ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO

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eddycc77
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ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO

Messaggio da eddycc77 »

Salve a tutti volevo porvi una domanda.
Il 3 Aprile 2013 ho presentato domanda di trasferimento motivata con alloggio di servizio, rservato alla categoria app. e Car., presso una stazione istituenda. Pochi giorni fà sn venuto a conoscenza che un APS ha presentato anche lui domanda di trasferimento con alloggio di servzio presso la nuova stazione istituenda ma quest'ultimo ha già un alloggio di servizio assegnato e occupato dove attualmente presta servizio.
La mia domanda è la seguente:
Secondo voi gli spetta a lui l'alloggio presso la nuova stazione istituenda o io che non sono assegnatario?
Secondo voi L'arma guarda l'esigenze personali.

In attesa porgo cordiali saluti


iosonoquì
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Re: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO

Messaggio da iosonoquì »

eddycc77 ha scritto:Salve a tutti volevo porvi una domanda.
Il 3 Aprile 2013 ho presentato domanda di trasferimento motivata con alloggio di servizio, rservato alla categoria app. e Car., presso una stazione istituenda. Pochi giorni fà sn venuto a conoscenza che un APS ha presentato anche lui domanda di trasferimento con alloggio di servzio presso la nuova stazione istituenda ma quest'ultimo ha già un alloggio di servizio assegnato e occupato dove attualmente presta servizio.
La mia domanda è la seguente:
Secondo voi gli spetta a lui l'alloggio presso la nuova stazione istituenda o io che non sono assegnatario?
Secondo voi L'arma guarda l'esigenze personali.

In attesa porgo cordiali saluti
La normativa, vuole che l'assegnazione di un alloggio di servizio sia devoluto all'incarico. Tutto ciò premesso, il comandante di Corpo, nel valutare l'assegnazione di un alloggio di servizio, devoluto in questo caso al ruolo Appuntati/Carabinieri, dovrà tenere conto di alcuni fattori, ovvero:
- reddito del nucleo familiare;
- carico di famiglia;
- eventuali altre situazioni di carattere familiare connesse allo stato di salute dei componenti il nucleo stesso eventualmente rappresentati;
- se vive in casa di proprietà o in appartamento in locazione.

Dalle sue scarne notizie si evdenzia solo che il suo collega ha chiesto di concorrere anch'egli all'assegnazione dell'alloggio.

Le consiglio, sulle base dei suesposti criteri, di ottenere se possibile qualche ulteriore informazioni dal suo nucleo Comando (meglio sarebbe da quello Provinciale), per "tastare il polso alla pratica".

Qualora ritenuto opportuno, non abbia rempore a presentare istanza di conferimento col Comandante di Corpo....tenendo presente che a breve la procedura GETRA2013 potrebbe vedere trasferiti altri del suo ruolo alla sua Regione......eventualmente anche alla sede da Lei ambita.

Es urgente darse prisa!!! (..urge fare in fretta!)

In bocca al lupo!
Cordialmente
eddycc77
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Re: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO

Messaggio da eddycc77 »

Salve iosonoqui.
In merito alla sua risposta sotto citata all'assegnazione dell'alloggio di servizio, le volevo porgere un' altra domanda.
Ieri da fonte sicura, in via ufficiosa, sono venuto a conoscenza che il comando provinciale di appartenenza mi ha messo parere sfavorevole al trasferimento alla nuova stazione istituenda con alloggio di servizio in quanto è da un anno che sono stato trasferito in un'altra stazione. Inoltre, mi è stato detto che lo hanno assegnato ad un App. Sc. anziano per evitare ricorsi, ovviamente non conosco le condizioni famigliari, economiche ed il nucleo famigliare del collega, ma si può fare una cosa del genere?
La mia domanda di trasferimento nasce principalmente da esigenze famigliari, che meno te lo aspetti, tra tre settimane mi nasce un figlio, sono in affitto, non ho case di proprietà anche la moglie e l' azienda di mia moglie cioè Telecom ha dichiarato un esubero di 10.000 dipendenti.
Purtroppo i nostri ufficiali non le capiscono queste cose sanno solo dire "è da poco che sei stato trasferito quindi non ti possiamo accontentare" e poi danno gli alloggi a colleghi con case di proprietà e le mettono in affitto anche a nero.
Nell'eventualità che volessi fare ricorso a cosa mi posso appellare e che procedura eseguire o mi conviene chiedere rapporto al C.te di Corpo prima di attivare il tutto.

