Vittime del Dovere e della criminalità.

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franruggi
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da franruggi »

antoniomlg ha scritto:
giuseppedemarco ha scritto:
Per franruggi
La sostanziale differenza è di carattere economico, come tu hai giustamente notato.
- 1° assegno di € 1.033,00 è uguale per tutti;
-Vittime del Terrorismo della Criminalità Organizzata e di Azioni Criminose - € 500,00;
-Vittime del Dovere ed Equiparati € 258,00.
A ciò bisogna aggiungere la rivalutazione annuale istat che tra l'altro è stata ripristinata da poco (era stata precedentemente bloccata dalla Legge Fornero)

Un saluto
> Cari amici di "sventura"
fate attenzione che in nessuna legge ho trovato scritto che l'assegno vitalizio di € 258,00;
sia di importo differente per tipologisa di "Vittima"


BENSI'
-L’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003 dispone che “con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”;


qualcuno ha già fatto ricorso in merito vencendolo.

cordialmente vi saluto


ciao antonio,
ho trovato in rete questa sentenza del TAR di bologna, ma il ministero continua a riferire che per vittime del dovere inquadrate nella legge 266/05 spetta l'assegno di 58.33 soggetto a rivalutazione. tale risposta mi è stata riferita stamani dal call center vittime del dovere. pertanto ancora insistono! quindi altri soldi, altra burocrazia e tempi che si allungano per vedere riconosciuto un diritto!!!
saluti


franruggi
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da franruggi »

franruggi ha scritto:
antoniomlg ha scritto:
giuseppedemarco ha scritto:
Per franruggi
La sostanziale differenza è di carattere economico, come tu hai giustamente notato.
- 1° assegno di € 1.033,00 è uguale per tutti;
-Vittime del Terrorismo della Criminalità Organizzata e di Azioni Criminose - € 500,00;
-Vittime del Dovere ed Equiparati € 258,00.
A ciò bisogna aggiungere la rivalutazione annuale istat che tra l'altro è stata ripristinata da poco (era stata precedentemente bloccata dalla Legge Fornero)

Un saluto
> Cari amici di "sventura"
fate attenzione che in nessuna legge ho trovato scritto che l'assegno vitalizio di € 258,00;
sia di importo differente per tipologisa di "Vittima"


BENSI'
-L’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003 dispone che “con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”;


qualcuno ha già fatto ricorso in merito vencendolo.

cordialmente vi saluto


ciao antonio,
ho trovato in rete questa sentenza del TAR di bologna, ma il ministero continua a riferire che per vittime del dovere inquadrate nella legge 266/05 spetta l'assegno di 58.33 soggetto a rivalutazione. tale risposta mi è stata riferita stamani dal call center vittime del dovere. pertanto ancora insistono! quindi altri soldi, altra burocrazia e tempi che si allungano per vedere riconosciuto un diritto!!!
saluti

errore di battitura 258.33 soggetta a perequazione automatica
franruggi
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da franruggi »

errore di battitura 258.33 soggetta a perequazione automatica[/quote]
giuseppedemarco
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da giuseppedemarco »

Caro antoniomlg.
Scusa se intervengo in merito a ciò che hai postato:

L’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003 dispone che “con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”;

Detta Legge (se vai sul sito del Ministero dell'Interno è molto chiara - Legge 23 novembre 1998, n. 407
Nuove norme in favore delle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata), purtroppo riguarda esclusivamente le Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata e non le Vittime del Dovere ed Equiparati, per i quali, almeno per ora il secondo assegno vitalizio rimane di € 258,00.

Posso anticiparti che è in discussione al Governo la progressiva equiparazione delle Vittime con riguardo ai benefici pensionistici e precisamente :

1. per le vittime, la vedova e gli orfani, aumento del 7.5 % della retribuzione pensionabile (art. 2, comma 1 L. n. 206 del 2004);
2. per le vittime e i loro familiari, anche superstiti, aumento figurativo di dieci anni contributivi ai fini della pensione e della buonuscita (art. 3, comma 1, L. n. 206 del 2004);
3. per le vittime con un grado di invalidità pari o superiore all'80 % il diritto immediato alla pensione diretta (art. 4, comma 2, L. n. 204 del 2006);
4. per le vittime con un grado di invalidità pari o superiore al 25 % che perseguono l'attività lavorativa al raggiungimento del "periodo massimo pensionabile" nella liquidazione di una pensione in misura pari all'ultima retribuzione aumentata del 7.5 % (art. 4, comma 2 bis, L. n. 206 del 2004);
5. per le vittime e i superstiti, adeguamento della pensione in godimento, al trattamento del pari grado in servizio (art. 7, L. n. 206 del 2004).

