VITTIME DEL TERRORISMO

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pietro17
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Re: VITTIME DEL TERRORISMO

Messaggio da pietro17 »

Giocano come sempre, ritardare il più possibile il momento del pagamento....


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christian71
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Re: VITTIME DEL TERRORISMO

Messaggio da christian71 »

Salve panorama e grazie per questa interessante sentenza…

Speriamo che il Ministero se la ricorderà in futuro…

Saluti e buona serata…
Christian

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panorama
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Re: VITTIME DEL TERRORISMO

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Ok, ciao
panorama
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Re: VITTIME DEL TERRORISMO

Messaggio da panorama »

News INPS
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Benefici in favore delle vittime del terrorismo: novità e chiarimenti

Data pubblicazione: 10/06/2016

La circolare 98 fornisce nuovi e diversi chiarimenti in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo, rinnovando in parte quanto già determinato con la circolare 144 del 2015.

Le novità riguardano due aspetti: il beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva ex articolo 3 legge 206 del 2004, in favore del coniuge e dei figli dell’invalido a seguito di matrimonio contratto successivamente all’evento; il diritto a pensione immediata secondo l’articolo 4, comma 2 della legge suindicata.


Direzione Centrale Pensioni

Roma, 09/06/2016

Circolare n. 98

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali


OGGETTO: Legge 3 agosto 2004, n. 206, articoli 2, 3 e 4 modificati dall’art. 1 commi 163, 164 e 165 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 recanti nuove norme in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice – ulteriori precisazioni e chiarimenti.

SOMMARIO: Con la presente circolare, che rappresenta quanto condiviso con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed acquisito il parere di suddetto Ministero del 25 maggio 2016, si forniscono nuovi e diversi chiarimenti in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo, innovando in parte quanto già determinato con la circolare n. 144 del 2015.


1) Beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva ex articolo 3 legge 206/2004, in favore di coniuge e figli dell’invalido a seguito di matrimonio contratto successivamente all’evento

Com’è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1 commi 163, 164 e 165) ha integrato alcune delle disposizioni contenute nella legge 26 agosto 2004, n. 206.

In particolare, l’articolo 3 della legge n. 206 del 2004 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”.

Il comma 164 dell’art 1 della legge n. 190 del 2014 ha aggiunto, all’art 3 della legge 26 agosto 2004, n. 206, il comma 1-ter ai sensi del quale “i benefìci previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi”.

Al riguardo con circolare n. 144 del 31.7.2015 sono state fornite le prime indicazioni operative (cfr. Circ. 144, par. 1).
Ad integrazione di quanto già previsto nella detta circolare, si precisa che anche nel caso in cui al momento dell’evento terroristico la vittima era coniugata e successivamente è intervenuta sentenza di divorzio, il beneficio in esame può essere riconosciuto anche all’eventuale nuovo coniuge ed ai figli dell'invalido.

Resta fermo che, ai sensi di quanto dispone l’ultimo periodo dell’articolo 3 comma 1-ter, qualora il beneficio in esame sia stato già riconosciuto ai genitori della vittima, la nuova disposizione, che estende la platea dei destinatari nei termini sopra descritti, non trova comunque applicazione.


2. Diritto a pensione immediata ex articolo 4, comma 2 legge 206/2004

L’articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dall’art 2 comma 106 lett. a) della legge n. 244 del 2007 e da ultimo dall’art. 1 comma 165 della legge n. 190 del 2014 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto……..Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente”.

Con circolare n. 144/2015 l’Istituto, in relazione al concetto di “retribuzione integralmente percepita” ha precisato che, ai fini della determinazione dell’importo della pensione in argomento, si prendono a riferimento le sole voci retributive assoggettate a contribuzione in base alle istruzioni fornite con circolari n. 263/97 e n. 6/2014 (Circolare n. 144 par. 2).

Al riguardo si fa presente che la pensione dovrà essere calcolata utilizzando l’ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell’evento terroristico ed incrementata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 206 del 2004. Ciò posto, considerato che il succitato articolo 4, come modificato dall’art. 1, comma 165, della legge 190 del 2014, prevede il diritto all’accesso al beneficio, oltre che nei confronti di coloro che erano iscritti ad una forma assicurativa obbligatoria al momento dell’evento terroristico, anche in favore dei soggetti che si siano assicurati successivamente, si dovrà, in tale fattispecie, prendere a riferimento la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio (cfr. circolare n 122 del 2007 par. 5 e circolare n 144 del 2015 par 2).

Nella retribuzione integralmente percepita rientrano tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro e connessi alla causa tipica del contratto di lavoro anche se non assoggettati a contribuzione previdenziale.

Restano escluse dalla retribuzione integralmente percepita le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché i trattamenti corrisposti al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori.

Il successivo comma 2-bis del medesimo articolo 4 prevede, altresì, che “per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1”.

Si precisa che per retribuzione “annua” ai sensi del comma 2-bis del citato articolo 4 va intesa la retribuzione riferita al periodo mobile intercorrente fra un qualsiasi giorno dell'anno e il corrispondente giorno dell'anno in cui si colloca la cessazione del rapporto di lavoro, coincidente con le ultime 52 settimane lavorate.

Per quanto non previsto dalla presente circolare si fa rinvio alle disposizioni impartite con le circolari. n. 113/2005 e 144/2015, e con messaggio. 12009 del 20 aprile 2006, ove compatibili.

