vittime del dovere

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avt8
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Re: vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

c.sortino ha scritto:Ma ho fatto una domanda... non ho mai presentato nessuna domanda di incollocabilità, anche perchè in quella data non avevo neanche il riconocimento del comitato di verifica, comunque se mi puoi spiegare meglio cosa succede se presento entrambe le domande.

Se le patologie sono quelle da te descritte, sia una che l''altra non troverà approvazione ( e un parere personale) poi sono le ASL per la prima ed il ministero per la seconda ad esprimersi-


panorama
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

Parere del CdS inammissibile.
------------------------------------

1) - Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. ord. 13 gennaio 2017 n. 759) si sono espresse osservando che ......... (N.B.: leggete direttamente il contenuto nel corpo del Parere qui sotto postato).

2) - La Corte ha inoltre richiamato i principi elaborati in passato secondo cui ......... (Cass. Civ., Sez. Un., n. 23300 del 2016 e n. 23390 del 2016). (N.B.: leggete direttamente quest'altro contenuto)
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800769 - Public 2018-03-30 -
Numero 00769/2018 e data 26/03/2018 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 7 marzo 2018


NUMERO AFFARE 01455/2017

OGGETTO:
Ministero dell'interno - Direzione per gli affari generali della Polizia di Stato.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Salvatore C.., contro Ministero dell'Interno, avverso riconoscimento superiore invalidità permanente;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 559/C/3/E/8/CC/1626 del 25/07/2017 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Orsini;


Premesso.


Il brigadiere dell’arma dei carabinieri Salvatore C.. ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento con il quale l’amministrazione ha accolto la sua istanza tendente ad ottenere i benefici previsti dalla legge n. 266 del 2005 e dal d.p.r. n. 243 del 2006.

In data 28 luglio 1983 il ricorrente veniva ferito durante un’operazione di polizia. Le lesioni riportate venivano giudicate dipendenti da cause di servizio. In data 13 aprile 2012 il ricorrente ha presentato istanza per l’applicazione dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 2005. Il procedimento amministrativo che ne è conseguito si è concluso con il provvedimento impugnato, che quantifica l’erogazione riconosciuta sulla base della valutazione compiuta dalla commissione medica ospedaliera di 1º grado del dipartimento militare di medicina legale di Messina.

Il ricorrente deduce l’erronea valutazione tabellare dell’infermità ed in particolare la valutazione dell’invalidità permanente, la valutazione del danno biologico e la conseguente corretta valutazione complessiva da cui scaturirebbe il diritto all’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge n. 407 del 1998.

La relazione ministeriale afferma l’infondatezza del ricorso in ragione della vincolatività per l’amministrazione delle conclusioni cui giungono le commissioni mediche ospedaliere in ordine alla quantificazione percentuale della invalidità permanente.


Considerato.


Il ricorso deve considerarsi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in presenza della quale soltanto è ammesso il ricorso straordinario (art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. ord. 13 gennaio 2017 n. 759) si sono espresse osservando che “la qualificazione della provvidenza in contestazione come oggetto di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, è priva di fondamento, atteso che – non diversamente da quanto accade per altre pregresse fattispecie normative similari – l’amministrazione deve solo procedere in subiecta materia ad una attività esplicativa di mera discrezionalità tecnica mentre le modalità del suo agire sono regolate dalla fonte regolamentare; del pari priva di fondamento è stata ritenuta la tesi della riconducibilità della pretesa in contestazione alla giurisdizione esclusiva della g.a., perché la fonte del diritto è individuata direttamente nella legge e non nell’esistenza del detto rapporto”.
La Corte ha inoltre richiamato i principi elaborati in passato secondo cui “in relazione ai benefici di cui alla legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell’articolo 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’Amministrazione un siffatto rapporto, ma abbia in qualsiasi modo svolto un servizio, e ha inoltre natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall’art. 442 c.p.c., e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 23300 del 2016 e n. 23390 del 2016).

Alla luce di tali principi, il ricorso va dichiarato inammissibile perché si tratta di controversia spettante alla giurisdizione del giudice ordinario In applicazione dell’art. 11 del codice del processo amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze già intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta con il presente ricorso straordinario se la parte riproporrà la “domanda” innanzi al giudice ordinario entro il termine di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica.


P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Orsini Mario Luigi Torsello




IL SEGRETARIO
Calderone Luisa
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Zenmonk
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Zenmonk »

il che dimostra che avevo ragione quando dicevo che sia l'an che il quantum sono di competenza del giudice ordinario!
enea57
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Re: vittime del dovere

Messaggio da enea57 »

INPS.HERMES.09/03/2018.0001073
Oggetto: Conguaglio fiscale di fine anno 2017 e rilascio e trasmissione in
modalità telematica delle Certificazioni Uniche Sintetiche (CUS)
2018. Rettifiche fiscali. Precisazioni in merito alle vittime del
dovere.
Corpo del messaggio:
DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI FISCALI
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI INFORMATIVI
Conguaglio fiscale
L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, determina in piattaforma fiscale il conguaglio fiscale di fine anno ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.
Si richiama di seguito, brevemente, la normativa che disciplina le operazioni del suddetto conguaglio.
I sostituti d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente, devono effettuare il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del TUIR.
Si rammenta che le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100,00 euro, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR non superiori a 18.000,00 euro sono prelevate in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a
partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.

Stante la normativa vigente, le operazioni di conguaglio fiscale 2017 sulle prestazioni pensionistiche erogate da questo Istituto sono state attuate secondo le modalità di seguito indicate.
Per i redditi di pensione annui di importo inferiore a 18.000 euro e con debiti superiori a 100 euro si è proceduto ad applicare automaticamente il debito d’imposta, con rate di pari importo, sulle prestazioni in pagamento a decorrere dalla data del 1° marzo fino all’effettivo saldo.
Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di
importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro il debito d’imposta è
stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento
delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle
relative capienze. Ai fini del prelievo del debito d’imposta, qualora risulti un residuo
debito, nonostante l’azzeramento della prestazione del mese di marzo, tale debito viene
trattenuto sui ratei di pensione in pagamento nei mesi successivi fino al definitivo saldo.
Il termine di rilascio delle CUS 2018, normativamente stabilito entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi, anche quest’anno è stato
anticipato dall’Istituto al 28 febbraio u.s., rendendo disponibili nelle consuete modalità
telematiche le Certificazioni Uniche Sintetiche 2018.
Come previsto dal comma 6-quinquies dell’articolo 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine
del 7 marzo l’INPS provvede a trasmettere all’Agenzia delle Entrate il flusso telematico delle Certificazioni Uniche Ordinarie, ai fini della predisposizione, entro il 15 aprile p.v., della dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 – Redditi persone fisiche).
Rettifiche fiscali
Si comunica che in piattaforma fiscale la procedura di rettifica dei dati fiscali delle
pensioni pubbliche e private, che alimentano la certificazione unica, è operativa e
rimarrà attiva fino al 31 maggio 2018.
A tale procedura è possibile accedere dall’area intranet attraverso il seguente percorso:
“Processi” > “Assicurato Pensionato” > “Gestione Reddituale Fiscali” > “Rettifica

