vittime del dovere

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Re: vittime del dovere

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Per evitare errori di procedure
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1) - La parte ricorrente, rispettivamente coniuge e figlia del capitano pilota riconosciuto quale vittima del dovere, chiede a questo Tribunale amministrativo l’estensione delle provvidenze riconosciute in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, previa inesitata istanza all’amministrazione.

2) - Si è costituita l’Inps deducendo: il difetto di giurisdizione nei confronti delle pretese riferibili al trattamento pensionistico, stante la competenza della Corte dei Conti; la sua estranietà per le altre provvidenze, in quanto (assume) da erogare dalla amministrazione competente e non dall’evocato ente previdenziale.

3) - Nel caso di specie, la condizione privilegiata di “vittima del dovere” è stata già riconosciuta in capo al congiunto deceduto, sicchè si tratta solo di attualizzare, in favore degli antescritti istanti, tutti i successivi benefici legislativi.

4) - Va quindi affermata la giurisdizione dell’AGO (giudice ordinario) in luogo di quella del giudice amministrativo adito.

Il TAR dichiara il ricorso inammissibile.

I motivi li potete leggerli qui sotto.

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16/07/2013 201303724 Sentenza Breve 7


N. 03724/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02054/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2054 del 2013, proposto da:
M. D. M., A. I., E. I., rappresentati e difesi dagli avv. Filippo De Jorio, Jean Paul De Jorio, con domicilio eletto presso Domenico Crocco in Napoli, Traversa Nuova Marina, 8;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc.ra Distrett.le Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Di Ronza, Maria Assumma, con domicilio eletto presso Nicola Di Ronza in Napoli, via A. De Gasperi, n. 55 ex Inpdap;

per l'attribuzione dei benefici di cui alla l. 244/2007 spettanti ai superstiti di vittime del dovere a far data dal verificarsi dall'evento luttuoso e per l’accertamento della spettanza di tutte le provvidenze previste dalla legislazione vigente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 il dott. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amministrativo;

1.- La parte ricorrente, rispettivamente coniuge e figlia del capitano pilota I. D. riconosciuto quale vittima del dovere, chiede a questo Tribunale amministrativo l’estensione delle provvidenze riconosciute in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, previa inesitata istanza all’amministrazione.

2.- Si è costituita l’Inps deducendo: il difetto di giurisdizione nei confronti delle pretese riferibili al trattamento pensionistico, stante la competenza della Corte dei Conti; la sua estranietà per le altre provvidenze, in quanto (assume) da erogare dalla amministrazione competente e non dall’evocato ente previdenziale.

3.- All’udienza indicata, il Tribunale ha segnalato alle parti presenti la possibilità della definizione della controversia con riferimento al profilo della giurisdizione.

4.- Va affermata la giurisdizione dell’AGO.

Come statuisce la Corte Suprema, “Una volta emesso il provvedimento di erogazione della indennità prevista dalla legge in favore dei familiari delle vittime del dovere, in cui si accerta la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio, i beneficiari sono titolari di un diritto soggettivo perfetto alla corresponsione e all'adeguamento dell'indennità con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario.”: Cassazione, Sez. Un. Civili, 20 febbraio 1991 n. 1788.

Parimenti, ha sentenziato il superiore giudice amministrativo: “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto il diniego dell'Amministrazione di corrispondere alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata la speciale elargizione prevista dalla normativa vigente, atteso che in presenza delle condizioni di legge esse sono titolari di un diritto soggettivo, a fronte del quale l'Amministrazione non dispone di alcuno spazio per valutazioni discrezionali, ma solo del potere-dovere di accertare la sussistenza dei relativi presupposti”: CdS sez. VI 17 luglio 2009 n. 5618; CGA. 6 settembre 2010 n. 1137.

Nel caso di specie, la condizione privilegiata di “vittima del dovere” è stata già riconosciuta in capo al congiunto deceduto, sicchè si tratta solo di attualizzare, in favore degli antescritti istanti, tutti i successivi benefici legislativi.

5.- Va quindi affermata la giurisdizione dell’AGO in luogo di quella del giudice amministrativo adito.

6.- Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la peculiarità della materia.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo adito, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.

Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente, Estensore
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Marina Perrelli, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2013


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Re: vittime del dovere

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Per opportuna notizia/informazione agli interessati.

Come al solito sto lavorando per voi, perché vi voglio bene a tutti.
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26/07/2013 201102050 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 12/06/2013


Numero 03459/2013 e data 26/07/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 12 giugno 2013


NUMERO AFFARE 02050/2011

OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Quesito in ordine alle modalità di corresponsione degli assegni vitalizi di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407 e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 559/C/3/E/36 in data 13/05/2011 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

vista la propria pronuncia interlocutoria del 22 giugno 2011;

vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze 23 aprile 2013 prot. n. 63079 con la quale vengono trasmessi le posizioni del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa ed il parere dello stesso Ministero dell’economia e delle finanze;

visto il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmesso con nota del 13 dicembre 2011 prot. n. 22481;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.

Premesso:
L’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, disponendo “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” ha stabilito, in favore di chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi delittuosi ivi indicati subisca una invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche, un assegno vitalizio non reversibile (lire 500.000 mensili, soggetto di perequazione automatica) in aggiunta alle elargizioni di cui alla legge n. 302 del 1990.

Ai sensi del comma 1 bis del citato articolo, l’assegno vitalizio in questione è corrisposto ai soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 28 luglio 1999, n. 210.

Successivamente, la legge 3 agosto 2004, n. 206, all’art. 5, comma 3, dispone che “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all’elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.”.

Espone l’Amministrazione richiedente come tratto comune delle tipologie di assegni vitalizi in questione sia la intrasmissibilità jure hereditatis, ed in relazione a tale aspetto viene evidenziato un contrasto interpretativo.

Il quesito proposto concerne l’ipotesi di una istanza presentata dalla vedova e dagli orfani di una vittima del dovere dell’Arma dei Carabinieri, volta ad ottenere la corresponsione degli assegni già corrisposti in vita al loro familiare, deceduto per cause connesse con la patologia in base alla quale i benefici erano stati attribuiti.

L’articolo 13 del regolamento emanato con il D.P.R. n. 210 del 1999 – dettato per l’erogazione del solo assegno vitalizio di cui alla legge n. 407 del 1998, ma ritenuto applicabile anche allo speciale assegno vitalizio di cui alla legge n. 206 del 2004 – dispone, rispettivamente ai commi 4 e 5:

“4. L’assegno vitalizio non reversibile di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, compete soltanto ai soggetti destinatari ivi indicati ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge medesima.

5. Nei casi in cui la vittima di azione terroristica, già titolare del diritto, sia deceduta successivamente all’evento criminoso, l’assegno vitalizio viene corrisposto ai superstiti in caso di interdipendenza o di aggravamento causato per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermità subite nell’atto terroristico”.

In ordine alla valenza dell’inciso “già titolare del diritto” di cui al comma 5 sopra riportato, ritiene l’Amministrazione proponente, con interpretazione letterale, che l’assunto faccia specifico riferimento a casi in cui il soggetto, pur avendone potenzialmente i requisiti, deceda prima di poter ricevere le corresponsioni di legge. Solo in tal caso gli emolumenti, maturati in vita, dovrebbero essere erogati ai familiari.

Rileva tuttavia la relazione come altre Amministrazioni interessate ritengano ininfluente l’avvenuta erogazione degli emolumenti ai fini dell’attribuzione della titolarità del diritto, con ciò interpretando la citata norma come deroga al principio generale di non reversibilità degli assegni vitalizi in questione.

La Sezione ha esaminato il quesito nell’adunanza del 22 giugno 2011 ed ha ritenuto opportuno richiedere sul quesito i punti di vista del Ministero dell’economia e delle finanze e, in ragione dell’evidenziato contrasto applicativo tra i diversi Dicasteri, quello della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella sua funzione istituzionale di coordinamento dell’attività ministeriale.

Con le note citate nell’epigrafe sono stati trasmessi gli avvisi richiesti. Tra questi particolare rilievo assume il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2011, che è dell’avviso che il parere reso dal Ministero della difesa sia conforme al dettato normativo, quando afferma che la natura non reversibile dei ripetuti benefici non si pone in contrasto con l'attribuzione ai superstiti degli assegni dei quali sono a loro volta dichiarati beneficiari dalle medesime norme, in presenza di particolari presupposti.

Infatti, dal combinato disposto delle norme istitutive degli assegni e dall'art.13, commi 4 e 5, del dPR 510/1999, si può desumere che, fermo restando il principio generale della natura non reversibile degli assegni di cui è titolare la vittima, nel caso in cui questi deceda contestualmente o successivamente all'evento terroristico, in conseguenza delle lesioni o infermità contratte in quell' occasione, ai suoi superstiti è attribuito un autonomo diritto a percepire detto assegno.

Anche il Ministero dell’economia e delle finanze conclude di condividere l'orientamento adottato dal Ministero della difesa e ciò in quanto più rispondente non solo al dettato normativo, oggetto delle richieste valutazioni, ma altresì all'intento del legislatore che ha manifestato la volontà di fornire un adeguato riconoscimento delle conseguenze direttamente riconducibili agli eventi criminosi.

Considerato:

Il quesito è focalizzato sulla problematica della trasmissibilità o meno dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407 e dall’art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004 n. 206, ai superstiti, nei casi in cui la persona, già titolare dell’elargizione, sia deceduta successivamente all’evento criminoso per cause legati alla patologia in base alla quale era stato riconosciuto vittima del dovere.

All’uopo giova ripercorrere la fonte normativa che desta necessità di interpretazione in relazione alla trasmissibilità ed alla non reversibilità del beneficio degli assegni vitalizi.

I commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.P.R. 27 luglio 1999 n. 510 dispongono:

“”4. L'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, compete soltanto ai soggetti destinatari ivi indicati ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge medesima.

5. Nei casi in cui la vittima di azione terroristica, già titolare del diritto, sia deceduta successivamente all'evento criminoso, l'assegno vitalizio viene corrisposto ai superstiti in caso di interdipendenza o di aggravamento causato per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermità subite nell'atto terroristico””.

Ora, dal combinato disposto delle norme istitutive ed applicative dei benefici in questione (legge n. 407/1998 e n. 206/2004) e dell’art. 13, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 510/1999 si può desumere che, l’assegno vitalizio compete alla vittima ovvero ai superstiti, ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge n. 407/1998.

Quindi l’elargizione compete solo ai soggetti destinatari indicati nell’art. 2 della legge n. 407/1998, cioè alla vittima ovvero ai superstiti che sono, quindi, autonomamente titolari del diritto per disposizione di legge specifica, ma non iure hereditatis.

Pertanto, resta fermo il principio generale della natura non reversibile (a favore di eventuali eredi) degli assegni di cui era titolare la vittima ovvero anche i superstiti; questi ultimi perché anch’essi titolari del diritto per legge e non quali eredi della vittima.

Per cui, in caso del decesso del titolare del vitalizio, legato alla patologia in base alla quale era stato riconosciuto vittima del dovere, rivive, giusta il disposto del comma 5 del D.P.R. 510/1999 (…deceduto successivamente all’evento criminoso…), il diritto in capo ai superstiti di cui all’art. 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466, se ed in quanto erano da qualificare tali all’atto in cui era sorto il diritto all’assegno vitalizio, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 407/1998 e n. 206/2004.

P.Q.M.
nei sensi di cui in motivazione è il parere della Sezione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Hans Zelger Giuseppe Barbagallo




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Re: vittime del dovere

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Quesito.

Giusto per notizia, per ora questo Parere del CdS è stato sospeso in modo che il ministero dell’interno acquisisca il parere degli altri ministeri direttamente competenti sulla specifica materia e li faccia pervenire alla Sezione con eventuali osservazioni e poi darà un giudizio definitivo.

Pertanto ve lo posto ugualmente in attesa di giudizio finale, in modo da poter prendere atto della problematica.
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19/11/2013 201303105 Interlocutorio 1 Adunanza di Sezione 25/09/2013


Numero 04615/2013 e data 19/11/2013 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 25 settembre 2013

NUMERO AFFARE 03105/2013

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Quesito in materia di valutazioni medico-legali effettuate dalle commissioni medico-ospedaliere in applicazione della normativa riguardante le vittime del dovere, del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché della criminalità organizzata, delle estorsioni e dell’usura.

LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 559/C/E/11 del 13 agosto 2013, con la quale il ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito sopra indicato;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
L’ Amministrazione riferente premette che l’art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), in un’ottica gradualmente perequativa, ha previsto la progressiva estensione dei benefici già riconosciuti alle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere e ai soggetti equiparati, come individuati nei successivi commi 563 e 564 dell’art. 1 anzidetto, demandando a successivo regolamento, poi emanato con d.P.R. 7 luglio 2006 n. 243, la definizione dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

In particolare, l’art. 4, comma 1, lettera c), n. 1 del d.P.R. n. 243 del 2006 ha esteso anche alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati la possibilità di rivalutazione delle percentuali d’invalidità già riconosciute, secondo il disposto dell’art. 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206 che aveva già previsto analoga rivalutazione per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. La norma stabilisce che “le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale”.

Il quadro normativo è stato poi, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009 n. 181, intitolato “Regolamento recante i criteri medico-legali per l’accertamento e la determinazione dell’invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell’art. 6 della legge 3 agosto 2006, n. 206”. Detto regolamento, confermando una scelta già espressa in analogo provvedimento applicabile ai militari, ha previsto che “la valutazione della percentuale unica di invalidità, di cui all’art. 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è espressa in una percentuale unica d’invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale” (art. 2, comma 1).

Riassunto il quadro normativo di riferimento, il ministero dell’interno rappresenta che, nell’applicazione dei criteri sanciti dal d.P.R. n. 181 del 2009, sono emerse talune disomogeneità interpretative circa gli adempimenti delle diverse unità organizzative, titolari dei procedimenti di riconoscimento dello status di vittima del dovere, e degli organi della sanità militare coinvolti nelle valutazioni-medico legali.

Nonostante i tentativi congiunti delle amministrazioni interessate per pervenire a soluzioni applicative uniformi e condivise, a parere del ministero riferente residuano alcune criticità non coerenti con l’intendimento del legislatore di equiparare, quanto ai benefìci previsti, le vittime del dovere ai vittime del terrorismo.

Al riguardo, si osserva nella relazione che talune commissioni medico-ospedaliere, attenendosi in termini letterali al disposto dell’art. 5 del d.P.R. n 243 del 2006, indicano separatamente i valori relativi al grado di invalidità permanente e alla percentuale del danno biologico, anziché fornire un dato percentuale unico, che conglobi entrambi gli anzidetti parametri ed eviti, quindi, che l’Amministrazione sia costretta ad effettuare scelte di natura tecnico-discrezionale per procedere alla liquidazione della speciale elargizione.

Il ministero sottolinea che la prassi seguita dalle commissioni medico ospedaliere, nei termini appena esposti, contrasta con il parere del Consiglio di Stato (sez. I, n. 565/2006), che, sia pure a proposito dell’applicazione dell’art. 6 della legge n. 206/2004 e con specifico riferimento alle vittime del terrorismo, si è espresso nel senso che la condizione globale della salute della vittima deve tener conto del complessivo danno subìto dalla stessa, da esprimere in un unico valore percentuale d’invalidità permanente. Detto orientamento è confermato dall’art. 2, comma 1 del d.P.R. n. 181 del 2009, che, pur riferendosi alle vittime del terrorismo, stabilisce in via di principio generale che “la valutazione della percentuale d’invalidità di cui all’art. 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è espressa in una percentuale unica d’invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale”.

Un ulteriore ostacolo all’equiparazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo è costituito dal fatto che le commissioni medico-ospedaliere, insistendo sull’interpretazione letterale dell’art. 5 del d.P.R. n. 243 del 2006 e respingendo qualsiasi interpretazione logico - sistematica, in sede di valutazione correlata al riconoscimento dello status di vittime del dovere non si esprimono sul danno morale, ma procedono al computo dello stesso in sede di successiva visita, limitatamente alle invalidità già riconosciute e indennizzate (in altri termini il danno morale viene preso in considerazione soltanto nel corso della procedimento di rivalutazione delle invalidità, attivato a domanda dagli interessati).

In conseguenza di quanto esposto, i quesiti posti dal ministero dell’interno postulano un’interpretazione normativa orientata acchè le commissioni mediche ospedaliere, per tutte le categorie equiparate alle vittime del terrorismo, esprimano le valutazioni medico- legali dell’invalidità permanente con un solo dato percentuale e computino il danno morale anche in sede di primo riconoscimento.

Considerato.
La Sezione osserva che, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 28 luglio 1999 n. 510, per il riconoscimento dello status di “vittima del dovere” provvedono, in relazione alla qualità dei soggetti interessati, il ministero dell’interno, il ministero della difesa e il ministero della giustizia. Inoltre, secondo quanto già emerso in narrativa, la sanità militare ha un ruolo centrale nell’apprezzamento del nesso causale e della percentuale di invalidità, mentre il ministero dell’economia e delle finanze provvede all’allocazione delle risorse finanziarie annualmente spendibili per l’attribuzione dei benefìci.

Data la delicatezza degli interessi coinvolti e ai fini di un compiuto esame delle differenti posizioni, il Collegio ritiene opportuno che il ministero dell’interno acquisisca il parere degli altri ministeri direttamente competenti sulla specifica materia e li faccia pervenire alla Sezione con eventuali osservazioni.

P.Q.M.
in attesa dell’adempimento richiesto, sospende l’emanazione del parere.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Raffaele Carboni




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Re: vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

mmmmm......riusciranno tutti questi ministeri a dare un loro autorevole parere entro il prossimo decennio?????......la vedo dura con tutto il da fare che hanno!!!!!........spero che riescano a sorprenderci......

Un grazie particolare a "panorama" per le notizie che ci fornisce

Saluti
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pietro17
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Re: vittime del dovere

Messaggio da pietro17 »

Scherzi caro ragazzo riescono si a dare il loro parere l'unico dubbio che ho è se chi di dovere, poi, riesce a capirci qualcosa.
Saluti.


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christian71
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Re: vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

pietro17 ha scritto:Scherzi caro ragazzo riescono si a dare il loro parere l'unico dubbio che ho è se chi di dovere, poi, riesce a capirci qualcosa.
Saluti.


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ahahahaha.......speriamo che non intrecceranno ancora di più questa già contorta situazione.....

un abbraccio
franruggi
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Re: vittime del dovere

Messaggio da franruggi »

Quanto è difficile applicare la legge!!!!!!!
Se c'è scritto chiaro e tondo che bisogna applicare sia il danno morale che biologico....


Saluti
Francesco
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

Il Ministero della Difesa perde l'Appello.
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1) - sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 01145/2012, concernente ottemperanza della sentenza del Tribunale di Venezia n. 195/2011 passata in giudicato - attribuzione assegno vitalizio.

2) - il ricorrente ha agito per il riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere e con sentenza 2 marzo 2011, n. 195, il Tribunale di Venezia in funzione di giudice del lavoro, ritenuta la propria giurisdizione, ha accolto la domanda.

