Per quanto riguarda la imparzialità di sicuro e meglio ,mentre per quanto riguarda poi il riconoscimento della causa di servizio, sarà molto più difficile averla riconosciuto- come sapete l'nail e stata sempre ostica con gli operai, e figuriamoci con i dipendenti pubblici-Zenmonk ha scritto:Da "la Repubblica" di oggi:Zenmonk ha scritto:Questo si sapeva. Il punto che scommetterei essere dirimente è se la manovra a causa della quale è avvenuta la collisione era dovuta o meno all'esigenza di non essere individuato dal target. Chiaro il mio pensiero?Charlie80 ha scritto:Buongiorno a tutti, non volevo creare astio per quanto ho detto , innanzitutto comincio con il dire che per quello che riguarda la pubblica amministrazione pecco molto e poi sono dell'idea che rischiano più i colleghi in divisa in mezzo alla strada che in altri reparti. Premesso questo, Per rispondere a AVT8... L'unica cosa che può salvarmi e che può far rientrare anche un sinistro stradale a differenza di come dicevi te con gli altri colleghi ad esempio della squadra mobile è il fatto che secondo le normative il ROS così come Lo SCO della polizia ed il GICO della finanza rientrano nel quadro delle normative speciali e secondo il legislatore effettuano esclusivamente operazioni di polizia ad alto rischioChe tipicizza proprio il servizio. Ripeto sono normative speciali . Detto questo vi chiedo ancora scusa e grazie per le dritte.
Parlamento: "Sicurezza lavoro militari sotto l'Inail". Le Commissioni riunite stanno svolgendo da un mese una approfondita indagine nell'ambito dell'esame della proposta di legge per far transitare i militari vittime di malattie o infortuni professionali nell'ambito dell'Inail anzichè, com'è oggi, sotto la 'tutela' del ministero della Difesa. La riforma s'è resa urgente dopo che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per mancanza di imparzialità, terzieta', neutralità e mancanza del principio di parità delle armi riguardo ai collegi medico legali della Difesa. In sostanza, i militari giudicano se stessi quando sono accusati di non aver rispettato le norme sulla sicurezza del lavoro."
La mia umile domanda e' la seguente: Secondo voi questo spostamento delle competenze serve davvero a tutelare i militari oppure a...dargli il colpo di grazia?
vittime del dovere
Re: vittime del dovere
Re: vittime del dovere
Condivido totalmente e direi con cognizione di causa, conoscendo come lavorano...avt8 ha scritto:Per quanto riguarda la imparzialità di sicuro e meglio ,mentre per quanto riguarda poi il riconoscimento della causa di servizio, sarà molto più difficile averla riconosciuto- come sapete l'nail e stata sempre ostica con gli operai, e figuriamoci con i dipendenti pubblici-Zenmonk ha scritto:Da "la Repubblica" di oggi:Zenmonk ha scritto: Questo si sapeva. Il punto che scommetterei essere dirimente è se la manovra a causa della quale è avvenuta la collisione era dovuta o meno all'esigenza di non essere individuato dal target. Chiaro il mio pensiero?
Parlamento: "Sicurezza lavoro militari sotto l'Inail". Le Commissioni riunite stanno svolgendo da un mese una approfondita indagine nell'ambito dell'esame della proposta di legge per far transitare i militari vittime di malattie o infortuni professionali nell'ambito dell'Inail anzichè, com'è oggi, sotto la 'tutela' del ministero della Difesa. La riforma s'è resa urgente dopo che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per mancanza di imparzialità, terzieta', neutralità e mancanza del principio di parità delle armi riguardo ai collegi medico legali della Difesa. In sostanza, i militari giudicano se stessi quando sono accusati di non aver rispettato le norme sulla sicurezza del lavoro."
La mia umile domanda e' la seguente: Secondo voi questo spostamento delle competenze serve davvero a tutelare i militari oppure a...dargli il colpo di grazia?
