vittime del dovere

Feed - CARABINIERI

Avatar utente
semaig
Altruista
Altruista
Messaggi: 144
Iscritto il: mer feb 02, 2011 10:05 am

Re: R: vittime del dovere

Messaggio da semaig »

christian71 ha scritto:
semaig ha scritto: ....quando vedrai gli accrediti sul conto corrente strabuzzi gli occhi
Ben risentito semaig, hai reso benissimo l'idea....che spettacolo sarebbe....grazie...

Saluti
Christian
E' meglio essere preparati prima altrimenti rischi l'infarto e cominci a fare conti su conti e darti pizzicotti per vedere se sei sveglio o stai sognando..., dopo tanto tribolare...
P.S.- seguo sempre il forum e non disdico risposte a diverse persone che mi scrivono in privato, ho avuto bisogno di questo forum per la mia situazione e se posso aiutare altri sono ben felice di farlo.


eubilar
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 38
Iscritto il: mar mar 29, 2011 6:55 pm

Re: vittime del dovere

Messaggio da eubilar »

Mi permetto allora di intervenire in argomento per chiedere un consiglio a chi c'è passato: parlando della fase post graduatoria, dite che e' il caso o meno di informarsi sullo stato della pratica mentre la stanno trattando all'ufficio centrale del bilancio? Quali sono le sensibilità?
Avatar utente
semaig
Altruista
Altruista
Messaggi: 144
Iscritto il: mer feb 02, 2011 10:05 am

Re: vittime del dovere

Messaggio da semaig »

eubilar ha scritto:Mi permetto allora di intervenire in argomento per chiedere un consiglio a chi c'è passato: parlando della fase post graduatoria, dite che e' il caso o meno di informarsi sullo stato della pratica mentre la stanno trattando all'ufficio centrale del bilancio? Quali sono le sensibilità?
Sensibilità uguale 0, io per sbloccare la pratica ho scritto all'Ispettorato Generale di Amministrazione, organo che ha i poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte del dirigente preposto.
Se tu sei già stato inserito in graduatoria e, soprattutto, se i tuoi decreti sono già stati firmati, da tale data calcola circa 3 mesi per avere la speciale elargizione e circa 6 mesi per avere gli speciali assegni vitalizi comprensivi degli arretrati che vengono pagati al giorno 5 di ogni mese, deve comunque arrivarti la richiesta da parte del MEF delle coordinate bancarie.
I decreti li hanno inviati alla Prefettura di residenza la quale li ha fatt notificare dalla stazione Carabinieri competente per territori.
Un consiglio, puoi chiede al Ministero che ti vena rilasciato l'attestato di vittima del dovere per poter velocizzare le pratiche con l'ASL per l'esenzione della spesa sanitaria e altre agevolazioni senza dove aspettare a notifica dei decreti per poi richiede alla Prefettura il suddetto documento.
Ciao
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

Occhio a non fare gli stessi errori poiché la Corte dei Conti per il Lazio ha dichiarato Inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) - le amministrazioni resistenti hanno entrambi eccepito il difetto di giurisdizione e, nel merito, l'infondatezza della domanda atteso che il decesso è avvenuto prima del 1961, limite temporale previsto dal Dpr 243/2006 per la progressiva estensione alle vittime del dovere dei benefici previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo.

La Corte dei Conti chiarisce quanto segue:

2) - Questo Giudice non può che conformare la propria decisione alla consolidata giurisprudenza sia di questa Corte dei conti che della Corte di Cassazione che esclude la giurisdizione del giudice contabile sulle controversie relative alle elargizioni speciali, il cui riconoscimento non presuppone il collocamento a riposo e, comunque, non hanno natura pensionistica e, ad ogni modo, non possono essere qualificate indennità o assegni accessori alla pensione.

3) - La Corte di Cassazione ha ritenuto che in capo al coniuge o a un parente delle vittime del dovere si realizzi una posizione di diritto soggettivo al riconoscimento delle speciali elargizioni e che, pertanto, la controversia deve essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario (Cass. n. 4942/1989).

