Vittime del Dovere e della criminalità.

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franruggi
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da franruggi »

giuseppedemarco ha scritto:La graduatoria viene pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno alla fine di marzo e settembre di ogni anno.

Entrò il 30 sett deve essere stilata ed entrò i primi di ottobre e' on line
Dopodiché arrivano i decreti tramite la prefettura di residenza
Saluti


luporoby81
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da luporoby81 »

giuseppedemarco ha scritto:Alla data odierna vi è in discussione in Parlamento l'applicazione della Legge 206/2004 alle Vittime del Dovere e della Criminalità Organizzata per la progressiva equiparazione con riguardo ai benefici pensionistici e precisamente :

1. per le vittime, la vedova e gli orfani, aumento del 7.5 % della retribuzione pensionabile (art. 2, comma 1 L. n. 206 del 2004);

2. per le vittime e i loro familiari, anche superstiti, aumento figurativo di dieci anni contributivi ai fini della pensione e della buonuscita (art. 3, comma 1, L. n. 206 del 2004);

3. per le vittime con un grado di invalidità pari o superiore all'80 % il diritto immediato alla pensione diretta (art. 4, comma 2, L. n. 204 del 2006);

4. per le vittime con un grado di invalidità pari o superiore al 25 % che perseguono l'attività lavorativa al raggiungimento del "periodo massimo pensionabile" nella liquidazione di una pensione in misura pari all'ultima retribuzione aumentata del 7.5 % (art. 4, comma 2 bis, L. n. 206 del 2004);

5. per le vittime e i superstiti, adeguamento della pensione in godimento, al trattamento del pari grado in servizio (art. 7, L. n. 206 del 2004).

Le varie Associazioni Onlus sembrano ottimiste in merito all'equiparazione che a sentir loro dovrebbe avvenire a breve.

Giuseppedemarco vedendoti molto ferrato sulla materia vorrei farti una domanda: io sono figlio di una vittima del dovere, con tanto di decreto e benifici sanitari, in relazione al punto 2 "aumento figurativo di dieci anni contributivi ai fini della pensione e della buonuscita", potrò andare in pensione prima? devo comunicarlo al mio comando di appartenenza? Ringrazio anticipatamente
franruggi
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da franruggi »

luporoby81 ha scritto:
giuseppedemarco ha scritto:Alla data odierna vi è in discussione in Parlamento l'applicazione della Legge 206/2004 alle Vittime del Dovere e della Criminalità Organizzata per la progressiva equiparazione con riguardo ai benefici pensionistici e precisamente :

1. per le vittime, la vedova e gli orfani, aumento del 7.5 % della retribuzione pensionabile (art. 2, comma 1 L. n. 206 del 2004);

2. per le vittime e i loro familiari, anche superstiti, aumento figurativo di dieci anni contributivi ai fini della pensione e della buonuscita (art. 3, comma 1, L. n. 206 del 2004);

3. per le vittime con un grado di invalidità pari o superiore all'80 % il diritto immediato alla pensione diretta (art. 4, comma 2, L. n. 204 del 2006);

4. per le vittime con un grado di invalidità pari o superiore al 25 % che perseguono l'attività lavorativa al raggiungimento del "periodo massimo pensionabile" nella liquidazione di una pensione in misura pari all'ultima retribuzione aumentata del 7.5 % (art. 4, comma 2 bis, L. n. 206 del 2004);

5. per le vittime e i superstiti, adeguamento della pensione in godimento, al trattamento del pari grado in servizio (art. 7, L. n. 206 del 2004).

Le varie Associazioni Onlus sembrano ottimiste in merito all'equiparazione che a sentir loro dovrebbe avvenire a breve.