Re: vittime del dovere
Dimenticavo: il resto lo puoi sapere e aggiungere solo tu e soprattutto il tuo avvocato, ma già così risulterà difficile per i solerti funzionari dimostrare che l'incidente stradale in questione ti poteva capitare anche mentre portavo a spasso il caneZenmonk ha scritto:Esattamente come pensavo. Dunque quello che hai detto va trasposto nella domanda in termini giuridici e penso che si possa esporre più o meno come segue: "nell'esecuzione di specifica missione" (espressione che per giurisprudenza costante individua tutte le proiezioni esterne del reparto, dunque molto più ampia della locuzione di missione in ambito militare, per capirci, quella con foglio di viaggio ecc) "finalizzata al contrasto alla criminalità organizzata, si trovava in....allorché collideva, non per proprie responsabilità, a causa di manovra del mezzo resasi improrogabile onde non rendere individuabile l'attività operativa in corso, riportando danni alla persona quantificati in..."Charlie80 ha scritto:Beh io stavo sganciando il target dopo essere stata la punta per molti km al fine di farlo agganciare dal resto del dispositivo
- antoniomlg
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Re: vittime del dovere
Messaggio da antoniomlg »
potresti spiegare in altre parole la dinamica dell'incidente?Charlie80 ha scritto:Beh io stavo sganciando il target dopo essere stata la punta per molti km al fine di farlo agganciare dal resto del dispositivo
tamponamento
perdita controllo
scoppio gomma
colpo di sonno
ecc ecc
Re: vittime del dovere
Messaggio da Charlie80 »
Io su una Smart tamponato da un tir con due scavatori sul pianale
Re: vittime del dovere
Caro collega, sei in una botte di ferro. Chiunque qui sul forum può buttarti giù la domanda ed aiutarti nella compilazione....poi se servirà interesserai l'Avv. Bava: a questo punto non credo convenga. Puoi chiedere anche a me.
Re: vittime del dovere
Messaggio da Charlie80 »
Grazie davvero a tutti io una domanda l'ho fatta , qualcuno potrebbe dargli una letta?
Re: vittime del dovere
Magari se mandi un messaggio privato a Umbtambor ti dice dove la può ricevere in visione magari fai attenzione perché rischi di dovergli pagare un caffè per il disturbo!Charlie80 ha scritto:Grazie davvero a tutti io una domanda l'ho fatta , qualcuno potrebbe dargli una letta?
Re: vittime del dovere
Zenmonk ha scritto:Magari se mandi un messaggio privato a Umbtambor ti dice dove la può ricevere in visione magari fai attenzione perché rischi di dovergli pagare un caffè per il disturbo!Charlie80 ha scritto:Grazie davvero a tutti io una domanda l'ho fatta , qualcuno potrebbe dargli una letta?
Un caffè è il minimo...almeno cappuccino e cornetto!
Re: vittime del dovere
Incidente stradale nel corso di un'inseguimento, questo ci doveva rientrare di sicuro.
Ma il Consiglio di Stato ha detto no-
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 12 ottobre 2016
NUMERO AFFARE 00211/2016
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal -OMISSIS-avverso diniego di riconoscimento di benefici riservati alle vittime del dovere o soggetti equiparati.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
Con atto notificato all'Amministrazione resistente in data 22 settembre 2015 e recante anche istanza cautelare -OMISSIS-ha impugnato con tre ordini di censure il provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza il 20 maggio 2015 e conosciuto, come riferito in ricorso, in data 29 maggio 2015, che ha rigettato l'istanza del ricorrente diretta ad ottenere la concessione dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere.
L’istanza ha chiesto i benefici in considerazione del seguente evento, riferito in ricorso.
Nella notte tra i giorni 12 e 13 maggio 1985 il ricorrente, in servizio di perlustrazione con autovettura di servizio per la repressione del contrabbando, inseguiva un’autovettura di contrabbandieri che non aveva ottemperato alla intimazione “ALT”.
Nel corso dell’inseguimento l’autovettura di servizio entrava in collisione con altra autovettura proveniente dal lato sinistro, ed il ricorrente riportava traumi e le lesioni riconosciuti dipendenti da causa di servizio ed oggetto di pensione privilegiata.