Cmq. leggete qui sotto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

LAZIO SENTENZA 8 03/01/2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO SENTENZA 8 2014 PENSIONI 03/01/2014



Sent 8/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice unico delle pensioni Cons, dr.Andrea Lupi, alla pubblica udienza del 13 dicembre 2013, con l’assistenza del segretario, dr. Marco Olivieri;

Uditi l’avv. F. d. J., difensore di parte attrice, nonché l'avv. Andrea Botta per l'INPS e il dr. Umberto Nucci per il Ministero della Difesa.
Visti gli atti e i documenti di causa;

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 73025 del registro di segreteria della Sezione, prodotto dalla sig.ra T. P., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Fante, n. 10 presso lo studio dell’ avv. F. d. J. che la rappresenta e difende nel presente giudizio;

avverso
il Ministero della Difesa e l’INPS Gestione ex INPDAP;

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la sig.ra P., coniuge superstite del Capitano pilota G. D., deceduto il 4 aprile 1952 a seguito di un incidente di volo, ha convenuto in giudizio l’ intimata amministrazione per sentire dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e precisamente:

la speciale elargizione ex art 5, commi 1 e 5, della legge n. 206/2004;

la speciale elargizione di cui agli artt. 2 e 3 della legge 466/80 e artt. 2 e 8 della legge 302/90;

l’assegno vitalizio di cui alla legge 407/98 esteso alle vittime del dovere dal Dpr 243/06;

l'assegno vitalizio ex art 5 comma 3 della legge n. 206/2004 esteso alle vittime del dovere dalla legge 244/2007.

Nel costituirsi in giudizio le amministrazioni resistenti hanno entrambi eccepito il difetto di giurisdizione e, nel merito, l'infondatezza della domanda atteso che il decesso è avvenuto prima del 1961, limite temporale previsto dal Dpr 243/2006 per la progressiva estensione alle vittime del dovere dei benefici previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo.

All'odierna udienza le parti si sono riportate agli scritti confermandone le conclusioni.

DIRITTO

Questo Giudice non può che conformare la propria decisione alla consolidata giurisprudenza sia di questa Corte dei conti che della Corte di Cassazione che esclude la giurisdizione del giudice contabile sulle controversie relative alle elargizioni speciali, il cui riconoscimento non presuppone il collocamento a riposo e, comunque, non hanno natura pensionistica e, ad ogni modo, non possono essere qualificate indennità o assegni accessori alla pensione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che in capo al coniuge o a un parente delle vittime del dovere si realizzi una posizione di diritto soggettivo al riconoscimento delle speciali elargizioni e che, pertanto, la controversia deve essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario (Cass. n. 4942/1989).

Per tali motivi il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso,

DICHIARA
Inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.

Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, in data 13 dicembre 2013.
Il Giudice
F.to Andrea Lupi

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 03/01/2014

P. Il Direttore
f.to Domenica LAGANA’
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

Ricorso alla Corte dei Conti di Genova.
---------------------------------------------------------------------
1) - Il ricorrente, già maresciallo dei Carabinieri, titolare di pensione privilegiata di 1^ categoria, vittima del dovere, impugna la nota del M.D., chiedendo la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico con i benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, e 7 della legge 3 agosto 2004 n. 206, per le vittime del terrorismo, a suo avviso estesi anche alle vittime del dovere dall’art. 1904 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con diritto agli interessi, alla rivalutazione personale e al pagamento delle spese di difesa a carico dello Stato ai sensi dell’art. 10 della legge n. 206 del 2004.

2) - Nel ricorso viene altresì chiesto:
"esenzione della pensione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche" e la Corte dei Conti cosi si esprime:
"deve osservarsi che la stessa esula dalla giurisdizione della Corte dei conti, rientrando nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, come modificato dalla legge n. 448 del 2001. Di conseguenza, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile a favore della giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale".

3) - parte ricorrente sostiene che l’estensione alle vittime del dovere dei benefici previsti per le vittime del terrorismo sarebbe stata completata dall’art. 1904 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66,

La Corte dei Conti a tal riguardo precisa:

3.1) - La Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi in senso negativo sulla questione con argomentazioni pienamente condivise, che si intendono qui ribadire (Sez. giurisd. Liguria sentt. n. 262 del 17/12/2012 e n. 53 del 2.4.2013).

3.2) - Dal suindicato quadro normativo emerge, dunque, che “la citata legge n. 266/2005 non ha previsto l’immediata equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo, ma semplicemente la progressiva estensione alle prime, entro limiti di spesa espressamente e di volta in volta indicati, di specifici benefici , previsti per la seconda categoria di soggetti, tra cui non sono compresi quelli richiesti dalla ricorrente” (Sez. Liguria sent. n.53 del 2013).