Il Direttore Generale

Cioffi
panorama
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Re: VITTIME DEL TERRORISMO

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Il Min. Dif. perde l'Appello al CdS.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201604425
- Public 2016-10-24 -


il 24/10/2016


N. 04425/2016REG.PROV.COLL.
N. 00587/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso in appello nr. 587 del 2016, proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro
la signora-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Bava ed Enrico Rossi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Ottaviano, 66,

per la riforma,
previa sospensiva,

della sentenza nr. 1432/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana depositata in data 26 ottobre 2015 e notificata in data 13 novembre 2015.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata signora-OMISSIS-;
Vista la memoria prodotta dall’appellata in data 20 luglio 2016 a sostegno delle proprie difese;
Vista l’ordinanza di questa Sezione nr. 936 del 18 marzo 2016, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. dello Stato Antonio Grumetto per l’Amministrazione appellante e l’avv. Rossi, anche in sostituzione dell’avv. Bava per l’appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La signora-OMISSIS-, quale genitrice del militare signor -OMISSIS-, deceduto in servizio nel 1977, ha proposto istanza per il riconoscimento dei benefici assistenziali già previsti dalla legge 20 ottobre 1990, nr. 302, in favore dei familiari delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, e successivamente estesi alle vittime del dovere dall’art. 1, commi da 562 a 565, della legge 23 dicembre 2005, nr. 266.

A fronte del rigetto di tale istanza, l’interessata ha adito il Tribunale di Pisa, in qualità di giudice del lavoro, il quale, con sentenza nr. 282 del 16 ottobre 2014, ha dichiarato il diritto della ricorrente:

a) all’elargizione prevista dall’art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, nr. 206;

b) all’assegno vitalizio di cui all’art. 5, commi 3 e 4, della medesima legge nr. 206/2004;

c) al beneficio di cui all’art. 1 della legge 19 luglio 2000, nr. 203;

d) all’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge 23 novembre 1998, nr. 407.

1.1. In esecuzione di detta sentenza, il Ministero della Difesa ha emesso:

- il decreto nr. 94 del 23 aprile 2015, col quale, in particolare con riferimento al beneficio di cui all’art. 5, comma 5, della legge nr. 206/2004, lo ha riconosciuto previa detrazione di quanto già percepito dalla richiedente a titolo di risarcimento danni e di speciale elargizione ex legge 3 giugno 1981, nr. 308;

- il decreto nr. 93 di pari data, col quale l’assegno vitalizio ex art. 2 della legge nr. 407/1998 veniva fatto decorrere dal 2 aprile 2007.

1.2. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Toscana, l’originaria istante ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pisa, lamentando l’unilaterale detrazione operata col decreto nr. 94 e la fissazione del dies a quo del beneficio attribuito col decreto nr. 93 a data diversa da quella indicata nella decisione da eseguire (laddove tale decorrenza era fissata al 1 gennaio 2006); infine, ha contestato la quantificazione in € 258 della misura dell’assegno vitalizio riconosciuto col decreto nr. 93, laddove l’importo era stato adeguato ad € 500 per effetto dell’art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, nr. 350.

2. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. adìto ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al decisum giudiziale nei sensi di cui alla domanda attorea.

3. Con l’odierno appello, il Ministero della Difesa è insorto avverso tale decisione, deducendo con unico articolato motivo: violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm. e dell’art. 2909 cod. civ.

Si assume in particolare, da parte appellante, che non sarebbe stato giammai possibile eccepire nel giudizio a quo la compensazione delle somme già erogate alla ricorrente, non disponendo l’Amministrazione di alcun credito da opporre in sede giudiziale; che la questione della quantificazione del beneficio non era comunque coperta dal giudicato, atteso che dinanzi al giudice ordinario si era discusso unicamente della sua spettanza; che, infine, nella sentenza ottemperanda non era stato in alcun modo richiamato il disposto dell’art. 1, comma 238, della legge nr. 350 del 2003.

4. Si è costituita l’originaria ricorrente, la quale si è diffusamente opposta all’accoglimento dell’appello, instando per la conferma della sentenza impugnata.

5. Alla camera di consiglio del 17 marzo 2016, fissata per l’esame della domanda di sospensiva formulata in una all’appello, questa è stata respinta.

6. Da ultimo, all’udienza del 20 ottobre 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Tutto ciò premesso, l’appello è infondato e va conseguentemente respinto, dovendo confermarsi l’avviso già anticipato in sede cautelare.

8. Ed invero, con riferimento alla detrazione delle somme già corrisposte alla ricorrente a titolo di risarcimento ovvero di altri e diversi benefici, il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi dall’indirizzo espresso nei plurimi e recenti precedenti della Sezione (sentt. nn. 2434 e 2435 del 14 maggio 2015, e nr. 1336 del 6 aprile 2016), laddove si è affermato che, in sede di ottemperanza a una sentenza con cui l’Amministrazione sia stata condannata a erogare un beneficio nella misura di legge, non è consentito operare in sede esecutiva decurtazioni se la questione non è stata sollevata nel corso del giudizio.

Pertanto, non risponde al vero che il giudizio a quo avesse avuto a oggetto soltanto la spettanza dei benefici richiesti, e non anche la loro misura, trattandosi di importi la cui quantificazione discende direttamente dalla legge, di modo che alcun autonomo accertamento sul punto il giudice avrebbe dovuto compiere, e quindi spettava alla parte convenuta eccepire l’eventuale già intervenuta erogazione di somme in favore dell’interessata.

Siffatta eccezione, contrariamente a quanto assume oggi la difesa erariale, non sarebbe stata qualificabile come eccezione di compensazione in senso tecnico (la quale, in effetti, ha a oggetto un “controcredito” vantato dalla parte convenuta nei confronti dell’attore), ma ben più banalmente come intesa a ottenere una più contenuta – e corretta, dal punto di vista dell’Amministrazione – quantificazione dei benefici da attribuire alla ricorrente.

Alla luce dei superiori rilievi, risultano recessivi le ulteriori doglianze svolte dall’odierna appellata in ordine all’illegittimità anche nel merito delle detrazioni de quibus.

9. Quanto all’ulteriore questione dell’ammontare dell’assegno di cui all’art. 2 della legge nr. 407/1998, effettivamente il decisum da eseguire ne aveva fissata la decorrenza al 1 gennaio 2006: il che comporta ovviamente che l’entità del beneficio dovesse commisurarsi sulla base della normativa vigente a tale data, tenendo conto dell’adeguamento stabilito dalla legge nr. 350/2003.

