vittime del dovere

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antoniomlg
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Re: vittime del dovere

Messaggio da antoniomlg »

Basta la causa di servizio solo se l'evento rientra nei punti del articolo 563
della legge

e non per tutti gli altri casi cui è stata riconosciuta la causa di servizio


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Zenmonk
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Zenmonk »

panorama ha scritto: gio apr 11, 2019 12:01 pm Vittime del Dovere. Per ottenere i benefici basterà la dipendenza da causa di servizio

Data di pubblicazione
15 Maggio 2017

Una recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite riconosce Vittime del dovere tutti coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 1, comma 563 lettere da a) a f), L. 266/05, escludendo dunque qualunque interpretazione restrittiva sostenuta dai Ministeri. Vediamo che cosa cambia.

La definizione di legge
L’articolo 1, comma 563 della legge 266/05, rivolgendosi principalmente agli appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, definisce Vittime del dovere i deceduti o rimasti invalidi permanenti “in attività di servizio o nell’espletamento di funzioni d’istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
in operazioni di soccorso;
in attività di tutela della pubblica incolumità;
a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”.

L’orientamento della giurisprudenza
Nonostante la chiarezza della definizione di legge, per molti anni nelle aule dei Tribunali si è consumata una battaglia tra gli avvocati, che ritenevano di dover semplicemente applicare alla lettera quanto previsto dalla norma, e i Ministeri i quali, rifacendosi ad un indirizzo giurisprudenziale sbilanciato verso gli interessi economici dell’Amministrazione, ma piuttosto diffuso negli ultimi anni, sostenevano che per riconoscere lo status di Vittima del dovere fosse necessario dimostrare che il decesso o l'invalidità fosse avvenuto in condizioni di “rischio eccedente quello normalmente connesso alle ordinarie attività d’istituto”.

Che cosa cambia con questa sentenza
La recentissima sentenza della Cassazione riconosce che l’orientamento del nostro Studio, che ha sempre sostenuto l’infondatezza del principio del rischio eccedente l’ordinario, era corretto.
Afferma, infatti, che la norma delinea chiaramente soggetti e fattispecie cui spettano i benefici, senza lasciare spazio alla discrezionalità interpretativa.
In altre parole, accertato il collegamento diretto tra l'invalidità o il decesso con una delle sei ipotesi di servizio previste alle lettere da a) a f) del comma 563, il Ministero deve riconoscere lo status di Vittima del dovere, erogando ogni conseguente beneficio all'invalido o ai familiari superstiti.

L’importanza della valutazione medico-legale
A questo punto dovrebbe essere più semplice ottenere lo status e i relativi benefici, ma i Ministeri porranno certamente in atto delle contromisure. Già oggi in sede amministrativa le Commissioni Mediche esprimono spesso diagnosi errate, omissive e incomplete, con ogni negativa conseguenza sulle finali quantificazioni percentuali, peraltro formulate con criteri di legge superati e particolarmente restrittivi.
Sarà dunque ancor più essenziale rivolgersi a consulenti medico legali altamente qualificati.
Basti pensare che la Vittima ha diritto a 2.000 € per ogni punto di invalidità riconosciuto, oltre ad assegni vitalizi per circa 1.900 € mensili al superamento della soglia del 25%. Soglia che le commissioni mediche tenteranno, ove possibile, di non superare, ma che un'assistenza medico legale qualificata, attraverso la scelta delle migliori tecniche diagnostiche e delle tabelle di quantificazione dell’invalidità più adeguate al caso specifico, potrà invece documentare.
Per questo lo Studio Guerra ha rafforzato e incrementato la propria rete di consulenti medico legali, selezionandoli e formandoli sulla base d’una pluriennale esperienza multisettoriale, ed è oggi in grado di fornire un’assistenza completa di altissimo profilo su tutto il territorio nazionale, sia per le valutazioni preliminari alla domanda di riconoscimento dello status di Vittima, sia per le richieste di rivalutazione dell’invalidità per aggravamento, che possono essere presentate in qualsiasi momento.

