Vittime del Dovere e della criminalità.

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christian71
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da christian71 »

Certo Pietro, assolutamente CdS..... e speriamo bene....

Saluti

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antoniomlg
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da antoniomlg »

a che punto è il vostro iter/calvario?
io sono in attesa di pronuncia del tribunale.
in quanto ho dovuto ricorrere avverso il diniego amministrativo.
ciao
christian71
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da christian71 »

Io sono in attesa che la CMO mi convochi per definire la % di invalidità, considera che 2 mesi fa la Prefettura di Latina (in quanto sono residente li), ottenuto il parere favorevole del Ministero ha scritto alla CMO per convocarmi ma ancora niente....speravo mi chiamassero per gennaio e invece.....

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eubilar
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da eubilar »

Salve a tutti.
Ho letto con attenzione i vari post ma non ho trovato la risposta al quesito di seguito riportato:
Appartenente FF PP equiparato a vittima del dovere giudicato dalla speciale commissione con IC 25%, IP 25%, DB 25%
Da notare che 10 anni prima la CMO aveva giudicato la patologia dipendente da causa di servizio ascrivibile a tab. B.
Sarei molto grato di sapere in tal caso quali provvidenze spettano per legge e le singole modalità di corresponsione, anche con riferimento ad arretrati ed interessi, atteso che i 10 anni di mora sono dovuti all'intercorso contenzioso sul diritto dell'istante.
Ringrazio in anticipo per ogni cortese contributo.
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antoniomlg
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da antoniomlg »

..... atteso che i 10 anni di mora sono dovuti all'intercorso contenzioso sul diritto dell'istante. perché citi un contenzioso, in quale caso c'è stato un contenzioso per vittime del dovere o per la causa di servizio?

per i ratei degli assegni vitalizi e per la speciale elargizione non cè la prescrizione del credito

ciao
christian71
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da christian71 »

eubilar ha scritto:Salve a tutti.
Ho letto con attenzione i vari post ma non ho trovato la risposta al quesito di seguito riportato:
Appartenente FF PP equiparato a vittima del dovere giudicato dalla speciale commissione con IC 25%, IP 25%, DB 25%
Da notare che 10 anni prima la CMO aveva giudicato la patologia dipendente da causa di servizio ascrivibile a tab. B.
Sarei molto grato di sapere in tal caso quali provvidenze spettano per legge e le singole modalità di corresponsione, anche con riferimento ad arretrati ed interessi, atteso che i 10 anni di mora sono dovuti all'intercorso contenzioso sul diritto dell'istante.
Ringrazio in anticipo per ogni cortese contributo.
Benvenuto su questo forum eubilar, e congratulazione per il 25% ottenuto, ti è andata molto bene perchè in teoria con una tabella B si sarebbero potuti fermare tranquillamente al 20% e noto che ti è stata riconosciuta anche l'IC, cosa che di solito non viene fatto...
Posso chiederti quando hai fatto la visita e in quale CMO???? Hai visto mai che stiano cambiando orientamento e magari si stanno attenendo alla normativa come mai è stato fatto!!!!
Comunque con il 25% si cominciano ad avere importanti benefici per esempio:

- Speciale Elargizione (ne ha diritto anche chi non raggiunge il 25%) 2000 Euro a punto % ma rivalutati a fine 2013 erano circa 54.000 Euro con 25%;
- Assegno vitalizio da 258 Euro mensili (che però in realtà un giorno dovrebbe diventare da 500 Euro mensili come per le Vittime del Terrorismo) a decorrere dall'1.01.2006 (entrata in vigore della legge) se il tuo evento si è verificato prima di quella data;
- Speciale assegno vitalizio da 1033 Euro al mese a decorrere dall'1.01.2008 (entrata in vigore della legge) se il tuo evento si è verificato prima di quella data;
Considera che entrambi gli assegni rivalutati a gennaio 2014 ammontavano a 1.560 Euro ovviamente sono cumulabili con il tuo stipendio ma non reversibili...