Giuseppedemarco vedendoti molto ferrato sulla materia vorrei farti una domanda: io sono figlio di una vittima del dovere, con tanto di decreto e benifici sanitari, in relazione al punto 2 "aumento figurativo di dieci anni contributivi ai fini della pensione e della buonuscita", potrò andare in pensione prima? devo comunicarlo al mio comando di appartenenza? Ringrazio anticipatamente
In effetti al punto 2 specifica l aumento di 10 anni contributivi anche per i familiari delle vittime...
Quindi ti consiglio di chiamare il call center per le informazioni.
Spero che qualche altro collega possa rispondere
Saluti
giuseppedemarco
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da giuseppedemarco »

Chi ha subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di qualunque entità e grado, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, beneficia di un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
L’aumento figurativo di 10 anni deve essere riconosciuto al coniuge, ai figli, ed in mancanza ai genitori, indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa al momento dell’evento terroristico.
La maggiorazione deve essere quindi riconosciuta ai soggetti con i quali vi è un rapporto di connubio al momento dell’evento e ai figli esistenti a tale momento indipendentemente dalla loro età anagrafica, nonché ai figli nati entro i trecento giorni successivi al verificarsi dell’evento stesso.
In caso di assenza di un coniuge o di figli al momento dell’evento terroristico, la maggiorazione può essere riconosciuta a favore dei genitori della vittima.
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 ha ,inoltre, chiarito alcuni aspetti inerenti alle modalità di riconoscimento della maggiorazione di 10 anni di anzianità contributiva alle vittime e ai loro familiari anche superstiti, stabilendo che non è rilevante se essi stiano svolgendo o meno un’attività lavorativa, poiché “il beneficio potrà essere applicato, se e nel momento in cui i destinatari saranno titolari di una posizione contributiva obbligatoria”.
Se, invece, gli aventi diritto sono già in pensione, “dovrà essere effettuata la rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento” nei loro confronti.
La maggiorazione deve essere comunque riconosciuta entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo nel quale è liquidata la prestazione e che - per le pensioni calcolate in forma retributiva o mista- l’aumento figurativo incrementa l'anzianità contributiva relativa alla quota di pensione con la retribuzione pensionabile più elevata.

Luporoby81, scusami se non sono stato celere nel risponderti... ma sono dei giorni un po' concitati per il sottoscritto.
Un saluto
franruggi
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da franruggi »

giuseppedemarco ha scritto:Chi ha subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di qualunque entità e grado, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, beneficia di un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
L’aumento figurativo di 10 anni deve essere riconosciuto al coniuge, ai figli, ed in mancanza ai genitori, indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa al momento dell’evento terroristico.
La maggiorazione deve essere quindi riconosciuta ai soggetti con i quali vi è un rapporto di connubio al momento dell’evento e ai figli esistenti a tale momento indipendentemente dalla loro età anagrafica, nonché ai figli nati entro i trecento giorni successivi al verificarsi dell’evento stesso.
In caso di assenza di un coniuge o di figli al momento dell’evento terroristico, la maggiorazione può essere riconosciuta a favore dei genitori della vittima.
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 ha ,inoltre, chiarito alcuni aspetti inerenti alle modalità di riconoscimento della maggiorazione di 10 anni di anzianità contributiva alle vittime e ai loro familiari anche superstiti, stabilendo che non è rilevante se essi stiano svolgendo o meno un’attività lavorativa, poiché “il beneficio potrà essere applicato, se e nel momento in cui i destinatari saranno titolari di una posizione contributiva obbligatoria”.
Se, invece, gli aventi diritto sono già in pensione, “dovrà essere effettuata la rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento” nei loro confronti.
La maggiorazione deve essere comunque riconosciuta entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo nel quale è liquidata la prestazione e che - per le pensioni calcolate in forma retributiva o mista- l’aumento figurativo incrementa l'anzianità contributiva relativa alla quota di pensione con la retribuzione pensionabile più elevata.

