datemi un consiglio spassionato

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euroscettico
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datemi un consiglio spassionato

Messaggio da euroscettico »

Ciao a tutti, vi chiedo di consigliarmi come fareste con un vostro amico o parente su questa questione. Ho 25 anni di servizio effettivi (circa 30 cumulativi), sono stato in aspettativa per motivi di salute (depressione) per circa 7 mesi quest'anno, sono rientrato in servizio ad agosto dopo aver ottenuto un trasferimento che sebbene più vicino alla mia residenza rimane sempre abbastanza disagiato. Devo dire che la cura farmacologica aveva comunque avuto un buon effetto e che a casa avevo recuperato serenità e fiducia. Nel nuovo ente le cose non vanno bene, non è soltanto la distanza da casa, ma per varie cause, tra cui forse la più importante è una certa intolleranza che ho sviluppato nei confronti della vita militare, sto di nuovo tornando ad avere il morale sotto i tacchi, il sonno ricomincia ad essere disturbato e non guardo con fiducia al futuro. Quando mi capita di effettuare un servizio H24 mi viene una vera e propria angoscia soprattutto a passare la notte fuori di casa, cose che prima non accadevano. Chi mi vede da fuori a parte i miei famigliari non si accorgono molto della cosa sia perché mi sono imposto nel nuovo ente di ricominciare col piede giusto (insomma cerco di sorridere anche se non ne ho voglia), sia perché comunque sono in pieno controllo, non ho comportamenti dissociati. A gennaio dovrei tornare alla CMO per la visita di controllo, se le cose non migliorano o addirittura peggiorano io sarei fortemente tentato di non farmi fare idoneo e proseguire fino alla riforma. E' questo il consiglio che vi chiedo, tralasciando l'aspetto economico che non mi interessa più di tanto visto che una pensione intorno ai 1000 euro la prenderei(grazie a Dio mia moglie lavora e non abbiamo un mutuo), la mia unica preoccupazione è la mia coscienza, io in F.A. ormai ci sto molto male, ma mi sento in colpa ad andare in pensione a 45 46 anni. La pensione che si percepisce in un caso come il mio è equiparabile a quella degli invalidi o è tutta un'altra cosa? ve lo chiedo perché anche se coperto dalla legge mi seccherebbe moltissimo essere tacciato come un falso invalido, visto che non ho malattie croniche che mi impediscono di lavorare. In pratica vi chiedo di dirmi cosa ne pensate, devo pensare alla soluzione migliore per me o faccio bene a pensare più globalmente? grazie per l'attenzione.


gino59
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Re: datemi un consiglio spassionato

Messaggio da gino59 »

euroscettico ha scritto:Ciao a tutti, vi chiedo di consigliarmi come fareste con un vostro amico o parente su questa questione. Ho 25 anni di servizio effettivi (circa 30 cumulativi), sono stato in aspettativa per motivi di salute (depressione) per circa 7 mesi quest'anno, sono rientrato in servizio ad agosto dopo aver ottenuto un trasferimento che sebbene più vicino alla mia residenza rimane sempre abbastanza disagiato. Devo dire che la cura farmacologica aveva comunque avuto un buon effetto e che a casa avevo recuperato serenità e fiducia. Nel nuovo ente le cose non vanno bene, non è soltanto la distanza da casa, ma per varie cause, tra cui forse la più importante è una certa intolleranza che ho sviluppato nei confronti della vita militare, sto di nuovo tornando ad avere il morale sotto i tacchi, il sonno ricomincia ad essere disturbato e non guardo con fiducia al futuro. Quando mi capita di effettuare un servizio H24 mi viene una vera e propria angoscia soprattutto a passare la notte fuori di casa, cose che prima non accadevano. Chi mi vede da fuori a parte i miei famigliari non si accorgono molto della cosa sia perché mi sono imposto nel nuovo ente di ricominciare col piede giusto (insomma cerco di sorridere anche se non ne ho voglia), sia perché comunque sono in pieno controllo, non ho comportamenti dissociati. A gennaio dovrei tornare alla CMO per la visita di controllo, se le cose non migliorano o addirittura peggiorano io sarei fortemente tentato di non farmi fare idoneo e proseguire fino alla riforma. E' questo il consiglio che vi chiedo, tralasciando l'aspetto economico che non mi interessa più di tanto visto che una pensione intorno ai 1000 euro la prenderei(grazie a Dio mia moglie lavora e non abbiamo un mutuo), la mia unica preoccupazione è la mia coscienza, io in F.A. ormai ci sto molto male, ma mi sento in colpa ad andare in pensione a 45 46 anni. La pensione che si percepisce in un caso come il mio è equiparabile a quella degli invalidi o è tutta un'altra cosa? ve lo chiedo perché anche se coperto dalla legge mi seccherebbe moltissimo essere tacciato come un falso invalido, visto che non ho malattie croniche che mi impediscono di lavorare. In pratica vi chiedo di dirmi cosa ne pensate, devo pensare alla soluzione migliore per me o faccio bene a pensare più globalmente? grazie per l'attenzione.
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Anche se sei stato leale con noi, ma soprattutto con te stesso.da come esponi il problema, non si vede, ma si percepisce il cosi detto malessere "intolleranza alla vita militare" e quindi potrai optare per il
transito ai ruoli civili.- In bocca a lupo