In attesa di un vostro consiglio, porgo cordiali saluti.

iosonoquì ha scritto:
eddycc77 ha scritto:Salve a tutti volevo porvi una domanda.
Il 3 Aprile 2013 ho presentato domanda di trasferimento motivata con alloggio di servizio, rservato alla categoria app. e Car., presso una stazione istituenda. Pochi giorni fà sn venuto a conoscenza che un APS ha presentato anche lui domanda di trasferimento con alloggio di servzio presso la nuova stazione istituenda ma quest'ultimo ha già un alloggio di servizio assegnato e occupato dove attualmente presta servizio.
La mia domanda è la seguente:
Secondo voi gli spetta a lui l'alloggio presso la nuova stazione istituenda o io che non sono assegnatario?
Secondo voi L'arma guarda l'esigenze personali.

In attesa porgo cordiali saluti
La normativa, vuole che l'assegnazione di un alloggio di servizio sia devoluto all'incarico. Tutto ciò premesso, il comandante di Corpo, nel valutare l'assegnazione di un alloggio di servizio, devoluto in questo caso al ruolo Appuntati/Carabinieri, dovrà tenere conto di alcuni fattori, ovvero:
- reddito del nucleo familiare;
- carico di famiglia;
- eventuali altre situazioni di carattere familiare connesse allo stato di salute dei componenti il nucleo stesso eventualmente rappresentati;
- se vive in casa di proprietà o in appartamento in locazione.

Dalle sue scarne notizie si evdenzia solo che il suo collega ha chiesto di concorrere anch'egli all'assegnazione dell'alloggio.

Le consiglio, sulle base dei suesposti criteri, di ottenere se possibile qualche ulteriore informazioni dal suo nucleo Comando (meglio sarebbe da quello Provinciale), per "tastare il polso alla pratica".

Qualora ritenuto opportuno, non abbia rempore a presentare istanza di conferimento col Comandante di Corpo....tenendo presente che a breve la procedura GETRA2013 potrebbe vedere trasferiti altri del suo ruolo alla sua Regione......eventualmente anche alla sede da Lei ambita.

Es urgente darse prisa!!! (..urge fare in fretta!)

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Re: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO

Messaggio da iosonoquì »

Come Le ho già specificato nel post relativo all'oggetto, il Comandante di Corpo, nell'assegnazione di un alloggio di servizio dovrebbe tenere conto di alcuni basilari parametri, ovvero:
- reddito del nucleo familiare;
- carico di famiglia;
- eventuali altre situazioni di carattere familiare connesse allo stato di salute dei componenti il nucleo stesso eventualmente rappresentati;
- se vive in casa di proprietà o in appartamento in locazione.
Il fatto che Lei presti servizio da solo un anno nell'attuale sede di servizio, viene meno in considerazione che l'eventuale istanza per l'assegnazione dell'alloggio di servizio, sarebbe adeguatamente motivata (vds. art. 397 RGA).
Qualora le situazioni suesposte siano peggiorative rispetto a quella del graduato, Le consiglio vivamente di presentare istanza per conferire con il Comandante di Corpo per motivi di servizio, producendo al cospetto di questi la necessaria documentazione.
Sono sicuro che il Comandante di Corpo, qualora le sue motivazioni siano peggiori rispetto a quelle del graduato, non avrà motivo di disporre che l'assegnazione dell'alloggio vada a suo favore.

In bocca al lupo.


P.S.: non lasci nulla di intentato e non perda tempo.
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Re: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO

Messaggio da eddycc77 »

Intanto ringrazio per la consulenza e per la celeritá nel rispondere. Comunque devo attendere la determinazione per poter agire nei giusti modi e conferire con il C.te di Corpo?
iosonoquì ha scritto:Come Le ho già specificato nel post relativo all'oggetto, il Comandante di Corpo, nell'assegnazione di un alloggio di servizio dovrebbe tenere conto di alcuni basilari parametri, ovvero:
- reddito del nucleo familiare;
- carico di famiglia;
- eventuali altre situazioni di carattere familiare connesse allo stato di salute dei componenti il nucleo stesso eventualmente rappresentati;
- se vive in casa di proprietà o in appartamento in locazione.
Il fatto che Lei presti servizio da solo un anno nell'attuale sede di servizio, viene meno in considerazione che l'eventuale istanza per l'assegnazione dell'alloggio di servizio, sarebbe adeguatamente motivata (vds. art. 397 RGA).
Qualora le situazioni suesposte siano peggiorative rispetto a quella del graduato, Le consiglio vivamente di presentare istanza per conferire con il Comandante di Corpo per motivi di servizio, producendo al cospetto di questi la necessaria documentazione.
Sono sicuro che il Comandante di Corpo, qualora le sue motivazioni siano peggiori rispetto a quelle del graduato, non avrà motivo di disporre che l'assegnazione dell'alloggio vada a suo favore.