3) - Nell’adempiere, il Ministero della difesa ha attribuito l’assegno vitalizio previsto dall’art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, senza, però, corrispondergli i relativi aggiornamenti, quale quello ex art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a partire dal 1° aprile 2004.

4) - Il signor ha agito per l’ottemperanza della sentenza del giudice ordinario, proponendo ricorso, che il T.A.R. per il Veneto, sez. III, ha accolto con sentenza 9 agosto 2012, n. 1145.

IL CONSIGLIO DI STATO nel rigettare l'appello del M.D. precisa:

5) - Qualunque argomento voglia poi trarsi in contrario dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, deve tenersi per irrilevante, sia perché una fonte regolamentare non può incidere sulla titolarità di un diritto attribuito dalla legge, sia perché il d.P.R. ricordato si muove su un terreno diverso, in quanto - come detto nel titolo e nelle premesse - esso intende piuttosto disciplinare i termini e le modalità di attuazione di una diversa normativa (art. 1, commi 562, 563, 564 e 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
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23/12/2013 201306199 Sentenza 4


N. 06199/2013REG.PROV.COLL.
N. 07395/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7395 del 2012, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
O. A., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Bava, Enrico Rossi, con domicilio eletto presso Rossi-De Nardo Studio in Roma, via Ottaviano, 66;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 01145/2012, resa tra le parti, concernente ottemperanza della sentenza del Tribunale di Venezia n. 195/2011 passata in giudicato - attribuzione assegno vitalizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di O. A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Grumetto e l’Avv. Enrico Rossi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il signor O. A. ha agito per il riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere, esponendo che nel 1966, mentre prestava servizio come militare di leva in qualità di geniere, era rimasto vittima della deflagrazione di materiale incendiario, riportando gravi lesioni.

Con sentenza 2 marzo 2011, n. 195, il Tribunale di Venezia in funzione di giudice del lavoro, ritenuta la propria giurisdizione, ha accolto la domanda.

Nell’adempiere, il Ministero della difesa ha attribuito al signor OMISSIS l’assegno vitalizio previsto dall’art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, senza, però, corrispondergli i relativi aggiornamenti, quale quello ex art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a partire dal 1° aprile 2004.

Il signor OMISSIS ha agito per l’ottemperanza della sentenza del giudice ordinario, proponendo ricorso, che il T.A.R. per il Veneto, sez. III, ha accolto con sentenza 9 agosto 2012, n. 1145.

L’Amministrazione ha interposto appello contro la sentenza, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva.

Il signor OMISSIS si è costituito in giudizio per resistere all’appello, che considera inammissibile (nella misura in cui farebbe valere difese destinate semmai a essere proposte nel giudizio civile, ove l’Amministrazione avrebbe solo inviato una memoria, giudicata irricevibile) e comunque infondato.

La domanda cautelare è stata respinta dalla Sezione con ordinanza 6 novembre 2011, n. 4383.

Nell’approssimarsi dell’udienza di discussione, la parte privata ha depositato una memoria.

Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2013, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

La ricordata sentenza del giudice del lavoro ha riconosciuto al signor OMISSIS, fra l’altro, il diritto all’assegno vitalizio previsto dall’art. 2 della legge n. 407 del 1998. La legge fissava l’importo di tale assegno in lire 500.000 mensili, soggetto alla perequazione automatica.

L’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003, ha stabilito che “con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”.

La tesi dell’Amministrazione, secondo cui tale aumento non spetterebbe all’interessato, per non avere il giudice del lavoro richiamato anche la legge ora citata, è palesemente infondata. Una volta accertato il presupposto (cioè la titolarità dell’assegno vitalizio ex legge n. 407 del 1998), la conseguenza (vale a dire l’incremento della misura dell’assegno) opera di diritto, senza necessità di alcuno specifico richiamo nel provvedimento giurisdizionale che ha riconosciuto il diritto al beneficio.

Qualunque argomento voglia poi trarsi in contrario dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, deve tenersi per irrilevante, sia perché una fonte regolamentare non può incidere sulla titolarità di un diritto attribuito dalla legge, sia perché il d.P.R. ricordato si muove su un terreno diverso, in quanto - come detto nel titolo e nelle premesse - esso intende piuttosto disciplinare i termini e le modalità di attuazione di una diversa normativa (art. 1, commi 562, 563, 564 e 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Dalle considerazioni che precedono, discende che l’appello è infondato e va perciò respinto.

Le spese seguono la soccombenza, conformemente alla legge, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’Amministrazione soccombente alle spese del grado, che liquida nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/12/2013
panorama
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

Altra sconfitta in Appello per il Ministero della Difesa.
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concessione benefici per le vittime del dovere e riconoscimento assegno vitalizio

1) - Con sentenza n.1295/2011 il tribunale di Bologna, Sezione controversie del lavoro, dopo aver riconosciuto al sig.P. E. lo status di vittima del dovere , in accoglimento di relativo ricorso attribuiva al predetto una serie di benefici tra cui l’assegno vitalizio mensile ex lege 23 novembre 1998 n.407.

2) - L’Amministrazione, in dichiarata attuazione di tale decisum, con decreto n.294 del 12/12/2012 erogava al OMISSIS siffatta provvidenza liquidata in euro 258,23 mensili .

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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20/12/2013 201306156 Sentenza Breve 4


N. 06156/2013REG.PROV.COLL.
N. 08084/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8084 del 2013, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
E. P., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Bava, con domicilio eletto presso Studio Studio Legale Rossi - De Nardo in Roma, via Ottaviano 66;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00494/2013, resa tra le parti, concernente esecuzione del giudicato sentenza tribunale civile di Bologna sez. controversie di lavoro n° 1295/11 - concessione benefici per le vittime del dovere e riconoscimento assegno vitalizio

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di E. P.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per la parte appellante l’Avvocato dello Stato Elefante;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con sentenza n.1295/2011 il tribunale di Bologna, Sezione controversie del lavoro, dopo aver riconosciuto al sig.P. E. lo status di vittima del dovere , in accoglimento di relativo ricorso attribuiva al predetto una serie di benefici tra cui l’assegno vitalizio mensile ex lege 23 novembre 1998 n.407. L’Amministrazione, in dichiarata attuazione di tale decisum, con decreto n.294 del 12/12/2012 erogava al OMISSIS siffatta provvidenza liquidata in euro 258,23 mensili .

L’ interessato, con ricorso di ottemperanza presentato ex art.112 c.p.a., chiedeva al Tar dell’Emilia Romagna di dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di dare compiuta esecuzione alle statuizioni recate dalla sentenza n.1295/2011 nel senso di provvedere alla corresponsione dell’assegno vitalizio de quo nella misura di 500 euro mensili in conformità a quanto previsto dall’art.4, comma 238, della legge n.350 del 2003.

L’adito Tribunale amministrativo con sentenza n.494/2013 ha accolto il ricorso condannando l’Amministrazione a corrispondere l’adeguamento in questione con l’attribuzione al OMISSIS dell’assegno dovuto per il titolo di cui sopra nella somma di 500,00 euro mensili oltre alla perequazione automatica di cui all’art.11 del dlgs n.503 del 1992.

Il Ministero della Difesa ha impugnato con l’appello all’esame la suindicata sentenza sostenendo, in concreto, con un unico motivo di gravame che la decisione è il frutto di una errata interpretazione e applicazione di legge.

In particolare l’Amministrazione assume che l’elevazione dell’importo dell’assegno de quo, effettuata a decorrere dal 1 gennaio 2004 ad opera del comma 238 dell’art.4 della legge n.350/2003, è limitata solo alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata con esclusione della categoria riconosciuta al sig. OMISSIS, quella di vittima del dovere. Al riguardo, sempre ad avviso dell’appellante Ministero, si deve tener conto della normativa rappresentata dal DPR n.243/2006 con cui si è provveduto a dettare i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze a tutte le vittime del dovere o categorie equiparate , laddove l’art.4 del citato DPR precisa che l’importo dell’assegno è quello originariamente fissato nell’art.2 della legge n.407/1998 in lire 500.000 mila corrispondenti ad euro 258,23, senza che si possa far luogo ad adeguamento alcuno di tale importo.

Si è costituito in giudizio il sig. OMISSIS eccependo in via preliminare la inammissibilità dell’appello per avere l’Amministrazione introdotto solo in secondo grado una questione giuridica di merito che doveva essere sollevata eventualmente in prime cure. In ogni caso, ad avviso dell’appellato, nel merito il gravame del Ministero è infondato, in quanto basato su una erronea interpretazione della normativa all’uopo dettata.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che l’appello sia privo di fondamento, potendosi, per ciò stesso prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del gravame pure sollevata da parte appellata.

Invero, l’esclusione dell’adeguamento economico dell’assegno vitalizio riconosciuto all’appellato, secondo la tesi propugnata dall’Amministrazione con il gravame all’esame, non risulta supportata da sufficienti ragioni giustificative ove si proceda ad una coordinata esegesi delle norme dettate in subjecta materia come cronologicamente intervenute, sulla scorta della quale si perviene a conclusioni di segno opposto a quelle sostenute dal Ministero.

L’art. 2 della legge n.407 del 1998 ha previsto la concessione, oltre ad altre elargizioni, di un assegno vitalizio non reversibile di lire 500.000 mensili , soggetto alla perequazione automatica di cui all’art.11 del dlgs n.503/92, in favore dei soggetti di cui ai commi 1,2, 3 e 4 della legge n.302/90, di coloro cioè che hanno subito una invalidità permanente in conseguenza di ferite riportate per atti terroristici , per fatti di criminalità organizzata e per azioni di repressione e prevenzione dei fenomeni di terrorismo e di criminalità organizzata.