La legge italiana tutela il lavoratore che, per sopraggiunte infermità, non è più in grado di lavorare. Nel settore privato esiste la pensione di inabilità: si tratta di una prestazione economica erogata in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Nel pubblico impiego, invece, esistono diversi trattamenti economici per inabilità che differiscono tra loro per i requisiti di accesso richiesti, per i soggetti preposti agli accertamenti sanitari e per le modalità di calcolo.



>Privati: a chi spetta la pensione di inabilità e requisiti
>Privati: come si presenta la domanda di pensione e importi
>Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente alla mansione
>Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
>Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa



Privati: a chi spetta la pensione di inabilità e requisitiTorna su

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

dipendenti;
autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, ecc.);
iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
I requisiti necessari per ottenere la pensione di inabilità sono:

assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori e dagli albi professionali;
la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.


Privati: come si presenta la domanda di pensione e importiTorna su

Per fare la domanda il lavoratore deve essere munito della certificazione medica che attesti lo stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Successivamente, la domanda deve essere inoltrata in via telematica. La persona può:

fare la domanda online, collegandosi al sito dell’INPS;
fare la domanda telefonicamente, contattando il contact center integrato INPS;
rivolgersi ai patronati e agli altri intermediari dell’Istituto che forniscono assistenza per questo tipo di pratiche.
Se la domanda è stata presentata correttamente, e sussistono tutti i requisiti previsti dalla legge, la pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. È bene precisare che la pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

Per quanto riguarda gli importi della pensione di inabilità, dipendono chiaramente dal numero di anni lavorati e, quindi, dall’ammontare dei contributi versati. In sintesi si può dire che l’importo viene determinato con il sistema di calcolo:

misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo);
contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995.
Per informazioni sui sistemi di calcolo v. scheda La pensione anticipata.



Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente alla mansioneTorna su

Il pubblico dipendente può essere dispensato dal servizio se inabile in modo assoluto e permanente a svolgere la propria mansione. Questa inabilità deve essere accertata da una Commissione medica e la visita può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Amministrazione pubblica.

Se la Commissione medica conferma questa inabilità, il dipendente non ha automaticamente diritto alla pensione. Prima, infatti, l’Amministrazione è tenuta ad attribuire una mansione equivalente che sia compatibile con l’inabilità riconosciuta. Se questa nuova attribuzione è impossibile, l’Amministrazione può proporre al dipendente una mansione di posizione funzionale inferiore e, solo qualora il dipendente rifiuti questa collocazione, potrà essere dispensato dal servizio ed ottenere quindi la pensione.

I requisiti per ottenere questa pensione sono:

riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione;
almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali (es. Province, Comuni ecc.) o del comparto Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni);
risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Per quanto riguarda gli importi, le modalità di calcolo di questa pensione sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.



Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoroTorna su

Si tratta di una pensione di inabilità, anche se con requisiti sanitari e contributivi diversi da quelli per la pensione assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.

La legge stabilisce che hanno diritto alla pensione tutti i lavoratori dipendenti pubblici che abbiano un’inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, non derivante da causa di servizio, la quale deve essere accertata dalla Commissione Medica presso la ASL. Non è quindi necessaria una menomazione altamente invalidante (diversamente dal caso descritto nel prossimo paragrafo), ma deve comunque essere tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.

I requisiti per ottenere questa pensione sono:

riconoscimento medico legale redatto dalla Commissione dell’ASL nel quale risulti che il dipendente pubblico è inabile assoluto e permanente a proficuo lavoro;
almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni);
risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Si precisa che l’inabilità non deve essere intervenuta dopo la cessazione del rapporto di lavoro (anche se il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni).

