Vittime del dovere delucidazioni

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bronko81

Vittime del dovere delucidazioni

Messaggio da bronko81 »

Salve,
vorrei delucidazioni riguardo le vittime del dovere.
A mio padre (deceduto), è stato riconosciuto come vittima del dovere.
A noi eredi è arrivata la comunicazione per l'assegno vitalizio di euro 1033,00 soggetto a perequazione automatica; inoltre è nella graduatoria per l'ulteriore assegno di euro 258,00 anch'esso soggetto a perequazione automatica.
Vorrei sapere ad oggi, a quanto ammonterebbe il totale?

Grazie in anticipo.

Saluti.


igsc
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Re: Vittime del dovere delucidazioni

Messaggio da igsc »

Ciao bronko81,
ad oggi, il totale degli assegni ammonta a circa 1500 euro per le vittime del dovere ed equiparati come pure per i familiari superstiti, nelle more della totale equiparazione alle vittime del terrorismo, cui spetta un totale di poco meno di 1800 euro.
Saluti
Igsc
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Re: Vittime del dovere delucidazioni

Messaggio da igsc »

Gentile avvocato,

Gli assegni vitalizi (dpr 243/2006, dpr 244/2007) spettano ai figli superstiti degli equiparati alle vittime del dovere anche se non a carico al momento del decesso avvenuto a distanza di anni dalla data dell'evento invalidante e alla cui data erano pero' conviventi a carico? Ovviamente nel caso di correlazione tra infemita' invalidante e decesso...cio' dovrebbe essere sancito dal dpr 510/99 all'art.14...inoltre il dpr 243/2006 prevede che le disposizioni di questo dpr, in quanto compatibili, si applicano anche al caso delle vittime del dovere ed equiparati (e familiari superstiti)...e quindi non solo alle vittime del terrorismo..e' corretta tale assunzione?

Grazie
igsc
imparziale
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Re: Vittime del dovere delucidazioni

Messaggio da imparziale »

bronko81 ha scritto:Salve,
vorrei delucidazioni riguardo le vittime del dovere.
A mio padre (deceduto), è stato riconosciuto come vittima del dovere.
A noi eredi è arrivata la comunicazione per l'assegno vitalizio di euro 1033,00 soggetto a perequazione automatica; inoltre è nella graduatoria per l'ulteriore assegno di euro 258,00 anch'esso soggetto a perequazione automatica.
Vorrei sapere ad oggi, a quanto ammonterebbe il totale?

Grazie in anticipo.

Saluti.
Dal primo giorno del mese successivo alla domanda-
celestinolepori

Re: Vittime del dovere delucidazioni

Messaggio da celestinolepori »

ammonta 1450 ciaoh :mrgreen:
aquilarossa
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Re: Vittime del dovere delucidazioni

Messaggio da aquilarossa »

ai superstiti nello stato di famiglia nel momento del decesso competono duecentomila euro
e perequazioni detta speciale elargizione, alla vedova due annualità più tredicesime a domanda
con modulo da prelevare e presentare all'ex gestione INPDAP ora INPS a tutti un assegno vita-
lizio di circa 258 euro e uno speciale assegno vitalizio di circa 1033 € . Ricevono un decreto
ciascuno che può essere impiegato per altri numerosi benefici. La Sez ASSODIPRO assiste decine di
famiglie in queste pratiche ed i numerosi risvolti contenuti nelle varie norme di legge.
cordiali saluti.
panorama
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Re: Vittime del dovere delucidazioni

Messaggio da panorama »

Per evitare errori agli eredi
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1) - La parte ricorrente, rispettivamente coniuge e figlia del capitano pilota riconosciuto quale vittima del dovere, chiede a questo Tribunale amministrativo l’estensione delle provvidenze riconosciute in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, previa inesitata istanza all’amministrazione.

2) - Si è costituita l’Inps deducendo: il difetto di giurisdizione nei confronti delle pretese riferibili al trattamento pensionistico, stante la competenza della Corte dei Conti; la sua estranietà per le altre provvidenze, in quanto (assume) da erogare dalla amministrazione competente e non dall’evocato ente previdenziale.

3) - Nel caso di specie, la condizione privilegiata di “vittima del dovere” è stata già riconosciuta in capo al congiunto deceduto, sicchè si tratta solo di attualizzare, in favore degli antescritti istanti, tutti i successivi benefici legislativi.

4) - Va quindi affermata la giurisdizione dell’AGO (giudice ordinario) in luogo di quella del giudice amministrativo adito.

Il TAR dichiara il ricorso inammissibile.

I motivi li potete leggerli qui sotto.

