Sembrerebbe esserci qualche sentenza favorevole riguardo la prescrizione decennale Kuro Obi però è da confermare perchè nessuno ha postato i dispositivi del giudice. Poi è da vedere se tale sentenza è valida per la generalità o per il caso singolo (magari l'interessato ha dimostrato l'interruzione dei termini e quindi non è valida per la generalità dei casi). Ma io insisto sulla contraddizione giuridica posta in essere dal ministero perchè la norma impone alla p.a in caso di mancanza della domanda di parte di procedere d'ufficio. In presenza di tale obbligo di legge di procedere a tal fine, il ministero viola tale obbligo ed in più eccepisce la prescrizione. Fossi in te suggerirei al tuo avvocato di eccepire la nullità del provvedimento di rigetto della tua istanza perchè si fonda su una grave omissione e violazione di legge. Così mandi la palla nel loro campo e vedi cosa rispondono al giudice e al tuo avvocato.KURO OBI ha scritto: ↑mer mag 29, 2019 11:33 am Non ci stò capendo più nulla. Ho fatto regolare domanda, rigettata, a fine 2016 e soltanto due mesi fà in udienza dal giudice del lavoro il ministero eccepisce la prescrizione decennale, costringendo il mio avvocato a chiedere un rinvio di una causa vinta. Consigliatemi per favore
Vittime del dovere prescrizione decennale
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Re: Vittime del dovere prescrizione decennale
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Re: Vittime del dovere prescrizione decennale
Grazie. Lo farò appena trovo la norma che mi hai indicato riguardante la questione che Il ministero dovrebbe procedere d'ufficio . mi potresti indicare Dove trovo tale norma? Il mio Ministero è quello della Difesa
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Re: Vittime del dovere prescrizione decennale
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Kuro Obi leggi il comma 2 dell'art 3 DPR 283/ 06
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Re: Vittime del dovere prescrizione decennale
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Leggi anche la prefazione perché lo specifica ulteriormene. In ultimo fa salvo le norme della 510/99 che a sua volta ribadisce che in mancanza della domanda si procede d'ufficio. Cmq se vai nelle pagine precedenti ho postato tutte le norme che riguardano l'argomento
Re: Vittime del dovere prescrizione decennale
Forse volevi dire 243/06? Ma il mio evento è del 93, forse non rientro nelle procedure d'ufficioregistrazione ha scritto: ↑mer mag 29, 2019 4:25 pm Kuro Obi leggi il comma 2 dell'art 3 DPR 283/ 06
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Re: Vittime del dovere prescrizione decennale
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DPR 243/06 scusa l'errore. La procedibilita' d'ufficio afferisce alle modalita' e termini per il conferimento dello status e quindi da attuare per tutti gli eventi pregressi futuri laddove manchi l'istanza di parte. Questa è l'indicazione del legislatore dalla quale scaturisce l'obbligo da parte del ministero di dare attuazione. Pare strano che chi ha un preciso obbligo di procedere per il fine prefissato dal legislatore sia lo stesso organo se ne stratega dell'osservazione delle leggi e non solo non ottempera a quanto ad esso imposto ma paradossalmente eccepisce anche la prescrizione una volta ricevuta l'istanza. Ecco su cosa il ministero deve fare chiarezza
Re: Vittime del dovere prescrizione decennale
Le mie ultime notizie sulla prescrizione sono che nel caso che il ricorso venga accolto, non si ha diritto alla speciale elargizione essendo trascorsi i 10 anni-
Non si ha diritto agli arretrati vitalizi dei 10 anni pregressi, ma dovrebbe essere riconosciuto lo status.
Per il momento le due sentenze positive, nonostante il giudice abbia accolto in parte il ricorso sono state appellate per il non diritto anche allo status per prescrizione-
Re: Vittime del dovere prescrizione decennale
Come avevo scritto in precedenza il giudice del lavoro del Tribunale di Roma ha accolto il ricorso con la sentenza del 7.5.2019,- La sentenza precisa che lo status di vittima del dovere, non si perde-
Ma i ratei maturati pregressi ai 10 anni prima dalla data della domanda, sono prescritti, cosi come non si ha diritto alla speciale elargizione essendo prescritto il termine-
A mio avviso e una sentenza che accontenta le parti al 50%- da una parte il ministero risparmia per ogni ricorrente circa 300 mila euro, credito prescritto -
Mentre il ricorrente si vede riconosciuto i vitalizi correnti.
Ma i ratei maturati pregressi ai 10 anni prima dalla data della domanda, sono prescritti, cosi come non si ha diritto alla speciale elargizione essendo prescritto il termine-
A mio avviso e una sentenza che accontenta le parti al 50%- da una parte il ministero risparmia per ogni ricorrente circa 300 mila euro, credito prescritto -
Mentre il ricorrente si vede riconosciuto i vitalizi correnti.
