Voli Ryanair: vietato viaggiare armati per Forze dell'Ordine
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
Regole del forum
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Voli Ryanair: vietato viaggiare armati per Forze dell'Ordine
Salve, sono un Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, vorrei avere un parere da parte dell'Avv. Carta quale profondo conoscitore della materia, circa il rifiuto di far viaggiare appartenenti alle Forze dell'Ordine con l'arma di ordinanza al seguito.
La Legge 23.12.74 n. 694 che parla anche di aeromobile straniero in territorio italiano è sempre in vigore?
La compagnia Irlandese, come si dice, ha delle norme europee che la salvaguardano o si tratta di un abuso bello e buono come il fatto che accetti come documento solo la carta d'identità e passaporto rifiutando tutti gli altri, comprese le tessere di appartenenza?
Volevo anche chiedere se l'amministrazione di appartenenza può redarre un rapporto discipilnare se un dipendente accasermato lascia la propria arma di ordinanza nell'armeria della caserma (non avendo altra possibilità) dovendo affrontare un viaggio con aereo Ryanair, sebbene nell'Ordine di Servizio sia specificato che il rifiuto di una compagnia aerea non costituisce giustificazione al fatto che l'arma non può essere lasciata in armeria se il titolare non è presente.
La ringrazio cordialmente e Le auguro i migliori Auguri di Buon Natale!
La Legge 23.12.74 n. 694 che parla anche di aeromobile straniero in territorio italiano è sempre in vigore?
La compagnia Irlandese, come si dice, ha delle norme europee che la salvaguardano o si tratta di un abuso bello e buono come il fatto che accetti come documento solo la carta d'identità e passaporto rifiutando tutti gli altri, comprese le tessere di appartenenza?
Volevo anche chiedere se l'amministrazione di appartenenza può redarre un rapporto discipilnare se un dipendente accasermato lascia la propria arma di ordinanza nell'armeria della caserma (non avendo altra possibilità) dovendo affrontare un viaggio con aereo Ryanair, sebbene nell'Ordine di Servizio sia specificato che il rifiuto di una compagnia aerea non costituisce giustificazione al fatto che l'arma non può essere lasciata in armeria se il titolare non è presente.
La ringrazio cordialmente e Le auguro i migliori Auguri di Buon Natale!
Re: Voli Ryanair: vietato viaggiare armati per Forze dell'Or
visto che parla di aereo, posto questa interessante notizia.
----------------------------------------------------------------------------
Trasporti, GdP Massa: volo non può essere sostituito da autobus
“Il volo cancellato dev’essere sostituito da volo alternativo; il viaggio in pullman crea disagio ulteriore”.
E’ quanto ha stabilito il Giudice di Pace di Massa al quale si è rivolto un passeggero Alitalia a cui la compagnia, nell’estate 2013 aveva cancellato senza preavviso e all’ultimo momento il loro volo serale offrendo come sola alternativa un lungo viaggio in pulmann da Roma Fiumicino a Firenze.
A destinazione era arrivato con ben 3 ore di ritardo senza aver ricevuto alcuna assistenza (nemmeno per i pasti) e senza veder riconosciuto il proprio diritto all’indennizzo di 250 euro.
“Per la prima volta un Giudice ha riconosciuto che il “sistema” per così dire che adottano le compagnie aeree di sostituire il volo cancellato con un viaggio in pullman è una pratica che causa disagio e danno al passeggero.
Si ricorda infatti che la L. 261/2004 prevede che in tali casi la compagnia aerea debba offrire l’imbarco in un volo alternativo o su di un altro velivolo, mentre nessuna normativa consente loro di utilizzare un pullman, con estremo disagio per il passeggero e con un notevole guadagno per la compagnia aerea” ha commentato Francesca Galloni di Confconsumatori Massa che ha seguito in giudizio il passeggero che ha ottenuto la somma di 250 € a titolo di compensazione pecuniaria, il risarcimento del danno da disagio nella ulteriore somma di 500 € e del danno morale nella ulteriore somma di 250 €, oltre alle spese legali.
Come si legge nella sentenza, il Giudice di Pace di Massa ha infatti riconosciuto che “Alitalia ha offerto come unica soluzione un lunghissimo viaggio a tarda notte in pullman per Firenze.
Questo è un ulteriore aspetto molto significativo e sul quale si fonda l’ulteriore richiesta di risarcimento dei danni morali e dei disagi subiti in quanto il comportamento della convenuta integra una grave violazione dei diritti del passeggero che, nonostante abbia acquistato un volo aereo si trova a dover affrontare una lunga tratta del volo cancellato Roma Firenze a bordo di un altro mezzo, con grave rischio e forte disagio connesso a tale tipologia di viaggio e con un notevole ed ingiustificato arricchimento della convenuta che ha venduto a costo elevato dei biglietti aerei e poi noleggiato un pullman per far viaggiare i passeggeri ovviamente con un notevolissimo ed indebito guadagno” aggiunge la Galloni.
Questa non è la sola vittoria di Confconsumatori: un’altra è arrivata anche dal Giudice di Pace di Pisa che, chiamato in causa per un caso analogo, ha infatti riconosciuto l’illegittimità del comportamento di Alitalia e l’ha condannata al pagamento della somma di 250 € a titolo di compensazione pecuniaria oltre rivalutazione ed interessi oltreché alle spese legali.
----------------------------------------------------------------------------
Trasporti, GdP Massa: volo non può essere sostituito da autobus
“Il volo cancellato dev’essere sostituito da volo alternativo; il viaggio in pullman crea disagio ulteriore”.
E’ quanto ha stabilito il Giudice di Pace di Massa al quale si è rivolto un passeggero Alitalia a cui la compagnia, nell’estate 2013 aveva cancellato senza preavviso e all’ultimo momento il loro volo serale offrendo come sola alternativa un lungo viaggio in pulmann da Roma Fiumicino a Firenze.
A destinazione era arrivato con ben 3 ore di ritardo senza aver ricevuto alcuna assistenza (nemmeno per i pasti) e senza veder riconosciuto il proprio diritto all’indennizzo di 250 euro.
“Per la prima volta un Giudice ha riconosciuto che il “sistema” per così dire che adottano le compagnie aeree di sostituire il volo cancellato con un viaggio in pullman è una pratica che causa disagio e danno al passeggero.
Si ricorda infatti che la L. 261/2004 prevede che in tali casi la compagnia aerea debba offrire l’imbarco in un volo alternativo o su di un altro velivolo, mentre nessuna normativa consente loro di utilizzare un pullman, con estremo disagio per il passeggero e con un notevole guadagno per la compagnia aerea” ha commentato Francesca Galloni di Confconsumatori Massa che ha seguito in giudizio il passeggero che ha ottenuto la somma di 250 € a titolo di compensazione pecuniaria, il risarcimento del danno da disagio nella ulteriore somma di 500 € e del danno morale nella ulteriore somma di 250 €, oltre alle spese legali.
Come si legge nella sentenza, il Giudice di Pace di Massa ha infatti riconosciuto che “Alitalia ha offerto come unica soluzione un lunghissimo viaggio a tarda notte in pullman per Firenze.
