Vittime del dovere e pens. privileggiata
- clariziasalvatore
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Vittime del dovere e pens. privileggiata
Messaggio da clariziasalvatore »
Vorrei saperre se i redditi dovuti alle vittime del dovere e quelli della pensione privileggiata sono cumulabili???
Re: Vittime del dovere e pens. privileggiata
Esecuzione del giudicato della:
sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, n. 1295/11 del 16 dicembre 2011
1) - il Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, condannava il Ministero della Difesa alla concessione al ricorrente dei benefici di cui al d.P.R. n. 243 del 2006, e – tra questi – al riconoscimento dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998;
2) - in dichiarata attuazione della pronuncia, l’Amministrazione della Difesa disponeva l’attribuzione al ricorrente dell’assegno vitalizio nella misura di € 258,23 mensili, oltre alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992
3) - che egli invoca una pronuncia con cui si ordini al Ministero della Difesa di determinare la somma dovuta in € 500,00 mensili, in conformità di quanto previsto dall’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003;
IL TAR di Bologna precisa
4) - Ritenuto che l’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003 dispone che “con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”;
5) - che l’adeguamento dell’importo mensile dell’assegno risulta in tal modo esteso a tutti i destinatari del beneficio di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998, sicché non si rinvengono ragioni perché ne restino estranei i soggetti equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
6) - in accoglimento del ricorso, va quindi ordinato al Ministero della Difesa di dare puntuale esecuzione alla suindicata sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, con attribuzione al ricorrente dell’assegno vitalizio nella misura di € 500,00 mensili, oltre alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992;
Per completezza leggete qui sotto il tutto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/07/2013 201300494 Sentenza 1
N. 00494/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00314/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso n. 314 del 2013 proposto da E. P., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Bava e dall’avv. Mauro Castagnetti, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Bologna, via delle Lame n. 2;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, n. 1295/11 del 16 dicembre 2011 (r.g. n. 457/2011).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla Camera di Consiglio del 20 giugno 2013 i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con sentenza n. 1295/11 del 16 dicembre 2011 (r.g. n. 457/2011) il Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, condannava il Ministero della Difesa alla concessione al ricorrente dei benefici di cui al d.P.R. n. 243 del 2006, e – tra questi – al riconoscimento dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998;
che, come attestato dal Direttore amministrativo della Sezione Controversie del Lavoro del Tribunale civile di Bologna, avverso la sentenza non è stato proposta impugnazione nei termini di legge;
che, in dichiarata attuazione della pronuncia, l’Amministrazione della Difesa disponeva l’attribuzione al ricorrente dell’assegno vitalizio nella misura di € 258,23 mensili, oltre alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992 (v. decreto n. 294 del 12 dicembre 2012, emesso dalla Direzione generale della previdenza militare della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati - I Reparto - Area Servizio speciali benefici assistenziali);
che, imputando all’Amministrazione di non avere dato corretta esecuzione alla decisione del giudice ordinario, il ricorrente ha proposto l’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod.proc.amm.;
che egli invoca una pronuncia con cui si ordini al Ministero della Difesa di determinare la somma dovuta in € 500,00 mensili, in conformità di quanto previsto dall’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003;
che si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;
che alla Camera di Consiglio del 20 giugno 2013, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che l’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003 dispone che “con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”;
che l’adeguamento dell’importo mensile dell’assegno risulta in tal modo esteso a tutti i destinatari del beneficio di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998, sicché non si rinvengono ragioni perché ne restino estranei i soggetti equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
che, in accoglimento del ricorso, va quindi ordinato al Ministero della Difesa di dare puntuale esecuzione alla suindicata sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, con attribuzione al ricorrente dell’assegno vitalizio nella misura di € 500,00 mensili, oltre alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992;
che all’adeguamento della somma dovuta va provveduto entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, salva la successiva nomina di un commissario ad acta su richiesta di parte;
che le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione, e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, e in accoglimento dello stesso, ordina al Ministero della Difesa di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, n. 1295/11 del 16 dicembre 2011 (r.g. n. 457/2011), secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2013, con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente FF
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2013
sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, n. 1295/11 del 16 dicembre 2011
1) - il Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, condannava il Ministero della Difesa alla concessione al ricorrente dei benefici di cui al d.P.R. n. 243 del 2006, e – tra questi – al riconoscimento dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998;
2) - in dichiarata attuazione della pronuncia, l’Amministrazione della Difesa disponeva l’attribuzione al ricorrente dell’assegno vitalizio nella misura di € 258,23 mensili, oltre alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992
3) - che egli invoca una pronuncia con cui si ordini al Ministero della Difesa di determinare la somma dovuta in € 500,00 mensili, in conformità di quanto previsto dall’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003;
IL TAR di Bologna precisa
4) - Ritenuto che l’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003 dispone che “con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”;
5) - che l’adeguamento dell’importo mensile dell’assegno risulta in tal modo esteso a tutti i destinatari del beneficio di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998, sicché non si rinvengono ragioni perché ne restino estranei i soggetti equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
6) - in accoglimento del ricorso, va quindi ordinato al Ministero della Difesa di dare puntuale esecuzione alla suindicata sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, con attribuzione al ricorrente dell’assegno vitalizio nella misura di € 500,00 mensili, oltre alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992;
Per completezza leggete qui sotto il tutto.
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02/07/2013 201300494 Sentenza 1
N. 00494/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00314/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso n. 314 del 2013 proposto da E. P., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Bava e dall’avv. Mauro Castagnetti, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Bologna, via delle Lame n. 2;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, n. 1295/11 del 16 dicembre 2011 (r.g. n. 457/2011).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla Camera di Consiglio del 20 giugno 2013 i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con sentenza n. 1295/11 del 16 dicembre 2011 (r.g. n. 457/2011) il Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, condannava il Ministero della Difesa alla concessione al ricorrente dei benefici di cui al d.P.R. n. 243 del 2006, e – tra questi – al riconoscimento dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998;
che, come attestato dal Direttore amministrativo della Sezione Controversie del Lavoro del Tribunale civile di Bologna, avverso la sentenza non è stato proposta impugnazione nei termini di legge;
che, in dichiarata attuazione della pronuncia, l’Amministrazione della Difesa disponeva l’attribuzione al ricorrente dell’assegno vitalizio nella misura di € 258,23 mensili, oltre alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992 (v. decreto n. 294 del 12 dicembre 2012, emesso dalla Direzione generale della previdenza militare della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati - I Reparto - Area Servizio speciali benefici assistenziali);
che, imputando all’Amministrazione di non avere dato corretta esecuzione alla decisione del giudice ordinario, il ricorrente ha proposto l’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod.proc.amm.;
che egli invoca una pronuncia con cui si ordini al Ministero della Difesa di determinare la somma dovuta in € 500,00 mensili, in conformità di quanto previsto dall’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003;
che si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;
che alla Camera di Consiglio del 20 giugno 2013, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che l’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003 dispone che “con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”;
che l’adeguamento dell’importo mensile dell’assegno risulta in tal modo esteso a tutti i destinatari del beneficio di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998, sicché non si rinvengono ragioni perché ne restino estranei i soggetti equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
che, in accoglimento del ricorso, va quindi ordinato al Ministero della Difesa di dare puntuale esecuzione alla suindicata sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, con attribuzione al ricorrente dell’assegno vitalizio nella misura di € 500,00 mensili, oltre alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992;
che all’adeguamento della somma dovuta va provveduto entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, salva la successiva nomina di un commissario ad acta su richiesta di parte;
che le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione, e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, e in accoglimento dello stesso, ordina al Ministero della Difesa di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, n. 1295/11 del 16 dicembre 2011 (r.g. n. 457/2011), secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2013, con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente FF
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
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Il 02/07/2013
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Re: Vittime del dovere e pens. privileggiata
Messaggio da clariziasalvatore »
Scusate non ho specificato bene quello che intendevo cercherò di seguito di essere più chiaro, il prossimo 30 settembre andrò presso il C.M.O. di Messina ad effettuare una visita per definire una causa di servizio e con molta probabilità sarò congedato con "soli"16 anni 6 mesi e 17 giorni di servizio, potete dirmi più o meno quale sarà la mia pensione con una 7°A (come causa di servizio probabile), questo reddito se ho capito bene si sommerà all' assegno di 1033 euro mensili per le vittime del dovere.. io sono separato legamente e ho n°02 figli a carico, ho riscattato l'anno di militare, e due quinquenni, per il terzo ho prodotto da qualche mese richiesta ma non ho ancora avuto risposta e poi ho riscattato sette mesi da operario al di fuori del ministero della giustizia ...