3.3) - Né può affermarsi, come sostiene parte ricorrente, che il processo di progressiva equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e della criminalità sia stato portato a termine dall’art 1904 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66.

3.4) - Quest’ultima disposizione è infatti contenuta in un Testo Unico - recante il codice dell’ordinamento militare - che, in quanto tale, ha la funzione di ordinare le leggi preesistenti, evitando duplicazioni e prendendo atto di abrogazioni anche tacite intervenute.

Ricorso Respinto.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
LIGURIA SENTENZA 162 15/10/2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LIGURIA SENTENZA 162 2013 PENSIONI 15/10/2013


Sent. 162/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DELLA LIGURIA
In persona del
GIUDICE UNICO
Cons. Tommaso Salamone
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19324 del registro di segreteria, proposto dal sig. G. R., nato …., rappresentato e difeso dall’Avv. A. B. ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, Via alla Porta degli Archi n. 10/6,

contro
Ministero della difesa in persona del Ministro pro tempore;

avverso
Provvedimento del Ministero della difesa – Direzione generale previdenza militare –I reparto Divisione sezione contenzioso dell’11 settembre 2012;

Uditi, nella pubblica udienza del 9 ottobre 2013, l’avv. A. B. per la parte ricorrente; nessuno comparso per il Ministero della difesa;
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Ritenuto in

FATTO

Il sig. G. R., già maresciallo dei Carabinieri, titolare di pensione privilegiata di 1^ categoria, vittima del dovere , ha impugnato la nota del Ministero della difesa datata 11 settembre 2011, chiedendo la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico con i benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, e 7 della legge 3 agosto 2004 n. 206, per le vittime del terrorismo, a suo avviso estesi anche alle vittime del dovere dall’art. 1904 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con diritto agli interessi, alla rivalutazione personale e al pagamento delle spese di difesa a carico dello Stato ai sensi dell’art. 10 della legge n. 206 del 2004.

Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria, deducendo che il ricorrente non ha diritto ai benefici richiesti “in quanto non ancora previsti nella progressiva estensione sancita dal D.P.R. 243/2006”. In via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei. L’Amministrazione ha chiesto, inoltre, la condanna di parte ricorrente alle spese, quantificate in euro 500,00.

All’odierna pubblica udienza, nessuno essendo comparso per l’Amministrazione convenuta, l’avv. B.. ha concluso come in atti. Al termine, la causa è stata quindi decisa con sentenza, dando lettura del dispositivo e fissando un termine per il deposito della stessa, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 429, comma 1, secondo capoverso, c.p.c., come sostituito dall’art. 53 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Considerato in
DIRITTO

Il ricorrente chiede la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico con i benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, e 7 della legge 3 agosto 2004 n. 206, per le vittime del terrorismo, ed in particolare:

a.1) l’ aumento figurativo di anni 10 di contribuzione (art. 3, c.1, della legge n. 206/2004);

a.2) l’esenzione della pensione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 3, c. 2, della legge n. 206/2004);

b) l’adeguamento costante della pensione allo stipendio dei pari grado in servizio con la stessa anzianità (art. 7 della legge n. 206/2004);

c) la rideterminazione della base pensionabile con l’aumento del 7,5% (art. 2, c.1, della legge n. 206/2004).

Preliminarmente, con riferimento alla domanda di esenzione della pensione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche, deve osservarsi che la stessa esula dalla giurisdizione della Corte dei conti, rientrando nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, come modificato dalla legge n. 448 del 2001. Di conseguenza, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile a favore della giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale.

Passando alle altre domande, parte ricorrente sostiene che l’estensione alle vittime del dovere dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, programmaticamente avviata con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e con il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 ed in parte attuata con le leggi n. 222/2007 e n. 244/2007, sarebbe stata completata dall’art. 1904 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, secondo il quale “Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere , previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge10 ottobre 2005, n. 207”.

In sostanza, secondo l’assunto difensivo, i benefici previsti dalle leggi richiamate dal predetto art. 1904 del D.lgs. n. 66/2010, sarebbero applicabili ai militari, vittime del dovere , del terrorismo o della criminalità, indipendentemente dalle diverse categorie di appartenenza, da ritenersi equiparate per effetto di tale norma.

