Aspettativa: Recupero somme stipendiali non dovute

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nperilli
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Iscritto il: mar ott 12, 2010 6:15 pm

Aspettativa: Recupero somme stipendiali non dovute

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QUESITO RIVOLTO AL SIG.ROBERTO MANDARINO, QUALE MODERATORE DEL FORUM.
1) A seguito di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio( dal 01/10/2002 al 25/3/2004 ) il C.N.A. di Chieti con lettera datata 11 settembre 2009 ha emesso nei miei confronti provvedimento di recupero di somme superiori al dovuto di (x euro) per competenza stipendiali percepite intere invece che a metà dal 01/10/2003 al 25/3/2004, come risultante dal prospetto di conguaglio.
2) in data 26/3/2004 idoneo al corpo e quindi destinato a Reparto Territoriale.
3) E' stato emesso citato provvedimento di recupero senza tener conto del Decreto mninisteriale pervenuto successivamente ove si riconoscono SEI patologie dipendenti da causa di servizio mentre tre sono state riconosciute NON dipendenti da causa di servizio.
4) A seguito della mia memoria difensiva inoltrata al C.N.A. di Chieti , quest'ultima ha chiesto al Comando di Corpo e di conseguenza alla C.M.O. di Bari quale fosse la patologia prevalente, come sancito dalla circolare nr.DGPM/806 del 26/10/2000(in particolare al paragrafo 5 :"Nel caso in cui venga riscontrato il concorso di piu' infermità alla idoneità, alcune SI dipendenti da causa di servizio ed altre NO dipendenti, dovrà essere specificata quale è l'infermità prevalente" e quindi, in base alle risultanze di far conoscere qual è il trattamento economico da applicare all'interessato.
5) La C.M.O. ha verbalizzato specificando che l'infermità prevalente è quella NON dipendente da causa di servizio.
6)Successivamente ho proposto ricorso, tramite posta certificata, al MINISTERO DELLA DIFESA, per:
- violazione art.12 comma 5 D.P.R. 16/3/1999 n.255 e circolare n.806 datata 26/10/2000 del M.D. in quanto il Comandante di Corpo NON è competente ad emettere provvedimento di collocamento di aspettativa avendo il prefato superato il 12° mese di licenza di convalecsenza per malattie, all'epoca dei fatti, NON dipendenti da cause di servizio e per le quali è previsto la decurtazione del trattamento stipendiale;
- violazione art .3 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n.241 della nuova concessione di aspettativa ( da gg.453 è stato riportato a 543) in quanto è stato ANNULLATO, senza alcuna motivazione giuridica la precedente determinazione di aspettaticva già notificatami dal Comando di Corpo;
- l'applicazione del decreto .
Domanda:
La licenza straordinaria di gg.45 compete lo stesso anche se l'aspettatativa si sia protratta per l'intero anno solare?
Il Ministero Difesa in data 17 giugno 2010 mi ha comunicato l'avvio del procedimento di collocamento in aspettativa per infermità ai sensi dell'art.15 comma 3 della legge 31 luglio 1954 n.599.
Domanda: Secondo Lei non trova applicazione il decreto n.603 del 16 settembre 1993: "Regolamento recante disposizioni di attuazione degli artt.2 e 4 della legge 241/90 nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa essendo scaduto il termine legale di richiesta per il provvedimento di recupero( sono trascorsi ben oltre 330 gg. dal 25/3/2004) il CNA di Chieti NON PUO' piu emettere provvedimento di recupero per decorso termine legale.
Grazie per la risposta e mi dica che cosa mi consiglia ancora di fare.
Ltn Nicola Perilli.



DP


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