vittime del dovere

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ciro49
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Re: vittime del dovere

Messaggio da ciro49 »

christian71 ha scritto:OTTIMO!!!... Grazie Panorama... ;-)

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Al collega e andata bene,in quanto e stato inviato alla CMO,prima del parere del consiglio di stato 2015-
E poi il suo ricorso era per ottemperanza in quanto già nel 2014, la cmo aveva riiconosciuto il danno biologico-
Per cui lui ha fatto ricorso per avere quello che gli era già stato accolto con il ricorso precedente al T.A.R.-
La stessa cosa capito a me che nel 2014 feci istanza e fui inviato alla CMO,in quanto era prima del parere del consiglio di stato-
Provate a a fare istanza adesso per essere inviati alla CMO per il riconoscimento del danno morale e biologico-
vedete se il ministero vi manda, oppure se addirittura risponde-


christian71
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Re: vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

ciro49 ha scritto:
christian71 ha scritto:OTTIMO!!!... Grazie Panorama... ;-)

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Al collega e andata bene,in quanto e stato inviato alla CMO,prima del parere del consiglio di stato 2015-
E poi il suo ricorso era per ottemperanza in quanto già nel 2014, la cmo aveva riiconosciuto il danno biologico-
Per cui lui ha fatto ricorso per avere quello che gli era già stato accolto con il ricorso precedente al T.A.R.-
La stessa cosa capito a me che nel 2014 feci istanza e fui inviato alla CMO,in quanto era prima del parere del consiglio di stato-
Provate a a fare istanza adesso per essere inviati alla CMO per il riconoscimento del danno morale e biologico-
vedete se il ministero vi manda, oppure se addirittura risponde-
Certo!!!... Adesso si fa tutto tramite Tribunale del Lavoro... Così il Consiglio di Stato....

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panorama
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

1) - decreto n. ....…. emesso ......., concessivo del beneficio della speciale elargizione di cui alla l. 206/2004 per un totale dovuto pari a 0.

Il Tar lazio precisa:

2) - di recente, la giurisdizione sulle controversie relative a benefici previsti per le persone equiparate alle vittime del dovere è stata di recente rimessa in discussione dalla Corte di Cassazione - Sezioni Unite con la sentenza del 16-11-2016, n. 23300, sulla base dell'analisi della disciplina da cui si evince che “si è in presenza di un diritto soggettivo e si verte in materia di assistenza”.

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SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201702182, - Public 2017-02-09 –

Pubblicato il 09/02/2017

N. 02182/2017 REG.PROV.COLL.
N. 13898/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13898 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Tommasetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Ss. Quattro, 61;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva non costituito in giudizio;

per l'annullamento
del decreto n. …. emesso in data 20.9.16 pos. 64146/ssb, concessivo del beneficio della speciale elargizione di cui alla l. 206/2004 per un totale dovuto pari a 0.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2017 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


L’art. 1904 del d.lvo n. 66/2010 stabilisce che “Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: ) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207”.

Il Caporal Maggiore ricorrente ha subito in data 14.4.2013, mentre si trovava in missione in Afghanistan, un infortunio causato da un’esplosione ricondotta a matrice terroristica per il quale ha presentato in data 19.5.2015 un’istanza volta a conseguire i benefici per le vittime del terrorismo di cui alla legge n.206/2004.

Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha riconosciuto la spettanza della speciale elargizione in parola ed ha tuttavia ritenuto di non dover liquidare al ricorrente alcunché in quanto l’interessato aveva già percepito dall’Assicurazione un importo volto ad indennizzare i danni relativi.

Il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Invero la Sezione aveva in diversi precedenti casi analoghi ritenuto la propria giurisdizione sulle controversie relative al beneficio in questione ritenendole riconducibili nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul personale pubblico non contrattualizzato (T.A.R. Lazio Sez. I bis, n. 7397/2011; n. 7363/2012; n. 4520/2014; 11604/2015; 10947/2015 e n. 6979/2016) al pari di analoghe provvidenze riconosciute ai militari con le svariate leggi di settori che disciplinano la materia pur se queste non attribuiscono all’autorità procedente alcuna discrezionalità né relativamente all’an né al quantum - come anche nel caso dell’equo indennizzo – e configurano l’attività come vincolata.

Tuttavia, di recente, la giurisdizione sulle controversie relative a benefici previsti per le persone equiparate alle vittime del dovere è stata di recente rimessa in discussione dalla Corte di Cassazione - Sezioni Unite con la sentenza del 16-11-2016, n. 23300, sulla base dell'analisi della disciplina da cui si evince che “si è in presenza di un diritto soggettivo e si verte in materia di assistenza”.

