Vittime del dovere prescrizione decennale

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avt8
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Vittime del dovere prescrizione decennale

Messaggio da avt8 »

[b] LEGGETE[/b]



Leggete questo stralcio di una sentenza del T.A..R. del 2018- Con il quale agli eredi prima era stato riconosciuto il diritto come vittime del dovere,ma successivamente gli veniva revocato il beneficio per intervenuta prescrizione- Una cosa positiva e quella che il T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione- Gli eredi avevano presentato la domanda nel 2017.

OMISSIS

FATTO

Gli odierni ricorrenti sono –rispettivamente- la moglie e i figli del Capo di 1° cl. della Marina Militare -OMISSIS-, deceduto nel 2004, in costanza di servizio, per una grave malattia.

A seguito dell’istanza presentata nel 2005 dalla Signora -OMISSIS- ai fini della corresponsione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, il Ministero della Difesa -con decreto di data 19 febbraio 2010- riconosceva la dipendenza da causa di servizio della neoplasia polmonare che aveva cagionato il decesso del marito. Veniva quindi disposta, con decorrenza rispettivamente dal 2013 e dal 2016, la corresponsione ai familiari della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo.

Nel frattempo erano intervenuti la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, comma 565) ed il d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, che avevano esteso i benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le “vittime del dovere” ed equiparati, nonché ai loro familiari superstiti.

Il 3 novembre 2016 gli esponenti presentavano domanda per il riconoscimento al defunto -OMISSIS- dello status di equiparato alle vittime del dovere e la conseguente corresponsione in loro favore dei benefici previdenziali ed assistenziali previsti dal richiamato d.P.R. 243/2006; tale istanza veniva accolta con decreto n. 314 di data 19 dicembre 2017.

Il 13 giugno 2018 i ricorrenti ricevevano il decreto impugnato in principalità, con il quale veniva annullato il decreto 314/2017 e veniva dichiarata inammissibile la loro istanza, in ragione dell’asserita intervenuta prescrizione decennale per l’esercizio del diritto alle provvidenze in questione. Sulla base dei reiterati rilievi formulati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Difesa aveva infatti individuato il “dies a quo” per la prescrizione del loro diritto nel 23 agosto 2006, data di entrata in vigore del citato d.P.R. n. 243 del 2006.


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Re: Vittime del dovere prescrizione decennale

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E come mai il Ministero non ha intrapreso d'ufficio il procedimento amministrativo finalizzato a cio'?
luigino2010
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Re: Vittime del dovere prescrizione decennale

Messaggio da luigino2010 »

avt8 ha scritto: sab feb 23, 2019 9:44 pm [b] LEGGETE[/b]



Leggete questo stralcio di una sentenza del T.A..R. del 2018- Con il quale agli eredi prima era stato riconosciuto il diritto come vittime del dovere,ma successivamente gli veniva revocato il beneficio per intervenuta prescrizione- Una cosa positiva e quella che il T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione- Gli eredi avevano presentato la domanda nel 2017.

OMISSIS

FATTO

Gli odierni ricorrenti sono –rispettivamente- la moglie e i figli del Capo di 1° cl. della Marina Militare -OMISSIS-, deceduto nel 2004, in costanza di servizio, per una grave malattia.

A seguito dell’istanza presentata nel 2005 dalla Signora -OMISSIS- ai fini della corresponsione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, il Ministero della Difesa -con decreto di data 19 febbraio 2010- riconosceva la dipendenza da causa di servizio della neoplasia polmonare che aveva cagionato il decesso del marito. Veniva quindi disposta, con decorrenza rispettivamente dal 2013 e dal 2016, la corresponsione ai familiari della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo.

Nel frattempo erano intervenuti la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, comma 565) ed il d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, che avevano esteso i benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le “vittime del dovere” ed equiparati, nonché ai loro familiari superstiti.

Il 3 novembre 2016 gli esponenti presentavano domanda per il riconoscimento al defunto -OMISSIS- dello status di equiparato alle vittime del dovere e la conseguente corresponsione in loro favore dei benefici previdenziali ed assistenziali previsti dal richiamato d.P.R. 243/2006; tale istanza veniva accolta con decreto n. 314 di data 19 dicembre 2017.

Il 13 giugno 2018 i ricorrenti ricevevano il decreto impugnato in principalità, con il quale veniva annullato il decreto 314/2017 e veniva dichiarata inammissibile la loro istanza, in ragione dell’asserita intervenuta prescrizione decennale per l’esercizio del diritto alle provvidenze in questione. Sulla base dei reiterati rilievi formulati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Difesa aveva infatti individuato il “dies a quo” per la prescrizione del loro diritto nel 23 agosto 2006, data di entrata in vigore del citato d.P.R. n. 243 del 2006.
quando lo dicevo io che c'era la prescrizione, mi dicevi che dovevo studiare io ed il mio avvocato…..adesso posti pure le sentenze che mi danno ragione…...metti il numero della sentenza almeno, potrebbe servire a qualcuno ….Bravo Ciro
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Re: Vittime del dovere prescrizione decennale