Quindi la legge n.350 del 2004, all’art. 4 comma 238, ha previsto che con effetto dal 1 gennaio 2004 i trattamenti mensili de soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’art.2 della legge 23 novembre 1998 n.407 sono elevati a 500 euro mensili.

Ora in base al tenore letterale di tali disposizioni si rileva :

a) che l’assegno vitalizio fissato nella misura 500.000 lire corrispondenti ad euro 258,23 è stato riconosciuto in favore sia delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sia dei soggetti che hanno avuto conseguenze fisiche in occasione di azione volte a reprimere o prevenire azioni delittuose del genere di quelle sopra evidenziate, con una equiparazione quindi delle vittime del dovere come indicate ai commi 1,2,3 e 4 della legge n.302/1990 ;

b) che il legislatore, con la norma di cui al comma 238 dell’art.4 della legge n.350/2004, ha inteso unicamente elevare l’importo dell’assegno vitalizio de quo, originariamente fissato in 500.000 lire, ( pari ad euro 258,23 ) portandolo ad euro 500,00 , esattamente il doppio della misura in origine prevista e determinata ( secondo il regime monetario della lira all’epoca vigente )

E’ intervenuto quindi il DPR n.243 del 2006, emanato in attuazione del coma 565 dell’art.1 della legge 23/12/2005 n.266, che ha disciplinato i tempi e le modalità di erogazione delle provvidenze in parola , con la previsione di una graduatoria unica nazionale delle posizioni.

Detto regolamento, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, non va a modificare in senso restrittivo l’ambito dei soggetti destinatari dei benefici in questione, se è vero che all’art.1 fa riferimento alle vittime del dovere e alle categorie a queste equiparate , con ciò estendendo la elargizione dei benefici già riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a tutte le vittime che hanno riportate menomazioni e ferite nell’adempimento del dovere .

Per quanto attiene poi all’aspetto oggettivo, il successivo art.4 dello stesso DPR, relativamente alla corresponsione dell’assegno vitalizio mensile menziona direttamente l’importo originariamente previsto dalla legge n.407/98 ( euro 258,23 pari a lire cinquecentomila ), ai soli fini della individuazione del beneficio in questione, senza cristallizzare la misura dell’assegno stesso

In base a siffatto quadro normativo di riferimento, non v’ è quindi motivo per escludere l’adeguamento in euro 500 dell’importo dell’assegno in questione disposto dall’art.4 comma 238 della legge n.359/2002 nei confronti di alcuni soggetti che sono già stati in precedenza equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Se così non fosse, si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di soggetti posti sullo stesso piano in relazione alle conseguenze fisiche di tipo negativo riportate in occasione di eventi di violenza comune e terroristica

Ad escludere sul punto ogni distinguo sia soggettivo che oggettivo depone, infine, il fatto che anche alla luce delle successive modifiche intervenute nella normativa di settore è evincibile un intento perequativo del legislatore (cfr. Cons. Stato Sez. IV ordinanza 4843 del 6/11/2012).

Per quanto sopra esposto, l’appello si appalesa infondato e va, conseguentemente , respinto.

Si ravvisano nella specie ragioni tali da far disporre la compensazione delle spese e competenze del presente grado del giudizio tra le parti

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2013
christian71
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Re: vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

Grazie panorama per aver postato queste interessanti sentenze......speriamo che inizi a muoversi qualcosa anche a favore delle Vittime del Dovere.....

Saluti
antoniope
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Re: vittime del dovere

Messaggio da antoniope »

Per chi è interessato alla materia, allego ulteriori precisazioni con gli articoli di Legge:
Alla fine degli anni 70 il legislatore, quando il fenomeno del terrorismo era ormai nella fase di definitivo declino, individuò delle categorie di soggetti che erano state colpiti dagli effetti devastanti dell’azione criminale dei terroristi circoscrivendole ai cittadini comuni ed ai dipendenti pubblici vittime dell’attività terroristica e del dovere, al fine di elargire appositi benefici che alleviassero le loro sofferenze e ne esaltassero l’aspetto civico del loro status di vittime.
Nacque così la prima Legge, la n. 466 del 13 agosto 1980, a cui seguirono nel tempo altre che ridefiniranno sempre di più la qualifica dei soggetti interessati, in funzione della causa della loro invalidità, con estensione ai parenti e affini delle vittime.
L’ultima Legge in ordine di tempo prodotta è la n. 244 del 24 dicembre 2007, mentre per l’argomento specifico qui trattato, risulta di notevole importanza il DPR del 7 luglio 2006 n. 243 che regolamenta i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati.
Pertanto, per meglio chiarire le rispettive posizioni, tutelate attraverso una sequela di leggi nel tempo, è bene procedere ad una catalogazione dei soggetti direttamente interessati e gli altri aventi diritto allo status privilegiato ed ai benefici che ne discendono.
Vittime del dovere e delle azioni terroristiche.
Legge 13 agosto 1980 n. 466.
E’ la prima tra le leggi che individua un soggetto portatore di interessi personali tutelati dallo Stato in riconoscimento dell’alto valore etico della propria funzione o della propria azione civile.
Con tale Legge s’individuano cittadini deceduti e superstiti[1] , per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche e dipendenti pubblici e superstiti(familiari, eredi[2] ) deceduti, anche in attività di servizio, a seguito di ferite e lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all’espletamento di funzioni d’istituto e dipendenti da rischi specificatamente attinenti a operazioni di polizia preventiva e repressiva o di soccorso, nonché tutti i soggetti innanzi indicati che abbiano riportato un grado d’invalidità non inferiore all’80% della capacità lavorativa.
I benefici spettanti, in forza di detta Legge, alle vittime del dovere e delle azioni terroristiche sono:
1. Speciale elargizione di una somma in denaro una tantum di Euro 77.468,53 (ex Lire 150.000.000)[3] , somma esente da Irpef e soggetta a rivalutazione ISTAT;
2. Assunzione per chiamata diretta per coniuge superstite ed i figli[4] ;
3. Contributo per eventuali spese funerarie pari a Euro 516,4571 (un milione delle vecchie lire) per il solo personale della Polizia di Stato.
Legge 20 ottobre 1990 n. 302.
Questa Legge interessa tutti i cittadini, compresi gli appartenenti alle FF. PP., che abbiano subito un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza :
1. dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico , a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi;
2. dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’art. 416-bis del codice penale;
3. dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2 , a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime;
4. dell’assistenza prestata , e legalmente richiesta per iscritto, ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso , ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.
i benefici spettanti in forza della predetta Legge sono:
1. Speciale elargizione[5] , concessa ai feriti in relazione alla percentuale di invalidità riscontrata dalle Commissioni Mediche Ospedaliere competenti della somma di Euro 774,69(ex Lire 1.500.000) per punto percentuale per eventi fino al 31.12.2002 e Euro 2.000 per eventi successivi al 1° gennaio 2003[6] ;
2. Assunzione diretta per chiamata per il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi invalidi in misura non inferiore all’80% della capacità lavorativa e che hanno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private, con precedenza su ogni altra categoria;
3. Esenzione del pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria.
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Legge 23 novembre 1998 n. 407.
Questa Legge apporta un’ulteriore ampliamento dei benefici alle medesime persone e per i medesimi fatti previsti dalla Legge precedente, con l’aggiunta dell’ipotesi di azioni criminose semplici a decorrere dal 1° gennaio 1990 e solo per le persone di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 1980, n. 466[7] .
I benefici spettanti sono:
1. Assegno vitalizio :
1. non è reversibile;
2. ha natura d’indennizzo;
3. è esente da trattenute Irpef;
4. è soggetto a perequazione annuale;
5. è di Euro 258,00 dall‘11.12.1998 al 31.12.2003 e 500,00 dal 1° gennaio 2004[8] ;
2. Riliquidazione degli emolumenti già concessi a titolo di speciale elargizione di cui alla Legge 13 agosto 1980 n. 466 più rivalutazione ISTAT;
3. Benefici pensionistici :
1. una tantum di due annualità del trattamento di pensione di reversibilità a favore dei famigliari superstiti, limitatamente al coniuge, ai figli minori ai figli maggiorenni abili, ai genitori ed ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico;
2. esenzione Irpef sul trattamento speciale di reversibilità;
3. corresponsione dell’indennità integrativa speciale, con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento, anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo;
4. esenzione Irpef delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria per coloro che siano anche titolari di super invalidità di cui all’art. 100 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 (Grandi Invalidi);
4. Borse di studio alle vittime ed ai figli e agli orfani delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
5. Assunzione per chiamata diretta, con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria, con estensione dei beneficiari, oltre al coniuge ed ai figli, anche ai fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti[9] ;
6. Assunzione per chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’8° livello retributivo. Le assunzioni dal 6° all’8° livello retributivo si effettuano previa prova di idoneità e possono superare l’aliquota del 10% del massimo di vacanza d’organico.
Vittime della cosiddetta “banda della Uno bianca”
Legge 31 marzo 1998, n. 70.
Con questa Legge si equiparano alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata anche quelle del fenomeno criminale denominato della “banda della Uno bianca”.
Alle loro vittime si applicano gli stessi benefici previsti ai sensi degli artt. 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13 e 16 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302, ad eccezione dell’importo della speciale elargizione che viene concesso in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata ed è pari ad Euro 774,68 per ogni punto percentuale.
Vittime del terrorismo internazionale all’estero.
Legge 24 dicembre 2003 n. 369.
E la Legge con cui vengono equiparati le vittime di atti di terrorismo perpetrati all’estero a quelli nazionali [10] .
Con questa normativa si introduce inoltre l’equiparazione delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassirya, il 12 novembre 2003 e ad Istanbul il 15 novembre 2003 a quelle individuate per fatti analoghi occorsi in Patria e sono attribuite la speciale elargizione di cui all’articolo 4 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302 e l’assegno vitalizio previsto dall’articolo 2 della Legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell’evento.
Peraltro con la stessa Legge, la misura di ogni punto percentuale di invalidità , accertata ai sensi del citato articolo 1 della Legge 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacità lavorativa, è elevata a 2.000 Euro , per un importo massimo erogabile di 200.000 Euro e per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni, di cui agli articoli 1, 4 e 8 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, all’articolo 3 della Legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all’articolo 3 della Legge 13 agosto 1980, n. 466, all’articolo 5 della Legge 3 giugno 1981, n. 308, sono elevate ad Euro 200.000,00 .

Vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, sia sul territorio nazionale o extra-nazionale.
Legge 3 agosto 2004 n. 206.
Con questa Legge si riconoscono benefici supplementari e nuovi, sia per le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, che per il loro nucleo famigliare e precisamente:
1. Speciale elargizione di 200.000,00 Euro una tantum ;
2. Speciale assegno vitalizio di 1.033,00 Euro mensili dal 26 agosto 2004, per coloro che hanno riportato un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonchè ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni;
3. Aumento figurativo , per i famigliari superstiti dei deceduti e per i feriti con qualsiasi invalidità inferiore all’80%, di dieci anni di versamenti contributivi utili per aumentare l’anzianità pensionistica maturata;
4. Equiparazione a grande invalido di guerra per i feriti con un’invalidità pari o superiore all’80%;
5. Rivalutazione delle percentuali di invalidità tenendo conto dell’intervenuto aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico;
6. Assistenza psicologica per le vittime ed i famigliari;
7. Patrocinio nei procedimenti penali, civili e amministrativi e contabili a carico dello Stato;
8. Esenzione del pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria estesa ai famigliari sia dei feriti che dei deceduti.
La normativa è retroattiva per cui i benefici di cui alla presente Legge si applicano anche agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961.
Vittime del Dovere individuate ai commi 563 e 564 della Legge finanziaria 23 dicembre 2005 n. 266.
Con questa Legge si inquadra giuridicamente e definitivamente l’istituto delle “Vittime del dovere”, richiamando quei soggetti di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 1980, n. 466 (la prima Legge in favore delle “Vittime del dovere”) e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente (non indicando la percentuale minima che deve necessariamente essere almeno all’1%) in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità ;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico ;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari ;
d) in operazioni di soccorso ;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità ;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità .
Ed ancora, si ritengono, ai sensi del c. 564 della predetta Legge, equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative .
Le norme attuative di tale Legge sono state rinviate al regolamento di cui al DPR 7 luglio 2006 n. 243 con cui si definiscono i principi generali delle provvidenze per coloro che sono stati feriti o sono deceduti in conseguenze di eventi connessi all’espletamento delle funzioni d’istituto e dipendenti da rischi specificatamente attinenti ad attività di soccorso, ordine pubblico e contrasto della criminalità comune e pertanto[11] :
in relazione alla Legge 302/1990:
1. Speciale elargizione , nella misura (ex 1,5 Mln di lire) di Euro 774,69 per punti percentuale;
2. Esenzione del pagamento di ticket per prestazione sanitaria per i soli eventi di cui all’art. 1 della Legge 302/1990;
in relazione alla Legge 23 novembre 1998 n. 407:
1. Assegno vitalizio nella misura di (ex 500 mila lire) Euro 258,23; );
2. Assunzione diretta con le prerogative e le modalità di cui all’art. 1 c. 2 come modificato dall’art. 2 della Legge 17 agosto 1999 n. 288 (precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria);
3. Borse di studio;
in relazione alla Legge 3 agosto 2004 n. 206:
1. Possibilità di rivalutazione delle percentuali d’invalidità ;
2. Assistenza psicologia;
3. Beneficio dell’esenzione dell’imposta di bollo relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell’esenzione dell’erogazione delle indennità da ogni tipo d’imposta, di cui all’art. 8 della medesima Legge.
Nel tempo poi sono intervenute diverse normative che hanno tentato di contemperare quei disallineamenti tra i diversi soggetti destinatari delle specifiche normative tutorie e che è bene qui meglio riportare:
- la Legge 24 dicembre 2003 n. 369 che ha convertito in Legge il D.L. 28 novembre n. 337 recante ” Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all’estero ” e che ha consentito di estendere i benefici previsti dalle leggi 302/90 e 407/98 anche gli eventi occorsi sia a civili che alle FF. AA. e FF. PP. fuori dal territorio nazionale;
- l’art. 1 c. 1270 della Legge 23 dicembre 2006 n. 296 con cui si dispone che i benefici economici e pensionistici previsti dalla Legge 206/2004 si applicano anche ai famigliari ed ai superstiti della cosiddetta “banda della Uno bianca”;
- art. 34 del D.L. 159/2007 convertito dalla Legge 29 novembre 2007 n. 222 con cui si stabilisce la progressiva estensione dei benefici già previsti, in favore delle vittime del terrorismo dalla Legge 206 del 3 agosto 2004, anche in favore delle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro famigliari superstiti.
E’ d’importanza formale e sostanziale questa normativa in quanto introduce la riliquidazione della speciale elargizione di cui all’art. 5 comma 1 e 5 della Legge 3 agosto 2004 n. 206 fino alla concorrenza di 200.000,00 Euro nonchè l’istituzione e la concessione dell’onorificenza di “Vittima del terrorismo” da parte del Presidente della Repubblica (una medaglia d’oro).
Con l’art. 2 cc. 105, 106 e 123 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 è stato previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la concessione del beneficio di cui all’art. 5 comma 3 della Legge 3 agosto 2004 n. 206 anche alle vittime della criminalità organizzata, alle vittime del dovere ed ai loro famigliari, lo speciale assegno vitalizio di Euro 1.033,00 mensili, l’assegno vitalizio di 500,00 Euro mensili dal 26 agosto 2004 non reversibile di cui all’art. 2 della Legge 407/1998 ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell’evento terroristico e l’estensione del diritto al collocamento obbligatorio, di cui all’art. 1 della Legge 407/1998, agli orfani o in alternativa al coniuge superstite di coloro che sono deceduti per fatti di lavoro o a causa dell’aggravarsi della mutilazione.
Per finire con l’art. 1 c. 494 della Legge 147/2013 al coniuge ed ai figli delle vittime del terrorismo portatore di invalidità non inferiore al 50% è concesso lo speciale assegno vitalizio di Euro 1.033,00 mensili e l’assegno vitalizio di 500,00 Euro mensili dal 1 gennaio 2014.
Ovviamente la trattazione è del tutto sintetica e schematica e necessiterebbe di un’analisi più approfondita ed esaustiva, ma questa è la sede dove è perlomeno importante chiarire giuridicamente, quali sono i fondamenti normativi posti alla base dell’individuazione dei vari status soggettivi delle vittime e dei famigliari e soprattutto di coloro che sono individuati come “Vittime del dovere”.
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[1] Art. 5: “Ai cittadini che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano un’invalidità permanente non inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa, o che comunque comporti la cessazione dell’attività lavorativa e’ concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.
La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini che perdono la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche.”.
[2] Art. 6: ” La speciale elargizione di cui alla presente Legge, ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:
1) coniuge superstite e figli se conviventi a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
Fermo restando l’ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell’ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile”.
[3] Somma rivalutata dalla precedente di Euro 51.645,69(ex Lire 100.000.000) dalla Legge 20 ottobre 1990 n. 302.
[4] Art. 12: ” Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della presente Legge hanno, ciascuno, diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della Legge 2 aprile 1968, n. 482, e della Legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.”.
[5] Art. 4 c. 2: ” L’elargizione di cui al comma 1 e’ corrisposta altresì a soggetti non parenti ne’ affini, ne’ legati da rapporto di anni precedenti l’evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all’uopo posti, nell’ordine stabilito dal citato art. 6 della Legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.”.
[6] Art. 5 c. 1 Legge 3 agosto 2004 n. 206.
[7] Art. 3: “Ai magistrati ordinari, ai militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente Legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d’impiego, e’ concessa un’elargizione nella misura di lire 100 milioni.”.
[8] Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4 c. 238. “Con effetto dal 1º gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della Legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.”.
[9] Art. 34 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.
[10] Art. 1-bis: “Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato un’invalidità permanente, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni. Qualora l’invalidità permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa si applicano, altresì, le disposizioni di cui al citato articolo 2 della Legge n. 407 del 1998.”.
[11] Ai sensi dell’art. 4 c. 1 del DPR 243/2006.
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Re: vittime del dovere

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per l’ottemperanza
della sentenza n. 1351 del 28.6.2012

OMISSIS

nonché per risarcimento del danno derivato al ricorrente dalla mancata esecuzione della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza ovvero dall’elusione del giudicato, per illegittima privazione della possibilità di usufruire dei benefici economici richiesti;

IL TAR Accoglie e condanna nuovamente il M.D. ad eseguire.-

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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17/04/2014 201400524 Sentenza 1


N. 00524/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01501/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2013, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Emilio Toma e Loredana Papa, con domicilio eletto presso Emilio Toma in Bari, via Calefati, 133;

contro
Ministero della Difesa;

per l’ottemperanza
della sentenza n. 1351 del 28.6.2012 resa nel giudizio promosso dal ricorrente OMISSIS contro il Ministero della Difesa;

per la declaratoria di nullità del decreto del Ministero della Difesa n. 149 del 19.6.2013 e di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e consequenziale;

in subordine, per l’annullamento del decreto del Ministero della Difesa n. 149 del 19.6.2013 e di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e consequenziale;

nonché per risarcimento del danno derivato al ricorrente dalla mancata esecuzione della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza ovvero dall’elusione del giudicato, per illegittima privazione della possibilità di usufruire dei benefici economici richiesti;

conseguentemente, per la condanna del Ministero della Difesa - Direzione Generale della previdenza militare della leva - alla liquidazione delle somme spettanti al ricorrente a titolo di benefici derivanti dalle leggi quale “vittima del dovere”, oltre interessi e rivalutazione e al relativo risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 per la parte ricorrente il difensore avv. Loredana Papa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso r.g. n. 1701/2008 l’odierno ricorrente OMISSIS adiva questo Tribunale per chiedere l’annullamento del decreto del Ministero della Difesa n. 122 del 31.7.2008 che gli aveva negato il riconoscimento dei benefici derivanti dalla legge quale “vittima del dovere” nonché l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento dei benefici di cui alle leggi n. 466/1980, n. 302/1990, n. 407/1998, n. 206/2004, estesi alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati dall’art. 1, commi 562, 563 e 564 legge n. 266/2005.