L’assunto è infondato.

La Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi in senso negativo sulla questione con argomentazioni pienamente condivise, che si intendono qui ribadire (Sez. giurisd. Liguria sentt. n. 262 del 17/12/2012 e n. 53 del 2.4.2013).

In particolare, osserva questo giudice che l’art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha stabilito “Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”.

Il D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243, con cui è stato approvato, ai sensi dell’articolo 1, comma 565, della L. n. 266/06, il Regolamento per l’attuazione delle predette disposizioni (commi 562, 563, 564 dell’art. 1 della l. 266/05) ha disciplinato, all’art. 4, l’ordine di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate, individuando al comma 1, lett. c), tra i benefici di cui alla legge n. 206/2004, quelli da applicare a decorrere dal 2006.

Lo stesso art. 4, al comma 2, ha stabilito “Ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti dalla vigente normativa in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, alle integrazioni ed alla corresponsione delle ulteriori provvidenze di cui alle leggi indicate al comma 1, si potrà far luogo subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa”.

Successivamente, l’art. 34 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, conv. nella L. 29 novembre 2007, n. 222, ha esteso le elargizioni di cui all’art. 5, commi 1 e 5, della legge n. 206/2004, e l’art. 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i benefici di cui all’art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 206/2004.

Dal suindicato quadro normativo emerge, dunque, che “la citata legge n. 266/2005 non ha previsto l’immediata equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo, ma semplicemente la progressiva estensione alle prime, entro limiti di spesa espressamente e di volta in volta indicati, di specifici benefici , previsti per la seconda categoria di soggetti, tra cui non sono compresi quelli richiesti dalla ricorrente” (Sez. Liguria sent. n.53 del 2013).

Né può affermarsi, come sostiene parte ricorrente, che il processo di progressiva equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e della criminalità sia stato portato a termine dall’art 1904 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66.

Quest’ultima disposizione è infatti contenuta in un Testo Unico - recante il codice dell’ordinamento militare - che, in quanto tale, ha la funzione di ordinare le leggi preesistenti, evitando duplicazioni e prendendo atto di abrogazioni anche tacite intervenute. La stessa non stabilisce, dunque, alcuna equiparazione tra le diverse categorie di vittime più ampia di quella già prevista dalla legislazione precedente, ma “si limita ad (ri)affermare (con evidente funzione ricognitiva) che ai militari vittime del dovere , del terrorismo e della criminalità spettano le provvidenze, distintamente previste per ognuna delle suddette categorie, dalle disposizioni relative alle leggi richiamate” (Sez. Liguria sent. n.53 del 2013, cit).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso non appare giuridicamente fondato e, come tale, deve essere respinto.

Ai sensi dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese, attesa la complessità della materia oggetto del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla domanda di esenzione della pensione dall’I.R.P.E.F. dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti a favore della giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale e, nel resto, respinge il ricorso.

Spese compensate.
Fissa, ai sensi dell’art. 429 c.p.c, comma primo, come modificato dall’art. 53 d.l. n. 112 del 2008, conv. con modifiche, dalla l. n. 133 del 2008, il termine di giorni 30 (trenta) per il deposito della sentenza.
Così deciso in Genova, all’udienza del 9 ottobre 2013.
IL GIUDICE
f.to(Tommaso Salamone)

Deposito in Segreteria 15 ottobre 2013

Il Direttore della Segreteria
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

Corte dei Conti Liguria.
-------------------------------------------------------------------------------------
Il ricorrente è il padre del sottufficiale della Marina Militare OMISSIS, militare deceduto durante la missione di pace “Sharp Guard”, decorato e dichiarato “Vittima del dovere ”

1) - In seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), ai sensi dell’art. 1904, “al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere , previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207”.

2) - L’Amministrazione ha negato, in data 27 dicembre 2011, l’applicazione di ulteriori benefici perché ha ritenuto che il suddetto decreto legislativo n. 66/2010 nulla abbia innovato rispetto alla precedente normativa.

