Avanzamento al grado superiore.

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loris64
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Avanzamento al grado superiore.

Messaggio da loris64 »

Quesito cui sono interessato!!
Mi hanno detto che se un militare viene riformato x inabilita' e in quel momento ha maturato il periodo per l'avanzamento al grado superiore, viene segnalato automaticamente dal Comando di appartenenza x la promozione al grado il giorno prima della riforma " VERO o BUFALA".
Inoltre chi viene riformato nel c.a. ha benefici rispetto al 2014.
Un Grande Saluto a Tutti Componenti di questo FORUM.
Grazie.


Klaine1964
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Re: Avanzamento al grado superiore.

Messaggio da Klaine1964 »

Se sei idoneo all'avanzamento e, sono aperti i "quadri" vieni promosso senza passare per le valutazioni, e ti danno il grado il gg della riforma. Per il secondo quesito non so risponderti.
gis63
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Re: Avanzamento al grado superiore.

Messaggio da gis63 »

Era così sino al 31 dicembre 2014, poi la legge di stabilità 2015 ha abrogato l'art.1077 del nuovo codice di ordinamento militare. Comunque io sono stato riformato in dicembre e la procedura di avanzamento almeno nel mio caso non partiva d'ufficio. Ho fatto una domanda in tal senso indirizzata al comando legione, che la ha girata al comando generale. Adesso sono in attesa.
Saluti
loris64
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Re: Avanzamento al grado superiore.

Messaggio da loris64 »

Grazie gis63, ma al comando legione dicono ke l articolo e' il 1084 e non risulta ke e' stato abrogato. Si attende risposta.
gis63
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Re: Avanzamento al grado superiore.

Messaggio da gis63 »

Si il 1084 non è stato abrogato, ma l'infermità che porta alla riforma deve essere riconosciuta causa di servizio e occorre il parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. Infatti in questo caso è previsto l'avanzamento anche oltre il grado apicale del proprio ruolo, mentre per il 1077 non era previsto il riconoscimento della causa di servizio e l'avanzamento poteva arrivare solo al grado apicale del proprio ruolo.
loris64
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Re: Avanzamento al grado superiore.

Messaggio da loris64 »

Grazie gis 63
Sei stato molto chiaro, corretto e gentilissimo.
Un mondo di bene e ciao!!
franruggi
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Re: Avanzamento al grado superiore.

Messaggio da franruggi »

Ho in attesa di avanzamento .
Premesso che in presenza di più patologie sul verbale di riforma deve essere precisata qual è la preponderante alla riforma.
Quindi il tuo ultimo comando compagnia d ufficio ti propone per l'avanzamento.
Il.comando regione richiede al CNA tutte le note caratteristiche e lo stato di servizio e trasmette il.tutto.al cova del com gen
Questo ultimi chiederanno alla direzione di sanità se appunto la patologia preponderante è stata anzitutto riconosciuta Sì causa di servizio e che l evento che l ha determinata sia stata in occasioni di attività operativa o addestrati come previsto dalla art 1084 dell Ord militare.
Poi la pratica passa alla direzione di amministrazione x acquisire i relativi decreto è ritorna alla comm di avanzamento x il giudizio definitivo
loris64
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Re: Avanzamento al grado superiore.

Messaggio da loris64 »

Ciao franruggi, e grazie per la precisione. Proprio ieri sn stato al C.do Legione Uff Avanzamento e mi e' stato detto che sn in attesa di chiarimenti dal Com. Generale. Rimango in attesa se ci saranno sviluppi comunico tutto al Forum.
Un caro saluto x tutti.
franruggi
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Re: Avanzamento al grado superiore.

Messaggio da franruggi »

Purtroppo pure chi e' preposto a questi uffici non conosce bene la materia. Queste sono notizie ufficiali in particolare della mia pratica.
panorama
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Re: Avanzamento al grado superiore.

Messaggio da panorama »

diniego dell'avanzamento al grado superiore.
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1) - Con decreto dirigenziale n. 2319 del 19 settembre 2003 è stata accolta l’istanza di cessazione dal servizio presentata dal ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 59, commi 6 e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e lo stesso è stato collocato in congedo, nella categoria della riserva, ai sensi dell’art. 34 della legge 31 luglio 1954, n. 599, a decorrere dal 1° aprile 2004, “con contestuale corresponsione del trattamento di quiescenza ordinario”.