Per quanto riguarda gli importi, le modalità di calcolo di questa pensione sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.



Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativaTorna su

Una legge del 1995 ha introdotto anche per i dipendenti pubblici la pensione per assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, già introdotta dal 1984 per i lavoratori privati (v. paragrafo Privati: a chi spetta la pensione di inabilità e requisiti).

I requisiti per ottenere questa pensione sono:

riconoscimento medico legale redatto dalle Commissioni mediche di verifica (istituite presso il Ministero del Tesoro) dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisico o mentale;
anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità;
risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata dal dipendente all’Amministrazione presso la quale presta servizio. Sarà compito dell’Amministrazione disporre l’accertamento sanitario presso le Commissioni mediche di verifica e, una volta ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente.

La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La Commissione medica di verifica può stabilire che l’inabilità non abbia natura illimitata ma debba essere sottoposta a revisione. Nel verbale potrà essere quindi indicato un periodo temporale di validità, terminato il quale, la persona dovrà nuovamente sottoporsi a visita medica.

Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo (la distinzione, in sintesi, dipende dal fatto che il lavoratore abbia maturato, o non abbia maturato, almeno 18 anni di servizio al 31 dicembre 1995).

Questa pensione di inabilità è incompatibile con l’attività da lavoro dipendente, con l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l’iscrizione agli albi professionali.



Per gli aspetti pratici vedi la guida sulla dispensa dal lavoro per inabilità
macno101
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Re: datemi un consiglio spassionato

Messaggio da macno101 »

Se riesci a resistere cerca di raggiungere i 27 anni di servizio effettivo, credo che l'assegno funzionale faccia la differenza, se qualcuno può confermare... grazie!!!!
gino59
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Re: datemi un consiglio spassionato

Messaggio da gino59 »

macno101 ha scritto:Se riesci a resistere cerca di raggiungere i 27 anni di servizio effettivo, credo che l'assegno funzionale faccia la differenza, se qualcuno può confermare... grazie!!!!
===============================================
Certo, quanto meno resistere e prima o poi sbloccheranno A.F. Par. etc. etc. e chissà un contratto
a doc.- Saluti
Carminiello
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Re: datemi un consiglio spassionato

Messaggio da Carminiello »

Ti sei già risposto da solo, la salute prima di tutto. Tanto x chiarezza, non saresti un invalido che ruba una pensione di invalidità (tipo un falso cieco), tu usufruiresti di una pensione dovuta al fatto che "non sei più idoneo a fare il militare", x il quale sono richiesti particolari requisiti.
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pietro17
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Re: datemi un consiglio spassionato

Messaggio da pietro17 »

Gino......ma non hanno sbloccato tutto ieri per il 2015????

saluti.
gino59
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Re: datemi un consiglio spassionato

Messaggio da gino59 »

pietro17 ha scritto:Gino......ma non hanno sbloccato tutto ieri per il 2015????

saluti.
======================================================================
Se tu sei sicuro, ti prendo in parola e nel contempo e ben accetto per tutti o quasi tutti.-Ciao
euroscettico
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Re: datemi un consiglio spassionato

Messaggio da euroscettico »

Siete tutti molto gentili, apprezzo tantissimo il vostro sostegno. Sul fatto di aspettare per avere maggiori benefici economici, come vi dicevo non è quello il problema, vi assicuro che se mi proponessero di andar via domani anche con 800 euro al mese (di pensione dovrei percepire circa 1150 euro), in questo momento accetterei subito. Da qui alla visita di controllo alla CMO farò di tutto per reagire, per cercare di riadattarmi alla vita militare, la buona volontà voglio mettercela tutta perché alla fine la mia coscienza deve essere pulita. Grazie mille a tutti!
matto

Re: datemi un consiglio spassionato

Messaggio da matto »