Restiamo in contatto
Questa ed altre recenti sentenze stanno, insomma, cambiando la giurisprudenza di settore. In questa fase di passaggio, ricca di nuove opportunità, ma spesso confusa per chi tenta di tutelare i propri diritti, è importante essere informati per agire tempestivamente.
Concordo con Antonio sul punto. La platea è ben definita dalla legge e NON oltre, tantomeno tout court risulta estensibile alle patologie sol perché già giudicate dipendenti da causa di servizio. Oltre a interrogarmi sulla possibilità che Admin abbia qualcosa da aggiungere in proposito, mi sovviene una fattispecie recentemente applicata dai giudici, ossia la condanna per lite temeraria. Personalmente (parlo per me) sarei cauto prima di iniziare contenzioso qualora esso risultasse destinato a sorte sfavorevole...
panorama
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

Con questa Ordinanza il Min.Int. perde l'appello.


Sez. SESTA CIVILE, Ordinanza n.9714 del 05/04/2019 (CASS. CIV. n. 9714/2019), udienza del 06/11/2018, Presidente DORONZO ADRIANA Relatore ESPOSITO LUCIA

SI LEGGE:
è manifestamente infondato, poiché con esso si confutano le argomentazioni a sostegno della sentenza Cass, SU n.7761 del 27/3/2017, secondo cui <In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria>, decisione alla cui motivazione si rinvia, senza offrire argomenti nuovi di segno contrario rispetto a quelli in essa affrontati;
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Sono molto esperta in pratiche di Vittime del Dovere e ne tratto molte nelle Commissioni dell'alto e centro Italia
Se ha bisogno mi consulti
Cordialmente
Dr.ssa lucia Astore
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Lucky_1971 »

Buongiorno, quali sono orientativamente i tempi per avere il riconoscimento dello status di "vittima del dovere" dalla presentazione dell'istanza? Ringrazio anticipatamente.
panorama
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2009 , n. 37
Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità' da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


giusto per notizia,

ricorso Straordinario al PdR, dichiarato irricevibile.

1) - Il ricorso è stato avviato a notifica (vedi relazione di notifica in calce all’atto) in data 20 ottobre 2012, ben oltre quindi il termine di centoventi giorni previsti dall’art. 9 del D.P.R. n. 119/1971

2) - Al ricorso straordinario, difatti, non si applica la sospensione dei termini feriali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 (v., oggi, art. 54, comma 2, c.p.a.), che è riferibile solo ai termini processuali.

3) - La sospensione feriale, pertanto, non ha ragione di essere nell’ambito di procedimenti per i quali non è prevista e/o richiesta l’assistenza di un legale professionista (Cons. Stato, Sez. II, n. 2912-2018).

N.B.: leggete altri dati nel contesto.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201901328

Numero 01328/2019 e data 30/04/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 17 aprile 2019


NUMERO AFFARE 03103/2013

OGGETTO:
Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS- contro Ministero della difesa avverso il decreto del Ministero della difesa, Direzione generale della prevenzione militare, n.166 del 18 aprile 2012, con il quale “l’infermità OMISSIS” è stata ritenuta “non dipendente da causa di servizio”.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 36771, datata 08 aprile 2013, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;


Premesso e Considerato

Il ricorrente, con il ricorso in esame, chiede l’annullamento, previa sospensione, del decreto del Ministero della difesa, Direzione generale della prevenzione militare, n. 166 del 18 aprile 2012, con il quale “l’infermità OMISSIS ” è stata ritenuta “non dipendente da causa di servizio”.

L’interessato espone, in punto di fatto, che nel settembre del 2006 gli venne diagnosticata un'insufficienza OMISSIS, infermità invalidante che lo costringe al trattamento OMISSIS. Per questo motivo egli, nell'ottobre del 2009, presentò al Ministero della difesa istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità da esposizione a particolari sostanze nocive ai fini della speciale elargizione ai sensi dell'art. 2, commi 78 e 79, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Regolamento Applicativo approvato con DPR 3 marzo 2009 n. 37; ciò sul presupposto che la causa o la concausa efficiente e determinante dell'insorgenza dell'infermità fosse dovuta alla esposizione e utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosioni di materiale bellico.

Sennonché, conclude il ricorrente, nel maggio del 2012 il Ministero della difesa ha respinto l'istanza in quanto l'infermità "Insufficienza OMISSIS " non può ritenersi dipendente da causa di servizio, né riconducibile alle particolari condizioni ambientati od operative, ovvero a particolari fattori di rischio.

-OMISSIS-, la sezione “impregiudicata ogni questione in rito e nel merito” ha sospeso l’esame e disposto che, “in ordine alla relazione istruttoria predisposta dal Ministero e trasmessa al ricorrente, vada fissato, ove non già accaduto, un congruo termine per produrre eventuali repliche e che debba darsi notizia in merito all’avvenuta, o meno, presentazione di atti controdeduttivi”.