2) - E comunque la pretesa avanzata dal ricorrente risulta palesemente infondata alla stregua della normativa in materia in quanto né l'art. 2 della legge 536/71 né l’art. 21 del d.lvo n. 196/1996 (ora riprodotta dall’art. 1077 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) consentono di attribuire il beneficio in parola ai sottufficiali in congedo “per anzianità”.

3) - Ed infatti l’art. 2 della legge 22/07/1971, n. 536, Norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni – ora abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 651, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - prevedeva che ..... OMISSIS .... Nel primo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva applicandosi i limiti di età del grado rivestito prima della promozione, nel secondo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità”.

IL TAR LAZIO precisa:

4) - Ne consegue che la pretesa del ricorrente risulta infondata in quanto il beneficio in parola non spetta a chi ha conseguito il collocamento in congedo volontariamente, condizione che è del tutto diversa, ed anzi, opposta a quella contemplata dalla normativa richiamata.

5) - Al riguardo va ricordato che la discriminazione operata sulla base della causa del collocamento in congedo (per anzianità o per età) non può neppure essere ritenuta costituzionalmente illegittima in quanto le situazioni a confronto non possono considerarsi omogenee reggendosi su presupposti fattuali diversi, dato che, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, “in un caso (legge n. 536/1971), si tratta di militari promossi in applicazione della disciplina dettata dal Legislatore in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali.

6) - Più in particolare, per quanto di interesse, si tratta di Sottufficiali dell'Esercito fino al grado di maresciallo capo, iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione od essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti. Per costoro è stata prevista la promozione al grado superiore in eccedenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

7) - Al riguardo va innanzitutto rilevata l’infondatezza in fatto della prospettazione attorea alla luce dei chiarimenti della resistente che ha precisato che “per lo sfoltimento dei ruoli, le Forze Armate hanno approntato vani mezzi prevedendosi in più casi il collocamento a riposo anticipato delle categorie e dei settori in esubero, ma il ricorrente non rientrava tra questi e non vi si poteva, sua sponte, inserire”.

8) - Tale prospettazione risulta comunque anche infondata in diritto, dato che, anche a considerare la richiesta di pre-pensionamento del ricorrente non motivata (solo) da un interesse personale e vederla sotto il profilo del contributo “collaborativo” alla riorganizzazione della F.A., comunque ciò non sarebbe sufficiente a riconoscere il beneficio richiesto dato che i presupposti per la sua concessione dello stesso (che, si ribadisce ha importanti conseguenze economiche in quanto incide sulla misura del trattamento di quiescenza tant’è che l’istituto in parola è stato abrogato dall’art. 1, comma 258 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità per il 2015) possono essere previsti solo a livello normativo e non sono suscettibili di essere integrati, in base a considerazioni funzionali, dall’Amministrazione che tali legge è chiamata ad applicare.

Per completezza leggete tutto il contesto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201510955 - Public 2015-08-28 -


N. 10955/2015 REG.PROV.COLL.
N. 08854/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8854 del 2009, proposto da:
R. Z., rappresentato e difeso dagli avv. Pierfranca Albanese, Giuseppe Pellegrino, con domicilio eletto presso Pierfranca Albanese in Roma, Via Appia Nuova, 866;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del provvedimento di diniego dell'avanzamento al grado superiore con decorrenza 31.03/2004 adottato in data 28 agosto 2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2015 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Maresciallo ricorrente premette di aver prestato servizio nel 3 ° Reggimento di Sostegno Aviazione dell'Esercito "Aquila" fino al 1° aprile 2004, data di collocamento in congedo nella riserva a domanda ai sensi dell'art. 34 della 1. 499/54. Egli espone altresì che nei quattro anni precedenti al collocamento in congedo era stato valutato idoneo per l'avanzamento al grado di primo maresciallo, senza conseguire la promozione perché non si era collocato in posizione utile in graduatoria e che in data 13 luglio 2009 aveva presentato un’istanza di promozione al grado superiore ai sensi dell'art. 2 della legge 536/71 con decorrenza 31 marzo 2004.