Questo è un ulteriore aspetto molto significativo e sul quale si fonda l’ulteriore richiesta di risarcimento dei danni morali e dei disagi subiti in quanto il comportamento della convenuta integra una grave violazione dei diritti del passeggero che, nonostante abbia acquistato un volo aereo si trova a dover affrontare una lunga tratta del volo cancellato Roma Firenze a bordo di un altro mezzo, con grave rischio e forte disagio connesso a tale tipologia di viaggio e con un notevole ed ingiustificato arricchimento della convenuta che ha venduto a costo elevato dei biglietti aerei e poi noleggiato un pullman per far viaggiare i passeggeri ovviamente con un notevolissimo ed indebito guadagno” aggiunge la Galloni.
Questa non è la sola vittoria di Confconsumatori: un’altra è arrivata anche dal Giudice di Pace di Pisa che, chiamato in causa per un caso analogo, ha infatti riconosciuto l’illegittimità del comportamento di Alitalia e l’ha condannata al pagamento della somma di 250 € a titolo di compensazione pecuniaria oltre rivalutazione ed interessi oltreché alle spese legali.
Re: Voli Ryanair: vietato viaggiare armati per Forze dell'Or
Sul volo della Ryanair, essendo compagnia che batte bandiera irlandese, non e territorio italiano all'interno dell'aereo- Inoltre il Comandante dell'aereo e lui che decide- Io ricordo che abbiamo fatto un viaggio per motivi di servizio circa 30 agenti.io ero il responsabile,ed il Comandante ha preteso che pur essendo tutti in divisa,che le armi fossero scariche- Inoltre quando un dipendente di una forza di Polizia viaggia con la pistola d'ordinanza in viaggio isolato,lo deve dire al comandante che se accetta di farti salire bisogna conseganre l'arma, allo stesso comandante,che all'arrivo provvederà a restituire l'arma-ispol ha scritto:Salve, sono un Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, vorrei avere un parere da parte dell'Avv. Carta quale profondo conoscitore della materia, circa il rifiuto di far viaggiare appartenenti alle Forze dell'Ordine con l'arma di ordinanza al seguito.
La Legge 23.12.74 n. 694 che parla anche di aeromobile straniero in territorio italiano è sempre in vigore?
La compagnia Irlandese, come si dice, ha delle norme europee che la salvaguardano o si tratta di un abuso bello e buono come il fatto che accetti come documento solo la carta d'identità e passaporto rifiutando tutti gli altri, comprese le tessere di appartenenza?
Volevo anche chiedere se l'amministrazione di appartenenza può redarre un rapporto discipilnare se un dipendente accasermato lascia la propria arma di ordinanza nell'armeria della caserma (non avendo altra possibilità) dovendo affrontare un viaggio con aereo Ryanair, sebbene nell'Ordine di Servizio sia specificato che il rifiuto di una compagnia aerea non costituisce giustificazione al fatto che l'arma non può essere lasciata in armeria se il titolare non è presente.
La ringrazio cordialmente e Le auguro i migliori Auguri di Buon Natale!
Il tesserino di riconoscimento,non e un documento utile per l'espatrio,ma trattasi solo di documento di riconoscimento e di appartenza al Corpo-
-
- Sostenitore
- Messaggi: 750
- Iscritto il: mer apr 10, 2013 9:58 am
- Località: Caserta
Re: Voli Ryanair: vietato viaggiare armati per Forze dell'Or
Messaggio da Carminiello »
Avt nn sbaglia mai. Concordo in pieno. In viaggio isolato, ho spesso consegnato l'arma scarica al comandante. Se ti rifiuti,può lasciarti a terra. Qualche volta,altri comandanti,mi hanno concesso di tenerla con me,scarica,raccomandandosi di nn farla vedere. X i documenti, se ancora in posseso e in corso di validità,vale solo il modello AT (non viene più rilasciato,nè rinnovato). Il nuovo ATe (formato carta di credito) NON vale,ad oggi,come documento di identità.
-
- Staff Moderatori
- Messaggi: 2663
- Iscritto il: gio ago 21, 2014 8:34 am
- Località: bologna
Re: Voli Ryanair: vietato viaggiare armati per Forze dell'Or
Messaggio da oreste.vignati »
scusate, ma gli agenti ed ufficiali della forza pubblica (forze di polizia) possono salire a bordo di aeromobili armati (arma di ordinanza), gli aeromobili anche di compagnie straniere sullo spazio aereo italiano sono sottoposti alle leggi dello stato italiano, sono territorio straniero (cosiddetta extraterritorialità) i voli di stato e i voli militari. l'arma essendo un arma da guerra e in dotazione personale agli appartenenti alle forze di polizia NON può essere in alcun modo consegnata ad altra persona, men che mai al comandante dell'aero il quale non ha alcun titolo ne per tenerla ne tantomeno per custodirla.
il comandante può far sbarcare dall'aeromobile qualsiasi passeggero che a suo parere non garantisce la tranquillità e la sicurezza del volo, ma queste sono valutazioni diverse. la ryanair ha effettivamente sulle clausole del biglietto il divieto di portare armi a bordo e qui potremmo aprire una discussione lunghissima su chi legifera e chi deve far rispettare le normative in vigore, la differenza fra leggi e contratti privati ecc ecc.
per i viaggi sul territorio nazionale è sufficiente essere in possesso di un valido documento ai fini del riconoscimento e non valido ai fini dell'espatrio. buon volo e buona giornata.
se vi dovesse essere rifiutato l'imbarco rivolgetevi all'ufficio di polizia dello scalo aereo che vi saprà certamente indirizzare.
il comandante può far sbarcare dall'aeromobile qualsiasi passeggero che a suo parere non garantisce la tranquillità e la sicurezza del volo, ma queste sono valutazioni diverse. la ryanair ha effettivamente sulle clausole del biglietto il divieto di portare armi a bordo e qui potremmo aprire una discussione lunghissima su chi legifera e chi deve far rispettare le normative in vigore, la differenza fra leggi e contratti privati ecc ecc.
per i viaggi sul territorio nazionale è sufficiente essere in possesso di un valido documento ai fini del riconoscimento e non valido ai fini dell'espatrio. buon volo e buona giornata.
se vi dovesse essere rifiutato l'imbarco rivolgetevi all'ufficio di polizia dello scalo aereo che vi saprà certamente indirizzare.
