Buon giorno
in data 01 febbraio 2022 ho presentato un istanza a PREVIMIL per il riconoscimento dei benefici del DPR 243/2006 in quanto ho contratto un'infermità durante una missione all'estero in particolari condizioni ambientali. Nella fattispecie la missione era in Antartide e si è svolta tra ottobre 1995 e gennaio 1996. La patologia è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio e a seguito di aggravamento, nel 2001 mi è stato concesso un equo indennizzo e ascritta a Tabella B min. Attualmente ho in corso una nuova causa per aggravamento.
in data 01.03.2022, ho ricevuto un determinazione negativa in quanto "si eccepisce l'intervenuta prescrizione ordinaria ai sensi dell'art 2946 cc essendo decorsi oltre dieci anni dalla data dell'evento traumatico e che costituisce in modo incontrovertibile in dies a quo per l'esercizio del diritto ai predetti benefici economici, in assenza di atti interrutivi " e vengono citate alcune sentenze del tribunale di Imperia 147/2018 e di Genova 970/2018.
Secondo lei ci sono i presupposti per procedere ad un ricorso?
Grazie
VITTIME DEL DOVERE - IMPRESCRITTIBILITA' benefici del DPR 243/2006
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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- Avv. Giorgio Carta
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Re: benefici del DPR 243/2006
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
in base ai darti che lei fornisce, sconsiglio un ricorso perché, effettivamente, l'istanza per il riconoscimento dello status di vittime del dovere, va presentata entro 10 anni dall'evento dannoso o, comunque, dalla sua scoperta.
Mi spiace.
Avv. Giorgio Carta
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Avv. Giorgio Carta
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Re: benefici del DPR 243/2006
Messaggio da luigino2010 »
La domanda per Il riconoscimento per eventi anteriori al 2006 si doveva presentare entro il 2016, dieci anni dall'entrata in vigore della L. n. 266/2005 (1.1.2006), infatti la stessa legge riconosce i benefici per tutti gli eventi occorsi a decorrere dal 1/1/1961, in Italia, e dopo il 1° gennaio 2003 se avvenuto all'estero, pertanto atteso che il tuo evento è stato nel 1995/1996 nel territorio estero non potevi fare nemmeno istanza amministrativa.
In ogni caso giace in Cassazione una delle prime cause per prescrizione per riconoscimento per eventi accaduti dopo i dieci anni dalla domanda e sarà decisa con sentenza entro il 2022, c'è da dire anche che il procuratore della Cassazione nella discussione in udienza avvenuta a febbraio 2022 ha dato parere favorevole per l'imprescrittibiltà del diritto.
Saluti.
In ogni caso giace in Cassazione una delle prime cause per prescrizione per riconoscimento per eventi accaduti dopo i dieci anni dalla domanda e sarà decisa con sentenza entro il 2022, c'è da dire anche che il procuratore della Cassazione nella discussione in udienza avvenuta a febbraio 2022 ha dato parere favorevole per l'imprescrittibiltà del diritto.
Saluti.
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Re: benefici del DPR 243/2006
Messaggio da Roberto Mandarino »
Chiedo venia al nostro avvocato Giorgio Carta per l'intrusione nel suo spazio riservato.
Credo però ne valga davvero la pena, questo per fornire un importante aggiornamento nel merito della questione. Infatti con Sentenza n.17440 del 30.05.2022 la Cassazione Sezione Lavoro ha dichiarato imprescrittibile il diritto alla richiesta dello status di Vittima del Dovere.
L' eventuale prescrizione, rimane soltanto per i ratei arretrati, per i quali siano trascorsi inutilmente i termini, senza che l'interessato ne abbia fatto domanda.
Un saluto a tutto lo staff ed in particolare ad Admin.
Roberto Mandarino
Credo però ne valga davvero la pena, questo per fornire un importante aggiornamento nel merito della questione. Infatti con Sentenza n.17440 del 30.05.2022 la Cassazione Sezione Lavoro ha dichiarato imprescrittibile il diritto alla richiesta dello status di Vittima del Dovere.
L' eventuale prescrizione, rimane soltanto per i ratei arretrati, per i quali siano trascorsi inutilmente i termini, senza che l'interessato ne abbia fatto domanda.
Un saluto a tutto lo staff ed in particolare ad Admin.
Roberto Mandarino
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Re: benefici del DPR 243/2006
Messaggio da luigino2010 »
Ciao Roberto, proprio così dopo qualche giorno dal mio post è arrivata anche la sentenza che hai indicato tu, pertanto si conferma l'imprescrittibiltà del diritto ma solo dei ratei degli arretrati nei limiti dei 10 anni.
Un saluto a tutti.
Luigino
Un saluto a tutti.
Luigino
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Re: benefici del DPR 243/2006
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
confermo. La recentissima sentenza ha ribaltato la giurisprudenza finora invalsa (salvo, ovviamente, un nuovo passo indietro). Trattandosi di uno status, non si prescrive mai e l'azione di accertamento può essere proposto in ogni tempo.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
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