Cordialmente
Giuseppe De Marco
franruggi
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da franruggi »

giuseppedemarco ha scritto:Caro antoniomlg.
Scusa se intervengo in merito a ciò che hai postato:

L’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003 dispone che “con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”;

Detta Legge (se vai sul sito del Ministero dell'Interno è molto chiara - Legge 23 novembre 1998, n. 407
Nuove norme in favore delle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata), purtroppo riguarda esclusivamente le Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata e non le Vittime del Dovere ed Equiparati, per i quali, almeno per ora il secondo assegno vitalizio rimane di € 258,00.

Posso anticiparti che è in discussione al Governo la progressiva equiparazione delle Vittime con riguardo ai benefici pensionistici e precisamente :

1. per le vittime, la vedova e gli orfani, aumento del 7.5 % della retribuzione pensionabile (art. 2, comma 1 L. n. 206 del 2004);
2. per le vittime e i loro familiari, anche superstiti, aumento figurativo di dieci anni contributivi ai fini della pensione e della buonuscita (art. 3, comma 1, L. n. 206 del 2004);
3. per le vittime con un grado di invalidità pari o superiore all'80 % il diritto immediato alla pensione diretta (art. 4, comma 2, L. n. 204 del 2006);
4. per le vittime con un grado di invalidità pari o superiore al 25 % che perseguono l'attività lavorativa al raggiungimento del "periodo massimo pensionabile" nella liquidazione di una pensione in misura pari all'ultima retribuzione aumentata del 7.5 % (art. 4, comma 2 bis, L. n. 206 del 2004);
5. per le vittime e i superstiti, adeguamento della pensione in godimento, al trattamento del pari grado in servizio (art. 7, L. n. 206 del 2004).

Cordialmente
Giuseppe De Marco

Grazie Giuseppe del tuo puntuale intervento, però tale normativa comprende anche le vittime di azioni criminose che lascia ancora più dubbi di interpretazione. Come ribadivo prima non noto la differenza tra le vittime del dovere della lettera a della legge 266/05( contrasto criminalità comune) e quelle di azioni criminose! Entrambi hanno subito lesioni invalidanti!
Graxie
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antoniomlg
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da antoniomlg »

Anche da parte mia ti ringrazio per la disponibilità e puntuale nonchè per la possibilità di discutere che mi viene data.
e scusatemi se sarò lungo ma credo se perdete un minuto in piu per leggere sarà utile.

>Il concetto di Vittima del dovere nasce originariamente nei primi anni 70; all'epoca (legge 639/73, come integrata dalla legge 466/80) vittime del dovere erano solo ed esclusivamente gli appartenenti alle forze di Polizia, feriti o uccisi nel contrasto della criminalità o in attività di soccorso.
>In quegli anni la giurisprudenza limitava notevolmente la portata delle disposizioni in questione, richiedendo sostanzialmente che l'evento lesivo fosse intervenuto mentre l'operatore svolgeva un'attività esulante dalle sue normali incombenze.
Ciò dunque rendeva in pratica marginale la diffusione dei benefici relativi.



1° punto
>Come dici tu, la Legge 23 novembre 1998, n. 407 è molto chiara e non riguarda le "Vittime del dovere" così come le intendiamo oggi.....(assegno originario di 500 mila_lire, traformato per effetto dell'adozione dell'euro in € 258,23.