Questi sono i benefici più importanti il resto puoi consultarlo nell'allegato qui sotto:
Specchio Riassuntivi Benefici.pdf
Saluti
Christian
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antoniomlg
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da antoniomlg »

(che però in realtà un giorno dovrebbe diventare da 500 Euro mensili come per le Vittime del Terrorismo) ciao ci siamo mancati per un solo minuto.

dovremme sapere altri informazioni per essere piu chiari;

>tipo di evento;
>data evento;

>>>>>per le vittime del del terrorissmo , l'assegno di 258 è stato automaticamente (pacificamente) aumentato a 500,

>>>>>per le vittime del terrorismo la decorrenza dell'assegno di 258 è dalla data dell'evento fino a tutto il 2004, poi elevato a 500.

e poi bisogna vedere il discorso del contenzioso in quanto se esso verte sul riconoscimento dello staus " VITTIMA" ci potrebbero effettivamente essere calcolati gli interessi dal giorno della domanda in via amministrativa.

un consiglio se mi permettete

nel chiedere informazioni ed eventuali consigli non siate
tirchi di fornire subito quante piu informazioni possibile.


data evento
tipo evento
invalidità riconosciuto (ascritta)
ecc. ecc.
christian71
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Re: R: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da christian71 »

antoniomlg ha scritto:(che però in realtà un giorno dovrebbe diventare da 500 Euro mensili come per le Vittime del Terrorismo) ciao ci siamo mancati per un solo minuto.

dovremme sapere altri informazioni per essere piu chiari;

>tipo di evento;
>data evento;

>>>>>per le vittime del del terrorissmo , l'assegno di 258 è stato automaticamente (pacificamente) aumentato a 500,

>>>>>per le vittime del terrorismo la decorrenza dell'assegno di 258 è dalla data dell'evento fino a tutto il 2004, poi elevato a 500.

e poi bisogna vedere il discorso del contenzioso in quanto se esso verte sul riconoscimento dello staus " VITTIMA" ci potrebbero effettivamente essere calcolati gli interessi dal giorno della domanda in via amministrativa.

un consiglio se mi permettete

nel chiedere informazioni ed eventuali consigli non siate
tirchi di fornire subito quante piu informazioni possibile.


data evento
tipo evento
invalidità riconosciuto (ascritta)
ecc. ecc.
Buon giorno Antonio, diciamo che lui ha parlato di "equiparato, Tab. B da 10 anni e 25% per IC" quindi prendo per buono quello poi per "arretrati, interessi e contenzioso" sinceramente non avendo parlato di cause, ricorsi o problemi affrontati, ho pensato che volesse intendere "arretrati e rivalutazioni"....se ivese c'è dietro dell'altro che non ha scritto allora certo che sarebbe il caso di integrare la domanda con ulteriori dettagli....

Saluti e buona giornata
Christian

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pietro17
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da pietro17 »

Antonio, ma non devi andare a vedere???????
Aspetto notizie.
Saluti.

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christian71
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Re: R: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da christian71 »

pietro17 ha scritto:Antonio, ma non devi andare a vedere???????
Aspetto notizie.
Saluti.

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Anche noi aspettiamo notizie da te è!!! Che ovviamente dovranno essere buone....
In bocca al lupo

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giuseppedemarco
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da giuseppedemarco »

Salve.
Volevo fare solo un pò di chiarezza in merito all'assegno da € 500.

antoniomlg ha scritto:
per le vittime del del terrorissmo , l'assegno di 258 è stato automaticamente (pacificamente) aumentato a 500


L'assegno di € 500 non viene percepito solo dalle vittime del terrorismo, ma anche dalle vittime della criminalità organizzata
franruggi
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da franruggi »

Ed anche a quelli vittime di azioni criminose...


Saluti
Francesco
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da panorama »

sentenza Tar 2010 che respinge e sentenza CdS 2012 che Accoglie in favore del ricorrente, sempre relative alla stessa persona.

CONCESSIONE ASSEGNO VITALIZIO

Qui si parla di importi e di decorrenza.

1) - decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni Militari n. 19 posizione 36038 del 29.7.2009, comunicato con nota 14.10.2009 n. 0195489 pervenuta il 16.10.2009, limitatamente al punto in cui al ricorrente col. OMISSIS è stato concesso a decorrere dall'1.1.2008 lo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 (milletrentatre) mensili da perequare al 26.8.2004 e l'assegno vitalizio di € 500,00 (cinquecento) mensili, soggetti annualmente alla perequazione automatica.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di TRENTO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201000176


N. 00176/2010 REG.SEN.
N. 00228/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Osele, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, Via Calepina, n. 65