gino59 ha scritto:
euroscettico ha scritto:Ciao a tutti, vi chiedo di consigliarmi come fareste con un vostro amico o parente su questa questione. Ho 25 anni di servizio effettivi (circa 30 cumulativi), sono stato in aspettativa per motivi di salute (depressione) per circa 7 mesi quest'anno, sono rientrato in servizio ad agosto dopo aver ottenuto un trasferimento che sebbene più vicino alla mia residenza rimane sempre abbastanza disagiato. Devo dire che la cura farmacologica aveva comunque avuto un buon effetto e che a casa avevo recuperato serenità e fiducia. Nel nuovo ente le cose non vanno bene, non è soltanto la distanza da casa, ma per varie cause, tra cui forse la più importante è una certa intolleranza che ho sviluppato nei confronti della vita militare, sto di nuovo tornando ad avere il morale sotto i tacchi, il sonno ricomincia ad essere disturbato e non guardo con fiducia al futuro. Quando mi capita di effettuare un servizio H24 mi viene una vera e propria angoscia soprattutto a passare la notte fuori di casa, cose che prima non accadevano. Chi mi vede da fuori a parte i miei famigliari non si accorgono molto della cosa sia perché mi sono imposto nel nuovo ente di ricominciare col piede giusto (insomma cerco di sorridere anche se non ne ho voglia), sia perché comunque sono in pieno controllo, non ho comportamenti dissociati. A gennaio dovrei tornare alla CMO per la visita di controllo, se le cose non migliorano o addirittura peggiorano io sarei fortemente tentato di non farmi fare idoneo e proseguire fino alla riforma. E' questo il consiglio che vi chiedo, tralasciando l'aspetto economico che non mi interessa più di tanto visto che una pensione intorno ai 1000 euro la prenderei(grazie a Dio mia moglie lavora e non abbiamo un mutuo), la mia unica preoccupazione è la mia coscienza, io in F.A. ormai ci sto molto male, ma mi sento in colpa ad andare in pensione a 45 46 anni. La pensione che si percepisce in un caso come il mio è equiparabile a quella degli invalidi o è tutta un'altra cosa? ve lo chiedo perché anche se coperto dalla legge mi seccherebbe moltissimo essere tacciato come un falso invalido, visto che non ho malattie croniche che mi impediscono di lavorare. In pratica vi chiedo di dirmi cosa ne pensate, devo pensare alla soluzione migliore per me o faccio bene a pensare più globalmente? grazie per l'attenzione.
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Anche se sei stato leale con noi, ma soprattutto con te stesso.da come esponi il problema, non si vede, ma si percepisce il cosi detto malessere "intolleranza alla vita militare" e quindi potrai optare per il
transito ai ruoli civili.- In bocca a lupo



La legge italiana tutela il lavoratore che, per sopraggiunte infermità, non è più in grado di lavorare. Nel settore privato esiste la pensione di inabilità: si tratta di una prestazione economica erogata in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Nel pubblico impiego, invece, esistono diversi trattamenti economici per inabilità che differiscono tra loro per i requisiti di accesso richiesti, per i soggetti preposti agli accertamenti sanitari e per le modalità di calcolo.



>Privati: a chi spetta la pensione di inabilità e requisiti
>Privati: come si presenta la domanda di pensione e importi
>Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente alla mansione
>Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
>Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa



Privati: a chi spetta la pensione di inabilità e requisitiTorna su

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

dipendenti;
autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, ecc.);
iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
I requisiti necessari per ottenere la pensione di inabilità sono:

assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori e dagli albi professionali;
la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.


Privati: come si presenta la domanda di pensione e importiTorna su

Per fare la domanda il lavoratore deve essere munito della certificazione medica che attesti lo stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Successivamente, la domanda deve essere inoltrata in via telematica. La persona può:

fare la domanda online, collegandosi al sito dell’INPS;
fare la domanda telefonicamente, contattando il contact center integrato INPS;
rivolgersi ai patronati e agli altri intermediari dell’Istituto che forniscono assistenza per questo tipo di pratiche.
Se la domanda è stata presentata correttamente, e sussistono tutti i requisiti previsti dalla legge, la pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. È bene precisare che la pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

Per quanto riguarda gli importi della pensione di inabilità, dipendono chiaramente dal numero di anni lavorati e, quindi, dall’ammontare dei contributi versati. In sintesi si può dire che l’importo viene determinato con il sistema di calcolo:

misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo);
contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995.
Per informazioni sui sistemi di calcolo v. scheda La pensione anticipata.



Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente alla mansioneTorna su

Il pubblico dipendente può essere dispensato dal servizio se inabile in modo assoluto e permanente a svolgere la propria mansione. Questa inabilità deve essere accertata da una Commissione medica e la visita può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Amministrazione pubblica.

Se la Commissione medica conferma questa inabilità, il dipendente non ha automaticamente diritto alla pensione. Prima, infatti, l’Amministrazione è tenuta ad attribuire una mansione equivalente che sia compatibile con l’inabilità riconosciuta. Se questa nuova attribuzione è impossibile, l’Amministrazione può proporre al dipendente una mansione di posizione funzionale inferiore e, solo qualora il dipendente rifiuti questa collocazione, potrà essere dispensato dal servizio ed ottenere quindi la pensione.