Con la predetta decisione la Suprema Corte ha precisato che “La normativa di riferimento è dettata dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 562 - 565, che hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono definite "vittime del dovere". La definizione di questa categoria di persone si rinviene nel comma 563, che così si esprime: "per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3, è in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità". Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l'area, disponendo: "sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative". Il comma successivo affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare "i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze" ai soggetti prima indicati o ai familiari superstiti. Il regolamento è stato emanato con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, che non si è limitato a disciplinare termini e modalità, ma ha compiuto una serie di precisazioni in ordine alla definizione di "benefici e provvidenze" e di "missioni". Alla luce di questa normativa, deve affermarsi che quello configurato dal legislatore è un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, in quanto, in presenza dei requisiti richiesti, i soggetti prima indicati, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di un'amministrazione pubblica priva di discrezionalità in ordine alla decisione di erogare o meno le provvidenze ed in ordine alla misura delle stesse (su questa medesima linea si sono espresse, in relazione a norme di analogo contenuto, Cass. 18 dicembre 2007, n. 26626 e 29 agosto 2008, n. 21927).

Si sostiene che elementi di discrezionalità si rinverrebbero nella disciplina che regola l'attività del Comitato di verifica cui la normativa richiamata del D.P.R. n. 90 del 2010, artt. 1079 e ss, codice dell'ordinamento militare) affida il compito di formulare un parere medico - legale in ordine al riconoscimento della dipendenza delle infermità invalidanti o del decesso da causa di servizio. Ma dall'analisi di tale disciplina emerge che il comitato non ha discrezionalità nello svolgere il suo compito di accertare la dipendenza da cause di servizio e deve applicare criteri e modalità precisate dalla legge per la determinazione dell'invalidità permanente.),a medesima normativa, poi, prevede che l'amministrazione "in conformità al giudizio espresso dalle commissioni mediche ospedaliere nonchè al parere del comitato di verifica" adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione, senza introdurre elementi di discrezionalità.

Nè un filtro discrezionale può essere desunto dal limite massimo di dieci milioni di curo all'anno, a decorrere dal (OMISSIS), previsto per la spesa finalizzata all'estensione dei benefici (L. n. 266 del 2005, comma 562), in quanto l'apposizione di un tetto alla spesa annua può giustificare il mancato accoglimento delle domande qualora il limite sia stato raggiunto e non vi siano più fondi, ma non discrezionalità nella erogazione del beneficio. Fissato il punto decisivo costituito dal fatto che si è in presenza di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, deve poi rilevarsi che tale diritto non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Si tratta infatti di un diritto che si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con la amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio. Come si è visto, la norma di riferimento è la L. n. 266 del 2005, comma 564, che estende la disciplina dettata per i dipendenti pubblici (dalla L. n. 466 del 1980, comma 563) anche a "coloro" che abbiano subito infermità dipendenti da causa di servizio, delineando un'area che si estende al di là del rapporto di impiego pubblico e che ingloba, ad esempio, i militari di leva, o che potrebbe estendersi a forme regolate di volontariato, prevedendo diritti anche in favore loro o dei familiari superstiti. Come si è sottolineato in dottrina, si è in presenza di un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi. Quindi la competenza è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e dell'assistenza sociale”.

Analoghe considerazioni e conclusioni sono contenute anche nella coeva sentenza n. 23396 del 17.11.2016.

Tale indirizzo è stato prontamente recepito dal TAR Toscana, sez. I, n. 63/2017, aderendo ad un analogo orientamento già espresso da alcuni Tribunali Amministrativi Regionali (vedi, tra tante, TAR Campania, sez. I, n. 4477/2016, n. 4263/2016; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 587/2015 e n. 1204/2015).

Il Collegio ritiene di doversi conformare al recente orientamento della Suprema Corte, anche al fine di evitare alla parte ricorrente di coltivare un giudizio il cui esito, allo stato attuale, incorrerebbe nella cassazione del Giudice della giurisdizione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia in esame rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, presso il quale il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 11 CPA e già dall’art. 59 della L. 69/2009, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda già presentata.

Sussistono giusti motivi, visto il recente mutamento di orientamento giurisprudenziale, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Floriana Rizzetto Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
panorama
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Re: vittime del dovere

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La posto anche qui nel caso qualcuno può trovare altre importanti notizie utili al riguardo.