In definitiva volevo sapere se alle fine del mese avrò un'assegno dato dalla somma della mia pensione dovuta e dell'assegno per le vittime del dovere (mi hanno sparato in servizio!)....Grazie
In definitiva volevo sapere se alle fine del mese avrò un'assegno dato dalla somma della mia pensione dovuta e dell'assegno per le vittime del dovere (mi hanno sparato in servizio!)....Grazie
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Re: Vittime del dovere e pens. privileggiata
Messaggio da giuseppedemarco »
Mi permetto solo una piccola precisazione.
L'importo esatto attuale degli assegni vitalizi per le vittime della criminalità organizzata è di € 1787,03, al quale bisogna aggiungere la perequazione automatica per l'anno 2013 che attualmente ancora non hanno calcolato ma che a breve dovrebbe avvenire ( il 17 maggio scorso il Ministero dell’Economia e Finanze ha inviato una nota con la quale ha reso noto di aver confermato la corresponsione della perequazione automatica sugli assegni vitalizi pari al +2,7%, relativi alle leggi 302/1990, 407/1998 e 206/2004. Il MEF ha assicurato che, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, provvederà a corrispondere gli incrementi perequativi per l’anno 2013.)
L'importo esatto attuale degli assegni vitalizi per le vittime della criminalità organizzata è di € 1787,03, al quale bisogna aggiungere la perequazione automatica per l'anno 2013 che attualmente ancora non hanno calcolato ma che a breve dovrebbe avvenire ( il 17 maggio scorso il Ministero dell’Economia e Finanze ha inviato una nota con la quale ha reso noto di aver confermato la corresponsione della perequazione automatica sugli assegni vitalizi pari al +2,7%, relativi alle leggi 302/1990, 407/1998 e 206/2004. Il MEF ha assicurato che, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, provvederà a corrispondere gli incrementi perequativi per l’anno 2013.)
Re: Vittime del dovere e pens. privileggiata
per notizia
http://www.interno.gov.it/mininterno/ex ... zione.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il testo è:
Notizie
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
31.05.2013
Vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata: ripristinata la perequazione dei vitalizi
La conferma giunge con una nota del ministero dell'Economia e delle Finanze
Gli assegni vitalizi riconosciuti alle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti saranno perequati automaticamente. La conferma ufficiale è stata comunicata, infatti, dal ministero dell'Economia e delle Finanze che ha, quindi, ripristinato il precedente regime, sospeso con il cosiddetto 'Decreto salva Italia'.
Il meccanismo della perequazione permette, infatti, l’attualizzazione al costo della vita, cioè ne impedisce la svalutazione e la perdita del potere di acquisto.
Alla decisione si è giunti dopo un’approfondita valutazione effettuata nel corso di un tavolo tecnico, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Infatti, è stato convenuto di non poter ricondurre gli assegni vitalizi nel raggio d’azione normativo del 'Decreto Salva Italia', non solo per la loro natura prettamente solidaristico/assistenziale, ma anche perché gli stessi non risultano censiti al cosiddetto 'Casellario Centrale delle Pensioni'.
http://www.interno.gov.it/mininterno/ex ... zione.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il testo è:
Notizie
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
31.05.2013
Vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata: ripristinata la perequazione dei vitalizi
La conferma giunge con una nota del ministero dell'Economia e delle Finanze
Gli assegni vitalizi riconosciuti alle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti saranno perequati automaticamente. La conferma ufficiale è stata comunicata, infatti, dal ministero dell'Economia e delle Finanze che ha, quindi, ripristinato il precedente regime, sospeso con il cosiddetto 'Decreto salva Italia'.
Il meccanismo della perequazione permette, infatti, l’attualizzazione al costo della vita, cioè ne impedisce la svalutazione e la perdita del potere di acquisto.
Alla decisione si è giunti dopo un’approfondita valutazione effettuata nel corso di un tavolo tecnico, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Infatti, è stato convenuto di non poter ricondurre gli assegni vitalizi nel raggio d’azione normativo del 'Decreto Salva Italia', non solo per la loro natura prettamente solidaristico/assistenziale, ma anche perché gli stessi non risultano censiti al cosiddetto 'Casellario Centrale delle Pensioni'.
Re: Vittime del dovere e pens. privileggiata
dal sito dell'INPS ho trovato la seguente informazione che potrà interessarvi.
ecco il seguente testo.
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ATTENZIONE!
I contenuti informativi presenti in questa Area sono in corso di aggiornamento.
Le principali novità normative previste dalla recente manovra legislativa sono pubblicate in una apposita sezione di questo portale.
INTRODUZIONE
Il terrorismo e la criminalità organizzata, anche in Paesi democratici e con avanzate caratteristiche sociali ed economiche come il nostro, hanno lanciato negli ultimi decenni una sfida costante, più o meno grave, all’ordinato svolgersi della vita civile, seminando una dolorosa scia di vittime non soltanto tra coloro che rappresentano lo Stato, ma anche tra la gente comune.
Lo Stato è intervenuto, a più riprese, con norme a favore delle vittime per fatti di terrorismo e di criminalità organizzata, con il preciso intento di offrire un segnale di sostegno, in termini morali ed economici e garantire allo stesso tempo una qualche tutela giuridica agli interessi ingiustamente lesi di quanti sono caduti vittime di tali atti.
PROVVEDIMENTI NORMATIVI
Con la legge 3 agosto 2004 n._206 e successive modificazioni, il legislatore ha introdotto ed ampliato un complesso di benefici economici, previdenziali e fiscali in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, nonché dei loro familiari superstiti.
L’Inps, a sua volta, con le circolari n. 113 del 2005 e n. 94 del 2007, sostituite dalla 122 del 24 ottobre 2007, ha fornito precisazioni sull’applicazione della legge 3 agosto 2004 n._206, e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007.
La Direttiva ha inteso fornire la corretta interpretazione di alcuni punti della legge che avevano suscitato perplessità nelle amministrazioni e l’Istituto l’ha fatta propria integrandola con le novità introdotte dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro nella nota del 23 ottobre 2007.
Infine la legge 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008 – articolo 1, comma 105), recepita dall'Istituto con circolare n. 98 dell' 11 novembre 2008, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni, il diritto alla doppia annualità di cui all’articolo 5, comma 4, della suddetta legge 3 agosto 2004, n. 206 (msg. n. 002413 del 3/2/2009)
DESTINATARI dei benefici elargiti dal Ministero dell’Interno
Sono considerati vittime del terrorismo e della criminalità organizzata:
•i cittadini italiani, stranieri o apolidi, deceduti o feriti a causa di atti terroristici o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato italiano, a decorrere dal 1° gennaio 1961;
•i cittadini italiani residenti in Italia vittime di atti terroristici verificatisi all’estero, a decorrere dal 1° gennaio 1961;
•le vittime della strage di Ustica, le vittime dei delitti della cosiddetta “banda della Uno bianca”;
•le vittime della criminalità organizzata, le vittime del dovere e i sindaci vittime di atti criminali nell’espletamento delle loro funzioni;
•i cittadini incorsi in azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggeti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
•i familiari superstiti delle vittime degli eventi terroristici, della criminalità organizzata e del dovere
A favore di queste categorie e dei loro familiari sono concessi:
benefici economici
•speciale elargizione, nella misura massima di euro 200.000,00;
•assegno vitalizio non reversibile esente da IRPEF;
benefici non economici
•esenzione dal pagamento del ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria;
•collocamento obbligatorio con precedenza e preferenza a parità di titoli;
•riserva di posti per l’assunzione ad ogni livello e qualifica;
•agevolazioni in ambito pensionistico.
DESTINATARI dei benefici pensionistici
Destinatari:
•a) i cittadini italiani, stranieri o apolidi, deceduti o feriti a causa di atti terroristici verificatisi nel territorio dello Stato italiano, a decorrere dal 1° gennaio 1961 (benefici pensionistici dal 1°/09/2004);
•b) i superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu (Congo) (benefici pensionistici 1° aprile 2006)
•c) i cittadini italiani residenti in Italia vittime di atti terroristici verificatisi all’estero, a decorrere dal 1° gennaio 1961 (benefici pensionistici dal 1°/1/2008)
•d) le vittime della strage di Ustica, le vittime dei delitti della cosiddetta “banda della Uno bianca” (benefici pensionistici dal 1°/1/2007);
•e) vittime di azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico (articolo 34, comma 3, lett. a) della legge n.222 del 2007; benefici pensionistici dal 1°/09/2004)
•f) il coniuge, i figli della vittima ferita o deceduta (benefici pensionistici dal 1°/1/2007);
•g) in assenza del coniuge e dei figli, i genitori della vittima ferita e/o deceduta ((benefici pensionistici dal 1°/1/2007);
•h) il coniuge, i figli della vittima deceduta al momento delll’evento (benefici art. 2 della legge n. 206 del 2004. decorrenza 1°/09/2004)
Tali benefici devono essere attribuiti anche ai soggetti già pensionati.
I trattamenti pensionistici riconosciuti nell’applicazione di tale normativa non sono imponibili ai fini Irpef per l’intera somma; tale criterio si applica anche alle pensioni di reversibilità o indirette.
Le pensioni di reversibilità o indirette sono poste in pagamento per un importo pari alla pensione diretta senza applicazione delle quote di reversibilità, in caso di decesso della vittima al momento dell’evento terroristico o dell’azione criminosa compiuta sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolta a soggetti indeterminati e posta in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in caso di decesso della vittima portatrice di invalidità pari o superiore al 25 per cento della propria capacità lavorativa che abbia . proseguito l’attività lavorativa e abbia raggiunto l’anzianità contributiva massima riconoscibile in ciascun ordinamento
In presenza di più contitolari non può comunque essere superato l’importo totale della pensione diretta.
RIDETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE
Coloro che subiscono un’invalidità permanente di qualsiasi grado, il coniuge superstite e gli orfani della vittima deceduta al momento dell’evento beneficiano dell’incremento sulle pensioni dirette previsto dall’articolo dall’art 34, c.3, della L. 222/2007, che ha modificato la normativa preesistente, introducendo innovazioni sulle modalità di calcolo. Secondo quanto statuito dalla disposizione da ultimo citata la retribuzione pensionabile, calcolata secondo le regole generali, va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5% (circ. 98 dell' 11 novembre 2008).Tale modalità di determinazione della pensione produce i suoi effetti dal 1° settembre 2004.
AUMENTO FIGURATIVO DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
Beneficia di un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione chi ha subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di qualunque entità e grado, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, nonché il coniuge (anche se divorziato dopo l’evento) ed i figli (anche maggiorenni) e, in mancanza, i genitori.
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 ha ,inoltre, chiarito alcuni aspetti inerenti alle modalità di riconoscimento della maggiorazione ai familiari delle vittime, stabilendo che non è rilevante se essi stiano svolgendo o meno un’attività lavorativa, poiché “il beneficio potrà essere applicato, se e nel momento in cui i destinatari saranno titolari di una posizione contributiva obbligatoria”. Se, invece, gli aventi diritto sono già in pensione, “dovrà essere effettuata la rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento” nei loro confronti.
L’Inps ha stabilito che la maggiorazione deve essere comunque riconosciuta entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo nel quale è liquidata la prestazione e che- per le pensioni calcolate in forma retributiva o mista- l’aumento figurativo incrementa l'anzianità contributiva relativa alla quota di pensione con la retribuzione pensionabile più elevata.
L'Inps ha altresì chiarito (circ. 98 dell' 11 novembre 2008-p.4.1) che:
•Se per effetto dell’attribuzione della maggiorazione di 10 anni il pensionato raggiunge l’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la pensione dovrà essere ricalcolata applicando il sistema retributivo, in luogo del sistema di calcolo misto adottato al momento della prima liquidazione della pensione;
•nel caso in cui il soggetto faccia valere contribuzione presso le Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi e presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e la pensione venga liquidata in una gestione speciale, la maggiorazione va attribuita nella gestione in cui il beneficiario ha contribuito da ultimo;
•che nell’ambito della medesima gestione l’attribuzione della maggiorazione deve sempre avvenire sulla quota di pensione con la retribuzione media settimanale più alta;
•che la maggiorazione dei dieci anni deve essere attribuita anche nei casi in cui l’importo a calcolo della pensione integrata al trattamento minimo rimanga inferiore al predetto trattamento minimo dopo la ricostituzione.In questi casi la pensione continuerà ad essere corrisposta nell’importo integrato al trattamento minimo fino al suo superamento per effetto del regime di perequazione previsto dall’articolo 7 della legge n. 206 del 2004 sull’importo a calcolo determinato in base alle norme in materia di benefici di cui alla citata legge.
INVALIDI PERMANENTI PARI O SUPERIORI ALL'80%
A coloro che hanno riportato un’invalidità pari o superiore all’80% viene riconosciuto il diritto immediato ad una pensione diretta, che viene erogata dopo la presentazione della domanda da parte dell’interessato e decorre dal mese successivo all’evento terroristico subito.
La pensione dovrà essere calcolata utilizzando quale retribuzione pensionabile l'ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell'evento terroristico.
A decorrere dal 1° gennaio 2008 la pensione dovrà essere liquidata in misura pari all'ultima retribuzione percepita, incrementata del 7,5% (circolare n. 98 dell' 11 novembre 2008-p.3.2).
La pensione ai superstiti, invece, viene posta in pagamento con un importo pari alla pensione diretta senza applicazione delle quote di reversibilità e, in presenza di più contitolari, non può essere superato l’importo totale della pensione diretta.
INVALIDI PERMANENTI NON INFERIORI AL 25%
Chi ha riportato un'invalidità pari o superiore al 25% della propria capacità lavorativa ed ha proseguito l'attività lavorativa fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima pensionabile, potrà beneficiare di un trattamento pensionistico annuo pari esattamente all'ultima retribuzione pensionabile annua percepita, incrementata ai sensi dell'art.2 della legge n.336 del 1970 (circolare n.122 del 24 ottobre 2007-p.3e p.6).
ATTRIBUZIONE DELLA DOPPIA ANNUALITÀ
L’art. 5 comma 4 della legge 206/2004, attribuisce, in caso di decesso delle vittime come individuate dall’articolo 5, comma 3, della più volte citata legge n. 206 del 2004, ai superstiti aventi diritto alla pensione ai superstiti un trattamento di “doppia annualità” del trattamento ai superstiti.
Tenuto conto che nei casi in cui l’Istituto eroga la pensione ai superstiti, ad esso compete anche l’erogazione della doppia annualità (v. messaggio n. 40933 del 15 dicembre 2005), si rammenta che in caso di decesso dei soggetti individuati nell’articolo 5, comma 3, della più volte citata legge n. 206 del 2004, la doppia annualità compete sia ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sia ai superstiti aventi diritto alla pensione indiretta (cfr. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 e circolare n. 122 del 2007).
L’importo spettante a favore dei superstiti delle vittime è pari a due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico stesso, il cui importo, come precisato al punto 7 della circolare n. 122 del 2007, è quello rideterminato in base alle norme speciali introdotte dalla legge in oggetto.
Il comma 105 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai superstiti aventi diritto alla pensione di ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni, il diritto alla doppia annualità di cui all’articolo 5, comma 4, della suddetta legge 3 agosto 2004, n. 206
Relativamente ai soggetti superstiti delle vittime della criminalità organizzata delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni, si fa presente che in tali fattispecie qualora l’evento si è verificato prima dell’11.12.1998, l’importo da prendere a base per la liquidazione delle due annualità di cui alla legge n. 407 del 1998 e DPR n. 510 del 1999 è l’importo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, corrisposto alla data dell’11.12.1998 (articolo 15, comma 3, del DPR n. 510 del 1999).
Per gli eventi verificatisi successivamente alla data dell’11.12.1998, l’ importo è pari a quello determinato all’atto del decesso del dante causa.
L’attribuzione della doppia annualità compete ai superstiti aventi diritto alla pensione ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali secondo le quote di reversibilità stabilite per ognuno dall’articolo 22 della legge n. 903 del 1965.
Per l’attribuzione del beneficio ai soggetti in argomento, dovrà essere acquisita la certificazione emessa della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, cui gli interessati devono presentare apposita domanda rilasciata ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510.
Chiaro intento del legislatore è quello di fornire adeguato risarcimento alle vittime di eventi terroristici accaduti nel passato, e ai loro familiari. Pertanto il beneficio va concesso anche a coloro che- pur titolari del trattamento ai superstiti al momento del decesso della vittima- hanno perso alla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 tale titolarità (circolare n. 122 del 24 ottobre 2007).
CLAUSOLA D'ORO
L’art. 7 della legge n.206 del 2004 prevede l’adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice al trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in attività , che si trovino in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità.
La “clausola d’oro” deve essere applicata sui trattamenti pensionistici erogati alla vittima dell’evento terroristico e -al suo decesso- sui trattamenti ai superstiti derivanti, ma anche sui trattamenti diretti dei familiari.
ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI
Il riconoscimento dell’infermità, nonché il nesso causale con l’evento terroristico, ai fini dell’attribuzione dei benefici, dovranno essere attestati con una certificazione emessa dall’Ufficio Territoriale del Governo, cui l’interessato deve presentare apposita domanda presso:
•la Prefettura della Provincia in cui si è verificato l’evento;
•la Prefettura della Provincia di residenza;
•il Consolato del luogo di residenza, per coloro che risiedono all’estero.
Il Prefetto o il Console, acquisiti gli elementi necessari per la valutazione del caso (informative, rapporti, atti processuali, verbali delle Commissioni mediche competenti per l’accertamento della invalidità subita) e verificata la sussistenza dei requisiti, emana un decreto di concessione o di diniego dei benefici richiesti.
La certificazione deve riportare la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale dell’invalidità.
In considerazione della particolarità dei casi in esame, si ritiene idonea a produrre gli effetti di legge anche la certificazione che non riporti la natura delle ferite e delle lesioni, né la patologia invalidante.
La domanda di pensione o di ricostituzione dovrà essere corredata da detta certificazione. Non deve comunque essere richiesta alcuna documentazione qualora risultino da precedenti comunicazioni presenti agli atti gli elementi necessari per l’applicazione della normativa in parola.
Il coniuge della vittima, cui le disposizioni in oggetto hanno esteso il riconoscimento dell’aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva, dovranno presentare la certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante il rapporto di matrimonio ovvero lo stato di famiglia relativo al momento in cui si è verificato l’evento terroristico subito dal congiunto. Per i figli sarà sufficiente la dichiarazione della data di nascita da confrontare con il momento in cui si è verificato l’evento.
I genitori della vittima dell’evento terroristico, al fine di ottenere i benefici in argomento ,dovranno documentare che non esistevano né coniuge né figli della vittima al momento dell’evento terroristico, mediante presentazione di certificato di stato di famiglia della vittima o dichiarazione sostituiva.
DECORRENZA DEI BENEFICI
Gli effetti economici della legge 3 agosto 2004, n.206, sono attribuiti a partire dal 1° settembre 2004.
A favore dei soggetti già titolari di pensione, le Sedi dovranno provvedere a ricalcolare la pensione, secondo le nuove regole, a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1° settembre 2004.
Le pensioni da liquidare con il computo determinante della maggiorazione contributiva prevista dall’articolo 3 della legge citata non possono avere decorrenza anteriore al 1° settembre 2004 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del più volte citato provvedimento).
Per quanto concerne i soggetti con un grado di invalidità pari o superiore all’80 %, non ancora pensionati, il trattamento immediato diretto decorre dal mese successivo all’evento terroristico. A partire da tale data va rivalutata la pensione con attribuzione degli importi solo dal 1° settembre 2004. Il medesimo trattamento va poi ricalcolato con l’attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2007 (circ. 122/2007 p.10).
Per le vittime di eventi terroristici con grado di invalidità pari o superiore all’80 %, già pensionati alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n.206, dovrà essere ricalcolato il trattamento spettante dalla decorrenza della pensione e l’attribuzione degli arretrati partirà dal 1° settembre 2004. Dal 1° gennaio 2007 dovranno essere erogati gli importi corrispondenti al ricalcolo della pensione con l’attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva.
A decorrere dal 1° gennaio 2008 la pensione dovrà essere liquidata o riliquidata in misura pari all'ultima retribuzione percepita, incrementata del 7,5% (circolare n. 98 dell' 11 novembre 2008-p. 3.2).
I benefici economici spettanti ai superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio di Kindu (Congo) decorrono dal 1° aprile 2006. Con decorrenza dal 1° gennaio 2007 dovranno essere erogati gli importi corrispondenti al ricalcolo della pensione con l'attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva(circ. 98 dell' 11 novembre 2008 -p.3.3).
I benefici spettanti alle vittime della strage di Ustica nonché alle vittime dei delitti della “banda della Uno bianca” ed ai loro superstiti decorrono dal 1° gennaio 2007 (Finanziaria 2007).
Dalla stessa data produce effetto anche l’attribuzione della maggiorazione dei 10 anni da concedere al coniuge, ai figli o, in mancanza, ai genitori della vittima.
Qualora i benefici debbano, invece, essere attribuiti a soggetti già titolari di pensione la pensione dovrà essere ricalcolata a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1°gennaio 2007.
I benefici pensionistici alle vittime di azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico decorrono dal 1° gennaio 2008.
L’attribuzione della doppia annualità della pensione ai superstiti di vittime della criminalità organizzata, di vittime del dovere, dei sindaci vittime di atti criminali nell’espletamento delle loro funzioni decorre dal 1° gennaio 2008 (Finanziaria 2008).
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il Ministero dell’Interno è competente all’erogazione della maggiorazione del trattamento di fine rapporto, secondo la misura stabilita dalle stesse disposizioni, ai lavoratori dipendenti presso le forme di previdenza dei lavoratori dipendenti gestite dall’Inps e dell’indennità a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, a favore dei lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché alla gestione separata.
Pertanto gli interessati dovranno presentare domanda al predetto Dicastero (msg.14190 del 23/06/2009).
ecco il seguente testo.
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ATTENZIONE!
I contenuti informativi presenti in questa Area sono in corso di aggiornamento.
Le principali novità normative previste dalla recente manovra legislativa sono pubblicate in una apposita sezione di questo portale.
INTRODUZIONE
Il terrorismo e la criminalità organizzata, anche in Paesi democratici e con avanzate caratteristiche sociali ed economiche come il nostro, hanno lanciato negli ultimi decenni una sfida costante, più o meno grave, all’ordinato svolgersi della vita civile, seminando una dolorosa scia di vittime non soltanto tra coloro che rappresentano lo Stato, ma anche tra la gente comune.
Lo Stato è intervenuto, a più riprese, con norme a favore delle vittime per fatti di terrorismo e di criminalità organizzata, con il preciso intento di offrire un segnale di sostegno, in termini morali ed economici e garantire allo stesso tempo una qualche tutela giuridica agli interessi ingiustamente lesi di quanti sono caduti vittime di tali atti.
PROVVEDIMENTI NORMATIVI
Con la legge 3 agosto 2004 n._206 e successive modificazioni, il legislatore ha introdotto ed ampliato un complesso di benefici economici, previdenziali e fiscali in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, nonché dei loro familiari superstiti.
L’Inps, a sua volta, con le circolari n. 113 del 2005 e n. 94 del 2007, sostituite dalla 122 del 24 ottobre 2007, ha fornito precisazioni sull’applicazione della legge 3 agosto 2004 n._206, e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007.
La Direttiva ha inteso fornire la corretta interpretazione di alcuni punti della legge che avevano suscitato perplessità nelle amministrazioni e l’Istituto l’ha fatta propria integrandola con le novità introdotte dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro nella nota del 23 ottobre 2007.
Infine la legge 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008 – articolo 1, comma 105), recepita dall'Istituto con circolare n. 98 dell' 11 novembre 2008, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni, il diritto alla doppia annualità di cui all’articolo 5, comma 4, della suddetta legge 3 agosto 2004, n. 206 (msg. n. 002413 del 3/2/2009)
DESTINATARI dei benefici elargiti dal Ministero dell’Interno
Sono considerati vittime del terrorismo e della criminalità organizzata:
•i cittadini italiani, stranieri o apolidi, deceduti o feriti a causa di atti terroristici o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato italiano, a decorrere dal 1° gennaio 1961;
•i cittadini italiani residenti in Italia vittime di atti terroristici verificatisi all’estero, a decorrere dal 1° gennaio 1961;
•le vittime della strage di Ustica, le vittime dei delitti della cosiddetta “banda della Uno bianca”;
•le vittime della criminalità organizzata, le vittime del dovere e i sindaci vittime di atti criminali nell’espletamento delle loro funzioni;
•i cittadini incorsi in azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggeti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
•i familiari superstiti delle vittime degli eventi terroristici, della criminalità organizzata e del dovere
A favore di queste categorie e dei loro familiari sono concessi:
benefici economici
•speciale elargizione, nella misura massima di euro 200.000,00;
•assegno vitalizio non reversibile esente da IRPEF;
benefici non economici
•esenzione dal pagamento del ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria;
•collocamento obbligatorio con precedenza e preferenza a parità di titoli;
•riserva di posti per l’assunzione ad ogni livello e qualifica;
•agevolazioni in ambito pensionistico.
DESTINATARI dei benefici pensionistici
Destinatari:
•a) i cittadini italiani, stranieri o apolidi, deceduti o feriti a causa di atti terroristici verificatisi nel territorio dello Stato italiano, a decorrere dal 1° gennaio 1961 (benefici pensionistici dal 1°/09/2004);
•b) i superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu (Congo) (benefici pensionistici 1° aprile 2006)
•c) i cittadini italiani residenti in Italia vittime di atti terroristici verificatisi all’estero, a decorrere dal 1° gennaio 1961 (benefici pensionistici dal 1°/1/2008)
•d) le vittime della strage di Ustica, le vittime dei delitti della cosiddetta “banda della Uno bianca” (benefici pensionistici dal 1°/1/2007);
•e) vittime di azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico (articolo 34, comma 3, lett. a) della legge n.222 del 2007; benefici pensionistici dal 1°/09/2004)
•f) il coniuge, i figli della vittima ferita o deceduta (benefici pensionistici dal 1°/1/2007);
•g) in assenza del coniuge e dei figli, i genitori della vittima ferita e/o deceduta ((benefici pensionistici dal 1°/1/2007);
•h) il coniuge, i figli della vittima deceduta al momento delll’evento (benefici art. 2 della legge n. 206 del 2004. decorrenza 1°/09/2004)
Tali benefici devono essere attribuiti anche ai soggetti già pensionati.
I trattamenti pensionistici riconosciuti nell’applicazione di tale normativa non sono imponibili ai fini Irpef per l’intera somma; tale criterio si applica anche alle pensioni di reversibilità o indirette.
Le pensioni di reversibilità o indirette sono poste in pagamento per un importo pari alla pensione diretta senza applicazione delle quote di reversibilità, in caso di decesso della vittima al momento dell’evento terroristico o dell’azione criminosa compiuta sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolta a soggetti indeterminati e posta in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in caso di decesso della vittima portatrice di invalidità pari o superiore al 25 per cento della propria capacità lavorativa che abbia . proseguito l’attività lavorativa e abbia raggiunto l’anzianità contributiva massima riconoscibile in ciascun ordinamento
In presenza di più contitolari non può comunque essere superato l’importo totale della pensione diretta.
RIDETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE
Coloro che subiscono un’invalidità permanente di qualsiasi grado, il coniuge superstite e gli orfani della vittima deceduta al momento dell’evento beneficiano dell’incremento sulle pensioni dirette previsto dall’articolo dall’art 34, c.3, della L. 222/2007, che ha modificato la normativa preesistente, introducendo innovazioni sulle modalità di calcolo. Secondo quanto statuito dalla disposizione da ultimo citata la retribuzione pensionabile, calcolata secondo le regole generali, va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5% (circ. 98 dell' 11 novembre 2008).Tale modalità di determinazione della pensione produce i suoi effetti dal 1° settembre 2004.
AUMENTO FIGURATIVO DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
Beneficia di un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione chi ha subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di qualunque entità e grado, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, nonché il coniuge (anche se divorziato dopo l’evento) ed i figli (anche maggiorenni) e, in mancanza, i genitori.
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 ha ,inoltre, chiarito alcuni aspetti inerenti alle modalità di riconoscimento della maggiorazione ai familiari delle vittime, stabilendo che non è rilevante se essi stiano svolgendo o meno un’attività lavorativa, poiché “il beneficio potrà essere applicato, se e nel momento in cui i destinatari saranno titolari di una posizione contributiva obbligatoria”. Se, invece, gli aventi diritto sono già in pensione, “dovrà essere effettuata la rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento” nei loro confronti.
L’Inps ha stabilito che la maggiorazione deve essere comunque riconosciuta entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo nel quale è liquidata la prestazione e che- per le pensioni calcolate in forma retributiva o mista- l’aumento figurativo incrementa l'anzianità contributiva relativa alla quota di pensione con la retribuzione pensionabile più elevata.
L'Inps ha altresì chiarito (circ. 98 dell' 11 novembre 2008-p.4.1) che:
•Se per effetto dell’attribuzione della maggiorazione di 10 anni il pensionato raggiunge l’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la pensione dovrà essere ricalcolata applicando il sistema retributivo, in luogo del sistema di calcolo misto adottato al momento della prima liquidazione della pensione;
•nel caso in cui il soggetto faccia valere contribuzione presso le Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi e presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e la pensione venga liquidata in una gestione speciale, la maggiorazione va attribuita nella gestione in cui il beneficiario ha contribuito da ultimo;
•che nell’ambito della medesima gestione l’attribuzione della maggiorazione deve sempre avvenire sulla quota di pensione con la retribuzione media settimanale più alta;
•che la maggiorazione dei dieci anni deve essere attribuita anche nei casi in cui l’importo a calcolo della pensione integrata al trattamento minimo rimanga inferiore al predetto trattamento minimo dopo la ricostituzione.In questi casi la pensione continuerà ad essere corrisposta nell’importo integrato al trattamento minimo fino al suo superamento per effetto del regime di perequazione previsto dall’articolo 7 della legge n. 206 del 2004 sull’importo a calcolo determinato in base alle norme in materia di benefici di cui alla citata legge.
INVALIDI PERMANENTI PARI O SUPERIORI ALL'80%
A coloro che hanno riportato un’invalidità pari o superiore all’80% viene riconosciuto il diritto immediato ad una pensione diretta, che viene erogata dopo la presentazione della domanda da parte dell’interessato e decorre dal mese successivo all’evento terroristico subito.
La pensione dovrà essere calcolata utilizzando quale retribuzione pensionabile l'ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell'evento terroristico.
A decorrere dal 1° gennaio 2008 la pensione dovrà essere liquidata in misura pari all'ultima retribuzione percepita, incrementata del 7,5% (circolare n. 98 dell' 11 novembre 2008-p.3.2).
La pensione ai superstiti, invece, viene posta in pagamento con un importo pari alla pensione diretta senza applicazione delle quote di reversibilità e, in presenza di più contitolari, non può essere superato l’importo totale della pensione diretta.
INVALIDI PERMANENTI NON INFERIORI AL 25%
Chi ha riportato un'invalidità pari o superiore al 25% della propria capacità lavorativa ed ha proseguito l'attività lavorativa fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima pensionabile, potrà beneficiare di un trattamento pensionistico annuo pari esattamente all'ultima retribuzione pensionabile annua percepita, incrementata ai sensi dell'art.2 della legge n.336 del 1970 (circolare n.122 del 24 ottobre 2007-p.3e p.6).
ATTRIBUZIONE DELLA DOPPIA ANNUALITÀ
L’art. 5 comma 4 della legge 206/2004, attribuisce, in caso di decesso delle vittime come individuate dall’articolo 5, comma 3, della più volte citata legge n. 206 del 2004, ai superstiti aventi diritto alla pensione ai superstiti un trattamento di “doppia annualità” del trattamento ai superstiti.
Tenuto conto che nei casi in cui l’Istituto eroga la pensione ai superstiti, ad esso compete anche l’erogazione della doppia annualità (v. messaggio n. 40933 del 15 dicembre 2005), si rammenta che in caso di decesso dei soggetti individuati nell’articolo 5, comma 3, della più volte citata legge n. 206 del 2004, la doppia annualità compete sia ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sia ai superstiti aventi diritto alla pensione indiretta (cfr. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 e circolare n. 122 del 2007).
L’importo spettante a favore dei superstiti delle vittime è pari a due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico stesso, il cui importo, come precisato al punto 7 della circolare n. 122 del 2007, è quello rideterminato in base alle norme speciali introdotte dalla legge in oggetto.
Il comma 105 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai superstiti aventi diritto alla pensione di ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni, il diritto alla doppia annualità di cui all’articolo 5, comma 4, della suddetta legge 3 agosto 2004, n. 206
Relativamente ai soggetti superstiti delle vittime della criminalità organizzata delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni, si fa presente che in tali fattispecie qualora l’evento si è verificato prima dell’11.12.1998, l’importo da prendere a base per la liquidazione delle due annualità di cui alla legge n. 407 del 1998 e DPR n. 510 del 1999 è l’importo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, corrisposto alla data dell’11.12.1998 (articolo 15, comma 3, del DPR n. 510 del 1999).
Per gli eventi verificatisi successivamente alla data dell’11.12.1998, l’ importo è pari a quello determinato all’atto del decesso del dante causa.
L’attribuzione della doppia annualità compete ai superstiti aventi diritto alla pensione ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali secondo le quote di reversibilità stabilite per ognuno dall’articolo 22 della legge n. 903 del 1965.
Per l’attribuzione del beneficio ai soggetti in argomento, dovrà essere acquisita la certificazione emessa della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, cui gli interessati devono presentare apposita domanda rilasciata ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510.
Chiaro intento del legislatore è quello di fornire adeguato risarcimento alle vittime di eventi terroristici accaduti nel passato, e ai loro familiari. Pertanto il beneficio va concesso anche a coloro che- pur titolari del trattamento ai superstiti al momento del decesso della vittima- hanno perso alla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 tale titolarità (circolare n. 122 del 24 ottobre 2007).
CLAUSOLA D'ORO
L’art. 7 della legge n.206 del 2004 prevede l’adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice al trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in attività , che si trovino in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità.
La “clausola d’oro” deve essere applicata sui trattamenti pensionistici erogati alla vittima dell’evento terroristico e -al suo decesso- sui trattamenti ai superstiti derivanti, ma anche sui trattamenti diretti dei familiari.
ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI
Il riconoscimento dell’infermità, nonché il nesso causale con l’evento terroristico, ai fini dell’attribuzione dei benefici, dovranno essere attestati con una certificazione emessa dall’Ufficio Territoriale del Governo, cui l’interessato deve presentare apposita domanda presso:
•la Prefettura della Provincia in cui si è verificato l’evento;
•la Prefettura della Provincia di residenza;
•il Consolato del luogo di residenza, per coloro che risiedono all’estero.
Il Prefetto o il Console, acquisiti gli elementi necessari per la valutazione del caso (informative, rapporti, atti processuali, verbali delle Commissioni mediche competenti per l’accertamento della invalidità subita) e verificata la sussistenza dei requisiti, emana un decreto di concessione o di diniego dei benefici richiesti.
La certificazione deve riportare la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale dell’invalidità.
In considerazione della particolarità dei casi in esame, si ritiene idonea a produrre gli effetti di legge anche la certificazione che non riporti la natura delle ferite e delle lesioni, né la patologia invalidante.
La domanda di pensione o di ricostituzione dovrà essere corredata da detta certificazione. Non deve comunque essere richiesta alcuna documentazione qualora risultino da precedenti comunicazioni presenti agli atti gli elementi necessari per l’applicazione della normativa in parola.
Il coniuge della vittima, cui le disposizioni in oggetto hanno esteso il riconoscimento dell’aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva, dovranno presentare la certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante il rapporto di matrimonio ovvero lo stato di famiglia relativo al momento in cui si è verificato l’evento terroristico subito dal congiunto. Per i figli sarà sufficiente la dichiarazione della data di nascita da confrontare con il momento in cui si è verificato l’evento.
I genitori della vittima dell’evento terroristico, al fine di ottenere i benefici in argomento ,dovranno documentare che non esistevano né coniuge né figli della vittima al momento dell’evento terroristico, mediante presentazione di certificato di stato di famiglia della vittima o dichiarazione sostituiva.
DECORRENZA DEI BENEFICI
Gli effetti economici della legge 3 agosto 2004, n.206, sono attribuiti a partire dal 1° settembre 2004.
A favore dei soggetti già titolari di pensione, le Sedi dovranno provvedere a ricalcolare la pensione, secondo le nuove regole, a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1° settembre 2004.
Le pensioni da liquidare con il computo determinante della maggiorazione contributiva prevista dall’articolo 3 della legge citata non possono avere decorrenza anteriore al 1° settembre 2004 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del più volte citato provvedimento).
Per quanto concerne i soggetti con un grado di invalidità pari o superiore all’80 %, non ancora pensionati, il trattamento immediato diretto decorre dal mese successivo all’evento terroristico. A partire da tale data va rivalutata la pensione con attribuzione degli importi solo dal 1° settembre 2004. Il medesimo trattamento va poi ricalcolato con l’attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2007 (circ. 122/2007 p.10).
Per le vittime di eventi terroristici con grado di invalidità pari o superiore all’80 %, già pensionati alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n.206, dovrà essere ricalcolato il trattamento spettante dalla decorrenza della pensione e l’attribuzione degli arretrati partirà dal 1° settembre 2004. Dal 1° gennaio 2007 dovranno essere erogati gli importi corrispondenti al ricalcolo della pensione con l’attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva.
A decorrere dal 1° gennaio 2008 la pensione dovrà essere liquidata o riliquidata in misura pari all'ultima retribuzione percepita, incrementata del 7,5% (circolare n. 98 dell' 11 novembre 2008-p. 3.2).
I benefici economici spettanti ai superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio di Kindu (Congo) decorrono dal 1° aprile 2006. Con decorrenza dal 1° gennaio 2007 dovranno essere erogati gli importi corrispondenti al ricalcolo della pensione con l'attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva(circ. 98 dell' 11 novembre 2008 -p.3.3).
I benefici spettanti alle vittime della strage di Ustica nonché alle vittime dei delitti della “banda della Uno bianca” ed ai loro superstiti decorrono dal 1° gennaio 2007 (Finanziaria 2007).
Dalla stessa data produce effetto anche l’attribuzione della maggiorazione dei 10 anni da concedere al coniuge, ai figli o, in mancanza, ai genitori della vittima.
Qualora i benefici debbano, invece, essere attribuiti a soggetti già titolari di pensione la pensione dovrà essere ricalcolata a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1°gennaio 2007.
I benefici pensionistici alle vittime di azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico decorrono dal 1° gennaio 2008.
L’attribuzione della doppia annualità della pensione ai superstiti di vittime della criminalità organizzata, di vittime del dovere, dei sindaci vittime di atti criminali nell’espletamento delle loro funzioni decorre dal 1° gennaio 2008 (Finanziaria 2008).
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il Ministero dell’Interno è competente all’erogazione della maggiorazione del trattamento di fine rapporto, secondo la misura stabilita dalle stesse disposizioni, ai lavoratori dipendenti presso le forme di previdenza dei lavoratori dipendenti gestite dall’Inps e dell’indennità a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, a favore dei lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché alla gestione separata.
Pertanto gli interessati dovranno presentare domanda al predetto Dicastero (msg.14190 del 23/06/2009).
Re: Vittime del dovere e pens. privileggiata
Vittime del dovere: risarcimento, interessi legali e imposizione fiscale dei relativi trattamenti
Cassazione sez. lavoro, sentenza 19.4.2013 n. 9603
C.M.S. e R.S., rispettivamente vedova e figlia di R.G., assassinato da componenti delle "brigate rosse" in (OMISSIS), adivano il Tribunale di Genova nei confronti del Ministero dell'Interno, del Ministero della Sanità, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Inps per ottenere il riconoscimento del loro diritto a determinate prestazioni in applicazione della legislazione in favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari (L. n. 206 del 2004). Nel corso del giudizio, su ordine del giudice, il contraddittorio veniva esteso nei confronti dell'Agenzia delle entrate e della ASL n. (OMISSIS) di Genova.
Il Tribunale adito, in composizione monocratica, con sentenza depositata il 9.10.2006, precisato che alla controversia, per quanto non espressamente disciplinato dalla L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 12, trovava applicazione il rito civile ordinario e non il rito del lavoro; ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia; dato atto che relativamente ad alcune delle domande la materia del contendere era cessata, totalmente (per la richiesta dell'assegno vitalizio di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 3) o parzialmente (per l'integrazione della speciale elargizione di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 1); per quanto ancora rileva provvedeva nei termini seguenti.
Poichè il R. era stato dipendente non di una pubblica amministrazione ma dell'Italsider, quanto all'integrazione in favore della vedova del TFR maturato dal R., prevista dalla L. n. 206 del 2004, art. 2, il Tribunale affermava che sussisteva la legittimazione del Ministero dell'Interno in applicazione della norma di chiusura di cui al D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, art. 2.
Ai fini della determinazione dell'importo della integrazione dalla (già richiamata) speciale elargizione di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 1, il cui importo era stato elevato dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, da L. 150.000.000 ad Euro 200.000,00, il Tribunale riteneva fondata la tesi delle ricorrenti, secondo cui doveva tenersi conto, ai fini del percepito, solo delle somme corrisposte in linea capitale e non anche degli importi corrisposti a titolo di rivalutazione, dato che questa componente era imputabile al ritardo con il quale era avvenuto il pagamento rispetto alla data di entrata in vigore della legge, in applicazione della L. n. 302 del 1990, art. 8, la cui ratio era quella di evitare che il tempo necessario per l'eventuale istruttoria (e comunque dovuto a ritardi dell'amministrazione) potesse recare nocumento ai beneficiari. Ne derivava il diritto a un conguaglio in linea capitale di Euro 4.280,35 per ciascuna delle ricorrenti, oltre accessori per il ritardo su tali importi (e integrazione degli analoghi accessori relativi alle somme già corrisposte).
Quanto ai criteri per l'applicazione della L. n. 206 del 2004, art. 4, commi 2 e 3, che stabilisce regole particolari per la determinazione, rispettivamente, delle pensioni dirette a favore dei soggetti che abbiano subito per effetto di atti di terrorismo un'invalidità pari almeno all'80 per cento della capacità lavorativa e delle pensioni di reversibilità o indirette in favore dei superstiti di vittime di atti di terrorismo, il Tribunale riteneva che l'espressione "in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma 2 "fosse da interpretare nel senso che la pensione riconosciuta dalla norma in esame debba essere pari all'ultima retribuzione percepita, rideterminata con le maggiorazioni previste da detto art. 2, comma 2. Riconosceva quindi il diritto della signora C. ad una pensione dell'importo di Euro 2.116,00 mensili dall'1.9.2004, e al pagamento dei relativi arretrati con i relativi accessori per il ritardo. Disattendeva pertanto la tesi dell'Inps secondo cui l'ultima retribuzione, con le previste maggiorazioni, dovesse essere presa come base di calcolo della pensione, con applicazione sotto gli altri profili delle regole generali dell'ordinamento pensionistico, e con correlazione quindi della pensione sia all'anzianità maturata dalla vittima che alla decurtazione prevista per le pensioni indirette (60% della pensione diretta di riferimento).
Il Tribunale rigettava poi la domanda della C. diretta al riconoscimento del suo diritto a due annualità del trattamento pensionistico a norma della L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 4, ritenendo tale prestazione riconosciuta a favore dei superstiti di vittime di atti terroristici già titolari dell'assegno vitalizio non reversibile previsto dal comma 3 dello stesso articolo per avere contratto un'invalidità non inferiore a un quarto della capacità lavorativa. La erogazione una tantum in questione, secondo il giudicante, aveva lo scopo di compensare la cessazione di tale beneficio al momento della morte del congiunto vittima del terrorismo e non aveva ragione di essere nel caso in cui l'atto di terrorismo avesse determinato la morte della vittima, poichè in tal caso i congiunti diventavano direttamente beneficiari di assegni vitalizi.
In relazione alle domande dirette all'applicazione delle esenzioni tributarie previste dalla legislazione in favore delle vittime del terrorismo, il Tribunale preliminarmente esaminava e disattendeva l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la L. n. 206 del 2004, art. 11, abbia previsto che le cause aventi ad oggetto il riconoscimento di "tutti" i benefici, senza alcuna eccezione, stabiliti dalla legge stessa debbano essere proposte davanti al Tribunale in composizione monocratica, introducendo così una deroga, in via di eccezione, alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, in particolare con riguardo alla controversie tra sostituito e sostituto d'imposta in ordine alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo.
Nel merito, infine, riteneva che sia la L. n. 407 del 1998, che la L. n. 206 del 2004 comportavano il beneficio dell'esenzione dall'IRPEF delle somme erogate a titolo di pensione e quindi condannava l'Agenzia delle entrate alla restituzione delle somme percepite a titolo di Irpef sulla pensione erogata alla C. dal 1999 al 2004 e l'Inps a restituire alla medesima le trattenute operate per Irpef, non ancora versate all'agenzia tributaria.
Contro questa sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di C.M.S., a cui quest'ultima ha resistito con controricorso proponendo contestualmente ricorso incidentale con un motivo.
Il Ministero dell'Interno e l'Agenzia per le Entrate hanno proposto un primo ricorso per cassazione, notificato il 10.10.2007 ma non depositato, su cui questa Corte, Sez. 2^, ha provveduto con ordinanza 22 dicembre 2008 n. 30030, dichiarativa dell'improcedibilità; e successivamente un'ulteriore ricorso nei confronti di C.M. S. e R.S., nonchè dell'INPS, affidato a quattro motivi e notificato l'8.11.2007. La C. e la R. hanno resistito con controricorso. Anche l'Inps si è costituito con controricorso.
Sui tre ricorsi, previa riunione degli stessi, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 8-8-2011 n. 17078, hanno provveduto in ordine alla questione di giurisdizione posta (tra l'altro) dal terzo motivo del ricorso proposto dalle amministrazioni statali.
In particolare il Supremo Collegio, dopo aver affermato che "non sussistono ragioni di inammissibilità di detto ricorso in quanto esso è stato notificato prima del decorso non solo del termine lungo di impugnazione, ma anche del termine breve decorrente dalla data di notificazione del primo ricorso per cassazione delle medesime parti, non depositato, e della declaratoria di improcedibilità del medesimo (cfr. l'art. 387 c.p.c. e Cass. n. 22561 del 2004, 13267/2007 e 12898/2010)", ha rigettato il terzo motivo "per la parte relativa all'eccezione di difetto di giurisdizione" ed ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo la causa "alla Sezione Lavoro per l'esame delle altre censure di cui allo stesso motivo e degli ulteriori motivi dello stesso e degli altri ricorsi".
Cassazione sez. lavoro, sentenza 19.4.2013 n. 9603
C.M.S. e R.S., rispettivamente vedova e figlia di R.G., assassinato da componenti delle "brigate rosse" in (OMISSIS), adivano il Tribunale di Genova nei confronti del Ministero dell'Interno, del Ministero della Sanità, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Inps per ottenere il riconoscimento del loro diritto a determinate prestazioni in applicazione della legislazione in favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari (L. n. 206 del 2004). Nel corso del giudizio, su ordine del giudice, il contraddittorio veniva esteso nei confronti dell'Agenzia delle entrate e della ASL n. (OMISSIS) di Genova.
Il Tribunale adito, in composizione monocratica, con sentenza depositata il 9.10.2006, precisato che alla controversia, per quanto non espressamente disciplinato dalla L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 12, trovava applicazione il rito civile ordinario e non il rito del lavoro; ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia; dato atto che relativamente ad alcune delle domande la materia del contendere era cessata, totalmente (per la richiesta dell'assegno vitalizio di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 3) o parzialmente (per l'integrazione della speciale elargizione di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 1); per quanto ancora rileva provvedeva nei termini seguenti.
