vittime del dovere per amianto

Feed - MARINA

Avatar utente
misterpalmas
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 2
Iscritto il: mer dic 08, 2010 9:22 am

vittime del dovere per amianto

Messaggio da misterpalmas »

Sono un ex sottufficiale riformato per non idoneità nel novembre 2003 perchè riconosciuto affetto da Asbestosi pleurica ovvero ispessimenti pleurici da reazione ad asbesto essendo stato Meccanico navale dal 1975 all'atto del congedo avevo avuto la categoria A 8^ MAX per la patologia in argomento dalla CMO e dopo circa un anno dalla riforma una tabella complessiva di cat.A 6^ MAX per cumulo patologie. Sono già in regime di pensione privilegiata per la 6^ cat. adesso vorrei sapere con le nuove norme che parificano i colpiti da malattie asbesto correlate alle vittime del dovere cosa devo fare altre alla domanda e quanto dovrei avere considerato che per l'Asbestosi ho la 8^ MAX che se non sbaglio è porta ad un 30 per 100 circa di invalidità e quindi 30 punti.Quindi potreste dirmi come fare la domanda e quanto dovrei piu o meno ricevere e se è previsto pure un vitalizio.GRAZIE


igsc
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 10
Iscritto il: lun mag 28, 2012 3:09 pm

Re: vittime del dovere per amianto

Messaggio da igsc »

Il Consiglio di Stato, nella seduta del 4 Maggio 2010, ha sancito l'equiparazione alle vittime del dovere del personale militare che abbia contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali e' susseguito il decesso a causa di malattie asbesto correlate...ma anche correlate ad agenti chimici, biologici, cancerogeni...quindi, caro Mister Palmas, saresti senza dubbio eleggibile a ottenere i benefici previsti dal dpr 243/2006 e successive modificazioni...ti auguro ogni bene.

igsc
aquilarossa
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 7
Iscritto il: mer mar 27, 2013 3:26 am

Re: vittime del dovere per amianto

Messaggio da aquilarossa »

esistono dispositivi di legge per accedere alle speciali elargizioni per gli "equiparati alle vittime
del dovere". Attenzione non basta la causa di servizio già riconosciuta - infatti la concessione
è possibile anche per altre patologie invalidanti. In sintesi c'è da impostare la domanda conte-
nente tutti gli effetti riconducibili alle particolari condizioni, ambientali, operative di missioni.
A tale scopo la Sez ASSODIPRO di Taranto assiste da tempo numerose famiglie.
Cordiali saluti
aquilarossa
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 7
Iscritto il: mer mar 27, 2013 3:26 am

Re: vittime del dovere per amianto

Messaggio da aquilarossa »

IL DPR 243 DEL 7.7.2006 ha esteso gli effetti di legge per equiparare le patologie invalidanti (NON SOLO AMIANTO) a tutto il personale civili compresi e cittadini privati. I militari delle 3 FFAA con Domanda a PREVIMIL SBA e soprattutto nella istanza va ben descritta una opportuna relazione che va oltre la causa di servizio.
in sintesi basta attenersi ai commi 563 e 564 della Legge 266 del 23.12.2005.
Eventuali contatti con ASSODIPRO Taranto.
Dott.ssa Astore
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 528
Iscritto il: ven lug 22, 2011 2:41 pm
Località: Studio medico: Firenze, Via della Mattonaia 35 - tel. 055 23 45 154

Re: vittime del dovere per amianto

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Per la parte sanitaria si deve affidare ad un medico legale qualificato.
Mi telefoni allo studio.
Dove abita?
Dr.ssa Astore
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
Studio: Via della Mattonaia, 35 - 50121 Firenze
Telefono: 055 23 45 154
Dott.ssa Astore
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 528
Iscritto il: ven lug 22, 2011 2:41 pm
Località: Studio medico: Firenze, Via della Mattonaia 35 - tel. 055 23 45 154

Re: vittime del dovere per amianto

Messaggio da Dott.ssa Astore »