2° punto
>nel 2003 la legge di cui sopra è stata modificata. e su questo siamo tutti daccordo e non e non viene contestato.
L’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003 (come sopra detto legge che modifica la n. 407) dispone che “con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a € 500 mensili”;

3° punto
>nel 2005 entra in vigore la legge n. 266, (a cui ha fatto seguito il regolamento di esecuzione, fornito con il DPR 243/2006) interviene una radicale innovazione.
Da una parte viene enormemente estesa la platea dei potenziali destinatari, dall'altra viene ampliata anche la casistica delle attività in occasione delle quali si possono riportare lesioni o infermità, anche mortali, atte a far ottenere alla vittima lo status di vittima del dovere.

4° punto
>........per farla breve (ma per chi volesse può chiedere e sono disponibile a continuare), tale DPR 243/2006 , precisava quali benefici competessero alle vittime del Dovere, tra cui l'assegno vitalizio di cui alla legge n. 407 del 1998, (che è bene ricordarlo era originariamente di 500 mila_lire, traformate in €258,23 ed elevato a € 500 per effetto dell legge n. 266/2005 che modificava la legge n.407/1998.

quindi concludento , oggi non cè una legge che parla di un assegno di 258,23 , bensi sono i ministeri e per lo più quello della difesa che fà orecchie da mercante...............................

cordiali saluti
Lgt Antonio Meligeni
Sq. reati predatori

Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da Sq. reati predatori »

Buongiorno a tutti……
Sono un Appuntato in servizio nella provincia di bologna .In data 27 07 2013 durante un operazione di servizio, che ha portato al l'arresto di persone di nazionalità rumena intente ad asportare del rame da una ditta, venivo raggiunto, durante la collutazione, da un proiettile partito accidentalmente da un collega il quale mi ha provocato lesioni, al momento non si è in grado ancora di sapere i danni riportati.
LA MIA DOMANDA E': POSSO INOLTRARE LA RICHIESTA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE VITTIME DEL DOVERE? È QUANTE POSSIBILITÀ HO CHE MI VENGA RICONOSCIUTA?
Ringrazio anticipatamente tutti


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franruggi
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da franruggi »

[quote="Sq. reati predatori"]Buongiorno a tutti……
Sono un Appuntato in servizio nella provincia di bologna .In data 27 07 2013 durante un operazione di servizio, che ha portato al l'arresto di persone di nazionalità rumena intente ad asportare del rame da una ditta, venivo raggiunto, durante la collutazione, da un proiettile partito accidentalmente da un collega il quale mi ha provocato lesioni, al momento non si è in grado ancora di sapere i danni riportati.
LA MIA DOMANDA E': POSSO INOLTRARE LA RICHIESTA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE VITTIME DEL DOVERE? È QUANTE POSSIBILITÀ HO CHE MI VENGA RICONOSCIUTA?
Ringrazio anticipatamente tutti


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La legge in questione parla di contrasto della criminali comune . Lettera a legge 266/05.
Bisogna sapere cosa hanno scritto i ns superiori sulla vicenda. Fai la domanda cercando di dettagliare più possibile cio che è successo.
Sq. reati predatori

Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da Sq. reati predatori »

Grazie inoltrerò la richiesta.
giuseppedemarco
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da giuseppedemarco »

Questo è quanto di più aggiornato ho trovato:

MISURE DI SOSTEGNO E DI TUTELA A FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE, DEI SOGGETTI A QUESTE EQUIPARATI E DEI LORO FAMILIARI SUPERSTITI

Progressiva estensione alle vittime del dovere, ai soggetti a queste equiparati e ai loro familiari superstiti dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

1.Restano ferme le disposizioni che assicurano alle vittime del dovere, ai soggetti a queste equiparati e ai loro familiari superstiti la progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nel limite massimo di spesa autorizzata annua pari a dieci milioni di euro a decorrere dal 2006, ai sensi dell’articolo 1, comma 562, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e secondo i termini e le modalità previsti dalle disposizioni regolamentari vigenti.1