Re: Vittime del dovere prescrizione decennale
Il Giudice del Lavoro dice che l'amministrazione può farlo d'ufficio ma non e obbligataregistrazione ha scritto: ↑mer mag 29, 2019 6:16 pm DPR 243/06 scusa l'errore. La procedibilita' d'ufficio afferisce alle modalita' e termini per il conferimento dello status e quindi da attuare per tutti gli eventi pregressi futuri laddove manchi l'istanza di parte. Questa è l'indicazione del legislatore dalla quale scaturisce l'obbligo da parte del ministero di dare attuazione. Pare strano che chi ha un preciso obbligo di procedere per il fine prefissato dal legislatore sia lo stesso organo se ne stratega dell'osservazione delle leggi e non solo non ottempera a quanto ad esso imposto ma paradossalmente eccepisce anche la prescrizione una volta ricevuta l'istanza. Ecco su cosa il ministero deve fare chiarezza
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Re: Vittime del dovere prescrizione decennale
Messaggio da luigino2010 »
Ciro puoi postare la sentenza ? grazie
Re: Vittime del dovere prescrizione decennale
Ne consegue il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di equiparato a vittima del dovere ed il conseguente diritto ai benefici assistenziali che ne conseguono, salva la prescrizione dei conseguenti diritti di credito precedenti un decennio la domanda (e quindi diritti maturati sino all'11.2.2008).
Ed infatti sono certamente prescrittibili benefici economici che nello status trovano il loro presupposto, considerato che non vi è contraddizione tra la possibilità (non l'obbligo si noti bene) del riconoscimento d'ufficio indipendentemente da una domanda amministrativa, e la rilevanza giuridica dell'inerzia dell'interessato, con la conseguente estinzione del diritto di credito correlato allorché detta inerzia si protragga per un lasso di tempo che tipicamente è riconducibile a manifestato disinteresse all'esercizio del diritto (in merito alla prescrittibilità decennale ordinaria dei ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidate vedasi Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2563 del 09/02/2016).
I compensi di lite seguono la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
dichiara che V.A.M. ha diritto allo status di equiparato vittima del dovere e, per l'effetto, condanna Ministero dell'Interno e della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, al riconoscimento dei conseguenti benefici di natura assistenziale ed al versamento dei relativi benefici economici, oltre accessori come per legge, nei limiti della prescrizione decennale;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna il Ministero dell'Interno e della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, alla refusione dei compensi di lite liquidati in complessivi Euro3.500,00.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.
Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2019".
P.S. Il Giudice nella sentenza ha sbagliato la data della decorrenza della prescrizione, la data esatta e 11.2.2018,data della presentazione della domanda
Ed infatti sono certamente prescrittibili benefici economici che nello status trovano il loro presupposto, considerato che non vi è contraddizione tra la possibilità (non l'obbligo si noti bene) del riconoscimento d'ufficio indipendentemente da una domanda amministrativa, e la rilevanza giuridica dell'inerzia dell'interessato, con la conseguente estinzione del diritto di credito correlato allorché detta inerzia si protragga per un lasso di tempo che tipicamente è riconducibile a manifestato disinteresse all'esercizio del diritto (in merito alla prescrittibilità decennale ordinaria dei ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidate vedasi Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2563 del 09/02/2016).
I compensi di lite seguono la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
dichiara che V.A.M. ha diritto allo status di equiparato vittima del dovere e, per l'effetto, condanna Ministero dell'Interno e della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, al riconoscimento dei conseguenti benefici di natura assistenziale ed al versamento dei relativi benefici economici, oltre accessori come per legge, nei limiti della prescrizione decennale;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna il Ministero dell'Interno e della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, alla refusione dei compensi di lite liquidati in complessivi Euro3.500,00.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.
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Re: Vittime del dovere prescrizione decennale
Messaggio da luigino2010 »
ti ringrazio Ciro, ma era interessante capire la data dell'evento , la data della domanda , la motivazione del ministero che ha respinto la domanda per prescrizione, la puoi postare intera perfavore togliendo nome e cognome ovviamente, grazie
Re: Vittime del dovere prescrizione decennale
Evento nel 2000, istanza presentata a febbraio 2018.avt8 ha scritto: ↑ven giu 07, 2019 11:50 am Ne consegue il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di equiparato a vittima del dovere ed il conseguente diritto ai benefici assistenziali che ne conseguono, salva la prescrizione dei conseguenti diritti di credito precedenti un decennio la domanda (e quindi diritti maturati sino all'11.2.2008).
Ed infatti sono certamente prescrittibili benefici economici che nello status trovano il loro presupposto, considerato che non vi è contraddizione tra la possibilità (non l'obbligo si noti bene) del riconoscimento d'ufficio indipendentemente da una domanda amministrativa, e la rilevanza giuridica dell'inerzia dell'interessato, con la conseguente estinzione del diritto di credito correlato allorché detta inerzia si protragga per un lasso di tempo che tipicamente è riconducibile a manifestato disinteresse all'esercizio del diritto (in merito alla prescrittibilità decennale ordinaria dei ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidate vedasi Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2563 del 09/02/2016).
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