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9 è, per legge, domiciliato

per l'annullamento
- del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni Militari n. 19 posizione 36038 del 29.7.2009, comunicato con nota 14.10.2009 n. 0195489 pervenuta il 16.10.2009, limitatamente al punto in cui al ricorrente col. OMISSIS è stato concesso a decorrere dall'1.1.2008 lo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 (milletrentatre) mensili da perequare al 26.8.2004 e l'assegno vitalizio di € 500,00 (cinquecento) mensili, soggetti annualmente alla perequazione automatica, il tutto per essere stato ferito in data ….1992 nel Sahara dell'Ovest mentre partecipava alla missione ONU "MINURSO", quale osservatore militare ONU "per lo scoppio di un ordigno bellico collocato da elementi ignoti ostili" con "evento (è) da ritenersi di chiara matrice terroristica;

- nonchè di tutti i provvedimenti presupposti, endoprocedimentali, consequenziali e connessi e in ogni caso
per l’accertamento

- del diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno vitalizio ai sensi della legge n. 407 del 1998 dal 1.1.1998 o al più tardi dall'11.12.1998 anziché dal 1.1.2008, e dell’assegno speciale vitalizio ai sensi della L. 206/04 dall'1.1.2004, o in subordine dal 26.8.2004, anziché dall'1.1.2008;

e per la condanna
- del Ministero della Difesa alla corresponsione di quanto dovuto con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria, oltre ad ogni altro beneficio conseguente eventualmente dovuto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2010 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 9 - 11.12.2009 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo 15.12, il colonnello del Ruolo d'Onore OMISSIS ha rivendicato l’accertamento del diritto all'assegno vitalizio ex L. 23.11.1998, n. 407 dall’1.1.1998, o al più tardi dall'11.12.1998, nonché dello speciale assegno vitalizio ex L. 3.8.2004, n. 206 dall'1.1.2004, o in subordine dal 26.8.2004; il tutto per essere stato ferito in data …..1992 nel Sahara dell'Ovest mentre partecipava, quale osservatore militare, alla missione ONU "MINURSO", stante l’avvenuto scoppio di un ordigno bellico collocato da elementi ignoti ostili con evento da ritenersi di chiara matrice terroristica.

Avverso il provvedimento con cui l’Amministrazione ha concesso a decorrere dall'1.1.2008 lo speciale assegno vitalizio non reversibile di mensili € 1.033,00 (milletrentatre) da perequare al 26.8.2004 e l'assegno vitalizio di mensili € 500,00 (cinquecento) soggetti annualmente alla perequazione automatica, l’interessato ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 15 della L. 3.8.2004, n. 206, come modificato dalla L. 24.12.2007, n. 244, nonché violazione dell’art. 2, comma 106, di quest’ultima legge - violazione dell'art. 5 della L. 23.11.1998, n. 407;

2) violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento e violazione del principio di eguaglianza - eccesso di potere, travisamento dei fatti e contraddittorietà manifesta - violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241 per assoluta carenza e, comunque, erronea e contraddittoria motivazione.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha opposto l’infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.

Alla pubblica udienza del 27 maggio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il Col. R. O. OMISSIS, riconosciuto “vittima del terrorismo” con provvedimento del Commissario del Governo per la Provincia di Trento di data …...2009, ha ottenuto con il decreto ministeriale impugnato la erogazione dell’indicato vitalizio in favore delle vittime di atti di terrorismo nazionale ed internazionale con decorrenza dalla data di entrata in vigore della L, 24.12.2007, n. 244 e non da quella della L. 3.8.2004, n. 206.

Unitamente all’invocato annullamento in parte qua del provvedimento avversato il ricorrente ha proposto un’azione di accertamento del suo diritto ad ottenere il ridetto beneficio economico con decorrenza dal 26.8.2004, anziché dal 1.1.2008, essendo state estese le disposizioni della vista legge n. 206 del 2004 anche agli eventi di siffatta natura che hanno coinvolto cittadini italiani all'estero a decorrere dal 1.1.1961.

2. Con il primo motivo l’istante denuncia la violazione dell’art. 15 della ridetta legge n. 206 del 2004, in combinato disposto con l’art. 2 della legge n. 244 del 2007, allegando che, con l’estensione anche alle vittime del terrorismo all’estero dell’assegno vitalizio istituito con la precedente legge n. 206 del 2004, il Legislatore avrebbe inteso ricomprendere retroattivamente i cittadini coinvolti in eventi terroristici verificatisi all’estero a decorrere dall’1.1.1961 nel novero dei beneficiari individuati dalla legge n. 206 del 2004, riconoscendo loro il diritto al suddetto assegno, a decorrere dall’entrata in vigore di tale normativa (26.8.2004).