Certificazioni Fiscali 2018”.
Si rammenta che le rettifiche devono essere effettuate in tutti i casi in cui i dati delle pensioni, trasmessi a livello centrale alla piattaforma fiscale ai fini della successiva elaborazione delle CU 2018, non corrispondano agli importi effettivamente erogati per l’anno 2017, ivi inclusi, ai fini delle ritenute IRPEF, i conguagli da rinnovo operati nei mesi di gennaio e febbraio 2018; quindi, in tutti i casi in cui le variazioni fanno capo esclusivamente all’Istituto.
Si precisa, inoltre, che dette variazioni non generano automaticamente conguagli, né a debito né a credito; per la ragione precisata in tale fase i dati inseriti sono destinati a sostituire, in via esclusiva, quelli precedentemente inviati a piattaforma fiscale - memorizzati nel Gp3 dell'anno 2017 - e comportano l’aggiornamento dei dati presenti negli archivi delle pensioni in modalità asincrona e, quindi, non in tempo reale. Nella fase successiva, per effetto delle seguenti elaborazioni di piattaforma fiscale, dette rettifiche genereranno i relativi conguagli.
Tale procedura consentirà successivamente la stampa on line della CU 2018 rideterminata, ma
i conguagli saranno effettivamente elaborati e resi disponibili successivamente, quando il dato sarà
consolidato.
Per quanto concerne in particolare i redditi soggetti a tassazione separata, conformemente alla normativa fiscale vigente, le procedure di rinnovo non hanno effettuato operazioni di riallineamento delle ritenute fiscali. Al riguardo, in generale per le sistemazioni delle posizioni fiscali da parte delle Strutture territoriali si fa rinvio alle istruzioni operative di rettifica dati fiscali presenti nell’applicativo informatico della procedura in argomento.
Si richiama, altresì, l’attenzione sul carattere di eccezionalità di dette rettifiche che devono riguardare esclusivamente variazioni in capo all’Istituto. Resta fermo che, ove il contribuente rilevi sulla propria Certificazione Unica errori o informazioni non corrette, quest’ultimo dovrà rivolgersi all’INPS che procederà tempestivamente alla correzione dei dati.

Inoltre, si conferma che le variazioni delle detrazioni di imposta in competenza 2017, aventi effetti sul conguaglio fiscale, da effettuarsi su apposita richiesta degli interessati, saranno attive fino al 31 maggio 2018.
Nel caso in cui le stesse rettifiche comportino la rideterminazione del conguaglio fiscale, l’eventuale imposta a debito, non regolarizzata entro il termine ultimo di versamento del 16 marzo p.v., dovrà essere segnalata in piattaforma fiscale e versata all’erario.
In questo caso, inoltre, la rettifica produrrà la movimentazione del punto 473 della CU 2018
in aumento o in diminuzione qualora sia già stato compilato nella precedente CU 2018;
con la trascrizione di un nuovo importo qualora non sia stato compilato nella precedente CU 2018.
Ai fini del rilascio della nuova CU 2018, si fa presente che l’Istituto è tenuto a comunicare al percipiente che
la presente certificazione annulla e sostituisce la precedente;
qualora intendesse avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall’Agenzia
delle Entrate, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima certificazione unica rilasciata dall’Inps (annotazione CF).
Vittime del dovere
Nel 2017 sono state defiscalizzate le pensioni relative alle vittime del dovere, per cui
una prima elaborazione centralizzata effettuata sul rateo del mese di aprile ha operato per la maggior parte dei soggetti rimborsando sul rateo del mese di maggio l’IRPEF e l’acconto addizionale comunale trattenuti nei primi mesi dell’anno.
A partire dal rateo di maggio 2017 le Strutture territoriali dell’Istituto hanno, quindi, proceduto autonomamente all’attribuzione del beneficio e alla restituzione delle imposte trattenute.
A tale riguardo, al fine di consentire la corretta elaborazione di dette posizioni, si
precisa che, nei casi in cui alla data di entrata in vigore della legge n. 232/2016

l’interessato risultava già pensionato, ma non aveva ancora ottenuto il provvedimento
di riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, avendo già presentato la relativa domanda di
riconoscimento, l’esenzione fiscale potrà essere applicata sui ratei maturati a partire dalla data della decorrenza
del trattamento pensionistico erogato in conseguenza del riconoscimento dello status di vittima del dovere e,quindi, dall’accertamento della relativa causa di servizio.
Tale beneficio non è in ogni caso applicato sui ratei di pensione maturati in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 232/2016.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
enea57
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Re: vittime del dovere

Messaggio da enea57 »

enea57 ha scritto:INPS.HERMES.09/03/2018.0001073
Oggetto: Conguaglio fiscale di fine anno 2017 e rilascio e trasmissione in
modalità telematica delle Certificazioni Uniche Sintetiche (CUS)
2018. Rettifiche fiscali. Precisazioni in merito alle vittime del
dovere.
Corpo del messaggio:
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DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI INFORMATIVI
Conguaglio fiscale
L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, determina in piattaforma fiscale il conguaglio fiscale di fine anno ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.
Si richiama di seguito, brevemente, la normativa che disciplina le operazioni del suddetto conguaglio.
I sostituti d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente, devono effettuare il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del TUIR.
Si rammenta che le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100,00 euro, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR non superiori a 18.000,00 euro sono prelevate in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a
partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.

Stante la normativa vigente, le operazioni di conguaglio fiscale 2017 sulle prestazioni pensionistiche erogate da questo Istituto sono state attuate secondo le modalità di seguito indicate.
Per i redditi di pensione annui di importo inferiore a 18.000 euro e con debiti superiori a 100 euro si è proceduto ad applicare automaticamente il debito d’imposta, con rate di pari importo, sulle prestazioni in pagamento a decorrere dalla data del 1° marzo fino all’effettivo saldo.
Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di
importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro il debito d’imposta è
stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento
delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle
relative capienze. Ai fini del prelievo del debito d’imposta, qualora risulti un residuo
debito, nonostante l’azzeramento della prestazione del mese di marzo, tale debito viene
trattenuto sui ratei di pensione in pagamento nei mesi successivi fino al definitivo saldo.
Il termine di rilascio delle CUS 2018, normativamente stabilito entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi, anche quest’anno è stato
anticipato dall’Istituto al 28 febbraio u.s., rendendo disponibili nelle consuete modalità
telematiche le Certificazioni Uniche Sintetiche 2018.
Come previsto dal comma 6-quinquies dell’articolo 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine
del 7 marzo l’INPS provvede a trasmettere all’Agenzia delle Entrate il flusso telematico delle Certificazioni Uniche Ordinarie, ai fini della predisposizione, entro il 15 aprile p.v., della dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 – Redditi persone fisiche).
Rettifiche fiscali
Si comunica che in piattaforma fiscale la procedura di rettifica dei dati fiscali delle
pensioni pubbliche e private, che alimentano la certificazione unica, è operativa e
rimarrà attiva fino al 31 maggio 2018.
A tale procedura è possibile accedere dall’area intranet attraverso il seguente percorso:
“Processi” > “Assicurato Pensionato” > “Gestione Reddituale Fiscali” > “Rettifica