Re: Voli Ryanair: vietato viaggiare armati per Forze dell'Or
un consiglio invece di leggere Topolino studia un poco il codice in particolare chi comanda sugli aeromobili .perché facendo la scorta a un magistrato su un volo di linea Italiana ls polizia di frontiera ha chiesto al pilota se potevamo tenere la pistola a bordo.il comandante ha dato ok a condizioni che l'arma fosse scarica altrimenti dovevano consegnare al comandante che la depositava nella sua cassaforte con con restituzione dell"arma all'arrivooreste.vignati ha scritto:scusate, ma gli agenti ed ufficiali della forza pubblica (forze di polizia) possono salire a bordo di aeromobili armati (arma di ordinanza), gli aeromobili anche di compagnie straniere sullo spazio aereo italiano sono sottoposti alle leggi dello stato italiano, sono territorio straniero (cosiddetta extraterritorialità) i voli di stato e i voli militari. l'arma essendo un arma da guerra e in dotazione personale agli appartenenti alle forze di polizia NON può essere in alcun modo consegnata ad altra persona, men che mai al comandante dell'aero il quale non ha alcun titolo ne per tenerla ne tantomeno per custodirla.
il comandante può far sbarcare dall'aeromobile qualsiasi passeggero che a suo parere non garantisce la tranquillità e la sicurezza del volo, ma queste sono valutazioni diverse. la ryanair ha effettivamente sulle clausole del biglietto il divieto di portare armi a bordo e qui potremmo aprire una discussione lunghissima su chi legifera e chi deve far rispettare le normative in vigore, la differenza fra leggi e contratti privati ecc ecc.
per i viaggi sul territorio nazionale è sufficiente essere in possesso di un valido documento ai fini del riconoscimento e non valido ai fini dell'espatrio. buon volo e buona giornata.
se vi dovesse essere rifiutato l'imbarco rivolgetevi all'ufficio di polizia dello scalo aereo che vi saprà certamente indirizzare.
-
- Staff Moderatori
- Messaggi: 2663
- Iscritto il: gio ago 21, 2014 8:34 am
- Località: bologna
Re: Voli Ryanair: vietato viaggiare armati per Forze dell'Or
Messaggio da oreste.vignati »
non leggo topolino anche se lo ritengo un ottimo fumetto, ti vorrei segnalare di leggere invece la legge 694 del 23.12.74 in particolare art.4 (disciplina del porto delle armi a bordo di aeromobili).
evito ogni commento sulle prassi adottate da alcuni o sul sentito dire che molto spesso provocano confusione e comportamenti in alcuni casi anche illeciti. dalle mie parti si usa dire che "le chiacchiere fanno i pidocchi".
ribadisco che a bordo degli aeromobili "tranne che gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza....." nessuno può portare armi, ne tantomeno detenerle o custodirle compreso il comandante.
buona giornata
evito ogni commento sulle prassi adottate da alcuni o sul sentito dire che molto spesso provocano confusione e comportamenti in alcuni casi anche illeciti. dalle mie parti si usa dire che "le chiacchiere fanno i pidocchi".
ribadisco che a bordo degli aeromobili "tranne che gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza....." nessuno può portare armi, ne tantomeno detenerle o custodirle compreso il comandante.
buona giornata
Re: Voli Ryanair: vietato viaggiare armati per Forze dell'Or
dal sito della Ryanair
-------------------------------------------------------------
Termini e Condizioni Generali di Trasporto
ARTICOLO 8 — BAGAGLIO
8.10 OGGETTI PROIBITI
Ai passeggeri non è permesso trasportare i seguenti oggetti nella zona di sicurezza limitata e nella cabina dell’aeromobile:
8.10.1.1 - Fucili, armi da fuoco e ordigni, qualunque oggetto suscettibile o appaia suscettibile di far esplodere un proiettile o causare danno, incluse tutte le armi da fuoco (pistole, revolver, fucili, fucili a pallini, etc). Riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco, parti che compongono armi da fuoco (esclusi mirini e dispositivi di visione telescopici), pistole ad aria compressa, fucili e pistole a pallini. Pistole di segnalazione, pistole da partenza, armi giocattolo di ogni tipo, pistole ad aria compressa e a salve come pistole, fucili a pallini, carabine, spruzzatori a cuscinetti a sfere, pistole sparachiodi e sparaviti industriali, balestre, catapulte ,fucili e arpioni subacquei, pistole da macellazione, scacciacani e storditori, ad es. pungoli per il bestiame, armi a conducibilità di energia balistica (laser), accendini a forma di arma da fuoco.
Armi da taglio e oggetti taglienti e affilati; oggetti appuntiti, dotati di lame o bordi taglienti capaci di infliggere ferite, quali asce e accette, frecce e freccette, ramponi e attrezzature da roccia (rampini da arrampicata, uncini in ferro o piastre con chiodi da ghiaccio), arpioni e frecce, asce e punteruoli da ghiaccio, pattini da ghiaccio, coltelli a serramanico o a lama fissa di qualunque lunghezza (compresi quelli cerimoniali o da caccia) di metallo o di qualsiasi materiale abbastanza robusto da essere utilizzato come arma, coltelli da carne, machete, rasoi e lamette aperti (ad eccezione di rasoi di sicurezza o usa e getta la cui lama è protetta da un contenitore), sciabole, spade e spadini, scalpelli, forbici di qualunque dimensione, bastoni da sci o da escursione, stelle da ninja, tutti gli utensili che possono essere usati come armi da punta o da taglio (ad esempio trapani e punte da trapano, coltellini a lama intercambiabile, coltelli utensili, tutti i tipi di seghe, cacciaviti, piedi di porco, martelli, pinze, serradadi e chiavi fisse, saldatori).
8.10.1.3 - Oggetti contundenti: tutti gli oggetti contundenti capaci di causare lesioni, quali racchette da tennis, mazze da baseball e softball e mazze o bastoni rigidi o flessibili, come manganelli da poliziotto, sfollagente (manganelli in piombo ricoperto di cuoio con asta flessibile), mazze ferrate, manganelli, mazze da cricket e da golf, bastoni da hockey e hockey irlandese, bastoni da lacrosse, pagaie per kayak e canoe, skateboard, stecche da biliardo e da snooker, bastoni da polo, canne da pesca, attrezzature per arti marziali, come tirapugni, bastoni, randelli, cinghie, num-chuck, kubaton, kubasaunt.
8.10.1.4 - Sostanze esplosive ed infiammabili; tutte le sostanze esplosive o altamente combustibili che costituiscono un pericolo per l'incolumità dei passeggeri e dell'equipaggio o per la sicurezza dell'aereo e del suo contenuto, quali cartucce, detonatori, dispositivi di accensione e micce, polveri detonanti ed esplosivi, rirpduzioni o imitazioni di polveri detonanti ed esplosivi, mine e altro materiale militare esplosivo, granate di qualsiasi tipo. Gas e bombole di gas, ad esempio butano, propano, acetilene, ossigeno – in grandi quantità, fuochi d'artificio, razzi di segnalazione in tutte le forme (compresi petardi e miccette per pistole giocattolo), fiammiferi, granate o cartucce fumogene, combustibile liquido infiammabile come benzina, olio diesel, combustibile per accendini, alcool, etanolo, bombolette di vernice spray, trementina e diluente per vernici, bevande alcoliche con una percentuale di alcool superiore al 70% (prova 140%).