Non può pertanto condividersi l’avviso dell’Amministrazione appellante, secondo cui il giudice avrebbe dovuto operare un richiamo espresso alla sopravvenuta norma adeguatrice, essendo evidente che, una volta individuata genericamente la misura da erogare in quella di legge, consegue automaticamente la necessità di tener conto delle disposizioni ratione temporis applicabili.

10. In conclusione l’appello va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

11. Le spese di fase seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore dell’appellata signora-OMISSIS-, di spese e onorari della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellata e i suoi familiari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente FF, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Raffaele Greco





IL SEGRETARIO

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Re: VITTIME DEL TERRORISMO

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Anche il TAR Lazio, dichiara il difetto di giurisdizione.
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1) - si è ritenuto che in relazione all’infermità “linfoma di Hodgkin”, riconosciuta SI’ dipendente da fatti di servizio, non sussistono le particolari condizioni ambientali o operative di missione di cui all’art. 6, DPR n. 243/06 e s.m.i. ai fini dell’attribuzione dei relativi benefici;

2) - attribuzione dei benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art. 6, DPR n. 243/2006;

N.B.: per i ricorrenti Vi conviene avvisare i vostri avvocati in modo di non perdere tempo, aspettando sentenze con questo finale, così facendo potete trasportare subito il ricorso al Tribunale competente.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201704363, - Public 2017-04-07 -

Pubblicato il 07/04/2017


N. 04363/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06737/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6737 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, C.F. TRTNLF68L28D390F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro
Ministero della Difesa, Comitato di Verifica per le cause di servizio, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
- del decreto OMISSIS, del 10 giugno 2009, nonché degli atti connessi, compresi i pareri espressi dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nn. ……/2008 e …/2009, laddove si è ritenuto che in relazione all’infermità “linfoma di Hodgkin”, riconosciuta SI’ dipendente da fatti di servizio, non sussistono le particolari condizioni ambientali o operative di missione di cui all’art. 6, DPR n. 243/06 e s.m.i. ai fini dell’attribuzione dei relativi benefici;

Nonché per l’accertamento
ed il riconoscimento in favore della ricorrente del diritto all’attribuzione dei benefici previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che l’odierna ricorrente, madre del defunto soldato …., riscontrato affetto da “Linfoma di Hodgkin”, ha adito questo TAR per ottenere l’annullamento del provvedimento in epigrafe, che ha respinto la domanda di attribuzione dei benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art. 6, DPR n. 243/2006;

Considerato che la presente controversia verte unicamente sull’accertamento ed il riconoscimento, in favore della ricorrente, della spettanza dei benefici in questione;

Ritenuto che il giudizio esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo, ricadendo invece nella potestà decisoria del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale ex art. 442 c.p.c, in quanto - in adesione alle recenti pronunce del giudice della giurisdizione (Cass. Civ., SS.UU., ord. n. 759/2017;
sent. 23300/2016), cui si è uniformata la Sezione (ex multis, sent. n. 3765/2017) - la situazione giuridica soggettiva fatta valere ha natura di diritto soggettivo, con carattere prevalentemente assistenziale;

Rilevato che, in riscontro all’ordinanza collegiale n. 1256/2017, anche parte ricorrente ha condiviso il difetto di giurisdizione come evidenziato d’ufficio dal Collegio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e ha insistito per la rimessione del giudizio al competente giudice del lavoro;

Compensate le spese della presente fase in ragione della pronuncia in rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del competente giudice ordinario, innanzi al quale il processo dovrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 14 dicembre 2016 e 15 marzo 2017, con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Roberto Vitanza, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Patatini Concetta Anastasi





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Re: VITTIME DEL TERRORISMO

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La Corte dei Conti rigetta il ricorso del collega CC.

Per opportuna notizia ma Vi invito ha leggere attentamente il tutto per evitare dubbi interpretativi, si parla anche della pensione privilegiata
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1) - rideterminazione della pensione ordinaria in applicazione dei benefici ex art. 4, comma 2 bis della legge 206/2004 ed il conseguente conferimento della pensione privilegiata nella misura dell’aumento del decimo della pensione ordinaria come rideterminata.

2) - La parte ricorrente appare titolare unicamente di due dei tre requisiti, mentre è assente il requisito di anzianità contributiva, avendo al momento del congedo un’anzianità di servizio pari a 31 anni, 8 mesi e 21 giorni di servizio utile (comprendenti i 10 anni di contribuzione previsti dall’ art. 3, comma 1, della legge n. 206/2004), a fronte del numero degli anni necessari al raggiungimento del periodo massimo pensionabile (che era di 40 anni).
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TOSCANA SENTENZA 274 30/11/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA SENTENZA 274 2017 PENSIONI 30/11/2017
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SENTENZA
N. 274/2017


REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 60453/PM del registro di Segreteria, proposto dal sig. A. B. rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Bava, pec avv.andreabava@certmail-cnf.it presso il quale è elettivamente domiciliato in Genova, alla via XX settembre 14/12° per la declaratoria della rideterminazione della pensione ordinaria in applicazione dei benefici ex art. 4, comma 2 bis della legge 206/2004 ed il conseguente conferimento della pensione privilegiata nella misura dell’aumento del decimo della pensione ordinaria come rideterminata.

Nella udienza pubblica del 21 novembre 2017, non comparso il Ministero della Difesa, è comparso l’avv. Andrea Bava per la parte ricorrente e l’avv. Massimiliano Gorgoni per l’INPS.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso pervenuto alla segreteria di questa Sezione il sig. A. B. proponeva l’impugnativa volta all’annullamento dei provvedimenti adottati dal Ministero della Difesa e conseguente declaratoria di più favorevole trattamento pensionistico (ordinario e privilegiato) spettante.

Il ricorrente, appuntato scelto dei Carabinieri ha prestato servizio dal 10 agosto 1990 all’ 1 ottobre 2008, data in cui è stato posto in congedo per infermità.

Il ricorrente, a seguito dell’attentato terroristico di Nassirya in cui era stato coinvolto veniva riconosciuto “vittima del terrorismo e delle stragi di tale matrice” (decreto del Ministero dell’Interno n. OMISSIS in data 29 ottobre 2005).

