VITTIME DEL DOVERE- I RUBINETTI- SI STRINGONO

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avt8
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VITTIME DEL DOVERE- I RUBINETTI- SI STRINGONO

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PER QUALCHE INTERESSATO- AL RICONOSCIMENTO DI VITTIME DEL DOVERE-
FINO A QUALCHE ANNO FA QUESTO EPISODIO RIENTRAVA NELLA CASASTICA PER RICONOSCIMENTO DI VITTIMA DEL DOVERE



N. 05414/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01945/2015 REG.RIC.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1945 del 2015, proposto da:
Orazio Margarone, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Tedeschi, con il quale elettivamente domicilia in Avellino e perciò domiciliato per legge in Napoli alla piazza Municipio n. 64;


contro

Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Napoli, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n.11;
;


per l'annullamento

1. del decreto ministeriale n.559/C/3/8/CC/1903 del 12.12.2014, notificato al ricorrente il 17.01.2015, con il quale veniva rigettata la domanda di riconoscimento dello status di c.d. “Vittime del Dovere” ed i relativi benefici;

2.di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato in data 18 marzo 2015 e depositato in data 15 aprile 2015, il ricorrente Orazio Margarone esponeva in fatto:

-di essere un Appuntato dell’Arma dei Carabinieri;

- che il giorno 8 marzo 2011, durante il turno di servizio, alle ore 21 circa si era recato in Via Passeggiata Archeologica del Comune di Gragnano, a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di un uomo barcollante e ferito alla testa;

-che, ivi giunto, aveva trovato l’anzidetto soggetto in stato di ubriachezza e con diverse ferite e aveva, pertanto, richiesto l’arrivo di un’ambulanza che sopraggiungeva circa mezz’ora dopo;

- che, durante l’intervento degli operatori del 118, era sopraggiunta un’autovettura a forte velocità la quale, dopo aver urtato l’autoambulanza, aveva investito il ricorrente, causandogli le seguenti lesioni: “Trauma collusivo spalla sx, trauma collo piede sx con frattura malleolo tibiale” con postumi permanenti, già riconosciute come “Si dipendenti da causa di servizio” così come riscontrato nel verbale del CMO di Caserta;

-che, con nota del 12.06.2014, il Ministero dell’Interno aveva negato al ricorrente lo status di vittima del dovere e i relativi benefici sostenendo che “il ferimento…non ricade nelle fattispecie previste dall’art.1 c.563 lett. a) della legge 266/05”;

-che detta decisione era stata successivamente confermata con l’emissione del decreto impugnato in epigrafe;

Sulla base di queste premesse in fatto, parte ricorrente articolava le seguenti censure in diritto:

I. Violazione di legge – Violazione degli art.1 c.563 e 564 legge n.266 del 23.12.2005, art. 2 e 3 lege n.466 del 13.08.1980 in quanto la fattispecie in oggetto rientrerebbe tra quelle previste per il riconoscimento dello status e dei benefici delle vittime del dovere, in particolare perché stabilisce che possono ottenere tali benefici “i soggetti che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatasi..…..in operazioni di soccorso” ex. art. co. 563 l. 266/2005 lett.d;

II. Difetto di Motivazione – Violazione degli art.3 e 10 L.241/90 in quanto il Ministero avrebbe negato il benefici sulla base dell’esclusione del Consiglio di Stato (nel parere n.01693 del 2010) del riconoscimento nel caso in cui le lesione riportate siano la conseguenza di un infortunio avvenuto nell’ambito di un incidente stradale;

III .Eccesso di potere – travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, illogicità intrinseca ed estrinseca, manifesta ingiustizia in quanto la P.A. non avrebbe in alcun modo considerato la documentazione fornita dal ricorrente riguardante lo svolgimento dei fatti ed i profili giuridici connessi.

Si costituivano il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. – Prefettura di Caserta, che resistevano al ricorso chidendone il rigetto.

Alla Camera di Consiglio del 29/04/2015, con ordinanza n. 848/2015, l’istanza cautelare di sospensiva veniva respinta.

All’udienza pubblica del 7 ottobre 2015, la causa passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Ai sensi dell’art.1, comma 563, l. 266/2005 “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.

Osserva il Tribunale – a confutazione dei tre motivi di ricorso che, per la loro intima connessione, possono essere unitariamente esaminati e decisi – che la disposizione testé riportata, che ha avuto l’effetto di estendere l’ambito di applicazione, sia sul piano oggettivo che soggettivo, dell’istituto della cd. speciale elargizione già disciplinato dall’art.3, comma 2, l. 629/173, aggiunto dall’art.1, l. n.466/1980, viene costantemente interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che essa è attributiva del diritto al beneficio economico quando non solo l'evento letale o invalidante sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma sia anche “dipendente da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso; presuppone cioè che il fatto lesivo, da cui si origina la relativa pretesa, si connoti per un quid pluris rispetto all'ordinario adempimento dei compiti di istituto da parte del pubblico dipendente atteso che, diversamente opinando, si arriverebbe alla conclusione che qualsiasi lesione riportata dal pubblico dipendente nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, anche in contesti ambientali non connotati da una particolare pericolosità, purché eziologicamente connessa al servizio prestato, legittimi il soggetto leso a richiedere, oltre al riconoscimento della dipendenza della lesione da causa di servizio (ai fini della concessione dell'equo indennizzo e del trattamento pensionistico), la speciale elargizione prevista per le vittime del dovere, con una ingiustificata duplicazione delle forme di risarcimento” (cfr. TAR Perugia, sez. I, 16 gennaio 2015, n. 30; nello stesso senso cfr. anche TAR Lazio, Roma, sez. I, 6 novembre 2014, n.11147; TAR Liguria Genova, sez. II, 14 ottobre 2014 n.1429; TAR Puglia Lecce, sez. II, 26 maggio 2014 n.1296 ).

In sostanza, la disciplina invocata subordina la concessione del beneficio ad un presupposto di natura oggettiva inerente alla natura del rischio affrontato dal dipendente che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, deve rivestire il carattere dell’eccezionalità, ossia porsi al di là del rischio ordinario connesso all’attività di istituto e questo perché il concetto di “vittima del dovere” va tenuto distinto e non è sovrapponibile a quello di “causa di servizio”, cosicché il riconoscimento del relativo status implica che il dipendente abbia assunto un rischio diverso e affatto peculiare rispetto a quello che può dare causa alla sola invalidità per causa di servizio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 aprile 2014, n. 1794; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 10 gennaio 2014, n. 60; Id., n. 1429/2014, cit.).

Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie dal momento che il Marangone, nei cui confronti vi è stato già il riconoscimento della dipendenza delle lesioni riportate dalla causa di servizio (cfr. ricorso introduttivo, p. 2 punto 6) risulta essere stato travolto da un’auto in corsa mentre svolgeva un’attività di servizio ordinaria (controllo di una persona, trovata in stato di ubriachezza e ferita, a seguito di una segnalazione), non già nell’espletamento di un’attività connotata dal carattere dell’eccezionalità riconducibile al concetto di “speciale missione” perché travalicante i confini della normale attività di servizio.

Il ricorso va, pertanto, disatteso.

Avuto riguardo alla qualità delle parti e agli interessi in conflitto, si stima equo compensare tra le stesse le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campani, sede di Napoli (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:




Cesare Mastrocola, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Gianluca Di Vita, Primo Referendario



20/11/2015















L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE


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