A .giugno faremo a Firenze un convegno sulle vittime del dovere trattando anche il suo problema...se vuole l' aggiorno.
Cordialmente
Lucia Astore
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
Studio: Via della Mattonaia, 35 - 50121 Firenze
Telefono: 055 23 45 154
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: vittime del dovere per amianto

Messaggio da panorama »

vedi link

http://eziobonanni.jimdo.com/tutela-vit ... arcitorie/" onclick="window.open(this.href);return false;
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: vittime del dovere per amianto

Messaggio da panorama »

Ricorso ACCOLTO.
--------------------------------------
1) - ha impugnato il provvedimento con cui la P.A. ha respinto l’istanza volta ad ottenere i benefici riconosciuti ai soggetti equiparati alle vittime del dovere.

2) - L'infermità che ha condotto al decesso del de cuius è stata giudicata dall’Amministrazione come dipendente da causa di servizio, ma non riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione che consentono il riconoscimento dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere.

3) - E’, infatti, pacifico che il de cuius sia stato continuativamente esposto all’inalazione di polveri di amianto, avendo prestato servizio per molti anni su Unità Navali costruite con l’impiego di amianto non sottoposto a restrizioni.

4) - Il Consiglio di Stato ha chiarito che "ai fini del riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere, è necessario e sufficiente che il militare abbia contratto l'infermità in occasione o a seguito dello svolgimento della propria attività di servizio a bordo delle unità navali, ovvero su mezzi o in infrastrutture militari nei quali era documentabilmente presente amianto" (Consiglio di Stato, sez.III, l° giugno 2010, n. 1693).
------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di LECCE ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502595, - Public 2015-07-31 -


N. 02595/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02706/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2706 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Misserini, Dino D'Onofrio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Agnese Caprioli in Lecce, Via Luigi Scarambone, 56;

contro
Ministero della Difesa, Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;

per l'annullamento
- del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - 1° reparto - 4^ divisione - Servizio Speciali Benefici - n. OMISSIS del 5.9.2014, notificato in data 15.9.2014;
- della nota di accompagnamento OMISSIS;
- del parere n. OMISSIS;
- nonché ove necessario, e per quanto di interesse:
- del parere n. OMISSIS;
- del parere n. OMISSIS;
- della nota prot. 30440 del 14.6.2014 della Marina Militare; della nota OMISSIS del Ministero della Difesa; della nota OMISSIS del Ministero della Difesa;
- della nota OMISSIS del Ministero della Difesa; della nota prot. n. 18084/VDD del 28.3.2013 della Marina Militare; della nota OMISSIS del Ministero della Difesa;
- della nota OMISSIS del Ministero della Difesa; della nota prot. n. MCOSPTA OMISSIS redatta in pari data dalla Marina Militare;
- della nota OMISSIS del Ministero della Difesa; della nota OMISSIS del Ministero della Difesa; della nota OMISSIS del Centro Ospedaliero Militare;
- della nota prot. n. UGP/………./PPO/U ….. della Marina Militare; della nota prot. n. UGP/….. della Marina Militare; della nota …../PMB/3 del 24.11.2010 del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo; di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il dott. Marco Rinaldi e uditi nei preliminari i difensori delle parti, avv.ti D. D'Onofrio e G. Misserini per la ricorrente e avv. dello Stato A. Roberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, moglie del C° 1^CL OMISSIS, in servizio presso la sede di Taranto sino al grado ricoperto al momento della morte, deceduto per “OMISSIS” all’età di 48 anni, ha impugnato il provvedimento con cui la P.A. ha respinto l’istanza volta ad ottenere i benefici riconosciuti ai soggetti equiparati alle vittime del dovere, deducendo una pluralità di vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

2. Resiste l’amministrazione convenuta chiedendo la reiezione del gravame.

3. Il ricorso merita accoglimento.

L'infermità che ha condotto al decesso del de cuius è stata giudicata dall’Amministrazione come dipendente da causa di servizio, ma non riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione che consentono il riconoscimento dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere.

Il provvedimento è illegittimo nella parte in cui ha escluso la spettanza dei benefici di legge previsti per le vittime del dovere e i soggetti equiparati.

E’, infatti, pacifico che il de cuius sia stato continuativamente esposto all’inalazione di polveri di amianto, avendo prestato servizio per molti anni su Unità Navali costruite con l’impiego di amianto non sottoposto a restrizioni.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che "ai fini del riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere, è necessario e sufficiente che il militare abbia contratto l'infermità in occasione o a seguito dello svolgimento della propria attività di servizio a bordo delle unità navali, ovvero su mezzi o in infrastrutture militari nei quali era documentabilmente presente amianto" (Consiglio di Stato, sez.III, l° giugno 2010, n. 1693).

Non sussistendo ulteriori oneri probatori a carico della parte ricorrente, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Si ravvisano, tuttavia, giustificati motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Marco Rinaldi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/07/2015
Dott.ssa Astore
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 528
Iscritto il: ven lug 22, 2011 2:41 pm
Località: Studio medico: Firenze, Via della Mattonaia 35 - tel. 055 23 45 154

Re: vittime del dovere per amianto

Messaggio da Dott.ssa Astore »

perfetto,se vuole ne parliamo a voce.Mi chiami pure allo studio.Cordialmente Lucia Astore
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
Studio: Via della Mattonaia, 35 - 50121 Firenze
Telefono: 055 23 45 154
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: vittime del dovere per amianto

Messaggio da panorama »

Non si capisce nulla con queste "intrusioni clandestini".
Ancora oggi mi chiedo cosa gli è successo a questa persona e perché si comporta così. Avrà forse bisogno d'aiuto??
Chi può dargli un urgente aiuto??
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: vittime del dovere per amianto

Messaggio da panorama »

Personalmente posso darvi aiuto tramite queste informazioni.
------------------------------------------------------------------------------

1) - esposizione ad amianto durante il servizio prestato a bordo di navi della Marina Militare per circa un quinquennio.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
---------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201700655, - Public 2017-01-16 -

Pubblicato il 16/01/2017

N. 00655/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01562/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1562 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Ciconte C.F. CCNNCL75M14C352V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo, 212;

contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della richiesta di corresponsione dei benefici previsti dal dpr n. 243/06 proposta dalla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 16 novembre 2016 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con il ricorso in esame la ricorrente, nella qualità di vedeva ed erede del Capitano di 2^ classe -OMISSIS-, impugna il decreto n. 144 del 20.11.2012 con cui il Ministero della Difesa – sulla base del parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in data 17.4.2012 confermato, in sede di revisione, in data 30.10.2012 - ha respinto la domanda di concessione dei benefici previsti dal DPR 243/2006 presentata in data 18.6.2002 per l’infermità – “-OMISSIS-” con conseguenze exitus dovuto ad arresto cardiocircolatorio – asseritamente contratta dal marito a causa dell’esposizione ad amianto durante il servizio prestato a bordo di navi della Marina Militare per circa un quinquennio (in vari periodi nell’arco temporale dal 1974 al 1992).

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: Violazione dell’art. 6 DPR 243/2006. Violazione dell’art. 97 Cost. e violazione del principio di buon andamento. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste, difetto di istruttoria, carenza di motivazione.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che resiste solo formalmente.

All’udienza pubblica del 16.11.2016 la causa è trattenuta in decisione.

Il ricorso risulta fondato sotto l’assorbente profilo di censura dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

La legge 23.12.2005, n. 266, all’art. 1 co. 564 equipara alle vittime del dovere, ai fini della corresponsione dei relativi benefici – che spettano anche al personale militare come sancito dall’art. 1904 del d.vo n. 66/2010 - “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”. Queste ultime, come chiarito dall’art. 1, lett. c), del D.P.R. 7 luglio 2006 n. 246 (Regolamento emanato in applicazione dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) – ripreso dall’art. 1079 del DPR 90/2010 - sono “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. L’articolo 6, comma terzo, del precitato D.P.R. n. 246/2006 specifica poi che “Le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante”.