In bocca al lupo.


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Re: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO

Messaggio da iosonoquì »

Assolutamente no!

Presenti immediatamente l'istanza...senza remora alcuna (naturalmente se ha il sentore che le sue motivazioni siano più gravose dell'altro militare...altrimenti farebbe un buco nell'acqua! Qualora non le sapesse, presenti tranquillamente istanza!)
panorama
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Re: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO

Messaggio da panorama »

Per orientamento CC.
----------------------------------------------------------------
17/02/2014 201400166 Sentenza 1


N. 00166/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. E. S., con domicilio eletto presso E. S. in Cagliari, via Maddalena n. 40;

contro
Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Sardegna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati in Cagliari, via Dante n. 23;
nei confronti di
OMISSIS, OMISSIS;

per l'annullamento
- del provvedimento del Comandante della Legione Carabinieri Sardegna del 03.04.2013 n. 18/…… di prot., col quale, a seguito di specifica procedura di selezione delle domande degli aspiranti, è stato assegnato l’alloggio di servizio presso la Caserma del Comando Legione Carabinieri Sardegna, Via Grazia Deledda, Cagliari, al OMISSIS, Capo OMISSIS, anziché al ricorrente;

- degli atti della Commissione giudicatrice nominata per il procedimento di selezione conclusosi col provvedimento sub 1 e, segnatamente, del verbale in data 26.03.2013, col quale è stato individuato quale assegnatario dell’alloggio il OMISSIS, nonché degli altri atti del procedimento meglio indicati nella parte motiva del presente ricorso.

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti a quelli impugnati sub 1 e sub 2, ivi compreso l’atto di concessione dell’alloggio al OMISSIS adottato dal Comandante della Legione dei Carabinieri Sardegna in data 02.04.2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Legione Carabinieri Sardegna;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato OMISSIS per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Lorusso per l’Amministrazione;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con atto portato alla notifica in data 30 maggio 2013 e depositato il successivo 12 giugno, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti meglio specificati in epigrafe chiedendone l'annullamento perché illegittimi per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita l’Amministrazione intimata comunicando che con atto del Comandante della Legione Carabinieri Sardegna del 2 luglio 2013 il provvedimento impugnato è stato annullato in autotutela.

Alla udienza pubblica il difensore del ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Ciò stante, non resta al Collegio che prenderne atto e adottare la pronuncia conseguente.

Quanto alle spese, ritiene il Collegio che la natura della controversia, la valutazione complessiva della vicenda ed il contegno delle parti giustifichino l’applicazione della regola della soccombenza, tenuto conto della fondatezza della pretesa del ricorrente di cui si dà esplicitamente atto nello stesso provvedimento prot. 18/…… del 2 luglio 2013 depositato in giudizio dall’Amministrazione (nel provvedimento si legge “che pertanto ne è scaturito un atto inficiato da vizio di legittimità per eccesso di potere derivante dalla contraddittorietà della procedura seguita”).

In tal senso, in ogni caso, depone la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha statuito che “è illegittima la sentenza che, in presenza della piena soccombenza, sia pure solo virtuale, di una delle parti, dispone la compensazione delle spese del giudizio utilizzando una mera formula di stile (nella specie si trattava della formula: "per la particolarità del caso"); in tal caso, infatti, la sentenza deroga - sul regime delle spese - al criterio generale della soccombenza fissato dall’art. 92 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26 cod. proc. amm., senza una reale motivazione e senza che emergano elementi giustificativi dalla fattispecie” (Cons. Stato, Sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 4908).

