Salve Buongiorno
vorrei conoscere il vostro autorevole parere.
circa la possibilità di iscrivere alle liste di collocamento, come
categorie protette, il coniuge del collega che è dichiarato "vittima del dovere"
all'ufficio di collocamento al collega "vittima" che vuole iscrivere la moglie,
è stato risposto che la legge non lo prevede, in quanto lui è vivo, ed in quanto
non è stato riformato.
vi risulta sia così,?
qualcuno ha sbrogliato questa matassa?
GRAZIE
Vittime del Dovere Iscrizione liste collocamento protette
- antoniomlg
- Sostenitore
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- Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am
Re: Vittime del Dovere Iscrizione liste collocamento protett
SE SI CHIEDE UN CONSIGLIO A QUALCUNO- SIGNIFICA CHE CHI FA LA DOMANDA HA FIDUCIA DELL'INTERLOCUTORE- PER CUI E INUTILE CHIEDERE A TUTTI SEMPRE LA STESSA COSA-PERCHE' COSI FACENDO NON AVRETE PIU' NESSUNA RISPOSTA ADEGUATA AI VOSTRI QUESITI -antoniomlg ha scritto:Salve Buongiorno
vorrei conoscere il vostro autorevole parere.
circa la possibilità di iscrivere alle liste di collocamento, come
categorie protette, il coniuge del collega che è dichiarato "vittima del dovere"
all'ufficio di collocamento al collega "vittima" che vuole iscrivere la moglie,
è stato risposto che la legge non lo prevede, in quanto lui è vivo, ed in quanto
non è stato riformato.
vi risulta sia così,?
qualcuno ha sbrogliato questa matassa?
GRAZIE
I parenti della vittima del dovere, coniuge, figli a prescindere se sia morto ,vivo, in servizio oppure in pensione- cosi anche la vittima del dovere che si trova in pensione- Ha diritto ad essere iscritto nelle liste della categoria protette presso il centro dell'impiego- Per fare questo bisogna bisogna presentare al centro dell'impiego l'attestato del Prefetto che attesta la vittima del dovere, con i nominativi dei familiari delle vittime del dovere-
Io sono vivo ed mia figlia e stata scrittia nelle categoria protette,a cui rientrano le viittime del dovere-
Ma vi dico anche una cosa che sicuramente voi del forum in particolari militari,
I figli dell'invalido di servizio con la 1^ categoria della TAB, sono equiparati agli orfani di guerra anche se il genitore e vivo, e possono partecipare ai concorsi riservati alle categorie protette-
Quando viene emesso un bando di concorso per dette categorie, possono partecipare solo invalidi civili con handicap al 100%,i fiogli delle vittime del dovere, ed i figli degli equiparati agli orfani di guerra-
Leggetevi la normativa -
Re: Vittime del Dovere Iscrizione liste collocamento protett
Messaggio da Antonio_1961 »
Legge 68/99
AVVERTENZA: i dati di seguito riportati hanno valore indicativo e vanno intesi a scopo divulgativo ed informativo. Per conoscere nel dettaglio la Legge 12 Marzo 1999, n. 68 si suggerisce di consultare materiale istituzionale.
Legge 12 Marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche ed integrazioni.
L’articolo 1 della Legge 68/99 recita: “La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.
La Legge 68/99 stabilisce che i datori di lavoro privati e pubblici con più di 15 dipendenti al netto delle esclusioni, siano tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette (disabili) iscritti in appositi elenchi gestiti dall'Agenzia del lavoro della provincia di riferimento.
Inoltre, l’articolo 18 della Legge 68/99 prevede che i datori di lavoro che occupano oltre 50 dipendenti hanno l'obbligo di assumere: vedove e orfani del lavoro, per servizio, di guerra e i profughi italiani, nella misura di un'unità nel caso d'aziende che occupano da 51 a 150 dipendenti e nella misura dell'1% per le restanti (percentuale che si aggiunge al 7% previsto per l'assunzione dei disabili).
Anche i cittadini extracomunitari, regolarmente presenti in Italia, riconosciuti disabili da uno degli enti italiani preposti al riconoscimento dell'invalidità, rientrano nel computo delle categorie protette secondo la Legge 68/99.
SOGGETTI BENEFICIARI
QUOTE D'OBBLIGO DI ASSUNZIONE CATEGORIE PROTETTE
BASE DI COMPUTO
ESONERI E CONTRIBUTI ESONERATIVI
SOSPESIONE DALL'OBBLIGO
COMPENSAZIONI TERRITORIALI
CONVENZIONI
AGEVOLAZIONI FISCALI
SANZIONI
OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
PROSPETTO INFORMATIVO
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
SOGGETTI BENEFICIARI
Persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
Persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
Persone non vedenti, persone non udenti;
Persone invalide di guerra. invalide civili di guerra e invalide per servizio;
Vedove, orfani, profughi ed equiparati ad orfani, nonché i soggetti individuati dalla legge 407 del 1998 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
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QUOTE D'OBBLIGO DI ASSUNZIONE CATEGORIE PROTETTE
I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella seguente misura:
da 15 a 35 dipendenti un disabile
da 36 a 50 dipendenti due disabili
da 51 a 150 dipendenti 7% (disabili) e un altro beneficiario della L. 68/99
oltre 150 dipendenti 7% (disabili) e 1% di altri beneficiari della L. 68/99
Torna su
BASE DI COMPUTO
Per la determinazione del numero dei disabili da assumere, non sono computabili: i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, di reinserimento, di apprendistato, con contratto di lavoro a domicilio, di telelavoro, i contratti a termine di durata inferiore o pari a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori temporanei, i lavoratori distaccati all'estero, lavoratori già in forza come disabili o altre categorie;
Possono essere computati nella quota di riserva i lavoratori diventati disabili che nel corso del rapporto di lavoro abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% purché non siano diventati inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
ESONERI E CONTRIBUTI ESONERATIVI
I datori di lavoro che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale dei disabili possono, a domanda, essere esonerati dall'obbligo di assunzione alle condizioni che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativi di Euro 30,64 per ogni giorno lavorativo e per ciascuna categoria protetta non assunta . L'esonero si ottiene solo in presenza di adeguata motivazione.
SOSPESIONE DALL'OBBLIGO
L'obbligo è sospeso nei confronti delle imprese che si trovano nelle seguenti situazioni:
Imprese in ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con intervento straordinario di integrazione salariale;
Imprese in situazione dichiarata di fallimento, in liquidazione;
Imprese che stipulano contratti di solidarietà;
Imprese in mobilità limitatamente alla durata della mobilità. Per un ulteriore periodo di un anno qualora la procedura si concluda con il licenziamento di più di cinque lavoratori;
In attesa di ricevere l'autorizzazione, il Servizio Provinciale Competente può concedere la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta;
Riferimento normativo art. 3 legge 68/99;
Entro 60 giorni dal termine di tale sospensione, il datore di lavoro deve presentare la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere.
COMPENSAZIONI TERRITORIALI
Su motivata richiesta, i datori di lavoro - che occupano più di 50 dipendenti - (circ. n. 36 del 6-6-00) possono assumere in un'unita' produttiva un numero di lavoratori superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive ubicate anche in regioni diverse.
CONVENZIONI
Gli uffici competenti possono stipulare convenzioni con il datore di lavoro al fine di favorire l'inserimento dei disabili. Nelle convenzioni si possono stabilire i tempi, e modalità delle assunzioni (facoltà di scelta nominativa, svolgimento di tirocini, assunzione con contratto a termine, periodi di prova più ampi). L'organismo competente può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione lavoro e apprendistato, se giustificati da specifici progetti di inserimento mirato.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Attraverso le convenzioni e, nei limiti del Fondo Nazionale, si possono concordare:
Fiscalizzazione per max otto anni dei contributi previdenziali e assistenziali per l'assunzione di lavoratori disabili con ridotta capacità lavorativa superiore al 79%;
Fiscalizzazione per max otto anni dei contributi previdenziali e assistenziali per l'assunzione di lavoratori con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità;
Fiscalizzazione del 50% per max. 5 anni per l'assunzione di lavoratori con ridotta capacità lavorativa tra il 67 e 79%;
Rimborso forfetario parziale delle spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro per disabili con invalidità superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione di barriere architettoniche.
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SANZIONI
Omissione totale o parziale del versamento della contribuzione (relativa all'esonero): la somma dovuta può essere maggiorata dal 5 al 24% su base annua;
Ritardato invio del prospetto Euro 635,11 maggiorato di Euro 30,76 per ogni giorno di ritardo;
Trascorsi 60 gg. dall'obbligo di assunzione: Euro 62,77 al giorno per ogni lavoratore non occupato.