3) - La difesa di parte attrice, nel ricorso pervenuto il 9 febbraio 2012 e nella successiva memoria, ha chiesto il riconoscimento del diritto ai benefici sopra citati, deducendo che gli stessi, previsti per le vittime del terrorismo dalla legge n. 206/2004, sarebbero applicabili anche alle vittime del dovere , per effetto dell’art. 1904 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

4) - Il Ministero della Difesa, ha sostenuto sussistere il difetto di giurisdizione di questa Corte, essendo il decreto di diniego dei benefici richiesti, impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La Corte dei Conti scrive:

5) - Va osservato che questa Sezione giurisdizionale ha già avuto modo di pronunciarsi sulla materia oggetto del presente giudizio, con sentenza n. 262 del 17 dicembre 2012, che ha respinto la domanda di parte attrice.

6) - I benefici di cui si tratta sono previsti dalla legge per le vittime del terrorismo, e non si possono estendere alle vittime del dovere .

7) - Dall’analisi della legislazione in materia, e dell’evoluzione della stessa nel tempo, emerge che la legge n. 266/2005 non ha previsto l’equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo; è stata piuttosto prevista la progressiva e non immediata estensione dei benefici , previsti per le vittime del terrorismo, alle vittime del dovere .

8) - D’altra parte, se fosse fondata la tesi attorea, secondo la quale il diritto all’applicazione dei benefici in questione deriva direttamente dalla legge n. 266/2005, non avrebbero avuto ragion d’essere i citati interventi normativi successivi che hanno specificato quali dei benefici previsti per le vittime del terrorismo trovassero applicazione anche alle vittime del dovere , e previsto il corrispondente onere di spesa.

9) - La Corte dei Conti precisa anche un particolare e scrive questo passo: Seguendo l’interpretazione di parte ricorrente l’art. 1904 estenderebbe i benefici delle vittime del terrorismo soltanto ai militari vittime del dovere , escludendo le vittime del dovere non appartenenti al personale militare, con evidenti profili d’illegittimità costituzionale.

Ricorso respinto.

Il resto leggetelo qui sotto.
--------------------------------------------------------------------------------------------
LIGURIA SENTENZA 158 08/10/2013
--------------------------------------------------------------------------------------------

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LIGURIA SENTENZA 158 2013 PENSIONI 08/10/2013



Sent. 158/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
nella persona del
Giudice unico
dr. Paolo COMINELLI

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19220 del registro di Segreteria, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato A. B., contro il Ministero della Difesa;
Udito, nella pubblica udienza del 23 settembre 2013, l’avv. A. B. per il ricorrente, non rappresentata l’Amministrazione;
Visti gli atti di causa;

Ritenuto in
FATTO

Il ricorrente è il padre del sottufficiale della Marina Militare OMISSIS, militare deceduto durante la missione di pace “Sharp Guard”, decorato e dichiarato “Vittima del dovere ” (attestazione del 28 aprile 2011).

In seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), ai sensi dell’art. 1904, “al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere , previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207”.

L’Amministrazione ha negato, in data 27 dicembre 2011, l’applicazione di ulteriori benefici perché ha ritenuto che il suddetto decreto legislativo n. 66/2010 nulla abbia innovato rispetto alla precedente normativa.

La difesa di parte attrice, nel ricorso pervenuto il 9 febbraio 2012 e nella successiva memoria, ha chiesto il riconoscimento del diritto ai benefici sopra citati, deducendo che gli stessi, previsti per le vittime del terrorismo dalla legge n. 206/2004, sarebbero applicabili anche alle vittime del dovere , per effetto dell’art. 1904 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. Nelle conclusioni ha chiesto la condanna dell’Amministrazione alla riliquidazione della pensione sulla base di tali benefici ; ha chiesto infine che siano poste a carico dello Stato le spese relative al presente giudizio, in applicazione dell’art. 10 della legge 3 agosto 2004 n. 206.

Il Ministero della Difesa, nella propria memoria, ha sostenuto sussistere il difetto di giurisdizione di questa Corte, essendo il decreto di diniego dei benefici richiesti, impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

All’odierna udienza l’avvocato A. B., per il ricorrente, si è richiamato agli atti.

Considerato in
DIRITTO

Va osservato che questa Sezione giurisdizionale ha già avuto modo di pronunciarsi sulla materia oggetto del presente giudizio, con sentenza n. 262 del 17 dicembre 2012, che ha respinto la domanda di parte attrice.

Questo Giudice non ritiene di doversi distaccare dall’orientamento espresso da tale pronuncia, che appare pienamente condivisibile.