8.10.1.5 - Sostanze chimiche e tossiche: tutte le sostanze chimiche o tossiche che costituiscono un pericolo per l'incolumità dei passeggeri e dell'equipaggio o per la sicurezza dell'aereo e del suo contenuto, quali: acidi e alcali (ad esempio batterie umide che possono perdere liquido), sostanze corrosive o sbiancanti (ad esempio mercurio e cloro), sostanze di difesa in bombolette spray (ad esempio aerosol lacrimogeno, spray al peperoncino, gas lacrimogeno); materiale radioattivo (ad esempio isotopi medici o commerciali), sostanze velenose, materiale contagioso o biologicamente pericoloso (ad esempio sangue infetto, batteri e virus), materiale passibile di autocombustione, estintori (ad eccezione di quelli previsti dalle norme antincendio e in dotazione dell'aereo).
8.10.1.6 - Il trasporto di liquidi, aerosol e gel nella zona riservata di sicurezza di un aeroporto e a bordo dell’aeromobile viene controllato in conformità agli attuali Requisiti di Sicurezza EU.
8.10.2 I - seguenti oggetti non possono essere trasportati nel Bagaglio Registrato: dinamite, polvere nera, esplosivi, compresi detonatori, micce, munizioni, granate, mine e esplosivi al plastico, Riproduzioni, imitazioni di armi da fuoco, e armi giocattolo di ogni tipo. ; gas come propano, butano; liquidi infiammabili quale benzina e metanolo, sostanze solide infiammabili e reagenti, quale magnesio, materiale per accensione fuochi, fuochi di artificio, raggi di segnalazione e altri giochi pirotecnici; ossidanti e perossidi organici, compresi decoloranti, attrezzature per riparare automobili; sostanze tossiche o infettive, come veleno per topi e sangue infetto, materiale radioattivo come isotopi medicinali o commerciali; sostanze corrosive, come mercurio e batterie per automobili, parti di impianti di combustione per veicoli che contengono o hanno contenuto combustibile.
8.10.3 - Tutti gli oggetti taglienti contenuti nel Bagaglio Registrato devono essere imballati con cura per prevenire lesioni accidentali degli addetti ai controlli e alla movimentazione.
---------------------------------
ecco il link
http://www.ryanair.com/it/termini-e-con ... darticles/" onclick="window.open(this.href);return false;
-------------------------------------------------------------
Termini e Condizioni Generali di Trasporto
ARTICOLO 8 — BAGAGLIO
8.10 OGGETTI PROIBITI
Ai passeggeri non è permesso trasportare i seguenti oggetti nella zona di sicurezza limitata e nella cabina dell’aeromobile:
8.10.1.1 - Fucili, armi da fuoco e ordigni, qualunque oggetto suscettibile o appaia suscettibile di far esplodere un proiettile o causare danno, incluse tutte le armi da fuoco (pistole, revolver, fucili, fucili a pallini, etc). Riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco, parti che compongono armi da fuoco (esclusi mirini e dispositivi di visione telescopici), pistole ad aria compressa, fucili e pistole a pallini. Pistole di segnalazione, pistole da partenza, armi giocattolo di ogni tipo, pistole ad aria compressa e a salve come pistole, fucili a pallini, carabine, spruzzatori a cuscinetti a sfere, pistole sparachiodi e sparaviti industriali, balestre, catapulte ,fucili e arpioni subacquei, pistole da macellazione, scacciacani e storditori, ad es. pungoli per il bestiame, armi a conducibilità di energia balistica (laser), accendini a forma di arma da fuoco.
Armi da taglio e oggetti taglienti e affilati; oggetti appuntiti, dotati di lame o bordi taglienti capaci di infliggere ferite, quali asce e accette, frecce e freccette, ramponi e attrezzature da roccia (rampini da arrampicata, uncini in ferro o piastre con chiodi da ghiaccio), arpioni e frecce, asce e punteruoli da ghiaccio, pattini da ghiaccio, coltelli a serramanico o a lama fissa di qualunque lunghezza (compresi quelli cerimoniali o da caccia) di metallo o di qualsiasi materiale abbastanza robusto da essere utilizzato come arma, coltelli da carne, machete, rasoi e lamette aperti (ad eccezione di rasoi di sicurezza o usa e getta la cui lama è protetta da un contenitore), sciabole, spade e spadini, scalpelli, forbici di qualunque dimensione, bastoni da sci o da escursione, stelle da ninja, tutti gli utensili che possono essere usati come armi da punta o da taglio (ad esempio trapani e punte da trapano, coltellini a lama intercambiabile, coltelli utensili, tutti i tipi di seghe, cacciaviti, piedi di porco, martelli, pinze, serradadi e chiavi fisse, saldatori).
8.10.1.3 - Oggetti contundenti: tutti gli oggetti contundenti capaci di causare lesioni, quali racchette da tennis, mazze da baseball e softball e mazze o bastoni rigidi o flessibili, come manganelli da poliziotto, sfollagente (manganelli in piombo ricoperto di cuoio con asta flessibile), mazze ferrate, manganelli, mazze da cricket e da golf, bastoni da hockey e hockey irlandese, bastoni da lacrosse, pagaie per kayak e canoe, skateboard, stecche da biliardo e da snooker, bastoni da polo, canne da pesca, attrezzature per arti marziali, come tirapugni, bastoni, randelli, cinghie, num-chuck, kubaton, kubasaunt.
8.10.1.4 - Sostanze esplosive ed infiammabili; tutte le sostanze esplosive o altamente combustibili che costituiscono un pericolo per l'incolumità dei passeggeri e dell'equipaggio o per la sicurezza dell'aereo e del suo contenuto, quali cartucce, detonatori, dispositivi di accensione e micce, polveri detonanti ed esplosivi, rirpduzioni o imitazioni di polveri detonanti ed esplosivi, mine e altro materiale militare esplosivo, granate di qualsiasi tipo. Gas e bombole di gas, ad esempio butano, propano, acetilene, ossigeno – in grandi quantità, fuochi d'artificio, razzi di segnalazione in tutte le forme (compresi petardi e miccette per pistole giocattolo), fiammiferi, granate o cartucce fumogene, combustibile liquido infiammabile come benzina, olio diesel, combustibile per accendini, alcool, etanolo, bombolette di vernice spray, trementina e diluente per vernici, bevande alcoliche con una percentuale di alcool superiore al 70% (prova 140%).
8.10.1.5 - Sostanze chimiche e tossiche: tutte le sostanze chimiche o tossiche che costituiscono un pericolo per l'incolumità dei passeggeri e dell'equipaggio o per la sicurezza dell'aereo e del suo contenuto, quali: acidi e alcali (ad esempio batterie umide che possono perdere liquido), sostanze corrosive o sbiancanti (ad esempio mercurio e cloro), sostanze di difesa in bombolette spray (ad esempio aerosol lacrimogeno, spray al peperoncino, gas lacrimogeno); materiale radioattivo (ad esempio isotopi medici o commerciali), sostanze velenose, materiale contagioso o biologicamente pericoloso (ad esempio sangue infetto, batteri e virus), materiale passibile di autocombustione, estintori (ad eccezione di quelli previsti dalle norme antincendio e in dotazione dell'aereo).
8.10.1.6 - Il trasporto di liquidi, aerosol e gel nella zona riservata di sicurezza di un aeroporto e a bordo dell’aeromobile viene controllato in conformità agli attuali Requisiti di Sicurezza EU.