Con il ricorso in esame egli impugna il provvedimento del 28 agosto 2009 con cui l’Amministrazione ha respinto l’istanza predetta adducendo due motivi ostativi:

1) la mancata impugnazione del provvedimento di collocamento in congedo, nella parte in cui non prevedeva la promozione al grado superiore;

2) l'inapplicabilità del beneficio richiesto nel caso di “cessazione dal servizio a domanda” ai sensi dell’art. 26 co. 1 legge n. 599/1954, dato che l’art. 21 co. 1 del d.lvo n. 196/1996 presuppone che la cessazione sia avvenuta per raggiungimento dei limiti di età ovvero inidoneità al servizio o decesso.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione dell’art. 99 c.p.c. dell’art. 21 legge n. 1034/71 e art. 2946 cc. Il ricorrente contesta la prima delle due ragioni addotte dalla PA a giustificazione del rifiuto di promuoverlo, replicando, quanto alla mancata impugnazione del provvedimento di collocamento in congedo, che dall’omessa impugnativa dell’atto non può farsi discendere la decadenza del diritto a conseguire la promozione – dato che questo è un vero e proprio diritto soggettivo in quanto costituisce un effetto automatico previsto dalla legge che non necessità dell’intermediazione di un’attività valutativa della PA e quindi è soggetto solo a prescrizione ordinaria;

2) Violazione dell'art. 2 della legge 536/71, dell’art. 21 del d.lvo n. 196/1996, dell’art. 26 della legge n. 599/1954. Il ricorrente contesta il secondo motivo ostativo invocato dalla PA, consistente nell’inapplicabilità del beneficio in questione per intervenuta abrogazione dell'art. 2 della 1. 536/71 ad opera dell’art. 40 del d.lgs. 196/95, con conseguente applicabilità del solo art. 21 del d.lgs. 196/95.

Secondo il ricorrente l'art. 2 della 1. 536/71 si dovrebbe ritenere ancora in vigore, non potendosi intendere implicitamente abrogato dall’art. 21 del d.lgs. 196/95, dato che non sussiste incompatibilità tra le relative previsioni. Comunque, ove si ritenesse tale norma abrogata, si porrebbero seri problemi di legittimità costituzionale della previsione di trattamenti differenziali che limitassero il beneficio in questione solo ad alcune categorie di militari (cioè quelli in congedo per raggiungimento dei limiti di età ovvero inidoneità al servizio o decesso) riservando un trattamento deteriore ai militari collocati in congedo a domanda.

Al riguardo il ricorrente osserva che è la stessa PA ad aver fatto ampio ricorso al collocamento a domanda dei militari, ricorrendo anche al prepensionamento, per realizzare il ridimensionamento dei quadri e la riconfigurazione degli stessi in vista dell’adozione del modello professionale. In tale prospettiva “la lieve divergenza tra il tenore letterale delle due norme” non può essere interpretata come una volontaria innovazione della disciplina della materia sul punto, anche perché in tal modo si finirebbe per riservare un trattamento di sfavore per quei sottufficiali che, aderendo volontariamente allo sfoltimento dei quadri, hanno collaborato alla riorganizzazione delle FF.AA..

In conclusione il ricorrente chiede l’annullamento dell’atto impugnato e la conseguente condanna del Ministero della Difesa, a promuoverlo al grado di I maresciallo dell'Esercito Italiano a decorrere dal 31 marzo 2004.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione con memoria scritta con cui eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa dell’atto di collocamento a riposo ed evidenzia l’infondatezza, alla stregua della normativa in materia del gravame.

Con memoria di replica il ricorrente controdeduce di non essere incorso in alcuna decadenza dato che con il ricorso intende far valere il proprio diritto soggettivo alla promozione al grado superiore, che pertanto non è soggetto a termini di decadenza ma di prescrizione, e comunque non è inciso dal provvedimento di collocamento in congedo che non ha conseguenza sulla progressione in carriera; ove ne avesse comunque l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di comunicare il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90.

Con memoria in vista dell’udienza l’Amministrazione ha svolto ulteriori deduzioni difensive.

Alla udienza pubblica del 24.6.2015 la causa è trattenuta in decisione.

Va in via preliminare esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente.

Con decreto dirigenziale n. 2319 del 19 settembre 2003 è stata accolta l’istanza di cessazione dal servizio presentata dal ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 59, commi 6 e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e lo stesso è stato collocato in congedo, nella categoria della riserva, ai sensi dell’art. 34 della legge 31 luglio 1954, n. 599, a decorrere dal 1° aprile 2004, “con contestuale corresponsione del trattamento di quiescenza ordinario”.