Certificazioni Fiscali 2018”.
Si rammenta che le rettifiche devono essere effettuate in tutti i casi in cui i dati delle pensioni, trasmessi a livello centrale alla piattaforma fiscale ai fini della successiva elaborazione delle CU 2018, non corrispondano agli importi effettivamente erogati per l’anno 2017, ivi inclusi, ai fini delle ritenute IRPEF, i conguagli da rinnovo operati nei mesi di gennaio e febbraio 2018; quindi, in tutti i casi in cui le variazioni fanno capo esclusivamente all’Istituto.
Si precisa, inoltre, che dette variazioni non generano automaticamente conguagli, né a debito né a credito; per la ragione precisata in tale fase i dati inseriti sono destinati a sostituire, in via esclusiva, quelli precedentemente inviati a piattaforma fiscale - memorizzati nel Gp3 dell'anno 2017 - e comportano l’aggiornamento dei dati presenti negli archivi delle pensioni in modalità asincrona e, quindi, non in tempo reale. Nella fase successiva, per effetto delle seguenti elaborazioni di piattaforma fiscale, dette rettifiche genereranno i relativi conguagli.
Tale procedura consentirà successivamente la stampa on line della CU 2018 rideterminata, ma
i conguagli saranno effettivamente elaborati e resi disponibili successivamente, quando il dato sarà
consolidato.
Per quanto concerne in particolare i redditi soggetti a tassazione separata, conformemente alla normativa fiscale vigente, le procedure di rinnovo non hanno effettuato operazioni di riallineamento delle ritenute fiscali. Al riguardo, in generale per le sistemazioni delle posizioni fiscali da parte delle Strutture territoriali si fa rinvio alle istruzioni operative di rettifica dati fiscali presenti nell’applicativo informatico della procedura in argomento.
Si richiama, altresì, l’attenzione sul carattere di eccezionalità di dette rettifiche che devono riguardare esclusivamente variazioni in capo all’Istituto. Resta fermo che, ove il contribuente rilevi sulla propria Certificazione Unica errori o informazioni non corrette, quest’ultimo dovrà rivolgersi all’INPS che procederà tempestivamente alla correzione dei dati.

Inoltre, si conferma che le variazioni delle detrazioni di imposta in competenza 2017, aventi effetti sul conguaglio fiscale, da effettuarsi su apposita richiesta degli interessati, saranno attive fino al 31 maggio 2018.
Nel caso in cui le stesse rettifiche comportino la rideterminazione del conguaglio fiscale, l’eventuale imposta a debito, non regolarizzata entro il termine ultimo di versamento del 16 marzo p.v., dovrà essere segnalata in piattaforma fiscale e versata all’erario.
In questo caso, inoltre, la rettifica produrrà la movimentazione del punto 473 della CU 2018
in aumento o in diminuzione qualora sia già stato compilato nella precedente CU 2018;
con la trascrizione di un nuovo importo qualora non sia stato compilato nella precedente CU 2018.
Ai fini del rilascio della nuova CU 2018, si fa presente che l’Istituto è tenuto a comunicare al percipiente che
la presente certificazione annulla e sostituisce la precedente;
qualora intendesse avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall’Agenzia
delle Entrate, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima certificazione unica rilasciata dall’Inps (annotazione CF).
Vittime del dovere
Nel 2017 sono state defiscalizzate le pensioni relative alle vittime del dovere, per cui
una prima elaborazione centralizzata effettuata sul rateo del mese di aprile ha operato per la maggior parte dei soggetti rimborsando sul rateo del mese di maggio l’IRPEF e l’acconto addizionale comunale trattenuti nei primi mesi dell’anno.
A partire dal rateo di maggio 2017 le Strutture territoriali dell’Istituto hanno, quindi, proceduto autonomamente all’attribuzione del beneficio e alla restituzione delle imposte trattenute.
A tale riguardo, al fine di consentire la corretta elaborazione di dette posizioni, si
precisa che, nei casi in cui alla data di entrata in vigore della legge n. 232/2016

l’interessato risultava già pensionato, ma non aveva ancora ottenuto il provvedimento
di riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, avendo già presentato la relativa domanda di
riconoscimento, l’esenzione fiscale potrà essere applicata sui ratei maturati a partire dalla data della decorrenza
del trattamento pensionistico erogato in conseguenza del riconoscimento dello status di vittima del dovere e,quindi, dall’accertamento della relativa causa di servizio.
Tale beneficio non è in ogni caso applicato sui ratei di pensione maturati in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 232/2016.
Il Direttore Generale
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Gentilmente qualcuno mi spiega cosa vuole dire l’INPS con questo messaggio ?
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Re: vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

enea57 ha scritto:
enea57 ha scritto:INPS.HERMES.09/03/2018.0001073
Oggetto: Conguaglio fiscale di fine anno 2017 e rilascio e trasmissione in
modalità telematica delle Certificazioni Uniche Sintetiche (CUS)
2018. Rettifiche fiscali. Precisazioni in merito alle vittime del
dovere.
Corpo del messaggio:
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Conguaglio fiscale
L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, determina in piattaforma fiscale il conguaglio fiscale di fine anno ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.
Si richiama di seguito, brevemente, la normativa che disciplina le operazioni del suddetto conguaglio.
I sostituti d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente, devono effettuare il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del TUIR.
Si rammenta che le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100,00 euro, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR non superiori a 18.000,00 euro sono prelevate in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a
partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.

Stante la normativa vigente, le operazioni di conguaglio fiscale 2017 sulle prestazioni pensionistiche erogate da questo Istituto sono state attuate secondo le modalità di seguito indicate.
Per i redditi di pensione annui di importo inferiore a 18.000 euro e con debiti superiori a 100 euro si è proceduto ad applicare automaticamente il debito d’imposta, con rate di pari importo, sulle prestazioni in pagamento a decorrere dalla data del 1° marzo fino all’effettivo saldo.
Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di
importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro il debito d’imposta è
stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento
delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle
relative capienze. Ai fini del prelievo del debito d’imposta, qualora risulti un residuo
debito, nonostante l’azzeramento della prestazione del mese di marzo, tale debito viene
trattenuto sui ratei di pensione in pagamento nei mesi successivi fino al definitivo saldo.
Il termine di rilascio delle CUS 2018, normativamente stabilito entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi, anche quest’anno è stato
anticipato dall’Istituto al 28 febbraio u.s., rendendo disponibili nelle consuete modalità
telematiche le Certificazioni Uniche Sintetiche 2018.
Come previsto dal comma 6-quinquies dell’articolo 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine
del 7 marzo l’INPS provvede a trasmettere all’Agenzia delle Entrate il flusso telematico delle Certificazioni Uniche Ordinarie, ai fini della predisposizione, entro il 15 aprile p.v., della dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 – Redditi persone fisiche).
Rettifiche fiscali
Si comunica che in piattaforma fiscale la procedura di rettifica dei dati fiscali delle
pensioni pubbliche e private, che alimentano la certificazione unica, è operativa e
rimarrà attiva fino al 31 maggio 2018.
A tale procedura è possibile accedere dall’area intranet attraverso il seguente percorso:
“Processi” > “Assicurato Pensionato” > “Gestione Reddituale Fiscali” > “Rettifica

Certificazioni Fiscali 2018”.
Si rammenta che le rettifiche devono essere effettuate in tutti i casi in cui i dati delle pensioni, trasmessi a livello centrale alla piattaforma fiscale ai fini della successiva elaborazione delle CU 2018, non corrispondano agli importi effettivamente erogati per l’anno 2017, ivi inclusi, ai fini delle ritenute IRPEF, i conguagli da rinnovo operati nei mesi di gennaio e febbraio 2018; quindi, in tutti i casi in cui le variazioni fanno capo esclusivamente all’Istituto.
Si precisa, inoltre, che dette variazioni non generano automaticamente conguagli, né a debito né a credito; per la ragione precisata in tale fase i dati inseriti sono destinati a sostituire, in via esclusiva, quelli precedentemente inviati a piattaforma fiscale - memorizzati nel Gp3 dell'anno 2017 - e comportano l’aggiornamento dei dati presenti negli archivi delle pensioni in modalità asincrona e, quindi, non in tempo reale. Nella fase successiva, per effetto delle seguenti elaborazioni di piattaforma fiscale, dette rettifiche genereranno i relativi conguagli.
Tale procedura consentirà successivamente la stampa on line della CU 2018 rideterminata, ma
i conguagli saranno effettivamente elaborati e resi disponibili successivamente, quando il dato sarà
consolidato.
Per quanto concerne in particolare i redditi soggetti a tassazione separata, conformemente alla normativa fiscale vigente, le procedure di rinnovo non hanno effettuato operazioni di riallineamento delle ritenute fiscali. Al riguardo, in generale per le sistemazioni delle posizioni fiscali da parte delle Strutture territoriali si fa rinvio alle istruzioni operative di rettifica dati fiscali presenti nell’applicativo informatico della procedura in argomento.
Si richiama, altresì, l’attenzione sul carattere di eccezionalità di dette rettifiche che devono riguardare esclusivamente variazioni in capo all’Istituto. Resta fermo che, ove il contribuente rilevi sulla propria Certificazione Unica errori o informazioni non corrette, quest’ultimo dovrà rivolgersi all’INPS che procederà tempestivamente alla correzione dei dati.

Inoltre, si conferma che le variazioni delle detrazioni di imposta in competenza 2017, aventi effetti sul conguaglio fiscale, da effettuarsi su apposita richiesta degli interessati, saranno attive fino al 31 maggio 2018.
Nel caso in cui le stesse rettifiche comportino la rideterminazione del conguaglio fiscale, l’eventuale imposta a debito, non regolarizzata entro il termine ultimo di versamento del 16 marzo p.v., dovrà essere segnalata in piattaforma fiscale e versata all’erario.
In questo caso, inoltre, la rettifica produrrà la movimentazione del punto 473 della CU 2018
in aumento o in diminuzione qualora sia già stato compilato nella precedente CU 2018;
con la trascrizione di un nuovo importo qualora non sia stato compilato nella precedente CU 2018.
Ai fini del rilascio della nuova CU 2018, si fa presente che l’Istituto è tenuto a comunicare al percipiente che
la presente certificazione annulla e sostituisce la precedente;
qualora intendesse avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall’Agenzia
delle Entrate, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima certificazione unica rilasciata dall’Inps (annotazione CF).
Vittime del dovere
Nel 2017 sono state defiscalizzate le pensioni relative alle vittime del dovere, per cui
una prima elaborazione centralizzata effettuata sul rateo del mese di aprile ha operato per la maggior parte dei soggetti rimborsando sul rateo del mese di maggio l’IRPEF e l’acconto addizionale comunale trattenuti nei primi mesi dell’anno.
A partire dal rateo di maggio 2017 le Strutture territoriali dell’Istituto hanno, quindi, proceduto autonomamente all’attribuzione del beneficio e alla restituzione delle imposte trattenute.
A tale riguardo, al fine di consentire la corretta elaborazione di dette posizioni, si
precisa che, nei casi in cui alla data di entrata in vigore della legge n. 232/2016

l’interessato risultava già pensionato, ma non aveva ancora ottenuto il provvedimento
di riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, avendo già presentato la relativa domanda di
riconoscimento, l’esenzione fiscale potrà essere applicata sui ratei maturati a partire dalla data della decorrenza
del trattamento pensionistico erogato in conseguenza del riconoscimento dello status di vittima del dovere e,quindi, dall’accertamento della relativa causa di servizio.
Tale beneficio non è in ogni caso applicato sui ratei di pensione maturati in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 232/2016.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Gentilmente qualcuno mi spiega cosa vuole dire l’INPS con questo messaggio ?

Dice che restituirà con la rata di maggio, irpef e addizionali regionali e comunali trattenute- periodo gennaio aprile 2018
enea57
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Re: vittime del dovere

Messaggio da enea57 »

Grazie. Ciro.
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Dott.ssa Astore »

L' importante e' risolvere il problema.
Cordialmente
Lucia Astore
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

Ancora problemi con il Ministero della Difesa, infatti, con l'Appello al CdS ha avuto in parte ragione e in parte torto per altri fattori.

In questa sentenza, si parla anche del verdetto delle Sezioni Unite della Cassazione, di cui alla sentenza n. 7761/2017.

Buona lettura e N.B.: mi raccomando di non fare copia / incolla se dovete partecipare ai commenti, altrimenti le pagine si allungano inutilmente. Grazie.

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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201802784
- Public 2018-05-09 -


Pubblicato il 09/05/2018

N. 02784/2018 REG. PROV. COLL.
N. 06468/2016 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6468 del 2016, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

contro
D.. D.. ved. C.. e C.. C.., rappresentate e difese dagli avv.ti Andrea Bava e Enrico Rossi, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliate in Roma, alla via Ottaviano n. 66, per mandato in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di appello;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione 2^ n. 553 del 31 maggio 2016, notificata il 20 giugno 2016, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso in primo grado n.r. 87/2016, proposto per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bologna n. 252 del 29 giugno 2011, relativo al riconoscimento dell’assegno vitalizio di cui all’art. 5 commi 3 e 4 della legge 206/2004 e dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407/1998


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di D.. D.. ved. C.. e C.. C..;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avvocato dello Stato Gaetana Natale per il Ministero appellante e l’avv. Enrico Rossi per le parti private appellate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) Le signore D.. D.. ved. C.. e C.. C.. sono, rispettivamente, coniuge superstite e figlia del capitano U.. C.., già pilota istruttore della Scuola di volo basico avanzato dell’aeroporto di Amendola-Foggia, deceduto per incidente aereo occorso in missione addestrativa di allievo pilota, pure deceduto.

1.1) Le interessate hanno chiesto il riconoscimento in capo al de cuius dello status di cui all’art. 1 comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ossia di soggetto equiparato alle vittime del dovere con decesso a seguito di missione dipendente da causa di servizio per particolari condizioni operative o ambientali.