8.10.2 I - seguenti oggetti non possono essere trasportati nel Bagaglio Registrato: dinamite, polvere nera, esplosivi, compresi detonatori, micce, munizioni, granate, mine e esplosivi al plastico, Riproduzioni, imitazioni di armi da fuoco, e armi giocattolo di ogni tipo. ; gas come propano, butano; liquidi infiammabili quale benzina e metanolo, sostanze solide infiammabili e reagenti, quale magnesio, materiale per accensione fuochi, fuochi di artificio, raggi di segnalazione e altri giochi pirotecnici; ossidanti e perossidi organici, compresi decoloranti, attrezzature per riparare automobili; sostanze tossiche o infettive, come veleno per topi e sangue infetto, materiale radioattivo come isotopi medicinali o commerciali; sostanze corrosive, come mercurio e batterie per automobili, parti di impianti di combustione per veicoli che contengono o hanno contenuto combustibile.
8.10.3 - Tutti gli oggetti taglienti contenuti nel Bagaglio Registrato devono essere imballati con cura per prevenire lesioni accidentali degli addetti ai controlli e alla movimentazione.
---------------------------------
ecco il link
http://www.ryanair.com/it/termini-e-con ... darticles/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Voli Ryanair: vietato viaggiare armati per Forze dell'Or
sempre dal sito della compagnia
http://www.ryanair.com/it/termini-e-con ... ecarriage/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ryanair.com/it/termini-e-con ... ecarriage/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Voli Ryanair: vietato viaggiare armati per Forze dell'Or
per chi non vuole perdere tempo nella ricerca, ecco cosa riporta il link sopra indicato
------------------------------------------------------
ARTICOLO 8 — BAGAGLIO
8.4 DIRITTO A RIFIUTARE IL TRASPORTO
8.4.1 Ryanair potrà rifiutare di trasportare come Bagaglio gli oggetti vietati di cui agli Articoli 8.3 e 8.10, e potrà rifiutare ogni ulteriore trasporto di tali oggetti nel momento in cui saranno scoperti.
8.4.2 Ryanair potrà rifiutare il trasporto come Bagaglio di qualunque oggetto dalla stessa Ryanair ragionevolmente ritenuto inadatto al trasporto per ragioni attinenti la sua dimensione, forma, peso, volume, natura, o per motivi operativi o di sicurezza o per la tranquillità degli altri passeggeri.
8.4.3 Ryanair potrà rifiutare di accettare un Bagaglio a meno che, a sua ragionevole discrezione, sia imballato in maniera appropriata e sicura in appositi contenitori.
------------------------------------------------------
ARTICOLO 8 — BAGAGLIO
8.4 DIRITTO A RIFIUTARE IL TRASPORTO
8.4.1 Ryanair potrà rifiutare di trasportare come Bagaglio gli oggetti vietati di cui agli Articoli 8.3 e 8.10, e potrà rifiutare ogni ulteriore trasporto di tali oggetti nel momento in cui saranno scoperti.
8.4.2 Ryanair potrà rifiutare il trasporto come Bagaglio di qualunque oggetto dalla stessa Ryanair ragionevolmente ritenuto inadatto al trasporto per ragioni attinenti la sua dimensione, forma, peso, volume, natura, o per motivi operativi o di sicurezza o per la tranquillità degli altri passeggeri.
8.4.3 Ryanair potrà rifiutare di accettare un Bagaglio a meno che, a sua ragionevole discrezione, sia imballato in maniera appropriata e sicura in appositi contenitori.
Re: Voli Ryanair: vietato viaggiare armati per Forze dell'Or
ARTICOLO 16 — NORME DEL VETTORE
Il trasporto vostro e del vostro Bagaglio è inoltre eseguito in conformità con il Regolamento che è cogente nei vostri confronti. Tale Regolamento riguardano le tariffe di Ryanair, la responsabilità del vettore per passeggeri ed il bagaglio, i documenti di viaggio, il bagaglio registrato e a mano (incluso il trasporto di equipaggiamento sportivo /o strumenti musicali), trasporto di bambini, neonati e ragazzi, passeggeri con ridotta mobilità, non vedenti/ipovedenti, passeggeri in stato interessante o ammalati, trasporto di animali di assistenza, cambio di volo e di nome, imbarco prioritario,informazione ATOL, e informazione sulla compagnia aerea
Il trasporto vostro e del vostro Bagaglio è inoltre eseguito in conformità con il Regolamento che è cogente nei vostri confronti. Tale Regolamento riguardano le tariffe di Ryanair, la responsabilità del vettore per passeggeri ed il bagaglio, i documenti di viaggio, il bagaglio registrato e a mano (incluso il trasporto di equipaggiamento sportivo /o strumenti musicali), trasporto di bambini, neonati e ragazzi, passeggeri con ridotta mobilità, non vedenti/ipovedenti, passeggeri in stato interessante o ammalati, trasporto di animali di assistenza, cambio di volo e di nome, imbarco prioritario,informazione ATOL, e informazione sulla compagnia aerea
Re: Voli Ryanair: vietato viaggiare armati per Forze dell'Or
ARTICOLO 19— INTERPRETAZIONE
I titoli di ciascun Articolo dei presenti Termini & Condizioni di Trasporto viene indicato esclusivamente per comodità e non deve essere usato per interpretare il testo.
I titoli di ciascun Articolo dei presenti Termini & Condizioni di Trasporto viene indicato esclusivamente per comodità e non deve essere usato per interpretare il testo.
Re: Voli Ryanair: vietato viaggiare armati per Forze dell'Or
REGOLAMENTO RYANAIR SU ARGOMENTI SPECIFICI
RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER PASSEGGERI E BAGAGLIO
La presente nota informativa sintetizza le norme relative alla responsabilità dei vettori aerei europei come prevista dalla legislazione Comunitaria e dalla Convenzione di Montreal 1999.
OMISSIS
Fonti delle suddette informazioni
Le fonti delle regole sopra descritte sono la Convenzione di Montreal del 28 Maggio 1999, che è stata successivamente implementata a livello comunitario del Regolamento Comunitario (EC) No. 2027/97(che è stato emendato dal Regolamento (EC) No.889/2002) e dalla legislazione nazionale degli stati Membri.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
È responsabilità dei passeggeri assicurarsi di essere in possesso di un documento di identità valido che soddisfi i requisiti richiesti da Ryanair, dalle autorità di immigrazione e da altre autorità presso le singole destinazioni. A tal fine, è necessario notare quanto segue:
• Tutti i passeggeri dei voli Ryanair (inclusi i neonati) devono essere in possesso di un documento di viaggio valido.
• Per viaggiare in Marocco – è necessario possedere un passaporto.
• I passaporti per destinazioni al di fuori dei paesi del SEE (Spazio Economico Europeo) devono essere validi per il periodo di permanenza.
• Ove applicabile un visto, i bambini/neonati devono viaggiare sempre in compagnia dell'adulto indicato sul visto.
Per garantire l'osservanza dei suddetti requisiti, i passeggeri devono portare con sé un passaporto valido (con eventuale visto, se necessario) oppure un documento d'identificazione nazionale UE/SEE emesso dall'autorità governativa in occasione di tutti i viaggi. Eventuali multe, penalità o costi derivanti da irregolarità nei documenti d'identità sono esclusivamente a carico del passeggero.