Ricorso in Appello perso.

- ) - impossibilità di equiparare alcuni benefici tra il personale di Leva con quello in servizio permanente effettivo.

- ) - applicazione dei benefici previdenziali, previsti dagli articoli 2, 3 e 7 della predetta legge 206/2004, alla pensione privilegiata tabellare in godimento.
-------------------------------------------------------------------------------------------

1) - Il predetto, in data 6 febbraio 1984, mentre prestava servizio come militare di leva durante la missione Italcone Libano 2, restava ferito in un attentato nel corso di un bombardamento.

2) - Gli venivano diagnosticate e riconosciute dipendenti da causa di servizio le seguenti infermità: “ OMISSIS – OMISSIS ” e, dopo una prima concessione di pensione di VII ctg tabella A ( decreto n. 29 del 1989) , con decreto n. 803 del 2003 gli veniva conferita la pensione privilegiata tabellare di IV categoria tabella A a vita.

3) - In seguito, con decreto n. 667 del 2007 gli veniva concesso anche l’assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° ottobre 2003 fino al 30 settembre 2007.

4) - Con ulteriore decreto n. 289 del 2013 l’assegno di incollocabilità veniva confermato fino al 30 settembre 2015 e, infine, con decreto n. 32 del 13 febbraio 2015 il predetto assegno gli veniva confermato fino al compimento del 65° anno di età e, a titolo compensativo, a decorrere dal 65° anno e da durare a vita.

5) - Nel frattempo, il militare è stato riconosciuto vittima del terrorismo e con decreto n. 67 del 26 ottobre 2010 (modificato poi con decreto n. 220 del 2012) gli sono stati concessi gli speciali benefici connessi a tale status, più precisamente:

- l’assegno vitalizio ex legge n. 407 del 1998;

- lo speciale assegno vitalizio ex articolo 5 della legge n. 206 del 2004.

6) - Con decreto successivo, n. 91 del 2011 gli è stata concessa la speciale elargizione di cui alla legge 466 del 1980.

7) - Con il ricorso presentato innanzi al Giudice di prime cure, l’attuale appellante chiedeva, altresì, il riconoscimento di alcuni benefici previdenziali di cui alla legge n. 466 del 1980:

1. L’incremento del 7,5 % per cento della retribuzione pensionabile (articolo 2);
2. l’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi (articolo 3);
3. l’adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità (articolo 7).

8) - A sostegno di tali domande la parte ha rilevato come tale normativa speciale debba applicarsi a tutte le vittime degli atti di terrorismo, ivi compresi i militari di leva.

La Corte precisa:

9) - L’ impossibilità giuridica di equiparare il servizio permanente effettivo, connotato dalla sussistenza di un rapporto di impiego con una retribuzione pensionabile e assoggetta alle ritenute di natura contributiva e il servizio di leva connotato da un paga giornaliera non soggetta a tali ritenute, impedisce l’equiparazione dei rispettivi trattamenti pensionistici.

10) - Nessuna rilevanza, ai fini del decidere, presenta la sentenza n. 23300/16 della Corte Suprema di Cassazione, depositata in udienza dal difensore intervenuto per delega, in favore di parte appellante, che, nell’interpretare la norma di cui al comma 564 della legge 266/2005, precisa che la norma estende le disciplina dettata per i dipendenti pubblici (dal comma 563 e dalla legge 466/1980) anche a coloro che abbiano subito infermità dipendenti da causa di servizio al di là del rapporto di impiego pubblico, delineando un’area che ingloba anche i militari di leva.

11) - Si tratta di benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo e a tutte quelle che vengono definite vittime del dovere.

12) - I benefici pensionistici previsti dagli articoli 2, 3 e 7 della legge 206, a differenza da quanto sostenuto da parte appellante invece, non possono in alcun modo essere applicati alla pensione privilegiata tabellare in godimento al sig. L. P., attesa l’impossibilità di equiparare sul piano giuridico le due tipologie di pensioni.