Il diniego impugnato, preceduto da comunicazione ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed emesso su conforme parere negativo della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di-OMISSIS-, ha richiamato l’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rilevando che, come da giurisprudenza conforme:
- perché possa applicarsi il citato comma 563 non è sufficiente che l’evento lesivo sia genericamente connesso all’espletamento delle funzioni di istituto;
- perché possa applicarsi il citato comma 564, e quindi gli interessati possano rientrare nella categoria degli “equiparati” alle vittime del dovere, le infermità permanentemente invalidanti debbono essere state contratte in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, e riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari situazioni ambientali od operative, cioè implicanti l’esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio in grado di esporre a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
- che pertanto il servizio svolto nel corso della missione deve essere caratterizzato da specifici elementi di rischio eccedenti quelli ordinari, ovvero superiori a quelli già di per sé insiti nella attività del reparto di appartenenza.
Il Ministero riferente ha espresso l'avviso che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione del principio di alternatività e comunque infondato nel merito; rilevando altresì che l'istanza cautelare non è meritevole di accoglimento perché mancanti i presupposti di legge (fumus boni iuris, danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato).
Nell’adunanza del 23 marzo 2016 è stato disposto il rinvio della trattazione dell’affare al fine di verificare la pregressa proposizione di ricorso giurisdizionale, rilevata dal Ministero, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale -OMISSIS-
Con nota datata 2 agosto 2016 quel Tar ha comunicato che non risulta ivi depositato un ricorso proposto da -OMISSIS-contro il Ministero dell’interno.
Considerato:
La eccepita inammissibilità di questo ricorso straordinario per violazione del principio di alternatività va esclusa, poiché dagli accertamenti istruttori è risultato che il pregresso ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale -OMISSIS- rilevato dal Ministero riferente, non è stato ivi depositato.
Nel merito il ricorso va respinto.
L’evento che ha determinato le lesioni relativamente alle quali il ricorrente ha chiesto i benefici previsti per le “vittime del dovere” è un incidente stradale verificatosi durante un inseguimento con la autovettura di servizio ed occorso con un’altra autovettura, estranea all’inseguimento.
L’evento, dunque, risulta estraneo per natura e nesso di causalità alle fattispecie previste dall’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i quali prevedono rispettivamente:
- eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; in attività di tutela della pubblica incolumità; a causa di azioni recate nei confronti dell’operatore in contesti di impiego internazionale non aventi necessariamente caratteristiche di ostilità;
- infermità contratte in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Lo specifico elemento di rischio, esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, è l’elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della “vittima del dovere”, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia è quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali, siano deceduti o abbiano riportato invalidità di carattere permanente, e l’incidente stradale occorso al ricorrente è privo di queste caratteristiche (confr., per tutte, Cons. Stato - Sez. III 11 agosto 2015, n. 3915; Sez. I, parere 31 gennaio 2013, n. 7595).
La definitiva pronuncia sul ricorso ne assorbe l’istanza cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respint
Lascio agli esperti il commento-
Ma il Consiglio di Stato ha detto no-
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 12 ottobre 2016
NUMERO AFFARE 00211/2016
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal -OMISSIS-avverso diniego di riconoscimento di benefici riservati alle vittime del dovere o soggetti equiparati.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
Con atto notificato all'Amministrazione resistente in data 22 settembre 2015 e recante anche istanza cautelare -OMISSIS-ha impugnato con tre ordini di censure il provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza il 20 maggio 2015 e conosciuto, come riferito in ricorso, in data 29 maggio 2015, che ha rigettato l'istanza del ricorrente diretta ad ottenere la concessione dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere.
L’istanza ha chiesto i benefici in considerazione del seguente evento, riferito in ricorso.
Nella notte tra i giorni 12 e 13 maggio 1985 il ricorrente, in servizio di perlustrazione con autovettura di servizio per la repressione del contrabbando, inseguiva un’autovettura di contrabbandieri che non aveva ottemperato alla intimazione “ALT”.
Nel corso dell’inseguimento l’autovettura di servizio entrava in collisione con altra autovettura proveniente dal lato sinistro, ed il ricorrente riportava traumi e le lesioni riconosciuti dipendenti da causa di servizio ed oggetto di pensione privilegiata.