I benefici di cui si tratta sono previsti dalla legge per le vittime del terrorismo, e non si possono estendere alle vittime del dovere .

Dall’analisi della legislazione in materia, e dell’evoluzione della stessa nel tempo, emerge che la legge n. 266/2005 non ha previsto l’equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo; è stata piuttosto prevista la progressiva e non immediata estensione dei benefici , previsti per le vittime del terrorismo, alle vittime del dovere .

L’estensione dei benefici di cui si tratta è stata infatti attuata mediante specifiche disposizioni normative, con apposite previsioni di spesa.

I benefici richiesti nel ricorso in esame non sono stati, dunque, ancora estesi dalla legge alle vittime del dovere .

D’altra parte, se fosse fondata la tesi attorea, secondo la quale il diritto all’applicazione dei benefici in questione deriva direttamente dalla legge n. 266/2005, non avrebbero avuto ragion d’essere i citati interventi normativi successivi che hanno specificato quali dei benefici previsti per le vittime del terrorismo trovassero applicazione anche alle vittime del dovere , e previsto il corrispondente onere di spesa.

Né una equiparazione diretta ed immediata, ai fini dell’applicazione dei benefici , può farsi discendere (come sostenuto nel ricorso), dal citato art 1904 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
Come correttamente affermato dall’Amministrazione, tale disposizione è contenuta in un Testo Unico (Codice dell’ordinamento militare) che, come tale, non ha carattere innovativo ma di riordino delle disposizioni già esistenti.

L’art. 1904 è norma di carattere ricognitivo delle leggi che prevedono le varie provvidenze, senza disporre equiparazioni fra categorie di vittime ( del dovere o del terrorismo).

Si condivide infine quanto osservato nella citata sentenza n. 262 del 17 dicembre 2012 di questa Sezione: “Va soggiunto, inoltre, che vi è un’ulteriore indicazione normativa che conferma l’infondatezza dell’interpretazione della parte ricorrente. Si tratta del D.Lgs. 24 febbraio 2012 n. 20, che, all’art. 4, comma 1, lett. z), ha modificato l’art. 881, comma 5, del D. Lgs. n. 66/2010, per estendere ad altre categorie il beneficio previsto per le vittime del terrorismo dall’art. 1, c. 2, della legge n. 407/1998 (diritto al collocamento obbligatorio). Ebbene, se fosse stata corretta l’interpretazione di parte ricorrente anche la predetta estensione sarebbe derivata direttamente dall’art. 1904, che menziona, tra le altre, la legge n. 407/1998. Il legislatore del 2012, volendo estendere il predetto beneficio ha, invece, dovuto prevederlo con apposita norma a modifica dell’art. 881 del D.lgs. n. 66/2010. Non va trascurato, infine, un altro elemento che porta ad escludere l’interpretazione voluta dalle ricorrenti. Dalle norme sopra richiamate emerge che dove il legislatore ha voluto estendere i benefici delle vittime del terrorismo alle vittime del dovere lo ha fatto nei confronti di tutta la categoria delle vittime del dovere senza limitare tale estensione al solo personale militare. Seguendo l’interpretazione di parte ricorrente l’art. 1904 estenderebbe i benefici delle vittime del terrorismo soltanto ai militari vittime del dovere , escludendo le vittime del dovere non appartenenti al personale militare, con evidenti profili d’illegittimità costituzionale. La lettura dell’art. 1904 auspicata dalle ricorrenti, pertanto, non è supportata né dalla lettera della disposizione né dalla ratio e si pone in distonia con la rete di disposizioni sopra richiamate che, di volta in volta, hanno esteso specifici benefici riservati alle vittime del terrorismo alla categoria delle vittime del dovere ”.

Alla luce di quanto sopra argomentato, il ricorso non può trovare accoglimento.

Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese di giustizia, in considerazione della natura del caso, che contempla la richiesta di benefici in realtà non dovuti alle vittime del dovere .

P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.
Ai sensi dell’art 429 c.p.c. (come modificato dall’art. 53, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133), si fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Genova, il 23 settembre 2013.