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l’Amministrazione alle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, liquidate in € 1.000/00 (mille) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Giorgio Manca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2014
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Re: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO

Messaggio da brios64 »

Ciao eddycc77, sono assegnatario di alloggio di servizio da moltissimi anni e quest'anno lo lascierò. A mio parere, la precedenza dovrebbe essere tua visto che il collega è già assegnatario e occupa un alloggio di servizio. Tieni presente che però vengono valutate anche le motivazioni indicate nella domanda di trasferimento per l'assegnazione dell'alloggio, motivi economici, presenza di figli ecc. ecc..
Spero di esserti stato utile
Ciao brios64
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Re: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO

Messaggio da panorama »

e successo:

1) - negato il pagamento delle somme corrisposte per la locazione di un appartamento in sostituzione di alloggio di servizio.

e andata a finire che:

2) - il Ministero riferente ha evidenziato in via pregiudiziale la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto di determinazioni nel frattempo assunte, comunicando che l’Amministrazione ha ritenuto opportuno chiudere il contenzioso concedendo il richiesto rimborso ed autorizzando il pagamento della somma di euro 10.350,00 a titolo di occupazione temporanea dell’alloggio.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201601664 - Public 2016-07-14 -


Numero 01664/2016 e data 14/07/2016


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 15 giugno 2016


NUMERO AFFARE 00447/2016

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor F. A., OMISSIS e residente a OMISSIS, contro l’atto della prefettura di Forlì-Cesena 30 marzo 2015 prot. n. 0016406, di diniego di rimborso di oneri per alloggio di servizio.

LA SEZIONE
Vista la relazione 15 gennaio 2016 n. 600/C/CC/32.71.6357.90091.3608, con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.


Premesso e considerato:

che con ricorso straordinario datato 5 agosto 2015 (non risulta in atti la data di spedizione) il signor F. A., maresciallo capo dell’Arma dei carabinieri, ha chiesto l’annullamento dell’atto sopra indicato, con il quale la prefettura di Forlì-Cesena che gli ha negato il pagamento delle somme corrisposte per la locazione di un appartamento in sostituzione di alloggio di servizio;

-che il Ministero riferente ha evidenziato in via pregiudiziale la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto di determinazioni nel frattempo assunte, comunicando che l’Amministrazione ha ritenuto opportuno chiudere il contenzioso concedendo il richiesto rimborso ed autorizzando il pagamento della somma di euro 10.350,00 a titolo di occupazione temporanea dell’alloggio;

- che la cessazione della materia del contendere è confermata da comunicazione del difensore del ricorrente trasmessa direttamente a questo Consiglio di Stato.

P.Q.M.

esprime il parere che per il ricorso debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli
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Re: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO

Messaggio da panorama »

Appello del riccorrente respinto al CdS
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201605498
- Public 2016-12-28 -

Pubblicato il 28/12/2016

N. 05498/2016REG.PROV.COLL.
N. 01763/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1763 del 2014, proposto dal signor OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Pala, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della IV Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro
Ministero della difesa e Scuola Sottufficiali Marina Militare di La Maddalena, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Sardegna, sezione I, n. 611 del 23 settembre 2013, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e della Scuola Sottufficiali Marina Militare di La Maddalena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti l’avvocato Mosillo, su delega dell’avvocato Pala, e l’avvocato dello Stato Pio Marrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor OMISSIS - capitano di fregata (OMISSIS) in servizio a La Maddalena, ove occupava senza titolo un alloggio di servizio della Marina militare - ha impugnato la nota in data 10 gennaio 2013 con la quale il Comandante della locale Scuola sottufficiali della Marina militare ha respinto la sua domanda di assegnazione di un alloggio di servizio del tipo ASI prima fascia richiamando il disposto dell’art. 318, co. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (d’ora in poi: regolamento militare – reg. mil.).

2. Con sentenza 23 settembre 2013, n. 611, il T.a.r. per la Sardegna, sez. I, ha respinto il ricorso, giudicando infondate le censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.