Il diniego impugnato, preceduto da comunicazione ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed emesso su conforme parere negativo della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di-OMISSIS-, ha richiamato l’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rilevando che, come da giurisprudenza conforme:
- perché possa applicarsi il citato comma 563 non è sufficiente che l’evento lesivo sia genericamente connesso all’espletamento delle funzioni di istituto;
- perché possa applicarsi il citato comma 564, e quindi gli interessati possano rientrare nella categoria degli “equiparati” alle vittime del dovere, le infermità permanentemente invalidanti debbono essere state contratte in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, e riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari situazioni ambientali od operative, cioè implicanti l’esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio in grado di esporre a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
- che pertanto il servizio svolto nel corso della missione deve essere caratterizzato da specifici elementi di rischio eccedenti quelli ordinari, ovvero superiori a quelli già di per sé insiti nella attività del reparto di appartenenza.
Il Ministero riferente ha espresso l'avviso che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione del principio di alternatività e comunque infondato nel merito; rilevando altresì che l'istanza cautelare non è meritevole di accoglimento perché mancanti i presupposti di legge (fumus boni iuris, danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato).
Nell’adunanza del 23 marzo 2016 è stato disposto il rinvio della trattazione dell’affare al fine di verificare la pregressa proposizione di ricorso giurisdizionale, rilevata dal Ministero, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale -OMISSIS-
Con nota datata 2 agosto 2016 quel Tar ha comunicato che non risulta ivi depositato un ricorso proposto da -OMISSIS-contro il Ministero dell’interno.
Considerato:
La eccepita inammissibilità di questo ricorso straordinario per violazione del principio di alternatività va esclusa, poiché dagli accertamenti istruttori è risultato che il pregresso ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale -OMISSIS- rilevato dal Ministero riferente, non è stato ivi depositato.
Nel merito il ricorso va respinto.
L’evento che ha determinato le lesioni relativamente alle quali il ricorrente ha chiesto i benefici previsti per le “vittime del dovere” è un incidente stradale verificatosi durante un inseguimento con la autovettura di servizio ed occorso con un’altra autovettura, estranea all’inseguimento.
L’evento, dunque, risulta estraneo per natura e nesso di causalità alle fattispecie previste dall’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i quali prevedono rispettivamente:
- eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; in attività di tutela della pubblica incolumità; a causa di azioni recate nei confronti dell’operatore in contesti di impiego internazionale non aventi necessariamente caratteristiche di ostilità;
- infermità contratte in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Lo specifico elemento di rischio, esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, è l’elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della “vittima del dovere”, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia è quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali, siano deceduti o abbiano riportato invalidità di carattere permanente, e l’incidente stradale occorso al ricorrente è privo di queste caratteristiche (confr., per tutte, Cons. Stato - Sez. III 11 agosto 2015, n. 3915; Sez. I, parere 31 gennaio 2013, n. 7595).
La definitiva pronuncia sul ricorso ne assorbe l’istanza cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respint
Lascio agli esperti il commento-
Re: vittime del dovere
Non tutti i sinistri verificatesi nell’ambito di mansioni, pur connesse con l’ordine e la sicurezza pubblica, svolte da alcune categorie di lavoratori come militari, forze dell’ordine, vigili del fuoco, magistrati, possono determinare il riconoscimento dello status di “vittima del dovere”. Altrimenti il suddetto concetto si sovrapporrebbe a quello di “causa di servizioavt8 ha scritto:Incidente stradale nel corso di un'inseguimento, questo ci doveva rientrare di sicuro.
Ma il Consiglio di Stato ha detto no-
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 12 ottobre 2016
NUMERO AFFARE 00211/2016
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal -OMISSIS-avverso diniego di riconoscimento di benefici riservati alle vittime del dovere o soggetti equiparati.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
Con atto notificato all'Amministrazione resistente in data 22 settembre 2015 e recante anche istanza cautelare -OMISSIS-ha impugnato con tre ordini di censure il provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza il 20 maggio 2015 e conosciuto, come riferito in ricorso, in data 29 maggio 2015, che ha rigettato l'istanza del ricorrente diretta ad ottenere la concessione dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere.
L’istanza ha chiesto i benefici in considerazione del seguente evento, riferito in ricorso.
Nella notte tra i giorni 12 e 13 maggio 1985 il ricorrente, in servizio di perlustrazione con autovettura di servizio per la repressione del contrabbando, inseguiva un’autovettura di contrabbandieri che non aveva ottemperato alla intimazione “ALT”.
Nel corso dell’inseguimento l’autovettura di servizio entrava in collisione con altra autovettura proveniente dal lato sinistro, ed il ricorrente riportava traumi e le lesioni riconosciuti dipendenti da causa di servizio ed oggetto di pensione privilegiata.
Il diniego impugnato, preceduto da comunicazione ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed emesso su conforme parere negativo della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di-OMISSIS-, ha richiamato l’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rilevando che, come da giurisprudenza conforme:
- perché possa applicarsi il citato comma 563 non è sufficiente che l’evento lesivo sia genericamente connesso all’espletamento delle funzioni di istituto;
- perché possa applicarsi il citato comma 564, e quindi gli interessati possano rientrare nella categoria degli “equiparati” alle vittime del dovere, le infermità permanentemente invalidanti debbono essere state contratte in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, e riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari situazioni ambientali od operative, cioè implicanti l’esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio in grado di esporre a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
- che pertanto il servizio svolto nel corso della missione deve essere caratterizzato da specifici elementi di rischio eccedenti quelli ordinari, ovvero superiori a quelli già di per sé insiti nella attività del reparto di appartenenza.
Il Ministero riferente ha espresso l'avviso che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione del principio di alternatività e comunque infondato nel merito; rilevando altresì che l'istanza cautelare non è meritevole di accoglimento perché mancanti i presupposti di legge (fumus boni iuris, danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato).
Nell’adunanza del 23 marzo 2016 è stato disposto il rinvio della trattazione dell’affare al fine di verificare la pregressa proposizione di ricorso giurisdizionale, rilevata dal Ministero, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale -OMISSIS-
Con nota datata 2 agosto 2016 quel Tar ha comunicato che non risulta ivi depositato un ricorso proposto da -OMISSIS-contro il Ministero dell’interno.
Considerato:
La eccepita inammissibilità di questo ricorso straordinario per violazione del principio di alternatività va esclusa, poiché dagli accertamenti istruttori è risultato che il pregresso ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale -OMISSIS- rilevato dal Ministero riferente, non è stato ivi depositato.
Nel merito il ricorso va respinto.
L’evento che ha determinato le lesioni relativamente alle quali il ricorrente ha chiesto i benefici previsti per le “vittime del dovere” è un incidente stradale verificatosi durante un inseguimento con la autovettura di servizio ed occorso con un’altra autovettura, estranea all’inseguimento.
L’evento, dunque, risulta estraneo per natura e nesso di causalità alle fattispecie previste dall’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i quali prevedono rispettivamente:
- eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; in attività di tutela della pubblica incolumità; a causa di azioni recate nei confronti dell’operatore in contesti di impiego internazionale non aventi necessariamente caratteristiche di ostilità;
- infermità contratte in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Lo specifico elemento di rischio, esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, è l’elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della “vittima del dovere”, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia è quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali, siano deceduti o abbiano riportato invalidità di carattere permanente, e l’incidente stradale occorso al ricorrente è privo di queste caratteristiche (confr., per tutte, Cons. Stato - Sez. III 11 agosto 2015, n. 3915; Sez. I, parere 31 gennaio 2013, n. 7595).
La definitiva pronuncia sul ricorso ne assorbe l’istanza cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respint
Lascio agli esperti il commento-
Re: vittime del dovere
1) il consiglio di stato non ha ulteriormente titolo a pronunciarsi sulla questione per difetto di giurisdizione a seguito della nota novella a SS UU della Cassazione del 2017, trattandosi di diritto soggettivo primario in materia assistenziale.avt8 ha scritto:Non tutti i sinistri verificatesi nell’ambito di mansioni, pur connesse con l’ordine e la sicurezza pubblica, svolte da alcune categorie di lavoratori come militari, forze dell’ordine, vigili del fuoco, magistrati, possono determinare il riconoscimento dello status di “vittima del dovere”. Altrimenti il suddetto concetto si sovrapporrebbe a quello di “causa di servizioavt8 ha scritto:Incidente stradale nel corso di un'inseguimento, questo ci doveva rientrare di sicuro.
Ma il Consiglio di Stato ha detto no-
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 12 ottobre 2016
NUMERO AFFARE 00211/2016
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal -OMISSIS-avverso diniego di riconoscimento di benefici riservati alle vittime del dovere o soggetti equiparati.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
Con atto notificato all'Amministrazione resistente in data 22 settembre 2015 e recante anche istanza cautelare -OMISSIS-ha impugnato con tre ordini di censure il provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza il 20 maggio 2015 e conosciuto, come riferito in ricorso, in data 29 maggio 2015, che ha rigettato l'istanza del ricorrente diretta ad ottenere la concessione dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere.
L’istanza ha chiesto i benefici in considerazione del seguente evento, riferito in ricorso.
Nella notte tra i giorni 12 e 13 maggio 1985 il ricorrente, in servizio di perlustrazione con autovettura di servizio per la repressione del contrabbando, inseguiva un’autovettura di contrabbandieri che non aveva ottemperato alla intimazione “ALT”.
Nel corso dell’inseguimento l’autovettura di servizio entrava in collisione con altra autovettura proveniente dal lato sinistro, ed il ricorrente riportava traumi e le lesioni riconosciuti dipendenti da causa di servizio ed oggetto di pensione privilegiata.
Il diniego impugnato, preceduto da comunicazione ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed emesso su conforme parere negativo della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di-OMISSIS-, ha richiamato l’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rilevando che, come da giurisprudenza conforme:
- perché possa applicarsi il citato comma 563 non è sufficiente che l’evento lesivo sia genericamente connesso all’espletamento delle funzioni di istituto;
- perché possa applicarsi il citato comma 564, e quindi gli interessati possano rientrare nella categoria degli “equiparati” alle vittime del dovere, le infermità permanentemente invalidanti debbono essere state contratte in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, e riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari situazioni ambientali od operative, cioè implicanti l’esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio in grado di esporre a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
- che pertanto il servizio svolto nel corso della missione deve essere caratterizzato da specifici elementi di rischio eccedenti quelli ordinari, ovvero superiori a quelli già di per sé insiti nella attività del reparto di appartenenza.
Il Ministero riferente ha espresso l'avviso che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione del principio di alternatività e comunque infondato nel merito; rilevando altresì che l'istanza cautelare non è meritevole di accoglimento perché mancanti i presupposti di legge (fumus boni iuris, danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato).
Nell’adunanza del 23 marzo 2016 è stato disposto il rinvio della trattazione dell’affare al fine di verificare la pregressa proposizione di ricorso giurisdizionale, rilevata dal Ministero, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale -OMISSIS-
Con nota datata 2 agosto 2016 quel Tar ha comunicato che non risulta ivi depositato un ricorso proposto da -OMISSIS-contro il Ministero dell’interno.
Considerato:
La eccepita inammissibilità di questo ricorso straordinario per violazione del principio di alternatività va esclusa, poiché dagli accertamenti istruttori è risultato che il pregresso ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale -OMISSIS- rilevato dal Ministero riferente, non è stato ivi depositato.
Nel merito il ricorso va respinto.
L’evento che ha determinato le lesioni relativamente alle quali il ricorrente ha chiesto i benefici previsti per le “vittime del dovere” è un incidente stradale verificatosi durante un inseguimento con la autovettura di servizio ed occorso con un’altra autovettura, estranea all’inseguimento.
L’evento, dunque, risulta estraneo per natura e nesso di causalità alle fattispecie previste dall’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i quali prevedono rispettivamente:
- eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; in attività di tutela della pubblica incolumità; a causa di azioni recate nei confronti dell’operatore in contesti di impiego internazionale non aventi necessariamente caratteristiche di ostilità;
- infermità contratte in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Lo specifico elemento di rischio, esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, è l’elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della “vittima del dovere”, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia è quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali, siano deceduti o abbiano riportato invalidità di carattere permanente, e l’incidente stradale occorso al ricorrente è privo di queste caratteristiche (confr., per tutte, Cons. Stato - Sez. III 11 agosto 2015, n. 3915; Sez. I, parere 31 gennaio 2013, n. 7595).
La definitiva pronuncia sul ricorso ne assorbe l’istanza cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respint
Lascio agli esperti il commento-
2) il tribunale del lavoro competente, se adito con motivazioni valide, prevedibilmente non si comporterà da plotone di esecuzione dopo la disfatta di Caporetto, decimando le truppe con criterio aritmetico, bensì esaminerà la questione sotto i profili di fatto e diritto, esattamente come se fossimo in un Paese civile.
Re: vittime del dovere
Rileggendo mi è salita la pressione: il CdS osa affermare che un inseguimento non comporta rischi, il che è del tutto apodittico.Zenmonk ha scritto:1) il consiglio di stato non ha ulteriormente titolo a pronunciarsi sulla questione per difetto di giurisdizione a seguito della nota novella a SS UU della Cassazione del 2017, trattandosi di diritto soggettivo primario in materia assistenziale.avt8 ha scritto:Non tutti i sinistri verificatesi nell’ambito di mansioni, pur connesse con l’ordine e la sicurezza pubblica, svolte da alcune categorie di lavoratori come militari, forze dell’ordine, vigili del fuoco, magistrati, possono determinare il riconoscimento dello status di “vittima del dovere”. Altrimenti il suddetto concetto si sovrapporrebbe a quello di “causa di servizioavt8 ha scritto:Incidente stradale nel corso di un'inseguimento, questo ci doveva rientrare di sicuro.
Ma il Consiglio di Stato ha detto no-
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 12 ottobre 2016
NUMERO AFFARE 00211/2016
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal -OMISSIS-avverso diniego di riconoscimento di benefici riservati alle vittime del dovere o soggetti equiparati.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
Con atto notificato all'Amministrazione resistente in data 22 settembre 2015 e recante anche istanza cautelare -OMISSIS-ha impugnato con tre ordini di censure il provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza il 20 maggio 2015 e conosciuto, come riferito in ricorso, in data 29 maggio 2015, che ha rigettato l'istanza del ricorrente diretta ad ottenere la concessione dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere.
L’istanza ha chiesto i benefici in considerazione del seguente evento, riferito in ricorso.
Nella notte tra i giorni 12 e 13 maggio 1985 il ricorrente, in servizio di perlustrazione con autovettura di servizio per la repressione del contrabbando, inseguiva un’autovettura di contrabbandieri che non aveva ottemperato alla intimazione “ALT”.
Nel corso dell’inseguimento l’autovettura di servizio entrava in collisione con altra autovettura proveniente dal lato sinistro, ed il ricorrente riportava traumi e le lesioni riconosciuti dipendenti da causa di servizio ed oggetto di pensione privilegiata.
Il diniego impugnato, preceduto da comunicazione ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed emesso su conforme parere negativo della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di-OMISSIS-, ha richiamato l’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rilevando che, come da giurisprudenza conforme:
- perché possa applicarsi il citato comma 563 non è sufficiente che l’evento lesivo sia genericamente connesso all’espletamento delle funzioni di istituto;
- perché possa applicarsi il citato comma 564, e quindi gli interessati possano rientrare nella categoria degli “equiparati” alle vittime del dovere, le infermità permanentemente invalidanti debbono essere state contratte in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, e riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari situazioni ambientali od operative, cioè implicanti l’esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio in grado di esporre a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
- che pertanto il servizio svolto nel corso della missione deve essere caratterizzato da specifici elementi di rischio eccedenti quelli ordinari, ovvero superiori a quelli già di per sé insiti nella attività del reparto di appartenenza.
Il Ministero riferente ha espresso l'avviso che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione del principio di alternatività e comunque infondato nel merito; rilevando altresì che l'istanza cautelare non è meritevole di accoglimento perché mancanti i presupposti di legge (fumus boni iuris, danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato).
