vittime del dovere

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seby69
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vittime del dovere

Messaggio da seby69 »

come avevo detto in precedenza sulla percentuale c'e da fare una rettifica. mi hanno comunicato che i punti sono 16 e non 26 come mi aveva detto qualke "amico" quindi quando sarà prendero solo la speciale elargizione.
grazie per le vostre risposte.


serraciro

Re: vittime del dovere

Messaggio da serraciro »

Per seby
Quando ti faranno il decreto percepirai 2200 euro per ogni punto 2200 X 16 = 35.000 euro non sono proprio da buttare dico bene ?
seby69
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Re: vittime del dovere

Messaggio da seby69 »

per serracino.
grazie per la tua risposta.
sapevo che erano 2000. :)
seby69
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Re: vittime del dovere

Messaggio da seby69 »

Ciao a tutti.
Con certezza vi posso dire che alle vittime del dovere sono previste 1.453,75.
Ma cmq non bastano per il problema fisico che rimane e che ti perseguita ogni giorno.
ciao
faina
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Re: vittime del dovere

Messaggio da faina »

Salve a tutti gli amici e colleghi del forum. una domanda se qualcuno mi può aiutare ...allora io sono un brig. dei cc. mi hanno riformato due anni fà.. x causa di servizio e ho avuto 85% di invalidità come vittima del dovere che mi hanno riconosciuto fino quì tutto ok la domanda che benefici ci sono per me e la mia famiglia una volta che mi notificano il decreto di vittima del dovere?????nessuno mi sa rispondere oppure ci sono voci contrastanti.se qualcuno mi può aiutare e buon ferragosto a tutti....grazie
panorama
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

Questa sentenza del Tar di Bari tratta il fatto di Vittime del dovere e soggetti equiparati, ed altro (riferita ad un decesso per incidente stradale).

1) - Provvidenza per le vittime del dovere e soggetti equiparati di cui all’art. 1, comma 564 legge n. 266/2005 (L. Fin. 2006), in qualità di erede ed avente causa del proprio coniuge.

2) - L’Amministrazione militare che nega il riconoscimento della provvidenza per le vittime del dovere e soggetti equiparati di cui all’art. 1, commi 563 e 564 legge n. 266/2005, sul presupposto del carattere di infortunio in itinere del sinistro verificatosi (carattere non contemplato dalla disposizione in esame) e della concessione del beneficio unicamente in ipotesi di attività di servizio.

IL TAR PRECISA:

1) - Il comma 564 dispone che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.”.

2) - Come correttamente evidenziato da parte ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 564 legge n. 266/2005 i benefici di legge competono a condizione che i danni siano riconosciuti come dipendenti da causa di servizio e si siano verificati “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura”.

3) - Pertanto, la provvidenza spetta alla odierna istante, poiché deve essere riconosciuta la dipendenza da causa di servizio del decesso del militare L..

4) - L’infortunio letale è, infatti, accaduto nel tragitto Pozzuoli (ove il L…. si era recato per ragioni di servizio) - Aeroporto Militare Amendola di Foggia (ove il L…… prestava servizio).

5) - Del resto il tenore letterale del foglio di viaggio dell’11.5.2010 è chiaramente indicativo del carattere di “missione” dello spostamento effettuato dal L… nel corso del quale si è verificato il sinistro mortale: in esso si legge “la SV è comandata in missione per servizio isolato da Amendola a Pozzuoli (NA)”.