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OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
Le imprese sia pubbliche che private qualora partecipino a gare di appalto pubbliche devono attestare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
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PROSPETTO INFORMATIVO
Il prospetto informativo è una dichiarazione che le aziende con almeno 15 dipendenti devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili;
A partire dal 2009, il prospetto informativo deve essere inviato esclusivamente per via telematica (art. 40 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133), entro il 31 gennaio di ogni anno, con le modalità stabilite dal Decreto Interministeriale 2 novembre 2010. L’invio con strumenti diversi rispetto a quelli stabiliti dalle leggi costituisce mancato adempimento;
I datori di lavoro che hanno sedi in più province della stessa regione o di regioni diverse, devono trasmettere i prospetti informativi separatamente al servizio territorialmente competente per ciascuna sede e, complessivamente, al servizio competente per il territorio in cui si trova la sede legale.
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AVVERTENZA: i dati di seguito riportati hanno valore indicativo e vanno intesi a scopo divulgativo ed informativo. Per conoscere nel dettaglio la Legge 12 Marzo 1999, n. 68 si suggerisce di consultare materiale istituzionale.
Legge 12 Marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche ed integrazioni.
L’articolo 1 della Legge 68/99 recita: “La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.
La Legge 68/99 stabilisce che i datori di lavoro privati e pubblici con più di 15 dipendenti al netto delle esclusioni, siano tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette (disabili) iscritti in appositi elenchi gestiti dall'Agenzia del lavoro della provincia di riferimento.
Inoltre, l’articolo 18 della Legge 68/99 prevede che i datori di lavoro che occupano oltre 50 dipendenti hanno l'obbligo di assumere: vedove e orfani del lavoro, per servizio, di guerra e i profughi italiani, nella misura di un'unità nel caso d'aziende che occupano da 51 a 150 dipendenti e nella misura dell'1% per le restanti (percentuale che si aggiunge al 7% previsto per l'assunzione dei disabili).
Anche i cittadini extracomunitari, regolarmente presenti in Italia, riconosciuti disabili da uno degli enti italiani preposti al riconoscimento dell'invalidità, rientrano nel computo delle categorie protette secondo la Legge 68/99.
SOGGETTI BENEFICIARI
QUOTE D'OBBLIGO DI ASSUNZIONE CATEGORIE PROTETTE
BASE DI COMPUTO
ESONERI E CONTRIBUTI ESONERATIVI
SOSPESIONE DALL'OBBLIGO
COMPENSAZIONI TERRITORIALI
CONVENZIONI
AGEVOLAZIONI FISCALI
SANZIONI
OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
PROSPETTO INFORMATIVO
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
SOGGETTI BENEFICIARI
Persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
Persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
Persone non vedenti, persone non udenti;
Persone invalide di guerra. invalide civili di guerra e invalide per servizio;
Vedove, orfani, profughi ed equiparati ad orfani, nonché i soggetti individuati dalla legge 407 del 1998 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
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QUOTE D'OBBLIGO DI ASSUNZIONE CATEGORIE PROTETTE
I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella seguente misura:
da 15 a 35 dipendenti un disabile
da 36 a 50 dipendenti due disabili
da 51 a 150 dipendenti 7% (disabili) e un altro beneficiario della L. 68/99
oltre 150 dipendenti 7% (disabili) e 1% di altri beneficiari della L. 68/99
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BASE DI COMPUTO
Per la determinazione del numero dei disabili da assumere, non sono computabili: i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, di reinserimento, di apprendistato, con contratto di lavoro a domicilio, di telelavoro, i contratti a termine di durata inferiore o pari a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori temporanei, i lavoratori distaccati all'estero, lavoratori già in forza come disabili o altre categorie;
Possono essere computati nella quota di riserva i lavoratori diventati disabili che nel corso del rapporto di lavoro abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% purché non siano diventati inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
ESONERI E CONTRIBUTI ESONERATIVI
I datori di lavoro che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale dei disabili possono, a domanda, essere esonerati dall'obbligo di assunzione alle condizioni che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativi di Euro 30,64 per ogni giorno lavorativo e per ciascuna categoria protetta non assunta . L'esonero si ottiene solo in presenza di adeguata motivazione.
SOSPESIONE DALL'OBBLIGO
L'obbligo è sospeso nei confronti delle imprese che si trovano nelle seguenti situazioni:
Imprese in ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con intervento straordinario di integrazione salariale;
Imprese in situazione dichiarata di fallimento, in liquidazione;
Imprese che stipulano contratti di solidarietà;
Imprese in mobilità limitatamente alla durata della mobilità. Per un ulteriore periodo di un anno qualora la procedura si concluda con il licenziamento di più di cinque lavoratori;
In attesa di ricevere l'autorizzazione, il Servizio Provinciale Competente può concedere la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta;
Riferimento normativo art. 3 legge 68/99;
Entro 60 giorni dal termine di tale sospensione, il datore di lavoro deve presentare la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere.
COMPENSAZIONI TERRITORIALI
Su motivata richiesta, i datori di lavoro - che occupano più di 50 dipendenti - (circ. n. 36 del 6-6-00) possono assumere in un'unita' produttiva un numero di lavoratori superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive ubicate anche in regioni diverse.
CONVENZIONI
Gli uffici competenti possono stipulare convenzioni con il datore di lavoro al fine di favorire l'inserimento dei disabili. Nelle convenzioni si possono stabilire i tempi, e modalità delle assunzioni (facoltà di scelta nominativa, svolgimento di tirocini, assunzione con contratto a termine, periodi di prova più ampi). L'organismo competente può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione lavoro e apprendistato, se giustificati da specifici progetti di inserimento mirato.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Attraverso le convenzioni e, nei limiti del Fondo Nazionale, si possono concordare:
Fiscalizzazione per max otto anni dei contributi previdenziali e assistenziali per l'assunzione di lavoratori disabili con ridotta capacità lavorativa superiore al 79%;
Fiscalizzazione per max otto anni dei contributi previdenziali e assistenziali per l'assunzione di lavoratori con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità;
Fiscalizzazione del 50% per max. 5 anni per l'assunzione di lavoratori con ridotta capacità lavorativa tra il 67 e 79%;
Rimborso forfetario parziale delle spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro per disabili con invalidità superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione di barriere architettoniche.
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Omissione totale o parziale del versamento della contribuzione (relativa all'esonero): la somma dovuta può essere maggiorata dal 5 al 24% su base annua;
Ritardato invio del prospetto Euro 635,11 maggiorato di Euro 30,76 per ogni giorno di ritardo;
Trascorsi 60 gg. dall'obbligo di assunzione: Euro 62,77 al giorno per ogni lavoratore non occupato.
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Le imprese sia pubbliche che private qualora partecipino a gare di appalto pubbliche devono attestare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
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Il prospetto informativo è una dichiarazione che le aziende con almeno 15 dipendenti devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili;
A partire dal 2009, il prospetto informativo deve essere inviato esclusivamente per via telematica (art. 40 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133), entro il 31 gennaio di ogni anno, con le modalità stabilite dal Decreto Interministeriale 2 novembre 2010. L’invio con strumenti diversi rispetto a quelli stabiliti dalle leggi costituisce mancato adempimento;
I datori di lavoro che hanno sedi in più province della stessa regione o di regioni diverse, devono trasmettere i prospetti informativi separatamente al servizio territorialmente competente per ciascuna sede e, complessivamente, al servizio competente per il territorio in cui si trova la sede legale.
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Re: Vittime del Dovere Iscrizione liste collocamento protett
Con qualsiasi percentuale perché l'attestato prefettizio non scrive la percentuale in quanto non previstofranruggi ha scritto:Figli di vittime del dovere con quale %?
Saluti
Francesco
- antoniomlg
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- Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am
Re: Vittime del Dovere Iscrizione liste collocamento protett
Messaggio da antoniomlg »
SE SI CHIEDE UN CONSIGLIO A QUALCUNO- SIGNIFICA CHE CHI FA LA DOMANDA HA FIDUCIA DELL'INTERLOCUTORE- PER CUI E INUTILE CHIEDERE A TUTTI SEMPRE LA STESSA COSA-PERCHE' COSI FACENDO NON AVRETE PIU' NESSUNA RISPOSTA ADEGUATA AI VOSTRI QUESITI -
è la prima volta che io personalmente chiedo lumi sù questo argomento.
e chiedo scusa se l'argomento fosse stato già trattato in modo esaustivo,
ma è risultato vana la modalità "CERCA".
poi il forum è bello in quanto si discute della materia e si chiarisci, si studia,
si consiglia, si impara.....
GRAZIE
e chiedo scusa se l'argomento fosse stato già trattato in modo esaustivo,
ma è risultato vana la modalità "CERCA".
poi il forum è bello in quanto si discute della materia e si chiarisci, si studia,
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