Nell’adunanza del 23 marzo 2016 è stato disposto il rinvio della trattazione dell’affare al fine di verificare la pregressa proposizione di ricorso giurisdizionale, rilevata dal Ministero, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale -OMISSIS-
Con nota datata 2 agosto 2016 quel Tar ha comunicato che non risulta ivi depositato un ricorso proposto da -OMISSIS-contro il Ministero dell’interno.
Considerato:
La eccepita inammissibilità di questo ricorso straordinario per violazione del principio di alternatività va esclusa, poiché dagli accertamenti istruttori è risultato che il pregresso ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale -OMISSIS- rilevato dal Ministero riferente, non è stato ivi depositato.
Nel merito il ricorso va respinto.
L’evento che ha determinato le lesioni relativamente alle quali il ricorrente ha chiesto i benefici previsti per le “vittime del dovere” è un incidente stradale verificatosi durante un inseguimento con la autovettura di servizio ed occorso con un’altra autovettura, estranea all’inseguimento.
L’evento, dunque, risulta estraneo per natura e nesso di causalità alle fattispecie previste dall’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i quali prevedono rispettivamente:
- eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; in attività di tutela della pubblica incolumità; a causa di azioni recate nei confronti dell’operatore in contesti di impiego internazionale non aventi necessariamente caratteristiche di ostilità;
- infermità contratte in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Lo specifico elemento di rischio, esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, è l’elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della “vittima del dovere”, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia è quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali, siano deceduti o abbiano riportato invalidità di carattere permanente, e l’incidente stradale occorso al ricorrente è privo di queste caratteristiche (confr., per tutte, Cons. Stato - Sez. III 11 agosto 2015, n. 3915; Sez. I, parere 31 gennaio 2013, n. 7595).
La definitiva pronuncia sul ricorso ne assorbe l’istanza cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respint
Lascio agli esperti il commento-
2) il tribunale del lavoro competente, se adito con motivazioni valide, prevedibilmente non si comporterà da plotone di esecuzione dopo la disfatta di Caporetto, decimando le truppe con criterio aritmetico, bensì esaminerà la questione sotto i profili di fatto e diritto, esattamente come se fossimo in un Paese civile.
Re: vittime del dovere
A prescindere che per le sentenze passate in giudicato, avanti al Giudice <Amministrativo, non possono per gli stessi motivi presentate avanti ad altro giudice cosi mi e stato riferito - In quanto anche per le sentenze passate in giudicato emesse dal Giudice Amministrativo con esito favorevole per il ricorrente, potrebbero essere impugnate per la revocazione da parte del Ministero,perchè emesse da un giudice non competente per giurisdizione ? Nel sistema processuale civile italiano questo non e possibile,tranne casi specifici che non comprendono la giurisdizione.- Perchè se fosse cosi, il Ministero tutte le cause che ha perso in questi anni avanti al Giudice Amministrativo potrebbe ,chiedere la revocazione perchè emesse da un giudice incompetente
Per quanto riguarda il diniego al riconoscimento di vittima del dovere al collega dell'inseguimento-
Posso dirti che giorni addietro ho letto un'articolo di un fatto analogo a colleghi della polizia che a Gorizia inseguivano dei clandestini che stavano fuggendo per varcare la frontiera,e sono stati oggetti di un sinistro,ed il giudice del lavoro di Gorizia e stato dello stesso avviso del consiglio di stato.-
Ma sul sito della Giustizia amministrativa se fai una ricerca vi sono una marea di sentenze ngative per sinistri stradali-
Per quanto riguarda il diniego al riconoscimento di vittima del dovere al collega dell'inseguimento-
Posso dirti che giorni addietro ho letto un'articolo di un fatto analogo a colleghi della polizia che a Gorizia inseguivano dei clandestini che stavano fuggendo per varcare la frontiera,e sono stati oggetti di un sinistro,ed il giudice del lavoro di Gorizia e stato dello stesso avviso del consiglio di stato.-
Ma sul sito della Giustizia amministrativa se fai una ricerca vi sono una marea di sentenze ngative per sinistri stradali-
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