Re: vittime del dovere
Inviato: ven ago 23, 2019 8:46 am
meglio postarla anche, P.P. indiretta quale madre separata di VdD
Ricorso Accolto
S. I., madre del Vigile del Fuoco F. B., deceduto in servizio in data 20.12.1999 e iscritto nell’Elenco delle Vittime del Dovere,
1) - Con sentenza n. 454 del 30.11.2018 la sezione III appello ha accolto l’appello e per l’effetto “annulla la sentenza della Sezione territoriale per la regione Toscana n. 215/2015 depositata in data 26 ottobre 2015 e rinvia gli atti al primo Giudice, in diversa composizione, per la verifica degli ulteriori requisiti di legge per il conferimento del trattamento privilegiato indiretto. Spese al definitivo”.
2) - La sentenza d’appello ha, infatti, ritenuto che dall’esame della normativa in materia ...OMISSIS….. emerge che il trattamento devoluto alla madre vedova, sulla base dell’art. 57 DPR 915/1978, è subordinato solo allo stato vedovile e non alle condizioni di età o di inabilità a proficuo lavoro richieste per il padre. Pertanto, ha affermato il giudice dell’appello: “il diritto della sig.ra S. alla pensione è subordinata al solo stato di donna separata dal marito e non anche alle condizioni di età o di inabilità a un proficuo lavoro richieste per il padre dalla lettera a) del primo comma dell’art. 57 del DPR n. 915 del 1978”.
La CdC regionale scrive:
3) - Il presente giudizio, in conformità con quanto stabilito nella sentenza della sezione III appello n. 454/2018, ha per oggetto l’accertamento, ai sensi dell’art. 92, comma 3, TU 1092/1973, del diritto della ricorrente alla pensione indiretta nella misura e alle condizioni previste dagli artt. 57, 58, 60 e 70 DPR 915/78.
4) - Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che la sig.ra S. ed il marito si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata dal Tribunale di Arezzo in data 5.8.2012.
Cmq. leggete tutto il contesto nell'allegata sentenza.
--------------------------------
D.P.R. 1092/1973
TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA'
Art. 92.
(Trattamento privilegiato di riversibilità)
Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori restano quelli previsti dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI.
Il precedente comma si applica anche per gli eventi anteriori alla cessazione della guerra 1940-45.
E' data facoltà agli aventi causa di optare per il trattamento derivante dall'applicazione delle norme contenute negli articoli precedenti di questo titolo. In tal caso le aliquote di cui al primo comma dell'art. 88 si applicano, col minimo del 50 per cento, alla pensione privilegiata diretta di prima categoria.
Qualora i fatti di servizio possano dar luogo a trattamento di infortunio, si applicano agli aventi causa le disposizioni dell'art. 65, terzo comma, o dell'art. 66, secondo comma.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile sia deceduto a causa delle infermità o e lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento privilegiato.
Ai fini di quanto disposto nel presente articolo, l'applicazione delle norme in materia di pensioni di guerra non può avere effetto anteriore al 21 novembre 1967.
Ricorso Accolto
S. I., madre del Vigile del Fuoco F. B., deceduto in servizio in data 20.12.1999 e iscritto nell’Elenco delle Vittime del Dovere,
1) - Con sentenza n. 454 del 30.11.2018 la sezione III appello ha accolto l’appello e per l’effetto “annulla la sentenza della Sezione territoriale per la regione Toscana n. 215/2015 depositata in data 26 ottobre 2015 e rinvia gli atti al primo Giudice, in diversa composizione, per la verifica degli ulteriori requisiti di legge per il conferimento del trattamento privilegiato indiretto. Spese al definitivo”.
2) - La sentenza d’appello ha, infatti, ritenuto che dall’esame della normativa in materia ...OMISSIS….. emerge che il trattamento devoluto alla madre vedova, sulla base dell’art. 57 DPR 915/1978, è subordinato solo allo stato vedovile e non alle condizioni di età o di inabilità a proficuo lavoro richieste per il padre. Pertanto, ha affermato il giudice dell’appello: “il diritto della sig.ra S. alla pensione è subordinata al solo stato di donna separata dal marito e non anche alle condizioni di età o di inabilità a un proficuo lavoro richieste per il padre dalla lettera a) del primo comma dell’art. 57 del DPR n. 915 del 1978”.
La CdC regionale scrive:
3) - Il presente giudizio, in conformità con quanto stabilito nella sentenza della sezione III appello n. 454/2018, ha per oggetto l’accertamento, ai sensi dell’art. 92, comma 3, TU 1092/1973, del diritto della ricorrente alla pensione indiretta nella misura e alle condizioni previste dagli artt. 57, 58, 60 e 70 DPR 915/78.
4) - Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che la sig.ra S. ed il marito si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata dal Tribunale di Arezzo in data 5.8.2012.
Cmq. leggete tutto il contesto nell'allegata sentenza.
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D.P.R. 1092/1973
TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA'
Art. 92.
(Trattamento privilegiato di riversibilità)
Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori restano quelli previsti dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI.
Il precedente comma si applica anche per gli eventi anteriori alla cessazione della guerra 1940-45.
E' data facoltà agli aventi causa di optare per il trattamento derivante dall'applicazione delle norme contenute negli articoli precedenti di questo titolo. In tal caso le aliquote di cui al primo comma dell'art. 88 si applicano, col minimo del 50 per cento, alla pensione privilegiata diretta di prima categoria.
Qualora i fatti di servizio possano dar luogo a trattamento di infortunio, si applicano agli aventi causa le disposizioni dell'art. 65, terzo comma, o dell'art. 66, secondo comma.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile sia deceduto a causa delle infermità o e lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento privilegiato.
Ai fini di quanto disposto nel presente articolo, l'applicazione delle norme in materia di pensioni di guerra non può avere effetto anteriore al 21 novembre 1967.