Con la sentenza n. 1351/2012, che ha acquisito valore di giudicato, il T.A.R. adito acclarava che il ricorrente rientra nella categoria delle vittime del dovere di cui all’art. 1, comma 563 della legge n. 266/2005; più precisamente la sua condizione è riconducibile alle previsioni di cui alla lettera c) di tale disposizione alla stregua della quale vanno considerate vittime del dovere i dipendenti pubblici che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi in “attività di vigilanza ad infrastrutture civili e militari”.

Di conseguenza il T.A.R. rilevava che “illegittimamente … l’Amministrazione intimata ha negato i benefici …”.

Tale sentenza non formava oggetto di impugnazione da parte dell’Amministrazione convenuta e, pertanto, decorsi i termini di legge, acquisiva carattere di definitività.

A seguito della suddetta decisione, l’Amministrazione resistente adottava un nuovo provvedimento (decreto n. 149 del 19.6.2013), con il quale in dichiarata esecuzione della pronuncia del T.A.R. Puglia n. 1351/2012 negava nuovamente i benefici al ricorrente, per le stesse motivazioni espresse con il primo diniego, e ritenute illegittime dal Tribunale.

Si legge nel provvedimento gravato:

«Considerato che nel caso di specie non si ritiene sussistente né la condizione oggettiva dell’attività di vigilanza stricto sensu di cui alla lettera c) dell’art. 1 c. 563 legge 266/2005, trattandosi piuttosto di una attività addestrativa di vigilanza, né il requisito della causalità tra l’attività e l’evento attesa d’accidentalità del fatto che poteva accadere in qualsiasi altra situazione.».

Con il presente ricorso per ottemperanza l’interessato OMISSIS contestava l’elusione / violazione, da parte dell’Amministrazione militare con il decreto n. 149/2013, del giudicato di cui alla sentenza n. 1351/2012.

Chiedeva, altresì, la declaratoria di nullità, ovvero in subordine l’annullamento, del menzionato decreto del Ministero della Difesa n. 149 del 19.6.2013 e di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e consequenziale e la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento del danno conseguente alla mancata esecuzione della sentenza n. 1351/2012 ovvero all’elusione del giudicato, per illegittima privazione della possibilità di usufruire dei benefici economici richiesti e la condanna del Ministero della Difesa - Direzione Generale della previdenza militare della leva - alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di benefici derivanti dalle leggi quale “vittima del dovere”, oltre interessi e rivalutazione e al relativo risarcimento del danno.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il predetto ricorso sia fondato.

Nel caso di specie, legittimamente il ricorrente OMISSIS si è rivolto al giudice amministrativo competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. a fronte di una sentenza amministrativa passata in giudicato al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Invero, l’art. 112, comma 2, lett. a) cod. proc. amm. contempla espressamente le sentenze passate in giudicato del giudice amministrativo quale categoria di decisioni delle quali il giudice amministrativo può disporre l’ottemperanza.

Considerato che non risulta l’adempimento da parte del Ministero della Difesa al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1351/2012 la domanda deve essere accolta.

Il censurato decreto n. 149/2013, invero, costituisce chiara elusione di detto giudicato, in quanto reitera il diniego del beneficio sulla scorta degli stessi presupposti sui quali si fondava quello precedente, già oggetto di annullamento da parte di questo T.A.R.,

Affermare, però, come si fa nel nuovo provvedimento, che “nel caso di specie non si ritiene sussistente né la condizione oggettiva dell’attività di vigilanza stricto sensu di cui alla lettera c) dell’art. 1 c. 563 legge 266/2005, ….. né il requisito della causalità tra l’attività e l’evento” vuol dire negare la validità dell’accertamento e della statuizione contenuti nella sentenza di cui viene ora chiesta l’ottemperanza. A tal fine, tuttavia, il nostro ordinamento appresta lo strumento dell’impugnazione della sentenza in grado d’appello, nella specie non utilizzato; cosicché all’Amministrazione non rimane ora che conformarsi a quanto sancito dal Giudice, anche se ritenuto non condivisibile.

In accoglimento del ricorso, pertanto, deve essere dichiarata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b) cod. proc. amm., la nullità del decreto del Ministero della Difesa n. 149/2013 (essendo - come visto - elusivo del giudicato) e, conseguentemente, va ordinato al Ministero della Difesa di pagare al ricorrente le somme conseguenti alla applicazione della sentenza n. 1351/2012 del T.A.R. Puglia, Bari di Bari, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda al soddisfo.

Va fissato il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per il pagamento delle somme suindicate.

Per il caso di persistente inadempienza del Ministero della Difesa, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della Divisione Generale della previdenza militare della leva, con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata.

Deve, infine, essere respinta la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente, in quanto priva di idoneo supporto probatorio.

Vanno, altresì, poste a carico del Ministero della Difesa le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, disattesa ogni altra istanza, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b) cod. proc. amm., la nullità del decreto del Ministero della Difesa n. 149 del 19.6.2013 e ordina al Ministero della Difesa di dare esecuzione - nei sensi di cui in motivazione - a quanto statuito nella sentenza n. 1351/2012 del T.A.R. Puglia, sede di Bari e di riconoscere i benefici sopra specificati in favore di OMISSIS, nel termine indicato in motivazione.

Nomina quale commissario ad acta il Direttore della Divisione Generale della previdenza militare della leva, con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale provvederà, entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata, all’integrale esecuzione della richiamata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine di sessanta giorni.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento di €. 1.500,00, oltre accessori come per legge, in favore del ricorrente OMISSIS.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 17/04/2014
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Re: vittime del dovere

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Questa è la precedente di quella di cui sopra.
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1) - Con il ricorso introduttivo, ..., è stato proposto gravame avverso il decreto ministeriale n.122/08 che ha negato ... i benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo estesi, per legge, alle vittime del dovere.

2) - Nelle more del giudizio, tuttavia, il predetto decreto è stato revocato e sostituito da un nuovo provvedimento che ha nuovamente negato i benefici de quibus rettificando la motivazione e precisando che l’infermità riscontrata al ricorrente non sarebbe riconducibile alle condizioni di cui al D.P.R. n.243/06.

3) - L’interessato ha dunque proposto motivi aggiunti...

IL TAR di BARI scrive:

4) - Il ricorrente rientra evidentemente nella categoria delle vittime del dovere di cui all’art.1, comma 563 della legge n.262/05;
- più precisamente la sua condizione è riconducibile alle previsioni di cui alla lettera c) di tale disposizione alla stregua della quale vanno considerate vittime del dovere i dipendenti pubblici che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi in “attività di vigilanza ad infrastrutture civili e militari”. Egli, invero, ha subito le lesioni per cui è causa mentre prestava servizio di vigilanza ad infrastrutture militari nel comprensorio del 67° Battaglione …….

5) - In questi casi è sufficiente il parere della Commissione medica ospedaliera in applicazione dell’art.3 del D.P.R. n.243/2006 e degli artt.5 e 8 del D.P.R. n.510/99.

6) - Questa esprime un giudizio definitivo sulle cause che hanno determinato l’invalidità e sulla percentuale dell’invalidità stessa senza necessità di sottoporre la questione al Comitato di verifica.

7) - L’intervento del Comitato di verifica infatti, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n.243/2006, deve ritenersi limitato alla diversa ipotesi delle vittime del dovere di cui al diverso comma 564 del richiamato art.1 della legge n.266/2005.

8) - Del tutto illegittimamente, pertanto, l’Amministrazione ha richiesto anche il parere del Comitato di verifica.

9) - La Commissione aveva già espresso parere positivo sulla riconducibilità della patologia riscontrata nel ricorrente alle particolari condizioni ambientali in cui ha reso il servizio e tale giudizio doveva ritenersi definitivo.

N.B.: ( - leggete in particolare i miei punti sopra dal n. 5 al 9 - )

Per completezza come al solito leggete il tutto qui sotto.
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28/06/2012 201201351 Sentenza 2


N. 01351/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01701/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1701 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Toma, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Calafati n.133;

contro
Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n.97;

per l'annullamento
del decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva – n. 122 del 31.7.2008, nonché di ogni altro atto a questo connesso, presupposto e consequenziale ed in particolare del verbale del 22.11.2007 della C.M.O. di Bari e del parere del Comitato di Verifica per le cause di Servizio del 21.4.2008, delle note del Ministero della Difesa del 2.7.2008 e del 6.8.2008;

per l’accertamento
del diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici di cui alle leggi n. 466/1980, n. 302/1990, n. 407/1998, n. 206/2004, estesi alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati dall’art. 1, commi 562-563 e 564 della legge n. 266/2005;

e con MOTIVI AGGIUNTI:

-del decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva – n. 192 del 17.12.2008, nonché di ogni altro atto a questo connesso, presupposto e consequenziale ed in particolare della nota pos. del 23.12.2008;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Loredana Papa, su delega dell'avv. E. Toma e avv. dello Stato F. Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso introduttivo, notificato in data 11.11.2008 e depositato il successivo 26 novembre, è stato proposto gravame avverso il decreto ministeriale n.122/08 che ha negato al sig. OMISSIS i benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo estesi, per legge, alle vittime del dovere.