Luporoby81, scusami se non sono stato celere nel risponderti... ma sono dei giorni un po' concitati per il sottoscritto.
Un saluto

Complimenti giuseppe e' encomiabile cio che metti a disposizione x noi.
Con gratitudine francesco
giuseppedemarco
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da giuseppedemarco »

Francesco... grazie a voi per l'educazione e la pazienza che avete anche quando sono poco celere nel rispondere.
Un saluto
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pietro17
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da pietro17 »

Ciccio......come sei ruffiano!!!!!!
Scherzi a parte, ringrazio anch'io tutti perché grazie ai consigli di ognuno di voi forse riesco a risolvere la mia questione.

Per Ciccio, oggi sono stato dal medico legale che mi ha tranquillizzato molto relativamente alla mia vicenda. Poi ti chiamo e ti spiego meglio.

Un saluto a tutti e ancora grazie.


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franruggi
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da franruggi »

pietro17 ha scritto:Ciccio......come sei ruffiano!!!!!!
Scherzi a parte, ringrazio anch'io tutti perché grazie ai consigli di ognuno di voi forse riesco a risolvere la mia questione.

Per Ciccio, oggi sono stato dal medico legale che mi ha tranquillizzato molto relativamente alla mia vicenda. Poi ti chiamo e ti spiego meglio.

Un saluto a tutti e ancora grazie.



A pie sei un grande! A dopo

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luporoby81
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da luporoby81 »

giuseppedemarco ha scritto:Chi ha subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di qualunque entità e grado, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, beneficia di un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
L’aumento figurativo di 10 anni deve essere riconosciuto al coniuge, ai figli, ed in mancanza ai genitori, indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa al momento dell’evento terroristico.
La maggiorazione deve essere quindi riconosciuta ai soggetti con i quali vi è un rapporto di connubio al momento dell’evento e ai figli esistenti a tale momento indipendentemente dalla loro età anagrafica, nonché ai figli nati entro i trecento giorni successivi al verificarsi dell’evento stesso.
In caso di assenza di un coniuge o di figli al momento dell’evento terroristico, la maggiorazione può essere riconosciuta a favore dei genitori della vittima.
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 ha ,inoltre, chiarito alcuni aspetti inerenti alle modalità di riconoscimento della maggiorazione di 10 anni di anzianità contributiva alle vittime e ai loro familiari anche superstiti, stabilendo che non è rilevante se essi stiano svolgendo o meno un’attività lavorativa, poiché “il beneficio potrà essere applicato, se e nel momento in cui i destinatari saranno titolari di una posizione contributiva obbligatoria”.
Se, invece, gli aventi diritto sono già in pensione, “dovrà essere effettuata la rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento” nei loro confronti.
La maggiorazione deve essere comunque riconosciuta entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo nel quale è liquidata la prestazione e che - per le pensioni calcolate in forma retributiva o mista- l’aumento figurativo incrementa l'anzianità contributiva relativa alla quota di pensione con la retribuzione pensionabile più elevata.

Luporoby81, scusami se non sono stato celere nel risponderti... ma sono dei giorni un po' concitati per il sottoscritto.
Un saluto
Giuseppedemarco ti ringrazio per la risposta, e non devi scusarti di nulla, nella tua risposta sei molto preparato e tecnico, ma concretamente vorrei capire se devo comunicare al mio ente o all'INPS che beneficio della suddetta legge. Inoltre praticamente potrò andare in pensione 10 anni prima del previsto? o maturati gli anni se ne aggiungono 10? Ti ringrazio ancora, e ti auguro ogni bene.
franruggi
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da franruggi »

giuseppedemarco ha scritto:Francesco... grazie a voi per l'educazione e la pazienza che avete anche quando sono poco celere nel rispondere.
Un saluto
Colgo l occasione per farti un altra domanda:
Qual è la differenza tra vittime del dovere per azioni criminose legge n 388 ( che non ha nulla a che vedere con quelle del terrorismo e crim organizzata 416 bis) e le vittime del dovere della
Legge 266/05?
Sostanzialmente so che cambia l assegno ovvero per i primi e 500 x i restanti 258,33.
Forse è x la data di accadimento?
Grazie Giuseppe
alacs
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Re: Vittime del Dovere e Equiparati.