1.2) In esito a contenzioso, con sentenza del Tribunale di Bologna n. 252 del 29 giugno 2011 alle interessate è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione relativo a “l’assegno vitalizio ex art. 5 commi 3 e 4 L 206/04, ...l’assegno vitalizio ex art. 2 legge 407/98, con interessi legali dal giorno della domanda amministrativa”.

1.3) Con separati decreti n. 110 del 5 ottobre 2011 e n. 177 del 7 dicembre 2011 sono stati liquidati, rispettivamente, € 258,23, soggetti a perequazione, a titolo di assegno ex art. 2 della legge n. 407/1998 e € 1.033,00, pure soggetto a perequazione, a titolo di assegno ex art. 5 commi 3 e 4 della legge n. 206/2004, entrambi con decorrenza dal 24 giugno 2009 (data della domanda amministrativa).

1.4) Con ricorso in primo grado n.r. 87/2016 le signore D.. D.. ved. C.. e C.. C.. hanno chiesto l’esatta esecuzione del giudicato ordinario formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bologna, assumendo che:

- la decorrenza dei due assegni era erronea, poiché la sentenza aveva riferito alla data della domanda soltanto la corresponsione degli interessi, e comunque doveva considerarsi, quanto all’assegno ex art. 2 della legge n. 407/1998, la decorrenza dell’estensione dei benefici alle vittime del dovere e soggetti equiparati, come disposta dalla legge n. 266/2005, ossia il 1° gennaio 2006, e quanto all’assegno ex art. 5 della legge 206/2004, la data del 1° gennaio 2008, tenuto conto dell’estensione di tale beneficio in forza dell’art. 2 commi 105 e 106 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008);

- la misura dell’assegno ex art. 2 della legge n. 407/1998 era del pari inferiore a quella dovuta in virtù del suo adeguamento a € 500,00, come disposta dall’art.4 comma 238 della legge n.359/2002, da ritenere applicabile anche alle vittime del dovere e soggetti equiparati e loro aventi causa secondo la richiamata sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 6199 del 2013.

1.5) Il Ministero si è costituito nel giudizio di ottemperanza con atto di stile, depositando relazione.

2.) Con sentenza n. 553 del 31 maggio 2016, il T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione 2^ ha accolto il ricorso, rilevando in sintesi che:

- quanto all’assegno ex art. 2 della legge n. 407/1998 “…la disposizione che ha esteso tale beneficio anche alle vittime del dovere: art. 4 del D.P.R. n. 243 del 2006, prevede espressamente la decorrenza di tale estensione del beneficio a far data dal 1/1/2006…(onde)… deve essere rettificato il suddetto decreto ministeriale che ha arbitrariamente posposto tale decorrenza prevista ex lege (ancorché non espressamente riportata nella sentenza da eseguire), con quella riferita alla data della domanda delle richiedenti il beneficio”;

- sempre in ordine all’assegno suddetto “…l’importo dell’assegno mensile doveva essere erogato dal Ministero alle ricorrenti nell’importo rivalutato dall’art. 4, comma 238 della L. n. 350 del 2004 e, quindi, nell’importo di €. 500,00 (decorrenza ex lege: 1/1/2004)...(considerato anche)… l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (che la Sezione appieno condivide) – si è andato uniformando nello stabilire che l’importo rivalutato dell’assegno mensile debba essere riconosciuto non solo alle “Vittime del terrorismo”, quali originari destinatari del beneficio, ma anche alle categorie di soggetti, quali appunto le “Vittime del dovere” alle quali esso è stato successivamente esteso”;

- quanto all’assegno di cui all’art. 5 della legge n. 206/2004 “la disposizione che ne ha previsto l’estensione anche alla categoria delle “Vittime del dovere”: art. 2, commi 105 e 106 L. n. 244 del 2007, ha altresì stabilito la decorrenza di tale estensione il 1/1/2008, con conseguente palese erroneità della decorrenza…(mentre quella)… “dalla data della domanda amministrativa” indicata nel decreto di cui è causa… non trova alcun riscontro nella sentenza del Tribunale di Bologna da ottemperare che la cita esclusivamente in relazione alla decorrenza degli interessi”.

3.) A seguito della notificazione della sentenza in data 20 giugno 2016, con appello spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale raccomandato il 21 luglio 2016 e depositato il 3 agosto 2016, il Ministero della Difesa ha impugnato la predetta sentenza, deducendo in sintesi, con unico articolato motivo:

Infondatezza del ricorso di primo grado - Violazione di legge in relazione agli artt. 2 della legge n. 407/1998, 4 del d.P.R. n. 243/2006, 5 commi 3 e 4 della legge n. 206/2004, 1 comma 238 della legge n. 350/2003

L’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407/1998 è stato elevato a € 500,00 per le sole vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, mentre per le vittime del dovere e soggetti equiparati l’art. 4 del d.P.R. n. 243/2006 ne ha fissato in modo chiaro e diretto, e con decorrenza dal 1° gennaio 2006, la misura in € 258,23, senza alcun richiamo alla disposizione di adeguamento di cui all’art. 1 comma 238 della legge n. 350/2003.

Tale misura risulta peraltro coerente con il principio di progressiva estensione delle provvidenze già previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere e soggetti equiparati, come enunciato dall’art. 1 comma 562 della legge n. 206/2005, nonché con la fissazione di un limite di spesa annua pari al massimo di dieci milioni di euro a decorrere dal 2006.

In tal senso si invoca l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (parere n. 751/2016 su ricorso straordinario).

In ordine alla decorrenza si evidenzia che il Tribunale di Bologna ha fatto rinvio alla normativa e riferendosi alla decorrenza degli interessi dalla data della domanda “…ha implicitamente confermato il diritto a percepire quanto loro spettante esattamente da tale ultima data, ossia dal 24/06/2009”.

3.1) Con la memoria di costituzione in giudizio depositata il 5 settembre 2016, le appellate hanno controdedotto richiamando le sentenze della Sezione IV nn. sentenze 6156/13 e 6166/13, nonché parere della Sezione I n. 2155 del 23 luglio 2015, che, ancorché riferito al diritto all’assegno vitalizio ai figli maggiorenni non conviventi delle vittime del dovere, conferma che esso compete nella maggior misura di € 500.00, insistendo sulla decorrenza degli assegni come riconosciuta nella sentenza gravata.

3.2) Con successiva memoria depositata il 27 settembre 2017 le appellate hanno svolto ulteriori deduzioni, evidenziando in particolare -in relazione a più recenti orientamenti della Sezione in senso negativo in ordine all’equiparazione della misura dell’assegno- che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 7761/2017 si sono pronunciate nel senso della corresponsione dell’assegno alle vittime del dovere nella misura di € 500,00 in funzione dell’equiparazione con le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, salva rimessione all’A.G.O. quale giudice della res litigiosa sottostante, in quanto controversia di natura assistenziale.

3.3) A sua volta con memoria depositata il 30 settembre 2017 il Ministero ha insistito per l’accoglimento dell’appello, invocando appunto il più recente orientamento di cui alle sentenze della Sezione (tra cui la n. 363/2017).

3.4) Nella camera di consiglio del 9 novembre 2017 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

4.) L’appello in epigrafe è fondato limitatamente alla statuizione in ordine alla misura dell’assegno vitalizio previsto dall’art. 2 della legge n. 407/1998, mentre è infondato con riferimento alla decorrenza degli assegni.

4.1) Com’è noto, e per quanto qui interessa, l’art. della legge 3 agosto 2004, n. 206 (recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”) prevede una serie di provvidenze in favore di vittime di terrorismo e stragi di matrice terroristiche, e loro familiari superstiti.

In particolare, per quanto qui interessa, il comma 3 della disposizione prevede la concessione a “…chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni in favore di chi sia stato attinto da ferite e lesioni comportanti invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa per atti di terrorismo o stragi di analoga natura, nonché ai superstiti, compresi i figli maggiorenni”; in prosieguo di stabilisce che: “…Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell’evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni”.

A sua volta l’art. 2 comma 1 della precedente legge 23 novembre 1998, n. 407 (essa pure recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”) dispone che:

“A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni”.

Il successivo comma 4 precisa che “L’assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”.

4.1.2) L’art. 1 comma 562 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha stabilito che:
“Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”.

Al comma 563 sono individuate le vittime del dovere come “…i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

d) in operazioni di soccorso;

e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.

Il comma 564 equipara poi alle vittime del dovere, come indicate nel comma precedente, “…coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

Infine il comma 565 stabilisce che “Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.

4.1.3) Il suddetto regolamento è stato emanato con 7 luglio 2006, n. 243 che all’art. 1 comma 1 dispone che:

“1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e3 agosto 2004, n. 206;

b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;

c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.

L’art. 2 a sua volta stabilisce che:

“Il presente regolamento disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite di spesa annua autorizzata, stabilito dall’articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate, come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari superstiti, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.

2. In attuazione di quanto disposto dalla legge n. 266 del 2005 e fino a nuova autorizzazione di spesa, con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all'estero dal 1° gennaio 2003, in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonché dei rispettivi familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono corrisposte secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 3 e 4.”

Il successivo art. 3 prevede che le procedure di riconoscimento dei benefici (esame delle singole posizioni) “…sono attivabili a domanda degli interessati…secondo l’ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal più remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005… (e che)…In mancanza della domanda si può procedere d'ufficio secondo identico criterio...” con la formazione di una “graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi” da formare in prima applicazione entro il 31 ottobre del primo anno di applicazione e aggiornare entro il 30 marzo e il 30 settembre negli anni successivi.

Per quanto qui interessa, in particolare, l’art. 4 dispone che:

“A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere…b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407: 1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti…”.

4.1.4) Deve rammentarsi che l’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) al comma 105 ha disposto che:

“A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefìci di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106”.

4.1.5) Per conchiudere il quadro di riferimento normativo, va poi rammentato che l’art. 4 comma 238 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) aveva stabilito che:

“Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”

4.1.6) Orbene, secondo quanto evidenziato dalle parti, in ordine alla misura dell’assegno di cui all’art. 2 della legge n. 407/1998 n favore delle vittime del dovere e soggetti equiparati, e loro superstiti, questa Sezione aveva espresso un iniziale orientamento favorevole a riconoscerne l’estensione alla maggior somma di € 500,00 come indicata dalla suddetta disposizione.

In tal senso si è espressa la sentenza n. 6156 del 20 dicembre 2013, invocata dalle appellate, sul rilievo che “…il successivo art.4 dello stesso DPR (n. 243/2006: n.d.e.) relativamente alla corresponsione dell’assegno vitalizio mensile menziona direttamente l’importo originariamente previsto dalla legge n.407/98 (euro 258,23 pari a lire cinquecentomila), ai soli fini della individuazione del beneficio in questione, senza cristallizzare la misura dell’assegno stesso. In base a siffatto quadro normativo di riferimento, non v’è quindi motivo per escludere l’adeguamento in euro 500 dell’importo dell’assegno in questione disposto dall’art.4 comma 238 della legge n.359/2002 nei confronti di alcuni soggetti che sono già stati in precedenza equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Se così non fosse, si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di soggetti posti sullo stesso piano in relazione alle conseguenze fisiche di tipo negativo riportate in occasione di eventi di violenza comune e terroristica”.

4.1.7) Ancora, e sia pure in modo assai sintetico, con sentenza n.4425 del 24 ottobre 2016, la Sezione riteneva che “…una volta individuata genericamente la misura da erogare in quella di legge (la n. 350/2003: n.d.e.) consegue automaticamente la necessità di tener conto delle disposizioni ratione temporis applicabili”.

4.1.8) Ancorché con riferimento al riconoscimento dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407/1998 ai figli maggiorenni superstiti non conviventi nella misura prevista dall’art. 4 comma 238 della legge n. 350/2003 si era anche espressa la I Sezione in sede consultiva con il parere n. 2155 del 23 luglio 2015, pure richiamata dalle appellate, osservando che il comma 506 lettera b) dell’art. 1 della legge n. 244/2007 -nel disporre che “Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004,l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni”- operava “...un rinvio formale all’art. 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407, comprensivo delle successive modificazioni”, e quindi un rinvio dinamico.

4.1.9) In senso negativo si era già espressa in sede consultiva la I Sezione, con precedente parere n. 705 del 21 marzo 2016 su ricorso straordinario al Capo dello Stato, osservando che “Il legislatore, con la legge finanziaria del 2006, in un’ottica di graduale riequilibrio, ha previsto un processo di progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, anche alle vittime del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati, disponendo allo scopo uno stanziamento massimo annuo di 10.000.000 di euro…In attuazione di tale legge è stato emanato il d.P.R. n. 243/06 che, all’interno di tale limite di spesa annuo, ha previsto, tra l’altro, quali siano le provvidenze da attribuire anche alle vittime del dovere…il d.P.R. non si pone in contrasto con la norma di grado superiore che, allo stato, ha una finalità programmatica, ma tende a realizzare la progressiva estensione dei benefici nei limiti vincolati degli stanziamenti di bilancio e che rientra nella disponibilità del legislatore la programmazione del completamento del processo perequativo per realizzare la perfetta parificazione tra le varie categorie, come risulta dai lavori parlamentari succedutesi nel tempo. L’adeguamento vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407/98 e successive modificazioni e integrazioni per i familiari superstiti di vittime del dovere, come la ricorrente, non può, pertanto essere considerato come un diritto, non essendovi copertura normativa e finanziaria e considerato che non risulta ancora attuata la completa parificazione di trattamento per tutte le categorie di “vittime del dovere”, attesi i vincoli di stanziamento e la necessità di operare una scelta perequative di attribuzione delle somme disponibili”.

4.1.10) Una compiuta rimeditazione della questione è stata invece compiuta con le successive sentenze n. 5337 del 16 dicembre 2016, n. 363 del 30 gennaio 2017 e n. 4092 del 29 agosto 2017, il cui percorso logico-argomentativo è pressoché sovrapponibile e che qui mette conto di riportare in modo testuale:
“La disposizione del regolamento, che definisce la misura dell’assegno vitalizio per le vittime del dovere facendo riferimento espresso alla cifra originaria e non a quella incrementata dalla legge n. 350/2003, per un verso non consente possibilità di attribuzione dell’assegno vitalizio in misura diversa da quella espressamente determinata; per altro verso costituisce aderente e legittima attuazione delle disposizioni di legge.

Ed infatti, come si è già avuto modo di osservare, la legge n. 266/2005 ha inteso attuare, in favore delle vittime del dovere, la “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo” (co. 562), definendo a tal fine anche una specifica copertura finanziaria, nei limiti della quale il regolamento governativo avrebbe dovuto fissare “i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze” (co. 565).

Dalla lettura delle norme, appare evidente che il legislatore non ha inteso estendere (fino ad equiparare in toto) il trattamento previsto per le vittime di atti della criminalità organizzata e del terrorismo alla più ampia categoria delle vittime del dovere, ma ha voluto solo avviare un percorso di “progressiva” (e dunque inizialmente non totale) estensione dei benefici, la quale (così come avvenuto con il regolamento) deve essere parametrata alle risorse disponibili, come da vincolo espressamente imposto dallo stesso legislatore.

In definitiva, la “parzialità” dell’estensione dei benefici, chiaramente desumibile dalla progressività dell’estensione (co. 562) e dalla immanenza del limite rappresentato dal tetto di spesa (co. 565):

- per un verso, esclude che il legislatore, con la legge n. 266/2005, abbia voluto attuare un “automatico” richiamo della disciplina vigente in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

- per altro verso, sorregge la legittimità della scelta effettuata in sede regolamentare, e dunque l’applicabilità – per quel che ora interessa – dell’assegno vitalizio nella misura originaria di 258,23, euro e non già in quella maggiore di euro 500, introdotta dalla legge n. 350/2003;

- per altro verso ancora, comporta l’obbligo di individuare con legge . . .la copertura finanziaria di una diversa previsione regolamentare.

Né può pervenirsi a diversa conclusione sostenendo che, così operando, si determinerebbe una disparità di trattamento tra diverse categorie di vittime del dovere. Sul punto, è agevole osservare che la differenza di trattamento era già presente nella legislazione, in virtù di plurimi interventi del legislatore nel corso degli anni, e che, proprio per superarla, la legge del 2005 ha inteso attuare una progressiva equiparazione, nei limiti delle risorse disponibili. In altre parole, la legge 266/2005 è una legge “di favore” per la più ampia categoria delle vittime del dovere, non già una legge che comporta, ex novo, disparità di trattamento”.

4.1.11) Il Collegio non individua ragioni sufficienti per discostarsi dal più recente, e in effetti maggioritario, orientamento della Sezione, anche tenuto conto di una sostanziale e non decampabile differenza tra le disposizioni dell’art. 1 comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quelle di cui all’art. 1 comma 562 e 565 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Infatti l’art. 1 comma 105 soltanto e esclusivamente per l’assegno vitalizio di cui all’art. 5 commi 3 e 4 della legge n. 3 agosto 2004, n. 206, ha riconosciuto in via diretta e immediata alle vittime del dovere e soggetti equiparati (e loro familiari superstiti) l’erogazione dei “…benefìci di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106”.

Al contrario per provvidenze di natura diversa, e quindi anche per l’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nel quadro appunto di una progressiva (e quindi tendenziale, ma non assoluta) equiparazione tra vittime del terrorismo e criminalità organizzata e vittime del dovere e soggetti equiparati, il riconoscimento è stato mediato dall’esercizio di un potere regolamentare autorizzato (o delegato), estrinsecatosi attraverso il d.P.R. n. 7 luglio 2006, n. 243, che come visto all’art. 4 comma 1 lettera b) n. 1) ha determinato la misura del suddetto assegno nella precisa quantità di pecunia numerata ivi indicata, pari a € 258,23, corrispondenti a £ 500.000.

La previsione suddetta, non contiene un riferimento generico alla misura dell’assegno “come prevista dall’art. 2…”, e quindi non sorregge un rinvio formale e quindi dinamico al suo aggiornamento recato dall’art. 4 comma 238 della legge 24 dicembre 2013, n. 350.

4.1.12) Tale conclusione non determina, a differenza di quanto sostenuto dalle appellate con la memoria depositata il 27 settembre 2017, alcuna declaratoria di difetto di giurisdizione e tantomeno una inedita devoluzione diretta della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, posto che:

- già con la sentenza di questa Sezione n. 4092 del 29 agosto 2017 è stato chiarito che:

“Il Collegio ritiene, inoltre, che le considerazioni innanzi riportate non risultano contraddette da quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 27 marzo 2017 n. 7761, in relazione alla determinazione dell’ammontare dell’assegno vitalizio da attribuire alle vittime del dovere e soggetti equiparati.

Le Sezioni Unite hanno, infatti, affermato:

“ . . . il Consiglio di Stato – a partire da Sez. 4^, sent. 20 dicembre 2013, n. 6156 – con varie pronunce, ha, in via interpretativa, chiarito che alla misura dell’assegno indicata nel suddetto D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell’ammontare dell’assegno equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l’evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo;

. . . la successiva giurisprudenza amministrativa e ordinaria si è uniformata a tale indirizzo – assurto ormai al rango di “diritto vivente” – tanto più che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105 e ss., ha previsto l’attribuzione ai figli maggiorenni delle vittime del dovere di un assegno vitalizio mensile di ammontare pari ad Euro 500,00, sicché, a questo punto, può dirsi implicitamente confermata anche da parte del legislatore la suddetta equiparazione, altrimenti producendosi una ulteriore irragionevole disparità di trattamento tra figli maggiorenni delle vittime del dovere e vittime del dovere stesse”.

Come è dato osservare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono sostanzialmente riportate alla (precedente) giurisprudenza di questo Consiglio di Stato.

Tuttavia, si sono già innanzi diffusamente chiarite le ragioni che hanno portato questo Consiglio di Stato a determinarsi diversamente in ordine alla quantificazione dell’assegno vitalizio ex art. 2 l. 23 novembre 1998 n. 407, considerazioni che si ribadiscono nella presente sede.

Resta nella potestà del legislatore sia attuare la “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo”, anche in favore delle vittime del dovere (così come previsto dall’art. 1, co. 562, l. n. 266/2005), sia individuare la corrispondente copertura finanziaria dei maggiori oneri”;

questo Collegio conosce della questione in funzione della sua inderogabile competenza funzionale correlata al giudizio di ottemperanza (e di esecuzione del giudicato ordinario), ed entro tali specifici limiti, essendo soltanto chiamato a valutare la fondatezza dell’appello interposto dall’Amministrazione in ordine a una sentenza del giudice amministrativo di primo grado che, in una fattispecie in cui la sentenza civile da eseguire non ha precisato la misura dell’assegno spettante ai sensi dell’art. 2 della legge n. 407/1998 si tratta di stabilire la corretta esecuzione della medesima.

4.1.13) In conclusione, e per quanto attiene al capo della sentenza appellata concernente la ravvisata inesatta esecuzione del giudicato ordinario con riferimento alla misura dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407/1998, essa merita riforma dovendosi riconoscere che il Ministero ha esattamente individuato tale misura nella somma di € € 258,23.