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emetteva il decreto n. 33 in data 30 giugno 2011 concessivo di pensione ordinaria, con applicazione dei benefici previsti dalla legge 206/2004 che prevedeva l’aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva (art. 3, comma 1 l. n. 206/04), l’incremento della retribuzione pensionabile del 7,50% (art. 2, comma 1 l. 206/2004) e l’esenzione IRPEF (art. 3, comma 2, l. n. 206/2004).

A seguito di istanza di pensione privilegiata ordinaria del 29 novembre 2008 con D.M. n. 22/3 dell’8 marzo 2012 l’Amministrazione concedeva il trattamento pensionistico privilegiato di 8^ ctg. a vita per l’infermità “ OMISSIS”.

Avendo l’Amministrazione emesso in data 19 maggio 2016 il D.M. n. 476 di determinazione del trattamento pensionistico, il sig. B.. proponeva ricorso volto alla rideterminazione della pensione ordinaria in applicazione dei benefici previsti dall’ art. 4, comma 2 bis della legge n. 206/2004 ed il consequenziale conferimento della pensione privilegiata nella misura dell’aumento del decimo della pensione ordinaria come rideterminata.

Con memoria del 17 ottobre 2017 il Ministero della Difesa depositava memoria difensiva con cui chiedeva il rigetto del ricorso per assenza dei requisiti previsti dalla normativa.

La parte ricorrente con note defensionali del 27 ottobre allegava sentenza corroborante le proprie richieste.

Nella udienza di discussione, non comparso il Ministero della Difesa, la parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso, quindi la causa veniva introitata per la decisione.

Osserva l’autorità giudicante che il ricorso appare infondato con tutte le conseguenze di legge.

La normativa richiamata dalla parte attorea (art.4, comma 2, della legge n. 206/2004) prevede, per la operatività, tre condizioni:
a) il proseguimento dell’attività lavorativa dopo il verificarsi dell’evento;
b) il riconoscimento di una invalidità permanente nella misura non inferiore al 25%
c) il raggiungimento del periodo massimo pensionabile, compresi gli anni di contribuzione previsti dall’ art. 3, comma 1, della citata legge.

La parte ricorrente appare titolare unicamente di due dei tre requisiti, mentre è assente il requisito di anzianità contributiva, avendo al momento del congedo un’anzianità di servizio pari a 31 anni, 8 mesi e 21 giorni di servizio utile (comprendenti i 10 anni di contribuzione previsti dall’ art. 3, comma 1, della legge n. 206/2004), a fronte del numero degli anni necessari al raggiungimento del periodo massimo pensionabile (che era di 40 anni).

Sicché correttamente il Comando generale dell’ Arma dei Carabinieri ha attribuito unicamente gli altri benefici previsti dalla normativa di specie (l. 206/2004) in favore delle vittime del terrorismo (aumento figurativo di 10 anni anzianità contributiva, incremento della retribuzione pensionabile del 7,50%) e calcolato il trattamento pensionistico ordinario (ex art. 52 del D.P.R. n. 1092/1973) adeguando la misura ai miglioramenti economici attribuiti nel tempo al personale in attività di servizio. Infine tale trattamento pensionistico è stato esentato dall’ IRPEF.

La parte ricorrente chiede che il trattamento pensionistico venga assoggettato all’ incremento del 10% a norma dell’art. 67 D.P.R. n. 1092/1974, in quanto affetto da patologia ascritta a Tab. A., ed in specie richiama il quarto comma dell’art. 67 del T.U. n. 1092/1973 secondo cui “qualora sia stata raggiunta dal primo comma dell’art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole”.

Questa ultima previsione, applicabile ai militari che abbiano maturato l’anzianità di servizio indicata dall’ art. 52 del T.U. n. 1092/53, opera come correttivo economico che quantifica la pensione di privilegio incrementando la misura della pensione ordinaria nel caso in cui sia stato maturato il diritto a quest’ ultima indipendentemente dall’ infermità contratta per causa di servizio (in termini Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia 11 marzo 2014 n. 20).

Sicchè il calcolo del trattamento privilegiato di cui all’ art. 67 del T.U. n. 1092/1973 prende come base, ai fini dell’aumento del decimo, unicamente quello pensionistico “normale” previsto dal precedente art. 52, e poiché la misura della pensione sulla quale è applicabile l’aumento del decimo previsto dal quarto comma dell’art. 67 del T.U. n. 1092/73 è esclusivamente collegata agli anni di servizio (cfr. Sez. II Centr. 329/2015), tale incremento è applicabile esclusivamente sul trattamento normale indicato dall’ art. 52 e non sulla pensione calcolata ai sensi dell’ art. 4, comma 2, della l. n. 206/2004, atteso che questa ultima disposizione speciale stabilisce un sistema di calcolo del trattamento pensionistico di maggior favore nei confronti delle vittime del terrorismo che abbiano proseguito l’attività lavorativa dopo aver subito l’evento dannoso, sulla base di criteri diversi da quelli applicabili, a norma del richiamato art. 52 T.U. n. 1092/1973, al personale che abbia raggiunto la prevista anzianità di servizio.

La giurisprudenza contabile ha affermato che la disposizione invocata (in sede odierna dalla parte ricorrente) deve essere letta nel contesto dell’ articolo in cui è inserita, e non isolatamente considerata come beneficio autonomo di applicazione generale (Corte conti Sezione giurisdizionale Emilia Romagna n. 83 del 22 aprile 2014), data la specialità dei criteri di liquidazione del trattamento in favore delle vittime del terrorismo a norma della legge (n. 206/2004) rispetto a quelli di calcolo della pensione “normale” prevista dall’ art. 52 del T.U. n.1092/1973 sulla quale è esclusivamente applicabile la maggiorazione del decimo di cui all’art. 67, quarto comma, dello stesso testo unico (Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige – Sede di Trento 25 maggio 2016 n. 8).

Va, pertanto, rigettato il ricorso.