Messaggio da alacs »

L’iter per il riconoscimento dello status di “Vittima del dovere” e “Equiparati” è piuttosto complesso e articolato. Mi propongo, pertanto, di apportare un modesto contributo alla luce dell’esperienza appena vissuta ed ampliare così le conoscenze della speciale materia.
Sono stato riformato per causa di servizio con una Tab. A – 4^ categoria ad ottobre 2001. Nel 2008, a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale, inoltrai domanda di aggravamento e di riconoscimento di infermità - a lunga latenza - nel frattempo sopravvenute, giudicate sì dipendenti da causa di servizio dalla CMO, che nel settembre 2009, per cumulo, attribuì la 1^ ctg.
Il Comitato di Verifica per le cause di Servizio confermò in toto l’asseverazione del Collegio medico-legale nel marzo 2010.
Da qui il nuovo decreto di ppo comprendente anche i benefici per invalidità di servizio e l’istanza per il riconoscimento di "Vittima del dovere".
L'inoltro dell’istanza avviene per via gerarchica se il personale è in servizio; in quiescenza, si può provvedere con inoltro diretto al Ministero dell'Interno.
La domanda va bene articolata, facendo espresso, dettagliato riferimento all’evento e a tutte le circostanze – di luogo, di tempo, ambientali, etc. – che lo ebbero a determinare. È altresì opportuno corredarla di quanti più elementi utili possibile (verbali delle CMO, attestati, encomi, riconoscimenti, etc.). Il facsimile fornito dalle Amministrazioni deve servire da guida.
Inoltrai l’istanza direttamente al Ministero nel corso del gennaio 2011. Già il mese successivo la pratica pervenne alla Prefettura e contestuale notifica all’interessato. L’Ufficio prefettizio interessò il Comando della Legione Carabinieri del luogo pur conoscendo dagli atti l’ultimo comando di servizio. A sua volta, la Legione inviò il fascicolo al Comando Generale dell’Arma, che infine interessò l’ultimo Ente di appartenenza. Da qui una notevole perdita di tempo. Vale sempre la pena prendere comunque contatti con l’Ufficio prefettizio competente che, nelle grandi città, è normalmente l’Area quater.
Il Comando/Ufficio/Ente istruiscono la pratica. Le informazioni così raccolte vengono inviate alla Prefettura di residenza dell'istante che, in ogni caso, viene interessata per il parere.
Acquisito il “parere” e la documentazione pertinente (Rapporto informativo redatto in base allo schema del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, estratto del Foglio matricolare o del Libretto di Servizio, etc.), il Ministero dell’Interno valuta preliminarmente la fondatezza della richiesta. Al termine di tale operazione, trasmette la documentazione sanitaria alla speciale Commissione Medica Ospedaliera competente, in allegato alla richiesta di esame e valutazione con quantificazione del grado di invalidità. Di tale passaggio viene data notizia all’interessato.
La speciale CMO, se del caso, dispone di presentarsi alla data stabilita con ulteriori esami/analisi clinici i cui referti devono risultare rilasciati da strutture pubbliche.
Convocato nell’aprile 2012, vale a dire a poco più di un anno dall’inoltro della domanda, il verbale della speciale Commissione è del luglio successivo. Subito dopo, il fascicolo è stato nuovamente rimesso al Ministero dell’Interno. Il verbale non contiene alcun riferimento circa la rivalutazione delle infermità già riconosciute né percentualizzazione alcuna del danno morale e biologico, atteso che tali aspetti possono essere oggetto di apposita istanza solo a seguito della notifica del decreto di riconoscimento dello status di “Vittima del dovere” o “Equiparato”.
Ricevuto il verbale dalla CMO, il Ministero dell’Interno trasmette la documentazione che ritiene pertinente ed esaustiva al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che tratta questo tipo di pratiche con priorità e in apposita adunanza dedicata (generalmente, una volta al mese e per una trentina di casi per volta in dipendenza del numero di pratiche che vengono ivi inviate). La delibera viene formalizzata e trasmessa al Ministero richiedente in un paio di settimane, qualora non vi sia necessità di richiedere altri atti istruttori. Nessuna notifica viene inviata all’istante.