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Se nel 2010 il Ministero gli ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio va da sé che era a conoscenza di fatti e circostanze meritevoli di essere esaminate ai fini dei benefici previsti per le vittime del dovere. E siccome la norma prevede per i rispettivi ministeri di procedere in tal senso in mancanza della domanda dell'interessato, mi chiedo perché mai non lo abbia fatto.
avt8
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Re: Vittime del dovere prescrizione decennale

Messaggio da avt8 »

luigino2010 ha scritto: dom feb 24, 2019 11:01 am
avt8 ha scritto: sab feb 23, 2019 9:44 pm [b] LEGGETE[/b]



Leggete questo stralcio di una sentenza del T.A..R. del 2018- Con il quale agli eredi prima era stato riconosciuto il diritto come vittime del dovere,ma successivamente gli veniva revocato il beneficio per intervenuta prescrizione- Una cosa positiva e quella che il T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione- Gli eredi avevano presentato la domanda nel 2017.

OMISSIS

FATTO

Gli odierni ricorrenti sono –rispettivamente- la moglie e i figli del Capo di 1° cl. della Marina Militare -OMISSIS-, deceduto nel 2004, in costanza di servizio, per una grave malattia.

A seguito dell’istanza presentata nel 2005 dalla Signora -OMISSIS- ai fini della corresponsione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, il Ministero della Difesa -con decreto di data 19 febbraio 2010- riconosceva la dipendenza da causa di servizio della neoplasia polmonare che aveva cagionato il decesso del marito. Veniva quindi disposta, con decorrenza rispettivamente dal 2013 e dal 2016, la corresponsione ai familiari della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo.

Nel frattempo erano intervenuti la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, comma 565) ed il d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, che avevano esteso i benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le “vittime del dovere” ed equiparati, nonché ai loro familiari superstiti.

Il 3 novembre 2016 gli esponenti presentavano domanda per il riconoscimento al defunto -OMISSIS- dello status di equiparato alle vittime del dovere e la conseguente corresponsione in loro favore dei benefici previdenziali ed assistenziali previsti dal richiamato d.P.R. 243/2006; tale istanza veniva accolta con decreto n. 314 di data 19 dicembre 2017.

Il 13 giugno 2018 i ricorrenti ricevevano il decreto impugnato in principalità, con il quale veniva annullato il decreto 314/2017 e veniva dichiarata inammissibile la loro istanza, in ragione dell’asserita intervenuta prescrizione decennale per l’esercizio del diritto alle provvidenze in questione. Sulla base dei reiterati rilievi formulati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Difesa aveva infatti individuato il “dies a quo” per la prescrizione del loro diritto nel 23 agosto 2006, data di entrata in vigore del citato d.P.R. n. 243 del 2006.
quando lo dicevo io che c'era la prescrizione, mi dicevi che dovevo studiare io ed il mio avvocato…..adesso posti pure le sentenze che mi danno ragione…...metti il numero della sentenza almeno, potrebbe servire a qualcuno ….Bravo Ciro

Luigino e intervenuto un fatto nuovo,in quanto il MEF che e quello che paga,si e accorto che il Ministero stava pagando anche quelli che avevano fatto la domanda oltre i 10 anni, per cui ha fatto il il rilievo scritto per il danno arrecati,per cui il ministero si sta comportando cosi adesso. Per quanto riguarda alcuni ricorsi, non so se nel tuo caso-Se la domanda l'hai fatto dopo i 10 anni con decorrenza dal 2006 per evento pregresso a tale data- Con certezza ti posso dire che già alcune sentenze negative ci sono state da parte del giudice del lavoro per prescrizione dando ragione al ministero. Bisogna solo sperare che in appello ribaltano la situazione altrimenti diventa una pietra tomabale
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Re: Vittime del dovere prescrizione decennale

Messaggio da KURO OBI »

ma la "verosimile" prescrizione sarebbe in un mese ben preciso del 2016, oppure al 31.12.2016?
avt8
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Re: Vittime del dovere prescrizione decennale

Messaggio da avt8 »

registrazione ha scritto: dom feb 24, 2019 10:22 am E come mai il Ministero non ha intrapreso d'ufficio il procedimento amministrativo finalizzato a cio'?
Scusa dove hai letto che il ministero deve procedere d'ufficio al riconoscimento di vittima del dovere- senza che l'interessato abbia a produrre la domanda. Ti sei appena iscritto hai fatti solo due messaggi che se li risparmiavi, facevi una più bella figura-( scusa quando ci vuole ci vuole )
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Re: Vittime del dovere prescrizione decennale

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“DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2006 n. 243 (indice) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2006)
REGOLAMENTO CONCERNENTE TERMINI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLE PROVVIDENZE ALLE VITTIME DEL DOVERE ED AI SOGGETTI EQUIPARATI, AI FINI DELLA PROGRESSIVA ESTENSIONE DEI BENEFICI GIÀ PREVISTI IN FAVORE DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ E DEL TERRORISMO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 565, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266.