La giurisprudenza in materia ha chiarito che le "particolari condizioni ambientali" in questione consistono in “tutti i fatti che abbiano esposto il soggetto a maggior impegno psico-fisico o a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Pertanto, con riferimento alla problematica amianto (ma, è da ritenere, anche con riferimento ad altre analoghe problematiche quali l'esposizione ad agenti biologici, chimici, cancerogeni, ecc.), la straordinarietà deve intendersi implicita nella stessa circostanza dell'imbarco su unità navali o del servizio in strutture o mezzi che abbiano comportato esposizione all'amianto presente su tali unità, in quanto il servizio prestato in luoghi in cui erano così diffusamente presenti gli agenti dannosi per la salute ha innegabilmente esposto il soggetto a maggiori pericoli rispetto al servizio in altre, ordinarie condizioni” (Cons. Stato, Sez. III, parere, I giugno 2010 n. 1693). Sicchè “ai fini del riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere, è necessario e sufficiente che il militare abbia contratto l'infermità in occasione o a seguito dello svolgimento della propria attività di servizio a bordo delle unità navali, ovvero su mezzi o in infrastrutture militari nei quali era documentabilmente presente amianto” (Cons. Stato, Sez. III, cit.; nonché T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 31 luglio 2015 n. 2595).

In applicazione di tali coordinate ermeneutiche è stato ritenuto immotivato l’atto di diniego del beneficio di cui al D.P.R. 7 luglio 2006 n. 246, fondato sull’apodittica e generica affermazione dell’insussistenza delle “circostanze straordinarie” o particolari “fatti di servizio” e si riferisce “ a maggiori disagi o fatiche”, non essendo a tal fine sufficiente richiamo alle condizioni previste, in modo generico ed astratto, dalla norma, risultando invece necessario “approfondire gli aspetti specifici della vicenda (….) riguardanti le “particolari condizioni ambientali od operative”, ovvero quelle “condizioni comunque implicanti… fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi…, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”; condizioni che, senza difficoltà, possono essere individuate nello svolgimento dell’attività di motorista navale su navi nelle cui strutture e attrezzature è presente l’asbesto” (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, n. 199/2016). In tale prospettiva è stata evidenziata la necessità, per l’autorità competente, di fare riferimento alle “fondamentali caratteristiche della patogenesi nei mesoteliomi da amianto”, tenendo conto dei tempi di esposizione all'amianto nell'ambiente lavorativo, del periodo di latenza nell'espressione anatomo-clinica della malattia, nonché del tempo intercorso tra la diagnosi e l'exitus (vedi, TAR Campania, Sez. VII, n. 868/2016 in un caso di Sottoufficiale che aveva prestato servizio come meccanico navale in imbarcazioni vetuste caratterizzatesi come “ambienti di lavoro caratterizzati da una forte concentrazione di amianto, rischio generico” e che “l'espletamento delle proprie mansioni che prevedevano la manutenzione e riparazione - c.d. rischio specifico - a maneggiare i c.d. "materassi cotti di amianto" che coibentavano le tubature e i collettori superiori ed inferiori, nonché, per le particolari qualità ignifughe, guanti e "tute d'amianto", sia per utilizzo personale che per aiutare i colleghi di lavoro ad indossarle, in quanto molto pesanti”).

Invece, nella fattispecie in esame, è del tutto mancata la considerazione delle condizioni specifiche del caso concreto, in quanto l’atto di diniego impugnato si limita genericamente ad escludere il nesso causale sulla base della considerazione che la patologia da cui era affetto il Militare “non risulta causata dall’espletamento di una missione autorizzata dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente e da circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto - e che si pongano quale causa ovvero la concausa efficiente e determinante dell’infermità in questione”.

In sostanza, il Comitato di verifica per le cause di servizio si è limitato unicamente a riprodurre testualmente le definizioni e le previsioni della normativa in materia che era tenuto ad applicare, senza indicare, come avrebbe dovuto, nel contenuto del provvedimento, le ragioni per cui la norma non era ritenuta applicabile nel caso di specie, limitandosi a sancire in maniera del tutto assiomatica l’insussistenza delle condizioni per la sua applicazione nello specifico e concreto caso in esame, senza indicare alcuna circostanza atta a supportare tale conclusione.

In altri termini, il provvedimento impugnato si limita a ribadire quanto già stabilito in maniera generale ed astratta dalla legge, senza tuttavia effettuare quel confronto tra la fattispecie normativa e la fattispecie concreta, senza fare alcun riferimento ai risultati dell’istruttoria in merito alla sussistenza o meno delle "particolari condizioni", intese secondo i criteri richiamati, specificamente evidenziati nella relazione della ricorrente, in merito all’esposizione all’amianto – asseritamente presente in varie parti della nave, nella vernice di coibentazione, nei pacchi postali, nella coibentazione di tubi e condotte passanti sui tetti delle cuccette, che, logorate dal tempo, rilasciavano fibre nell’aria, contaminando gli ambienti grazie alla diffusione degli impianti di condizionamento etc. (come rappresentato dal Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari – SM Marina nella delibera n. 20 del 25.11.1999 e considerato nella nota n. 1275 del 2.6.2000 dello Stato Maggiore della Marina) – e del nesso causale con lo sviluppo di specifiche patologie polmonari (costituisce ormai fatto notorio l’effetto carcinogenico dell’amianto nell’insorgenza del mesotelioma pleurico).

Quest’ultimo è stato frettolosamente escluso sulla sola base della considerazione che trattasi di “neoplasia a sede primitiva sconosciuta”, senza fare alcun riferimento agli elementi desumibili dalla documentazione medica prodotta (vedi risultati RX torace riportati nella cartella clinica 17 B del 1993, nella quale si ipotizza la possibile origine polmonare, vedi consulenza oncologia riportata nel diario clinico), in particolare dei risultati dell’analisi istopatologia ed immunoistochimica (vedi referto 4.2.1993 “-OMISSIS-”; nonché referto del 22.1.1993 “-OMISSIS-”), dei risultati della diagnostica per immagini, della distribuzione delle metastasi (che contribuisce anch’essa, per la localizzazione delle ripetizioni, a chiarire da dove possa essere partito il tumore, che, nel caso di specie si è manifestato con -OMISSIS-), oltre che del tempo di insorgenza della malattia (che è anch’esso caratteristico di alcuni tumori, quali il mesotelioma).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte appare evidente che il provvedimento impugnato appare inficiato dalla lamentata carenza di motivazione e da difetto di istruttoria, sicchè, il ricorso va accolto, assorbita ogni altra censura, con conseguente annullamento degli atti impugnati. In esecuzione della sentenza l’Amministrazione è tenuta a ripronunciarsi sull’istanza in esame, riavviando l’istruttoria procedimentale, rivalutando la documentazione medica e di servizio del ricorrente, ripronunciandosi sul nesso causale con un provvedimento che esprima in modo chiaro ed adeguato le ragioni per cui questo possa o meno essere ritenuto sussistente nello specifico caso in esame.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso in esame nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio liquidate nella misura di €. 2.000 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Floriana Rizzetto Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Dott.ssa Astore
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 528
Iscritto il: ven lug 22, 2011 2:41 pm
Località: Studio medico: Firenze, Via della Mattonaia 35 - tel. 055 23 45 154

Re: vittime del dovere per amianto

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Io lavoro con l'avv.Bonanni come medico- legale,responsabile della sezione toscana
Per le vittime del dovere necessita diuna relazione specifica essendo i valori tabellari percentualistici complessi e la pratica indaginosa.
Se vuole,venga al mio studio
Geazie
Lucia Astore
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
Studio: Via della Mattonaia, 35 - 50121 Firenze
Telefono: 055 23 45 154
Cobrani
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 50
Iscritto il: lun feb 27, 2017 7:11 pm

Re: vittime del dovere per amianto

Messaggio da Cobrani »

Buongiorno
Chiedo scusa a tutti, ho bisogno che divulghiate il messaggio qui sotto allegato a tutti i vostri contatti, se potete partecipate in massa.