4.2) A conclusioni diverse deve invece giungersi per la decorrenza dei due assegni, che il Ministero ha individuato nella data della domanda amministrativa (24 giugno 2009).

In effetti dal giudicato ordinario da eseguire non è consentito trarre alcun argomento nel senso di tale decorrenza, e ciò tenuto conto sia della costruzione sintattica, che collega gli interessi ed essi solo alla domanda amministrativa (“con interessi legali dal giorno della domanda amministrativa”), sia e soprattutto perché ai fini del riconoscimento delle provvidenze, e secondo quanto ricordato sub 4.1.3), la presentazione della domanda della parte interessata è alternativa all’avvio ex officio del procedimento (art. 3 del d.P.R. n. 7 luglio 2006, n. 243 secondo cui le procedure di riconoscimento dei benefici (esame delle singole posizioni) “…sono attivabili a domanda degli interessati…secondo l’ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal più remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005… (e che)…In mancanza della domanda si può procedere d'ufficio secondo identico criterio...”.

Ne consegue che, quanto all’assegno vitalizio di cui all’art. 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, deve riconoscersene la decorrenza dalla data del 1° gennaio 2008, come espressamente indicata nell’art. 1 comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Quanto, invece, all’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, la sua decorrenza non può che ricollegarsi che alla data di entrata in vigore dell’art. 1 comma 562, che ai sensi del comma 612 del medesimo articolo è stabilita al 1° gennaio 2016.

6.) In conclusione l’appello in epigrafe deve essere in parte accolto e in parte rigettato; per conseguenza la sentenza gravata deve essere in parte riformata e in parte confermata.

7.) La relativa incertezza delle questioni esaminate e la parziale soccombenza giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n.r. 6468 del 2016, come in epigrafe proposto, così provvede:

1) accoglie in parte e in parte rigetta l’appello e, per l’effetto, riforma in parte la sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione 2^ n. 553 del 31 maggio 2016, nei sensi di cui in motivazione, confermandola nel resto;

2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti Filippo Patroni Griffi





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Re: vittime del dovere

Messaggio da antoniomlg »

n poche parole
è giusto la pretesa di vedersi riconoscere l'assegno di 500 euro, ma poichè in
sentenza è stato scritto 258 euro con riferimento alle leggi primarie
in sede di ottemperanza della sentenza passata in giudicato

anche se essa fosse erronea , il giudice per l'ottemperanza deve
per forza dare contezza del contenuto della sentenze.

???????????????????
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Puo' sempre fare opposizione
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Re: vittime del dovere

Messaggio da luigino2010 »

Buonasera a tutti,

sapete se in caso di sentenza favorevole di primo grado per il riconoscimento dello status delle vittime del dovere, la stessa è subito esecutiva, le somme spettanti vengono elargite subito o si deve aspettare che la sentenza passa in giudicato sino alla sentenza della Cassazione in caso di ricorso dell'avvocatura?

grazie. Luigino
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

Vi partecipo questa
------------------------

Cassazione Sez. UNITE CIVILE, Sentenza n.22753 del 25/09/2018 ( CASS. 2018/22753 CIV), udienza del 03/07/2018, Presidente SCHIRO' STEFANO Relatore D'ANTONIO ENRICA


N.B.: leggete l'intera sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 25/09/2018 poiché tratta diversi argomentazioni, anche familiari non conviventi


vedi allegato
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Mmi mandi il verbale della CMOnsulla mia posta privata dell studio.
E' sicuro che la valutazione fatta sia equa e giusta?
Che ctg ha avuto come c.d.s.?
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

pubblicato il 12 aprile 2018,


Il Ministero della Difesa dovrà adeguare la pensione per Vittime del Dovere all’assegno spettante per i caduti da azioni terroristiche.

La Sentenza emanata dal Tribunale di Taranto la scorsa settimana riconosce agli eredi di un operaio Arsenale deceduto per mesotelioma la maggiorazione per le Vittime del Terrorismo uniformando a tale superiore importo la rendita già percepita dai famigliari per la morte del dipendente causata dall’amianto lavorando in Marina Militare. Ai famigliari seguiti da Contramianto ed assistiti nell’azione legale dagli avvocati Cataldo Fornari e Daniele Maranò spetteranno oltre agli arretrati dei ratei maturati anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

I congiunti del dipendente civile dell’Arsenale MM di Taranto si erano rivolti all’associazione Contramianto chiedendo giustizia per quella morte da mesotelioma pleurico provocata dall’esposizione all’amianto svolgendo la mansione di carpentiere in ferro a bordo del naviglio militare e nell’Officina Costruzione in ferro.

Contramianto dopo un lungo iter amministrativo ottenne per gli eredi il riconoscimento di Vittima del Dovere. La successiva azione giudiziaria, basata sul principio di uguaglianza come sostenuto
da Contramianto in ordine alla legge primaria da cui trae origine il riconoscimento di equiparato a Vittime del Dovere, riafferma che non vi può essere diverso trattamento economico tra Vittime del Dovere e del Terrorismo.

Quindi ancora una condanna per il Ministero della Difesa che dovrà riliquidare in favore degli Eredi la nuova rendita per complessivi 1800 euro con l’assegno vitalizio rideterminato nella misura di euro 500 invece di euro 258 mensili con decorrenza dal decesso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei già scaduti, a partire dalla maturazione degli stessi. Con la sentenza del Tribunale di Taranto si rafforza il diritto per le Vittime
dell’amianto in Marina Militare una platea molto vasta di beneficiari in molti casi ancora inconsapevoli del diritto spettante, vittime e famigliari delle vittime ai quali spettano in caso di morte del congiunto oltre al riconoscimento una tantum di 200.000 euro anche un vitalizio mensile come adeguato alle vittime del terrorismo di 1800 euro mensili Irpef esente.

Un numero crescente di vittime che coinvolge a livello nazionale migliaia di lavoratori operai e militari, una escalation inarrestabile.

Solo in archivio Contramianto il numero dei casi è di oltre trecento tra ammalati e deceduti ed il numero è in continua crescita interessando non solo la Marina Militare ma anche le altre Forze Armate nelle quali si ritiene che vi siano ugualmente casi misconosciuti anche in relazione all’uso di amianto fatto non solo nel naviglio Marina Militare ma in Aeronautica, in aerei ed elicotteri, come in Esercito, nei mezzi corazzati, automobilistici e sistemi d’arma.

Le esposizioni all’amianto si sono avute sia nelle officine degli Arsenali MM che negli Enti della Difesa, ed hanno riguardato principalmente le manutenzioni navali, aeronautiche e dei mezzi terrestri, coinvolgendo le più svariate categorie di lavoratori civili e militari; l’amianto era onnipresente dalle guarnizioni alle tubazioni, nei cartoni, nelle corde ma anche come amianto a spruzzo per la difesa termica, insonorizzazione ed anti condensa.

L’amianto un killer che ha colpito in silenzio ed a lunga latenza provocando immani sofferenze ai lavoratori e alle loro famiglie che ancora oggi piangono i morti.
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