Nelle more del giudizio, tuttavia, il predetto decreto è stato revocato e sostituito da un nuovo provvedimento che ha nuovamente negato i benefici de quibus rettificando la motivazione e precisando che l’infermità riscontrata al ricorrente non sarebbe riconducibile alle condizioni di cui al D.P.R. n.243/06.

L’interessato ha dunque proposto motivi aggiunti, notificati il 10 febbraio 2009 e depositati il successivo 26 dello stesso mese.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e all’udienza del 29 marzo 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Il gravame va accolto.

Il ricorrente rientra evidentemente nella categoria delle vittime del dovere di cui all’art.1, comma 563 della legge n.262/05; più precisamente la sua condizione è riconducibile alle previsioni di cui alla lettera c) di tale disposizione alla stregua della quale vanno considerate vittime del dovere i dipendenti pubblici che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi in “attività di vigilanza ad infrastrutture civili e militari”. Egli, invero, ha subito le lesioni per cui è causa mentre prestava servizio di vigilanza ad infrastrutture militari nel comprensorio del 67° Battaglione …….

La circostanza è, in punto di fatto, incontestata.

In questi casi è sufficiente il parere della Commissione medica ospedaliera in applicazione dell’art.3 del D.P.R. n.243/2006 e degli artt.5 e 8 del D.P.R. n.510/99. Questa esprime un giudizio definitivo sulle cause che hanno determinato l’invalidità e sulla percentuale dell’invalidità stessa senza necessità di sottoporre la questione al Comitato di verifica.

L’intervento del Comitato di verifica infatti, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n.243/2006, deve ritenersi limitato alla diversa ipotesi delle vittime del dovere di cui al diverso comma 564 del richiamato art.1 della legge n.266/2005.

Del tutto illegittimamente, pertanto, l’Amministrazione ha richiesto anche il parere del Comitato di verifica. La Commissione aveva già espresso parere positivo sulla riconducibilità della patologia riscontrata nel ricorrente alle particolari condizioni ambientali in cui ha reso il servizio e tale giudizio doveva ritenersi definitivo.

Illegittimamente pertanto l’Amministrazione intimata ha negato i benefici sulla scorta del parere negativo espresso dal Comitato di verifica.

3.- In sintesi il gravame va accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, complessivamente liquidandole in €.1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
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Re: vittime del dovere

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1) - per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di L. 100 milioni" (elargizione elevata ad Euro 200.000,00.

IL TAR chiarisce che:

2) - Per completezza è utile segnalare che, per i soli appartenenti alle forze dell’ordine, la qualifica di agente ovvero di ufficiale di polizia giudiziaria ha natura permanente e persiste anche “fuori dal servizio” e nei periodi di congedo del dipendente.

Ricorso Accolto.

N.B.: importante il punto n. 2 di cui sopra.
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14/05/2014 201400636 Sentenza Breve 1


N. 00636/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Alpagotti, con domicilio eletto presso Raffaella Boscolo in Venezia, San Marco, 4769;

contro
Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, nel domicilio di S. Marco, 61;

per l'annullamento
del decreto -OMISSIS-., con il quale è stata respinta la richiesta della ricorrente ad -OMISSIS-”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

E’ necessario premettere che il fatto storico di cui alla presente vicenda processuale è stato puntualmente ricostruito e definito dalle -OMISSIS- ed in particolare dalla decisione della -OMISSIS-, passata in giudicato in data 31 ottobre 2000.

In sintesi.
La ricorrente, all’epoca del fatto, -OMISSIS-.
Precedendo l’arrivo del mezzo necessario al trasporto del -OMISSIS- in precedenza concordato, -OMISSIS-.
Risulta dagli atti che la ricorrente -OMISSIS-
-OMISSIS-.
Risulta dagli atti che-OMISSIS-.
Questi, all’ora, -OMISSIS-.

A quel punto -OMISSIS-.
Quest’ultimo, però, -OMISSIS-.
-OMISSIS-“ (pag. 9 della sentenza della Corte di Appello).
-OMISSIS-.
-OMISSIS-

Successivamente la ricorrente ha chiesto il riconoscimento degli -OMISSIS-”.

L’Amministrazione dell’Interno, con il provvedimento in questa sede censurato, ha respinto l’istanza.
In particolare la p.a. ha motivato il rigetto limitandosi a riportare il costante orientamento al riguardo assunto dal giudice amministrativo secondo cui :”… affinchè sorga il diritto ai benefici previsti per le “ -OMISSIS-” non basta che l’evento lesivo sia genericamente connesso all’espletamento di funzioni di istituto, ma occorre pure che sia dipendente da rischi specificatamente attinenti ad operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso” che, nel caso di specie, l’Amministrazione, pertanto, non ha ravvisato.

Per una migliore e puntuale intelligenza della presente vicenda è opportuna e necessaria una ricognizione della vigente normativa relativa alle c.d. “ -OMISSIS-”.

L'art. 1, comma -OMISSIS- in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni -OMISSIS-; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità".

-OMISSIS- (Speciali elargizioni in favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini -OMISSIS- e -OMISSIS-) dispone: "Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di L. 100 milioni" (elargizione elevata ad Euro 200.000,00 -OMISSIS-).

-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-

Per completezza è utile segnalare che, per i soli appartenenti alle forze dell’ordine, la qualifica di agente ovvero di ufficiale di polizia giudiziaria ha natura permanente e persiste anche “fuori dal servizio” e nei periodi di congedo del dipendente.

Non solo.
Come detto, consta dagli atti che l’amministrazione ha riconosciuto le patite lesioni della ricorrente come dipendenti da causa di servizio, così convenendo e affermando la natura pubblicistica dell’intervento della ricorrente.

Osserva il Collegio
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito il concetto di "-OMISSIS-" che costituisce una species del più vasto genus della causa di servizio, per cui, il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per tali “ -OMISSIS- “, necessita che l'evento letale o invalidante sia connesso, non solo all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre, altresì, che sia dipendente "da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso" (-OMISSIS-), occorrendo in sostanza che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto (Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 giugno 2006 n. 4042; Sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1404; Sez. IV, 18 gennaio 1997 n.11).

In altri termini : il fatto lesivo da cui si origina la relativa pretesa deve caratterizzarsi da un quid pluris rispetto all'ordinario adempimento dei compiti di istituto.

Ciò per escludere che, conformemente alla sua natura speciale, la particolare elargizione ed i conseguenti benefici conseguano ad ogni lesione riportata dal pubblico dipendente nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, con una ingiustificata duplicazione delle forme di risarcimento del danno (T.a.r. Puglia, Lecce, Sez.II, 30 aprile 2012 n. 749).

Si deve trattare, quindi, di lesioni della sfera psico-fisica (morte o invalidità permanente di particolare entità) riportate in attività di polizia preventiva o repressiva, che abbiano comportato l'esposizione dell'agente a rischi specifici, puntualmente individuati e connotati da un grado di pericolosità superiore a quella cui sono ordinariamente esposti gli agenti delle forze dell'ordine (Consiglio Stato, sez. IV, 12 marzo 2001 , n. 1404).

Recentemente il Consiglio di Stato (Sez. I parere n. 02324/2011 del 09.06.2011), con riferimento -OMISSIS-, ha precisato che "Il concetto di -OMISSIS- presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve quindi essere tenuto distinto dal decesso in o per causa di servizio; quindi, per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le -OMISSIS-, non basta che l'evento letale sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente "da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso" (-OMISSIS-), occorrendo in sostanza che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto. ".

Deve essere, poi, rilevato che, per condivisa giurisprudenza, "i benefici concessi alle -OMISSIS- sono erogabili ai pubblici dipendenti solo quando la lesione dagli stessi sofferta avvenga improvvisamente e per un fatto del tutto eccezionale rispetto a quanto può accadere nel corso di un servizio normale" (Cons. Stato, Sez. III, 9 aprile 2013, n. 1960).

In buona sostanza la giurisprudenza ritiene che il previsto beneficio per le c.d. “ -OMISSIS-” vada corrisposto soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenta l'eroicità, abbiano riportato invalidità di carattere permanente ( T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 17 febbraio 2014, n. 165; T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 3 febbraio 2014, n. 1300).

Stabiliti i limiti e le caratteristiche dell’istituto in esame, occorre considerare che tale impianto dogmatico deve essere necessariamente declinato, da parte della p.a., nel concreto contesto fattuale oggetto della richiesta.

Nel caso di specie, invece, la p.a. con il provvedimento impugnato si è limita ad un pedissequa e sintetica ripetizione degli indicati principi, -OMISSIS-

Invero il provvedimento censurato appare una mera e stereotipata ripetizione degli insegnamenti, noti e pacifici, che la giurisprudenza costantemente utilizza senza però precisare, alla luce degli atti del procedimento e segnatamente delle decisioni giudiziarie che hanno scrutinato la presente vicenda sia sotto il profilo penale che amministrativo, e dei rilievi delle due C.M.O., i termini della ordinarietà dell’intervento della ricorrente, che, in quanto tale, avrebbe giustificato il diniego del richiesto beneficio.