Il resto potete leggerlo in sentenza.

p.s.: Dove non vede l'Amministrazione vede il Giudice Amministrativo.
Questa è una sentenza giusta.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

20/08/2012 201201592 Sentenza 1


N. 01592/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00771/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 771 del 2011, proposto da D. R. F., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avv. Ettore M. Cerasa, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Notaristefano in Bari, via Francesco Crispi, 6;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento
del decreto n. 56 (pos. M-D GPREV/12131/18/SBA) del 16.12.2010, notificato a mezzo raccomandata ricevuta il 24.1.2011, con il quale il citato Dicastero ha respinto l’istanza della ricorrente finalizzata ad ottenere la provvidenza per le vittime del dovere e soggetti equiparati di cui all’art. 1, comma 564 legge n. 266/2005 (L. Fin. 2006), in qualità di erede ed avente causa del proprio coniuge Cap. L. A.;

per l’accertamento e la declaratoria della dipendenza da causa di servizio del sinistro che ha provocato la morte del Cap. L. A.;

per l’accertamento del diritto della ricorrente, nella qualità indicata, ai suddetti benefici;

per la condanna del Ministero della Difesa alla corresponsione delle provvidenze richieste;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2012 per la parte ricorrente il difensore avv. Giovanni Notaristefano, su delega dell’avv. Ettore Maria Cerasa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
Il coniuge dell’odierna ricorrente, Capitano ing. L. A., all’epoca dei fatti per cui è causa prestava servizio presso l’Aeroporto Militare Amendola di Foggia nel 301° Servizio Tecnico Distaccato Infrastrutture, con l’incarico di progettista e direttore dei lavori dei cantieri in essere nel suddetto aereoporto.

Nel marzo del 2010, su richiesta del 308° Servizio Tecnico Distaccato Infrastrutturendi di Pozzuoli, gli veniva affidato l’ulteriore incarico di progettazione della mensa dell’Accademia Militare di Pozzuoli dove era inviato in missione.

In data ____ alle ore _____ il L., alla guida della propria autovettura, mentre rientrava in orario di servizio all’Aeroporto Amendola di Foggia proveniente dall’Accademia Militare di Pozzuoli, era coinvolto in uno scontro con un autocarro nel corso del quale decedeva a causa delle ferite riportate.

La ricorrente D. R. F., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori OMISSIS, quali eredi ed aventi causa del Capitano ing. L. A., impugna il provvedimento dell’Amministrazione militare che nega il riconoscimento della provvidenza per le vittime del dovere e soggetti equiparati di cui all’art. 1, commi 563 e 564 legge n. 266/2005, sul presupposto del carattere di infortunio in itinere del sinistro verificatosi (carattere non contemplato dalla disposizione in esame) e della concessione del beneficio unicamente in ipotesi di attività di servizio.

Deduce un’unica doglianza così sinteticamente riassumibile:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 564 legge n. 266/2005 (L. Fin. 2006). Contraddittorietà, ingiustizia manifesta, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere: secondo la prospettazione dell’interessata, le conseguenze del sinistro sarebbero dipendenti da causa di servizio; la D. R., in qualità di erede del defunto Capitano L., avrebbe diritto ai benefici di cui all’art. 1, commi 563 e 564 legge n. 266/2005.

Si costituiva l’Amministrazione militare, resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato.

Invero, in forza del comma 563 “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.”.

Il comma 564 dispone che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.”.

Come correttamente evidenziato da parte ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 564 legge n. 266/2005 i benefici di legge competono a condizione che i danni siano riconosciuti come dipendenti da causa di servizio e si siano verificati “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura”.

Pertanto, la provvidenza spetta alla odierna istante, poiché deve essere riconosciuta la dipendenza da causa di servizio del decesso del militare L..

L’infortunio letale è, infatti, accaduto nel tragitto Pozzuoli (ove il L…. si era recato per ragioni di servizio) - Aeroporto Militare Amendola di Foggia (ove il L…… prestava servizio).

Del resto il tenore letterale del foglio di viaggio dell’11.5.2010 è chiaramente indicativo del carattere di “missione” dello spostamento effettuato dal L… nel corso del quale si è verificato il sinistro mortale: in esso si legge “la SV è comandata in missione per servizio isolato da Amendola a Pozzuoli (NA)”.

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio del sinistro che ha provocato la morte del Cap. L. A., la declaratoria del diritto della ricorrente, nella qualità indicata, ai suddetti benefici, e la condanna del Ministero della Difesa alla corresponsione delle provvidenze richieste.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, accerta la dipendenza da causa di servizio del sinistro che ha provocato la morte del Cap. L. A., dichiara il diritto della ricorrente, nella qualità indicata, ai suddetti benefici, e condanna il Ministero della Difesa alla corresponsione delle provvidenze richieste.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente D. R. F., liquidate in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/08/2012
panorama
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

Riconoscimento dei benefici previsti dalla l. 266/2005 di Vittima del Dovere a seguito del decesso per "collasso cardiocircolatorio" per lo stress psico-fisico accumulato durante l’operazione di polizia nel corso della quale il signor @@@@ ha sottoposto ad ulteriore fatica il proprio fisico che non ha retto lo sforzo di effettuare la scalata di un muro alto due metri. Accusato il malore, è stato trasportato dagli stessi colleghi di lavoro che con lui partecipavano all’operazione, all’ospedale ove giungeva deceduto.

IL TAR di Catania chiarisce:

1) - Come specificato nella sentenza del TAR Lazio n. 5089 del 9 maggio 2009 ove è contenuta chiaramente la delimitazione del confine tra le leggi istitutive del riconoscimento della qualifica di “vittima del dovere “ e di “caduto per servizio”, ed è specificato che “Vittima del dovere non è chi subisce un sinistro nel quale il servizio sia condicio sine qua non, bensì chi si è esposto al sacrificio nell’adempiemento del dovere in circostanze obiettive che esprimano non un mero rischio generico, ma un rischio specifico connesso alla peculiare pericolosità concreta delle funzioni di polizia svolte”,, le circostanze in cui ha operato il dipendente ( dante causa degli odierni ricorrenti), che ha conseguito la grave lesione che lo ha condotto a morte, è collegato proprio ad “ un rischio specifico connesso alla peculiare pericolosità concreta delle funzioni di polizia svolte”, nella sussistenza delle particolari condizioni ambientali od operative” richieste dal D.P.R. n. 243/2006.

Ricorso Accolto.

Il resto potete leggerlo in sentenza qui sotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

30/08/2012 201202043 Sentenza 3


N. 02043/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03018/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3018 del 2010, proposto da:
OMISSIS e C. G., quest’ultima quale esercente la potestà nei confronti dei minori OMISSIS, tutti eredi del signor M. R., rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Amalfa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Casabianca in Catania, via della Fiaccola, 18;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della P.S., n. prot. 559/c/59683/sg del 7 luglio 2010, notificato il successivo 14 settembre 2010, con il quale il Capo della Polizia Direttore Generale per la P.S. ha rigettato la domanda proposta dalla sig.ra OMISSIS finalizzata al riconoscimento dei benefici previsti dalla l. 266/2005;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2012 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo i ricorrenti, tutti eredi dell’Ispettore R. M., in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Catania, deceduto il 6 ottobre 1984 per collasso cardiocircolatorio durante una operazione di polizia volta alla repressione del crimine mafioso, impugnano il Decreto Ministeriale prot. n. 559/C/59683/SG del 7 luglio 2010, meglio descritto in epigrafe, con quale viene rigettata l’istanza, presentata in data 2/11/2006, di riconoscimento dello stato di vittima del dovere del proprio congiunto.

A sostegno del ricorso vengono proposte le seguenti censure:
Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n.466/1980, dell’art. 1 commi 563 e 564 della L. n. 266/2005, dell’art. 1 lett. c) del DPR 243/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 8 della L. n. 241/90 difetto di istruttoria.

Assumono i ricorrenti la sussistenza di tutti i presupposti perché venga riconosciuto al proprio dante causa la qualità di vittima del dovere ai sensi delle disposizioni portate dall’art. 1, comma 563 della L. n. 266/2005, che ha ampliato la nozione di vittima del dovere rispetto a quella desumibile dall’art. 1 della L. n. 466/1980, facendovi rientrare tutti i dipendenti pubblici deceduti ”…nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b)…”.

Il successivo comma 564 precisa che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità…., alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura….., che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative".

Il regolamento disciplinante i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze connesse al riconoscimento dello stato di vittima del dovere, previsto dal comma 565 dell’art. 1 della L. n. 266/2005 ed approvato con DPR 243/06, specifica che per particolari condizioni ambientali od operative devono intendersi quelle che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

Sulla scorta del tracciato quadro normativo, i ricorrenti rivendicano il diritto al riconoscimento dello stato di vittima del dovere del proprio congiunto che è deceduto per effetto di un infarto verificatosi durante l’espletamento di un servizio di appostamento presso la dimora di un mafioso ricercato, per lo stress psico-fisico accumulato durante l’operazione di polizia nel corso della quale il signor @@@@ ha sottoposto ad ulteriore fatica il proprio fisico che non ha retto lo sforzo di effettuare la scalata di un muro alto due metri. Accusato il malore, è stato trasportato dagli stessi colleghi di lavoro che con lui partecipavano all’operazione, all’ospedale ove giungeva deceduto.

Contrariamente a quanto genericamente asserito nel provvedimento impugnato, sussisterebbero nel caso di specie le condizioni previste dai commi 563 e 564 dell’art. 1 della L. n. 266/2005 proprio in considerazione delle particolari condizioni ambientali ed operative in cui si svolgeva il servizio e per la sussistenza delle circostanze straordinarie che lo hanno esposto il dipendente a rischi e fatiche maggiori in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

Il Ministero intimato costituito in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Pubblica Udienza del giorno 18 luglio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Tutto ciò premesso in fatto, il Collegio rileva la fondatezza delle censure addotte a sostegno del ricorso introduttivo.

Invero, perché si rientri nell’ipotesi di cui all’art. 1, c. 563 L. n. 266/2005, che ha ampliato la portata della legge 466/80 attraverso una più ampia individuazione dei soggetti da considerare vittime del dovere cui riconoscere la concessione della speciale elargizione prevista dalla L. n. 302/90 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, occorre che l’evento lesivo che ha determinato la lesione del dipendente (in questo caso la morte del signor @@@@ per “grave infarto”), scaturisca da sopravvenute circostanze straordinarie e da fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a rischi o fatiche maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, come precisato dall’art. 1, sub c) del DPR n. 243 del 7/07/2006 (“regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle previdenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’art. 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n.266”).

Usando la chiave interpretativa della disciplina in questione, fornita dal DPR da ultimo richiamato, è agevole desumere che affinchè al dipendente, che abbia conseguito una grave lesione della propria incolumità psico- fisica o anche la morte, come nel caso a mano, sia riconosciuta la qualità di “vittima del dovere”, occorre un quid pluris rispetto a quanto richiesto per il conseguimento dei benefici (pensione privilegiata ed equo indennizzo) connessi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione riportata. In altri termini, occorre che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all’attività d’istituto.

E’ pertanto necessario che il provvedimento che dà esito all’istanza di riconoscimento dello stato di vittima del dovere tenga dettagliatamente conto delle circostanze e del contesto in cui l’attività del dipendente si è svolta ed in cui è intervenuto l'evento lesivo o addirittura letale.

Come specificato nella sentenza del TAR Lazio n. 5089 del 9 maggio 2009 ove è contenuta chiaramente la delimitazione del confine tra le leggi istitutive del riconoscimento della qualifica di “vittima del dovere “ e di “caduto per servizio”, ed è specificato che “Vittima del dovere non è chi subisce un sinistro nel quale il servizio sia condicio sine qua non, bensì chi si è esposto al sacrificio nell’adempiemento del dovere in circostanze obiettive che esprimano non un mero rischio generico, ma un rischio specifico connesso alla peculiare pericolosità concreta delle funzioni di polizia svolte”,, le circostanze in cui ha operato il dipendente ( dante causa degli odierni ricorrenti), che ha conseguito la grave lesione che lo ha condotto a morte, è collegato proprio ad “ un rischio specifico connesso alla peculiare pericolosità concreta delle funzioni di polizia svolte”, nella sussistenza delle particolari condizioni ambientali od operative” richieste dal D.P.R. n. 243/2006

Nel caso di specie, infatti l'Ispettore @@@@, il giorno 6 ottobre 1984 era impegnato in un compito straordinario di servizio, sia pure coerente con la qualifica e le funzioni ricoperte (appostamento per la cattura di un latitante), data la pericolosità del ricercato, esponente di una nota famiglia malavitosa. In particolare rileva nella specie che:
- l'evento infartuale mortale è intervenuto durante detto appostamento, alle prime ore dell'alba ed all'atto dello scavalcamento da parte del @@@@ di un muro alto due metri, posto tra il luogo di appostamento e l’accesso alla dimora ove era nascosto il latitante;

- secondo quanto risulta in atti, l'evento infartuale si è dimostrato da subito letale, dato che l'interessato è stato trasportato dagli stessi colleghi partecipanti all’operazione all’ospedale dove è giunto già cadavere.

La sequenza temporale dei fatti di cui sopra ed il peculiare contesto di tempo e di luogo denotano quindi una operazione di lotta alla criminalità che è stata causa diretta (e non meramente occasionale) dell'evento pregiudizievole occorso al @@@@ (verosimilmente in relazione, sia al particolare sforzo fisico richiesto dall'operazione, sia alla connessa, inevitabile, tensione psicologica).

Tale conclusione, peraltro, appare perfettamente in linea con la (pur restrittiva) giurisprudenza in materia, secondo cui:
- affinché sorga il diritto alla speciale elargizione prevista dalla L. 13 agosto 1980 n. 466 a favore delle ”vittime del dovere”, non basta che l'evento letale sia connesso all'espletamento di funzioni di istituto, ma occorre che esso sia dipendente ”da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”, e cioè che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 24 giugno 2006, n. 4042 );

- ai sensi dell'art. 1 comma 563 lett. b) L. 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006), ai fini della progressiva estensione dei benefici previsti in favore di vittime della criminalità organizzata e del terrorismo a tutte le vittime del dovere, tra l'attività di servizio e il decesso (o l'invalidità permanente) deve sussistere un nesso di causalità diretta, e non di mera occasionalità, dovendo l'evento pregiudizievole essere determinato da un'azione di polizia diretta, in via immediata, al mantenimento dell'ordine pubblico, o da una reazione a essa (cfr. Cons. di Stato, Sez. I, parere n. 3057 del 17 novembre 2010 - reso al Ministero dell'interno)

Dunque, nel caso oggi all'esame, è da ritenere che l'Ispettore @@@@ sia stato colpito da grave infarto che lo ha immediatamente condotto a morte, nella sussistenza di quelle circostanze esterne straordinarie atte a configurare le “particolari condizioni ambientali od operative” richieste dal D.P.R. n. 243/2006 più volte richiamato al fine del conseguimento dello stato di “vittima del dovere”.

Il provvedimento impugnato, pertanto, con il quale è stata rigettato la domanda proposta dalla ricorrente OMISSIS al fine del riconoscimento dello stato di vittima del dovere del proprio congiunto, è illegittimo in quanto fondato su valutazioni generiche ed astratte, ossia senza tenere nel dovuto conto le circostanze specifiche prima descritte che hanno determinato il decesso del signor @@@@.

Rileva infine il Collegio che la circostanza che il decesso dell’Ispettore @@@@ sia stata riconosciuto dipendente da causa di servizio non si pone in posizione alternativa e preclusiva del riconoscimento dello stato di vittima del dovere, data la rilevata differenza di presupposti tra i due istituti.

Conclusivamente, rilevata la fondatezza, in fatto ed in diritto, delle censure proposte, il ricorso va accolto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura che si determina in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione intimata alle spese di causa che si liquidano in Euro millecinquecento//00, oltre spese accessorie, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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panorama
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

Se può interessare qui ci sono alcune notizia
Ecco il link

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Carlo F11
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Carlo F11 »

Buongiorno a tutti. Mi sapete dire per caso i tempi per il riconoscimento. A me è passato già 1 anno. Una volta ho chiamato e mi è sembrato di aver svegliato un cane che dormiva visto che dopo 2 settimane mi è arrivata una raccomandata dove mi dicevano che secondo loro non poteva essere attribuito il beneficio. Quindo ho dovuto rispondere entro 10 gg e da allora solo la comunicazione che a maggio il comitato di verifica aveva preso in carico la pratica. Ad un amico caporal maggiore hanno riconosciuto e liquidato in 10 mesi. Possibile che mi trovo ad essere lo sfigato di turno anche in questo caso?
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Re: vittime del dovere

Messaggio da faina »

Salve a tutti, mi sapete dire per favore dopo aver accreditato la speciale elarcizione da parte del m.i. quanto tempo passa prima che ti danno il vitalizio? grazie e buona serata ... e poi un'altra cosa una vittima del dovere sulla pensione dell'arma deve pagare l'irpef. oppure viene esentato? grazie buona serata a tutti...
giuseppedemarco
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Re: vittime del dovere

Messaggio da giuseppedemarco »

DOVRAI CHIAMARE IL CALL-CENTER DELLE VITTIME DEL DOVERE, IL QUALE TI DARA' INDICAZIONI DI COME PRESENTARE UN ULTERIORE DOMANDA CHE VA INDIRIZZATA AL MINISTERO DELL'ECONOMIA DELLE FINANZE PER L'ACCREDITO DEI VITALIZI E DEI RELATIVI ARRETRATI.
UN SALUTO
Carlo F11
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Carlo F11 »

a me l'hanno negata si pezzi di m... , forse anche perchè era 71% e entro il 26 nov forse faremo ricorso. Avere una causa di servizio riconosciuta anche se per tumore non conta niente. XXXXXXXX
Raffaele Carlino
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faina
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Re: vittime del dovere

Messaggio da faina »

CIAO SEBY69 TIVOLEVO CHIEDERE COME MAI SONO I VITALIZI PARLO 1033+258 A FARE 1458 COME DICI TU? MI SAI AGGIORNARE DI QUESTO PENSO CHE A GIORNI DOVREBBERO DARLI ANCHE A ME.....GRAZIE E BUONA GIORNATA...FAINA
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Re: vittime del dovere

Messaggio da kynyo68 »

Salve a tutti, sono un App. Sc. nel 2007 in servizio alla N.R.M., capo equipaggio, durante un inseguimento, di due soggetti a bordo di un' auto rubata, con targhe di altra auto (sempre rubate), resisi responsabili di rapina in villa, per sfuggire alla cattura ci mandavano fuori strada, nel sinistro riportavo diverse gravi lesioni, che mi tenevano fuori dal lavoro quasi due anni, e rientrando Permanentemente inodoneo ai C.D.I. ed al S.M.I., ma si impiegabile quale parzialmente idoneo ai compiti di ufficio, con esclusione di incarichi gravosi ed ortostatismo prolungato. Lo sorso gennaio per puro caso venni a conoscenza dell' esistenza delle Vittime del Dovere e presentai la domanda, il 19 novembre c.m, la C.M.O. mi ha dato il 26%, quanto tempo passa per l' iscrizione a Vittima del Dovere, ed avere il decreto?
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semaig
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Re: vittime del dovere

Messaggio da semaig »

faina ha scritto:CIAO SEBY69 TIVOLEVO CHIEDERE COME MAI SONO I VITALIZI PARLO 1033+258 A FARE 1458 COME DICI TU? MI SAI AGGIORNARE DI QUESTO PENSO CHE A GIORNI DOVREBBERO DARLI ANCHE A ME.....GRAZIE E BUONA GIORNATA...FAINA
Perequazione automatica, se preferisci rivalutazione monetaria prevista dalle norme legislative che stabiliscono le cifre, se ricordo bene la rivalutazione monetaria è riferita agli indici ISTAT dell'anno precedente.
Facendo il calcolo della somma iniziale, dalla date di promulgazione della Legge, si ottiene l'importo rivalutato.
Ciao
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