3. Il capitano OMISSIS ha interposto appello contro la sentenza, deducendo le censure che seguono:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 318 reg. mil., per il quale, in linea di principio, la proprietà o la disponibilità giuridica di un immobile nel presidio di servizio non consente al titolare di un incarico di prima fascia di ottenere un alloggio di servizio nella stessa sede. Il Tribunale regionale avrebbe tuttavia errato nel ritenere che l’eccezione prevista dalla lett. a) del comma 1 (titolarità degli incarichi “di particolare rilevanza”) si riferisca a una specifica categoria di incarichi, che gli Organi competenti non avrebbero ancora individuato, mentre varrebbe invece come implicito riconoscimento di tale caratteristica per tutti gli incarichi compresi nella prima fascia. Questa conclusione sarebbe confortata dall’essere l’assegnazione gli alloggi del tipo ASI destinata a soddisfare non tanto le necessità abitative del personale, quanto un’esigenza dell’Amministrazione, in presenza di funzioni che - come nel caso dell’appellante, titolare di una pluralità di incarichi nell’ambito sanitario - richiederebbero la costante presenza in sede del militare per soddisfare le esigenze di funzionalità e sicurezza del servizio reso. Una diversa interpretazione sarebbe incongrua anche considerando che la struttura della circoscrizione de La Maddalena, comprendente comuni distanti fra di loro e separati da bracci di mare (la casa dell’appellante sarebbe ad OMISSIS, a circa 20 km. di distanza), non consentirebbe di assicurare il puntuale svolgimento dell’incarico con la costante presenza in servizio e, nel caso di specie, produrrebbe gravi pregiudizi economici per il capitano OMISSIS, tenuto a corrispondere un elevato canone per l’occupazione senza titolo di un alloggio di servizio nell’isola;

b) violazione e falsa applicazione degli artt. 312, 315 e 329 reg. mil. Il Comandante militare marittimo autonomo in Sardegna avrebbe delegato il Comando della Scuola sottufficiali alla gestione degli alloggi di servizio ubicati nell’area nord della Sardegna e il Vice Comandante di Marisardegna alla concessione degli alloggi presenti a La Maddalena, mentre l’atto impugnato proverrebbe dal Comandante della Scuola sottufficiali. La concreta compresenza delle due cariche in capo allo stesso ufficiale sarebbe irrilevante, posto che il Comandante della Scuola, adottando il provvedimento in tale qualità, avrebbe speso un potere che non gli apparteneva, cosicché l’atto sarebbe stato adottato in assoluta carenza di potere e dunque viziato da incompetenza assoluta.

4. L’Amministrazione della difesa si è costituita in giudizio senza svolgere difese, ma depositando la memoria di replica prodotta nel giudizio di primo grado.

5. Con memoria deposita il 15 novembre 2016, il capitano OMISSIS ha ribadito le proprie argomentazioni.

6. All’udienza pubblica del 20 dicembre 2016 l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

7. In via preliminare, il Collegio osserva che la ricostruzione in fatto, sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite ed è comunque acclarata dalla documentazione versata in atti. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono darsi per assodati i fatti oggetto di giudizio.

8. L’appello è infondato in entrambi i suoi motivi.

9. Quanto alla lettura dell’art. 318 reg. mil., l’appellante non può essere seguito nell’interpretatio abrogans che vorrebbe darne.

9.1. Il menzionato art. 318, comma 1, lett.a), così recita:

“ 1. Gli alloggi ASI e AST non possono essere concessi:

a) alloggi ASI: al personale che sia proprietario o usufruttuario o assegnatario in cooperativa, ancorché indivisa, di una abitazione idonea, disponibile e abitabile, ubicata nell'ambito del presidio ovvero circoscrizione alloggiativa ove presta servizio, ovvero che abbia un familiare convivente nelle stesse condizioni, fatta eccezione per i titolari degli incarichi, compresi nella prima fascia degli elenchi degli incarichi, di particolare rilevanza quando gli alloggi siano ubicati all'interno o nelle immediate vicinanze di basi, impianti e installazioni e comprensori militari;”.

9.2. La tesi secondo cui, nell’economia della lett. a) del comma 1, gli incarichi “di particolare rilevanza”, la cui titolarità consentirebbe l’assegnazione di un alloggio di servizio pur in presenza della proprietà o della disponibilità giuridica di un’abitazione nella medesima sede, coinciderebbero con gli incarichi di prima fascia tout court si scontra:

a) con la lettera palese della disposizione, secondo cui tali incarichi sono compresi nella prima fascia degli elenchi relativi e dunque non coincidono affatto con questi, rispetto ai quali si pongono in un rapporto di parte/insieme;

b) con la linea di tendenza dell’ordinamento nel senso di un particolare rigore nel valutare le assegnazioni di alloggi di servizio; tendenza che si coglie, ad esempio, anche nell'art. 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con cui gli alloggi militari di servizio connessi all'incarico con locali di rappresentanza (ASIR ex art. 279 del codice dell’ordinamento militare) sono ridotti da 55 a 6 unità;