Se la delibera del CVCS attesta che sussiste il nesso eziologico e causale tra l’evento e la/e infermità invalidante/i e concorda con la percentuale tabellare determinata dalla speciale CMO, l’iter burocratico in sé può ritenersi esaurito. Per me l’ iter si è concluso a settembre 2012.
Una volta ricevuto di ritorno il fascicolo, comprensivo della deliberazione del CVCS, il Ministero dell’Interno provvede all’inserimento del nominativo dell’interessato nell’apposita graduatoria unica nazionale senza indicazione della data dell’evento. La graduatoria viene aggiornata al 31 marzo ed al 30 settembre di ogni anno, cosicché sono stato inserito nella 14^ graduatoria, pubblicata ai primi di aprile 2013. Ne ho preso conoscenza consultando il sito del Ministero ed avendone poi conferma interpellando il Personale addetto al Call Center dedicato, rivelatosi sempre cortese e disponibile.
La speciale elargizione mi è stata accreditata nel corso della prima decade di luglio 2013.
Il Ministero dell’economia e delle finanze mi ha già contattato per l’inoltro del modulo di richiesta di accreditamento dei vitalizi quale prima assegnazione.
Dunque, l’iter si è concluso in circa 2 anni e 6 mesi.
Circa il quantum della speciale elargizione e la determinazione della data dell’evento non tutto è pacifico, nel senso che qualche elemento non è necessariamente coincidente con le aspettative. Nel mio caso, infatti, la data dell’evento è stata fatta coincidere con quella dell’ultimo verbale della CMO (1^ categoria, 2009) e non con quella del verbale più lontano nel tempo (4^ Ctg. - 2001) in base al quale, peraltro, venne meno addirittura il rapporto di lavoro a seguito di riforma per inidoneità assoluta al servizio militare incondizionato. L’adozione di detto criterio può talora essere relativamente sfavorevole. Infatti, nel caso non venga inizialmente raggiunto l’80% o più di invalidità, il calcolo va fatto in base all’assegnazione di € 2.000,00 per ogni punto di invalidità + gli adeguamenti annuali, a partire dall’entrata in vigore della legge. Per i successivi aggravamenti, viene quindi attribuita la differenza ottenuta in base al già percepito ed a quello per ultimo spettante. L’eventuale differenza in negativo rispetto all’unica soluzione una volta raggiunto il fatidico 80% (€ 200.000,00) riguarda perciò l’adeguamento annuale. La determinazione della data dell’evento può dunque incidere anche sulla decorrenza degli assegni vitalizi (a partire dalla percentuale invalidante del 25%), che, sino a quando non si perverrà alla totale equiparazione con le “Vittime del terrorismo, delle stragi e della criminalità organizzata”, rimangono fissati, per le “Vittime del dovere e Equiparati”, in € 1.033,00 e € 258,23 + i rispettivi adeguamenti annuali in base agli indici ISTAT, senza distinzione alcuna tra personale in servizio e in pensione.
Va da sé che, nel caso di decesso o di evento ben determinato e circoscritto, la questione non si pone. In ogni modo, sia l’inserimento nella graduatoria sia l’accredito dell’elargizione speciale, e conseguentemente dei vitalizi, dipendono dalla disponibilità finanziaria e dalla mancanza o meno di eventi letali e ripetuti nel periodo e rispetto a tutte le tipologie di Vittime. I superstiti di eventi eclatanti ed i familiari dei Caduti, infatti, hanno la precedenza assoluta sui “feriti” e sugli “invalidi”, che costituiscono la maggioranza dei richiedenti il riconoscimento.
Per ultimo, il decreto a firma del Capo della Polizia viene notificato dalla Prefettura competente una volta corrisposti tutti gli emolumenti spettanti (speciale elargizione da parte del Ministero dell’Interno via Banca d’Italia e assegni vitalizi direttamente dal MEF). Solo a questo punto viene inserita nella graduatoria la data dell'evento.
Spero di aver reso un utile servizio ai Colleghi interessati.
Cordialmente.
alacs
giuseppedemarco
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da giuseppedemarco »

