vittime del dovere

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panorama
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

meglio postarla anche, P.P. indiretta quale madre separata di VdD

Ricorso Accolto

S. I., madre del Vigile del Fuoco F. B., deceduto in servizio in data 20.12.1999 e iscritto nell’Elenco delle Vittime del Dovere,

1) - Con sentenza n. 454 del 30.11.2018 la sezione III appello ha accolto l’appello e per l’effetto “annulla la sentenza della Sezione territoriale per la regione Toscana n. 215/2015 depositata in data 26 ottobre 2015 e rinvia gli atti al primo Giudice, in diversa composizione, per la verifica degli ulteriori requisiti di legge per il conferimento del trattamento privilegiato indiretto. Spese al definitivo”.

2) - La sentenza d’appello ha, infatti, ritenuto che dall’esame della normativa in materia ...OMISSIS….. emerge che il trattamento devoluto alla madre vedova, sulla base dell’art. 57 DPR 915/1978, è subordinato solo allo stato vedovile e non alle condizioni di età o di inabilità a proficuo lavoro richieste per il padre. Pertanto, ha affermato il giudice dell’appello: “il diritto della sig.ra S. alla pensione è subordinata al solo stato di donna separata dal marito e non anche alle condizioni di età o di inabilità a un proficuo lavoro richieste per il padre dalla lettera a) del primo comma dell’art. 57 del DPR n. 915 del 1978”.

La CdC regionale scrive:

3) - Il presente giudizio, in conformità con quanto stabilito nella sentenza della sezione III appello n. 454/2018, ha per oggetto l’accertamento, ai sensi dell’art. 92, comma 3, TU 1092/1973, del diritto della ricorrente alla pensione indiretta nella misura e alle condizioni previste dagli artt. 57, 58, 60 e 70 DPR 915/78.

4) - Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che la sig.ra S. ed il marito si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata dal Tribunale di Arezzo in data 5.8.2012.

Cmq. leggete tutto il contesto nell'allegata sentenza.

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D.P.R. 1092/1973

TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA'

Art. 92.
(Trattamento privilegiato di riversibilità)


Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori restano quelli previsti dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI.

Il precedente comma si applica anche per gli eventi anteriori alla cessazione della guerra 1940-45.

E' data facoltà agli aventi causa di optare per il trattamento derivante dall'applicazione delle norme contenute negli articoli precedenti di questo titolo. In tal caso le aliquote di cui al primo comma dell'art. 88 si applicano, col minimo del 50 per cento, alla pensione privilegiata diretta di prima categoria.

Qualora i fatti di servizio possano dar luogo a trattamento di infortunio, si applicano agli aventi causa le disposizioni dell'art. 65, terzo comma, o dell'art. 66, secondo comma.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile sia deceduto a causa delle infermità o e lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento privilegiato.

Ai fini di quanto disposto nel presente articolo, l'applicazione delle norme in materia di pensioni di guerra non può avere effetto anteriore al 21 novembre 1967.
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Dott.ssa Astore »

In cosa posso aiutarla?
Lucia Astore
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
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Re: vittime del dovere

Messaggio da KURO OBI »

Buongiorno, se avete sentenze fresche che riguardano la bocciatura della prescrizione invocata dai ministeri potete postarle? Grazie
pittiro

Re: vittime del dovere

Messaggio da pittiro »

Buon giorno
Sono un appoartenente alla GdF e se possibile desidero ricevere qualche delucidazione sulla mia situazione e per questo ringrazio in anticipoo chi puo chiarirmi le idee.
Maggio 2004 libero dal servizio intervengo in un incidente stradale, una donna intrappolata nella sua auto, strada statale, non appena mette in sicurezza la malcapitata entrambi veniamo investiti da autovettura che incurante dei mezzi di segnalazione sopraggiunge ad alta velocità, riporto varie lesioni e rimango fuori per circa un anno. Per l'evento mi viene riconosciuta la causa di servizio attualmente a seguito di aggravamento in 7 tabella A e mi viene conferito un encomio solenne.. La domanda è questa: Rientro nella possibilità di farmi riconoscere lo status di vittima del dovere?
Grazie
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Re: vittime del dovere

Messaggio da KURO OBI »

Potrebbe essere "Sono considerati vittime del dovere coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative".
Ma forse il tuo caso è da equiparato vittime del dovere.
Ma quasi sicuramente come hanno fatto con me ti diranno che è intervenuta la prescrizione decennale.
Intanto fai domanda, e speriamo che la giurisprudenza ci aiuti.........
furore5
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Re: vittime del dovere

Messaggio da furore5 »

potrebbe essere la lettera D comma 563 dell' art 1 L 266/2005, IL COLLEGA HA AGITO FUORI DAL SERVIZIO ovvero non in attività di servizio bensi' nell’espletamento delle funzioni di istituto, quello che scrivi si riferisce a equiparato a vittima del dovere comma 564 che parla di missione di qualunque natura che invece è un comando dato da un superore gerarchico.
Per la prescrizione è stata introdotta quella decennale ma non si è capito se vale o meno....
pittiro

Re: vittime del dovere

Messaggio da pittiro »