I requisiti per ottenere questa pensione sono:

riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione;
almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali (es. Province, Comuni ecc.) o del comparto Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni);
risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Per quanto riguarda gli importi, le modalità di calcolo di questa pensione sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.



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Si tratta di una pensione di inabilità, anche se con requisiti sanitari e contributivi diversi da quelli per la pensione assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.

La legge stabilisce che hanno diritto alla pensione tutti i lavoratori dipendenti pubblici che abbiano un’inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, non derivante da causa di servizio, la quale deve essere accertata dalla Commissione Medica presso la ASL. Non è quindi necessaria una menomazione altamente invalidante (diversamente dal caso descritto nel prossimo paragrafo), ma deve comunque essere tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.

I requisiti per ottenere questa pensione sono:

riconoscimento medico legale redatto dalla Commissione dell’ASL nel quale risulti che il dipendente pubblico è inabile assoluto e permanente a proficuo lavoro;
almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni);
risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Si precisa che l’inabilità non deve essere intervenuta dopo la cessazione del rapporto di lavoro (anche se il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni).

Per quanto riguarda gli importi, le modalità di calcolo di questa pensione sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.



Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativaTorna su

Una legge del 1995 ha introdotto anche per i dipendenti pubblici la pensione per assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, già introdotta dal 1984 per i lavoratori privati (v. paragrafo Privati: a chi spetta la pensione di inabilità e requisiti).

I requisiti per ottenere questa pensione sono:

riconoscimento medico legale redatto dalle Commissioni mediche di verifica (istituite presso il Ministero del Tesoro) dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisico o mentale;
anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità;
risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata dal dipendente all’Amministrazione presso la quale presta servizio. Sarà compito dell’Amministrazione disporre l’accertamento sanitario presso le Commissioni mediche di verifica e, una volta ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente.

La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La Commissione medica di verifica può stabilire che l’inabilità non abbia natura illimitata ma debba essere sottoposta a revisione. Nel verbale potrà essere quindi indicato un periodo temporale di validità, terminato il quale, la persona dovrà nuovamente sottoporsi a visita medica.

Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo (la distinzione, in sintesi, dipende dal fatto che il lavoratore abbia maturato, o non abbia maturato, almeno 18 anni di servizio al 31 dicembre 1995).

Questa pensione di inabilità è incompatibile con l’attività da lavoro dipendente, con l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l’iscrizione agli albi professionali.



Per gli aspetti pratici vedi la guida sulla dispensa dal lavoro per inabilità
GINO....SCUSAMI,..UN PICCOLO PICCOLISSIMO PARTICOLARE: MA CON QUALE PERCENTUALE DI INVALIDITA' CIVILE SI POTREBBE TENTARE DI OTTENERE, CASO RIFORMA, LA PENSIONE DI INABILITA' ASSOLUTA.....??????????????????
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Re: datemi un consiglio spassionato

Messaggio da gino59 »

euroscettico ha scritto:Siete tutti molto gentili, apprezzo tantissimo il vostro sostegno. Sul fatto di aspettare per avere maggiori benefici economici, come vi dicevo non è quello il problema, vi assicuro che se mi proponessero di andar via domani anche con 800 euro al mese (di pensione dovrei percepire circa 1150 euro), in questo momento accetterei subito. Da qui alla visita di controllo alla CMO farò di tutto per reagire, per cercare di riadattarmi alla vita militare, la buona volontà voglio mettercela tutta perché alla fine la mia coscienza deve essere pulita. Grazie mille a tutti!
====================================================
perché alla fine la mia coscienza deve essere pulita. Grazie mille a tutti!


Non avevo dubbi della tua lealtà.-Buona fortuna
matto

Re: datemi un consiglio spassionato

Messaggio da matto »