Per luporoby81
Esatto. Praticamente potrai andare in pensione 10 anni prima del previsto.
In merito a chi comunicare dei 10 anni di contributi figurativi sinceramente non saprei (io sono ancora in servizio). Prova a chiamare il numero verde dell'INPS o meglio il call-center delle Vittime del Dovere del Ministero dell'Interno (tel. 0646573568-0646573512-0646573589) ti risponde l'Ispettore ZITA una persona cordiale e preparata in materia.

Per franruggi
La sostanziale differenza è di carattere economico, come tu hai giustamente notato.
- 1° assegno di € 1.033,00 è uguale per tutti;
-Vittime del Terrorismo della Criminalità Organizzata e di Azioni Criminose - € 500,00;
-Vittime del Dovere ed Equiparati € 258,00.
A ciò bisogna aggiungere la rivalutazione annuale istat che tra l'altro è stata ripristinata da poco (era stata precedentemente bloccata dalla Legge Fornero)

Un saluto
franruggi
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da franruggi »

giuseppedemarco ha scritto:Per luporoby81
Esatto. Praticamente potrai andare in pensione 10 anni prima del previsto.
In merito a chi comunicare dei 10 anni di contributi figurativi sinceramente non saprei (io sono ancora in servizio). Prova a chiamare il numero verde dell'INPS o meglio il call-center delle Vittime del Dovere del Ministero dell'Interno (tel. 0646573568-0646573512-0646573589) ti risponde l'Ispettore ZITA una persona cordiale e preparata in materia.

Per franruggi
La sostanziale differenza è di carattere economico, come tu hai giustamente notato.
- 1° assegno di € 1.033,00 è uguale per tutti;
-Vittime del Terrorismo della Criminalità Organizzata e di Azioni Criminose - € 500,00;
-Vittime del Dovere ed Equiparati € 258,00.
A ciò bisogna aggiungere la rivalutazione annuale istat che tra l'altro è stata ripristinata da poco (era stata precedentemente bloccata dalla Legge Fornero)

Un saluto

Ti ringrazio Giuseppe anche se ancora non mi è chiara questa differenza e disparità!
Le vittime di azioni criminose e vittime x contrasto ad ogni tipo di criminalità che differenza c e ?
Graxie
franruggi
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Re: Vittime del Dovere e Equiparati.

Messaggio da franruggi »

alacs ha scritto:L’iter per il riconoscimento dello status di “Vittima del dovere” e “Equiparati” è piuttosto complesso e articolato. Mi propongo, pertanto, di apportare un modesto contributo alla luce dell’esperienza appena vissuta ed ampliare così le conoscenze della speciale materia.
Sono stato riformato per causa di servizio con una Tab. A – 4^ categoria ad ottobre 2001. Nel 2008, a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale, inoltrai domanda di aggravamento e di riconoscimento di infermità - a lunga latenza - nel frattempo sopravvenute, giudicate sì dipendenti da causa di servizio dalla CMO, che nel settembre 2009, per cumulo, attribuì la 1^ ctg.
Il Comitato di Verifica per le cause di Servizio confermò in toto l’asseverazione del Collegio medico-legale nel marzo 2010.
Da qui il nuovo decreto di ppo comprendente anche i benefici per invalidità di servizio e l’istanza per il riconoscimento di "Vittima del dovere".
L'inoltro dell’istanza avviene per via gerarchica se il personale è in servizio; in quiescenza, si può provvedere con inoltro diretto al Ministero dell'Interno.
La domanda va bene articolata, facendo espresso, dettagliato riferimento all’evento e a tutte le circostanze – di luogo, di tempo, ambientali, etc. – che lo ebbero a determinare. È altresì opportuno corredarla di quanti più elementi utili possibile (verbali delle CMO, attestati, encomi, riconoscimenti, etc.). Il facsimile fornito dalle Amministrazioni deve servire da guida.
Inoltrai l’istanza direttamente al Ministero nel corso del gennaio 2011. Già il mese successivo la pratica pervenne alla Prefettura e contestuale notifica all’interessato. L’Ufficio prefettizio interessò il Comando della Legione Carabinieri del luogo pur conoscendo dagli atti l’ultimo comando di servizio. A sua volta, la Legione inviò il fascicolo al Comando Generale dell’Arma, che infine interessò l’ultimo Ente di appartenenza. Da qui una notevole perdita di tempo. Vale sempre la pena prendere comunque contatti con l’Ufficio prefettizio competente che, nelle grandi città, è normalmente l’Area quater.
Il Comando/Ufficio/Ente istruiscono la pratica. Le informazioni così raccolte vengono inviate alla Prefettura di residenza dell'istante che, in ogni caso, viene interessata per il parere.
Acquisito il “parere” e la documentazione pertinente (Rapporto informativo redatto in base allo schema del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, estratto del Foglio matricolare o del Libretto di Servizio, etc.), il Ministero dell’Interno valuta preliminarmente la fondatezza della richiesta. Al termine di tale operazione, trasmette la documentazione sanitaria alla speciale Commissione Medica Ospedaliera competente, in allegato alla richiesta di esame e valutazione con quantificazione del grado di invalidità. Di tale passaggio viene data notizia all’interessato.
La speciale CMO, se del caso, dispone di presentarsi alla data stabilita con ulteriori esami/analisi clinici i cui referti devono risultare rilasciati da strutture pubbliche.
Convocato nell’aprile 2012, vale a dire a poco più di un anno dall’inoltro della domanda, il verbale della speciale Commissione è del luglio successivo. Subito dopo, il fascicolo è stato nuovamente rimesso al Ministero dell’Interno. Il verbale non contiene alcun riferimento circa la rivalutazione delle infermità già riconosciute né percentualizzazione alcuna del danno morale e biologico, atteso che tali aspetti possono essere oggetto di apposita istanza solo a seguito della notifica del decreto di riconoscimento dello status di “Vittima del dovere” o “Equiparato”.
Ricevuto il verbale dalla CMO, il Ministero dell’Interno trasmette la documentazione che ritiene pertinente ed esaustiva al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che tratta questo tipo di pratiche con priorità e in apposita adunanza dedicata (generalmente, una volta al mese e per una trentina di casi per volta in dipendenza del numero di pratiche che vengono ivi inviate). La delibera viene formalizzata e trasmessa al Ministero richiedente in un paio di settimane, qualora non vi sia necessità di richiedere altri atti istruttori. Nessuna notifica viene inviata all’istante.
Se la delibera del CVCS attesta che sussiste il nesso eziologico e causale tra l’evento e la/e infermità invalidante/i e concorda con la percentuale tabellare determinata dalla speciale CMO, l’iter burocratico in sé può ritenersi esaurito. Per me l’ iter si è concluso a settembre 2012.