Se il ricorrente riteneva che gli spettasse il beneficio della cd. “promozione alla vigilia” - previsto per i sottufficiali dall'art. 2 della1. 536/71 - ed i connessi benefici previdenziali e di pensionistici avrebbe dovuto impugnare entro i termini decadenziali di cui all’art. 21 legge n. 1034/71 il provvedimento con cui veniva collocato a riposo nel medesimo grado posseduto al momento della cessazione in servizio anziché in quello superiore (che determina la corresponsione del trattamento previdenziale nella misura spettante per il nuovo grado, cfr. Cons. St. Sez. IV n. 973/96, n. 983/95 e n. 175/90). Né il ricorrente può eccepire di non essere a conoscenza che nella cd. “promozione alla vigilia” il provvedimento di collocamento in congedo e la contestuale “promozione-premio di fine carriera” sono tra di loro collegati trattandosi di istituto ben noto nell’ambiente militare, sicchè va escluso che la mancata impugnativa del provvedimento di collocamento in congedo possa essere giustificata dalla asserita “mancata conoscenza” delle sue conseguenze da parte del ricorrente. Nè può essere condivisa la ricostruzione del ricorrente, secondo il quale la promozione al grado superiore “alla vigilia” costituisce un diritto soggettivo – con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione del diritto anziché di quello di decadenza - dato che, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, il beneficio in questione opera in modo solo tendenzialmente automatico (perché sganciato da qualsiasi giudizio di idoneità), ma non in maniera incondizionata, giacché l'amministrazione può riscontrare specifici elementi impeditivi da individuare in base alle norme vigenti in materia di promozioni e quindi non sono configurabili posizioni di diritto soggettivo in capo agli interessati (Cons. St., sez. IV, 11/04/2007 n. 1591, Cons. Stato, sez. III, 25/6/2002, n. 1738).

Ne discende l’inammissibilità della domanda di accertamento “del diritto” del ricorrente alla promozione, ed alla conseguente condanna dell’Amministrazione ad attribuirgli il grado superiore – oltre che l’infondatezza del primo motivo di ricorso che si fonda sull’erronea qualificazione della posizione giuridica dell’interessato in termini di diritto soggettivo anziché di interesse legittimo – dato che, come già chiarito dalla Sezione “in tema di avanzamento in carriera le posizioni soggettive rivestono la consistenza di interesse legittimo, cui è correlato il dovere dell'Amministrazione di applicare le norme al riguardo emanate in modo vincolato con determinazioni costitutive, con la conseguenza che non possono trovare ingresso azioni di accertamento in ordine al titolo all'attribuzione alla invocata qualifica o grado, ovvero ad una diversa decorrenza della stessa, ma solo azioni di carattere impugnatorio degli atti lesivi delle aspettative ad esse collegate, essendo il vaglio del giudice amministrativo circoscritto alla legittimità delle determinazioni adottate al riguardo” (TAR Lazio, Sez. I bis, 18/05/2007, n. 4608).

E comunque la pretesa avanzata dal ricorrente risulta palesemente infondata alla stregua della normativa in materia in quanto né l'art. 2 della legge 536/71 né l’art. 21 del d.lvo n. 196/1996 (ora riprodotta dall’art. 1077 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) consentono di attribuire il beneficio in parola ai sottufficiali in congedo “per anzianità”.

Ed infatti l’art. 2 della legge 22/07/1971, n. 536, Norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni – ora abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 651, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - prevedeva che “I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica fino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente non possono conseguire la promozione od essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore in eccedenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva applicandosi i limiti di età del grado rivestito prima della promozione, nel secondo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità”.

L’art. 21 del D.Lgs. 12/05/1995, n. 196, che, analogamente dispone che “Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. 2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento”.

Dalla chiara formulazione testuale delle disposizioni sopra richiamata è evidente che i presupposti per la concessione del beneficio in parola sono, in entrambi i casi, costituiti da (meri) fatti giuridici (età anagrafica, invalidità fisica o morte) consistenti in eventi impeditivi della promozione che sono indipendenti dalla volontà dell’interessato – presupposti che non sussistono nel caso in esame - ed ai quali non può essere equiparata, quale causa impeditiva, la domanda di collocamento in congedo (atto giuridico) dipendente dalla volontà del militare. Tali previsioni sono state poi trasfuse nel Codice dell’ordinamento militare, che ribadisce l’elemento comune “costante” della disciplina dell’istituto che prevede, quale necessario requisito per la sua attribuzione che “gli eventi impeditivi della promozione siano indipendenti dalla volontà dell’interessato” sicchè ai questi non può essere equiparata la (diversa) “causa” di cessazione del servizio costituita dall’atto di manifestazione della volontà dell’interessato di cessare dal servizio (la domanda di collocamento in congedo).