Cmq. leggete il tutto qui sotto per una migliare valutazione dei diritti.
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SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 25 09/02/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 25 2017 PENSIONI 09/02/2017



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:
Dott. Giovanni Coppola Presidente
Dott. Vincenzo Lo Presti Consigliere
Dott.ssa Annna Luisa Carra Consigliere
Dott. Valter Del Rosario Consigliere
Dott. Guido Petrigni Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.25/A/2017

nel giudizio d’appello in materia pensionistica iscritto al n. 5606/P del registro di segreteria, promosso da L. P., nato a Omissis il Omissis, residente a Omissis (???) in Via XX Settembre n. 78, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Bava e dall’avv. Francesco Saladino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in via S. Lo Forte n.13 a Palermo, contro il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante, per la riforma della sentenza n. 278 del 23.6.2016 emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, per la Regione Siciliana.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 22 novembre 2016, il relatore dott. Guido Petrigni e l’avvocato Giuseppe Gruppuso, per delega dell’avv. Andrea Bava, per parte appellante; non rappresentato il Ministero della Difesa.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato il sig. L. P., già marinaio di leva, chiedeva che gli fossero riconosciuti tutti i benefici previsti dagli articoli 2,3 e 7 della legge 3 agosto 2004 n. 206.

Il predetto, in data 6 febbraio 1984, mentre prestava servizio come militare di leva durante la missione Italcone Libano 2, restava ferito in un attentato nel corso di un bombardamento.

Gli venivano diagnosticate e riconosciute dipendenti da causa di servizio le seguenti infermità: “ OMISSIS – OMISSIS ” e, dopo una prima concessione di pensione di VII ctg tabella A ( decreto n. 29 del 1989) , con decreto n. 803 del 2003 gli veniva conferita la pensione privilegiata tabellare di IV categoria tabella A a vita.

In seguito, con decreto n. 667 del 2007 gli veniva concesso anche l’assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° ottobre 2003 fino al 30 settembre 2007.

Con ulteriore decreto n. 289 del 2013 l’assegno di incollocabilità veniva confermato fino al 30 settembre 2015 e, infine, con decreto n. 32 del 13 febbraio 2015 il predetto assegno gli veniva confermato fino al compimento del 65° anno di età e, a titolo compensativo, a decorrere dal 65° anno e da durare a vita.

Nel frattempo, il militare è stato riconosciuto vittima del terrorismo e con decreto n. 67 del 26 ottobre 2010 (modificato poi con decreto n. 220 del 2012) gli sono stati concessi gli speciali benefici connessi a tale status, più precisamente:

- l’assegno vitalizio ex legge n. 407 del 1998;

- lo speciale assegno vitalizio ex articolo 5 della legge n. 206 del 2004.

Con decreto successivo, n. 91 del 2011 gli è stata concessa la speciale elargizione di cui alla legge 466 del 1980.

Con il ricorso presentato innanzi al Giudice di prime cure, l’attuale appellante chiedeva, altresì, il riconoscimento di alcuni benefici previdenziali di cui alla legge n. 466 del 1980:

1. L’incremento del 7,5 % per cento della retribuzione pensionabile (articolo 2);

2. l’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi (articolo 3);

3. l’adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità (articolo 7).

A sostegno di tali domande la parte ha rilevato come tale normativa speciale debba applicarsi a tutte le vittime degli atti di terrorismo, ivi compresi i militari di leva.

Con sentenza n. 278/2016 la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana ha rigettato il ricorso.

Con appello depositato il 23 giugno 2016 il sig. L. P. si grava delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata rilevando che la legge 206/2004 vale per tutti, pubblici e privati, lavoratori autonomi e non può non valere per i militari di leva e dunque sul relativo trattamento pensionistico.

In considerazione di ciò si chiede che, in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarato il riconoscimento del beneficio, e per l’effetto l’amministrazione sia condannata alla erogazione delle differenze di pensione , con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 206/04.

Il Ministero della Difesa, nel costituirsi in giudizio con memoria versata in atti il 14 novembre 2016, ha chiesto il rigetto dell’appello.

All’odierna pubblica udienza il difensore intervenuto per parte appellante, nel depositare un recente arresto giurisprudenziale della Cassazione, ha reiterato le ragioni del ricorso.

Diritto

L’appello è infondato.

Le ragioni del gravame sono sostanzialmente fondate sul fatto che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare le ragioni della parte e dichiarare il suo diritto all’applicazione dei benefici previdenziali, previsti dagli articoli 2, 3 e 7 della predetta legge 206/2004, alla pensione privilegiata tabellare in godimento.

La legge 206/2004 precitata detta norme in favore delle vittime di atti di terrorismo o di strage e si inserisce su una diversificata disciplina preesistente quali le leggi n. 302 del 1990, n. 407 del 1998 e l’art. 82 della legge n. 388 del 2000, tutte espressamente richiamate dal secondo comma dell’art. 1 della legge, che prevedono la possibilità di corrispondere, tra l’altro, benefici a carattere tipicamente risarcitorio quali l’assegno vitalizio, lo speciale assegno vitalizio e la speciale elargizione tutti regolarmente liquidati al ricorrente.

