VITTIME DEL TERRORISMO
Re: importo tfs e pensione
Ciao Renzo,
Come stai? Io non cé male peró sto ancora combattendo con inpdap.
Volevo porti un quesito peró leggi prima quanto ti mostreró in grassetto e poi se ritieni darmi un tuo pensiero ne sarei felice:
direttiva INPS.....
Equiparazione ai grandi invalidi di guerra per invalidit� permanente pari o superiore all�80% (art. 4)
L�art. 4 della legge in argomento fissa i benefici per i soggetti, che, per effetto di eventi terroristici, abbiano riportato un�invalidit� permanente pari o superiore all�80 per cento.
Il comma 2 prevede il riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all�ultima retribuzione percepita integralmente dall�avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all�articolo 2, comma 2, del medesimo provvedimento.
Gli stessi potranno essere collocati in pensione dal mese successivo alla presentazione della domanda di pensione, indipendentemente dall�et� anagrafica e dall�anzianit� contributiva e assicurativa effettivamente maturate.
La pensione dovr� essere calcolata, secondo le previsioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, ma considerando integralmente l�ultima retribuzione percepita dal pensionando, applicata all�anzianit� contributiva dallo stesso maturata.
A differenza di quanto illustrato nel paragrafo relativo all�applicazione del beneficio ex art. 2 della legge n. 336 del 1970, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della pensione dovr� essere costituita da tutte le voci presenti nell�ultima busta paga del lavoratore. Tale importo dovr� essere aumentato applicando alla quota di retribuzione tabellare gli aumenti periodici di anzianit� stabiliti dal contratto collettivo nazionale del settore in cui opera l�assicurato, ovvero, a scelta dello stesso pensionando, utilizzando l�importo tabellare e l�E.D.R. della classe di retribuzione immediatamente superiore.
DI SEGUITO LE VOCI IN BUSTA PAGHA AL
------------------------------LORDO E NETTO:
ASSEGNO FUNZIONALE 120,70 - 107,25
BENEF. IN SERV. 10,85 - 9,49
STIPENDIO 1604,67 - 1404,58
IND. PENSIONAB. 615,10 - 558,82
IND. VAC. CONTRA 12,04 - 10,54
IRPEF 428,44
IN QUANTO VITTIMA TERRORISMO CON 81% INVALIDITÁ HO UN AUMENTO DEL 7,5% SULLA SOMMA.
iL MIO QUESITO IN BASE A QUANTO POSTATO SOPRA IN GRASSETTO É : LA MIA PENSIONE A QUANTO SEMBRA É QUANTO PERCEPITO INTEGRALMENTE PERTANTO AL LORDO POICHE HO ESENZIONE DELL´IRPEF COSA NE PENSI? Hai modo di chiedere a qualcuno che ci capisce? Un grande abbraccio Marco
PS : mAGARI SE HAI TEMPO E VUOI CONSULTARTI CON ROBERTO M. TE NE SAREI GRATO HO RIPOSTATO IN MODO CHE I NUMERI LORDO E NETTO FOSSERO PIÚ CHIARI .... GRAZIE DELL´AIUTO ANCORA UN ABBRACCIO
Come stai? Io non cé male peró sto ancora combattendo con inpdap.
Volevo porti un quesito peró leggi prima quanto ti mostreró in grassetto e poi se ritieni darmi un tuo pensiero ne sarei felice:
direttiva INPS.....
Equiparazione ai grandi invalidi di guerra per invalidit� permanente pari o superiore all�80% (art. 4)
L�art. 4 della legge in argomento fissa i benefici per i soggetti, che, per effetto di eventi terroristici, abbiano riportato un�invalidit� permanente pari o superiore all�80 per cento.
Il comma 2 prevede il riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all�ultima retribuzione percepita integralmente dall�avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all�articolo 2, comma 2, del medesimo provvedimento.
Gli stessi potranno essere collocati in pensione dal mese successivo alla presentazione della domanda di pensione, indipendentemente dall�et� anagrafica e dall�anzianit� contributiva e assicurativa effettivamente maturate.
La pensione dovr� essere calcolata, secondo le previsioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, ma considerando integralmente l�ultima retribuzione percepita dal pensionando, applicata all�anzianit� contributiva dallo stesso maturata.
A differenza di quanto illustrato nel paragrafo relativo all�applicazione del beneficio ex art. 2 della legge n. 336 del 1970, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della pensione dovr� essere costituita da tutte le voci presenti nell�ultima busta paga del lavoratore. Tale importo dovr� essere aumentato applicando alla quota di retribuzione tabellare gli aumenti periodici di anzianit� stabiliti dal contratto collettivo nazionale del settore in cui opera l�assicurato, ovvero, a scelta dello stesso pensionando, utilizzando l�importo tabellare e l�E.D.R. della classe di retribuzione immediatamente superiore.
DI SEGUITO LE VOCI IN BUSTA PAGHA AL
------------------------------LORDO E NETTO:
ASSEGNO FUNZIONALE 120,70 - 107,25
BENEF. IN SERV. 10,85 - 9,49
STIPENDIO 1604,67 - 1404,58
IND. PENSIONAB. 615,10 - 558,82
IND. VAC. CONTRA 12,04 - 10,54
IRPEF 428,44
IN QUANTO VITTIMA TERRORISMO CON 81% INVALIDITÁ HO UN AUMENTO DEL 7,5% SULLA SOMMA.
iL MIO QUESITO IN BASE A QUANTO POSTATO SOPRA IN GRASSETTO É : LA MIA PENSIONE A QUANTO SEMBRA É QUANTO PERCEPITO INTEGRALMENTE PERTANTO AL LORDO POICHE HO ESENZIONE DELL´IRPEF COSA NE PENSI? Hai modo di chiedere a qualcuno che ci capisce? Un grande abbraccio Marco
PS : mAGARI SE HAI TEMPO E VUOI CONSULTARTI CON ROBERTO M. TE NE SAREI GRATO HO RIPOSTATO IN MODO CHE I NUMERI LORDO E NETTO FOSSERO PIÚ CHIARI .... GRAZIE DELL´AIUTO ANCORA UN ABBRACCIO
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Re: Aut. Fregiarsi del distintivo d'onore di ferito in servi
Messaggio da Roberto Mandarino »
Ciao Marco,
la tua pensione sarà esente da tassazione, pertanto l'importo lordo corrisponderà a quello netto.
Un abbraccio Roberto Mandarino
la tua pensione sarà esente da tassazione, pertanto l'importo lordo corrisponderà a quello netto.
Un abbraccio Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Re: Aut. Fregiarsi del distintivo d'onore di ferito in servi
Buongiorno Roberto,
Scusami per il disturbo sai come potrei contattare Riccardo tramite MP ....avrei alcune domandi da porgli in merito alla mia pensione ma il MP non riesce ad essere inviato.... Grazie e scusami di nuovo.
Un Salutone anche a Renzo... ciao
Scusami per il disturbo sai come potrei contattare Riccardo tramite MP ....avrei alcune domandi da porgli in merito alla mia pensione ma il MP non riesce ad essere inviato.... Grazie e scusami di nuovo.
Un Salutone anche a Renzo... ciao
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Re: Aut. Fregiarsi del distintivo d'onore di ferito in servi
Messaggio da Roberto Mandarino »
Ciao Marco,
ho mandato una email privata all' Amico Riccardo, sono convinto che presto si farà sentire.
Un abbraccio Roberto
ho mandato una email privata all' Amico Riccardo, sono convinto che presto si farà sentire.
Un abbraccio Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Re: Aut. Fregiarsi del distintivo d'onore di ferito in servi
mi scuso per le lunghe assenze dal forum ma sto risolvendo alcuni miei problemi lavorando la terra che ho comprato e la sera sono stanco
Carissimo Roberto ho mandato un pm con la mia e-mail privata dove può contattarmi
un abbraccio forte
Carissimo Roberto ho mandato un pm con la mia e-mail privata dove può contattarmi
un abbraccio forte
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Re: Aut. Fregiarsi del distintivo d'onore di ferito in servi
Messaggio da Roberto Mandarino »
Ciao Marco,
non avevo dubbi sul fatto che il caro Riccardo avrebbe risposto. Come avrai notato ti ho inviato l'indirizzo della sua email privata.
Un abbraccio Roberto
non avevo dubbi sul fatto che il caro Riccardo avrebbe risposto. Come avrai notato ti ho inviato l'indirizzo della sua email privata.
Un abbraccio Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Re: Aut. Fregiarsi del distintivo d'onore di ferito in servi
Ciao Roberto,
Si grazie sono giá riuscito a parlarci.... Spero un giorno di potermi sdebitare con ognuno di voi per la vicinanza e, la solidarietá ma soprattutto il supporto fattivo e la vostra competenza che ogni giorno mettete al servizio di tutti noi. Un grazie sincero e sentito di esserci per tutti ed in tutto grazie ancora. Un forte abbraccio Marco
Si grazie sono giá riuscito a parlarci.... Spero un giorno di potermi sdebitare con ognuno di voi per la vicinanza e, la solidarietá ma soprattutto il supporto fattivo e la vostra competenza che ogni giorno mettete al servizio di tutti noi. Un grazie sincero e sentito di esserci per tutti ed in tutto grazie ancora. Un forte abbraccio Marco
Re: importo tfs e pensione
Ciao Marco, Buona Pasqua, e facci sapere!!!!!!!!!lory61 ha scritto:Ciao Marco, si il Tuo sfogo oltre che comprensibile è anche assolutamente giustificato!!!!!!!!marcom01 ha scritto:Ciao Renzo,
Grazie della tua vicinanza, sono indignato anche io ma sono piú forte di loro, non mi preoccupo per me ma per la mia famiglia che non riescono a capire come dopo aver dato tanto ancora debba sudare e lottare ma ci sará giustizia eccome. Mi dispiace per tanti colleghi che credono nell'istituzione io purtroppo non ci credo piú tante parole ... ma fatti? Mi hanno lasciato una divisa gliela riporteró non terró niente ... non mi iscriveró alla sezione Carabinieri non vorró piú niente. Sono deluso non ho mai preteso tappeti rossi o altro solo un po di rispetto ma quello lo tengono per leccare i Generali per far carriera. Spero solo non gli capiti niente ... A me non interessa piú cosa pensano.... mi hanno detto sarai sempre Carabinieri ..quante stronzate.... Giá una volta mi hanno fatto male e non hanno imparato niente ...che tristezza sono solo poveracci.... Scusa lo sfogo ma un giorno non lontano racconteró la mia storia in tv vedrai che risate.... un abbraccio grazie a te e tanti altri ho dato un senso a ció che mi é successo.... C'EST LA VIE.... Ciao
Ogni tanto fatti sentire e dacci le novità!!!!!!!!
Un abbraccio
Un abbraccio sincero
Re: importo tfs e pensione
Ciao Renzo, Roberto,
Grazie per auguri di Pasqua contraccambio di cuore a te e famiglia e a tutti quanti mi sono stati vicini te, Roberto e Riccardo.
Le cose stanno cambiando ..meno male comunque pensione decretata 2540 euro mensili....6900 euro cassa sottufficiali.... attendo tfr.... si é mosso qualcosa ma ho dovuto ricorrere ad un legale... va bene cosi va molto bene.... sono piú che soddisfatto.
Grazie ancora a te e a tutti gli altri continueró a seguirvi ...
Buona pasqua a tutti e grazie ancora... un forte abbraccio Marco
Grazie per auguri di Pasqua contraccambio di cuore a te e famiglia e a tutti quanti mi sono stati vicini te, Roberto e Riccardo.
Le cose stanno cambiando ..meno male comunque pensione decretata 2540 euro mensili....6900 euro cassa sottufficiali.... attendo tfr.... si é mosso qualcosa ma ho dovuto ricorrere ad un legale... va bene cosi va molto bene.... sono piú che soddisfatto.
Grazie ancora a te e a tutti gli altri continueró a seguirvi ...
Buona pasqua a tutti e grazie ancora... un forte abbraccio Marco
Re: importo tfs e pensione
Eeeeehhhhhhh, finalmente una bella notizia, Marco per Pasqua ci voleva proprio.marcom01 ha scritto:Ciao Renzo, Roberto,
Grazie per auguri di Pasqua contraccambio di cuore a te e famiglia e a tutti quanti mi sono stati vicini te, Roberto e Riccardo.
Le cose stanno cambiando ..meno male comunque pensione decretata 2540 euro mensili....6900 euro cassa sottufficiali.... attendo tfr.... si é mosso qualcosa ma ho dovuto ricorrere ad un legale... va bene cosi va molto bene.... sono piú che soddisfatto.
Grazie ancora a te e a tutti gli altri continueró a seguirvi ...
Buona pasqua a tutti e grazie ancora... un forte abbraccio Marco
Mi fa veramente piacere!!!!! Contraccambio gli auguri a Te e ai Tuoi cari.
Un grosso abbraccio!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: VITTIME DEL TERRORISMO
DPR - Criteri medico-legali per determinazione dell’invalidità e del danno a carico delle vittime del terrorismo (L. 206/2004) - Testo
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg ... d=SAN90149" onclick="window.open(this.href);return false;
N.B.: in basso al link vi è la Tabella di cui all'art. 3.
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg ... d=SAN90149" onclick="window.open(this.href);return false;
N.B.: in basso al link vi è la Tabella di cui all'art. 3.
Re: VITTIME DEL TERRORISMO
1) - Come già rilevato da questa Sezione nel precedente parere numero 3972 del 2011, reso nell’adunanza del 12 ottobre 2011 sull’affare n. 2169/2011, e come affermato dalla giurisprudenza
(v: Cass. civ., sezioni unite, 18 dicembre 2007 n. 26626 e Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo 2006 n. 1338; v. anche T.a.r. Lazio, 19 gennaio 2011 n. 505),
le controversie relative alle speciale elargizione di cui alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 appartengono alla cognizione del giudice ordinario, poiché nessun margine d’apprezzamento discrezionale residua in capo all’Amministrazione.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/06/2014 201201684 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 14/05/2014
Numero 01978/2014 e data 16/06/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 14 maggio 2014
NUMERO AFFARE 01684/2012
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor S. M., nato a OMISSIS e residente a OMISSIS , contro diniego su istanze per l’ottenimento dei benefìci previsti dalle leggi 13 agosto 1980 n. 466 e 3 agosto 2004 n. 206.
LA SEZIONE
Vista la relazione 2 marzo 2012 prot. n. 115/V.C.O. con la quale il ministero dell’interno - dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, datato 5 agosto 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
Il signor S. M., dichiarando di agire anche in nome dei fratelli e della madre, impugna il provvedimento con cui il ministero dell’interno ha respinto la sua istanza diretta ad ottenere i benefìci previsti dalla legge n. 302 del 1990, in relazione al decesso del padre G. M., avvenuto a ….. il ….. a seguito di un evento criminoso.
L’istanza è stata respinta perché, con note del 23 gennaio 2009 e del 12 giugno 2009, la prefettura di Catanzaro ha comunicato che presso la procura della Repubblica di Catanzaro non sono stati rinvenuti atti processuali relativi al caso in questione e che la questura di OMISSIS si trova nell’impossibilità di riunire la documentazione riguardante le indagini svolte in occasione del suddetto episodio; e perché la commissione consultiva di cui al decreto del presidente della repubblica 28 luglio 1999 n. 510, nella seduta del 16 settembre 2010, ha espresso parere contrario al suo accoglimento, in assenza della prova che l’evento sia riconducibile ad atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico o posto in essere per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso).
Il ricorrente rileva che il mancato rinvenimento della documentazione sopra citata e quindi la mancata evidenza della prova obiettiva non è imputabile ai familiari della vittima e chiedono che vengano riconosciuti i benefìci previsti dalla legge a favore delle vittime del terrorismo.
L'Amministrazione riferente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, attenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
Considerato:
Va chiarito che il ricorso è proposto dal solo signor S. M., e nulla vale, in assenza di procure, la sua dichiarazione di agire anche in nome di altre persone.
Come già rilevato da questa Sezione nel precedente parere numero 3972 del 2011, reso nell’adunanza del 12 ottobre 2011 sull’affare n. 2169/2011, e come affermato dalla giurisprudenza (v: cass. civ., sezioni unite, 18 dicembre 2007 n. 26626 e Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo 2006 n. 1338; v. anche t.a.r. Lazio, 19 gennaio 2011 n. 505), le controversie relative alle speciale elargizione di cui alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 appartengono alla cognizione del giudice ordinario, poiché nessun margine d’apprezzamento discrezionale residua in capo all’Amministrazione. Infatti i presupposti per il riconoscimento del beneficio economico trovano fondamento direttamente nella legge e nella situazione di fatto, e l’intermediazione amministrativa si limita ad una verifica, priva di margini di valutazione discrezionale. Dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104) i ricorsi straordinari nelle materie devolute alla giurisdizione ordinaria sono divenuti inammissibili ai sensi dell’art. 7, comma 8, dello stesso codice, ove è previsto che il ricorso è ammissibile unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
P.Q.M.
esprime il parere che ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Paola Rossi
(v: Cass. civ., sezioni unite, 18 dicembre 2007 n. 26626 e Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo 2006 n. 1338; v. anche T.a.r. Lazio, 19 gennaio 2011 n. 505),
le controversie relative alle speciale elargizione di cui alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 appartengono alla cognizione del giudice ordinario, poiché nessun margine d’apprezzamento discrezionale residua in capo all’Amministrazione.
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16/06/2014 201201684 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 14/05/2014
Numero 01978/2014 e data 16/06/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 14 maggio 2014
NUMERO AFFARE 01684/2012
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor S. M., nato a OMISSIS e residente a OMISSIS , contro diniego su istanze per l’ottenimento dei benefìci previsti dalle leggi 13 agosto 1980 n. 466 e 3 agosto 2004 n. 206.
LA SEZIONE
Vista la relazione 2 marzo 2012 prot. n. 115/V.C.O. con la quale il ministero dell’interno - dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, datato 5 agosto 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
Il signor S. M., dichiarando di agire anche in nome dei fratelli e della madre, impugna il provvedimento con cui il ministero dell’interno ha respinto la sua istanza diretta ad ottenere i benefìci previsti dalla legge n. 302 del 1990, in relazione al decesso del padre G. M., avvenuto a ….. il ….. a seguito di un evento criminoso.
L’istanza è stata respinta perché, con note del 23 gennaio 2009 e del 12 giugno 2009, la prefettura di Catanzaro ha comunicato che presso la procura della Repubblica di Catanzaro non sono stati rinvenuti atti processuali relativi al caso in questione e che la questura di OMISSIS si trova nell’impossibilità di riunire la documentazione riguardante le indagini svolte in occasione del suddetto episodio; e perché la commissione consultiva di cui al decreto del presidente della repubblica 28 luglio 1999 n. 510, nella seduta del 16 settembre 2010, ha espresso parere contrario al suo accoglimento, in assenza della prova che l’evento sia riconducibile ad atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico o posto in essere per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso).
Il ricorrente rileva che il mancato rinvenimento della documentazione sopra citata e quindi la mancata evidenza della prova obiettiva non è imputabile ai familiari della vittima e chiedono che vengano riconosciuti i benefìci previsti dalla legge a favore delle vittime del terrorismo.
L'Amministrazione riferente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, attenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
Considerato:
Va chiarito che il ricorso è proposto dal solo signor S. M., e nulla vale, in assenza di procure, la sua dichiarazione di agire anche in nome di altre persone.
Come già rilevato da questa Sezione nel precedente parere numero 3972 del 2011, reso nell’adunanza del 12 ottobre 2011 sull’affare n. 2169/2011, e come affermato dalla giurisprudenza (v: cass. civ., sezioni unite, 18 dicembre 2007 n. 26626 e Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo 2006 n. 1338; v. anche t.a.r. Lazio, 19 gennaio 2011 n. 505), le controversie relative alle speciale elargizione di cui alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 appartengono alla cognizione del giudice ordinario, poiché nessun margine d’apprezzamento discrezionale residua in capo all’Amministrazione. Infatti i presupposti per il riconoscimento del beneficio economico trovano fondamento direttamente nella legge e nella situazione di fatto, e l’intermediazione amministrativa si limita ad una verifica, priva di margini di valutazione discrezionale. Dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104) i ricorsi straordinari nelle materie devolute alla giurisdizione ordinaria sono divenuti inammissibili ai sensi dell’art. 7, comma 8, dello stesso codice, ove è previsto che il ricorso è ammissibile unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
P.Q.M.
esprime il parere che ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Paola Rossi
Re: VITTIME DEL TERRORISMO
Trattamento Irpef delle pensioni ex legge 206/2004
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Risoluzione 39 dell' 8 febbraio 2008
Oggetto:
Istanza di interpello -ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione dell'art. 3 della legge n. 206 del 3 agosto 2004 - applicazione benefici fiscali in caso titolarita' di piu' trattamenti pensionistici
Testo:
Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA, ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione dei benefici previdenziali e fiscali introdotti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, avente ad oggetto "nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", cosi' come modificata dall'art. 1, commi 794, 795 e 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ALFA ha premesso che: . l'art. 3, comma 1, della legge n. 206 del 2004, come modificato dall'art. 1, commi 794 e 795, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconosce a tutti coloro che hanno subito un'invalidita' permanente di qualsiasi entita' o grado della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per pari durata, l'anzianita' pensionistica maturata, la misura della pensione, nonche' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente; . per quanto concerne il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici presi in considerazione dalla disposizione sopra citata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 206 del 2004, compete l'esenzione dall'IRPEF sull'intera pensione, cosi' come precisato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007. Cio' posto, ALFA ha fatto presente di avere ricevuto da parte di soggetti titolari di piu' trattamenti pensionistici diretti, erogati da enti diversi, richieste finalizzate ad ottenere il beneficio di cui sopra in relazione a tutti i detti trattamenti. In particolare, e' stato esaminato il caso di un soggetto che, quale genitore superstite di vittima dell'evento terroristico di Nassirya, ha ottenuto i benefici - sia di maggiorazione contributiva che di esenzione totale IRPEF - sul trattamento diretto erogato da BETA ed ha chiesto analoghi benefici su altro trattamento erogato da questo Istituto. Nel particolare caso sopra esposto ALFA ha ritenuto che il riconoscimento del beneficio relativo all'aumento figurativo di 10 anni possa essere attribuito una sola volta e sul trattamento pensionistico diretto che comporti al beneficiario il trattamento piu' favorevole sia in termini di importo di pensione che in termini di regime fiscale. Per quanto concerne il trattamento fiscale da applicare alla pensione sulla quale non verranno attribuiti i benefici stabiliti dall'art. 3, comma 1, l'ente istante chiede di conoscere se anche detta pensione possa beneficiare del particolare regime fiscale riservato ai trattamenti pensionistici presi in considerazione dal piu' volte menzionato art. 3.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE ALFA
non prospetta alcuna soluzione.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La legge 3 agosto 2004, n. 206, prevede misure agevolative di natura economica, previdenziale e fiscale, che si applicano "a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonche' ai loro familiari superstiti" (art. 1, comma1). L'art. 3, comma 1, della legge in esame riconosce a tutti coloro che hanno subito un'invalidita' permanente di qualsiasi entita' o grado della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per pari durata, l'anzianita' pensionistica maturata, la misura della pensione, nonche' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. Per quanto concerne il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici presi in considerazione dalla disposizione sopra citata, si fa presente che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, compete l'esenzione dall'IRPEF sull'intera pensione. Cio' posto, e con particolare riferimento al caso in cui un soggetto sia titolare di piu' trattamenti pensionistici erogati da enti diversi, e' opportuno premettere che si ritiene di poter condividere quanto precisato dall'ente istante in merito alla possibilita' di riconoscere il beneficio relativo all'aumento figurativo di 10 anni una sola volta e sul trattamento pensionistico diretto che comporti al beneficiario il trattamento piu' favorevole sia in termini di importo di pensione che in termini di regime fiscale. Tanto premesso, e considerato che ad avviso della scrivente i benefici previdenziali e fiscali previsti dalla normativa sopra citata sono necessariamente inscindibili, si ritiene che l'esenzione dall'IRPEF, di cui all'art. 3, comma 2, torni applicabile unicamente sul trattamento pensionistico al quale e' stato riconosciuto l'aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi.
Ecco il link della notizia di cui sopra
http://www.legalefiscale.it/content/view/229/2/" onclick="window.open(this.href);return false;
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Risoluzione 39 dell' 8 febbraio 2008
Oggetto:
Istanza di interpello -ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione dell'art. 3 della legge n. 206 del 3 agosto 2004 - applicazione benefici fiscali in caso titolarita' di piu' trattamenti pensionistici
Testo:
Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA, ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione dei benefici previdenziali e fiscali introdotti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, avente ad oggetto "nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", cosi' come modificata dall'art. 1, commi 794, 795 e 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ALFA ha premesso che: . l'art. 3, comma 1, della legge n. 206 del 2004, come modificato dall'art. 1, commi 794 e 795, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconosce a tutti coloro che hanno subito un'invalidita' permanente di qualsiasi entita' o grado della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per pari durata, l'anzianita' pensionistica maturata, la misura della pensione, nonche' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente; . per quanto concerne il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici presi in considerazione dalla disposizione sopra citata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 206 del 2004, compete l'esenzione dall'IRPEF sull'intera pensione, cosi' come precisato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007. Cio' posto, ALFA ha fatto presente di avere ricevuto da parte di soggetti titolari di piu' trattamenti pensionistici diretti, erogati da enti diversi, richieste finalizzate ad ottenere il beneficio di cui sopra in relazione a tutti i detti trattamenti. In particolare, e' stato esaminato il caso di un soggetto che, quale genitore superstite di vittima dell'evento terroristico di Nassirya, ha ottenuto i benefici - sia di maggiorazione contributiva che di esenzione totale IRPEF - sul trattamento diretto erogato da BETA ed ha chiesto analoghi benefici su altro trattamento erogato da questo Istituto. Nel particolare caso sopra esposto ALFA ha ritenuto che il riconoscimento del beneficio relativo all'aumento figurativo di 10 anni possa essere attribuito una sola volta e sul trattamento pensionistico diretto che comporti al beneficiario il trattamento piu' favorevole sia in termini di importo di pensione che in termini di regime fiscale. Per quanto concerne il trattamento fiscale da applicare alla pensione sulla quale non verranno attribuiti i benefici stabiliti dall'art. 3, comma 1, l'ente istante chiede di conoscere se anche detta pensione possa beneficiare del particolare regime fiscale riservato ai trattamenti pensionistici presi in considerazione dal piu' volte menzionato art. 3.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE ALFA
non prospetta alcuna soluzione.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La legge 3 agosto 2004, n. 206, prevede misure agevolative di natura economica, previdenziale e fiscale, che si applicano "a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonche' ai loro familiari superstiti" (art. 1, comma1). L'art. 3, comma 1, della legge in esame riconosce a tutti coloro che hanno subito un'invalidita' permanente di qualsiasi entita' o grado della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per pari durata, l'anzianita' pensionistica maturata, la misura della pensione, nonche' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. Per quanto concerne il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici presi in considerazione dalla disposizione sopra citata, si fa presente che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, compete l'esenzione dall'IRPEF sull'intera pensione. Cio' posto, e con particolare riferimento al caso in cui un soggetto sia titolare di piu' trattamenti pensionistici erogati da enti diversi, e' opportuno premettere che si ritiene di poter condividere quanto precisato dall'ente istante in merito alla possibilita' di riconoscere il beneficio relativo all'aumento figurativo di 10 anni una sola volta e sul trattamento pensionistico diretto che comporti al beneficiario il trattamento piu' favorevole sia in termini di importo di pensione che in termini di regime fiscale. Tanto premesso, e considerato che ad avviso della scrivente i benefici previdenziali e fiscali previsti dalla normativa sopra citata sono necessariamente inscindibili, si ritiene che l'esenzione dall'IRPEF, di cui all'art. 3, comma 2, torni applicabile unicamente sul trattamento pensionistico al quale e' stato riconosciuto l'aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi.
Ecco il link della notizia di cui sopra
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