Poichè il R. era stato dipendente non di una pubblica amministrazione ma dell'Italsider, quanto all'integrazione in favore della vedova del TFR maturato dal R., prevista dalla L. n. 206 del 2004, art. 2, il Tribunale affermava che sussisteva la legittimazione del Ministero dell'Interno in applicazione della norma di chiusura di cui al D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, art. 2.
Ai fini della determinazione dell'importo della integrazione dalla (già richiamata) speciale elargizione di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 1, il cui importo era stato elevato dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, da L. 150.000.000 ad Euro 200.000,00, il Tribunale riteneva fondata la tesi delle ricorrenti, secondo cui doveva tenersi conto, ai fini del percepito, solo delle somme corrisposte in linea capitale e non anche degli importi corrisposti a titolo di rivalutazione, dato che questa componente era imputabile al ritardo con il quale era avvenuto il pagamento rispetto alla data di entrata in vigore della legge, in applicazione della L. n. 302 del 1990, art. 8, la cui ratio era quella di evitare che il tempo necessario per l'eventuale istruttoria (e comunque dovuto a ritardi dell'amministrazione) potesse recare nocumento ai beneficiari. Ne derivava il diritto a un conguaglio in linea capitale di Euro 4.280,35 per ciascuna delle ricorrenti, oltre accessori per il ritardo su tali importi (e integrazione degli analoghi accessori relativi alle somme già corrisposte).
Quanto ai criteri per l'applicazione della L. n. 206 del 2004, art. 4, commi 2 e 3, che stabilisce regole particolari per la determinazione, rispettivamente, delle pensioni dirette a favore dei soggetti che abbiano subito per effetto di atti di terrorismo un'invalidità pari almeno all'80 per cento della capacità lavorativa e delle pensioni di reversibilità o indirette in favore dei superstiti di vittime di atti di terrorismo, il Tribunale riteneva che l'espressione "in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma 2 "fosse da interpretare nel senso che la pensione riconosciuta dalla norma in esame debba essere pari all'ultima retribuzione percepita, rideterminata con le maggiorazioni previste da detto art. 2, comma 2. Riconosceva quindi il diritto della signora C. ad una pensione dell'importo di Euro 2.116,00 mensili dall'1.9.2004, e al pagamento dei relativi arretrati con i relativi accessori per il ritardo. Disattendeva pertanto la tesi dell'Inps secondo cui l'ultima retribuzione, con le previste maggiorazioni, dovesse essere presa come base di calcolo della pensione, con applicazione sotto gli altri profili delle regole generali dell'ordinamento pensionistico, e con correlazione quindi della pensione sia all'anzianità maturata dalla vittima che alla decurtazione prevista per le pensioni indirette (60% della pensione diretta di riferimento).
Il Tribunale rigettava poi la domanda della C. diretta al riconoscimento del suo diritto a due annualità del trattamento pensionistico a norma della L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 4, ritenendo tale prestazione riconosciuta a favore dei superstiti di vittime di atti terroristici già titolari dell'assegno vitalizio non reversibile previsto dal comma 3 dello stesso articolo per avere contratto un'invalidità non inferiore a un quarto della capacità lavorativa. La erogazione una tantum in questione, secondo il giudicante, aveva lo scopo di compensare la cessazione di tale beneficio al momento della morte del congiunto vittima del terrorismo e non aveva ragione di essere nel caso in cui l'atto di terrorismo avesse determinato la morte della vittima, poichè in tal caso i congiunti diventavano direttamente beneficiari di assegni vitalizi.
In relazione alle domande dirette all'applicazione delle esenzioni tributarie previste dalla legislazione in favore delle vittime del terrorismo, il Tribunale preliminarmente esaminava e disattendeva l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la L. n. 206 del 2004, art. 11, abbia previsto che le cause aventi ad oggetto il riconoscimento di "tutti" i benefici, senza alcuna eccezione, stabiliti dalla legge stessa debbano essere proposte davanti al Tribunale in composizione monocratica, introducendo così una deroga, in via di eccezione, alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, in particolare con riguardo alla controversie tra sostituito e sostituto d'imposta in ordine alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo.
Nel merito, infine, riteneva che sia la L. n. 407 del 1998, che la L. n. 206 del 2004 comportavano il beneficio dell'esenzione dall'IRPEF delle somme erogate a titolo di pensione e quindi condannava l'Agenzia delle entrate alla restituzione delle somme percepite a titolo di Irpef sulla pensione erogata alla C. dal 1999 al 2004 e l'Inps a restituire alla medesima le trattenute operate per Irpef, non ancora versate all'agenzia tributaria.
Contro questa sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di C.M.S., a cui quest'ultima ha resistito con controricorso proponendo contestualmente ricorso incidentale con un motivo.
Il Ministero dell'Interno e l'Agenzia per le Entrate hanno proposto un primo ricorso per cassazione, notificato il 10.10.2007 ma non depositato, su cui questa Corte, Sez. 2^, ha provveduto con ordinanza 22 dicembre 2008 n. 30030, dichiarativa dell'improcedibilità; e successivamente un'ulteriore ricorso nei confronti di C.M. S. e R.S., nonchè dell'INPS, affidato a quattro motivi e notificato l'8.11.2007. La C. e la R. hanno resistito con controricorso. Anche l'Inps si è costituito con controricorso.
Sui tre ricorsi, previa riunione degli stessi, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 8-8-2011 n. 17078, hanno provveduto in ordine alla questione di giurisdizione posta (tra l'altro) dal terzo motivo del ricorso proposto dalle amministrazioni statali.
In particolare il Supremo Collegio, dopo aver affermato che "non sussistono ragioni di inammissibilità di detto ricorso in quanto esso è stato notificato prima del decorso non solo del termine lungo di impugnazione, ma anche del termine breve decorrente dalla data di notificazione del primo ricorso per cassazione delle medesime parti, non depositato, e della declaratoria di improcedibilità del medesimo (cfr. l'art. 387 c.p.c. e Cass. n. 22561 del 2004, 13267/2007 e 12898/2010)", ha rigettato il terzo motivo "per la parte relativa all'eccezione di difetto di giurisdizione" ed ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo la causa "alla Sezione Lavoro per l'esame delle altre censure di cui allo stesso motivo e degli ulteriori motivi dello stesso e degli altri ricorsi".
- antoniomlg
- Sostenitore
- Messaggi: 3640
- Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am
Re: Vittime del dovere e pens. privileggiata
Messaggio da antoniomlg »
salve
non trovo sentenze e ricorsi niente di niente circa "vittime del dovere" per
quanto riguarda l'accesso la pensionamento diretto , e nello specifico
invalidità uguale o superiore all'80%;
ed i famosi benefici dei 10 anni di contributi figurativi.
possibile che stia andando tutto liscio?????'
grazie
non trovo sentenze e ricorsi niente di niente circa "vittime del dovere" per
quanto riguarda l'accesso la pensionamento diretto , e nello specifico
invalidità uguale o superiore all'80%;
ed i famosi benefici dei 10 anni di contributi figurativi.
possibile che stia andando tutto liscio?????'
grazie
- antoniomlg
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Re: Vittime del dovere e pens. privileggiata
Messaggio da antoniomlg »
salve
non trovo sentenze e ricorsi niente di niente circa "vittime del dovere" per
quanto riguarda l'accesso la pensionamento diretto , e nello specifico
invalidità uguale o superiore all'80%;
ed i famosi benefici dei 10 anni di contributi figurativi.
possibile che stia andando tutto liscio?????'
grazie continuo cercare ma non trovo niente.......
il mio appello a qualcuno che ha affrontato questo argomento
oppure a quanti vogliono cimentarsi nella ricerca tanto prima o poi
ci saranno quesiti che chiedono lumi e dobbiamo essere preparati.
ciao
non trovo sentenze e ricorsi niente di niente circa "vittime del dovere" per
quanto riguarda l'accesso la pensionamento diretto , e nello specifico
invalidità uguale o superiore all'80%;
ed i famosi benefici dei 10 anni di contributi figurativi.
possibile che stia andando tutto liscio?????'
grazie continuo cercare ma non trovo niente.......
il mio appello a qualcuno che ha affrontato questo argomento
oppure a quanti vogliono cimentarsi nella ricerca tanto prima o poi
ci saranno quesiti che chiedono lumi e dobbiamo essere preparati.
ciao
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