ausiliaria

Feed - CARABINIERI

Sulpizio
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 1
Iscritto il: gio ago 25, 2016 7:08 pm

ausiliaria

Messaggio da Sulpizio »

compiuti anni 60 si può rimanere in ausiliaria fino a quando - per quanti anni.


antoniope
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1266
Iscritto il: lun ott 29, 2012 12:13 pm

Re: ausiliaria

Messaggio da antoniope »

Allego circolare.
N.B. dove è scritto 70% deve intendersi 50% .
Tutti dicono che rimanere in ausiliaria non è più conveniente.
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
Avatar utente
GERRY54
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 259
Iscritto il: mar set 10, 2013 6:29 pm

Re: ausiliaria

Messaggio da GERRY54 »

AntonioPE ha scritto:Allego circolare.
N.B. dove è scritto 70% deve intendersi 50% .
Tutti dicono che rimanere in ausiliaria non è più conveniente.
dovrebbero essere 5 anni
antoniope
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1266
Iscritto il: lun ott 29, 2012 12:13 pm

Re: ausiliaria

Messaggio da antoniope »

Buongiorno, ho una domanda:
1) chi esce per limiti di età, rientrante nel sistema retributivo e non rientra per i posti dell'ausiliaria o fa rinuncia, specifico,non per riforma, gli viene applicato il cd. moltiplicatore??

Art. 1865 del C.O.M.
Trattamento di quiescenza del personale escluso dall'ausiliaria
Art.1. Per il personale militare escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'articolo 992, si applica l'articolo 3, comma 7,del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Nota all'art. 1865:
- Il testo dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, citato nelle note all'articolo 1843, e' il seguente:
«7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psicofisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi e' determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.».

Si specifica che il moltiplicatore spetta per chi appartiene al sistema misto/contributivo. Leggendo le ultime due righe, mi lascia un pò perplesso; sembra di capire che spetta anche ai RETRIBUTIVI poiché è scritto che il personale che rinuncia all'ausiliaria (quindi chi ha maturato 60 anni o 40 anni di servizio) spetta il moltiplicatore.
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
firefox
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3097
Iscritto il: mar set 07, 2010 12:50 pm

Re: ausiliaria

Messaggio da firefox »

AntonioPE ha scritto:Buongiorno, ho una domanda:
1) chi esce per limiti di età, rientrante nel sistema retributivo e non rientra per i posti dell'ausiliaria o fa rinuncia, specifico,non per riforma, gli viene applicato il cd. moltiplicatore??


Si specifica che il moltiplicatore spetta per chi appartiene al sistema misto/contributivo. Leggendo le ultime due righe, mi lascia un pò perplesso; sembra di capire che spetta anche ai RETRIBUTIVI poiché è scritto che il personale che rinuncia all'ausiliaria (quindi chi ha maturato 60 anni o 40 anni di servizio) spetta il moltiplicatore.
Secondo me è mal impostata la domanda...oggi nessuno è più nel sistema retributivo se ancora in servizio poichè dal 01/01/12 TUTTI sono passati al contributivo...quindi il moltiplicatore,uscendo per limiti di età, se pur con i limiti del "doppio calcolo" lo si applica a TUTTI.
antoniope
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1266
Iscritto il: lun ott 29, 2012 12:13 pm

Re: ausiliaria

Messaggio da antoniope »

Chiedo a colleghi CC. se sono a conoscenza che il nostro CNA applica il moltiplicatore per chi esce con i limiti di vecchiaia essendo nel sistema retributivo in rinuncia all'ausiliaria.
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ausiliaria

Messaggio da panorama »

Il VADEMECUM in materia pensionistica Edizione 2016 del C.G.A. CC. - Direzione di Amministrazione - al punto n. 2 voce "Cessazione per limiti di età" riporta quanto segue:

Il militare 270 giorni prima del limite di età può decidere di essere collocato:

a. in ausiliaria per un periodo massimo di 5 anni;

b. in riserva optando per il montante contributivo (NOTA n. 1) previsto dall'articolo 3, comma 7, secondo capoverso del Decreto Legislativo n. 165 del 1997.

N.B.: nota n. 1: Contribuisce ad aumentare la quota della pensione contributiva moltiplicando per 5 l'ultimo reddito lordo annuale maturato alla cessazione.


al punto 2a: COLLOCAMENTO IN AUSILIARIA riporta:

Nel caso in cui il militare decida di essere collocato in ausiliaria allo stesso è data facoltà, se riunisce i requisiti fisici e matricolari, di essere richiamato in servizio annualmente, previa domanda in riferimento all'interpellanza che annualmente predispone il Comando Generale, oppure di beneficiare del regime dell'ausiliaria a casa.

