Indennità di prima sistemazione o indennità missione

Feed - AERONAUTICA

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Indennità di prima sistemazione o indennità missione

Messaggio da panorama »

indennità di prima sistemazione e, in via subordinata, dell’indennità di missione.

Parere temporaneamente sospeso.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE SOSPENSIVO ,sede di CONSIGLIO DI STATO , sezione SEZIONE 2 , numero provv.: 201503272
- Public 2015-12-03 -


Numero 03272/2015 e data 03/12/2015 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 21 ottobre 2015 e del 11 novembre 2015

NUMERO AFFARE 07545/2012

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo di 1° classe dell’Aeronautica Militare OMISSIS avverso il mancato riconoscimento del trattamento economico di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 86 del 2001, dell’indennità di prima sistemazione e, in via subordinata, dell’indennità di missione.

LA SEZIONE
Vista la nota del 20 agosto 2012, prot. n. M_DGMIL1IV10SC0327396, di trasmissione della relazione del 16 maggio 2012, pervenuta alla segreteria della Sezione il 24 agosto 2012, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;

Visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione nell’Adunanza del 19 novembre 2014;

Vista l’ulteriore nota del 12 giugno 2015, prot. n. 343453, di trasmissione della relazione istruttoria integrativa dell’11 marzo 2015;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.


Premesso e considerato.

1. Come già esposto nel parere interlocutorio in epigrafe il Maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica Militare, OMISSIS, in data 16 settembre 1996, veniva trasferito d’autorità al 51° Stormo presso l’aeroporto di Istrana e dal 1° ottobre 2005, come dal medesimo riferito, veniva “incardinato” presso l’aeroporto di OMISSIS.

In data 24 settembre 2010 il Maresciallo OMISSIS presentava al servizio amministrativo del 51° Stormo un’istanza volta alla corresponsione del trattamento economico di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 86 del 2001, dell’indennità di prima sistemazione e, in via subordinata, dell’indennità di missione.

Con la nota del 19 ottobre 2010, prot. n. RS51-SA.2/3737, il servizio amministrativo de quo comunicava al Maresciallo OMISSIS di non poter accogliere la sua istanza.

Avverso detto provvedimento il Maresciallo OMISSIS presentava, in data 23 novembre 2010, ricorso gerarchico al Ministero della difesa.

2. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il Maresciallo OMISSIS ha chiesto l’annullamento del provvedimento del servizio amministrativo n. RS51-SA.2/3737 del 51° Stormo e del silenzio formatosi a seguito del ricorso gerarchico precedentemente citato.

Il medesimo ricorrente ha, inoltre, chiesto l’accertamento e la dichiarazione del suo diritto a percepire il trattamento economico di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 86 del 2001, l’indennità di prima sistemazione e, in via subordinata, l’indennità di missione, con conseguenziale riconoscimento degli interessi legali su tutte le somme dovute.

Con le memorie del 28 dicembre 2012 e del 9 maggio 2015 il ricorrente ha ulteriormente articolato le censure di cui al ricorso in esame ed ha, altresì, controdedotto a quanto rilevato dal Ministero riferente tramite la relazione istruttoria in epigrafe e la successiva relazione istruttoria integrativa.

3. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso in esame.

4. Con il parere interlocutorio del 19 novembre 2014 in questa Sezione ha invitato il Ministero riferente a fornire alla Sezione stessa “documentati chiarimenti in merito alla data in cui il ricorso in epigrafe le è stato notificato” e ad integrare la relazione istruttoria fornendo “maggiori e documentati chiarimenti in merito alla «riorganizzazione ordinativa» e funzionale delle strutture coinvolte nella controversia de qua nonché precisando le modalità con cui il ricorrente ha svolto in tali sedi le mansioni e i compiti assegnatigli”.

Con la nota del 12 giugno 2015, prot. n. 343453, il Ministero riferente ha adempiuto a quanto richiesto dalla Sezione, trasmettendo la documentazione richiesta e la relazione istruttoria integrativa dell’11 marzo 2015, con la quale ha confermato le proprie deduzioni in merito all’infondatezza del ricorso in esame.

5. Tanto premesso, la Sezione non può esimersi dal rilevare che la Sezione IV di questo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3269 del 1° luglio 2015, ha disposto il deferimento all’Adunanza Plenaria di una questione di diritto relativa al trattamento economico di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 86 del 2001, concernente profili che - sebbene non siano del tutto sovrapponibili con la questione sottoposta all’esame di questa Sezione - riguardano in ogni caso l’istituto dell’indennità di trasferimento, oggetto anche della presente controversia.

Pertanto, in considerazione di quanto esposto, la Sezione ritiene opportuno sospendere l'emissione del richiesto parere in attesa della decisione dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato sulla questione di diritto deferita dalla Sezione IV con la sentenza n. 3269 del 1° luglio 2015.

P.Q.M.

La Sezione, impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, sospende l'espressione del parere in attesa della decisione dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato sulla questione di diritto deferita dalla Sezione IV con la sentenza n. 3269 del 1° luglio 2015.

