difesa del -OMISSIS- sulla quale si basa il provvedimento oggetto della presente controversia, è stata superata dalla direttiva di Segredifesa del -OMISSIS- (Norme applicative per la concessione della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare) con la quale è stata prevista una diversa disciplina applicativa relativa alla concessione della medaglia mauriziana che, per quanto sin qui esposto, non può trovare applicazione nella presente fattispecie ratione temporis.

2) - Valuterà pertanto il ricorrente, fermi restando i poteri dell’Amministrazione nella materia de qua, l’opportunità di richiedere con apposita istanza la concessione dell’onorificenza di cui si converte sulla base della nuova disciplina in precedenza richiamata.

---------------------------------------------------------------

PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201701808 - Public 2017-08-01 -

Numero 01808/2017 e data 28/07/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 3 maggio 2017 e del 26 luglio 2017

NUMERO AFFARE 01989/2015

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Brigadiere Capo in congedo -OMISSIS- avverso il provvedimento di diniego della concessione della Medaglia Mauriziana.

LA SEZIONE
Vista la nota del-OMISSIS-, di trasmissione della relazione del -OMISSIS-, pervenuta alla segreteria della Sezione il -OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull’affare in oggetto;
Visto l’art. 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.


Premesso e considerato.

1. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il Brigadiere Capo in congedo -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento del -OMISSIS-, con cui l’Amministrazione ha rigettato la sua istanza del -OMISSIS-, volta ad ottenere la concessione della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

2. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso in esame.

Con la memoria del -OMISSIS- il ricorrente ha controdedotto a quanto rilevato dal Ministero riferente con la succitata relazione istruttoria ed ha, inoltre, ulteriormente articolato le censure di cui al ricorso de quo.

3. Tanto premesso, la Sezione ritiene di essere in possesso di sufficienti elementi per procedere all’esame della presente controversia.

Con un unico ed articolato motivo di gravame il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto le disposizioni richiamate dall’Amministrazione a sostegno del contestato diniego - ovvero le regie magistrali patenti del 1839 e la direttiva del Segretariato generale della difesa del -OMISSIS-- sarebbero state abrogate dall’art. 2268 del Codice dell’ordinamento militare (di seguito COM) di cui al d. lgs. n. 66 del 2010, con la conseguenza che, allo stato, la concessione dell’onorificenza di cui si converte non sarebbe subordinata al requisito della meritevolezza, atteso che gli artt. 1459 e 1460 del citato Codice non prevedrebbero tale requisito.

Da quanto esposto deriverebbe, quindi, che - essendo il ricorrente pacificamente in possesso dei requisiti previsti dal COM, ovvero l’essere un ufficiale o un sottufficiale avente almeno dieci lustri di servizio militare alle spalle - il diniego di concessione della Medaglia Mauriziana sarebbe illegittimo.

Infine il ricorrente - dopo aver rilevato che l’essere stato oggetto, in oltre 40 anni, della sola sanzione disciplinare del “rimprovero” non potrebbe renderlo non meritevole di ricevere l’onorificenza di cui si converte - ha evidenziato che il provvedimento impugnato non indicherebbe il termine e l’autorità dinanzi alla quale impugnare il contestato diniego, con conseguente violazione dell’art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 1990.
3.1. Dette censure non possono essere condivise.

Preliminarmente la Sezione rileva che, come correttamente evidenziato dal ricorrente, la concessione della Medaglia Mauriziana è disciplinata dagli artt. 1459 e 1460 del COM.

In proposito, tuttavia, deve rilevarsi, che l’art. 1459 del COM - nel disporre che l’onorificenza “può essere concessa” agli ufficiali e ai sottufficiali - prevede una facoltà e non un obbligo per l’Amministrazione di attribuire la Medaglia ai soggetti in possesso dei prescritti requisiti.

Inoltre si deve osservare che la direttiva del Segretariato generale della difesa del -OMISSIS- applicativa delle norme che regolano la concessione della medaglia mauriziana, espressamente prevede, all’art. 3, lett. b), il “comportamento altamente meritevole durante il servizio prestato” quale requisito per la concessione della predetta onorificenza, specificando che le sanzioni di stato e di corpo comportano il rigetto della domanda di concessione della medaglia mauriziana.

Orbene, nel caso di specie, l’Amministrazione - nell’ambito della discrezionalità ad essa demandata dalle disposizioni in precedenza richiamate - ha ritenuto non meritevole il ricorrente, in considerazione della presenza, nella sua documentazione matricolare, di un sanzione disciplinare di corpo (“rimprovero”) inflitta il -OMISSIS-, con la conseguenza che, essendo il contestato diniego conforme alle disposizioni in precedenza richiamate e non presentando profili d’illogicità e irragionevolezza, il provvedimento impugnato non può che ritenersi legittimo.

A quanto esposto non può, peraltro, opporsi il fatto che la direttiva del -OMISSIS-sarebbe stata abrogata dall’art. 2268 del COM, e ciò in quanto la predetta direttiva, all’epoca in cui si sono svolti i fatti e in cui è stato adottato il provvedimento, era vigente in considerazione di quanto disposto dall’art. 2186, comma 3 del COM, ai sensi del quale “i decreti ministeriali non regolamentari, le direttive, le istruzioni, le circolari, le determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente codice ed il regolamento, fino alla loro sostituzione”.