matto ha scritto:
gino59 ha scritto:
euroscettico ha scritto:Ciao a tutti, vi chiedo di consigliarmi come fareste con un vostro amico o parente su questa questione. Ho 25 anni di servizio effettivi (circa 30 cumulativi), sono stato in aspettativa per motivi di salute (depressione) per circa 7 mesi quest'anno, sono rientrato in servizio ad agosto dopo aver ottenuto un trasferimento che sebbene più vicino alla mia residenza rimane sempre abbastanza disagiato. Devo dire che la cura farmacologica aveva comunque avuto un buon effetto e che a casa avevo recuperato serenità e fiducia. Nel nuovo ente le cose non vanno bene, non è soltanto la distanza da casa, ma per varie cause, tra cui forse la più importante è una certa intolleranza che ho sviluppato nei confronti della vita militare, sto di nuovo tornando ad avere il morale sotto i tacchi, il sonno ricomincia ad essere disturbato e non guardo con fiducia al futuro. Quando mi capita di effettuare un servizio H24 mi viene una vera e propria angoscia soprattutto a passare la notte fuori di casa, cose che prima non accadevano. Chi mi vede da fuori a parte i miei famigliari non si accorgono molto della cosa sia perché mi sono imposto nel nuovo ente di ricominciare col piede giusto (insomma cerco di sorridere anche se non ne ho voglia), sia perché comunque sono in pieno controllo, non ho comportamenti dissociati. A gennaio dovrei tornare alla CMO per la visita di controllo, se le cose non migliorano o addirittura peggiorano io sarei fortemente tentato di non farmi fare idoneo e proseguire fino alla riforma. E' questo il consiglio che vi chiedo, tralasciando l'aspetto economico che non mi interessa più di tanto visto che una pensione intorno ai 1000 euro la prenderei(grazie a Dio mia moglie lavora e non abbiamo un mutuo), la mia unica preoccupazione è la mia coscienza, io in F.A. ormai ci sto molto male, ma mi sento in colpa ad andare in pensione a 45 46 anni. La pensione che si percepisce in un caso come il mio è equiparabile a quella degli invalidi o è tutta un'altra cosa? ve lo chiedo perché anche se coperto dalla legge mi seccherebbe moltissimo essere tacciato come un falso invalido, visto che non ho malattie croniche che mi impediscono di lavorare. In pratica vi chiedo di dirmi cosa ne pensate, devo pensare alla soluzione migliore per me o faccio bene a pensare più globalmente? grazie per l'attenzione.
================================================
Anche se sei stato leale con noi, ma soprattutto con te stesso.da come esponi il problema, non si vede, ma si percepisce il cosi detto malessere "intolleranza alla vita militare" e quindi potrai optare per il
transito ai ruoli civili.- In bocca a lupo



La legge italiana tutela il lavoratore che, per sopraggiunte infermità, non è più in grado di lavorare. Nel settore privato esiste la pensione di inabilità: si tratta di una prestazione economica erogata in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Nel pubblico impiego, invece, esistono diversi trattamenti economici per inabilità che differiscono tra loro per i requisiti di accesso richiesti, per i soggetti preposti agli accertamenti sanitari e per le modalità di calcolo.



>Privati: a chi spetta la pensione di inabilità e requisiti
>Privati: come si presenta la domanda di pensione e importi
>Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente alla mansione
>Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
>Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa



Privati: a chi spetta la pensione di inabilità e requisitiTorna su

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

dipendenti;
autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, ecc.);
iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
I requisiti necessari per ottenere la pensione di inabilità sono:

assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori e dagli albi professionali;
la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.


Privati: come si presenta la domanda di pensione e importiTorna su

Per fare la domanda il lavoratore deve essere munito della certificazione medica che attesti lo stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Successivamente, la domanda deve essere inoltrata in via telematica. La persona può:

fare la domanda online, collegandosi al sito dell’INPS;
fare la domanda telefonicamente, contattando il contact center integrato INPS;
rivolgersi ai patronati e agli altri intermediari dell’Istituto che forniscono assistenza per questo tipo di pratiche.
Se la domanda è stata presentata correttamente, e sussistono tutti i requisiti previsti dalla legge, la pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. È bene precisare che la pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

Per quanto riguarda gli importi della pensione di inabilità, dipendono chiaramente dal numero di anni lavorati e, quindi, dall’ammontare dei contributi versati. In sintesi si può dire che l’importo viene determinato con il sistema di calcolo:

misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo);
contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995.
Per informazioni sui sistemi di calcolo v. scheda La pensione anticipata.



Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente alla mansioneTorna su

Il pubblico dipendente può essere dispensato dal servizio se inabile in modo assoluto e permanente a svolgere la propria mansione. Questa inabilità deve essere accertata da una Commissione medica e la visita può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Amministrazione pubblica.

Se la Commissione medica conferma questa inabilità, il dipendente non ha automaticamente diritto alla pensione. Prima, infatti, l’Amministrazione è tenuta ad attribuire una mansione equivalente che sia compatibile con l’inabilità riconosciuta. Se questa nuova attribuzione è impossibile, l’Amministrazione può proporre al dipendente una mansione di posizione funzionale inferiore e, solo qualora il dipendente rifiuti questa collocazione, potrà essere dispensato dal servizio ed ottenere quindi la pensione.

I requisiti per ottenere questa pensione sono:

riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione;
almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali (es. Province, Comuni ecc.) o del comparto Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni);
risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Per quanto riguarda gli importi, le modalità di calcolo di questa pensione sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.



Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoroTorna su

Si tratta di una pensione di inabilità, anche se con requisiti sanitari e contributivi diversi da quelli per la pensione assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.

La legge stabilisce che hanno diritto alla pensione tutti i lavoratori dipendenti pubblici che abbiano un’inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, non derivante da causa di servizio, la quale deve essere accertata dalla Commissione Medica presso la ASL. Non è quindi necessaria una menomazione altamente invalidante (diversamente dal caso descritto nel prossimo paragrafo), ma deve comunque essere tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.

I requisiti per ottenere questa pensione sono:

riconoscimento medico legale redatto dalla Commissione dell’ASL nel quale risulti che il dipendente pubblico è inabile assoluto e permanente a proficuo lavoro;
almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni);
risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Si precisa che l’inabilità non deve essere intervenuta dopo la cessazione del rapporto di lavoro (anche se il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni).

Per quanto riguarda gli importi, le modalità di calcolo di questa pensione sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.



Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativaTorna su

Una legge del 1995 ha introdotto anche per i dipendenti pubblici la pensione per assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, già introdotta dal 1984 per i lavoratori privati (v. paragrafo Privati: a chi spetta la pensione di inabilità e requisiti).

I requisiti per ottenere questa pensione sono:

riconoscimento medico legale redatto dalle Commissioni mediche di verifica (istituite presso il Ministero del Tesoro) dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisico o mentale;
anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità;
risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata dal dipendente all’Amministrazione presso la quale presta servizio. Sarà compito dell’Amministrazione disporre l’accertamento sanitario presso le Commissioni mediche di verifica e, una volta ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente.

La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La Commissione medica di verifica può stabilire che l’inabilità non abbia natura illimitata ma debba essere sottoposta a revisione. Nel verbale potrà essere quindi indicato un periodo temporale di validità, terminato il quale, la persona dovrà nuovamente sottoporsi a visita medica.

Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo (la distinzione, in sintesi, dipende dal fatto che il lavoratore abbia maturato, o non abbia maturato, almeno 18 anni di servizio al 31 dicembre 1995).

Questa pensione di inabilità è incompatibile con l’attività da lavoro dipendente, con l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l’iscrizione agli albi professionali.



Per gli aspetti pratici vedi la guida sulla dispensa dal lavoro per inabilità
GINO....SCUSAMI,..UN PICCOLO PICCOLISSIMO PARTICOLARE: MA CON QUALE PERCENTUALE DI INVALIDITA' CIVILE SI POTREBBE TENTARE DI OTTENERE, CASO RIFORMA, LA PENSIONE DI INABILITA' ASSOLUTA.....??????????????????
..E VISTO CHE L'INTERPELLATO NON RISPONDE....MI E VI RISPONDO IO....CI VUOLE IL RICONOSCIMENTO
DEL 100% DI INVALIDITA'....E QUANDO TE LO DANNO?? FORZA RAGAZZI
gino59
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Re: datemi un consiglio spassionato

Messaggio da gino59 »

..E VISTO CHE L'INTERPELLATO NON RISPONDE....MI E VI RISPONDO IO....CI VUOLE IL RICONOSCIMENTO
DEL 100% DI INVALIDITA'....E QUANDO TE LO DANNO?? FORZA RAGAZZI
========================================================scusa non avevo visto/letto=========

Hanno diritto alla pensione di inabilità (art. 2, 12° comma, Legge 335/95), tutti i lavoratori dipendenti pubblici, ascritti all'assicurazione INPDAP, che abbiano un'inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi attività lavorativa, (dipendente o autonoma), non derivante da causa di servizio.

La richiesta di concessione del trattamento di pensione d'inabilità richiede che l'iscritto, indipendentemente dall'età anagrafica, sia in possesso di:

5 anni d'anzianità contributiva, anche non continuativi, dei quali almeno 3 versati nei 5 anni precedenti la cessazione dal servizio

Calcolo della pensione
Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l' età alla cessazione ed il compimento dell'età pensionabile.

In ogni caso l'importo del trattamento di pensione non può superare né l'ottanta per cento della base pensionabile, né l'importo spettante nell'ipotesi d'inabilità dipendente da causa di servizio e, l'anzianità di servizio da computare non può superare il limite di 40 anni, previsto per legge.