Una volta ricevuto di ritorno il fascicolo, comprensivo della deliberazione del CVCS, il Ministero dell’Interno provvede all’inserimento del nominativo dell’interessato nell’apposita graduatoria unica nazionale senza indicazione della data dell’evento. La graduatoria viene aggiornata al 31 marzo ed al 30 settembre di ogni anno, cosicché sono stato inserito nella 14^ graduatoria, pubblicata ai primi di aprile 2013. Ne ho preso conoscenza consultando il sito del Ministero ed avendone poi conferma interpellando il Personale addetto al Call Center dedicato, rivelatosi sempre cortese e disponibile.
La speciale elargizione mi è stata accreditata nel corso della prima decade di luglio 2013.
Il Ministero dell’economia e delle finanze mi ha già contattato per l’inoltro del modulo di richiesta di accreditamento dei vitalizi quale prima assegnazione.
Dunque, l’iter si è concluso in circa 2 anni e 6 mesi.
Circa il quantum della speciale elargizione e la determinazione della data dell’evento non tutto è pacifico, nel senso che qualche elemento non è necessariamente coincidente con le aspettative. Nel mio caso, infatti, la data dell’evento è stata fatta coincidere con quella dell’ultimo verbale della CMO (1^ categoria, 2009) e non con quella del verbale più lontano nel tempo (4^ Ctg. - 2001) in base al quale, peraltro, venne meno addirittura il rapporto di lavoro a seguito di riforma per inidoneità assoluta al servizio militare incondizionato. L’adozione di detto criterio può talora essere relativamente sfavorevole. Infatti, nel caso non venga inizialmente raggiunto l’80% o più di invalidità, il calcolo va fatto in base all’assegnazione di € 2.000,00 per ogni punto di invalidità + gli adeguamenti annuali, a partire dall’entrata in vigore della legge. Per i successivi aggravamenti, viene quindi attribuita la differenza ottenuta in base al già percepito ed a quello per ultimo spettante. L’eventuale differenza in negativo rispetto all’unica soluzione una volta raggiunto il fatidico 80% (€ 200.000,00) riguarda perciò l’adeguamento annuale. La determinazione della data dell’evento può dunque incidere anche sulla decorrenza degli assegni vitalizi (a partire dalla percentuale invalidante del 25%), che, sino a quando non si perverrà alla totale equiparazione con le “Vittime del terrorismo, delle stragi e della criminalità organizzata”, rimangono fissati, per le “Vittime del dovere e Equiparati”, in € 1.033,00 e € 258,23 + i rispettivi adeguamenti annuali in base agli indici ISTAT, senza distinzione alcuna tra personale in servizio e in pensione.
Va da sé che, nel caso di decesso o di evento ben determinato e circoscritto, la questione non si pone. In ogni modo, sia l’inserimento nella graduatoria sia l’accredito dell’elargizione speciale, e conseguentemente dei vitalizi, dipendono dalla disponibilità finanziaria e dalla mancanza o meno di eventi letali e ripetuti nel periodo e rispetto a tutte le tipologie di Vittime. I superstiti di eventi eclatanti ed i familiari dei Caduti, infatti, hanno la precedenza assoluta sui “feriti” e sugli “invalidi”, che costituiscono la maggioranza dei richiedenti il riconoscimento.
Per ultimo, il decreto a firma del Capo della Polizia viene notificato dalla Prefettura competente una volta corrisposti tutti gli emolumenti spettanti (speciale elargizione da parte del Ministero dell’Interno via Banca d’Italia e assegni vitalizi direttamente dal MEF). Solo a questo punto viene inserita nella graduatoria la data dell'evento.
Spero di aver reso un utile servizio ai Colleghi interessati.
Cordialmente.
alacs

salve, sei un equiparato o vittima?
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antoniomlg
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Re: Vittime del Dovere e della criminalità.

Messaggio da antoniomlg »

giuseppedemarco ha scritto:
Per franruggi
La sostanziale differenza è di carattere economico, come tu hai giustamente notato.
- 1° assegno di € 1.033,00 è uguale per tutti;
-Vittime del Terrorismo della Criminalità Organizzata e di Azioni Criminose - € 500,00;
-Vittime del Dovere ed Equiparati € 258,00.
A ciò bisogna aggiungere la rivalutazione annuale istat che tra l'altro è stata ripristinata da poco (era stata precedentemente bloccata dalla Legge Fornero)

Un saluto
> Cari amici di "sventura"
fate attenzione che in nessuna legge ho trovato scritto che l'assegno vitalizio di € 258,00;
sia di importo differente per tipologisa di "Vittima"


BENSI'
-L’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003 dispone che “con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”;


qualcuno ha già fatto ricorso in merito vencendolo.

cordialmente vi saluto
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