IL GIUDICE
f.to (Cominelli)

deposito in segreteria 8 ottobre 2013

il direttore della segreteria
avt8
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 2925
Iscritto il: gio gen 30, 2014 8:36 pm

Re: vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

panorama ha scritto:Occhio a non fare gli stessi errori poiché la Corte dei Conti per il Lazio ha dichiarato Inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) - le amministrazioni resistenti hanno entrambi eccepito il difetto di giurisdizione e, nel merito, l'infondatezza della domanda atteso che il decesso è avvenuto prima del 1961, limite temporale previsto dal Dpr 243/2006 per la progressiva estensione alle vittime del dovere dei benefici previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo.

La Corte dei Conti chiarisce quanto segue:

2) - Questo Giudice non può che conformare la propria decisione alla consolidata giurisprudenza sia di questa Corte dei conti che della Corte di Cassazione che esclude la giurisdizione del giudice contabile sulle controversie relative alle elargizioni speciali, il cui riconoscimento non presuppone il collocamento a riposo e, comunque, non hanno natura pensionistica e, ad ogni modo, non possono essere qualificate indennità o assegni accessori alla pensione.

3) - La Corte di Cassazione ha ritenuto che in capo al coniuge o a un parente delle vittime del dovere si realizzi una posizione di diritto soggettivo al riconoscimento delle speciali elargizioni e che, pertanto, la controversia deve essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario (Cass. n. 4942/1989).

Cmq. leggete qui sotto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

LAZIO SENTENZA 8 03/01/2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO SENTENZA 8 2014 PENSIONI 03/01/2014



Sent 8/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice unico delle pensioni Cons, dr.Andrea Lupi, alla pubblica udienza del 13 dicembre 2013, con l’assistenza del segretario, dr. Marco Olivieri;

Uditi l’avv. F. d. J., difensore di parte attrice, nonché l'avv. Andrea Botta per l'INPS e il dr. Umberto Nucci per il Ministero della Difesa.
Visti gli atti e i documenti di causa;

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 73025 del registro di segreteria della Sezione, prodotto dalla sig.ra T. P., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Fante, n. 10 presso lo studio dell’ avv. F. d. J. che la rappresenta e difende nel presente giudizio;

avverso
il Ministero della Difesa e l’INPS Gestione ex INPDAP;

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la sig.ra P., coniuge superstite del Capitano pilota G. D., deceduto il 4 aprile 1952 a seguito di un incidente di volo, ha convenuto in giudizio l’ intimata amministrazione per sentire dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e precisamente:

la speciale elargizione ex art 5, commi 1 e 5, della legge n. 206/2004;

la speciale elargizione di cui agli artt. 2 e 3 della legge 466/80 e artt. 2 e 8 della legge 302/90;

l’assegno vitalizio di cui alla legge 407/98 esteso alle vittime del dovere dal Dpr 243/06;

l'assegno vitalizio ex art 5 comma 3 della legge n. 206/2004 esteso alle vittime del dovere dalla legge 244/2007.

Nel costituirsi in giudizio le amministrazioni resistenti hanno entrambi eccepito il difetto di giurisdizione e, nel merito, l'infondatezza della domanda atteso che il decesso è avvenuto prima del 1961, limite temporale previsto dal Dpr 243/2006 per la progressiva estensione alle vittime del dovere dei benefici previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo.

All'odierna udienza le parti si sono riportate agli scritti confermandone le conclusioni.

DIRITTO

Questo Giudice non può che conformare la propria decisione alla consolidata giurisprudenza sia di questa Corte dei conti che della Corte di Cassazione che esclude la giurisdizione del giudice contabile sulle controversie relative alle elargizioni speciali, il cui riconoscimento non presuppone il collocamento a riposo e, comunque, non hanno natura pensionistica e, ad ogni modo, non possono essere qualificate indennità o assegni accessori alla pensione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che in capo al coniuge o a un parente delle vittime del dovere si realizzi una posizione di diritto soggettivo al riconoscimento delle speciali elargizioni e che, pertanto, la controversia deve essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario (Cass. n. 4942/1989).

Per tali motivi il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso,

DICHIARA
Inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.

Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, in data 13 dicembre 2013.
Il Giudice
F.to Andrea Lupi

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 03/01/2014

P. Il Direttore
f.to Domenica LAGANA’
Quest'avvocato dovrebbe studiare di più-perchè se leggeva attentamente la legge sulle vittime del dovere, capiva che detta normativa si riferisce a fatti accadati dal 1961 in poi- cosi faceva anche risparmiare i soldi alla ricorrente-
Voi cosa ne dite ?
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

infatti, io spero sempre che i colleghi leggano sempre le sentenze per non perdere tempo e soldi.
eubilar
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 38
Iscritto il: mar mar 29, 2011 6:55 pm

Re: vittime del dovere

Messaggio da eubilar »

semaig ha scritto:
eubilar ha scritto:Mi permetto allora di intervenire in argomento per chiedere un consiglio a chi c'è passato: parlando della fase post graduatoria, dite che e' il caso o meno di informarsi sullo stato della pratica mentre la stanno trattando all'ufficio centrale del bilancio? Quali sono le sensibilità?
Sensibilità uguale 0, io per sbloccare la pratica ho scritto all'Ispettorato Generale di Amministrazione, organo che ha i poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte del dirigente preposto.
Se tu sei già stato inserito in graduatoria e, soprattutto, se i tuoi decreti sono già stati firmati, da tale data calcola circa 3 mesi per avere la speciale elargizione e circa 6 mesi per avere gli speciali assegni vitalizi comprensivi degli arretrati che vengono pagati al giorno 5 di ogni mese, deve comunque arrivarti la richiesta da parte del MEF delle coordinate bancarie.
I decreti li hanno inviati alla Prefettura di residenza la quale li ha fatt notificare dalla stazione Carabinieri competente per territori.
Un consiglio, puoi chiede al Ministero che ti vena rilasciato l'attestato di vittima del dovere per poter velocizzare le pratiche con l'ASL per l'esenzione della spesa sanitaria e altre agevolazioni senza dove aspettare a notifica dei decreti per poi richiede alla Prefettura il suddetto documento.
Ciao
eubilar
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 38
Iscritto il: mar mar 29, 2011 6:55 pm

Re: vittime del dovere

Messaggio da eubilar »

Caro Semaig,
Quando dici che hai scritto all'Ispettorato generale di amministrazione, Ti riferisci all'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della ragioneria generale dello stato?
seby69
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 12
Iscritto il: mer giu 08, 2011 1:07 pm

Re: vittime del dovere

Messaggio da seby69 »

Riunita commissione per decidere la totale equiparazione tra vittime del dovere e terrorismo, criminalità organizzata. Appena avrò notizie in merito vi farò sapere. 24/06/2014.
franruggi
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1319
Iscritto il: sab mag 19, 2012 4:17 pm

Re: vittime del dovere

Messaggio da franruggi »

seby69 ha scritto:Riunita commissione per decidere la totale equiparazione tra vittime del dovere e terrorismo, criminalità organizzata. Appena avrò notizie in merito vi farò sapere. 24/06/2014.

VERAMENTE SI E' RIUNITA LA SETT SCORSA E PARE CHE NON CI SONO I FONDI NECESSARI (TANTO X CAMBIARE)
HO AVUTO CERTEZZA CHE PER L ASSEGNO DI 500 INVECE DI 258 BISOGNA FARE RICORSO .
MI ACCINGO SUBITO CON IL MIO LEGALE
eubilar
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 38
Iscritto il: mar mar 29, 2011 6:55 pm

Re: vittime del dovere

Messaggio da eubilar »

Se quantomeno decidessero di estendere le provvidenze che non gli costano niente (assunzione diretta familiari, ecc.) già sarebbe un bel passo avanti
Avatar utente
antoniomlg
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3634
Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am

Re: vittime del dovere

Messaggio da antoniomlg »

quello che veramente non gli cost aniente è l'esenzione iperf
sulle pensioni.
ed i 10 anni di contributi figurativi.

è assurdo che a parità di invalidità, esempio (invalidità del 60%)
facciano distinzione se ti sei preso una pallottola, da un terrorista , allora sei unua vittima di serie "A";
se invece ti sei preso un tumore a causa dell'uranio impoverito allorora sei una vittima di seri"B";
poi se per assurdo mentre stavi di pattuglia all'estero in missione "X..." sbandi con il mezzo "LINCE" e rimani su una sedia a rotelle, allora sei una vittima "DIMENTICATA " da tutti dalle leggi e dallo stato.......

ciao
christian71
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3216
Iscritto il: sab ago 24, 2013 9:23 am

Re: vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

Caro Antonio concordo in tutto quello che hai detto...purtroppo ad oggi siamo messi proprio così...speriamo in tempi migliori...

Saluti
Christian

Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Rispondi