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16/07/2013 201303724 Sentenza Breve 7


N. 03724/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02054/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2054 del 2013, proposto da:
M. D. M., A. I., E. I., rappresentati e difesi dagli avv. Filippo De Jorio, Jean Paul De Jorio, con domicilio eletto presso Domenico Crocco in Napoli, Traversa Nuova Marina, 8;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc.ra Distrett.le Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Di Ronza, Maria Assumma, con domicilio eletto presso Nicola Di Ronza in Napoli, via A. De Gasperi, n. 55 ex Inpdap;

per l'attribuzione dei benefici di cui alla l. 244/2007 spettanti ai superstiti di vittime del dovere a far data dal verificarsi dall'evento luttuoso e per l’accertamento della spettanza di tutte le provvidenze previste dalla legislazione vigente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 il dott. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amministrativo;

1.- La parte ricorrente, rispettivamente coniuge e figlia del capitano pilota I. D. riconosciuto quale vittima del dovere, chiede a questo Tribunale amministrativo l’estensione delle provvidenze riconosciute in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, previa inesitata istanza all’amministrazione.

2.- Si è costituita l’Inps deducendo: il difetto di giurisdizione nei confronti delle pretese riferibili al trattamento pensionistico, stante la competenza della Corte dei Conti; la sua estranietà per le altre provvidenze, in quanto (assume) da erogare dalla amministrazione competente e non dall’evocato ente previdenziale.

3.- All’udienza indicata, il Tribunale ha segnalato alle parti presenti la possibilità della definizione della controversia con riferimento al profilo della giurisdizione.

4.- Va affermata la giurisdizione dell’AGO.

Come statuisce la Corte Suprema, “Una volta emesso il provvedimento di erogazione della indennità prevista dalla legge in favore dei familiari delle vittime del dovere, in cui si accerta la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio, i beneficiari sono titolari di un diritto soggettivo perfetto alla corresponsione e all'adeguamento dell'indennità con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario.”: Cassazione, Sez. Un. Civili, 20 febbraio 1991 n. 1788.

Parimenti, ha sentenziato il superiore giudice amministrativo: “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto il diniego dell'Amministrazione di corrispondere alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata la speciale elargizione prevista dalla normativa vigente, atteso che in presenza delle condizioni di legge esse sono titolari di un diritto soggettivo, a fronte del quale l'Amministrazione non dispone di alcuno spazio per valutazioni discrezionali, ma solo del potere-dovere di accertare la sussistenza dei relativi presupposti”: CdS sez. VI 17 luglio 2009 n. 5618; CGA. 6 settembre 2010 n. 1137.

Nel caso di specie, la condizione privilegiata di “vittima del dovere” è stata già riconosciuta in capo al congiunto deceduto, sicchè si tratta solo di attualizzare, in favore degli antescritti istanti, tutti i successivi benefici legislativi.

5.- Va quindi affermata la giurisdizione dell’AGO in luogo di quella del giudice amministrativo adito.

6.- Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la peculiarità della materia.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo adito, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.

Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente, Estensore
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Marina Perrelli, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2013
panorama
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Re: Vittime del dovere delucidazioni

Messaggio da panorama »

Per opportuna notizia/informazione agli interessati.

Come al solito sto lavorando per voi, perché vi voglio bene a tutti.
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26/07/2013 201102050 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 12/06/2013


Numero 03459/2013 e data 26/07/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 12 giugno 2013


NUMERO AFFARE 02050/2011

OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Quesito in ordine alle modalità di corresponsione degli assegni vitalizi di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407 e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 559/C/3/E/36 in data 13/05/2011 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

vista la propria pronuncia interlocutoria del 22 giugno 2011;

vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze 23 aprile 2013 prot. n. 63079 con la quale vengono trasmessi le posizioni del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa ed il parere dello stesso Ministero dell’economia e delle finanze;

visto il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmesso con nota del 13 dicembre 2011 prot. n. 22481;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.

Premesso:
L’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, disponendo “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” ha stabilito, in favore di chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi delittuosi ivi indicati subisca una invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche, un assegno vitalizio non reversibile (lire 500.000 mensili, soggetto di perequazione automatica) in aggiunta alle elargizioni di cui alla legge n. 302 del 1990.

Ai sensi del comma 1 bis del citato articolo, l’assegno vitalizio in questione è corrisposto ai soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 28 luglio 1999, n. 210.

Successivamente, la legge 3 agosto 2004, n. 206, all’art. 5, comma 3, dispone che “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all’elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.”.

Espone l’Amministrazione richiedente come tratto comune delle tipologie di assegni vitalizi in questione sia la intrasmissibilità jure hereditatis, ed in relazione a tale aspetto viene evidenziato un contrasto interpretativo.

Il quesito proposto concerne l’ipotesi di una istanza presentata dalla vedova e dagli orfani di una vittima del dovere dell’Arma dei Carabinieri, volta ad ottenere la corresponsione degli assegni già corrisposti in vita al loro familiare, deceduto per cause connesse con la patologia in base alla quale i benefici erano stati attribuiti.

L’articolo 13 del regolamento emanato con il D.P.R. n. 210 del 1999 – dettato per l’erogazione del solo assegno vitalizio di cui alla legge n. 407 del 1998, ma ritenuto applicabile anche allo speciale assegno vitalizio di cui alla legge n. 206 del 2004 – dispone, rispettivamente ai commi 4 e 5:

“4. L’assegno vitalizio non reversibile di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, compete soltanto ai soggetti destinatari ivi indicati ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge medesima.