In relazione al rilievo secondo cui una singola sanzione disciplinare, peraltro lieve, non potrebbe comportare il venir meno del requisito della meritevolezza della carriera del ricorrente, la Sezione rileva, in primo luogo, che ciò risulta espressamente previsto dalla direttiva del -OMISSIS-- la quale, come in precedenza esposto, all’art. 3, lett. b) dispone che le sanzioni di stato e di corpo comportano il rigetto della domanda di concessione della Medaglia - e, in secondo luogo, che il ricorrente, tramite tale censura, ha sovrapposto, in maniera non consentita, le proprie valutazioni a quelle, di natura discrezionale, formulate dal competente organo di amministrazione attiva, con la conseguenza che la censura in esame non può che ritenersi priva di pregio.

Per quanto riguarda, inoltre, l’asserita violazione dell’art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 1990 - atteso che l’Amministrazione, nel provvedimento impugnato, non avrebbe indicato i termini e l’organo dinanzi al quale impugnare il provvedimento stesso - la Sezione, premesso che il ricorso risulta presentato in termini e dinanzi all’autorità giudiziaria competente, non può esimersi dal rilevare che, in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, la semplice omissione di quanto disposto dalla norma da ultimo citata “non costituisce vizio di legittimità dell’atto amministrativo né giustifica ex se la rimessione in termini per errore scusabile” (ex multis: Cons. di Stato, Sez. -OMISSIS-), soprattutto allorquando, come nel caso di specie, tale omissione non ha precluso al ricorrente la possibilità di tutelare la sua situazione soggettiva, con la conseguenza che anche la censura de qua deve ritenersi priva di pregio.

La Sezione, infine, osserva che la direttiva del Segretariato generale della difesa del -OMISSIS- sulla quale si basa il provvedimento oggetto della presente controversia, è stata superata dalla direttiva di Segredifesa del -OMISSIS- (Norme applicative per la concessione della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare) con la quale è stata prevista una diversa disciplina applicativa relativa alla concessione della medaglia mauriziana che, per quanto sin qui esposto, non può trovare applicazione nella presente fattispecie ratione temporis.

Valuterà pertanto il ricorrente, fermi restando i poteri dell’Amministrazione nella materia de qua, l’opportunità di richiedere con apposita istanza la concessione dell’onorificenza di cui si converte sulla base della nuova disciplina in precedenza richiamata.

4. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso risulta infondato e deve, conseguentemente, essere respinto.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del soggetto indicato nel presente parere, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Boccia Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Brigadiere Capo CC. - Medaglia Mauriziana -.

Messaggio da panorama »

allego quanto segue del Ministero della Difesa, relativa agli Ufficiali e Sottufficiali.

NORME APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DELLA MEDAGLIA MAURIZIANA AL MERITO DI DIECI LUSTRI DI CARRIERA MILITARE

DIRETTIVA edizione 2016


N.B.: per i colleghi CC. vedesi gli incarichi nell'allegato "B" Appendice 7

Per es., ad un collega Brig.Ca. è stata concessa perchè ha maturato 50 anni complessivi tra servizio e Comando di cui 35 di servizio e 15 di comando quale Capo Equipaggio del NRM.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Brigadiere Capo CC. - Medaglia Mauriziana -.

Messaggio da panorama »

Logicamente bisogna avere i requisiti prescritti al punto 3 di pag. 1 e 2.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Brigadiere Capo CC. - Medaglia Mauriziana -.

Messaggio da panorama »

Il CdS con il presente Parere rigetta il ricorso straordinario del collega CC.

- il Ministero gli aveva comunicato che la domanda non era stata accolta, in quanto dalla documentazione caratteristica risultava una scheda valutativa con giudizio finale di “inferiore alla media”.

Il CdS precisa che:

1) - dalla documentazione agli atti dell’affare e, in particolare, dal “prospetto riepilogativo delle qualifiche relative all’intera carriera” (allegato M alla Direttiva sulla medaglia mauriziana), emerge (circostanza questa, tra l’altro, confermata nel ricorso) che il signor OMISSIS ha riportato, nello “specchio valutativo” relativo al periodo dal 29-10-1987 al 28-10-1988, la qualifica di “inferiore alla media” e, dunque, una nota di qualifica non positiva; circostanza questa che esclude la sussistenza di un presupposto indefettibile per il conferimento dell’onorificenza, costituito, secondo la richiamata Direttiva, dalla “presenza di note di qualifica positive riferite a tutto l’arco della carriera prestata”.

2) - Risulta, pertanto, irrilevante, ai fini di un diverso esito del procedimento, il fatto che lo stesso, come riferito nel gravame e confermato dalla documentazione prodotta, “a partire dall’anno 2001 e sino all’anno 2022 (ultima valutazione) ha sempre riportato un giudizio con qualifica finale ‘superiore alla media’ e/o ‘eccellente’”.

N.B.: Leggete tutto il resto direttamente dall'allegato.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi