vittime del dovere

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avt8
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Re: vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

registrazione ha scritto: mar mar 19, 2019 1:48 pm 3^ tipologia di destinatari:
● 6.5.3) “vittime del dovere”:
- militari di leva;
- volontari;
- allievi delle scuole e collegi militari;
- militari in servizio permanente o di complemento;
qualificati “vittime del dovere” in quanto hanno riportato un’invalidità permanente di
qualsiasi entità “in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni d’istituto per
diretto effetto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non
aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
 Importo del beneficio:
- per il militare che abbia subito un’invalidità permanente la provvidenza ammonta
ad €. 2.000 (Euro Duemila/00) per punto percentuale d’invalidità.
Per i militari dell’Arma dei Carabinieri la speciale elargizione di cui trattasi viene
erogata dal Ministero dell’Interno.
Avvio del procedimento:
il procedimento è avviato d’ufficio anche se la domanda può comunque risultare
utile quale mera segnalazione.



Estrapolato dal sito ufficiale del Ministero della Difesa che poi è una delle autorità che stanno rigettando le istanze per prescrizione.
Ho salvato tutto il file, non si sa mai.
Sei fissato con la procedura d'Ufficio- Ho letto 450 sentenze sia positive che negative,ed in nessuna mai viene indicata ne dai patrocinanti e neanche dai giudici di merito di primo secondo grado e cassazione- E non ho mai visto in alcun ricorso un motivi in cui si chiedeva la procedura d'Ufficio, e questo non lo dico io ma gli avvocati blasonati che mai nei ricorsi hanno chiesto che la procedura andava fatta d'ufficio, anche adesso in sede di prescrizione


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Re: vittime del dovere

Messaggio da registrazione »

E' quello che leggo in documenti Ufficiali Avt8 ed è quello che riporto. Se sono fissato io lo sono anche chi ha firmato il DPR 243/96 ed il 510/99 e la guida pratica del Ministero della Difesa. Ma non credo tu sia affidabile dal momento che non sapevi neppure che in mancanza di domanda dell'interessato si procedeva d'Ufficio. Conseguentemente non attribuire ad altri qualità che ti appartengono. Io condivido le mie considerazioni con chi le riterrà utili
KURO OBI
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Re: vittime del dovere

Messaggio da KURO OBI »

Egregio "registrazione" il tuo punto di vista è molto interessante, e sto raccogliendo info da portare al mio legale in vista della mia prossima udienza. Gradirei un tuo punto di vista: il mio infortunio riconosciuto immediatamente causa di servizio con modello C e causato da una problematica non inerente al rischio del momento, secondo te, doveva essere valutata dal mio comando con "procedura d'ufficio"?
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Re: vittime del dovere

Messaggio da registrazione »

Ciao Kuro Obi mi auguro di non aver ingenerato in qualcuno del forum l’idea che io sia un esperto o conoscente di una qualche materia. Semplicemente le informazioni acquisite con lo studio concorsuale prima e universitario dopo (non completato), in caso di contenziosi che mi riguardano mi permettono di pormi delle domande alle quale cerco di dare delle risposte. Mi perdonerai quindi se mi limito a condividere le mie opinioni con voi limitatamente ai fatti di cui sopra (anche in considerazione del fatto che potrai trovare la risposta al tuo quesito in un'altra pagina del forum dove è stata trattata) con la speranza, finora disattesa, di suscitare un confronto costruttivo e collaborativo ma soprattutto rispettoso anche quando le idee altrui non collimano con le nostre. Partendo dal fatto che i diritti si prescrivono tranne quelli imprescrittibili stabiliti per legge, e non mi sembra che lo status di vittima del dovere rientri tra questi, ritengo molto problematica una linea difensiva che percorra questa strada per risolvere il nostro problema. Nulla però vieta di tentarla. La mia teoria è quella che segue ed ho cercato di esporla in modo più semplice possibile:
la procedibilità d’ufficio, non la contrappongo “sic et simpliciter” alla prescrizione eccepita dal ministero bensì la considero il cavallo di troia per arrivare a contestarla con una contro eccezione di interruzione della prescrizione partendo dalla considerazione che: a) la causa di servizio riconosciuta ad ognuno di noi certifica in modo incontrovertibile che il Ministero è a conoscenza di quei fatti per cui si richiedono i benefici correlati allo status di vittima del dovere; b) i disposti normativi DPR 243/06 e Dl 510/99 prevedono espressamente che in mancanza della domanda dell’interessato si può procedere d’ufficio con la conseguenza che l’eccepita prescrizione da parte del ministero va indagata su entrambe le modalità di avvio del procedimento; c) l’atto di riconoscimento dello status di vittima del dovere ha natura dichiarativa e vincolata nel senso che l’amministrazione deve solo verificare la corrispondenza tra i fatti accaduti e la norma in astratto perché provveda ad avviare il procedimento secondo le modalità termini e presupposti predeterminati dal legislatore. In tale contesto, come ha già stabilito la Cassazione, l’amministrazione non ha descrizione alcuna; 4) la procedura d’ufficio è possibile solo se previsto dalla legge e quando l’autorità che è chiamata ad emanare l’atto ha la cognizioni di fatti, atti e circostanze che lo consentono. Il tutto per la soddisfazione di un interesse pubblico.
Per quanto sopra stabilito, appare di tutta evidenza che il riconoscimento della causa di servizio si configura come atto idoneo per attivare la procedura d’ufficio alla stessa stregua dell’ istanza di parte poiché il loro contenuto non sarebbe diverso l’uno dall’altro. I fatti cristallizzati nella causa di servizio denotano la vitalità del diritto soggettivo preteso tanto quanto emergerebbe dall’apposita istanza, con il conseguente obbligo del ministero a provvedere in merito come imposto dal legislatore. Quindi per l’avvio del procedimento di parte è necessario presentare apposita istanza, quello ad iniziativa d’ufficio, invece, è la semplice cognizione dei fatti da parte dell’autorità a fungere da impulso ed avviare il procedimento. Conseguentemente se l’istanza di parte ha anche valore interruttivo della prescrizione, la cognizione dei fatti riproposti all’autorità con atti documentabili debbono avere lo stesso valore. Di tal che, sé nel periodo successivo all’entrata in vigore del DPR 243/06 e prima che decorrano i termini di prescrizione, si sottopongono al vaglio dell’autorità nuovamente i fatti di cui si discute, come può essere un’istanza di aggravamento della causa di servizio o istanza di pensione di privilegio, questi atti debbono avere potere interruttivo della prescrizione stante l’obbligo a provvedere. Ci sarebbe anche da argomentare sull’invalidità dell’atto di rigetto come già accennato in un precedente scritto. Per me, per voi e le vostre famiglie spero tanto di aver ragione perché non vedo altre vie d’uscita da argomentare contro un mostro giuridico qual è la prescrizione. Ma questo come già detto, è un mio umile punto di vista.
In ultimo, Obi, riserviamo il termine "egregio" per altre circostanze e non tra ex colleghi. Buona vita a tutti
avt8
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Re: vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

registrazione ha scritto: mar mar 19, 2019 9:18 pm E' quello che leggo in documenti Ufficiali Avt8 ed è quello che riporto. Se sono fissato io lo sono anche chi ha firmato il DPR 243/96 ed il 510/99 e la guida pratica del Ministero della Difesa. Ma non credo tu sia affidabile dal momento che non sapevi neppure che in mancanza di domanda dell'interessato si procedeva d'Ufficio. Conseguentemente non attribuire ad altri qualità che ti appartengono. Io condivido le mie considerazioni con chi le riterrà utili
Mr-. Registrazione, ci sono nella graduatoria delle VD, senza contare quelli della c.o, e le VT,che non vengono inseriti- circa 7000 persone tra morti e feriti riconosciuti vittime del dovere, e tutti riconosciuti con istanza di parte- E nessuno d'Ufficio- tu fai un poco di confusione tra la pp, ed il riconoscimento di vittima del dovere che sono distintamente due cose diverse-
Perfino grandi avvocati esperti in materia di vittima del dovere, i quali si sono espressi diversamente dal tuo pensiero, che non credo abbia un valore in più di chi da anni patrocina 100 di ricorsi in detta materia-

Per quanto riguarda se sono affidabilità dovresti chiederlo al forum se lo sono oppure no - E senza frequentare studi universitari, mi ritengo una persona con qualche capacità giuridica superiore alla tua

P.S. non ti offendere io sono fatto cosi , e tutti mi conoscono-
KURO OBI
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Re: vittime del dovere

Messaggio da KURO OBI »

registrazione ha scritto: sab mar 23, 2019 8:24 pm Ciao Kuro Obi mi auguro di non aver ingenerato in qualcuno del forum l’idea che io sia un esperto o conoscente di una qualche materia. Semplicemente le informazioni acquisite con lo studio concorsuale prima e universitario dopo (non completato), in caso di contenziosi che mi riguardano mi permettono di pormi delle domande alle quale cerco di dare delle risposte. Mi perdonerai quindi se mi limito a condividere le mie opinioni con voi limitatamente ai fatti di cui sopra (anche in considerazione del fatto che potrai trovare la risposta al tuo quesito in un'altra pagina del forum dove è stata trattata) con la speranza, finora disattesa, di suscitare un confronto costruttivo e collaborativo ma soprattutto rispettoso anche quando le idee altrui non collimano con le nostre. Partendo dal fatto che i diritti si prescrivono tranne quelli imprescrittibili stabiliti per legge, e non mi sembra che lo status di vittima del dovere rientri tra questi, ritengo molto problematica una linea difensiva che percorra questa strada per risolvere il nostro problema. Nulla però vieta di tentarla. La mia teoria è quella che segue ed ho cercato di esporla in modo più semplice possibile:
la procedibilità d’ufficio, non la contrappongo “sic et simpliciter” alla prescrizione eccepita dal ministero bensì la considero il cavallo di troia per arrivare a contestarla con una contro eccezione di interruzione della prescrizione partendo dalla considerazione che: a) la causa di servizio riconosciuta ad ognuno di noi certifica in modo incontrovertibile che il Ministero è a conoscenza di quei fatti per cui si richiedono i benefici correlati allo status di vittima del dovere; b) i disposti normativi DPR 243/06 e Dl 510/99 prevedono espressamente che in mancanza della domanda dell’interessato si può procedere d’ufficio con la conseguenza che l’eccepita prescrizione da parte del ministero va indagata su entrambe le modalità di avvio del procedimento; c) l’atto di riconoscimento dello status di vittima del dovere ha natura dichiarativa e vincolata nel senso che l’amministrazione deve solo verificare la corrispondenza tra i fatti accaduti e la norma in astratto perché provveda ad avviare il procedimento secondo le modalità termini e presupposti predeterminati dal legislatore. In tale contesto, come ha già stabilito la Cassazione, l’amministrazione non ha descrizione alcuna; 4) la procedura d’ufficio è possibile solo se previsto dalla legge e quando l’autorità che è chiamata ad emanare l’atto ha la cognizioni di fatti, atti e circostanze che lo consentono. Il tutto per la soddisfazione di un interesse pubblico.
Per quanto sopra stabilito, appare di tutta evidenza che il riconoscimento della causa di servizio si configura come atto idoneo per attivare la procedura d’ufficio alla stessa stregua dell’ istanza di parte poiché il loro contenuto non sarebbe diverso l’uno dall’altro. I fatti cristallizzati nella causa di servizio denotano la vitalità del diritto soggettivo preteso tanto quanto emergerebbe dall’apposita istanza, con il conseguente obbligo del ministero a provvedere in merito come imposto dal legislatore. Quindi per l’avvio del procedimento di parte è necessario presentare apposita istanza, quello ad iniziativa d’ufficio, invece, è la semplice cognizione dei fatti da parte dell’autorità a fungere da impulso ed avviare il procedimento. Conseguentemente se l’istanza di parte ha anche valore interruttivo della prescrizione, la cognizione dei fatti riproposti all’autorità con atti documentabili debbono avere lo stesso valore. Di tal che, sé nel periodo successivo all’entrata in vigore del DPR 243/06 e prima che decorrano i termini di prescrizione, si sottopongono al vaglio dell’autorità nuovamente i fatti di cui si discute, come può essere un’istanza di aggravamento della causa di servizio o istanza di pensione di privilegio, questi atti debbono avere potere interruttivo della prescrizione stante l’obbligo a provvedere. Ci sarebbe anche da argomentare sull’invalidità dell’atto di rigetto come già accennato in un precedente scritto. Per me, per voi e le vostre famiglie spero tanto di aver ragione perché non vedo altre vie d’uscita da argomentare contro un mostro giuridico qual è la prescrizione. Ma questo come già detto, è un mio umile punto di vista.
In ultimo, Obi, riserviamo il termine "egregio" per altre circostanze e non tra ex colleghi. Buona vita a tutti
Diciamo che la mia situazione non è fortunatamente prescritta, ma la mia domanda era solo per capire se legalmente potevamo ancora portare argomentazioni al giudice tali da far capire meglio le mancanze dall'amministrazione. CiaOss
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Re: vittime del dovere

Messaggio da luigino2010 »

......anche se fosse procedibile d'ufficio (ma non lo è) non è una censura valida per poter vincere una causa, o riformare una causa persa solo per questo motivo/censura insignificante per il giudice.
Ma poi , immaginiamo l'amministrazione che dopo il 2006 (norma VDD) vaglia tutte le cause di servizio dal 1961 se possono essere idonee ed essere valutate per il riconoscimento per VDD.
avt8
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Re: vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

Hai colpito nel segno luigino-

Ma c'è di più, che ci sono eventi che dopo anni non vengono neanche riconosciuti causa di servizio, -
panorama
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

per opportuna notizia, ma dovete leggere tutto il contesto per comprendere dove sta la problematica.

Il Tar Lazio precisa:

1) - L'amministrazione, in via generale, è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e, per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può sottrarsi a tale obbligo, non avendo, in proposito, alcuna discrezionalità per quanto concerne l'an ed il quando, ma, al più, e non necessariamente, una limitata discrezionalità per il quomodo, per cui non può invocare asserite difficoltà finanziarie per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dal giudicato (conf: Cons. Stato, Sez. IV 7.05.2002 n. 2439).

2) - Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è definitivamente passata in giudicato.

3) - Conseguentemente, in base all'art. 4, comma II°, della legge 20.3.1865 n. 2248 allegato E, nella specie, sussiste, in capo all'intimata Amministrazione, un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l'esecuzione.

4) - Pertanto, nella specie, sussistendone tutti i presupposti, il ricorso va dichiarato fondato, quanto alla parte residua dei pagamenti non ancora eseguita.

5) - La sussistenza dell'obbligo di eseguire il giudicato va affermata dal Collegio, nei termini e nei modi indicati in sentenza, con la doverosa precisazione secondo cui, in sede di giudizio di ottemperanza, può essere riconosciuto l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente gli interessi anche sulle somme liquidate a titolo di spese accessorie (conf.: Cons. Stato, Sez. IV° 26.9.1980 n. 958), quali quelle relative alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima (conf.: Cass. Civ. 24.2.1984 n. 958).

N.B.: contiene altri elementi
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

avt8 ha scritto: dom mar 24, 2019 1:49 pm Hai colpito nel segno luigino-

Ma c'è di più, che ci sono eventi che dopo anni non vengono neanche riconosciuti causa di servizio, -
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Re: vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

avt8 ha scritto: dom mar 24, 2019 1:49 pm Hai colpito nel segno luigino-

Ma c'è di più, che ci sono eventi che dopo anni non vengono neanche riconosciuti causa di servizio, -
Per utente registrazione leggi cosa scrive il Ministero nella nota di preavviso di rigetto:

Il competente Ufficio del Ministero Dell'Interno peraltro, rappresenta che in materia di riconoscimento dello Status di Vittima del Dovere e di concessione dei relativi benefici, che avviene a domanda ,trova applicazione il regime ordinario della prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 c.c. in combinato disposto con gli articoli 2934 e 2935 c.c.- E dall'analisi della documentazione acquisita non è emerso alcun elemento atto ad interrompere la prescrizione decennale dell'invocato diritto.
In merito alla richiesta prodotta dalla S.V.,il predetto Ministero evidenzia che dall'analisi della documentazione acquisita,non e emerso alcun elemento atto ad interrompere la prescrizione dell'invocato diritto.
Entro 10 giorni dal ricevimento della predetta ai sensi della legge 241/90, puiò presentare le dovute Osservazioni-
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Zenmonk »

Avt scusa se forse mi sono perso la risposta, ma ti avevo chiesto se indicavi la circolare inps in base alla quale ti eri fatto applicare la perequazione alla pensione perché le vittime del dovere non ne sono soggette. La potresti indicare o postare?
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antoniomlg
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Re: vittime del dovere

Messaggio da antoniomlg »

non si tratta di perequazione
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

Che ne pensate?
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VITTIME DEL DOVERE

Hai già avuto riconosciuta una “causa di servizio”? Ora puoi ottenere anche lo status di “vittima del dovere”. Leggi a quali condizioni.

Con una recente sentenza, la Corte Suprema ha confermato l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite nel 2017, affermando che
l’appartenente al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico che si è già visto riconoscere una c.d. “causa di servizio” ha diritto a vedersi attribuito anche lo status di “vittima del dovere” nel caso in cui l’infortunio sia avvenuto per “contrastare ogni tipo di criminalità”, nello “svolgimento di servizi di ordine pubblico”, nella “vigilanza ad infrastrutture civili e militari”; in “operazioni di soccorso”, in “attività di tutela della pubblica incolumità”, ed a “causa di particolari azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”.

In questi casi, l’interessato potrà ottenere migliaia di euro per ogni punto di invalidità permanente, oltre - nel caso di gravi lesioni - ad assegni vitalizi mensili di notevole entità.

Si evidenzia, inoltre, che le lesioni subite non debbono essere state inferte necessariamente con un corpo contundente.

Chi fosse interessato a far valutare il proprio caso, potrà inviare una mail al mio Studio legale.

Con viva cordialità.
Avvocato Roberto Mandolesi
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

Vittime del Dovere. Per ottenere i benefici basterà la dipendenza da causa di servizio

Data di pubblicazione
15 Maggio 2017

Una recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite riconosce Vittime del dovere tutti coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 1, comma 563 lettere da a) a f), L. 266/05, escludendo dunque qualunque interpretazione restrittiva sostenuta dai Ministeri. Vediamo che cosa cambia.

La definizione di legge
L’articolo 1, comma 563 della legge 266/05, rivolgendosi principalmente agli appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, definisce Vittime del dovere i deceduti o rimasti invalidi permanenti “in attività di servizio o nell’espletamento di funzioni d’istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
in operazioni di soccorso;
in attività di tutela della pubblica incolumità;
a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”.

L’orientamento della giurisprudenza
Nonostante la chiarezza della definizione di legge, per molti anni nelle aule dei Tribunali si è consumata una battaglia tra gli avvocati, che ritenevano di dover semplicemente applicare alla lettera quanto previsto dalla norma, e i Ministeri i quali, rifacendosi ad un indirizzo giurisprudenziale sbilanciato verso gli interessi economici dell’Amministrazione, ma piuttosto diffuso negli ultimi anni, sostenevano che per riconoscere lo status di Vittima del dovere fosse necessario dimostrare che il decesso o l'invalidità fosse avvenuto in condizioni di “rischio eccedente quello normalmente connesso alle ordinarie attività d’istituto”.

Che cosa cambia con questa sentenza
La recentissima sentenza della Cassazione riconosce che l’orientamento del nostro Studio, che ha sempre sostenuto l’infondatezza del principio del rischio eccedente l’ordinario, era corretto.
Afferma, infatti, che la norma delinea chiaramente soggetti e fattispecie cui spettano i benefici, senza lasciare spazio alla discrezionalità interpretativa.
In altre parole, accertato il collegamento diretto tra l'invalidità o il decesso con una delle sei ipotesi di servizio previste alle lettere da a) a f) del comma 563, il Ministero deve riconoscere lo status di Vittima del dovere, erogando ogni conseguente beneficio all'invalido o ai familiari superstiti.

L’importanza della valutazione medico-legale
A questo punto dovrebbe essere più semplice ottenere lo status e i relativi benefici, ma i Ministeri porranno certamente in atto delle contromisure. Già oggi in sede amministrativa le Commissioni Mediche esprimono spesso diagnosi errate, omissive e incomplete, con ogni negativa conseguenza sulle finali quantificazioni percentuali, peraltro formulate con criteri di legge superati e particolarmente restrittivi.
Sarà dunque ancor più essenziale rivolgersi a consulenti medico legali altamente qualificati.
Basti pensare che la Vittima ha diritto a 2.000 € per ogni punto di invalidità riconosciuto, oltre ad assegni vitalizi per circa 1.900 € mensili al superamento della soglia del 25%. Soglia che le commissioni mediche tenteranno, ove possibile, di non superare, ma che un'assistenza medico legale qualificata, attraverso la scelta delle migliori tecniche diagnostiche e delle tabelle di quantificazione dell’invalidità più adeguate al caso specifico, potrà invece documentare.
Per questo lo Studio Guerra ha rafforzato e incrementato la propria rete di consulenti medico legali, selezionandoli e formandoli sulla base d’una pluriennale esperienza multisettoriale, ed è oggi in grado di fornire un’assistenza completa di altissimo profilo su tutto il territorio nazionale, sia per le valutazioni preliminari alla domanda di riconoscimento dello status di Vittima, sia per le richieste di rivalutazione dell’invalidità per aggravamento, che possono essere presentate in qualsiasi momento.

Restiamo in contatto
Questa ed altre recenti sentenze stanno, insomma, cambiando la giurisprudenza di settore. In questa fase di passaggio, ricca di nuove opportunità, ma spesso confusa per chi tenta di tutelare i propri diritti, è importante essere informati per agire tempestivamente.
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