Detto ordine di idee non può essere condiviso.

La ricostruzione del quadro normativo di riferimento deve necessariamente muovere dalla L. 3.8.2004 n. 206, rubricata "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", la quale ha previsto una serie di benefici economici (assistenziali e previdenziali) da attribuire, ai sensi dell'art. 15, comma 1, “agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961”, mentre in base al successivo comma 2 “per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2003”.

I destinatari di tale disposizione erano dunque originariamente le vittime di atti di terrorismo verificatisi sul territorio nazionale a far data dal 1961, nonché le vittime di eventi accaduti all’estero, ma solo a far data dal 2003.

La legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) è intervenuta con l’art. 2, comma 106, lettera d), estendendo i benefici economici in questione anche alle vittime di eventi terroristici avvenuti all'estero negli anni dal 1961 al 2002, modificando il ridetto art. 15, comma 2, della legge n. 206/2004 con l’aggiunta, infine, del seguente periodo: “I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1 gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento”.

A tale stregua appare al Collegio palese che, se con il primo impianto dell’art. 15, comma 2, della legge citata, il trattamento di favore era stato limitato ai soli eventi di terrorismo verificatisi all’estero dopo il 1.1.2003, l'attentato terroristico di cui è rimasto vittima il col. OMISSIS, verificatosi nell’anno 1992 nell’ex territorio coloniale spagnolo del Sahara occidentale, abbia trovato idonea copertura solo nel quadro dell’ultimo intervento legislativo: alcun effetto retroattivo può essere conseguentemente attribuito alla sopravvenuta novella in aggiunta al beneficio di non poco momento che essa ha istituito per eventi che erano stati in precedenza esclusi da ogni provvidenza economica da parte dello Stato.

Il primo motivo di ricorso va perciò disatteso.

3. Con il secondo mezzo d’impugnazione il ricorrente si duole di un’asserita disparità di trattamento con altri militari quanto al riconoscimento della decorrenza dei benefici, denunciando, altresì, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Ai visti rilievi è agevole replicare che il presente giudizio d’accertamento della spettanza o meno di un diritto non tollera altra definizione se non sulla base di quanto spettante in base alle invocate disposizioni di legge, per cui l’eventuale illegittimità commessa dall’Amministrazione costituisce ragione di personale responsabilità per quanti abbiano violato la legge, ma resta del tutto ininfluente ai fini qui considerati.

Altrettanto deve, poi, dirsi per la denunciata violazione dell’obbligo di motivazione, dovendosi trarre le ragioni in fatto e in diritto della presente vicenda direttamente da quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio.

4. Per le considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda sopra definita.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 228/2009, lo respinge.

Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/08/2010

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201203926


N. 03926/2012REG.PROV.COLL.
N. 09493/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9493 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Calo', Carlo Totino, con domicilio eletto presso Carlo Totino in Roma, via Gramsci, 36;

contro
Ministero della difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00176/2010, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE ASSEGNO VITALIZIO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2012 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Maurizio Calò e Alessia Urbani Neri (Avv. dello Stato);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ……. 1992, l’allora capitano OMISSIS è stato ferito dallo scoppio di un ordigno mentre partecipava, quale osservatore militare, alla missione ONU “MINURSO” nel Sahara occidentale. Per tale ragione, con atto del Commissario di Governo per la Provincia di Trento in data …… 2009, gli è stata riconosciuta la qualifica di “vittima del terrorismo”.

Nominato colonnello nel ruolo d’onore, il OMISSIS ha impugnato il decreto ministeriale del 29 luglio 2009, con cui gli sono stati riconosciuti i benefici di legge dal 1° gennaio 2008, al fine di ottenerne una diversa decorrenza (per il diritto all’assegno vitalizio ex legge 23 novembre 1998, n. 407, dal 1° gennaio 1998 o, al più tardi, dall’11 dicembre 1998; per lo speciale assegno vitalizio ex legge 3 agosto 2004, n. 206, dal 1° gennaio 2003 o, in subordine, dal 26 agosto 2004). Ha chiesto dunque l’annullamento del decreto in parte qua, con l’accertamento del proprio diritto e la condanna dell’Amministrazione a corrispondere le somme dovute con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria.

Con sentenza 4 agosto 2010, n. 176, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha respinto il ricorso.