La novità della questione e la controversa interpretazione delle norme consentono la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Toscana – Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal signor A. B. contro l’INPS –, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2017 e successiva all’ udienza del 21 novembre 2017.

La presente sentenza è stata pronunciata all’ udienza odierna ai sensi dell’art. 429 c.p.c. (come modificato dall’ art. 53, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133) dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con deposito contestuale in segreteria.

Il Giudice Unico
F.to cons. Angelo Bax


Depositata in Segreteria il 30/11/2017


Il Direttore di Segreteria
F.to Paola Altini

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Farà ricorso ??
avt8
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Re: VITTIME DEL TERRORISMO

Messaggio da avt8 »

panorama ha scritto:La Corte dei Conti rigetta il ricorso del collega CC.

Per opportuna notizia ma Vi invito ha leggere attentamente il tutto per evitare dubbi interpretativi, si parla anche della pensione privilegiata
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1) - rideterminazione della pensione ordinaria in applicazione dei benefici ex art. 4, comma 2 bis della legge 206/2004 ed il conseguente conferimento della pensione privilegiata nella misura dell’aumento del decimo della pensione ordinaria come rideterminata.

2) - La parte ricorrente appare titolare unicamente di due dei tre requisiti, mentre è assente il requisito di anzianità contributiva, avendo al momento del congedo un’anzianità di servizio pari a 31 anni, 8 mesi e 21 giorni di servizio utile (comprendenti i 10 anni di contribuzione previsti dall’ art. 3, comma 1, della legge n. 206/2004), a fronte del numero degli anni necessari al raggiungimento del periodo massimo pensionabile (che era di 40 anni).
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TOSCANA SENTENZA 274 30/11/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA SENTENZA 274 2017 PENSIONI 30/11/2017
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SENTENZA
N. 274/2017


REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 60453/PM del registro di Segreteria, proposto dal sig. A. B. rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Bava, pec avv.andreabava@certmail-cnf.it presso il quale è elettivamente domiciliato in Genova, alla via XX settembre 14/12° per la declaratoria della rideterminazione della pensione ordinaria in applicazione dei benefici ex art. 4, comma 2 bis della legge 206/2004 ed il conseguente conferimento della pensione privilegiata nella misura dell’aumento del decimo della pensione ordinaria come rideterminata.

Nella udienza pubblica del 21 novembre 2017, non comparso il Ministero della Difesa, è comparso l’avv. Andrea Bava per la parte ricorrente e l’avv. Massimiliano Gorgoni per l’INPS.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso pervenuto alla segreteria di questa Sezione il sig. A. B. proponeva l’impugnativa volta all’annullamento dei provvedimenti adottati dal Ministero della Difesa e conseguente declaratoria di più favorevole trattamento pensionistico (ordinario e privilegiato) spettante.

Il ricorrente, appuntato scelto dei Carabinieri ha prestato servizio dal 10 agosto 1990 all’ 1 ottobre 2008, data in cui è stato posto in congedo per infermità.

Il ricorrente, a seguito dell’attentato terroristico di Nassirya in cui era stato coinvolto veniva riconosciuto “vittima del terrorismo e delle stragi di tale matrice” (decreto del Ministero dell’Interno n. OMISSIS in data 29 ottobre 2005).

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emetteva il decreto n. 33 in data 30 giugno 2011 concessivo di pensione ordinaria, con applicazione dei benefici previsti dalla legge 206/2004 che prevedeva l’aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva (art. 3, comma 1 l. n. 206/04), l’incremento della retribuzione pensionabile del 7,50% (art. 2, comma 1 l. 206/2004) e l’esenzione IRPEF (art. 3, comma 2, l. n. 206/2004).

A seguito di istanza di pensione privilegiata ordinaria del 29 novembre 2008 con D.M. n. 22/3 dell’8 marzo 2012 l’Amministrazione concedeva il trattamento pensionistico privilegiato di 8^ ctg. a vita per l’infermità “ OMISSIS”.

Avendo l’Amministrazione emesso in data 19 maggio 2016 il D.M. n. 476 di determinazione del trattamento pensionistico, il sig. B.. proponeva ricorso volto alla rideterminazione della pensione ordinaria in applicazione dei benefici previsti dall’ art. 4, comma 2 bis della legge n. 206/2004 ed il consequenziale conferimento della pensione privilegiata nella misura dell’aumento del decimo della pensione ordinaria come rideterminata.

Con memoria del 17 ottobre 2017 il Ministero della Difesa depositava memoria difensiva con cui chiedeva il rigetto del ricorso per assenza dei requisiti previsti dalla normativa.

La parte ricorrente con note defensionali del 27 ottobre allegava sentenza corroborante le proprie richieste.

Nella udienza di discussione, non comparso il Ministero della Difesa, la parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso, quindi la causa veniva introitata per la decisione.

Osserva l’autorità giudicante che il ricorso appare infondato con tutte le conseguenze di legge.

La normativa richiamata dalla parte attorea (art.4, comma 2, della legge n. 206/2004) prevede, per la operatività, tre condizioni:
a) il proseguimento dell’attività lavorativa dopo il verificarsi dell’evento;
b) il riconoscimento di una invalidità permanente nella misura non inferiore al 25%
c) il raggiungimento del periodo massimo pensionabile, compresi gli anni di contribuzione previsti dall’ art. 3, comma 1, della citata legge.

La parte ricorrente appare titolare unicamente di due dei tre requisiti, mentre è assente il requisito di anzianità contributiva, avendo al momento del congedo un’anzianità di servizio pari a 31 anni, 8 mesi e 21 giorni di servizio utile (comprendenti i 10 anni di contribuzione previsti dall’ art. 3, comma 1, della legge n. 206/2004), a fronte del numero degli anni necessari al raggiungimento del periodo massimo pensionabile (che era di 40 anni).

Sicché correttamente il Comando generale dell’ Arma dei Carabinieri ha attribuito unicamente gli altri benefici previsti dalla normativa di specie (l. 206/2004) in favore delle vittime del terrorismo (aumento figurativo di 10 anni anzianità contributiva, incremento della retribuzione pensionabile del 7,50%) e calcolato il trattamento pensionistico ordinario (ex art. 52 del D.P.R. n. 1092/1973) adeguando la misura ai miglioramenti economici attribuiti nel tempo al personale in attività di servizio. Infine tale trattamento pensionistico è stato esentato dall’ IRPEF.