La parte, invece, ha richiesto il riconoscimento di benefici a carattere tipicamente previdenziale quali l’aumento del 7,5 per cento della pensione , l’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi e l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.

Al militare di leva che, per fatti di servizio, subisca infermità o lesioni, non suscettibili di miglioramento e ascrivibili alla Tab. “A” annessa ala D.P.R. 834 del 1981, viene conferita la pensione privilegiata “tabellare”, ai sensi dell’art. 67, comma 5, del D.P.R. n. 1092 del 1973.

Tale trattamento pensionistico, analogamente alle pensioni di guerra, ha natura indennitaria o risarcitoria in favore del militare per le menomazioni dell’integrità personale, subite a causa del servizio e va distinta dalle pensioni ordinarie (anche privilegiate) che, in quanto legate al pregresso rapporto d’impiego, hanno natura di retribuzione differita (ex plurimis: Corte Costituzionale n. 75/1968; nn. 24 e 176/1975, n. 116/2013) e che trovavano la loro causa nella cessazione dell'attività lavorativa.

Conseguentemente, a differenza della pensione privilegiata ordinaria, quella tabellare, non essendo legata da un rapporto lavorativo precedentemente costituito, non assume, a differenza di quest’ultima una connotazione previdenziale.

Inoltre, per quanto concerne il quantum, mentre la pensione privilegiata ordinaria è commisurata anche con riferimento alla durata del servizio (militare) prestato e, quindi, prendendo in considerazione la base pensionabile spettante, quella “tabellare” viene commisurata solo in base alla gravità della lesione dell’integrità fisica subita, a causa della prestazione di un servizio (di leva) obbligatorio imposto dall’ordinamento.

La natura indennitaria – risarcitoria della pensione tabellare, connessa allo svolgimento di una prestazione obbligatoria, si riflette pure sul suo regime di esenzione fiscale, a differenza della pensione ordinaria che, quale retribuzione differita, è assoggettata all’imposta nel suo intero ammontare.

Si deve, anche, rilevare che il militare di leva veniva compensato con una paga giornaliera e non era destinatario di una retribuzione pensionabile né soggetta a ritenute di natura contributiva.

Tanto premesso, l’art. 3 della legge n. 466 del 1980, che detta norme in materia di speciali elargizioni a favore di categorie di pubblici dipendenti e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, prevede espressamente la sussistenza di un rapporto d’impiego e tale non è considerato il servizio di leva.

Pertanto, la giuridica impossibilità di equiparare il servizio permanente effettivo, connotato dalla sussistenza di un rapporto d’impiego con una retribuzione pensionabile e assoggettata alle ritenute di natura contributiva e il servizio di leva connotato da una paga giornaliera non soggetta a tali ritenute, impedisce, parimenti, l’equiparazione dei rispettivi trattamenti pensionistici.

Peraltro, anche l’art. 1897 del Codice dell’ordinamento militare (D.lvo n. 66 del 15 marzo 2010), che disciplina lo speciale trattamento pensionistico di reversibilità per i caduti vittime del dovere, prevede una differenziazione tra i militari in servizio permanente effettivo, ufficiali, sottoufficiali e graduati (comma 1) e i militari di truppa, categoria cui appartengono i militari di leva (comma 2). Mentre ai superstiti dei primi la pensione è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito all’atto del decesso, ai militari di truppa è, invece, liquidata ai sensi dell’art. 67, quinto comma del DPR n. 1092 del 1973, cioè nella misura tabellare.

L’ impossibilità giuridica di equiparare il servizio permanente effettivo, connotato dalla sussistenza di un rapporto di impiego con una retribuzione pensionabile e assoggetta alle ritenute di natura contributiva e il servizio di leva connotato da un paga giornaliera non soggetta a tali ritenute, impedisce l’equiparazione dei rispettivi trattamenti pensionistici.

Nessuna rilevanza, ai fini del decidere, presenta la sentenza n. 23300/16 della Corte Suprema di Cassazione, depositata in udienza dal difensore intervenuto per delega, in favore di parte appellante, che, nell’interpretare la norma di cui al comma 564 della legge 266/2005, precisa che la norma estende le disciplina dettata per i dipendenti pubblici (dal comma 563 e dalla legge 466/1980) anche a coloro che abbiano subito infermità dipendenti da causa di servizio al di là del rapporto di impiego pubblico, delineando un’area che ingloba anche i militari di leva.