Manda alla segreteria di trasmettere il presente parere alla parte ricorrente.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Boccia Sergio Santoro




IL SEGRETARIO
Marisa Allega


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità di prima sistemazione o indennità missione

Messaggio da panorama »

Ricorso perso.
-----------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201806175, - Public 2018-06-04 -

Pubblicato il 04/06/2018


N. 06175/2018 REG. PROV. COLL.
N. 11714/2007 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11714 del 2007, proposto da
Gallina Fabrizio, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia

- della nota del Ministero Difesa — 17° Reggimento Artiglieria C/A "Sorzesca" di Sabaudia datata 19 luglio 2007 prot. n. 6282 volta al recupero delle somme già corrisposte al ricorrente a titolo di trattamento economico previsto dalla legge 100/87;

- del provvedimento datato 19.10.2006 prot. n. 00003978 avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento di recupero somme erroneamente attribuite al ricorrente,

- della Circolare prot. n. DGPM/IV/12/000214/60/B.18 del Ministero Difesa — Direzione Generale per il Personale Militare datata 2.1.2003,

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anteriore o successivo,
nonché per l’accertamento

del diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico previsto dalla legge 100/1987.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 aprile 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’odierno ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento della nota del Ministero della Difesa del 19 luglio 2007, prot. n. 6282 e degli altri atti come in epigrafe specificati, per l’accertamento del diritto a percepire il trattamento economico previsto dalla legge n. 100/1987.

2. Il ricorrente espone in fatto di essere militare in servizio permanente dell’Esercito.

Nel luglio 2005 partecipava al concorso interno per sergenti, all’esito del quale veniva trasferito d’autorità a Cassino per la frequenza del relativo corso di formazione.

Al termine del corso sceglieva, quale sede di trasferimento, Sabaudia ed in ragione del trasferimento veniva lui corrisposta l’indennità di cui alla l. n. 100/1987.

Tuttavia, con nota del 19 ottobre 2006, la p.a. comunica lui che a seguito di controlli effettuati era emerso che la circolare della Direzione Militare per il Personale Militare del 2 gennaio 2003 non fosse stata applicata correttamente, in quanto “Il trattamento economico così descritto al punto 1 spetta al personale militare di cui al citato art. 1 della legge 86/01 ammesso al ruolo/grado superiore a seguito di concorso riservato e trasferito d’autorità ad una sede di servizio diversa da quella assegnata nel ruolo/grado precedente.”

In conseguenza di ciò, la p.a. iniziava il recupero delle somme già erogate.

3. Avverso i gravati atti, il ricorrente deduce violazione del principio di buona fede, violazione dell’art. 1, l. n. 100/1987; eccesso di potere per disparità di trattamento; illogicità e contraddittorietà manifesta.

4. La resistente amministrazione si è costituita in giudizio.

5. All’esito della camera di consiglio 16 gennaio 2008, è stata respinta la domanda cautelare proposta.

6. Alla pubblica udienza del 13 aprile 2018 la causa è passata, infine, in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

L’invio presso la scuola di addestramento di Cassino, all’esito del superamento del concorso interno per sergenti, non può ritenersi assimilata al trasferimento ad una nuova sede di servizio, trattandosi di un periodo di formazione necessario per l’inizio di una nuova carriera militare, con sospensione della precedente carriera; l’inizio di una distinta carriera militare esclude in radice che sussista il presupposto del trasferimento di sede, per cui legittimamente l’Amministrazione ha negato la corresponsione delle indennità di trasferimento e 1ª sistemazione (così, Tar Lazio, I bis, 27 gennaio 2014, n. 973).

La fattispecie dedotta in giudizio è stata, infatti, già esaminata dalla giurisprudenza, che, con un costante orientamento - dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi- ha affermato che al militare, in caso di assegnazione presso la prima sede, non spetta l'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100, ora Legge 29.3.2001, n.86, in favore del personale militare ed estesa ai Corpi di Polizia, non potendo equipararsi siffatta assegnazione al trasferimento d'autorità, neppure qualora la medesima sia successiva - come nel caso di specie - ad una fase di addestramento, in quanto, in tale fase, l'interessato non è titolare di una sede di servizio in senso proprio (ex plurimis: T.A.R. Marche, 10.2.2012 n. 110; Cons. Stato, Sez. IV: 5.11.2004 n. 7204 e 13.7.1998 n. 10831).

Invero, la sede alla quale sono assegnati i militari durante la fase addestrativa non può essere considerata alla stregua di una sede di servizio in senso proprio, per cui, al termine di tale fase, la successiva destinazione va considerata prima assegnazione della sede di servizio e non trasferimento d'autorità, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100, a norma del quale il trattamento economico di cui all'art. 13 L. 2 aprile 1979 n. 97 spetta al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che sia "trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede" (conf.: Cons. Stato, Sez. IV, 23.10.2008 n. 5257).

Pertanto, le doglianze del ricorrente non meritano adesione.

2. In conclusione, il ricorso si appalesa infondato e, come tale, deve essere respinto.

3. Le incertezze giurisprudenziali - obiettivamente sussistenti al momento della proposizione del ricorso- giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Marco Poppi, Consigliere
Francesca Romano, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Romano Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO
Rispondi