La parte ricorrente chiede che il trattamento pensionistico venga assoggettato all’ incremento del 10% a norma dell’art. 67 D.P.R. n. 1092/1974, in quanto affetto da patologia ascritta a Tab. A., ed in specie richiama il quarto comma dell’art. 67 del T.U. n. 1092/1973 secondo cui “qualora sia stata raggiunta dal primo comma dell’art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole”.

Questa ultima previsione, applicabile ai militari che abbiano maturato l’anzianità di servizio indicata dall’ art. 52 del T.U. n. 1092/53, opera come correttivo economico che quantifica la pensione di privilegio incrementando la misura della pensione ordinaria nel caso in cui sia stato maturato il diritto a quest’ ultima indipendentemente dall’ infermità contratta per causa di servizio (in termini Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia 11 marzo 2014 n. 20).

Sicchè il calcolo del trattamento privilegiato di cui all’ art. 67 del T.U. n. 1092/1973 prende come base, ai fini dell’aumento del decimo, unicamente quello pensionistico “normale” previsto dal precedente art. 52, e poiché la misura della pensione sulla quale è applicabile l’aumento del decimo previsto dal quarto comma dell’art. 67 del T.U. n. 1092/73 è esclusivamente collegata agli anni di servizio (cfr. Sez. II Centr. 329/2015), tale incremento è applicabile esclusivamente sul trattamento normale indicato dall’ art. 52 e non sulla pensione calcolata ai sensi dell’ art. 4, comma 2, della l. n. 206/2004, atteso che questa ultima disposizione speciale stabilisce un sistema di calcolo del trattamento pensionistico di maggior favore nei confronti delle vittime del terrorismo che abbiano proseguito l’attività lavorativa dopo aver subito l’evento dannoso, sulla base di criteri diversi da quelli applicabili, a norma del richiamato art. 52 T.U. n. 1092/1973, al personale che abbia raggiunto la prevista anzianità di servizio.

La giurisprudenza contabile ha affermato che la disposizione invocata (in sede odierna dalla parte ricorrente) deve essere letta nel contesto dell’ articolo in cui è inserita, e non isolatamente considerata come beneficio autonomo di applicazione generale (Corte conti Sezione giurisdizionale Emilia Romagna n. 83 del 22 aprile 2014), data la specialità dei criteri di liquidazione del trattamento in favore delle vittime del terrorismo a norma della legge (n. 206/2004) rispetto a quelli di calcolo della pensione “normale” prevista dall’ art. 52 del T.U. n.1092/1973 sulla quale è esclusivamente applicabile la maggiorazione del decimo di cui all’art. 67, quarto comma, dello stesso testo unico (Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige – Sede di Trento 25 maggio 2016 n. 8).

Va, pertanto, rigettato il ricorso.

La novità della questione e la controversa interpretazione delle norme consentono la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Toscana – Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal signor A. B. contro l’INPS –, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2017 e successiva all’ udienza del 21 novembre 2017.

La presente sentenza è stata pronunciata all’ udienza odierna ai sensi dell’art. 429 c.p.c. (come modificato dall’ art. 53, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133) dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con deposito contestuale in segreteria.

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Depositata in Segreteria il 30/11/2017


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Farà ricorso ??

Tale assunto e corretto sul diritto alla PP,- solo se e stato raggiunto il requisito per la pensione ordinaria viene applicato l'aumento di 1/10
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Re: VITTIME DEL TERRORISMO

Messaggio da panorama »

antoniomlg ha scritto:Panorama SEI un GRANDE INSTANCABILE........

anche se mi viene difficile da credere e capire quanto riportato al punto 4.1 della sentenza

e cioè che il giudice ordinario è competente nel caso di specie anche nelle controversie
riguardante le esenzioni irpef ???????

potresti vedere se nel tuo archivio personale hai la sentenze cui si fà riferimento nel punto 4.1 ???
sarebbe utile allegarla a seguire per completezza di informazioni.

rinnovandoti i miei complimenti

ciao e GRAZIE


Ciao Antonio, a distanza di tempo ti dico: questo è ciò che ho trovato come info, ma di sentenza non si rinviene nulla, cmq. bisogna interessare qualche legale che abbia l'accesso.


Competenza e giurisdizione

Benefici fiscali per le vittime del terrorismo - Giurisdizione del Giudice Ordinario - Sussiste
Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 8 agosto 2011 n. 17078

(Pres. Vittoria, rel. Toffoli)

In tema di benefici economici per le vittime del terrorismo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e non già quella esclusiva delle commissioni tributarie), in base al procedimento speciale gli art. 11 e 12 della legge 3 agosto 2004, n. 206, anche in riferimento a controversie aventi ad oggetto il beneficio dell'esenzione dall'Irpef delle somme erogate a titolo di pensione.
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Re: VITTIME DEL TERRORISMO

Messaggio da antoniomlg »

SEMPLICEMENTE GRAZIE

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Re: VITTIME DEL TERRORISMO

Messaggio da panorama »

prego,
ciao Antonio
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Re: VITTIME DEL TERRORISMO

Messaggio da panorama »

Perso in Secondo Appello

1) - la Sezione territoriale rigettava il ricorso promosso dal Sig. B. S. con il quale chiedeva la condanna dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla erogazione della pensione privilegiata da calcolarsi sulla pensione ordinaria diretta di inabilità in godimento, con le “differenze di pensione di pertinenza, maggiorate di interessi e rivalutazione”

2) - In riforma della sentenza, egli chiede il riconoscimento del trattamento di privilegio ponendo a base del calcolo la pensione di cui all’art. 4 comma 2 bis della l. n. 206/2004.
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Sezione SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 527 Pubblicazione 10/09/2018


(Rif. TRENTINO ALTO ADIGE - TN SENTENZA N. 8/2016 )