Si tratta di benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo e a tutte quelle che vengono definite vittime del dovere.

Fissato il punto decisivo costituito dal fatto che si è in presenza di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, ovviamente tale diritto non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Si tratta di un diritto che si colloca fuori e va al di là del rapporto, contrattualizzato o meno che sia.

I benefici pensionistici previsti dagli articoli 2, 3 e 7 della legge 206, a differenza da quanto sostenuto da parte appellante invece, non possono in alcun modo essere applicati alla pensione privilegiata tabellare in godimento al sig. L. P., attesa l’impossibilità di equiparare sul piano giuridico le due tipologie di pensioni.
Infatti, sia l’aumento del 7,5 per cento che l’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi e il costante adeguamento al trattamento dei pari grado in servizio, presuppongono necessariamente la preesistenza di un valido rapporto di lavoro e, conseguentemente, una base pensionabile, un montante contributivo e un parallelismo con i pari grado in servizio, requisiti assolutamente inesistenti nell’ipotesi di pensione tabellare avente natura indennitaria – risarcitoria.

In tal senso la Corte cost. con recente sentenza del 11-11-2016, n. 240, ha rilevato che i numerosi provvedimenti legislativi contengono, tra l'altro, previsioni dettagliate in materia di trattamento economico e previdenziale, di indennità di missione e di coperture assicurative specifiche in favore del personale militare coinvolto.

Il tutto risulta quindi frutto di scelte discrezionali del legislatore non irragionevoli.

Eloquente è la conclusione della precitata sentenza, a mente della quale “ non sussiste alcuna sperequazione tra la posizione del militare che nell’ambito di un servizio svolto professionalmente decida volontariamente di partecipare a missioni internazionali e che quindi riceva un peculiare trattamento retributivo e stipendiale, comunque migliorativo rispetto a quello normalmente percepito nel corso del rapporto di lavoro, e quella dell’arruolato in seguito a provvedimenti più o meno generali di richiamo alle armi, cui spetterebbe, allo stato della legislazione vigente…un compenso giornaliero, il cosiddetto soldo, poco più che simbolico”.

L’appello va, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio, che seguono la soccombenza, vengono liquidate, in favore del Ministero della Difesa, in € 500,00.

Per quanto riguarda l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 10 della legge n. 206/2004 in materia di patrocinio a spese dello Stato, si osserva che tali spese vengono liquidate nei modi indicati dall’art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, su specifica istanza sottoscritta dalla parte che ne abbia titolo.

La Corte di Cassazione (Sez. Lav., 22/7/2010 n. 17238), intervenendo su tale norma, ha affermato che “si applica anche ai giudizi che vedono le vittime soccombenti, dovendosi ritenere che la norma miri a garantire la massima tutela alle vittime del terrorismo, indipendentemente dal riconoscimento o meno della fondatezza delle loro ragioni”.

Nella fattispecie in esame, la difesa dell’appellante si è limitata a dedurre in gravame l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 10 della legge n. 206/2004 - in ordine alla sussistenza del diritto al patrocinio a spese dello Stato anche in caso di soccombenza - ma non ha fatto seguire, né depositato alcuna nota spese.

In assenza di tale nota, l’onorario spettante ai difensori dell’appellante, da porre a carico dello Stato, ai sensi del predetto art. 10 della legge n. 206 del 2004 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007, viene liquidato, con separato decreto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello in epigrafe.

Liquida le spese del giudizio, in favore del Ministero della Difesa, in € 500,00.

Con separato decreto, a cura del magistrato relatore, verrà liquidato l’onorario spettante ai difensori dell’appellante, da porre a carico dello Stato, ai sensi del predetto art. 10 della legge n. 206 del 2004 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 novembre 2016.
L’Estensore Il Presidente
F.TO (Dr. Guido Petrigni) F.TO (Dr. Giovanni Coppola)

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo,09/02/2017

Il Direttore della Segreteria
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

Ricorso straordinario al PdR dichiarato inammissibile.
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1) - Recentemente le Sezioni Unite della Corte di cassazione, si sono espresse osservando che la qualificazione della provvidenza in contestazione come oggetto di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo è priva di fondamento, atteso che - non diversamente da quanto accade per altre pregresse fattispecie normative similari - l'amministrazione deve solo procedere in subiecta materia ad una attività esplicativa di mera discrezionalità tecnica mentre le modalità del suo agire sono regolate dalla fonte regolamentare; del pari priva di fondamento è stata ritenuta la tesi della riconducibilità della pretesa in contestazione alla giurisdizione esclusiva del g.a, perchè la fonte del diritto è individuata direttamente nella legge e non nell'esistenza del detto rapporto (Cass. S.U., ord. 13 gennaio 2017 n. 759).

N.B.: leggete il contesto direttamente qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700670 - Public 2017-03-20 -

Numero 00670/2017 e data 17/03/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 15 febbraio 2017

NUMERO AFFARE 01898/2016

OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso la mancata riliquidazione della speciale elargizione quale -OMISSIS-;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. -OMISSIS- con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Neri;


Premesso in fatto e considerato in diritto.

1. Come emerge dal provvedimento impugnato e dalla relazione ministeriale, il ricorrente, che all’epoca dell’evento lesivo era assistente capo della Polizia di Stato, ora in quiescenza, proponeva all’Amministrazione istanza per la rivalutazione dei benefici previsti dalla normativa vigente quale “-OMISSIS-” (status che gli era già stato riconosciuto) per le lesioni -OMISSIS- il -OMISSIS- nel tentativo di sedare una -OMISSIS- In particolare, a seguito di una prima istanza, la Commissione medico legale, con verbale -OMISSIS-, aveva qualificato l’invalidità riportata quale conseguenza diretta degli eventi nella percentuale del 10% con riferimento alla capacità lavorativa e, con decreto del -OMISSIS-, era stata concessa all’interessato una speciale elargizione di cui alla legge n. 266/2005 pari ad euro 22.280,00.

Il Ministero, ricevuta la domanda di rivalutazione dei benefici, avviava l’istruttoria, richiedendo il parere della Commissione medica che riferiva che l’interessato, alla data di cessazione del servizio per dispensa (-OMISSIS- per avere superato il periodo massimo di aspettativa, era da considerarsi idoneo al servizio di istituto. Il ricorrente era cessato dunque prematuramente dal servizio per ragioni indipendenti dallo status di “-OMISSIS-”.

L’Amministrazione, inviato il preavviso di rigetto ex art 10 bis L. 241/90, al quale l’interessato rispondeva con note che venivano considerate prive di elementi nuovi, respingeva la seconda istanza con il provvedimento ora impugnato.

Tutto ciò premesso l’interessato chiede l’annullamento del provvedimento in quanto illegittimo e la concessione dei benefici previsti dall’articolo 1, comma 5, della L. 302/90.

Il Ministero riferente si è espresso per il rigetto del ricorso per infondatezza.

2. Ad avviso della Sezione il ricorso è prioritariamente inammissibile per difetto di giurisdizione.

Recentemente le Sezioni Unite della Corte di cassazione, si sono espresse osservando che la qualificazione della provvidenza in contestazione come oggetto di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo è priva di fondamento, atteso che - non diversamente da quanto accade per altre pregresse fattispecie normative similari - l'amministrazione deve solo procedere in subiecta materia ad una attività esplicativa di mera discrezionalità tecnica mentre le modalità del suo agire sono regolate dalla fonte regolamentare; del pari priva di fondamento è stata ritenuta la tesi della riconducibilità della pretesa in contestazione alla giurisdizione esclusiva del g.a, perchè la fonte del diritto è individuata direttamente nella legge e non nell'esistenza del detto rapporto (Cass. S.U., ord. 13 gennaio 2017 n. 759). La Corte ha anche richiamato i principi in passato elaborati secondo cui "in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563, dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c., e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale" (Cass. civ., sez. un. n. 23300 del 2016 e n. 23390 del 2016).

3. Alla luce di tali princìpi, il Consiglio esprime parere nel senso che il ricorso vada dichiarato inammissibile perché trattasi di controversia spettante alla giurisdizione del Giudice ordinario.

In costante applicazione dell’orientamento espresso da questo Consiglio, preso atto del fatto che il ricorso straordinario “è tendenzialmente giurisdizionale nella sostanza, anche se formalmente amministrativo” (Cons. St., sez. riun. I e II, parere 7 maggio 2012 n. 2131; per l’assimilazione ai rimedi di tipo giurisdizionale si vedano anche Cons. St., ap., 6 maggio 2013 n. 9), nella fattispecie oggetto della presente decisione deve trovare applicazione quanto stabilito dall’articolo 11 c.p.a.