Bambini aggiunto al passaporto di uno dei genitori / badanti - cittadini UE / SEE (eccezione del Regno Unito e Irlanda titolari di passaporto) - Dal 26 giugno 2012 i bambini dovranno avere il proprio passaporto durante il viaggio (una persona per ogni passaporto). Da questa data in poi, i nominativi dei bambini nei passaporti dei loro genitori non sono più validi. Il passaporto è valido solo per il suo titolare e ogni bambino deve dovrà d’ora in poi avere il proprio passaporto. Si prega di fare riferimento al vostro ufficio di rilascio dei passaporti per ulteriori dettagli.
I dati relativi ai documenti d'identità di tutti i passeggeri (inclusi bambini e neonati) devono essere forniti durante la procedura di check-in online. Tutti i passeggeri devono presentare un documento d'identità valido e la carta di imbarco online sia al personale di sicurezza dell'aeroporto sia alla porta di imbarco di tutti i voli.
In alcuni paesi le compagnie aeree sono tenute a fornire i dati dei passeggeri alle autorità. Di conseguenza eventuali informazioni sui passeggeri e i loro programmi di viaggio potrebbero essere rese note alle autorità dei paesi inclusi nell'itinerario del viaggio.
GLI UNICI DOCUMENTI DI IDENTITÀ ACCETTATI SUI VOLI RYANAIR SONO:
• Un passaporto valido
• Una carta di identità valida emessa dalle autorità governative di un paese dello Spazio Economico Europeo (SEE). Soltanto le carte di identità emesse dai seguenti paesi del SEE sono accettate sui voli Ryanair: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia*, Germania, Gibilterra, Grecia, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia (non accettato sui voli non Shengen), Svizzera, Ungheria.* La validità della carta d’identità nazionale francese (per gli adulti) è stata estesa da 10 anni a 15 anni SOLO per le carte d’identità rilasciate tra il 2 gennaio 2004 e il 21 dicembre 2013 (ad eccezione dei voli da/per Malta).
• Un documento di identità Kinderausweis valido emesso dal governo tedesco.
• Una Carta di identita’ di polizia Greca valida
• Un Libro Spagnolo Famiglia valido (Per bambini di eta’ inferiore a 14 anni viaggiano con i genitori/tutori legali, sulle tratte nazionali Spagnole)
• Per i minori (sotto i 16 anni) -un valido “certificato di nascita” italiano con photo vidimato dalla questura come “VALIDO PER L’ESPATRIO” solo per i voli internazionali. Nessuna vidimazione e' richiesta per i voli sul territorio Italiano (voli domestici).
• Una tessera AT/BT valida (solo per voli nazionali all'interno del territorio italiano).
• Un documento di viaggio emesso dall'autorità governativa in sostituzione di un passaporto e rilasciato in conformità con l'articolo 28 (1) della Convenzione ONU del 1951 (Convenzione relativa allo status dei rifugiati).
• Un documento di viaggio emesso da uno stato contraente in sostituzione di un passaporto e rilasciato in conformità con l'articolo 27 della Convenzione ONU del 1954 (Convenzione relativa allo status dei rifugiati).
• Un passaporto collettivo valido emesso da un paese UE/SEE.
---------------------------------------------------------------------------------------
ecco il link completo del Regolamento per tutto ciò che riguarda il viaggiare con detta compagnia
http://www.ryanair.com/it/termini-e-con ... gulations/" onclick="window.open(this.href);return false;
RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER PASSEGGERI E BAGAGLIO
La presente nota informativa sintetizza le norme relative alla responsabilità dei vettori aerei europei come prevista dalla legislazione Comunitaria e dalla Convenzione di Montreal 1999.
OMISSIS
Fonti delle suddette informazioni
Le fonti delle regole sopra descritte sono la Convenzione di Montreal del 28 Maggio 1999, che è stata successivamente implementata a livello comunitario del Regolamento Comunitario (EC) No. 2027/97(che è stato emendato dal Regolamento (EC) No.889/2002) e dalla legislazione nazionale degli stati Membri.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
È responsabilità dei passeggeri assicurarsi di essere in possesso di un documento di identità valido che soddisfi i requisiti richiesti da Ryanair, dalle autorità di immigrazione e da altre autorità presso le singole destinazioni. A tal fine, è necessario notare quanto segue:
• Tutti i passeggeri dei voli Ryanair (inclusi i neonati) devono essere in possesso di un documento di viaggio valido.
• Per viaggiare in Marocco – è necessario possedere un passaporto.
• I passaporti per destinazioni al di fuori dei paesi del SEE (Spazio Economico Europeo) devono essere validi per il periodo di permanenza.
• Ove applicabile un visto, i bambini/neonati devono viaggiare sempre in compagnia dell'adulto indicato sul visto.
Per garantire l'osservanza dei suddetti requisiti, i passeggeri devono portare con sé un passaporto valido (con eventuale visto, se necessario) oppure un documento d'identificazione nazionale UE/SEE emesso dall'autorità governativa in occasione di tutti i viaggi. Eventuali multe, penalità o costi derivanti da irregolarità nei documenti d'identità sono esclusivamente a carico del passeggero.
Bambini aggiunto al passaporto di uno dei genitori / badanti - cittadini UE / SEE (eccezione del Regno Unito e Irlanda titolari di passaporto) - Dal 26 giugno 2012 i bambini dovranno avere il proprio passaporto durante il viaggio (una persona per ogni passaporto). Da questa data in poi, i nominativi dei bambini nei passaporti dei loro genitori non sono più validi. Il passaporto è valido solo per il suo titolare e ogni bambino deve dovrà d’ora in poi avere il proprio passaporto. Si prega di fare riferimento al vostro ufficio di rilascio dei passaporti per ulteriori dettagli.
I dati relativi ai documenti d'identità di tutti i passeggeri (inclusi bambini e neonati) devono essere forniti durante la procedura di check-in online. Tutti i passeggeri devono presentare un documento d'identità valido e la carta di imbarco online sia al personale di sicurezza dell'aeroporto sia alla porta di imbarco di tutti i voli.
In alcuni paesi le compagnie aeree sono tenute a fornire i dati dei passeggeri alle autorità. Di conseguenza eventuali informazioni sui passeggeri e i loro programmi di viaggio potrebbero essere rese note alle autorità dei paesi inclusi nell'itinerario del viaggio.
GLI UNICI DOCUMENTI DI IDENTITÀ ACCETTATI SUI VOLI RYANAIR SONO:
• Un passaporto valido
• Una carta di identità valida emessa dalle autorità governative di un paese dello Spazio Economico Europeo (SEE). Soltanto le carte di identità emesse dai seguenti paesi del SEE sono accettate sui voli Ryanair: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia*, Germania, Gibilterra, Grecia, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia (non accettato sui voli non Shengen), Svizzera, Ungheria.* La validità della carta d’identità nazionale francese (per gli adulti) è stata estesa da 10 anni a 15 anni SOLO per le carte d’identità rilasciate tra il 2 gennaio 2004 e il 21 dicembre 2013 (ad eccezione dei voli da/per Malta).