Speciale elargizione
1.A decorrere dal 15 dicembre 2007, alle vittime del dovere e ai soggetti a queste equiparati che hanno subìto un’invalidità permanente è corrisposta una speciale elargizione fino ad un massimo di 200.000 euro, in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.2
2.A decorrere dalla stessa data, ai componenti la famiglia delle vittime del dovere e dei soggetti a queste equiparati che hanno perso la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell’evento dannoso è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di 200.000 euro.3
3.Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, alle vittime del dovere e ai soggetti a queste equiparate, limitatamente agli appartenenti alla magistratura ordinaria, alle Forze di polizia, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale civile dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, che hanno riportato un’invalidità permanente non inferiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d’impiego è concessa un’elargizione nella misura di 200.000 euro, rivalutata a partire dal 29 novembre 2003 e fino all’entrata in vigore del presente decreto con i criteri di cui al successivo comma 2.4
4.Le elargizioni di cui al presente articolo sono soggette ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l’anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, ed è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Opzione del beneficiario e dei superstiti per un assegno vitalizio sostitutivo

1.Il beneficiario dell’elargizione di cui all’articolo 44, commi 1 e 3, che ha subìto un’invalidità permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, può optare, in luogo della predetta elargizione in un’unica soluzione, per un assegno vitalizio sostitutivo commisurato all’entità dell’invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 2.000 euro mensili per ogni punto percentuale6.
2.Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte dell’elargizione di cui all’articolo 44, comma 2, in base all’ordine di spettanza di cui all’articolo 46, per un assegno vitalizio sostitutivo personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:
a) lire 600 mila mensili, se i chiamati all’elargizione sono in numero non superiore a tre;
b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all’elargizione sono quattro o cinque;
c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all’elargizione sono in numero superiore a cinque.7

Benefici per i familiari superstiti
1. Il beneficio di cui all’articolo 44, comma 2, nei casi in cui compete ai familiari superstiti, è corrisposto secondo il seguente ordine:
coniuge superstite e figli se a carico;
figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
genitori;
fratelli e sorelle se conviventi a carico;
ai soggetti non parenti né affini, né legati da un rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l’evento, e ai conviventi more uxorio.9

Assegno mensile vitalizio
1.A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con le vittime del dovere o con i soggetti a queste equiparati alla data dell’evento dannoso, è concesso, oltre alla speciale elargizione di cui all’articolo 44, un assegno mensile vitalizio, non reversibile, nella misura di 500 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.11
2.L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento mortale.12
3.L'assegno di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). 13

Speciale assegno mensile vitalizio non reversibile
1.A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime del dovere e ai soggetti a queste equiparati che subiscono o hanno subito un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, è concesso, oltre ai benefici di cui all’articolo 44, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
2.L’assegno di cui al comma 1 è corrisposto, altresì, ai familiari superstiti, compresi i figli maggiorenni.

Benefici pensionistici
1.Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate agli aventi titolo tra le vittime del dovere e ai soggetti a queste equiparati, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
2.Ai congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato caduti in quanto vittime del dovere o soggetti a queste equiparati ovvero deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate a seguito dell’evento dannoso, è attribuita la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra.
3.È data facoltà agli aventi causa di optare per l'eventuale trattamento più favorevole derivante da altre leggi.

Trattamento speciale di reversibilità
1.A decorrere dal 1° gennaio 2008, in caso di decesso delle vittime del dovere e dei soggetti a queste equiparati, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico.
2.Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo.

Collocamento obbligatorio
1.Le vittime del dovere e i soggetti a queste equiparati, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.
2.Per i soggetti di cui al comma 1, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo.
3.Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.

Borse di studio
1.Sono istituite borse di studio a favore delle vittime del dovere e dei soggetti a queste equiparati 20, nonché agli orfani e ai figli degli stessi, per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario.
2.Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

Anticipi delle spese sanitarie
1.Le spese sanitarie sostenute dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attività operative sono anticipate dall'Amministrazione di competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile.

Contributo per le spese funerarie
1.Alle vittime del dovere, limitatamente agli appartenenti alla Polizia di Stato, decedute in attività di servizio, è corrisposto un contributo nelle spese funerarie per un importo massimo di euro 516,46.22.

Un saluto
Sq. reati predatori

Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da Sq. reati predatori »

Grazie tante Giuseppedemarco
franruggi
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da franruggi »

Esecuzione del giudicato della:

sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, n. 1295/11 del 16 dicembre 2011

1) - il Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, condannava il Ministero della Difesa alla concessione al ricorrente dei benefici di cui al d.P.R. n. 243 del 2006, e – tra questi – al riconoscimento dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998;

2) - in dichiarata attuazione della pronuncia, l’Amministrazione della Difesa disponeva l’attribuzione al ricorrente dell’assegno vitalizio nella misura di € 258,23 mensili, oltre alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992

3) - che egli invoca una pronuncia con cui si ordini al Ministero della Difesa di determinare la somma dovuta in € 500,00 mensili, in conformità di quanto previsto dall’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003;

IL TAR di Bologna precisa

4) - Ritenuto che l’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003 dispone che “con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”;

5) - che l’adeguamento dell’importo mensile dell’assegno risulta in tal modo esteso a tutti i destinatari del beneficio di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998, sicché non si rinvengono ragioni perché ne restino estranei i soggetti equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

6) - in accoglimento del ricorso, va quindi ordinato al Ministero della Difesa di dare puntuale esecuzione alla suindicata sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, con attribuzione al ricorrente dell’assegno vitalizio nella misura di € 500,00 mensili, oltre alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992;

Per completezza leggete qui sotto il tutto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/07/2013 201300494 Sentenza 1


N. 00494/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00314/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso n. 314 del 2013 proposto da E. P., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Bava e dall’avv. Mauro Castagnetti, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Bologna, via delle Lame n. 2;

contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;

per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, n. 1295/11 del 16 dicembre 2011 (r.g. n. 457/2011).

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi, per le parti, alla Camera di Consiglio del 20 giugno 2013 i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con sentenza n. 1295/11 del 16 dicembre 2011 (r.g. n. 457/2011) il Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, condannava il Ministero della Difesa alla concessione al ricorrente dei benefici di cui al d.P.R. n. 243 del 2006, e – tra questi – al riconoscimento dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998;

che, come attestato dal Direttore amministrativo della Sezione Controversie del Lavoro del Tribunale civile di Bologna, avverso la sentenza non è stato proposta impugnazione nei termini di legge;

che, in dichiarata attuazione della pronuncia, l’Amministrazione della Difesa disponeva l’attribuzione al ricorrente dell’assegno vitalizio nella misura di € 258,23 mensili, oltre alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992 (v. decreto n. 294 del 12 dicembre 2012, emesso dalla Direzione generale della previdenza militare della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati - I Reparto - Area Servizio speciali benefici assistenziali);

che, imputando all’Amministrazione di non avere dato corretta esecuzione alla decisione del giudice ordinario, il ricorrente ha proposto l’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod.proc.amm.;

che egli invoca una pronuncia con cui si ordini al Ministero della Difesa di determinare la somma dovuta in € 500,00 mensili, in conformità di quanto previsto dall’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003;

che si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;

che alla Camera di Consiglio del 20 giugno 2013, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione;

Ritenuto che l’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003 dispone che “con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”;

che l’adeguamento dell’importo mensile dell’assegno risulta in tal modo esteso a tutti i destinatari del beneficio di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998, sicché non si rinvengono ragioni perché ne restino estranei i soggetti equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

che, in accoglimento del ricorso, va quindi ordinato al Ministero della Difesa di dare puntuale esecuzione alla suindicata sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, con attribuzione al ricorrente dell’assegno vitalizio nella misura di € 500,00 mensili, oltre alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992;

che all’adeguamento della somma dovuta va provveduto entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, salva la successiva nomina di un commissario ad acta su richiesta di parte;

che le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione, e vengono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, e in accoglimento dello stesso, ordina al Ministero della Difesa di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, n. 1295/11 del 16 dicembre 2011 (r.g. n. 457/2011), secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2013, con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente FF
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2013

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Saluti
Francesco
franruggi
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da franruggi »

X puntualizzare la sentenza e' stata pubblicata dall amico panorama che saluto calorosamente
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pietro17
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da pietro17 »

Grazie Ciccio, ma se non erro non si trova in rete la sentenza del tribunale di bologna.
Salutoni.


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alacs
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Iscritto il: dom giu 03, 2012 3:39 pm

Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da alacs »

Sono vittima del dovere. Comunque non vi è differenza alcuna con l'equiparato.
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