Conseguentemente, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta con il presente ricorso straordinario se la parte riproporrà la “domanda” innanzi al Giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato esprime parere nel senso che il ricorso vada dichiarato inammissibile fatta salva la facoltà della ricorrente di riproporre la domanda, innanzi al Giudice ordinario, nel termine assegnato, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenzo Neri Mario Luigi Torsello




IL SEGRETARIO
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Re: vittime del dovere

Messaggio da luigi.1963 »

Salve a tutti, chi sa dirmi quanto tempo passa dopo la visita della CMO che ti rispondono per il riconoscimento? dalla visita sono trascorsi 10 mesi come lo devo interpretare questo ritardo negativo o positivo?
grazie
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semaig
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Re: vittime del dovere

Messaggio da semaig »

luigi.1963 ha scritto:Salve a tutti, chi sa dirmi quanto tempo passa dopo la visita della CMO che ti rispondono per il riconoscimento? dalla visita sono trascorsi 10 mesi come lo devo interpretare questo ritardo negativo o positivo?
grazie
Visita CMO luglio 2012, decreti emessi luglio 2013, puoi fare domanda alla CMO per avere copia del verbale o in alternativa alla Prefettura competente
christian71
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Re: vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

Salve Luigi... Dipende molto anche da quanto tempo ha impiegato la CMO ad inviare il suo verbale alla Prefettura e quest'ultima ad inoltrarlo al Ministero...
Nel mio caso la CMO aveva impiegato 4 mesi circa e da gennaio che avevo fatto la visita il Minisero ha fatto i decreti ad agosto e a novembre mi sono stati notificati... Ma in alcuni casi quella CMO (quella di Roma) ha impiegato anche 6 mesi per emettere il verbale e di conseguenza si possono allungare anche i tempi...

Saluti e in bocca al lupo...
Chriatian

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Re: vittime del dovere

Messaggio da montegrotto72 »

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Re: vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

Ottimo Montegrotto... Grazie per aver condiviso questa buona notizia... ;-)

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Re: vittime del dovere

Messaggio da montegrotto72 »

christian71 ha scritto:Ottimo Montegrotto... Grazie per aver condiviso questa buona notizia... ;-)

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l'ha appena condivisa il ben noto avvocato genovese che stava seguendo la mia equiparazione d'assegno per l'appunto, tra l'altro vinta in causa al tribunale del lavoro già dal 18 gennaio us....
certo adesso tutti coloro che saranno riconosciuti non dovranno tribolare come noi.......è un po' come il fratello maggiore che spiana la strada agli altri fratelli in casa per i benefici con i genitori [emoji23][emoji23][emoji23]


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Zenmonk
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Zenmonk »

E ora, bella diffida e messa in mora al ministero a rifare i decreti come stabilito dalla cassazione, in caso contrario risponde della lite temeraria e del danno erariale instaurandosi un contenzioso destinato a sicura sorte
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Re: vittime del dovere

Messaggio da franruggi »

E per quelli in itinere?
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Zenmonk »

franruggi ha scritto:E per quelli in itinere?
In un'ottica di buona gestione dovrebbero rinunciare alla causa per evitare sicuro aggravio di spese per l'erario e conseguente addebito per danno erariale; in questo senso il tuo legale dovrebbe invitarli e depositare apposita memoria.
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Re: vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

Zenmonk ha scritto:
franruggi ha scritto:E per quelli in itinere?
In un'ottica di buona gestione dovrebbero rinunciare alla causa per evitare sicuro aggravio di spese per l'erario e conseguente addebito per danno erariale; in questo senso il tuo legale dovrebbe invitarli e depositare apposita memoria.
Non e cosi, si vede che non hai mai fatto una causa contro il Ministero-
Perchè se a seguito di istanza il Ministero non riconosce il vitalizio da 500, euro occorre fare ricorso, e vedere se il Ministero si costituisce-Nel caso che non lo fa il giudice del Lavoro esamina il ricorso ed anche in applicazione di questa ultima sentenza accoglie il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese-
E siccome i burocrati non pagano mai di tasca loro, continueranno a fare istruzionismo-L'avvocato del ricorrente non deve scrivere a nessuno per farlo desistere-
Perchè se il ministero dovrebbe accogliere tutte le istanze dei pretendenti con tutti gli arretrati che vanno dai 5000 ai 30.000 cadauno,la spesa non e indifferente per lo stato-
Logicamente chi ha già fatto il ricorso e lo ha vinto e magari sia stato appellato come nel mio caso-
E visto che mi ha già pagato, e considerato il contenuto della sentenza delle sezioni unite, il problema non ci sarà-
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