5. Nei casi in cui la vittima di azione terroristica, già titolare del diritto, sia deceduta successivamente all’evento criminoso, l’assegno vitalizio viene corrisposto ai superstiti in caso di interdipendenza o di aggravamento causato per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermità subite nell’atto terroristico”.

In ordine alla valenza dell’inciso “già titolare del diritto” di cui al comma 5 sopra riportato, ritiene l’Amministrazione proponente, con interpretazione letterale, che l’assunto faccia specifico riferimento a casi in cui il soggetto, pur avendone potenzialmente i requisiti, deceda prima di poter ricevere le corresponsioni di legge. Solo in tal caso gli emolumenti, maturati in vita, dovrebbero essere erogati ai familiari.

Rileva tuttavia la relazione come altre Amministrazioni interessate ritengano ininfluente l’avvenuta erogazione degli emolumenti ai fini dell’attribuzione della titolarità del diritto, con ciò interpretando la citata norma come deroga al principio generale di non reversibilità degli assegni vitalizi in questione.

La Sezione ha esaminato il quesito nell’adunanza del 22 giugno 2011 ed ha ritenuto opportuno richiedere sul quesito i punti di vista del Ministero dell’economia e delle finanze e, in ragione dell’evidenziato contrasto applicativo tra i diversi Dicasteri, quello della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella sua funzione istituzionale di coordinamento dell’attività ministeriale.

Con le note citate nell’epigrafe sono stati trasmessi gli avvisi richiesti. Tra questi particolare rilievo assume il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2011, che è dell’avviso che il parere reso dal Ministero della difesa sia conforme al dettato normativo, quando afferma che la natura non reversibile dei ripetuti benefici non si pone in contrasto con l'attribuzione ai superstiti degli assegni dei quali sono a loro volta dichiarati beneficiari dalle medesime norme, in presenza di particolari presupposti.

Infatti, dal combinato disposto delle norme istitutive degli assegni e dall'art.13, commi 4 e 5, del dPR 510/1999, si può desumere che, fermo restando il principio generale della natura non reversibile degli assegni di cui è titolare la vittima, nel caso in cui questi deceda contestualmente o successivamente all'evento terroristico, in conseguenza delle lesioni o infermità contratte in quell' occasione, ai suoi superstiti è attribuito un autonomo diritto a percepire detto assegno.

Anche il Ministero dell’economia e delle finanze conclude di condividere l'orientamento adottato dal Ministero della difesa e ciò in quanto più rispondente non solo al dettato normativo, oggetto delle richieste valutazioni, ma altresì all'intento del legislatore che ha manifestato la volontà di fornire un adeguato riconoscimento delle conseguenze direttamente riconducibili agli eventi criminosi.

Considerato:

Il quesito è focalizzato sulla problematica della trasmissibilità o meno dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407 e dall’art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004 n. 206, ai superstiti, nei casi in cui la persona, già titolare dell’elargizione, sia deceduta successivamente all’evento criminoso per cause legati alla patologia in base alla quale era stato riconosciuto vittima del dovere.

All’uopo giova ripercorrere la fonte normativa che desta necessità di interpretazione in relazione alla trasmissibilità ed alla non reversibilità del beneficio degli assegni vitalizi.

I commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.P.R. 27 luglio 1999 n. 510 dispongono:

“”4. L'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, compete soltanto ai soggetti destinatari ivi indicati ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge medesima.

5. Nei casi in cui la vittima di azione terroristica, già titolare del diritto, sia deceduta successivamente all'evento criminoso, l'assegno vitalizio viene corrisposto ai superstiti in caso di interdipendenza o di aggravamento causato per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermità subite nell'atto terroristico””.

Ora, dal combinato disposto delle norme istitutive ed applicative dei benefici in questione (legge n. 407/1998 e n. 206/2004) e dell’art. 13, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 510/1999 si può desumere che, l’assegno vitalizio compete alla vittima ovvero ai superstiti, ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge n. 407/1998.

Quindi l’elargizione compete solo ai soggetti destinatari indicati nell’art. 2 della legge n. 407/1998, cioè alla vittima ovvero ai superstiti che sono, quindi, autonomamente titolari del diritto per disposizione di legge specifica, ma non iure hereditatis.

Pertanto, resta fermo il principio generale della natura non reversibile (a favore di eventuali eredi) degli assegni di cui era titolare la vittima ovvero anche i superstiti; questi ultimi perché anch’essi titolari del diritto per legge e non quali eredi della vittima.

Per cui, in caso del decesso del titolare del vitalizio, legato alla patologia in base alla quale era stato riconosciuto vittima del dovere, rivive, giusta il disposto del comma 5 del D.P.R. 510/1999 (…deceduto successivamente all’evento criminoso…), il diritto in capo ai superstiti di cui all’art. 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466, se ed in quanto erano da qualificare tali all’atto in cui era sorto il diritto all’assegno vitalizio, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 407/1998 e n. 206/2004.

P.Q.M.
nei sensi di cui in motivazione è il parere della Sezione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Hans Zelger Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi
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