Il colonnello (ora generale) OMISSIS ha interposto appello contro la sentenza deducendo in primo luogo la violazione di legge.

L’art. 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - che ha novellato l’art. 15 della citata legge n. 206 del 2004 - avrebbe natura di disposizione correttiva, dettata dalla necessità di porre rimedio a un’irragionevole disparità di trattamento; avrebbe pertanto efficacia retroattiva.

La sentenza avrebbe inoltre omesso di pronunziare sul motivo del ricorso relativo alla decorrenza dell’assegno vitalizio previsto dalle leggi n. 302 del 1990 e n. 407 del 1998, sul quale pure influirebbe la modificazione introdotta dalla legge n. 244 del 2007.

La sentenza, infine, avrebbe falsamente interpretato la disparità di trattamento del caso di specie rispetto a quello assicurato ad altri militari vittime del terrorismo all’estero, recando sul punto una motivazione carente, travisata e perplessa.

Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio per resistere all’appello, depositando una succinta memoria.

Il gen. OMISSIS ha quindi depositato una memoria di replica, richiamando recente giurisprudenza della Corte dei conti.

All’udienza pubblica del 19 giugno 2012, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

Per esigenze sistematiche, è preferibile invertire l’ordine di esame dei profili indicati nell’appello (come già prima nel ricorso) e iniziare dalla domanda relativa alla decorrenza dell’assegno previsto dalla legge n. 407 del 1998.

L’art. 2, comma 1, di tale legge attribuisce “un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili” a chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo, eversione o criminalità organizzata o di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità di associazioni di criminalità organizzata, subisca una invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa.

Per effetto del richiamo all’art. 1 della legge n. 320 del 1990, l’elargizione era in origine limitata in relazione agli atti e ai fatti svoltisi nel territorio dello Stato.

Successivamente l’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha esteso il beneficio - a decorrere dal 1° gennaio 1990 - a determinate categorie di personale (tra le quali gli appartenenti alle Forze armate dello Stato ex art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466) ferito nell’adempimento del dovere a causa di azioni criminose.

L’art. 3 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2003, n. 369) ha poi stabilito che le disposizioni richiamate si interpretano nel senso di applicarsi anche per gli eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale.

La norma ora ricordata, come detto, ha carattere interpretativo; dunque ha ordinaria efficacia retroattiva, non ostando nessuna delle circostanze che, secondo la giurisprudenza costituzionale, pongono un limite alla retroattività delle leggi di tale natura (cfr. da ultimo Corte cost., sentenza 2-5 aprile 2012, n. 78, par. 12 del “considerato in diritto”).

Ne consegue che, in relazione a un evento accaduto nel 1992, l’assegno vitalizio in questione - diversamente da quanto ha ritenuto l’Amministrazione - spetta al gen. OMISSIS a far data dall’entrata in vigore della legge n. 407 del 1998, cioè dall’11 dicembre dello stesso anno.

Dal canto suo l’art. 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004 riconosce alle vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, che per effetto di ferite o di lesioni abbiano riportato un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità “uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili”.

Il successivo art. 15 limita il beneficio (come pure le altre provvidenze previste dalla legge) agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Infine l’art. 2, comma 106 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha esteso i benefici in discorso anche agli eventi verificatisi all’estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento.

L’Amministrazione non contesta che anche tale speciale assegno spetti al gen. OMISSIS; ne fissa però la decorrenza al 1° gennaio 2008.

Ora, il punto non sta tanto nel carattere correttivo della disposizione da ultimo ricordata e nell’efficacia retroattiva che da quel carattere si vorrebbe far discendere.

La tesi dell’efficacia retroattiva delle disposizioni integrative o correttiva non è senz’altro corretta in termini generali (sarebbero altrimenti retroattive tutte le novelle legislative, il che evidente non è); è stata affermata in relazione al contenuto dei decreti legislativi integrativi o correttivi di precedente legislazione delegata, emanati sulla base della medesima delega (Cass. civ. SS. UU., 7 febbraio 1989, n. 733); deve intendersi superata da altra e più meditata giurisprudenza, secondo la quale gli effetti della successione temporale delle leggi operano anche nel caso di norme correttive o integrative di decreti legislativi, che il Governo, delegato a emanare i primi, sia al contempo delegato dalla stessa legge a emanare in un termine successivo (Cass. civ., SS. UU., 2 agosto 2002, n. 11631).