L'istituto dell'ausiliaria consente al militare di essere agganciato alla dinamica salariale del pari grado in servizio nella misura del 50% degli eventuali aumenti stipendiali (successivamente ridotti all'aliquota di
maturazione della pensione) continuando a pagare le ritenute assistenziali e previdenziali
(9.15%) per tutto il periodo sino al collocamento in riserva.

La domanda deve essere presentata al proprio ente di appartenenza nel più breve tempo possibile ed il trattamento pensionistico provvisorio sarà corrisposto dal C.N.A. di Chieti. Alla fine del periodo di ausiliaria verrà redatto il decreto definitivo di pensione ed il fascicolo amministrativo dell'interessato sarà successivamente gestito dall'Inps di residenza che corrisponderà il trattamento di quiescenza definitivo.
antoniope
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1266
Iscritto il: lun ott 29, 2012 12:13 pm

Re: ausiliaria

Messaggio da antoniope »

panorama ha scritto:Il VADEMECUM in materia pensionistica Edizione 2016 del C.G.A. CC. - Direzione di Amministrazione - al punto n. 2 voce "Cessazione per limiti di età" riporta quanto segue:

Il militare 270 giorni prima del limite di età può decidere di essere collocato:

a. in ausiliaria per un periodo massimo di 5 anni;

b. in riserva optando per il montante contributivo (NOTA n. 1) previsto dall'articolo 3, comma 7, secondo capoverso del Decreto Legislativo n. 165 del 1997.

N.B.: nota n. 1: Contribuisce ad aumentare la quota della pensione contributiva moltiplicando per 5 l'ultimo reddito lordo annuale maturato alla cessazione.


al punto 2a: COLLOCAMENTO IN AUSILIARIA riporta:

Nel caso in cui il militare decida di essere collocato in ausiliaria allo stesso è data facoltà, se riunisce i requisiti fisici e matricolari, di essere richiamato in servizio annualmente, previa domanda in riferimento all'interpellanza che annualmente predispone il Comando Generale, oppure di beneficiare del regime dell'ausiliaria a casa.

L'istituto dell'ausiliaria consente al militare di essere agganciato alla dinamica salariale del pari grado in servizio nella misura del 50% degli eventuali aumenti stipendiali (successivamente ridotti all'aliquota di
maturazione della pensione) continuando a pagare le ritenute assistenziali e previdenziali
(9.15%) per tutto il periodo sino al collocamento in riserva.

La domanda deve essere presentata al proprio ente di appartenenza nel più breve tempo possibile ed il trattamento pensionistico provvisorio sarà corrisposto dal C.N.A. di Chieti. Alla fine del periodo di ausiliaria verrà redatto il decreto definitivo di pensione ed il fascicolo amministrativo dell'interessato sarà successivamente gestito dall'Inps di residenza che corrisponderà il trattamento di quiescenza definitivo.
grazie Antò. Mi faccio un copia/incolla per il nostro sito intranet se qualcuno chiede per l'ausiliaria.
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ausiliaria

Messaggio da panorama »

Ok, ancora oggi molti disconoscono l'esistenza del VADEMECUM del CGA del 2016, persino alcuni operatori del CNA di Chieti.
firefox
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3097
Iscritto il: mar set 07, 2010 12:50 pm

Re: ausiliaria

Messaggio da firefox »

Quindi l'ausiliaria esiste ancora?

http://xxxxxxxxxxx.it/difesaabolizione-ausiliaria/" onclick="window.open(this.href);return false;
firefox
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3097
Iscritto il: mar set 07, 2010 12:50 pm

Re: ausiliaria

Messaggio da firefox »

link errato!
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ausiliaria

Messaggio da panorama »

2 colleghi della mia stessa sede ( uno Brig.Ca. e l'altro Mar.Ca.) a breve andranno in pensione per raggiunti limiti di età anagrafica (60 anni) e non volendo transitare nell'Ausiliaria, in una domanda diretta al CNA di Chieti hanno scritto:
CHIEDE
- a codesto Centro il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3, comma 7 del decreto Legislativo n. 165/1997 e cioè l'incremento del montante contributivo di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio.
N.B.: a loro dire (gli è stato riferito) sembra che in questa maniera avranno circa 10.000,00 in più.
Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: ausiliaria