• Un documento di identità Kinderausweis valido emesso dal governo tedesco.
• Una Carta di identita’ di polizia Greca valida
• Un Libro Spagnolo Famiglia valido (Per bambini di eta’ inferiore a 14 anni viaggiano con i genitori/tutori legali, sulle tratte nazionali Spagnole)
• Per i minori (sotto i 16 anni) -un valido “certificato di nascita” italiano con photo vidimato dalla questura come “VALIDO PER L’ESPATRIO” solo per i voli internazionali. Nessuna vidimazione e' richiesta per i voli sul territorio Italiano (voli domestici).
• Una tessera AT/BT valida (solo per voli nazionali all'interno del territorio italiano).
• Un documento di viaggio emesso dall'autorità governativa in sostituzione di un passaporto e rilasciato in conformità con l'articolo 28 (1) della Convenzione ONU del 1951 (Convenzione relativa allo status dei rifugiati).
• Un documento di viaggio emesso da uno stato contraente in sostituzione di un passaporto e rilasciato in conformità con l'articolo 27 della Convenzione ONU del 1954 (Convenzione relativa allo status dei rifugiati).
• Un passaporto collettivo valido emesso da un paese UE/SEE.
---------------------------------------------------------------------------------------
ecco il link completo del Regolamento per tutto ciò che riguarda il viaggiare con detta compagnia
http://www.ryanair.com/it/termini-e-con ... gulations/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Voli Ryanair: vietato viaggiare armati per Forze dell'Or
L. 23 dicembre 1974, n. 694 (1).
Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili.
---------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1974, n. 340.
--------------------------------------------------------------------------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
1. Il passeggero in partenza dal territorio nazionale con aeromobile nazionale o straniero adibito al servizio
di pubblico trasporto, il quale porti con sé, sulla persona o nel bagaglio, armi o munizioni, ha l'obbligo di farne denunzia prima dell'accettazione da parte del vettore e di consegnarle all'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale, o, in mancanza, all'ufficio di polizia dell'aeroporto, anche se munito di porto d'armi o di licenza di esportazione.
L'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale o l'ufficio di polizia dell'aeroporto provvede a far ispezionare le
armi o le munizioni ed a consegnarle, d'intesa con il vettore, al comandante o ad altro membro
dell'equipaggio da lui incaricato, che ne curano l'imbarco e la custodia nella stiva dell'aeromobile o in apposito contenitore.
Al termine del viaggio, il ritiro delle armi o delle munizioni, denunziate e consegnate ai sensi del precedente comma, deve essere richiesto dagli aventi diritto presso gli uffici di polizia predetti nello scalo nazionale di arrivo. Le armi o le munizioni sono trasportate negli stessi uffici a cura del vettore. Negli scali esteri, il ritiro delle armi o delle munizioni è soggetto all'osservanza delle disposizioni locali.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 3:
a) il passeggero proveniente dall'estero con aeromobile straniero - in transito su scalo nazionale - ha
l'obbligo, anche se munito di porto o di licenza di trasporto di armi, di consegnare le armi o le munizioni che porti con sé, sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunziare quelle contenute nel bagaglio stivato, al comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, quando la prosecuzione del viaggio debba avvenire con lo stesso aeromobile. Il comandante di questo ultimo, o il membro dell'equipaggio da lui incaricato, che abbiano avuto in consegna per la custodia armi o munizioni o che abbiano avuto denunzia o comunque notizia della loro esistenza a bordo, debbono darne immediata comunicazione agli uffici di polizia di cui al precedente articolo 1, ai quali spetta di impartire le disposizioni ritenute necessarie a norma di legge;
b) quando la prosecuzione del viaggio avvenga con aeromobile diverso da quello di arrivo, ovvero il
viaggio venga interrotto o abbia termine, il passeggero proveniente dallo estero ha l'obbligo, anche se munito di porto d'armi o di licenza di importazione, di consegnare le armi o le munizioni che porti con sé, sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunziare quelle contenute nel bagaglio stivato al comandante
dell'aeromobile di arrivo o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che ne danno comunicazione agli uffici di cui al precedente articolo 1.
Le armi o le munizioni come sopra consegnate sono trasportate negli stessi uffici a cura del vettore per
l'osservanza degli obblighi previsti nell'articolo 1 della presente legge.
----------------------------------------------------------------------------------------------
3. I passeggeri, all'atto dell'imbarco in territorio estero su aeromobile battente bandiera nazionale, devono
consegnare le armi o le munizioni che portano con sé, sulla persona o nel bagaglio, al comandante
dell'aeromobile o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che provvedono a custodirle nei modi
previsti nell'articolo 1 della presente legge. Per il ritiro delle armi o delle munizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.
---------------------------------------------------------------------------------------------
4. Gli obblighi di cui alla presente legge non si applicano agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza
contemplati nei commi primo e secondo dell'articolo 73 del regolamento di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , nonché agli ufficiali, sottufficiali e militari delle forze armate dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti militari.
Restano ferme le disposizioni del codice della navigazione in ordine ai poteri ed alle responsabilità del
comandante dell'aeromobile.
------------------------------------------------------------------------------------------
5. Agli effetti della presente legge, per armi si intendono quelle di cui all'articolo 30 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
-----------------------------------------------------------------------------------------
6. Il passeggero che non osservi le disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a cinque
anni e con la multa fino a lire 1.000.000 (2).
Il comandante dell'aeromobile o il membro dell'equipaggio, che non osservi le prescrizioni dell'articolo 2, è
punito con la multa fino a lire 60.000 (3).
----------------------------------------------------------------------------------------
(2) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre
1981, n. 689.
(3) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera c) della citata L. 24
novembre 1981, n. 689.
Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili.
---------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1974, n. 340.
--------------------------------------------------------------------------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
1. Il passeggero in partenza dal territorio nazionale con aeromobile nazionale o straniero adibito al servizio
di pubblico trasporto, il quale porti con sé, sulla persona o nel bagaglio, armi o munizioni, ha l'obbligo di farne denunzia prima dell'accettazione da parte del vettore e di consegnarle all'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale, o, in mancanza, all'ufficio di polizia dell'aeroporto, anche se munito di porto d'armi o di licenza di esportazione.
L'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale o l'ufficio di polizia dell'aeroporto provvede a far ispezionare le
armi o le munizioni ed a consegnarle, d'intesa con il vettore, al comandante o ad altro membro
dell'equipaggio da lui incaricato, che ne curano l'imbarco e la custodia nella stiva dell'aeromobile o in apposito contenitore.