Piuttosto, in applicazione del generale canone ermeneutico dell’art. 12 delle preleggi, occorre ricostruire la “volontà del legislatore”, tenendo conto della possibile efficacia retroattiva anche di norme innovative (con la sola ovvia eccezione delle norme penali punitive), subordinata alla sola condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 marzo 2010, n. 1689).

Nel quadro di una ricostruzione sistematica della normativa di settore, sarebbe del tutto irragionevole supporre che il legislatore, mosso evidentemente da un obiettivo di perequazione, abbia inteso dare - quanto all’ampliamento dei ricordati benefici alle vittime di eventi avvenuti al di fuori del territorio dello Stato - efficacia ex tunc all’estensione dell’<assegno> ex legge n. 407 del 1998 ed efficacia ex nunc, invece, allo <speciale assegno> ex legge n. 206 del 2004.

Come dunque il primo spetta all’appellante - secondo quanto prima si è detto - a far data dall’11 dicembre 2008, così deve ritenersi che anche il secondo gli sia dovuto - in conformità a quanto dispone l’art. 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004 - a partire dall’entrata in vigore della legge stessa, vale a dire dal 26 agosto dello stesso anno.

Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è fondato e perciò deve essere accolto nei termini di cui prima si è detto.

Il provvedimento impugnato va dunque annullato in parte qua e l’Amministrazione condannata a corrispondere gli arretrati dovuti, con la rivalutazione e gli interessi di legge.

La difficoltà di ricostruzione e interpretazione di una normativa complessa e stratificata nel tempo, che certo si sarebbe giovata di una tecnica legislativa più consapevole e accorta, giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla in parte qua il provvedimento oggetto del ricorso di primo grado.

Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2012
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

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Il Min. Dif. perde l'Appello al CdS.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201604425
- Public 2016-10-24 -


il 24/10/2016


N. 04425/2016REG.PROV.COLL.
N. 00587/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso in appello nr. 587 del 2016, proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro
la signora-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Bava ed Enrico Rossi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Ottaviano, 66,

per la riforma,
previa sospensiva,

della sentenza nr. 1432/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana depositata in data 26 ottobre 2015 e notificata in data 13 novembre 2015.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata signora-OMISSIS-;
Vista la memoria prodotta dall’appellata in data 20 luglio 2016 a sostegno delle proprie difese;
Vista l’ordinanza di questa Sezione nr. 936 del 18 marzo 2016, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. dello Stato Antonio Grumetto per l’Amministrazione appellante e l’avv. Rossi, anche in sostituzione dell’avv. Bava per l’appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La signora-OMISSIS-, quale genitrice del militare signor -OMISSIS-, deceduto in servizio nel 1977, ha proposto istanza per il riconoscimento dei benefici assistenziali già previsti dalla legge 20 ottobre 1990, nr. 302, in favore dei familiari delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, e successivamente estesi alle vittime del dovere dall’art. 1, commi da 562 a 565, della legge 23 dicembre 2005, nr. 266.

A fronte del rigetto di tale istanza, l’interessata ha adito il Tribunale di Pisa, in qualità di giudice del lavoro, il quale, con sentenza nr. 282 del 16 ottobre 2014, ha dichiarato il diritto della ricorrente:

a) all’elargizione prevista dall’art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, nr. 206;

b) all’assegno vitalizio di cui all’art. 5, commi 3 e 4, della medesima legge nr. 206/2004;

c) al beneficio di cui all’art. 1 della legge 19 luglio 2000, nr. 203;

d) all’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge 23 novembre 1998, nr. 407.

1.1. In esecuzione di detta sentenza, il Ministero della Difesa ha emesso:

- il decreto nr. 94 del 23 aprile 2015, col quale, in particolare con riferimento al beneficio di cui all’art. 5, comma 5, della legge nr. 206/2004, lo ha riconosciuto previa detrazione di quanto già percepito dalla richiedente a titolo di risarcimento danni e di speciale elargizione ex legge 3 giugno 1981, nr. 308;

- il decreto nr. 93 di pari data, col quale l’assegno vitalizio ex art. 2 della legge nr. 407/1998 veniva fatto decorrere dal 2 aprile 2007.