Per quanto riguarda la prescrizione decennale, potrebbe valere come interruzioni dei temini l'aggravamento, il passaggio da A8 a A7 avvenuto nel 2014?
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Re: vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

Purtroppo l'aggravamento non interrompe la prescrizione
pittiro

Re: vittime del dovere

Messaggio da pittiro »

Buonasera
Quindi mi consigliate di non presentare domanda?
KURO OBI
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Re: vittime del dovere

Messaggio da KURO OBI »

Pittiro, come hai potuto notare nessuno sà consigliarti. Ma io non demorderei, rivolgendomi ad un BUON legale. Ciao
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RAMBO
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Re: vittime del dovere

Messaggio da RAMBO »

pittiro ha scritto: mer set 18, 2019 8:32 pm Per quanto riguarda la prescrizione decennale, potrebbe valere come interruzioni dei temini l'aggravamento, il passaggio da A8 a A7 avvenuto nel 2014?
Assolutamente si !! Questa e' l'arma che usano i legali per interrompere la prescrizione decennale.
Tuttavia ti consiglio di rivolgerti ad un legale professionista nel settore "vittime del dovere".
Ciao Rambo
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Re: vittime del dovere

Messaggio da luigino2010 »

Ciao Rambo ben ritrovato, a mio avviso l'aggravamento per la causa di servizio non interrompe i termini prescrizionali per le vittime del dovere, infatti non ci sono sentenze favorevoli in tal senso,la prescrizione per legge si interrompe solo con lettera o istanza direttamente al ministero competente per quella materia, nulla a che vedere con un aggravamento per una causa di servizio.
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RAMBO
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Re: vittime del dovere

Messaggio da RAMBO »

Ciao Luigino,
e' un piacere ritrovarti dopo tanto tempo.
Come ben sai, ci si basa sempre su dati di fatto oggettivi e mai su sensazioni o pensieri astrusi.
Un mio amico e collega Brig. CC. (incidente stradale con auto di servizio......) si e' rivolto ad uno studio legale dove gli e' stato riferito che, puo' rientrare tra le vittime del dovere, in quanto comandato di servizio da fonogramma, e che addirittura già solo un possibile aggravamento della patologia riconosciuta dipendente da c.s. (per la quale si chiede lo status di vittima del.dovere) e' sufficiente ad interrompere la prescrizione decennale.

Ciao Rambo
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Re: vittime del dovere

Messaggio da registrazione »

L’articolo 3 DPR 7 Luglio 2006 nr 243 (REGOLAMENTO CONCERNENTE TERMINI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLE PROVVIDENZE ALLE VITTIME DEL DOVERE ED AI SOGGETTI EQUIPARATI), al comma 2 prevede espressamente che:” …In mancanza della domanda si può procedere d'ufficio secondo identico criterio.” Su questo punto è opportuno evidenziare che non si è difronte alla procedura d’ufficio che deriva dall’input interno alla P.A stessa ( in tal caso essa può decidere in tutta autonomia se procedere o meno senza incorrere in alcuna violazione). Per come possiamo vedere tutti, qui, nel caso che ci riguarda, la procedura d’ufficio, a differenza di quanto sopra enunciato, viene IMPOSTA da una norma dell’ordinamento e questo determina l’obbligo giuridico di ottemperarvi da parte della P.A. Tuttavia essa può anche decidere di sottrarsi a tale obbligo e quindi di non procedere. Siffatta scelta, però, non inficia il procedimento amministrativo che ne scaturisce. Fatta tale premessa, facciamo un passo indietro.
Il legislatore per il conferimento dello status di vittima del dovere ha previsto e validato entrambe le modalità di inizio del procedimento amministrativo finalizzato a ciò, e cioè sia a domanda che d’ufficio. Nel caso di presentazione della domanda il termine iniziale del procedimento amministrativo decorre dalla data di presentazione della stessa ed interrompe i termini di prescrizione. Nella procedura d’ufficio, il termine iniziale del procedimento amministrativo decorre dalla data in cui la P.A abbia avuto formalmente notizia del fatto dal quale sorge l’obbligo di provvedere o da quando si sono concretizzati i presupposti di fatto e di diritto facendo decorrere da tale data anche i termini della prescrizione. Sulla scorta di tali presupposti giuridici possiamo discutere sulla questione sollevata ovvero se l’aggravamento delle lesioni per le quali si richiedono i benefici conseguenti al conferimento della status di vittima del dovere possa interrompere i termini della prescrizione. Stante le norme sopra citate, secondo il mio modesto avviso, se nei dieci anni dall’entrata in vigore del citato DPR è stata presentata un’istanza di aggravamento per le lesioni derivanti da un fatto immediatamente riconducibile alle ipotesi di cui all’1 comma 563, si è chiaramente in presenza di un fatto interruttivo dei termini della prescrizione indipendentemente dal fatto che l’amministrazione decida di iniziare o meno il procedimento finalizzato al riconoscimento dello status.
Cordiali saluti
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Re: vittime del dovere

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CORREGGO ..."non inficia il procedimento amministrativo che ne scaturisce..".
Intendevo dire che ciò non inficia le regole del procedimento amministrativo
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