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai seguenti magistrati:
Luciano CALAMARO Presidente
Maio NISPI LANDI Consigliere
Piero Carlo FLOREANI Consigliere
Luisa DE PETRIS Consigliere
Maria Cristina RAZZANO I Referendario -Relatrice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d’appello iscritto al n. 51292 del Registro di Segreteria, promosso dal Sig. B. S., nato a Omissis (Omissis) il Omissis, residente a Omissis ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Ottaviano n. 66 presso lo studio dell’Avv. Enrico Rossi dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all’avv. Andrea Bava, come da mandato in calce all’atto di appello

contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF. 80078750587), quale successore ex lege dell'INPDAP, in persona del Dirigente delegato, con sede in Roma alla via Ciro il Grande, 21, ivi elettivamente domiciliato alla via Cesare Beccaria n. 29 unitamente agli Avv.ti Luigi Caliulo, Emanuela Capannolo, Clementina Pulli e Nicola Valente dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;

avverso
la sentenza n. 8/2016 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige – Trento, depositata il 25 maggio 2016.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 18 gennaio 2018, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Maria Vittoria Zotta, la relatrice dott.ssa Maria Cristina Razzano, l’Avv. Enrico Rossi per l’appellante e l’Avv. Alessandro Di Meglio su delega dei procuratori costituiti per l’INPS.
Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in
FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Sezione territoriale rigettava il ricorso promosso dal Sig. B. S. con il quale chiedeva la condanna dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla erogazione della pensione privilegiata da calcolarsi sulla pensione ordinaria diretta di inabilità in godimento, con le “differenze di pensione di pertinenza, maggiorate di interessi e rivalutazione” nonché la liquidazione delle spese di giustizia a carico dello Stato a norma dell’art. 10 della legge n. 206/2004.

Allo scopo, il ricorrente, ex Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in congedo, beneficiario della speciale elargizione di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, concessa con decreto del Ministero dell’Interno n. 559/C/3/E/8/CC/1191 in data 11 agosto 2011, e del trattamento pensionistico, liquidato a norma dell’art. 4, comma 2 bis, della predetta legge, rappresentava di avere riportato una invalidità quale vittima del terrorismo in misura del 33%, in conseguenza di un attentato subito durante una missione in Iraq, che ne ha comportato il congedo, e che le infermità che lo affliggono sono anche ascrivibili a tabella A, con il suo conseguente diritto, a norma dell'art. 67 D.P.R. 1092/73, alla pensione privilegiata, da calcolarsi con la maggiorazione del decimo del trattamento in godimento.

Alla sua richiesta, l’INPS - sede di Trento aveva negato l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 67 del T.U. n. 1092/73, in quanto il trattamento calcolato secondo i criteri di cui alla legge n. 206/2004, per il quale l’interessato aveva optato, non sarebbe “assimilabile a quello della pensione ordinaria”.

Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo non sussistenti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Ha interposto appello il Sig. B. S. il quale chiede la riforma della sentenza, deducendo la violazione di legge (artt. 52 e 67 d.P.R. n. 1072/1973 e art. 4, comma 2 bis, l. n. 206/2004).

Ritiene l’appellante che la pensione erogata con i benefici in esame sia comunque una pensione ordinaria – come esplicitato dallo stesso Istituto previdenziale nella comunicazione di liquidazione del trattamento - semplicemente corredata da alcuni benefici, con la sua conseguente assoggettabilità all’incremento del 10% che a norma dell’art. 67 del D.P.R. 1092/73 gli compete in quanto affetto da patologia ascritta a Tabella A.

L’alternatività tra i due regimi, consacrata nell’appellata sentenza, sarebbe esclusa dalla natura delle previdenze migliorative previste dalla l. n. 206/2004, spettanti a civili e militari ed anche a liberi professionisti, già precedentemente previste e compatibili, nel caso in esame, con la percezione della pensione di privilegio, come attesterebbe il disposto della legge n. 407/98 che disponeva un regime più favorevole per le pensioni privilegiate indirette dei superstiti di caduti per servizio che fossero anche vittime del terrorismo, senza che tale situazione implicasse la decadenza del diritto al trattamento privilegiato, e dunque la spettanza di un trattamento indiretto ordinario.

Inoltre, la stessa legge non avrebbe previsto in alcun modo la sostituzione integrale dei benefici previdenziali ivi riportati rispetto al regime di ciascuna situazione, disponendo invece espressamente con l'art. 2, comma 3, la salvezza dei regimi di maggiore favore; sarebbero, poi, previsti dall’ordinamento ulteriori benefici previdenziali coesistenti con l’attribuzione della pensione di privilegio, che non potrebbe quindi essere esclusa da differenti modalità di calcolo della pensione ordinaria.

A tal fine invoca precedenti di questa Corte.

Con memoria depositata in data 27.12.2017 si è costituito in giudizio l’INPS appellato il quale chiede la reiezione dell’impugnazione, Assume la correttezza, l’esaustività e la piena condivisibilità delle argomentazioni esposte nella sentenza di primo grado della quale chiede la conferma.

Con memoria depositata in data 11.12.2017, l’appellante ha esposto brevi repliche, evidenziando il dedotto errore del giudice territoriale nella parte in cui ha ritenuto l’alternatività dei due trattamenti pensionistici, in palese contrasto con il sistema normativo di cui alla richiamata legge n. 206/2004.

All’udienza odierna, sentite le parti presenti che hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti, la causa è passata in decisione.

Rilevato in
DIRITTO

L’appello è infondato e non merita accoglimento.

Dagli atti del giudizio e dalla sentenza emerge, infatti, che il Sig. B. S., vittima di un attentato terroristico in Iraq avvenuto il omissis , collocato in congedo per riforma in data omissis, è stato riconosciuto “Vittima del Terrorismo”, con decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 559/C/3/E/8/CC/1191 in data 11 agosto 2011 e beneficiario della speciale elargizione di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 ed alla legge 3 agosto 2004 n. 206, per l’importo di euro 75.636,00, corrisposta in proporzione alla percentuale del 33% di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano con verbale Mod. ML/G – N° 42 datato 19 maggio 2010.
In riforma della sentenza, egli chiede il riconoscimento del trattamento di privilegio ponendo a base del calcolo la pensione di cui all’art. 4 comma 2 bis della l. n. 206/2004.