1.2. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Toscana, l’originaria istante ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pisa, lamentando l’unilaterale detrazione operata col decreto nr. 94 e la fissazione del dies a quo del beneficio attribuito col decreto nr. 93 a data diversa da quella indicata nella decisione da eseguire (laddove tale decorrenza era fissata al 1 gennaio 2006); infine, ha contestato la quantificazione in € 258 della misura dell’assegno vitalizio riconosciuto col decreto nr. 93, laddove l’importo era stato adeguato ad € 500 per effetto dell’art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, nr. 350.

2. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. adìto ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al decisum giudiziale nei sensi di cui alla domanda attorea.

3. Con l’odierno appello, il Ministero della Difesa è insorto avverso tale decisione, deducendo con unico articolato motivo: violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm. e dell’art. 2909 cod. civ.

Si assume in particolare, da parte appellante, che non sarebbe stato giammai possibile eccepire nel giudizio a quo la compensazione delle somme già erogate alla ricorrente, non disponendo l’Amministrazione di alcun credito da opporre in sede giudiziale; che la questione della quantificazione del beneficio non era comunque coperta dal giudicato, atteso che dinanzi al giudice ordinario si era discusso unicamente della sua spettanza; che, infine, nella sentenza ottemperanda non era stato in alcun modo richiamato il disposto dell’art. 1, comma 238, della legge nr. 350 del 2003.

4. Si è costituita l’originaria ricorrente, la quale si è diffusamente opposta all’accoglimento dell’appello, instando per la conferma della sentenza impugnata.

5. Alla camera di consiglio del 17 marzo 2016, fissata per l’esame della domanda di sospensiva formulata in una all’appello, questa è stata respinta.

6. Da ultimo, all’udienza del 20 ottobre 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Tutto ciò premesso, l’appello è infondato e va conseguentemente respinto, dovendo confermarsi l’avviso già anticipato in sede cautelare.

8. Ed invero, con riferimento alla detrazione delle somme già corrisposte alla ricorrente a titolo di risarcimento ovvero di altri e diversi benefici, il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi dall’indirizzo espresso nei plurimi e recenti precedenti della Sezione (sentt. nn. 2434 e 2435 del 14 maggio 2015, e nr. 1336 del 6 aprile 2016), laddove si è affermato che, in sede di ottemperanza a una sentenza con cui l’Amministrazione sia stata condannata a erogare un beneficio nella misura di legge, non è consentito operare in sede esecutiva decurtazioni se la questione non è stata sollevata nel corso del giudizio.

Pertanto, non risponde al vero che il giudizio a quo avesse avuto a oggetto soltanto la spettanza dei benefici richiesti, e non anche la loro misura, trattandosi di importi la cui quantificazione discende direttamente dalla legge, di modo che alcun autonomo accertamento sul punto il giudice avrebbe dovuto compiere, e quindi spettava alla parte convenuta eccepire l’eventuale già intervenuta erogazione di somme in favore dell’interessata.

Siffatta eccezione, contrariamente a quanto assume oggi la difesa erariale, non sarebbe stata qualificabile come eccezione di compensazione in senso tecnico (la quale, in effetti, ha a oggetto un “controcredito” vantato dalla parte convenuta nei confronti dell’attore), ma ben più banalmente come intesa a ottenere una più contenuta – e corretta, dal punto di vista dell’Amministrazione – quantificazione dei benefici da attribuire alla ricorrente.

Alla luce dei superiori rilievi, risultano recessivi le ulteriori doglianze svolte dall’odierna appellata in ordine all’illegittimità anche nel merito delle detrazioni de quibus.

9. Quanto all’ulteriore questione dell’ammontare dell’assegno di cui all’art. 2 della legge nr. 407/1998, effettivamente il decisum da eseguire ne aveva fissata la decorrenza al 1 gennaio 2006: il che comporta ovviamente che l’entità del beneficio dovesse commisurarsi sulla base della normativa vigente a tale data, tenendo conto dell’adeguamento stabilito dalla legge nr. 350/2003.

Non può pertanto condividersi l’avviso dell’Amministrazione appellante, secondo cui il giudice avrebbe dovuto operare un richiamo espresso alla sopravvenuta norma adeguatrice, essendo evidente che, una volta individuata genericamente la misura da erogare in quella di legge, consegue automaticamente la necessità di tener conto delle disposizioni ratione temporis applicabili.

10. In conclusione l’appello va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

11. Le spese di fase seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore dell’appellata signora-OMISSIS-, di spese e onorari della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellata e i suoi familiari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente FF, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Raffaele Greco





IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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