In questo periodo il personale delle Forze Armate sta correndo il serio pericolo che i danni da infortuni e malattie subite nel corso del servizio siano valutate dall'inail, con la conseguente eliminazione del Comitato di Verifica e della normativa pensionistica correlata.
In buona sostanza è in corso una manovra tesa alla banalizzazione dello status di militare e della condizione a questo sottesa.
Esiste un pdl ora in discussione presso le commissioni XI e XII della Camera.
E' necessario che tutti i militari, le vittime e i familiari sappiano il rischio che si sta correndo.
Abbiamo creato un gruppo FORZE ARMATE: NO ALL'INAIL
Forze Armate: No all'INAIL !!!
Che non si dica...NON LO SAPEVO !
Il momento giusto è arrivato. Ora o mai più.

Partecipa al SIT-IN a Roma, in Piazza Montecitorio, previsto mercoledi 17/05/2017 dalle 11.00 alle 17,30
per dire: No all'INAIL !!! per dire che c'è bisogno di tutt'altro !!!
Il 17 maggio, alle ore 14.30, l'AFeVA Sardegna e l'AFEA Nazionale, componenti del CAD, saranno audite dalle Commissioni Lavoro e Affari Sociali della Camera dei Deputati.
Partecipa !
Per supportare la costante azione delle Associazioni delle Vittime dell'amianto e degli altri fattori nocivi che hanno minato e minano la salute del personale delle Forze Armate e Sicurezza Nazionale.

Il momento giusto è ora!

Maggiori Informazioni su
http://www.afevasardegna.it/attachments" onclick="window.open(this.href);return false; ... HE'_ok.pdf
Grazie a tutti e ricordatevi di divulgare in massa.
Misterpeppe58
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 2
Iscritto il: lun mag 29, 2017 3:00 pm

Re: vittime del dovere per amianto

Messaggio da Misterpeppe58 »

Salve dopo tempo torno su questo forum ho ottenuto li status di vittima del dovere nel 2012 per malattia asbesto correlata nel 2003 per a stessa patologia ero stato giudicato non idoneo al servizio è riformato come vdd mi è stato assegnato il 20% pur avendo una tabella A 8^ categoria per la patologia in oggetto che invece dovrebbe andare dal 21% al 33% inoltre mi è stato riferito che essendo stato dichiarato non idoneo e riformato per la patologia per cui venivo riconosciuto vdd avrei avuto diritto ad un punteggio molto più alto se non il Max.la domanda ora cosa posso fare per farmi riconoscere i miei eventuali diritti. Grazie
christian71
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3216
Iscritto il: sab ago 24, 2013 9:23 am

Re: vittime del dovere per amianto

Messaggio da christian71 »

Misterpeppe58 ha scritto:Salve dopo tempo torno su questo forum ho ottenuto li status di vittima del dovere nel 2012 per malattia asbesto correlata nel 2003 per a stessa patologia ero stato giudicato non idoneo al servizio è riformato come vdd mi è stato assegnato il 20% pur avendo una tabella A 8^ categoria per la patologia in oggetto che invece dovrebbe andare dal 21% al 33% inoltre mi è stato riferito che essendo stato dichiarato non idoneo e riformato per la patologia per cui venivo riconosciuto vdd avrei avuto diritto ad un punteggio molto più alto se non il Max.la domanda ora cosa posso fare per farmi riconoscere i miei eventuali diritti. Grazie
Salve Misterpeppe58, intanto congratulazioni per l'obiettivo raggiunto fino ad ora, poi per il resto, per recuperare il maltolto, non ti resta che individuare un buon avvocato esperto in materia e fare ricorso al Tribunale Civile - Sezione Lavoro... Mi raccomando, non al TAR è!!!... E l'avvocato deve essere proprio specializzato in questa materia..

Comunque, ai sensi dell'art.3 della Legge 466/80, essendo stato riformato a causa di quella patologia, hai diritto a percepire la speciale elargizione per intero, cioè il 100%...

Se hai altre domande prova a farle... ;-)

Saluti e in bocca al lupo...
Christian

Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Rispondi