Messaggio da angri62 »

panorama ha scritto:2 colleghi della mia stessa sede ( uno Brig.Ca. e l'altro Mar.Ca.) a breve andranno in pensione per raggiunti limiti di età anagrafica (60 anni) e non volendo transitare nell'Ausiliaria, in una domanda diretta al CNA di Chieti hanno scritto:
CHIEDE
- a codesto Centro il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3, comma 7 del decreto Legislativo n. 165/1997 e cioè l'incremento del montante contributivo di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio.
N.B.: a loro dire (gli è stato riferito) sembra che in questa maniera avranno circa 10.000,00 in più.
===questa era proposta del governo Monti;
Articolo 8 - Ausiliaria


1. In relazione ai più elevati requisiti prescritti per la pensione di vecchiaia il periodo massimo di permanenza nella posizione di ausiliaria del personale iscritto negli appositi ruoli a decorrere 1° gennaio 2013 è rideterminato, fino al 31 dicembre 2017, in due anni. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l’ausiliaria è abrogata.

2. Nei confronti del personale di cui all’articolo 1 per il quale trova applicazione l’articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il montante individuale dei contributi è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2017 con l'incremento di un importo pari a 2 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. A decorrere dal 1 gennaio 2018 la disposizione di cui al periodo precedente è abrogata. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato.



1. Viene prevista una riduzione del periodo di 5 anni di permanenza in ausiliaria per il personale ad ordinamento militare che raggiunge i limiti di età di accesso al pensionamento di vecchiaia. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2017 il periodo massimo è rideterminato in due anni e a decorrere dl 1° gennaio 2018 l’istituto viene abrogato.

2. Parallelamente viene prevista una riduzione dell’incremento del trattamento pensionistico per il personale già destinatario dei sistemi di calcolo misto o contributivo, previsto dal Dlgs 165/97 art 3 comma 7, che non fruisce dell’ausiliaria. L’incremento del montante contributivo dell’ultimo anno di servizio prima del pensionamento di vecchiaia, oggi fissato a 5 volte, viene ridotto a 2 volte la base imponibile a decorrere dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2017, per poi dal 1° gennaio 2018 essere definitivamente eliminato.
firefox
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3097
Iscritto il: mar set 07, 2010 12:50 pm

Re: ausiliaria

Messaggio da firefox »

panorama ha scritto: N.B.: a loro dire (gli è stato riferito) sembra che in questa maniera avranno circa 10.000,00 in più.
di cosa? una tantum? ammesso gli concedano tale beneficio non è certo quantificabile la cifra che percepiranno poichè al Signore non si comanda.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ausiliaria

Messaggio da panorama »

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 

Codice dell'ordinamento militare
--------------------------------------------------------------

SEZIONE III
AUSILIARIA

Art. 992
Collocamento in ausiliaria

1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 909, comma 4.

2. Il personale militare permane in ausiliaria:

a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;

b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.


3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale é iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito.

4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.

---------------------------

Art. 993
Richiami in servizio

1. Il richiamo in servizio presso l'Amministrazione della difesa é disposto con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministero della difesa, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 992, predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni.

3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, l'amministrazione interessa, in ordine decrescente di età, i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza.

4. Il richiamo in servizio dei militari che accettano l'impiego é disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione.

5. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria.

------------------

Art. 994
Obblighi del militare in ausiliaria

1. Il militare in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.

-------------------

Art. 995
Cessazione dell'ausiliaria

1. Il personale collocato in ausiliaria transita anticipatamente nella riserva se non accetta l'impiego, ovvero revoca l'accettazione degli impieghi assegnati, per due volte.

2. L'amministrazione che impiega il personale può variare la sede o la tipologia di impiego solo previo assenso dell'interessato. In caso di mancato assenso, il personale é nuovamente collocato in ausiliaria e a esso si applica il disposto di cui al comma 1.

3. Al termine del periodo indicato il militare é collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità.

4. Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.

5. L'ufficiale in ausiliaria può altresì essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione o dell'autorità competente a esprimere il giudizio sull'avanzamento.

------------------------

Art. 996
Transito in ausiliaria dalla riserva

1. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, é stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, se entro il periodo di tempo indicato dall'articolo 992 riacquista l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.

2. Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva é' computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.
Rispondi