E’ precipuo ed inderogabile dovere della p.a., in sede di motivazione, rappresentare in modo chiaro ed univoco le ragioni del provvedimento, non essendo punto sufficiente, come nel caso di specie, una mera ripetizione di precedenti giurisprudenziali.

Per tali motivi il ricorso deve essere accolto ed annullato il provvedimento censurato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe censurato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 2.500,00 ( duemilacinquecento), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Silvia Coppari, Referendario
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2014
panorama
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Re: vittime del dovere

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IL TAR scrive:

1) - Preliminarmente il Collegio ritiene di non poter prendere in considerazione la documentazione da ultimo prodotta dal Ministero dell’Interno in quanto depositata tardivamente, solo il giorno prima della pubblica udienza.

2) - Al riguardo in primo luogo si osserva come il citato art.1 comma 1 lett. c) del regolamento prevede espressamente che le circostanze straordinarie che danno diritto alle provvidenze in questione possono anche sopravvenire durante l’espletamento del servizio.

3) - Ed è proprio ciò che è accaduto nella fattispecie: un servizio di semplice sopralluogo o ispezione di un mezzo di trasporto, che non avrebbe dovuto comportare alcun particolare rischio, si è trasformato, durante l’espletamento del servizio stesso, in una trappola micidiale, in quanto il meccanismo dissimulato di apertura del portellone posteriore ha provocato ….. al ricorrente che, senza particolare colpa o imperizia, aveva tentato di aprirlo secondo le modalità che apparivano all’esterno, e cioè con le cerniere laterali e diviso in due ante.

4) - Peraltro, in relazione alla formulazione dei citati commi 563 e 564 dell’art. 1 della legge, il Consiglio di Stato (sez. I n. 3057/2010) ha avuto modo di affermare che ora la legge non richiede più la sussistenza dell’esposizione ad un rischio di gravità superiore all’ordinario grado di pericolosità, contenendo una analitica indicazione degli eventi recanti per loro definizione un rischio rilevante; nel caso in esame operazioni di contrasto alla criminalità organizzata.

Ricorso Accolto.

Il resto leggetelo qui sotto giusto x completezza.
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13/05/2014 201404921 Sentenza 1T


N. 04921/2014 REG.PROV.COLL.
N. 11193/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11193 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. M. D., con domicilio eletto presso M. D. in Roma, via Mordini, 14;

contro
Ministero dell'Interno; Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del decreto direttoriale prot. n. …., con il quale il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266;
di ogni altro atto comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa , del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2014 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 10 dicembre 2009 e depositato il 23 successivo, OMISSIS ha impugnato il decreto direttoriale prot. n. …., con il quale il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (vittime del dovere).

Premette il ricorrente che nell’anno …. si erano verificati nella provincia di OMISSIS numerosi furti di bestiame; alle indagini partecipò anche il ricorrente, …… dell’Arma dei Carabinieri; venne accertato che i furti avvenivano utilizzando automezzi modificati, apparentemente inidonei al trasporto degli animali, apparendo l’apertura del portellone posteriore a due ante incernierate lateralmente; il ricorrente fu incaricato di verificare le modifiche strutturali di detti automezzi, e nell’aprire il portellone posteriore OMISSIS da questo che, contrariamente alle apparenze, si apriva, senza alcuna protezione, a “ribalta” utilizzando i malviventi lo stesso come pedana per far salire gli animali; subiva quindi OMISSIS tra le quali anche OMISSIS.

Il diniego del beneficio richiesto si basa su risalente parere del Consiglio di Stato in base al quale le provvidenze ex legge 266/2005 spettano solo se il soggetto risulta sia stato assegnato ad un servizio particolarmente rischioso; nella fattispecie si sarebbe trattato di una ordinaria verifica su un mezzo utilizzato per il compimento dei reati di abigeato.

Deduce il ricorrente:
violazione dell’art. 1 commi 562 e 563 della legge 23 dicembre 2005 n. 266; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento ed erroneità dei presupposti ; difetto di motivazione: l’attività che stava svolgendo il ricorrente era di contrasto alla criminalità organizzata (“banda delle mucche”); il meccanismo che ha colpito il ricorrente era particolarmente insidioso e dissimulato; deve qualificarsi particolarmente rischioso ogni servizio di contrasto all’attività criminale; nella fattispecie si è rivelata pericolosa la “trappola meccanica” predisposta;

violazione dell’art. 1 commi 562 e 563 cit; degli artt. 1 e 4 c.3 del DPR 7 luglio 2006 n. 243; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento ed erroneità dei presupposti; difetto di motivazione: il regolamento di attuazione di cui al citato DPR qualifica “missione di qualsiasi natura” (per la quale è concesso il beneficio) quelle autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente ( qui il P.M.) sovraordinata; e “particolari condizioni ambientali o operative” fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche rispetto all’ordinario;

in via subordinata: illegittimità del DPR n. 243/2006, per violazione del principio di gerarchia delle fonti di diritto; violazione dell’art. 17 della legge n. 400/88, dell’art. 1 c. 565 della legge 266/2005: il regolamento non poteva innovare in ordine alla definizione normativa di “vittime del dovere”.

Costituitasi l’Amministrazione dell’Interno, dopo aver descritto la situazione di fatto, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso in quanto il ricorrente venne adibito ad ordinaria attività di polizia giudiziaria non caratterizzata da particolari rischi; richiama il parere del consiglio di Stato n. 561/1969 che individua tra i presupposti per poter ottenere i benefici in questione, l’esistenza di un rischio specifico, intimamente connesso alla peculiare pericolosità concreta della funzione di pubblica sicurezza; qui non vi erano particolari rischi eccedenti quelli ordinari; non vi erano particolari avverse condizioni atmosferiche né il servizio venne espletato in luogo ostile, né in flagranza di reato; non emerge che il portellone avesse una sua finalità lesiva.

Replica il ricorrente affermando che i rischi specifici erano connessi al contrasto dell’attività criminale organizzata ed agli artifici posti in essere per superare i controlli di polizia; il portellone senza protezioni era atto ad uccidere; richiama recente giurisprudenza che non richiede più la presenza di un rischio di gravità superiore all’ordinaria; l’art. 1 del regolamento prevede che anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi rientrano nelle ipotesi di “vittime del dovere”; il Ministero della difesa ha concesso al ricorrente l’autorizzazione a fregiarsi del distintivo d’onore “Ferito in servizio”.

Con ordinanza collegiale n. 844 del 23 gennaio 2014 sono stati disposti incombenti istruttori in ordine alle modifiche strutturali apportate all’automezzo e alla loro immediata o meno percepibilità.

L’Avvocatura dello Stato ha depositato relazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri datata 6 marzo 2014; in data 26 marzo 2014 il Ministero dell’Interno ha depositato documentazione.

Il ricorrente ha quindi con memoria evidenziato gli aspetti a lui favorevoli rivenienti dal rapporto dell’Arma dei Carabinieri.

Alla pubblica udienza del 27 marzo 2014 il difensore del ricorrente ha evidenziato la tardività del deposito del Ministero dell’Interno ed ha quindi spedito la causa in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe un OMISSIS dell’Arma dei Carabinieri impugna il provvedimento del Ministero dell’Interno che gli ha negato i benefici connessi alla qualificazione di vittima del dovere, ai sensi di quanto previsto in particolare dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 ( art. 1 commi 564 e 565) e dal DPR 7 luglio 2006 n. 243, recante regolamento di attuazione della legge.

Preliminarmente il Collegio ritiene di non poter prendere in considerazione la documentazione da ultimo prodotta dal Ministero dell’Interno in quanto depositata tardivamente, solo il giorno prima della pubblica udienza.

Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L’art. 1 comma 563 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede: “ Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità “.

Il successivo comma 564 prevede che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

L’art.1 del Regolamento di attuazione approvato con DPR 7 luglio 2006 n. 243 dispone :” Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.”

Al riguardo in primo luogo si osserva come il citato art.1 comma 1 lett. c) del regolamento prevede espressamente che le circostanze straordinarie che danno diritto alle provvidenze in questione possono anche sopravvenire durante l’espletamento del servizio.

Ed è proprio ciò che è accaduto nella fattispecie: un servizio di semplice sopralluogo o ispezione di un mezzo di trasporto, che non avrebbe dovuto comportare alcun particolare rischio, si è trasformato, durante l’espletamento del servizio stesso, in una trappola micidiale, in quanto il meccanismo dissimulato di apertura del portellone posteriore ha provocato ….. al ricorrente che, senza particolare colpa o imperizia, aveva tentato di aprirlo secondo le modalità che apparivano all’esterno, e cioè con le cerniere laterali e diviso in due ante.

Né il meccanismo aveva alcuna protezione o freno, tali da poter evitare danni a chi lo avrebbe aperto senza conoscerne il meccanismo, e quindi con oggettiva potenzialità lesiva.

Peraltro, in relazione alla formulazione dei citati commi 563 e 564 dell’art. 1 della legge, il Consiglio di Stato (sez. I n. 3057/2010) ha avuto modo di affermare che ora la legge non richiede più la sussistenza dell’esposizione ad un rischio di gravità superiore all’ordinario grado di pericolosità, contenendo una analitica indicazione degli eventi recanti per loro definizione un rischio rilevante; nel caso in esame operazioni di contrasto alla criminalità organizzata.

Anche sotto tale profilo quindi il ricorso deve essere accolto, ove si ritenesse che il rischio affrontato dal ricorrente non fosse superiore all’ordinario grado di pericolosità.

Devono pertanto ritenersi fondati i primi due profili di gravame (con assorbimento del terzo)
Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate.


P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2014
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