vittime del dovere

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avt8
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Re: vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

Marco Metello ha scritto:Zenmonk ed Avt 8 ma chi credete di essere? Vi invito a ridimensionarvi un po', siete sempre i soliti pilemici del cavolo!!
Poi Zenmonk il "soggetto" sarai tu e qualche altro .... come te!!!
Aggiungo che difficilmente riformano per patologie dipendenti da causa di servizio perché lo Stato deve sborsare un sacco di soldi e non per altro; probabilmente tu e Avt 8 siete rimasti fuori dal circuito delle Cmo ;-)

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Caro Metello

Io sono stato riformato per causa di servizio. e come me anche sul forum ci stanno a centinaia-
Per quanto riguarda l'esborso di soldi da parte dello stato, in caso di riforma per causa di servizio, se non hai raggiunto l'80% prendi la pensione PP in base alla categoria che viene calcolata in base alla percentuale stabilita dalla categoria- Io con una 5^ categoria ho preso la PP pari al 60% calcolata all'ultimo stipendio, ed avevo 31 anni di servizio,ed e stata inferiore a quella che avrei preso se riformato per patologia non dipendente da causa di servizio-
Per cui le tue affermazione sono fuori luogo-


christian71
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Re: vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

Zenmonk ha scritto:
avt8 ha scritto:
Marco Metello ha scritto:Ciao Charlie80, innanzitutto mi dispiace per quello che ti è accaduto. Il consiglio che mi sento di darti è quello di non far capire a quelli della Cmo che sei intenzionato a chiedere i benefici di VDD altrimenti corri il rischio che le tue lesioni vengano sottostimate come già accaduto ad altri colleghi. Se fossi in te aspetterei a fare la domanda di VDD solo dopo aver ottenuto l'ascrivibilitá a categoria. Infine, essendo l'evento riconosciuto dipendente da causa di servizio non ti possono riformare!!

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Dove sta scritto che se l'evento e riconosciuto dipendente da causa di servizio non possono riformare-
Se mi dici su quale fumetto di Topolino l'hai letto domani vado a comprarlo anche io
Molto umilmente questo mi pare sia un caso tipico in cui ADMIN dovrebbe intervenire: non si possono dare informazioni non corrispondenti alla realtà e oltremodo suscettibili di recare danno agli interessati.
Guarda caso avevo bloccato già il soggetto e dunque ho visto il post per caso grazie al tempestivo commento di Avt ma adesso lo segnalo comunque ad admin.
Salve Zenmonk, non credi che sia un po eccessivo segnalare "Marco Matello" ad ADMIN solo perchè dice un qualcosa che secondo voi potrebbe non essere corretto!?!?!?...
Lo conosciamo da anni "Marco Matello" e non ha mai infastidito nessuno, anzi è sempre intervenuto con il massimo rispetto nei riguardi di tutti, cosa che non fanno alcuni altri utenti che nonostante tutto rimangono qui a scrivere... Chi di noi non ha mai scritto un qualcosa che non è stato condiviso da tutti!?!?!?... È un forum di discussione e informazione, quindi basta parlarne e discuterne mantenendo la calma e sempre nel massimo riapetto esponendo un proprio parere diverso dall'altro utente senza necessariamente segnalarlo ad ADMIN, altrimenti rimarrebbero 3 - 4 utenti al massimo a scrivere su questo forum...

Saluti e buona giornata a tutti...
Christian

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Zenmonk
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Zenmonk »

christian71 ha scritto:
Zenmonk ha scritto:
avt8 ha scritto:
Dove sta scritto che se l'evento e riconosciuto dipendente da causa di servizio non possono riformare-
Se mi dici su quale fumetto di Topolino l'hai letto domani vado a comprarlo anche io
Molto umilmente questo mi pare sia un caso tipico in cui ADMIN dovrebbe intervenire: non si possono dare informazioni non corrispondenti alla realtà e oltremodo suscettibili di recare danno agli interessati.
Guarda caso avevo bloccato già il soggetto e dunque ho visto il post per caso grazie al tempestivo commento di Avt ma adesso lo segnalo comunque ad admin.
Salve Zenmonk, non credi che sia un po eccessivo segnalare "Marco Matello" ad ADMIN solo perchè dice un qualcosa che secondo voi potrebbe non essere corretto!?!?!?...
Lo conosciamo da anni "Marco Matello" e non ha mai infastidito nessuno, anzi è sempre intervenuto con il massimo rispetto nei riguardi di tutti, cosa che non fanno alcuni altri utenti che nonostante tutto rimangono qui a scrivere... Chi di noi non ha mai scritto un qualcosa che non è stato condiviso da tutti!?!?!?... È un forum di discussione e informazione, quindi basta parlarne e discuterne mantenendo la calma e sempre nel massimo riapetto esponendo un proprio parere diverso dall'altro utente senza necessariamente segnalarlo ad ADMIN, altrimenti rimarrebbero 3 - 4 utenti al massimo a scrivere su questo forum...

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Confermo tutto e invito a riflettere e possibilmente a meditare su questo: mettetevi nei panni di un collega in difficoltà che legge questo forum e trova scritto che per causa di servizio non possono riformarlo, informazione falsa, tendenziosa e atta a creare ogni sorta di equivoco.
Per voi va bene così?
christian71
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Re: vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

Zenmonk ha scritto:
christian71 ha scritto:
Zenmonk ha scritto: Molto umilmente questo mi pare sia un caso tipico in cui ADMIN dovrebbe intervenire: non si possono dare informazioni non corrispondenti alla realtà e oltremodo suscettibili di recare danno agli interessati.
Guarda caso avevo bloccato già il soggetto e dunque ho visto il post per caso grazie al tempestivo commento di Avt ma adesso lo segnalo comunque ad admin.
Salve Zenmonk, non credi che sia un po eccessivo segnalare "Marco Matello" ad ADMIN solo perchè dice un qualcosa che secondo voi potrebbe non essere corretto!?!?!?...
Lo conosciamo da anni "Marco Matello" e non ha mai infastidito nessuno, anzi è sempre intervenuto con il massimo rispetto nei riguardi di tutti, cosa che non fanno alcuni altri utenti che nonostante tutto rimangono qui a scrivere... Chi di noi non ha mai scritto un qualcosa che non è stato condiviso da tutti!?!?!?... È un forum di discussione e informazione, quindi basta parlarne e discuterne mantenendo la calma e sempre nel massimo riapetto esponendo un proprio parere diverso dall'altro utente senza necessariamente segnalarlo ad ADMIN, altrimenti rimarrebbero 3 - 4 utenti al massimo a scrivere su questo forum...

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A me è capitato tantissime volte di leggere utenti che danno informazioni sbagliate e mi sono limitato a scrivere che non era corretto quello che diceva, dando la corretta informazione (spesso corredandola anche di riferimenti normativi) poi sono intervenuti altri utenti a confermare la mia ipotesi e il problema è stato subito risolto insegnando anche un qualcosa a quello stesso utente che era a sua volta stato informato male... E pesso è successo anche che qualcuno si era semplicemente espresso male...
Sia chiaro che si fa bene ad intervenire per correggere un tiro che punta dalla direzione sbagliata, però segnalarlo ad ADMIN per così poco... Si dovrebbe riuscire anche a capire se c'è stata buona fede oppure no e Marco Matello, da quando lo conosco non ha mai dato l'impressione di essere uno che vuol dare errate informazioni con l'intenzione di farlo...

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Marco Metello
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Marco Metello »

christian71 ha scritto:
Zenmonk ha scritto:
christian71 ha scritto: Salve Zenmonk, non credi che sia un po eccessivo segnalare "Marco Matello" ad ADMIN solo perchè dice un qualcosa che secondo voi potrebbe non essere corretto!?!?!?...
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Marco Metello
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Marco Metello »

christian71 ha scritto:
Zenmonk ha scritto:
christian71 ha scritto: Salve Zenmonk, non credi che sia un po eccessivo segnalare "Marco Matello" ad ADMIN solo perchè dice un qualcosa che secondo voi potrebbe non essere corretto!?!?!?...
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Dott.ssa Astore
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Dott.ssa Astore »

io posso solo valutarle il danno percentualistico ,non altro,ma con la documentazione sanitaria in pamo.Cordialmente Lucia Astore
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
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panorama
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

Accolto l'Appello del Ministero della Difesa.
-------------------------------------------------------------
per la riforma