La norma prevede in favore dei soggetti che abbiano proseguito l’attività lavorativa, ancorché l’evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l’invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell’invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all’articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall’articolo 3, comma 1, che la misura del trattamento di quiescenza sia pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 1. Ne consegue che la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento (art. 2 comma 1).

L’invocata applicazione dell’art. 67, comma 4, del D.P.R. n. 1092 del 1973, implicherebbe che la “base pensionabile”, già incrementata del 7,5% in virtù della speciale normativa di cui sopra, possa subire un ulteriore incremento pari al decimo.

L’esegesi promossa dall’appellante non può trovare accoglimento.

Correttamente il Giudice territoriale ha rilevato che quest’ultima disposizione, applicabile ai militari che abbiano maturato l’anzianità di servizio, indicata dal precedente art. 52 dello stesso T.U. n. 1092/53, operi come “correttivo economico che quantifica la pensione di privilegio incrementando la misura della pensione ordinaria nel caso in cui sia stato maturato il diritto a quest'ultima indipendentemente dall'infermità contratta per causa di servizio”.

Appare, di conseguenza condivisibile l’interpretazione secondo cui il trattamento privilegiato di cui al quarto comma dell’art. 67 del T.U. n. 1092/73 prenda a base del calcolo, ai fini dell’aumento del decimo, solo quello pensionistico “normale” previsto dal precedente art. 52, a mente del quale l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.

La pensione “normale”, come evidenziato dallo stesso appellante, deve intendersi quale “complesso di tutti gli emolumenti retributivi che devono essere computati nel trattamento pensionistico” (così Sez. II sentenza n. 329/2015) ma, proprio in forza di tale principio, in esso non possono essere ricompresi benefici ulteriori che rinvengono nella specialità della disciplina la loro ragion d’essere.

La pensione di cui all’art. 4 comma 2 bis l. n. 206/2004, infatti, lungi dal configurarsi come “normale” presenta spiccati elementi derogatori e di sostanziale “privilegio”. L’aumento della retribuzione pensionabile, ivi disciplinato, non rappresenta affatto il corrispettivo di prestazioni lavorative erogate, in quanto il militare, riconosciuto vittima di atti terroristici, come nella fattispecie, ha già optato per la permanenza in servizio, fino al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, in luogo del pensionamento immediato. Il beneficio in esame costituisce, di conseguenza, un aumento retributivo per mera “fictio juris”, con evidente scopo “compensativo” della ridotta capacità lavorativa, e giammai potrà essere considerato un “emolumento” ai fini della pensione privilegiata.

Di qui l’alternatività tra i due trattamenti, ben posta in evidenza dalla sentenza impugnata, e l’infondatezza del gravame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello.
Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 700, 00.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2018.


L’Estensore
(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

Il Presidente
(dott. Luciano Calamaro)

f.to Maria Cristina Razzano f.to.

Luciano Calamaro


Depositata in Segreteria il 10 SET. 2018


La Dirigente (Dott.ssa Sabina Rago)

f.to Sabina Rago

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

Dott. Luciano Calamaro

f.to Luciano Calamaro

Depositato in Segreteria il10 SET. 2018

Il Dirigente (Dott.ssa Sabina Rago)

f.to Sabina Rago

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 10 SET. 2018

Il Dirigente (Dott.ssa Sabina Rago)

f.to Sabina Rago
panorama
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Re: VITTIME DEL TERRORISMO

Messaggio da panorama »

Vi partecipo questa
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Cassazione Sez. UNITE CIVILE, Sentenza n.22753 del 25/09/2018 ( CASS. 2018/22753 CIV), udienza del 03/07/2018, Presidente SCHIRO' STEFANO Relatore D'ANTONIO ENRICA


N.B.: leggete l'intera sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 25/09/2018 poiché tratta diversi argomentazioni, anche familiari non conviventi


vedi allegato
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panorama
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Re: VITTIME DEL TERRORISMO

Messaggio da panorama »

interessante e ve la partecipo, poichè tratta un po’ di tutto, anche ai fini IRPEF


vedi allegato
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saura
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Re: VITTIME DEL TERRORISMO

Messaggio da saura »

Buonasera a tutti gli utenti del forum.
Sono un militare vittima del terrorismo e in servizio.
Pongo un quesito e sarei grato se qualcuno fosse gentile da rispondere.
I 10 anni figurativi riconosciuti alle vittime del terrorismo si possono cumulare con i 5 anni di maggiorazione riconosciuti nelle Forze Armate?

L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in vigore a far data dal 1° gennaio 1998, prevede espressamente che, per il personale militare, gli aumenti del periodo di servizio svolto con percezione dell’indennità di impiego operativo siano concessi nel limite massimo complessivo di cinque anni.
Il successivo comma 3, del citato articolo 5, stabilisce che il personale militare possa riscattare, ai fini degli aumenti del servizio utile a pensione e previo pagamento di una parte dell’onere, “i periodi di servizio comunque prestato”.

Esempio pratico: ho 29 anni di servizio effettivo (Ho anche riscattato, ai fini del tfs, i 5 anni di maggiorazione per aver prestato servizio in reparti di campagna, mix all estero..). Essendo vittima del terrorismo, potendo usufruire di 10 anni di contribuzione figurativa(utili ai fini del raggiuntimento dei requisiti della pensione)arrivo a 39 anni di contribuzione.
A questi si possono aggiungere i 5 anni di maggiorazione riconosciuti ai militari e pertanto arrivare a 44 anni di contribuzione? Posso richiedere di andare in pensione anticipata?(lavoratori uomini dipendenti o autonomi con almeno 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica). La mia età anagrafica è di 49 anni.

Grazie per chi vorrà essermi d'aiuto.
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