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
OMISSIS

-Ravvisata la necessità di acquisire, per la puntuale identificazione dei beneficiari, apposita istanza degli interessati ad integrazione dei procedimenti d'ufficio;

- 0MISSIS

- Art. 3. 1 (nota) Termini e modalità delle procedure.
Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime. 2. Le amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei componenti il nucleo dei familiari superstiti, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal più remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005. Analogamente, procedono alla definizione delle posizioni riguardanti gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006. In mancanza della domanda si può procedere d'ufficio secondo identico criterio.”

OMISSIS

7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.




D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510. Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. (G.U. 7 gennaio 2000, n. 4).

OMISSIS

Art. 3. Avvio del procedimento.
1. Per il conferimento dei benefici gli interessati debbono presentare apposita domanda.
2. Si può prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio per i dipendenti pubblici vittime del dovere.
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Re: Vittime del dovere prescrizione decennale

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Mi sembra stia scritto chiaramente.
Sul resto che hai detto atv8 non rispondo perché non a tema
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Re: Vittime del dovere prescrizione decennale

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Per questo mi chiedevo come mai non hanno proceduto d'ufficio in mancanza della domanda dell'interessato
peppuzzo
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Re: Vittime del dovere prescrizione decennale

Messaggio da peppuzzo »

KURO OBI ha scritto: dom feb 24, 2019 7:05 pm ma la "verosimile" prescrizione sarebbe in un mese ben preciso del 2016, oppure al 31.12.2016?
Questa è un'ottima domanda!
Ci sono benefici in tal senso (VDD) che sono concessi dalla successione delle leggi in materia, per cui se i benefici della 243 del 2006 si prescrivono nel 2016 (mese ben preciso del 2016, oppure al 31.12.2016), altri invece come:
benefici alla Legge nr. 222/2007, art.1 ;
benefici alla Legge nr. 244/2007, art.2 comma 105;
hanno periodi diversi per la prescrizione.
Con ciò, non tutti i benefici si prescrivono a far data dal 2016 (sarebbe interessante sapere il periodo giusto), ma altri dovrebbero prescriversi nel 2017.
Saluti.
avt8
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Re: Vittime del dovere prescrizione decennale

Messaggio da avt8 »

registrazione ha scritto: dom feb 24, 2019 9:07 pm Mi sembra stia scritto chiaramente.
Sul resto che hai detto atv8 non rispondo perché non a tema
Non mi risulta che nessuna vittima del dovere sia stato riconosciuto d'Ufficio, anche se rimasta invalida al 100%-
Tranne le vittime decedute a Nassyria che sono state riconosciute Vittime del terrorismo d'Ufficio-
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Re: Vittime del dovere prescrizione decennale

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Non sempre quello che fa la P.A è conforme alla legge anzi...Se non in forza di una legge che glielo permetteva il ministero non poteva procedeva d'ufficio per la concessione dei benefici ai caduti di Nassirya. Anche il collega che si è ammalato e poi è deceduto a causa di un brutto male preso a causa di servizio era nelle stesse condizioni giuridiche, note a chi di dovere, ma non si è proceduto d'ufficio. Non solo. Negano i benefici per avvenuta prescrizione. Ma è lo stesso art 3 del DPR 243/06 che non contempla la prescrizione. Il legislatore ha previsto l'ipotesi di una mancanza di domanda dell'interessato stabilendo, il tal caso, di procedere d'ufficio. C'è forse qualche altro riferimento normativo che lo ha permesso ma occorre che lo mettano nella motivazione. Da qualche parte Avt8 ha postato la motivazione che sta adottando il ministero e se ben ricordo eccepisce la prescrizione perché non è stata presentata la domanda nei dieci anni previsti per esercitare i propri diritti. Ma giacché la norma impone di procedere d'ufficio in mancanza di domanda dell'interessato, occorre che il ministero indica pure nella motivazione cosa ha impedito di farlo. Se così non è stato fatto il decreto di rigetto è nullo perché difetta di uno degli elementi essenziali dell'atto amministrativo. Ma questo è un mio personale punto di vista.
KURO OBI
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Re: Vittime del dovere prescrizione decennale

Messaggio da KURO OBI »

Molto interessante quello che hai esposto
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Re: Vittime del dovere prescrizione decennale

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Argomentando prescrizioni si prescrizione no ho timore che anche la cassazione confermi i precedenti giudizi negativi gia espressi dai giudici di merito. La nullità dell'atto invece, se ben ricordo, può essere fatto rilevare in qualsiasi stato e grado del procedimento e se non erro mi sembra possa essere rilevato anche d'ufficio. Ma dovrei andare a rivedere la procedura al riguardo per essere più preciso. Ma se è come penso anche nei procedimenti in corso si può obiettare in merito. Mal che vada sarà il giudice a dare una risposta a ciò. E non sarei tanto disperato nell'attesa.
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