Pertanto, nel caso in esame, è del tutto irrilevante la questione dell’abrogazione della 536/1971 per effetto dell’abrogazione implicita o meno, ai sensi all’art. 40 del D.Lvo n. 196/1995, per incompatibilità con la disciplina sopravvenuta, dato che, nulla cambia, per quanto riguarda la decisione del caso in esame: comunque non sussistono i presupposti, prescritti da entrambe le previsioni normative, per la cd. “promozione alla vigilia”, essendo il ricorrente stato collocato in congedo “a domanda” anziché “per superamento dei limiti di età”.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa e contabile si tratta di una norma “di stretta interpretazione” finalizzata a far conseguire, immediatamente prima della cessazione dal servizio, il grado superiore a quei sottufficiali che non hanno potuto ottenere la promozione “per il sopravvenire di causa indipendente dalla loro volontà di cessazione dal servizio” e di conseguenza non può essere estesa ai casi di “cessazione dal servizio a domanda”; tale discriminazione non si può ritenere in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza, essendo diverse le circostanze di chi consapevolmente determina la cessazione dal servizio e chi invece la subisce” (Corte dei Conti, IV, 4.1.84 n. 64587). In tale ottica è stato chiarito che la norma in parola non trova applicazione in caso di cessazione dal servizio a domanda (Cons. Stato Sez. IV, 03/05/2001, n. 2487).

Ne consegue che la pretesa del ricorrente risulta infondata in quanto il beneficio in parola non spetta a chi ha conseguito il collocamento in congedo volontariamente, condizione che è del tutto diversa, ed anzi, opposta a quella contemplata dalla normativa richiamata.

Al riguardo va ricordato che la discriminazione operata sulla base della causa del collocamento in congedo (per anzianità o per età) non può neppure essere ritenuta costituzionalmente illegittima in quanto le situazioni a confronto non possono considerarsi omogenee reggendosi su presupposti fattuali diversi, dato che, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, “in un caso (legge n. 536/1971), si tratta di militari promossi in applicazione della disciplina dettata dal Legislatore in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali. Più in particolare, per quanto di interesse, si tratta di Sottufficiali dell'Esercito fino al grado di maresciallo capo, iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione od essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti. Per costoro è stata prevista la promozione al grado superiore in eccedenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nell’altro testo normativo (D.Lvo n. 196/1995), si tratta di inquadramenti motivati eccezionalmente dalla opportunità di provvedere al riordino dei ruoli militari cui si è dato compimento, una tantum, sulla base delle posizioni in servizio alla data del 1° settembre 1995. Situazioni fattuali ontologicamente non comparabili che, dunque, giustificano, sul piano della ragionevolezza, trattamenti diversi” (TAR Lazio, Sez. I bis, n. 3934 del 03/05/2012).

Alle luce di tali considerazioni appare evidente l’infondatezza del ricorso in esame dato che non sussistono le condizioni prescritte (impedimento a conseguire la promozione a causa di eventi non riconducibili alla volontà dell’interessato: limiti di età, inabilità al servizio, decesso) tanto dall'art. 21 della legge n. 536/71 quanto dall'art. 21 del d.lvo 196 del 1995 per l’attribuzione del beneficio della cd. “promozione alla vigilia” che è appunto finalizzata a “premiare” chi ha dedicato l’intera sua vita – magari anche perdendola – alla Forza Armata e che costituirebbe invece un “privilegio senza causa” ove fosse concessa a chiunque cessi dal servizio per qualunque causa, anche a domanda.

Né l’attribuzione del grado più elevato troverebbe nel caso in esame “giustificazione” nel fatto che il ricorrente, chiedendo il collocamento in congedo, ha contribuito a realizzare lo sfoltimento dei quadri necessario per la riorganizzazione delle FF.AA secondo un modello professionale. Al riguardo va innanzitutto rilevata l’infondatezza in fatto della prospettazione attorea alla luce dei chiarimenti della resistente che ha precisato che “per lo sfoltimento dei ruoli, le Forze Armate hanno approntato vani mezzi prevedendosi in più casi il collocamento a riposo anticipato delle categorie e dei settori in esubero, ma il ricorrente non rientrava tra questi e non vi si poteva, sua sponte, inserire”. Tale prospettazione risulta comunque anche infondata in diritto, dato che, anche a considerare la richiesta di pre-pensionamento del ricorrente non motivata (solo) da un interesse personale e vederla sotto il profilo del contributo “collaborativo” alla riorganizzazione della F.A., comunque ciò non sarebbe sufficiente a riconoscere il beneficio richiesto dato che i presupposti per la sua concessione dello stesso (che, si ribadisce ha importanti conseguenze economiche in quanto incide sulla misura del trattamento di quiescenza tant’è che l’istituto in parola è stato abrogato dall’art. 1, comma 258 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità per il 2015) possono essere previsti solo a livello normativo e non sono suscettibili di essere integrati, in base a considerazioni funzionali, dall’Amministrazione che tali legge è chiamata ad applicare.

Il ricorso risulta pertanto infondato.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al rifondere alla resistente le spese di giudizio liquidate in Euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/08/2015
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Re: Avanzamento al grado superiore.

Messaggio da panorama »

Ricorso straordinario al P.D.R. ACCOLTO.

Art. 21 del d. l.vo n. 196/95
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1) - esclusione dalla valutazione per l’avanzamento al grado superiore, aliquota 31 dicembre 2004

2) - Riferisce l’amministrazione che il Capo di 1^ classe della Marina Militare ..., sottoposto a visita medica, venne giudicato dalla Commissione Medica di II istanza dell’Ispettorato di Sanità della Marina Militare permanentemente non idoneo al servizio M.M., idoneo alla riserva, idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa a decorrere dal 25 luglio 2006

3) - A seguito di tale giudizio, ....., pur essendo stato inserito nell’aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2004, fu escluso dalla valutazione, perché cessato dal servizio permanente per infermità nel corso della procedura di valutazione.

4) - Con istanza del 31 luglio 2006, il .… chiese di transitare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Tale istanza fu accolta dall’Amministrazione, che autorizzò il transito dell’interessato, a decorrere dal 28 dicembre 2006.

5) - Successivamente, l’Amministrazione, con lettera n. .... del 22 agosto 2006, comunicò al .… che non poteva essere valutato con riferimento all’aliquota del 31 dicembre 2004, perché era cessato dal servizio permanente per infermità.

6) - Inoltre, a seguito della presentazione dell’istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, in applicazione dell’articolo 2, commi 3 e 7 del decreto interministeriale 18 aprile 2002, veniva sospesa, nei suoi confronti, l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti le modifiche della posizione di stato o di avanzamento, inclusa la promozione alla vigilia, prevista dall’art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

7) - Ciononostante, il .… chiese che gli fosse applicato il disposto dell’art. 21 citato, il quale prevede che il personale (OMISSIS leggere direttamente nel Parere del CdS qui sotto)

8) - A tale richiesta, l’Amministrazione replicava, con lettera n. ... del 20 marzo 2008, che la stessa non poteva essere presa in considerazione per gli stessi motivi già comunicati con la lettera n. .... del 22 agosto 2006.

9) - Conseguentemente, il ..…, proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo le seguenti censure; violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n, 196, carenza o insufficiente motivazione.

Con il presente Parere il CdS precisa:

10) - La valutazione era riferita al quadro di avanzamento al 31 dicembre 2004.

11) - Il ricorrente è stato dichiarato permanente inidoneo il 25 luglio 2006 ed ha presentato domanda di trasferimento nei ruoli civili il 31 luglio 2006.

12) - L’Amministrazione dichiara che la Commissione di avanzamento ha concluso la procedura il 28 marzo 2007, ammettendo espressamente un rilevante ritardo, che non può gravare sul ricorrente nei cui confronti deve, pertanto, trovare applicazione l’invocato art. 21 del decreto legislativo n. 196/1995, il quale, tra le ipotesi di promozione a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio, prevede proprio la fattispecie in questione.

13) - Peraltro, non può trovare accoglimento in questa sede la tesi sostenuta dall’Amministrazione della sospensione, dalla data del transito nei ruoli civili, dell’applicazione delle norme recanti modifiche di posizioni, di stato o avanzamento, atteso che, come rilevato e dedotto dal ricorrente, tale data è successiva a quella dalla quale sarebbe decorsa la promozione ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 196/1995.

Per completezza leggete tutto il contesto direttamente qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502798 - Public 2015-10-19 -

Numero 02798/2015 e data 19/10/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 18 marzo 2015

NUMERO AFFARE 13692/2012

OGGETTO:
Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Capo di 1^ classe SSP/E V. P. avverso l’esclusione dalla valutazione per l’avanzamento al grado superiore, aliquota 31 dicembre 2004.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. M_D_GMIL 1 II 5SC2012 427068 del 22 novembre 2012 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso indicato in oggetto;

Visto il ricorso proposto dal Capo di 1^ classe SSP/E V. P. in data 22 luglio 2008;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sabato Malinconico;

PREMESSO

Riferisce l’amministrazione che il Capo di 1^ classe della Marina Militare V. P., sottoposto a visita medica, venne giudicato dalla Commissione Medica di II istanza dell’Ispettorato di Sanità della Marina Militare permanentemente non idoneo al servizio M.M., idoneo alla riserva, idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa a decorrere dal 25 luglio 2006, ai sensi dell’articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (verbale di visita medica n. 39/2006/BL/S del 25 luglio 2006).

A seguito di tale giudizio, il Sottufficiale, pur essendo stato inserito nell’aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2004, fu escluso dalla valutazione, perché cessato dal servizio permanente per infermità nel corso della procedura di valutazione.

Con istanza del 31 luglio 2006, il V… chiese di transitare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Tale istanza fu accolta dall’Amministrazione, che autorizzò il transito dell’interessato, a decorrere dal 28 dicembre 2006.

Successivamente, l’Amministrazione, con lettera n. M_D/GMIL_03-II/6/2/2006/70010 del 22 agosto 2006, comunicò al V… che non poteva essere valutato con riferimento all’aliquota del 31 dicembre 2004, perché era cessato dal servizio permanente per infermità. Inoltre, a seguito della presentazione dell’istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, in applicazione dell’articolo 2, commi 3 e 7 del decreto interministeriale 18 aprile 2002, veniva sospesa, nei suoi confronti, l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti le modifiche della posizione di stato o di avanzamento, inclusa la promozione alla vigilia, prevista dall’art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

Ciononostante, il V… chiese che gli fosse applicato il disposto dell’art. 21 citato, il quale prevede che il personale appartenente ai ruoli dei Marescialli, dei Sergenti e dei Volontari di Truppa, in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

A tale richiesta, l’Amministrazione replicava, con lettera n. M_D GMIL_II 6 2/2008/157913 del 20 marzo 2008, che la stessa non poteva essere presa in considerazione per gli stessi motivi già comunicati con la lettera n. M_D/GMIL_03-II/6/2/2006/70010 del 22 agosto 2006.

Conseguentemente, il V…, con atto spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il 28 luglio 2008, proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo le seguenti censure; violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n, 196, carenza o insufficiente motivazione. In sostanza, il ricorrente, nel sottolineare che era stato giudicato idoneo e iscritto nel quadro di avanzamento riferito al 31 dicembre 2004, in attesa di essere promosso al grado di aiutante a decorrere dal 31 dicembre 2004, contesta la mancata applicazione nei suoi confronti dell’art. 21 del d. l.vo n. 196/95, in forza del quale avrebbe dovuto essere promosso al grado superiore, a decorrere dal 24 luglio 2006, vale a dire dal giorno precedente alla data del giudizio di permanente inabilità.

Contesta altresì l’irrilevanza della circostanza dedotta dall’Amministrazione del personale civile del Ministero della difesa, facendo rilevare che tale domanda (alla quale segue la sospensione dell’applicazione di tutte le disposizioni concernenti modifiche di posizione o di avanzamento) è comunque intervenuta in data successiva al 24 luglio 2006, data nella quale il ricorrente avrebbe già conseguito la promozione al grado superiore se l’Amministrazione avesse correttamente applicato il predetto art. 21.