L'art 2, comma 12 della Legge 335/95 stabilisce:

12. Con effetto dall'1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti e i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.


Reversibilità
La prestazione è reversibile ai superstiti nel caso la persona deceduta fosse già titolare di pensione d'inabilità (art. 1, comma 2, D.M. 187/97).


Altrimenti, se il decesso avviene prima della concessione della pensione, la prestazione può assumere la connotazione di trattamento indiretto o reversibile solo nell'ipotesi in cui la richiesta di concessione di tale prestazione sia stata, a suo tempo, presentata dal pensionato, ovvero dall'iscritto, successivamente deceduto.
In tale caso gli organi competenti procederanno all'accertamento postumo dello stato d'inabilità.
(Il riconoscimento presuppone sempre la presentazione dell'istanza da parte dell'iscritto in quanto ai superstiti del medesimo non è concessa la predetta facoltà).


Incompatibilità
Deve esservi risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio. Infatti il trattamento pensionistico d'inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipendente ed autonomo, sia in Italia che all'estero.

Incumulabilità con la rendita Inail
Non è cumulabile con l'eventuale rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL, se riferita allo stesso evento o causa.

Come
Per ottenere questo tipo di prestazione è necessario inoltrare al datore di lavoro la seguente documentazione:

domanda, in carta semplice, di concessione del trattamento pensionistico d'inabilità
certificato medico rilasciato dal medico di base (ovvero medico di famiglia), attestante la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa se cessato domanda all'INPDAP
La domanda
Presso la sede provinciale dell'INPDAP, tramite il datore di lavoro.

La visita medico - collegiale
Gli accertamenti sanitari sono di competenza delle Commissioni Mediche istituite presso gli Ospedali Militari.

Durata della prestazione
La prestazione, salvo eventuale revisione, è a carattere vitalizio.



Fonte: http://www.inpdap.it" onclick="window.open(this.href);return false;


RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 8 agosto 1995, n. 335: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (G. U. 16 agosto 1995. n.190)
Ministero del Tesoro - Decreto Ministeriale 8 maggio 1997, n. 187 : Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (Pubblicato in G.U. 30 giugno 1997, n. 150).

Legge 12 giugno 1984, n. 222: Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (G.U. 16 giugno1984, n. 165)
Circolare INPDAP 29 marzo 1996, n. 21 : Legge 8 agosto 1995, n. 335 - Modifiche al calcolo della pensione
Circolare INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57. : Decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187. Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.
Legge 8 agosto 1991, n. 274: Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi (G.U. 26 agosto 1991, n. 199, S.O.)
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Re: datemi un consiglio spassionato

Messaggio da sick »

Ciao Gino, scusami se mi permetto di darti del tu, ma visto che sei cosi competente vorrei chiederti una cosa.
Mi sapresti spiegare in soldoni cosa significa questo rigo della legge 335?
"l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio"
Grazie.
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Re: datemi un consiglio spassionato

Messaggio da gino59 »

sick ha scritto:Ciao Gino, scusami se mi permetto di darti del tu, ma visto che sei cosi competente vorrei chiederti una cosa.
Mi sapresti spiegare in soldoni cosa significa questo rigo della legge 335?
"l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio"
Grazie.
================NON MI E' FACILE SPIEGARLO, IN PAROLE POVERE========================
N.B. A vista sembrerebbe che si dovrebbe percepire l'80% o 40 anni contributivi " NON SUPERABILI" a secondo del tratt. "retributivo o misto per tutti, anche per quel personale con i minimi requisiti....!!!!!!!!!
Ma in effetti e secondo la mia modesta interpretazione:- Il trattamento di questa pensione viene calcolato sulla base dell'anzianità contributiva "maturata" aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l' età alla "cessazione ed il compimento dell'età pensionabile".-

Ciò posto, come ho già ribadito in altre occasioni,mi viene difficile calcolare questi,vuoi per mancanza
di esperienza in questa problematica, vuoi per pochi o niente dati materiali a disposizione, da poter valutare o confrontare...!!!! Salutoni
sick
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Re: datemi un consiglio spassionato

Messaggio da sick »

Caro Gino, grazie per la risposta.
Proverò a rilanciare, secondo la tua interpretazione , risulterebbe più alta una pensione privileggiata con una tabella A cat. 5, oppure una pensione calcolata tenendo conto della legge 335? Il tutto a parità di anni di servizio effettivi.
Spero di essere stato chiaro.
Grazie.
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