Al termine del viaggio, il ritiro delle armi o delle munizioni, denunziate e consegnate ai sensi del precedente comma, deve essere richiesto dagli aventi diritto presso gli uffici di polizia predetti nello scalo nazionale di arrivo. Le armi o le munizioni sono trasportate negli stessi uffici a cura del vettore. Negli scali esteri, il ritiro delle armi o delle munizioni è soggetto all'osservanza delle disposizioni locali.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 3:
a) il passeggero proveniente dall'estero con aeromobile straniero - in transito su scalo nazionale - ha
l'obbligo, anche se munito di porto o di licenza di trasporto di armi, di consegnare le armi o le munizioni che porti con sé, sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunziare quelle contenute nel bagaglio stivato, al comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, quando la prosecuzione del viaggio debba avvenire con lo stesso aeromobile. Il comandante di questo ultimo, o il membro dell'equipaggio da lui incaricato, che abbiano avuto in consegna per la custodia armi o munizioni o che abbiano avuto denunzia o comunque notizia della loro esistenza a bordo, debbono darne immediata comunicazione agli uffici di polizia di cui al precedente articolo 1, ai quali spetta di impartire le disposizioni ritenute necessarie a norma di legge;
b) quando la prosecuzione del viaggio avvenga con aeromobile diverso da quello di arrivo, ovvero il
viaggio venga interrotto o abbia termine, il passeggero proveniente dallo estero ha l'obbligo, anche se munito di porto d'armi o di licenza di importazione, di consegnare le armi o le munizioni che porti con sé, sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunziare quelle contenute nel bagaglio stivato al comandante
dell'aeromobile di arrivo o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che ne danno comunicazione agli uffici di cui al precedente articolo 1.
Le armi o le munizioni come sopra consegnate sono trasportate negli stessi uffici a cura del vettore per
l'osservanza degli obblighi previsti nell'articolo 1 della presente legge.
----------------------------------------------------------------------------------------------
3. I passeggeri, all'atto dell'imbarco in territorio estero su aeromobile battente bandiera nazionale, devono
consegnare le armi o le munizioni che portano con sé, sulla persona o nel bagaglio, al comandante
dell'aeromobile o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che provvedono a custodirle nei modi
previsti nell'articolo 1 della presente legge. Per il ritiro delle armi o delle munizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.
---------------------------------------------------------------------------------------------
4. Gli obblighi di cui alla presente legge non si applicano agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza
contemplati nei commi primo e secondo dell'articolo 73 del regolamento di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , nonché agli ufficiali, sottufficiali e militari delle forze armate dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti militari.
Restano ferme le disposizioni del codice della navigazione in ordine ai poteri ed alle responsabilità del
comandante dell'aeromobile.
------------------------------------------------------------------------------------------
5. Agli effetti della presente legge, per armi si intendono quelle di cui all'articolo 30 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
-----------------------------------------------------------------------------------------
6. Il passeggero che non osservi le disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a cinque
anni e con la multa fino a lire 1.000.000 (2).
Il comandante dell'aeromobile o il membro dell'equipaggio, che non osservi le prescrizioni dell'articolo 2, è
punito con la multa fino a lire 60.000 (3).
----------------------------------------------------------------------------------------
(2) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre
1981, n. 689.
(3) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera c) della citata L. 24
novembre 1981, n. 689.
Re: Voli Ryanair: vietato viaggiare armati per Forze dell'Or
LEGGE 23 dicembre 1974, n. 694
Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili. (GU n.340 del 31-12-1974 )
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il passeggero in partenza dal territorio nazionale con aeromobile nazionale o straniero adibito al servizio di pubblico trasporto, il quale porti con se', sulla persona o nel bagaglio, armi o munizioni,
ha l'obbligo di farne denunzia prima dell'accettazione da parte del vettore e di consegnarle all'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale, o, in mancanza, all'ufficio di polizia dell'aeroporto, anche se munito di porto d'armi o di licenza di esportazione.
L'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale o l'ufficio di polizia dell'aeroporto provvede a far ispezionare le armi o le munizioni ed a consegnarle, d'intesa con il vettore, al comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che ne curano l'imbarco e la custodia nella stiva dell'aeromobile o in apposito contenitore.
Al termine del viaggio, il ritiro delle armi o delle munizioni, denunziate e consegnate ai sensi del precedente comma, deve essere richiesto dagli aventi diritto presso gli uffici di polizia predetti nello scalo nazionale di arrivo. Le armi o le munizioni sono trasportate negli stessi uffici a cura del vettore. Negli scali esteri, il ritiro delle armi o delle munizioni e' soggetto all'osservanza delle disposizioni locali.
OMISSIS (art. 2 e 3)
Art. 4.
Gli obblighi di cui alla presente legge non si applicano agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza contemplati nei commi primo e secondo dell'articolo 73 del regolamento di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché agli ufficiali, sottufficiali e militari delle forze armate dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti militari.
Restano ferme le disposizioni del codice della navigazione in ordine ai poteri ed alle responsabilità del comandante dell'aeromobile.
Art. 5.
Agli effetti della presente legge, per armi si intendono quelle di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 6.
Il passeggero che non osservi le disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire 500 mila.
Il comandante dell'aeromobile o il membro dell'equipaggio, che non osservi le prescrizioni dell'articolo 2, è punito con la multa fino a lire 30 mila.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1974
LEONE
MORO - GUI - RUMOR -
REALE - FORLANI -
MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili. (GU n.340 del 31-12-1974 )
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il passeggero in partenza dal territorio nazionale con aeromobile nazionale o straniero adibito al servizio di pubblico trasporto, il quale porti con se', sulla persona o nel bagaglio, armi o munizioni,
ha l'obbligo di farne denunzia prima dell'accettazione da parte del vettore e di consegnarle all'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale, o, in mancanza, all'ufficio di polizia dell'aeroporto, anche se munito di porto d'armi o di licenza di esportazione.
L'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale o l'ufficio di polizia dell'aeroporto provvede a far ispezionare le armi o le munizioni ed a consegnarle, d'intesa con il vettore, al comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che ne curano l'imbarco e la custodia nella stiva dell'aeromobile o in apposito contenitore.
Al termine del viaggio, il ritiro delle armi o delle munizioni, denunziate e consegnate ai sensi del precedente comma, deve essere richiesto dagli aventi diritto presso gli uffici di polizia predetti nello scalo nazionale di arrivo. Le armi o le munizioni sono trasportate negli stessi uffici a cura del vettore. Negli scali esteri, il ritiro delle armi o delle munizioni e' soggetto all'osservanza delle disposizioni locali.
OMISSIS (art. 2 e 3)
Art. 4.
Gli obblighi di cui alla presente legge non si applicano agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza contemplati nei commi primo e secondo dell'articolo 73 del regolamento di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché agli ufficiali, sottufficiali e militari delle forze armate dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti militari.
Restano ferme le disposizioni del codice della navigazione in ordine ai poteri ed alle responsabilità del comandante dell'aeromobile.
Art. 5.
Agli effetti della presente legge, per armi si intendono quelle di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 6.
Il passeggero che non osservi le disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire 500 mila.
Il comandante dell'aeromobile o il membro dell'equipaggio, che non osservi le prescrizioni dell'articolo 2, è punito con la multa fino a lire 30 mila.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1974
LEONE
MORO - GUI - RUMOR -
REALE - FORLANI -
MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Torna a “L'Avv. Giorgio Carta risponde”
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE