VITTIME PER SERVIZIO

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miclamp
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VITTIME PER SERVIZIO

Messaggio da miclamp »

BUONGIORNO A TUTTI. NELL'ANNO 2005 SONO STATO VITTIMA DI UN BRUTTO INCIDENTE STRADALE AVVENUTO IN SERVIZIO, ERO ALLA GUIDA DEL MEZZO MILITARE. A SEGUITO DI CIO' MI E' STATA RICONOSCIUTA "SI" DIPENDENTE PER CAUSA DI SERVIZIO LE FERITE RIPORTATE ASCRITTE ALL'8^ CATEGORIA MISURA "A" ANCHE DA PARTE DEL COMITATO DI VERIFICA DI ROMA. CIO' POSTO CHIEDO AI PIU' ESPERTI ED A CHI HA SUBITO ANALOGO EVENTO SE POSSO FARE DOMANDA:"VITTIME DEL SERVIZIO" DA INOLTRARE AL MINISTERO DELL'INTERNO.


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Zenmonk
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Re: VITTIME PER SERVIZIO

Messaggio da Zenmonk »

se taci su circostanze e dinamica non ti puo’ aiutare neanche il mago zurli’
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umtambor
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Re: VITTIME PER SERVIZIO

Messaggio da umtambor »

Grande Zenmonk: aggiungo che, per quello che ricordo, le vittime del servizio sono le persone decedute a seguito di evento traumatico avvenuto in servizio. Quindi presumo che l'amico voleva intendere vittime del dovere.
miclamp
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Re: VITTIME PER SERVIZIO

Messaggio da miclamp »

Cari Amici cosa posso dire: ho già detto che si verificò un incidente stradale. Il sottoscritto fu comandato di servizio di pattuglia automontata quale autista e mentre percorreva una strada cittadina un veicolo, che transitava sulla medesima via in senso contrario, collideva frontalmente il veicolo militare. La Polizia Municipale, intervenuta per i rilievi del caso, gli contestarono l'art. 143 C.d.S. (contromano) invece allo scrivente nessuna contravvenzione. Sono rimasto in coma per circa 30 minuti e non ricordo ancora nulla dell'accaduto. Buona serata.
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Re: VITTIME PER SERVIZIO

Messaggio da Zenmonk »

in questo caso secondo l’amministrazione non ricorrono gli estremi di legge per essere dichiarato vittima del dovere; se dopo il diniego farai ricorso, forse troverai un giudice del lavoro che non la pensa allo stesso modo, ma le probabilita’ sono scarse e dipende da quello che scrivera’ il tuo avvocato
panorama
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Re: VITTIME PER SERVIZIO

Messaggio da panorama »

Parere del CdS negativo.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201701964 - Public 2017-09-19 -

Numero 01964/2017 e data 14/09/2017 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 26 luglio 2017

NUMERO AFFARE 01635/2016

OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor G. S., Vicebrigadiere dell’Arma dei carabinieri, nato ……. e residente …… per l’annullamento del decreto del capo della Polizia di Stato prot. n. 559/C/3/E/8/CC/1636 del 27 agosto 2013, notificatogli il 23 ottobre 2013, di diniego dell’istanza di concessione dello status di vittima del dovere ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 559/C/3/E/8/CC/1636 dell’8 agosto 2016 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso notificato a mezzo ufficiale giudiziario il 17 gennaio 2014 (data di consegna);
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo;

Premesso:

Il signor G. S., Vicebrigadiere dell’Arma dei carabinieri, in data 11 maggio 2012 ha chiesto la concessione dei benefici previsti dalla normativa vigente in favore delle “Vittime del Dovere” per le lesioni riportate il 18 aprile 2004, nell’espletamento di un intervento, fuori servizio, per impedire la simulazione di un incidente stradale allo scopo di ottenere il risarcimento dall’assicurazione.

In particolare, uno dei due soggetti coinvolti nella simulazione, successivamente identificato come pregiudicato appartenente ad un clan criminale tarantino, colpiva il militare con un pugno. Trasportato all’ospedale civile di Casarano al sottufficiale veniva prognosticato un “trauma cranico facciale non commotivo con prognosi di gg. 3 s.c.”.

L’Amministrazione, ricevuta l’istanza del ricorrente, con nota pari numero, in data 30 maggio 2012, ha avviato l’istruttoria interessando la competente Prefettura che, con nota prot. n. 7654/AREA/I/O.S.P. del 15 novembre 2012, ha trasmesso la comunicazione ricevuta dal Comando provinciale carabinieri di Lecce del 7 novembre 2012, il rapporto sui fatti redatto dalla Compagnia Carabinieri di OMISSIS nonché la relazione di servizio redatta nell’occasione dall’interessato.

Il citato Ufficio territoriale ha, altresì, espresso parere favorevole all’accoglimento della domanda.

Ad avviso dell’Amministrazione, invece, l’infermità riportata non ricade nelle fattispecie previste all’art. 1, comma 563 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che qualifica “Vittima del Dovere” – oltre ai soggetti di cui all’art.3 della legge n.466/1980 – coloro che nel corso di attività di servizio siano deceduti o abbiano riportato infermità permanenti, per diretto effetto di ferite o lesioni in conseguenza di eventi verificatisi nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, nella vigilanza di strutture civili e militari, in attività di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità, a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi necessariamente caratteristiche di ostilità.

L’Amministrazione si è uniformata alla giurisprudenza costante del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. IV, del 12 marzo 2001 n.1404 e 29 febbraio 1996 n. 227; nonché parere n. 1 – 561/69 del 4 maggio 2011 n. 02066/2010), secondo cui, affinché sorga il diritto ai benefici previsti per le “Vittime del Dovere”, non basta che l’evento lesivo sia genericamente connesso all’espletamento di funzioni di istituto, ma occorre, in sostanza, che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all’attività di istituto.

Con tale assunto si è inteso sostanzialmente differenziare lo status di “Vittima del Dovere” da quello dell’operatore di polizia che resti coinvolto, come nel caso di specie, in un sinistro stradale, di natura accidentale, durante l’espletamento delle ordinarie funzioni d’istituto.

È stato pertanto emanato decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prot. n. 599/C/3/E/8/CC/1636 / del 27 agosto 2013 con il quale è stata respinta l’istanza tendente ad ottenere i benefici previsti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Avverso tale decreto è insorto l’interessato, domandandone l’annullamento per violazione dell’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/05.

Il Ministero riferente ha concluso perché il ricorso sia respinto.

Considerato:

Le qualificazioni prospettate sono infondate.

1. Nell’applicazione della fattispecie di cui all’art. 1, comma 563 della legge n. 266/05 e degli artt. 1 e 3 della legge 16 agosto 1980, n. 466 in essa espressamente menzionati, occorre distinguere tra la figura giuridica della c.d. vittima del dovere e le ipotesi connesse alla c.d. causa di servizio.

Affinché ricorrano gli estremi per l’applicabilità della normativa sulle Vittime del dovere è necessario che si sia verificato:

- un circostanziato evento di servizio posteriore al 1° gennaio 1961 ed isolabile a livello spazio temporale;

- un evento caratterizzato da particolari contingenze dipendenti da un rischio specifico superiore a quello genericamente insito nella funzione istituzionale.

In altri termini, è indispensabile, per giurisprudenza pacifica, che sussista uno specifico elemento di rischio esulante dalla normativa delle funzioni istituzionali (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4042/2006, Sez. IV, nn.1404/2001, 227/1996 e 480/2012; Sez. I, n. 0238/2017).

Il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus causa di servizio e deve, quindi, essere tenuto distinto dal ferimento per causa di servizio.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la circostanza che il ferimento possa essere stato riconosciuto come dipendente da causa di servizio nel contrasto ad ogni tipo di criminalità – “in quanto da esso occasionato” – conferma semplicemente l’indispensabile connessione tra le lesioni riportate e l’attività istituzionale di un appartenente alle Forze di polizia, ancorché particolarmente meritoria come nel caso in esame. Tale riconoscimento, indispensabile presupposto per la concessione di altre provvidenze, quali ad esempio l’equo indennizzo o il trattamento pensionistico, non è, tuttavia, da solo sufficiente a configurare la qualità giuridica di “Vittima del Dovere”.

D’altronde, se così non fosse, ogni appartenente alle Forze di polizia – che già espleta una professione di per sé esposta a rischio – potrebbe conseguire, per il solo fatto di essersi ferito più o meno gravemente nell’esercizio della propria ordinaria attività istituzionale, lo status in questione.

Diversamente opinando, non solo riconoscere una “causa di servizio” equivarrebbe a riconoscere automaticamente lo status in questione – il che peraltro renderebbe inutile e ridondante la specifica disciplina normativa al riguardo –, ma la figura della “Vittima del Dovere” verrebbe privata di quel carattere di specialità che le è proprio: conclusione, questa, che vede concorde sul punto una pressoché costante giurisprudenza, costruitasi negli anni con riferimento sia alla più risalente legge n. 466/80 sia alla più recente legge n. 266/05, con cui sono stati ulteriormente precisati gli elementi caratterizzanti lo status in questione.

Lo specifico elemento di rischio esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali è proprio l’elemento caratterizzante la fattispecie della Vittima del Dovere. Tale elemento manca nel caso del ricorrente, il cui evento anzi appare accidentale ancorché, si ribadisce, meritorio.

2. Con riferimento al comma 564 del citato articolo 1 della legge n. 266/2005, lo status di “equiparato” è stato legittimamente escluso dall’Amministrazione.

La citata disposizione prevede che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

Al riguardo, l’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 243/06 (Regolamento di Attuazione della legge n. 266/2005”), chiarisce che per “missioni di qualunque natura” debbono intendersi quelle “missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente” e per “particolari condizioni ambientali od operative” quelle “condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.

Detti elementi sono cumulativi e nessuno dei due ricorre nel caso in esame, poiché il ricorrente non stava espletando alcuna missione e l’intervento, ancorché volontario, effettuato dal medesimo non può considerarsi come caratterizzato da quelle particolari condizioni ambientali od operative richieste dalla fattispecie.

Le ordinarie mansioni cui si è addetti, infatti, per espressa volontà del Legislatore, devono costituire quel necessario termine di paragone per poter determinare la straordinarietà di eventi in grado di sottoporre il dipendente “a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.

Per le motivazioni innanzi esposte il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Saverio Capolupo Adolfo Metro




IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli
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Re: VITTIME PER SERVIZIO

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Ricorso al Tar perso.
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1) - incidente stradale verificatosi nel 1993 durante lo svolgimento di un servizio di vigilanza, mentre si recava, a bordo dell’autovettura di servizio,

2) - Durante il tragitto, l’autovettura entrava in collisione con un altro veicolo.

IL TAR precisa:

3) - Nell’interpretare detta normativa, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio.

4) - Il richiamo che il citato art. 1, comma 563, fa alla L. n. 466/1980, come correttamente evidenziato dall’Amministrazione resistente, ribadisce per l’appunto la necessità del quid pluris rispetto alla mera dipendenza delle lesioni da causa di servizio (cfr. ex multiis, Consiglio di Stato, Sez. III, 14.9.2015, n. 4259).

5) - La disciplina invocata, dunque, subordina la concessione del beneficio al presupposto oggettivo della natura del rischio affrontato dal dipendente, che deve rivestire il carattere dell'eccezionalità, ossia porsi al di là del rischio ordinario connesso all'attività di istituto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 11.4.2014, n. 1794).

6) - Non è, pertanto, sufficiente che l’evento lesivo si sia verificato nel periodo di tempo durante il quale il dipendente sia comandato a prestare servizio, per cause accidentali esulanti da quest'ultimo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 14.9.2015, n. 4259).

7) - L’attività, infatti, non esulava dai normali compiti di istituto e, cioè, dalle operazioni di repressione dell’attività criminale alle quali ordinariamente partecipa un agente di polizia, e non presentava i caratteri dell'eccezionalità richiesti dalle disposizioni in materia.

8) - Inoltre, non può ritenersi sussistente un nesso causale fra l’attività di servizio e l’incidente subito dal ricorrente, causato da un terzo del tutto estraneo all’attività di vigilanza in corso e trattandosi, pertanto, di evento del tutto fortuito.

9) - Su un’analoga vicenda si è espresso in termini del tutto condivisibili il Consiglio di Stato con sentenza n. 1855/2015, affermando che “la tragica fatalità di un incidente stradale, verificatosi mentre il soggetto si stava recando sul posto delle operazioni, e/o l'infortunio in itinere non rientrano, per l'eccezionalità della ratio giustificativa della misura e per l'interpretazione stricti iuris che ne segue, nel rischio "specificamente attinente" a tale operazione, ponendosi l'operazione rischiosa solo quale occasio e non quale causa della morte” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 13.4.2015, n. 1855).

10) - Dunque, ai fini del riconoscimento del beneficio ai sensi del comma 564, è necessario che ricorra non solo la particolare gravosità delle circostanze ed un eccezionale rischio, ma anche che l’evento sia specificamente conseguente all’adempimento di una missione; circostanze che non ricorrono nella fattispecie in esame.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di BARI ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700712, - Public 2017-06-22 -

Pubblicato il 22/06/2017


N. 00712/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01458/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2011, proposto da:
F. M., rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Ferrantino, con domicilio eletto presso Roberto Savino, in Bari, c.so V. Emanuele, 143;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento
del decreto prot. n.559/C/1037/SG, comunicato al ricorrente il 23/5/2011, con il quale il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha rigettato la richiesta di status ed i benefici previsti dalla normativa vigente in favore delle c.d. “vittime del dovere”;

nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2017 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 15.7.2011 e depositato in Segreteria in data 30.7.2011, F. M., Ispettore Capo della Polizia di Stato, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia meglio indicata in oggetto.

Esponeva in punto di fatto di essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi nel 1993 durante lo svolgimento di un servizio di vigilanza, mentre si recava, a bordo dell’autovettura di servizio, dalla stazione Ferroviaria di Reggio Emilia verso le stazioni di ……. e …….., avendo ricevuto segnalazione di individui intenti a rubare cavi di rame custoditi nei pressi della locale sottostazione elettrica.

Durante il tragitto, l’autovettura entrava in collisione con un altro veicolo.

A causa dell’incidente, il ricorrente riportava un politraumatismo toraco-addominale con aneurisma dell’aorta toracica ed emiperitoneo, nonché un trauma cranico commotivo.

In conseguenza delle lesioni riportate, la Commissione medica ospedaliera lo giudicava non idoneo al servizio permanente, valutandolo tuttavia idoneo in modo parziale.

Seguiva la richiesta di concessione dell’elargizione di cui all’art. 82 della L. n. 388/2000, che veniva rigettata dal Ministero dell’Interno con il decreto oggetto di gravame prot. n. 559/C/1037/SG sul presupposto dell’insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualità di vittima del dovere.

Nei confronti del provvedimento in esame, il ricorrente M.. deduceva le seguenti illegittimità:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 563-564, della L. n. 266/2005.

Il ricorrente evidenziava di essere stato coinvolto nel predetto incidente stradale mentre si spostava con urgenza per prestare la propria opera di sorveglianza ai fini della pubblica sicurezza, dell’incolumità e dell’ordine pubblico. Pertanto, a seguito delle lesioni riportate, dovevano essergli riconosciuti i benefici per le c.d. vittime del dovere ai sensi dell’art. 1, commi 563-564, della L. n. 266/2005.

2) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, erronea valutazione dei presupposti considerati, mancata considerazione dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità.

Il provvedimento di diniego era motivato sul presupposto che, affinché potesse sorgere il diritto al riconoscimento dei benefici in questione, non fosse sufficiente che l’evento lesivo fosse genericamente connesso all’espletamento di funzioni ordinarie, dovendo, al contrario, dipendere da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso.

Tuttavia, in tesi ricorrente, la giurisprudenza più recente aveva meglio chiarito la portata della norma, stabilendo che l’evento determinante il decesso o la menomazione dell’integrità fisica dovesse possedere i caratteri dell’unicità e consistere in un fatto esterno, oggettivamente identificabile ed unicamente isolabile nel relativo contesto storico del quale il dipendente sia rimasto vittima a causa dell’attività istituzionale svolta; un quid ulteriore rispetto al comportamento del dipendente, pur se dettato da esigenze di servizio.

Pertanto, non poteva dubitarsi che il ricorrente si fosse trovato, senza colpa, vittima di un incidente stradale strettamente dipendente dall’attività di polizia preventiva e più specificamente di repressione per la tutela dell’ordine pubblico.

Con memoria formale del 2.8.2011, si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari.

In data 10.5.2013, l’Avvocatura depositava la nota prot. n. 559/C/10367/SG a firma del Direttore Generale del Dipartimento per la Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Ministero dell’Interno.

Nella relazione in parola l’Amministrazione dichiarava di essersi negativamente determinata sull’istanza del ricorrente avendo riscontrato l’assenza del carattere emergenziale dell’intervento, nonché l’accidentalità del sinistro, in quanto verificatosi fortuitamente a causa di colpa altrui.

Al ricorrente era stato riconosciuto che le patologie riportate dipendevano da “causa di servizio”, ovvero dalle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

In relazione ai motivi di doglianza avanzati, si evidenziava che le disposizioni di cui all’art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266/2005 non potevano trovare applicazione nella fattispecie in esame in quanto la figura della “vittima del dovere” doveva essere distinta da quella del “ferito per causa di servizio”, richiedendo necessariamente la dipendenza dell’evento da un rischio specifico, strettamente connesso alla peculiare pericolosità dell’attività svolta, superiore all’alea genericamente connaturata al servizio istituzionale.

Il riconoscimento della causa di servizio, pertanto, non era sufficiente al fine di concedere anche gli ulteriori benefici specificamente previsti per le vittime del dovere.

Pertanto, in considerazione dell’ordinario servizio di vigilanza che stava svolgendo all’atto dell’incidente, dell’assenza del carattere emergenziale e dell’accidentalità dell’evento, non potevano ritenersi integrati i presupposti legislativi prescritti dall’art. 1, commi 563-564, della L. n. 266/2005.

All’udienza pubblica del 18.5.2017, la causa veniva trattenuta definitivamente in decisione.

Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento in quanto infondato.

Con i due motivi di ricorso - che possono essere congiuntamente esaminati e decisi stante la loro stretta connessione - il ricorrente afferma che il contesto lavorativo in cui ha subito l’incidente in questione legittimerebbe il riconoscimento dei benefici previsti dalla L. n. 266/2005 per le c.d. vittime del dovere.

È noto che la L. n. 266/2005, ed il successivo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 243/2006, hanno esteso l’ambito di concedibilità dei benefici, originariamente previsti solamente in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.

Giova rammentare a tal proposito che, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della L. n. 266/2005, i benefici in questione sono riconosciuti non solo ai soggetti di cui all’art. 3 della L. n. 466/1980, ma in genere agli “altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.

Nell’interpretare detta normativa, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio.

Infatti, affinché sorga il diritto alla speciale elargizione, non è sufficiente che l'evento dannoso sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, occorrendo piuttosto che la lesione dipenda direttamente da quei “... rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso...”, cui si riferisce l'art. 3, comma 2, della L. n. 629/1973, nel testo aggiunto dall'art. 1 della L. n. 466/1980.

Il richiamo che il citato art. 1, comma 563, fa alla L. n. 466/1980, come correttamente evidenziato dall’Amministrazione resistente, ribadisce per l’appunto la necessità del quid pluris rispetto alla mera dipendenza delle lesioni da causa di servizio (cfr. ex multiis, Consiglio di Stato, Sez. III, 14.9.2015, n. 4259).

La disciplina invocata, dunque, subordina la concessione del beneficio al presupposto oggettivo della natura del rischio affrontato dal dipendente, che deve rivestire il carattere dell'eccezionalità, ossia porsi al di là del rischio ordinario connesso all'attività di istituto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 11.4.2014, n. 1794).

Tanto in quanto, diversamente opinando, si arriverebbe alla conclusione che qualsiasi lesione riportata dal pubblico dipendente nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, anche in contesti non connotati da una particolare pericolosità, legittimi il soggetto leso a richiedere, oltre al riconoscimento della dipendenza della lesione da causa di servizio, la speciale elargizione prevista per le vittime del dovere, con un’ingiustificata duplicazione delle forme di risarcimento (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 26.5.2014 n. 129; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 6.11.2014, n. 11147).

Inoltre, l'art. 3, comma 2, della L. n. 629/1973 richiede che l'evento lesivo sia specificamente attinente a tali operazioni e, cioè, che vi sia una connessione causale strettissima e inscindibile tra il rischio specifico e l'evento traumatico. Non è, pertanto, sufficiente che l’evento lesivo si sia verificato nel periodo di tempo durante il quale il dipendente sia comandato a prestare servizio, per cause accidentali esulanti da quest'ultimo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 14.9.2015, n. 4259).

Orbene, il Collegio ritiene che le suesposte condizioni non ricorrano nel caso di specie, atteso che il ricorrente ha subito un incidente stradale mentre svolgeva un'ordinaria attività di servizio di vigilanza, senza che fosse esposto ad un rischio grave ulteriore.

L’attività, infatti, non esulava dai normali compiti di istituto e, cioè, dalle operazioni di repressione dell’attività criminale alle quali ordinariamente partecipa un agente di polizia, e non presentava i caratteri dell'eccezionalità richiesti dalle disposizioni in materia.

Inoltre, non può ritenersi sussistente un nesso causale fra l’attività di servizio e l’incidente subito dal ricorrente, causato da un terzo del tutto estraneo all’attività di vigilanza in corso e trattandosi, pertanto, di evento del tutto fortuito.

Su un’analoga vicenda si è espresso in termini del tutto condivisibili il Consiglio di Stato con sentenza n. 1855/2015, affermando che “la tragica fatalità di un incidente stradale, verificatosi mentre il soggetto si stava recando sul posto delle operazioni, e/o l'infortunio in itinere non rientrano, per l'eccezionalità della ratio giustificativa della misura e per l'interpretazione stricti iuris che ne segue, nel rischio "specificamente attinente" a tale operazione, ponendosi l'operazione rischiosa solo quale occasio e non quale causa della morte” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 13.4.2015, n. 1855).

Infine, si rileva che non può parimenti trovare applicazione la previsione del successivo comma 564, che estende l’ambito applicativo dei benefici per le vittime del dovere a “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

Con il D.P.R. n.243/2006 il legislatore ha fornito l’interpretazione autentica della disposizione, definendo le “missioni di qualunque natura” come “missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionamento sopraordinata al dipendente” e ricomprendendo nelle “particolari condizioni ambientali operative” le “condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.

Pertanto, è di tutta evidenza che il concetto di “missione di qualunque natura” richieda che l’evento lesivo si sia comunque verificato nell’ambito di speciali iniziative di difesa, di polizia, di soccorso, di ordine pubblico, di sostegno sociale, temporalmente limitate e direttamente correlate con gli obiettivi specificamente assegnati ed approvati dal Comando.

Dunque, ai fini del riconoscimento del beneficio ai sensi del comma 564, è necessario che ricorra non solo la particolare gravosità delle circostanze ed un eccezionale rischio, ma anche che l’evento sia specificamente conseguente all’adempimento di una missione; circostanze che non ricorrono nella fattispecie in esame.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto perché infondato nel merito.

In considerazione della minima attività processuale svolta e della peculiare natura in fatto della questione trattata, il Collegio ritiene di poter disporre l’integrale compensazione delle spese lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Giuseppe Allegretta Angelo Scafuri





IL SEGRETARIO
miclamp
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Re: VITTIME PER SERVIZIO

Messaggio da miclamp »

Grazie per le risposte ricevute.
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Re: VITTIME PER SERVIZIO

Messaggio da umtambor »

La sentenza citata non tieni minimamente conto della Cassazione (sentenza 10791 del 2017): infatti, se appare non applicabile il comma 564 per mancanza delle "particolari condizioni ambientali ed operative", il comma 563 doveva essere tenuto in considerazione, essendo l'incidente avvenuto nel corso di uno dei servizi previsti dalle lettere a) alla f) del citato comma. La sentenza, infatti, non lascia all'Amministrazione alcuna discrezionalità sull'applicare o meno la normativa: una volta stabilito che l'incidente (ed infatti anche la sentenza della Cassazione riguarda un incidente stradale) è avvenuto nell'esecuzione di uno di quei tipi di servizi, l'Amministrazione deve riconoscere lo status di VDD, indipendentemente da tutte le altre considerazioni che fino a qualche tempo fa venivano richieste (rischio ulteriore, ecc).
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Zenmonk
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Re: VITTIME PER SERVIZIO

Messaggio da Zenmonk »

certo, peraltro il tar interviene in difetto di giurisdizione essendosi pronunciata a SS UU la Cassazione sulla esclusivita’ della giurisdizione ordinaria con rito del lavoro in tema di diritti soggettivi per le vittime del dovere. Dunque ci vuole un OTTIMO avvocato specializzato nella materia.
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Re: VITTIME PER SERVIZIO

Messaggio da umtambor »

Giustissimo. Dobbiamo diffondere queste notizie il più possibile per evitare che i TAR continuino ad essere investiti da ricorsi impropri ed il Ministero continui a negare il riconoscimento di VDD in presenza delle condizioni previste dal comma 563. Su questo punto la sentenza della Cassazione è lapidaria : "il comma 563, a differenza del successivo, NON prevede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali".
Più chiaro di così.......
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antoniomlg
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Re: VITTIME PER SERVIZIO

Messaggio da antoniomlg »

umtambor ha scritto:Giustissimo. Dobbiamo diffondere queste notizie il più possibile per evitare che i TAR continuino ad essere investiti da ricorsi impropri ed il Ministero continui a negare il riconoscimento di VDD in presenza delle condizioni previste dal comma 563. Su questo punto la sentenza della Cassazione è lapidaria : "il comma 563, a differenza del successivo, NON prevede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali".
Più chiaro di così.......

tutto giusto ma...
il comma 563 è stringente nei casi specifici dettati dallo stesso......


ciao
miclamp
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Re: VITTIME PER SERVIZIO

Messaggio da miclamp »

BUONA SERA, CHIEDO ANCORA AGLI AMICI DEL FORUM, SE QUALCUNO HA UN FAC-SIMILE DI DOMANDA VDD.
miclamp
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Re: VITTIME PER SERVIZIO

Messaggio da miclamp »

Chiedo cortesemente un piccolo aiutino riproponendo la medesima richiesta: desidererei ricevere un fac-simile della domanda delle VDD? Buona giornata a tutti i componenti del forum.
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Zenmonk
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Re: VITTIME PER SERVIZIO

Messaggio da Zenmonk »

ovviamente non esiste un fac simile trattandosi di materia complessa e quelli che trovi su internet (basta cercare) sono sbagliati e fuorvianti.
se ti interessasse avere dei consigli su come redigere la domanda, ovviamente dovresti esporre in dettaglio la tua storia.
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