VITTIME DEL TERRORISMO

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antoniomlg
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Re: VITTIME DEL TERRORISMO

Messaggio da antoniomlg »

la risposta è Si.

i 10 anni figurativi alle vittime del terrorismo vengono collocati ad inizio della
carriera in pratica è come se ti sei arruolato 10 anni prima,
poi tutto il resto super valutazione dei 5 anni per tipologia di servizio ecc ecc.

però fossi in tè valuterei di farmi riformare e non chiedere di andare via...

dipende da che categoria di invalidità hai, dalla percentuale che hanno dato come vittima del terrorismo ecc ecc

magari se vuoi in privato possiamo entrare nei particolari, in privato solo perchè
potremmo trattare argomenti tutelati dalla privacy.


panorama
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Re: VITTIME DEL TERRORISMO

Messaggio da panorama »

La CdC Sez. 1^ d’Appello con la n. 475 in Rif. alla CdC Lazio n. 37/2021 rigetta l’Appello proposto dall’INPS.

La CdC Regionale ha accolto il ricorso del pensionato, Avvocato in quiescenza e vittima di un attentato terroristico.

L’interessato aveva presentato la domanda per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico nella misura prevista dall’art. 4, comma 2-bis, della l. n. 206/2004.

L’Istituto previdenziale appellante ha svolto i seguenti motivi di impugnazione:

1) violazione dell’art. 4, comma 2-bis, della l. 3 agosto 2004, n. 206, per l’inapplicabilità al caso di specie di tale disposizione, oltre che per mancata verifica del requisito del raggiungimento del periodo massimo pensionabile;

2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 101, comma 3, c.g.c., per mancata pronuncia sulla prescrizione quinquennale dei ratei;

3) violazione dell’art. 1, comma 792, l. n. 296/2006 e dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, sul carattere retroattivo del beneficio pensionistico in questione; ed ha concluso per l’accoglimento del gravame.

In DIRITTO si legge:

1) - La Sezione è chiamata a pronunciarsi su una vertenza che riguarda la determinazione del trattamento pensionistico in favore di un pensionato che è stato vittima di un attentato terroristico con conseguente invalidità permanente al 60%, ed in particolare se tale trattamento debba essere pari alla retribuzione annua percepita e maturata, in relazione a quanto disposto dal comma 2-bis dell’art. 4 della l. 3 agosto 2004, n. 206, come introdotto dall’art. 1, comma 792, della l. 27 dicembre 2006 n. 296.

---------------------------------------------------

DIFFERENZA

LEGGE 3 agosto 2004, n. 206
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. (GU Serie Generale n.187 del 11-08-2004)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/8/2004

Art. 4 comma 2.
A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2.


LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
note: Entrata in vigore della legge: 1/1/2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969 che entrano in vigore il 27/12/2006.

- l. n. 296/2006 art. 1, comma 792

"2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale onnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1".


N.B.: Come sempre, consiglio di leggere direttamente dalle sentenze allegate per individuare la dinamica.
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panorama
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Re: VITTIME DEL TERRORISMO

Messaggio da panorama »

CdC Sez. 3^ d'Appello n. 407 pubblicata il 17/10/2023 in Rif. CdC Emilia Romagna n. 48/2021, RIGETTA l'appello dell'INPS.

N.B.: la CdC di 1° grado così si era espressa:

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- respinge l'istanza di chiamata in causa della Prefettura di (omissis) formulata dall'INPS;

- dichiara irripetibile l'indebito pensionistico per cui è causa e condanna l'INPS alla restituzione, a favore della ricorrente, di quanto trattenuto per il recupero del medesimo, con gli interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.

P.S.: Come sempre vi invito alla lettura direttamente dall'allegato per comprendere i motivi.
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Maria49
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Re: VITTIME DEL TERRORISMO

Messaggio da Maria49 »

SENTENZA

N. /2023

SENTENZA - 407/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott. Giovanni Comite Consigliere

dott.ssa Igina Maio Consigliere

dott. Antonio Di Stazio Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-nel giudizio di appello iscritto al n. 58777 del ruolo generale proposto

dall’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona

del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti Giuseppina Giannico, Antonella Patteri, Sergio Preden, Lidia

Carcavallo, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria,

n. 29, negli Uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto,

contro

xx, rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Graziosi

(giacomo.graziosi@pec.studiograziosi.com)

per la riforma

della sentenza n. 48/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione

Emilia Romagna, depositata il 23 marzo 2021 e notificata il 26 marzo

2

2021.

Uditi alla pubblica udienza del 14 giugno 2023, data per letta la

relazione, con il consenso delle parti interessate presenti all'udienza,

l’Avv. Giannico Giuseppina e per la parte appellata l’Avv. Giacomo

Graziosi;

Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

La sig.ra xx, ex docente, è titolare di pensione diretta con decorrenza

settembre 1996.

La stessa aveva ottenuto il 10 ottobre 2016 dalla Prefettura di Bologna,

la certificazione di «vittima del terrorismo», per avere riportato

un'invalidità permanente del 2% a seguito dell'attentato del 2 agosto

1980 presso la stazione di Bologna.

Il 28 ottobre 2016 la xx, in forza della predetta certificazione, aveva

chiesto l’applicazione, sulla pensione, dei benefici di cui alla legge n.

206/2004.

Il Ministero dell'istruzione, con decreto n. 313/2016, aveva calcolato il

trattamento tenendo conto dei predetti benefici.

A dicembre 2018 l'INPS aveva posto in pagamento il trattamento cosi

come risultante dall'applicazione dei benefici per le vittime del

terrorismo ed aveva corrisposto i relativi arretrati, nei limiti della

prescrizione.

Tuttavia, il 7 novembre 2019 la Prefettura annullava il provvedimento

3

con il quale la xx aveva ottenuto il riconoscimento dello status di

vittima del terrorismo.

L'INPS, conseguentemente, rideterminava il trattamento alla misura

originaria e, con nota del 24 dicembre 2019, intimava alla pensionata la

restituzione dell'indebito maturato, pari ad € 59.230,04.

La sig.ra xx ha, pertanto, adito la Sezione Giurisdizionale per la

Regione Emilia Romagna per sentire dichiarare l'irripetibilità del

predetto indebito, avendo percepito in buona fede le somme

corrisposte senza titolo.

L'INPS ha resistito in giudizio eccependo che l'adeguamento della

pensione costituiva atto sostanzialmente vincolato rispetto ai

provvedimenti con i quali la Prefettura aveva prima riconosciuto, e poi

negato, lo stato di vittima del terrorismo in capo alla xx. L'INPS ha

resistito in giudizio eccependo che l'adeguamento della pensione

costituiva atto sostanzialmente vincolato rispetto ai provvedimenti con

i quali la Prefettura aveva prima riconosciuto, e poi negato, lo stato di

vittima del terrorismo in capo alla xx. Chiedeva, pertanto, al giudice

di «autorizzare e/o disporre la chiamata in causa della Prefettura di

Bologna [...] che aveva adottato i provvedimenti che avevano dato

luogo all’indebito, formulando nei suoi confronti domanda

riconvenzionale diretta, in caso di accoglimento del ricorso, alla

condanna in via di rivalsa della stessa Amministrazione». Nel merito

l'INPS ha dedotto che l'indebito era totalmente ripetibile, in quanto

dipeso dalla mutata condizione personale della pensionata, alla

4

quale non poteva più essere riconosciuta la qualità di vittima del

terrorismo.

La Sezione regionale ha respinto la richiesta di chiamata in causa della

Prefettura ed ha accolto il ricorso della sig.ra xx, poiché, essendo state

le somme percepite in buona fede, non sussisteva alcun obbligo di

restituzione, dovendosi tutelare l’affidamento della pensionata

secondo i noti principi di cui alla sentenza n. 2/2012 delle Sezioni

Riunite.

La stessa sentenza ha dichiarato legittimo il provvedimento INPS del

24.12.2019 nella parte in cui ha disposto il ripristino della pensione

della sig.ra xx allo stato precedente alla concessione del beneficio

“essendo venuto meno il presupposto giuridico che ne aveva giustificato la

rideterminazione in aumento”, e cioè lo status di vittima.

Avverso la sentenza l'INPS ha proposto appello affidato a due motivi.

Con il primo motivo l’appellante lamenta la violazione dell'art. 8,

comma 2, del DPR n. 538 del 1986, ritenendo che la Sezione regionale

abbia dichiarato inammissibile la domanda di rivalsa articolata nei

confronti della Prefettura, della quale non ha pertanto disposto, né

autorizzato la chiamata in causa.

Con il secondo motivo, l’appellante censura la sentenza per violazione

degli articoli 204, 205 e 206 del decreto del Presidente della Repubblica

29 dicembre 1973, n. 1092, lamentando che la Sezione regionale abbia

erroneamente dichiarato l'irripetibilità dell'indebito maturato sulla

pensione della sig.ra xx.

5

L’appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello

e spiegando appello incidentale con il quale è stata chiesta la riforma

della sentenza nella parte in cui ha dichiarato legittimo “il ripristino

della pensione precedentemente liquidata alla sig.ra xx”.

All’odierna pubblica udienza, gli avvocati hanno esposto le proprie

difese riportandosi alle richieste conclusive rassegnate negli scritti.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Rilevato in

DIRITTO

L’appello incidentale proposto dalla sig.ra xx è inammissibile, in

quanto tardivo.

Il termine per proporre appello, ai sensi dell’art. 178 c.g.c., è di sessanta

giorni dalla notificazione della sentenza, a pena di decadenza.

L’impugnazione della sig.ra xx è stata proposta con atto notificato alla

controparte il 15 maggio 2023, a fronte di una sentenza notificata il 26

marzo 2021.

L’interesse a proporre l’impugnazione avverso la sentenza, nella

fattispecie, non è sorto in conseguenza dell’appello proposto

dall’INPS. La sig.ra xx, infatti, ha riportato una soccombenza pratica

per effetto immediato della sentenza, nella parte in cui quest’ultima

ha disposto il ripristino della pensione della sig.ra xx allo stato

precedente alla concessione del beneficio “essendo venuto meno il

presupposto giuridico che ne aveva giustificato la rideterminazione

in aumento”, e cioè lo status di vittima.

6

La soccombenza radica l’interesse immediato all’appello,

determinando l’applicazione del regime del termine di impugnazione

previsto dal menzionato art. 178 c.g.c.: per cui la sig.ra xx avrebbe

potuto e dovuto proporre appello nel termine di 60 giorni dalla

notificazione della sentenza di primo grado.

La proposizione oltre il predetto termine comporta l’inammissibilità

del gravame.

Deve quindi ritenersi formato il giudicato nella parte in cui la sentenza

di primo grado “ha disposto il ripristino della pensione

precedentemente liquidata alla Sig.ra xx”.

Quanto all’appello dell’INPS, il Collegio deve rilevare anche in questo

caso la formazione della cosa giudicata per effetto della sentenza n. 35

del 2023 del Tribunale di Bologna.

Il diritto azionato dall’INPS alla ripetibilità ex art. 2033 c.c. delle somme

versate alla pensionata a titolo di benefici pensionistici di cui alla legge

206/2004 (€ 59. 230, 04) “non può essere accordato alla luce della

predetta sentenza, passata in giudicato in data 16.3.2023, con cui il

giudice ordinario ha dichiarato che la sig.ra xx è una vittima del

terrorismo a far data dal 30.12.2015.

In virtù di tale giudicato, è venuto meno il presupposto logico,

giuridico e fattuale della pretesa dell ’INPS alla restituzione di quanto

a suo tempo versato alla sig.ra xx, e cioè che la pensionata “non sia

più una vittima del terrorismo”.

Il Collegio non condivide le eccezioni dell’INPS relative

7

all’improduttività di effetti di quel giudicato nel presente giudizio,

data l’estraneità dello stesso INPS al giudizio nell’ambito del quale il

giudicato medesimo si è formato.

Il giudicato è in grado di produrre effetti anche nei confronti di soggetti

diversi da quelli che hanno preso parte al giudizio (e diversi anche da

quegli altri soggetti menzionati dall’art. 2909 c.c.). E’ costante

l’orientamento della giurisprudenza in questo senso: la sentenza che

sia passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i

loro eredi od aventi causa, ne ha anche una riflessa, poichè, quale

affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche

anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia

stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla

situazione definita in quel processo, o, comunque, subordinati a

questa" (Cass. n. 2137/2014).

In termini diversi ma con significato analogo, "il giudicato può

spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al

giudizio quando contenga l'affermazione di una verità che non

ammette un accertamento diverso e il terzo non vanti un diritto

autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto" (Cass. n.

22908/2013).

Nella fattispecie, l’accertamento dello status di vittima del terrorismo

da parte della sentenza civile non ammette un accertamento diverso

quanto al diritto vantato dall’INPS alla ripetizione dell’indebito: il

giudicato civile si pone in rapporto di pregiudizialità logica e giuridica

8

rispetto al riconoscimento del diritto azionato dall’appellante,

frustrandone la sussistenza.

Quanto al primo motivo di appello, il Collegio evidenzia che

l’amministrazione prefettizia, nei cui confronti l’INPS manifesta

l’intenzione di voler agire in rivalsa, non assume la qualità di

litisconsorte necessario nel presente giudizio. Il rapporto tra le due

amministrazioni, infatti, è esterno rispetto all’oggetto del presente

giudizio, che attiene al rapporto tra l’ente previdenziale e il privato ed

è incentrato sulla pretesa al riconoscimento di un diritto soggettivo del

secondo nei confronti del primo.

Ciò induce il Collegio a rigettare l’istanza di autorizzazione alla

chiamata in causa della Prefettura formulata dall’INPS, anche per

quelle ragioni di concentrazione e celerità del giudizio già evidenziate

dal giudice di primo grado, rimanendo in ogni caso impregiudicata

l’eventuale riproposizione della domanda di rivalsa dell’istituto

previdenziale in separato giudizio.

In conclusione, data l’inammissibilità dell’appello incidentale della

sig.ra xx e il rigetto dell’appello dell’INPS, la sentenza impugnata,

deve essere confermata.

In considerazione della reciproca soccombenza si dispone la

compensazione delle spese.

Nulla per le spese di giustizia.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’appello,

9

definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile l’appello

incidentale della sig.ra xx e rigetta l’appello dell’INPS.

Nulla per le spese di giustizia.

Spese compensate.

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Re: VITTIME DEL TERRORISMO

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Consultate CdC Sez. 3^ d’Appello n. 416/2023.
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