c) con la norma sancita dall’art. 290 c.m. che, per quanto non disposto dal micro ordinamento di settore, rimanda alle norme ed ai principi relativi alle concessioni amministrative e, dunque, al principio generale per cui non è attribuibile un alloggio di servizio a chi sia titolare di un alloggio in proprietà nella medesima circoscrizione territoriale di riferimento;

d) con la circostanza che l’art. 312 reg. mil. - recante la disciplina delle competenze e dei criteri generali in materia di assegnazioni di alloggi di servizio - come meglio si dirà in prosieguo, è stato novellato nel 2012 ed al momento dell’emanazione dell’atto impugnato non risultava approvato alcun elenco aggiornato.

9.3. La competenza a emanare gli elenchi previsti dalla lettera a), non appartiene agli Organi periferici della difesa (cfr. T.A.R. Sardegna, 7 febbraio 2013, n. 106, non appellata e passata in giudicato, la quale - con riguardo all’ordine del giorno del Comandante militare marittimo della Sardegna n. 48 del 30 aprile 2012 e con considerazioni del tutto condivisibili - rileva che la norma dell’art. 318 reg. mil. prevede <<un peculiare regime (di favore) per determinati incarichi di rilievo (e nell’ambito degli incarichi “compresi nella prima fascia”); quindi una sorta di “sotto-categoria” “privilegiata” nel trattamento giuridico (“speciali” di 1^ Fascia)>>.

9.4. Si tratta di un orientamento confermato dal legislatore. Recita l’art. 312, comma 1, reg. mil., nel testo modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del d.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40, che <<lo Stato maggiore della difesa definisce i criteri generali per la determinazione degli incarichi che consentono l'assegnazione degli alloggi di servizio. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Segretariato generale della difesa determinano gli elenchi degli incarichi concernenti i destinatari degli alloggi di servizio, nel presente titolo denominati "elenchi degli incarichi", con le modalità di cui all'articolo 343>>.

9.5. Vero è che, alla data dell’emanazione del provvedimento impugnato, non risultava approvato alcun elenco aggiornato, ma ciò non può condurre a dare per non scritta la limitazione contenuta nella richiamata norma del regolamento militare. Ad evitare però che la mancata adozione dell’elenco, per altro verso, riduca a un mero flatus vocis la previsione derogatoria del reg. mil., si può semmai ammettere che tocchi al responsabile dell’assegnazione degli alloggi ASI valutare discrezionalmente, caso per caso, se sussistano quelle speciali circostanze che sole giustificano la deroga al divieto generale di concessione di alloggi di servizio al personale che abbia già la proprietà o la disponibilità di abitazioni in sede. Discrezionalità che, nel caso di specie, non è stata esercitata irragionevolmente, visti gli alloggi di cui l’appellante dispone di fatto (a La Maddalena) o di diritto (ad OMISSIS).

10. Neppure è fondata la censura di incompetenza assoluta (da cui peraltro dovrebbe seguire la nullità dell’atto, ipotesi rarissima a verificarsi in concreto e anzi del tutto eccezionale), perché:

a) il motivo è puramente formale, essendo fuori discussione che il Comandante della Scuola fosse anche Vice Comandante di Marisardegna;

b) proprio per tale ragione, lo stesso ordine del giorno n. 207 in data 21 ottobre 2010 del Comandante m.m.a. in Sardegna ripartisce l’attribuzione delle competenze in materia di alloggi di servizio fra Comando della Scuola e Vice Comandante di Marisardegna;

c) sulla base di una situazione di fatto e di diritto evidentemente ben conosciuta, lo stesso appellante ha indirizzato la domanda di assegnazione al Comandante della Scuola, cosicché la successiva contestazione della competenza di quest’ultimo ad adottare il provvedimento impugnato si risolve in una violazione del divieto di venire contra factum proprium e, essendo contraria a buona fede, non appare comunque meritevole di tutela.

11. Dalle considerazioni che precedono discende che - come anticipato - l’appello è infondato e va perciò respinto, con conferma della sentenza gravata e del provvedimento impugnato in primo grado.

12. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, cfr. Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

13. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

14. Considerata la novità della questione e il carattere solo formale delle difese dell’Amministrazione, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa fra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Vito Poli





IL SEGRETARIO
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