In buona sostanza, il ricorrente sostiene che “la sospensione dell’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche della posizione di stato o di avanzamento, inclusa la promozione alla vigilia prevista dall’art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, non avrebbe potuto operare nel suo caso, in quanto la domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa non poteva, a suo dire, avere l’effetto di sospendere una procedura di avanzamento ormai già completata ed esaurita, considerato che «tutte le formalità e le obbligatorie verifiche erano … state già effettuate dall’Amministrazione Militare», anche se la pubblicazione del quadro di avanzamento era avvenuta in ritardo rispetto al periodo al quale faceva riferimento (aliquota 31 dicembre 2004). Rileva, inoltre, che la lettera n. M_D GMIL II 6 2/2008/157913 del 20 marzo 2008, alla quale l’Amministrazione aveva allegato la comunicazione n. M_D/GMIL_03-II/6/2/2006/70010 del 22 agosto 2006, a lui in precedenza mai pervenuta, non indicherebbe in modo esauriente e completo le ragioni e le motivazioni del rigetto della sua istanza, così da consentirgli di conoscere l’iter della formazione del provvedimento stesso e di controllare il corretto esercizio del potere da parte dell’Amministrazione.

Nella relazione istruttoria richiamata in epigrafe, il Ministero della difesa respinge le censure dedotte dal ricorrente e, in particolare, la censura attinente alla carenza di motivazione dedotta dal V…, sostenendo che tale rilievo è infondato. A tal fine, ribadisce la circostanza che la presentazione dell’istanza di transito nel personale civile sospende l’applicazione nei confronti del personale militare interessato delle disposizioni relative a modifiche di promozioni di stato e di avanzamento e conferma che il V…, sebbene inserito nell’aliquota del 31 dicembre 2004, ai fini della valutazione per l’avanzamento al grado superiore, venne escluso da tale valutazione, essendo cessato dal servizio per infermità nel corso della procedura di avanzamento. Sottolinea, da ultimo, che l’accesso alle procedure di avanzamento è riservato esclusivamente al personale in servizio permanente ed esprime il convincimento che il provvedimento avversato costituisce un atto dovuto, con doviziosi richiami alla giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato.

Contesta come infondata l’affermazione del ricorrente, secondo la quale all’atto della cessazione dal servizio del V… la procedura di avanzamento fosse di fatto conclusa, mancando la sola pubblicazione del quadro di avanzamento avvenuta con ritardo e sottolinea che la commissione di avanzamento concluse le operazioni di scrutinio relative all’aliquota del 31 dicembre 2004 in data 28 marzo 2007 con il verbale n. 002/2007 e, quindi, in data successiva al 28 dicembre 2006, data in cui venne autorizzato il transito del V….
Infine, replica all’asserita violazione dei termini del procedimento rilevando che trattasi di termini ordinatori e, conclusivamente, chiede la reiezione del gravame.

CONSIDERATO

La Sezione, esaminati gli atti relativi al ricorso straordinario in argomento, e, in particolare, tenuto conto della successione delle circostanze e situazioni che hanno caratterizzato la vicenda oggetto della controversia osserva, preliminarmente, quanto segue.

La valutazione era riferita al quadro di avanzamento al 31 dicembre 2004. Il ricorrente è stato dichiarato permanente inidoneo il 25 luglio 2006 ed ha presentato domanda di trasferimento nei ruoli civili il 31 luglio 2006.

L’Amministrazione dichiara che la Commissione di avanzamento ha concluso la procedura il 28 marzo 2007, ammettendo espressamente un rilevante ritardo, che non può gravare sul ricorrente nei cui confronti deve, pertanto, trovare applicazione l’invocato art. 21 del decreto legislativo n. 196/1995, il quale, tra le ipotesi di promozione a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio, prevede proprio la fattispecie in questione.

Peraltro, non può trovare accoglimento in questa sede la tesi sostenuta dall’Amministrazione della sospensione, dalla data del transito nei ruoli civili, dell’applicazione delle norme recanti modifiche di posizioni, di stato o avanzamento, atteso che, come rilevato e dedotto dal ricorrente, tale data è successiva a quella dalla quale sarebbe decorsa la promozione ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 196/1995.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere accolto nei sensi indicati in motivazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sabato Malinconico Pietro Falcone




IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca
Briscola
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Iscritto il: mar set 16, 2014 6:57 pm

Re: Avanzamento al grado superiore.

Messaggio da Briscola »

Il personale riformato per patologie per causa di servizio per l' avabzamento al grado superiore deve inoltrare la domanda al COMANDO LEGIONE CARABINERI Spe Ufficio Personale come previsto dalla Legge 45/98 e art.1084 C.O.M.
Buona serata.
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