1) - della sentenza del T.A.R. LIGURIA, SEZ. I n. 00423/2016, resa tra le parti, concernente ottemperanza sentenza 59/15 del Tribunale di La Spezia - sezione lavoro, recante liquidazione e pagamento integrale delle somme a titolo di elargizione a favore delle vittime del dovere e assegno vitalizio

Il CdS precisa ( ecco alcuni brani ):

2) - Questa Sezione, con sentenza 16 dicembre 2016 n. 5337, pronunciata su appello avverso sentenza resa in sede di ottemperanza, superando un proprio precedente orientamento (v. Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2016 n. 4425; 6 aprile 2016 n. 1336), ha avuto modo di riconsiderare la materia oggetto anche del presente giudizio, formulando considerazioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi.

3) - Ne consegue che, alla luce della disciplina innanzi richiamata, nel caso in esame l’amministrazione non poteva che procedere alla detrazione dalla nuova somma riconosciuta di quanto da essa già corrisposto a titolo di risarcimento del danno.

4) - . . . . In definitiva, l’amministrazione non ha agito contra iussum nel determinare l’entità di quanto spettante al beneficiario, per effetto del riconoscimento del suo diritto operato in sentenza, ma si è limitata, in aderente esecuzione della sentenza medesima, ad applicare la normativa vigente, dapprima ai fini della quantificazione della speciale elargizione (una volta riconosciuto l’an), e poi per applicare la decurtazione imposta dalla legge per la precedente erogazione di somme a titolo di risarcimento del danno”.

5) - La disposizione del regolamento, che definisce la misura dell’assegno vitalizio per le vittime del dovere facendo riferimento espresso alla cifra originaria e non a quella incrementata dalla legge n. 350/2003, per un verso non consente possibilità di attribuzione dell’assegno vitalizio in misura diversa da quella espressamente determinata; per altro verso costituisce aderente e legittima attuazione delle disposizioni di legge.

6) - Dalla lettura delle norme, appare evidente che il legislatore non ha inteso estendere (fino ad equiparare in toto) il trattamento previsto per le vittime di atti della criminalità organizzata e del terrorismo alla più ampia categoria delle vittime del dovere, ma ha voluto solo avviare un percorso di “progressiva” (e dunque inizialmente non totale) estensione dei benefici, la quale (così come avvenuto con il regolamento) deve essere parametrata alle risorse disponibili, come da vincolo espressamente imposto dallo stesso legislatore.

7) - Il Collegio ritiene, inoltre, che le considerazioni innanzi riportate non risultano contraddette da quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 27 marzo 2017 n. 7761, in relazione alla determinazione dell’ammontare dell’assegno vitalizio da attribuire alle vittime del dovere e soggetti equiparati.

8) - Come è dato osservare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono sostanzialmente riportate alla (precedente) giurisprudenza di questo Consiglio di Stato.

9) - Tuttavia, si sono già innanzi diffusamente chiarite le ragioni che hanno portato questo Consiglio di Stato a determinarsi diversamente in ordine alla quantificazione dell’assegno vitalizio ex art. 2 l. 23 novembre 1998 n. 407, considerazioni che si ribadiscono nella presente sede.

10) - Resta nella potestà del legislatore sia attuare la “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo”, anche in favore delle vittime del dovere (così come previsto dall’art. 1, co. 562, l. n. 266/2005), sia individuare la corrispondente copertura finanziaria dei maggiori oneri.

11) - Rileggi sopra i punti 9 e 10.

N.B.: leggete cmq. il tutto qui sotto onde evitare fraintendimenti.
----------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201704092
- Public 2017-08-29 -


Pubblicato il 29/08/2017


N. 04092/2017REG.PROV.COLL.
N. 05372/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5372 del 2016, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
C. M. L., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Bava, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Rossi in Roma, via Ottaviano, 66;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA, SEZ. I n. 00423/2016, resa tra le parti, concernente ottemperanza sentenza 59/15 del Tribunale di La Spezia - sezione lavoro, recante liquidazione e pagamento integrale delle somme a titolo di elargizione a favore delle vittime del dovere e assegno vitalizio


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M. L. C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti l’Avv.to dello Stato M. P. Camassa, e l’avv. E. Rossi; su delega di A. Bava;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con l’appello in esame, il Ministero della Difesa impugna la sentenza 5 maggio 2016 n. 423, con la quale il TAR per la Liguria, sez. I, in accoglimento del ricorso per l’ottemperanza proposto dalla signora M. L. C. (madre ed erede di militare deceduto in servizio), ha ordinato di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di La Spezia, sez. lavoro, n. 59/2015.

La sentenza impugnata:

- ha preso atto che la sentenza del Tribunale di La Spezia aveva, in particolare condannato il Ministero “a corrispondere alla odierna ricorrente l’elargizione ex art. 5, co. 1, l. n. 206/2004, nonchè, nella misura di legge, lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, co. 3, della stessa l. n. 206/2004, con decorrenza dalla data della domanda”;

- ha rilevato che, nell’eseguire la sentenza, il Ministero della Difesa “ha trattenuto dalla somma dovuta a titolo di elargizione . . . l’importo di euro 25.822,84, già erogato ai sensi dell’art. 6 l. n. 308/1981, nonché 30.987,41 trattenuti a titolo di risarcimento”;

- ha rilevato che nella pronuncia del Tribunale di La Spezia “non si rinviene alcun accenno alla possibilità del Ministero della Difesa di recuperare, dalle somme dovute ex art. 5, co. 1, della l. n. 206/2004, quanto a suo tempo erogato a titolo di speciale elargizione ex art. 6 della l. n. 308/1981”;

- ha ritenuto che le somme “richieste come statuite dalla sentenza dovevano essere integralmente versate alla ricorrente”, con interessi legali e con rivalutazione monetaria “solo se (e nella misura in cui) il tasso di questa ultima superi quello degli interessi legali”; inoltre, che “le medesime considerazioni vanno svolte con riferimento all’assegno vitalizio di euro 500,00, in relazione al quale la giurisprudenza si è già pronunciata in argomento, assecondando le tesi allegate dalla ricorrente”.

Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a) violazione e falsa applicazione artt. 112, co. 2, lett. c) Cpa e art. 2909 c.p.c.; errata indicazione delle regole processuali sull’eccezione di compensazione; violazione artt. 13, co. 2, e 10, co. 2, l. n. 302/1990; ciò in quanto, posto che la “pronuncia del Tribunale nulla specificava circa il quantum dovuto”, la sentenza “è pervenuta alla conclusione sfavorevole all’amministrazione . . . sul presupposto che si sarebbe verificata un’ipotesi di giudicato (implicito) non avendo l’amministrazione medesima eccepito la compensazione”; al contrario, l’amministrazione ha correttamente eseguito la sentenza che ha riconosciuto il diritto nell’ ”an”, provvedendo alla quantificazione della somma dovuta in conformità agli artt. 13, co. 2 cit. (che prevede il divieto di cumulo delle elargizioni previste dalla l. n. 302/1990 con altre provvidenze pubbliche “conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze”) e 10, co. 2 cit., che prevede che, qualora il beneficiario abbia già ottenuto il risarcimento del danno, “il relativo importo si detrae dall’entità dell’elargizione”;

b) violazione e falsa applicazione art. 112, co. 2, lett. c) Cpa e 2909 c.c.; violazione art. 4 DPR n. 243/2006; poiché, quanto alla condanna a corrispondere l’assegno ex art. 2 l. n. 407/1998 nella misura di Euro 500, la stessa non trova riferimento nella sentenza del Tribunale di La Spezia che “nel riconoscere la spettanza di tale beneficio, non ha richiamato l’art. 4, co. 238, della l. n. 350/2003 (che determina l’entità di tale importo nella misura di Euro 500,00 mensili solo in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)”; di modo che risulta corretta la determinazione dell’entità del beneficio in questione nella misura di Euro 258,23 mensili, in conformità all’art. 4 DPR n. 243/2006 cit.

Si è costituita in giudizio la signora M. L. C., che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

2. L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

2.1. Questa Sezione, con sentenza 16 dicembre 2016 n. 5337, pronunciata su appello avverso sentenza resa in sede di ottemperanza, superando un proprio precedente orientamento (v. Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2016 n. 4425; 6 aprile 2016 n. 1336), ha avuto modo di riconsiderare la materia oggetto anche del presente giudizio, formulando considerazioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi.

Nel pronunciarsi in ordine alla quantificazione concretamente operata dal Ministero della Difesa (a fronte di una sentenza passata in giudicato del Giudice del Lavoro recante il riconoscimento (nell’”an”), anche delle elargizioni oggetto del presente giudizio, questa Sezione ha affermato:

“Occorre, peraltro, osservare che quanto disposto dall’amministrazione della Difesa . . . non costituisce “compensazione”, nei sensi disciplinati dagli artt. 1241 ss. cod. civ. (né legale, né giudiziaria, né volontaria), non sussistendo reciproche obbligazioni delle parti legittimanti una totale o parziale estinzione delle stesse in modo diverso dall’adempimento (in tal senso, anche Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2016 n. 4425).

Ciò che l’amministrazione ha inteso effettuare (e di fatto ha effettuato . . . ), è una detrazione dall’ammontare dell’obbligazione pecuniaria posta a suo carico dalla sentenza, di quanto già da essa in precedenza corrisposto; e ciò in dichiarata applicazione di una espressa previsione di legge”.

2.2. Si è, inoltre, precisato (quanto all’art. 5, co. 1, l. n. 206/2004, che determina l’importo dell’elargizione di cui all’art. 1, co. 1, l. 20 ottobre 1990 n. 302):

“In generale, l’amministrazione può legittimamente (ed anzi, doverosamente) operare la detrazione di quanto già corrisposto dalla somma ancora da corrispondere:

- o nell’ipotesi in cui il titolo costituente la propria nuova obbligazione pecuniaria sia identico al precedente, di modo che quanto in precedenza corrisposto costituisce adempimento parziale della medesima obbligazione;

- ovvero nel caso in cui una espressa disposizione di legge esclude che il diritto ad un determinato beneficio, benchè differente, sia “cumulabile” con altri diritti..

Nel caso di specie, l’amministrazione (non ha proceduto) . . . alla liquidazione di quanto dovuto come speciale elargizione per equiparati alle vittime del dovere ai sensi della legge 20 ottobre 1990 n. 302, art. 13 co. 2 e art. 10 co. 2, . . .

Orbene, l’art. 1, l. 20 ottobre 1990 n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), prevede una elargizione, nell’ammontare massimo di euro 200.000,00 (importo così fissato dall’art. 2 d.l. n. 337/2003), in favore di “chiunque subisca un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi” (co. 1), ovvero in conseguenza di “fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’art. 416-bis del codice penale”.

Il successivo art. 4 attribuisce l’elargizione di cui al precedente art. 1 “ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all’art. 1”.

Inoltre, l’art. 10, co. 2 - nel disporre che “le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi” (co. 1) - precisa che “tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall’entità dell’elargizione” (co. 2), e, nel caso in cui il risarcimento del danno non è stato ancora conseguito a carico di soggetti responsabili diversi dallo Stato, quest’ultimo è surrogato nel diritto del beneficiario, fino all’ammontare dell’elargizione (co. 3).

Il successivo art. 13 prevede inoltre che gli assegni vitalizi (co. 1) e le elargizioni (co. 2), erogate in base alla medesima legge, “non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione della persona lesa o comunque beneficiaria”.

I benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo sono stati estesi dall’art. 1, co. 562, l. 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), in favore delle vittime del dovere (come individuate ai successivi commi 563 e 564), secondo una “progressiva estensione” (per la quale venivano stanziati 10 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2006).

I “termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito dal comma 562” in favore delle vittime del dovere ovvero dei loro familiari superstiti, sono stati definiti, in attuazione del successivo co. 565, dal DPR 7 luglio 2006 n. 243 . . .

. . . L’estensione del beneficio, tuttavia, non può che comportare anche l’applicazione della intera normativa che lo regola, ivi compreso – per quel che interessa nella presente sede – la necessità di provvedere alla detrazione di somme eventualmente corrisposte a titolo di risarcimento del danno; e ciò per espressa previsione di legge.

Di modo che, se in sede giudiziaria viene riconosciuta la sussistenza del diritto ad un determinato beneficio in favore di una vittima del dovere o di un suo familiare superstite, ciò comporta che, nella erogazione della prestazione (nel caso di specie, patrimoniale), l’amministrazione deve applicare l’intera normativa di conformazione di tale diritto, sia in senso positivo (onde pervenire all’esatta quantificazione del dovuto), sa in senso negativo (applicando eventuali decurtazioni previste per legge).

Ne consegue che, alla luce della disciplina innanzi richiamata, nel caso in esame l’amministrazione non poteva che procedere alla detrazione dalla nuova somma riconosciuta di quanto da essa già corrisposto a titolo di risarcimento del danno.

. . . . In definitiva, l’amministrazione non ha agito contra iussum nel determinare l’entità di quanto spettante al beneficiario, per effetto del riconoscimento del suo diritto operato in sentenza, ma si è limitata, in aderente esecuzione della sentenza medesima, ad applicare la normativa vigente, dapprima ai fini della quantificazione della speciale elargizione (una volta riconosciuto l’an), e poi per applicare la decurtazione imposta dalla legge per la precedente erogazione di somme a titolo di risarcimento del danno”.

2.3. In ordine alla quantificazione dell’assegno vitalizio ex art. 5, co. 3, della stessa l. n. 206/2004 (che richiama, a sua volta, l’art. 2 l. 23 novembre 1998 n. 407), si è precisato:

“In ordine alla quantificazione della misura mensile dell’assegno vitalizio, l’art. 2, co. 1, della l. 23 novembre 1998 n. 407 (recante “nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”), riconosce “a chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302 . . . subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche o della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500.000 mensili”.

Successivamente, l’art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, ha disposto che “con effetto dal 1 gennaio 2004, i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizi o di cui all’art. 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407 . . . sono elevati a 500 euro mensili”.

Intervenuta la legge n. 266/2005, che prevede la “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo”, anche in favore delle vittime del dovere (art. 1, co. 562), l’art. 4 del DPR 7 luglio 2006 n. 343 (regolamento di attuazione volto a definire i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze “entro il limite massimo di spesa stabilito dal comma 562”) ha previsto che, a decorrere dall’anno 2006, alle vittime del dovere ed ai soggetti a queste equiparati spetti, in relazione ai benefici di cui alla legge n. 407/1998, un “assegno vitalizio nella misura originaria prevista di 500.000 lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua”.

La disposizione del regolamento, che definisce la misura dell’assegno vitalizio per le vittime del dovere facendo riferimento espresso alla cifra originaria e non a quella incrementata dalla legge n. 350/2003, per un verso non consente possibilità di attribuzione dell’assegno vitalizio in misura diversa da quella espressamente determinata; per altro verso costituisce aderente e legittima attuazione delle disposizioni di legge.

Ed infatti, come si è già avuto modo di osservare, la legge n. 266/2005 ha inteso attuare, in favore delle vittime del dovere, la “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo” (co. 562), definendo a tal fine anche una specifica copertura finanziaria, nei limiti della quale il regolamento governativo avrebbe dovuto fissare “i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze” (co. 565).

Dalla lettura delle norme, appare evidente che il legislatore non ha inteso estendere (fino ad equiparare in toto) il trattamento previsto per le vittime di atti della criminalità organizzata e del terrorismo alla più ampia categoria delle vittime del dovere, ma ha voluto solo avviare un percorso di “progressiva” (e dunque inizialmente non totale) estensione dei benefici, la quale (così come avvenuto con il regolamento) deve essere parametrata alle risorse disponibili, come da vincolo espressamente imposto dallo stesso legislatore.
In definitiva, la “parzialità” dell’estensione dei benefici, chiaramente desumibile dalla progressività dell’estensione (co. 562) e dalla immanenza del limite rappresentato dal tetto di spesa (co. 565):

- per un verso, esclude che il legislatore, con la legge n. 266/2005, abbia voluto attuare un “automatico” richiamo della disciplina vigente in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

- per altro verso, sorregge la legittimità della scelta effettuata in sede regolamentare, e dunque l’applicabilità – per quel che ora interessa – dell’assegno vitalizio nella misura originaria di 258,23, euro e non già in quella maggiore di euro 500, introdotta dalla legge n. 350/2003;

- per altro verso ancora, comporta l’obbligo di individuare con legge . . .la copertura finanziaria di una diversa previsione regolamentare.

Né può pervenirsi a diversa conclusione sostenendo che, così operando, si determinerebbe una disparità di trattamento tra diverse categorie di vittime del dovere. Sul punto, è agevole osservare che la differenza di trattamento era già presente nella legislazione, in virtù di plurimi interventi del legislatore nel corso degli anni, e che, proprio per superarla, la legge del 2005 ha inteso attuare una progressiva equiparazione, nei limiti delle risorse disponibili. In altre parole, la legge 266/2005 è una legge “di favore” per la più ampia categoria delle vittime del dovere, non già una legge che comporta, ex novo, disparità di trattamento”.

3. Il Collegio ritiene, inoltre, che le considerazioni innanzi riportate non risultano contraddette da quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 27 marzo 2017 n. 7761, in relazione alla determinazione dell’ammontare dell’assegno vitalizio da attribuire alle vittime del dovere e soggetti equiparati.

Le Sezioni Unite hanno, infatti, affermato:

“ . . . il Consiglio di Stato – a partire da Sez. 4^, sent. 20 dicembre 2013, n. 6156 – con varie pronunce, ha, in via interpretativa, chiarito che alla misura dell’assegno indicata nel suddetto D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell’ammontare dell’assegno equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l’evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo;

. . . la successiva giurisprudenza amministrativa e ordinaria si è uniformata a tale indirizzo – assurto ormai al rango di “diritto vivente” – tanto più che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105 e ss., ha previsto l’attribuzione ai figli maggiorenni delle vittime del dovere di un assegno vitalizio mensile di ammontare pari ad Euro 500,00, sicché, a questo punto, può dirsi implicitamente confermata anche da parte del legislatore la suddetta equiparazione, altrimenti producendosi una ulteriore irragionevole disparità di trattamento tra figli maggiorenni delle vittime del dovere e vittime del dovere stesse”.

Come è dato osservare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono sostanzialmente riportate alla (precedente) giurisprudenza di questo Consiglio di Stato.

Tuttavia, si sono già innanzi diffusamente chiarite le ragioni che hanno portato questo Consiglio di Stato a determinarsi diversamente in ordine alla quantificazione dell’assegno vitalizio ex art. 2 l. 23 novembre 1998 n. 407, considerazioni che si ribadiscono nella presente sede.

Resta nella potestà del legislatore sia attuare la “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo”, anche in favore delle vittime del dovere (così come previsto dall’art. 1, co. 562, l. n. 266/2005), sia individuare la corrispondente copertura finanziaria dei maggiori oneri.

4. Per tutte le ragioni sin qui esposte (che ben risultano applicabili al caso di specie, analogo a quello oggetto della precedente sentenza n. 5337/2016 cit.), l’appello deve essere accolto, in relazione ad entrambi i motivi proposti (sub lett. a) e b) dell’esposizione in fatto), e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso instaurativo del giudizio di ottemperanza.

Stante la natura e complessità delle questioni trattate, e la non conformità degli indirizzi giurisprudenziali, sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero della Difesa (n. 5372/2016 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso instaurativo del giudizio di ottemperanza.

Compensa tra le parti le spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Oberdan Forlenza Antonino Anastasi





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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

leggete il messaggio INPS n. 3274 datato 10/08/2017

vedi, leggi e scarica PDF se d'interesse
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Re: vittime del dovere

Messaggio da montegrotto72 »

Ho un aggiornamento
Chi dovesse comunicare un nuovo IBAN per l'accredito delle mensilità deve fare una piccola dichiarazione in cui chiede il cambio IBAN esclusivamente in fax al nr 0647615456
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Vedo che sotto il profilo medico legale ha risolto tutto.
Cordialmente
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Re: vittime del dovere

Messaggio da antoniomlg »

montegrotto72 ha scritto:Ho un aggiornamento
Chi dovesse comunicare un nuovo IBAN per l'accredito delle mensilità deve fare una piccola dichiarazione in cui chiede il cambio IBAN esclusivamente in fax al nr 0647615456
Allegando un documento di identità


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io ho fatto richiesta di cambio iban da pochi giorni
e non mi risulta nessuna dichiarazione.....
bensì, il modulo che si trova sul sito del DAP.
e il documento da allegare.....

ciao
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Dott.ssa Astore »

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Re: vittime del dovere

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Re: vittime del dovere

Messaggio da KURO OBI »

panorama ha scritto:leggete il messaggio INPS n. 3274 datato 10/08/2017

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Grazie Panorama, non lo sapevo
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