L’incombente è stato assolto dal Ministero. Il ricorrente non ha fatto pervenire scritti difensivi.

-OMISSIS-, il ricorso è stato trattenuto per la deliberazione del parere.

Il ricorso è irricevibile.

Il provvedimento impugnato è stato notificato al ricorrente il giorno 11 maggio 2012.

Il ricorso è stato avviato a notifica (vedi relazione di notifica in calce all’atto) in data 20 ottobre 2012, ben oltre quindi il termine di centoventi giorni previsti dall’art. 9 del D.P.R. n. 119/1971, decorrenti dalla piena conoscenza legale del provvedimento lesivo (termine giunto a scadenza il giorno 8 settembre 2012).

Al ricorso straordinario, difatti, non si applica la sospensione dei termini feriali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 (v., oggi, art. 54, comma 2, c.p.a.), che è riferibile solo ai termini processuali.

L’elemento dirimente si ricava dalla circostanza che non è obbligatorio, per la proposizione del gravame de quo, il patrocinio di avvocato.

Sul piano funzionale, la ratio della sospensione risiede(va) nella necessità di consentire agli avvocati di usufruire di un effettivo riposo nel periodo feriale (v. lavori preparatori alla legge n. 742 del 1969).

La sospensione feriale, pertanto, non ha ragione di essere nell’ambito di procedimenti per i quali non è prevista e/o richiesta l’assistenza di un legale professionista (Cons. Stato, Sez. II, n. 2912-2018).

In conclusione, il ricorso in esame è irricevibile.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Rotondo Mario Luigi Torsello




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
RobertoS
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Re: vittime del dovere

Messaggio da RobertoS »

Buonasera carissimi appartenenti al Forum, ho un quesito in merito alla prescrizione decennale per quanto riguarda la presentazione dell'istanza di Vittima del Dovere:
Secondo Voi, per un infortunio occorso nel 2000 con lesione riconosciuta SI dipendente da causa di servizio ad ottobre 2008 ma notificata a gennaio 2009, c'è stata o meno la fatidica "prescrizione decennale" nel caso che la domanda per VDD è stata presentata a dicembre 2018? Nell'istanza di VDD è stato chiesto sia il riconoscimento ai sensi del comma 563 e 564 - art. 1 Legge 266 del 2005.
C'è chi sostiene che per eventi antecedenti al 2006 la domanda si doveva presentare entro il 2016, tuttavia l'art. 2935 del Codice Civile, quello che disciplina la prescrizione, enuncia che .... inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Orbene, per l'applicazione di Equiparato di Vittima del Dovere (comma 564), tra l'altro, è previsto che le infermità ...... siano riconosciute da causa di servizio.
Nel caso in esame la notifica del riconoscimento della causa di servizio essendo stata effettuata a gennaio del 2009 il termine della prescrizione decennale potrebbe/dovrebbe essere sicuramente fino a tutto l'anno 2018.
Vi ringrazio, sin da ora, per chi avrà la gentilezza e la pazienza di poter fornire un contributo in merito a questa spinosa vicenda e che magari il quesito torni utile anche ad altre persone che magari in questi mesi hanno già avuto rigetti delle istanze da parte del Ministero, partendo comunque dal presupposto che sarà sicuramente necessario affidarsi ad un eccellente legale conoscitore della materia.
Roberto S.
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Re: vittime del dovere

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RobertoS ha scritto: mar mag 07, 2019 3:43 pm Buonasera carissimi appartenenti al Forum, ho un quesito in merito alla prescrizione decennale per quanto riguarda la presentazione dell'istanza di Vittima del Dovere:
Secondo Voi, per un infortunio occorso nel 2000 con lesione riconosciuta SI dipendente da causa di servizio ad ottobre 2008 ma notificata a gennaio 2009, c'è stata o meno la fatidica "prescrizione decennale" nel caso che la domanda per VDD è stata presentata a dicembre 2018? Nell'istanza di VDD è stato chiesto sia il riconoscimento ai sensi del comma 563 e 564 - art. 1 Legge 266 del 2005.
C'è chi sostiene che per eventi antecedenti al 2006 la domanda si doveva presentare entro il 2016, tuttavia l'art. 2935 del Codice Civile, quello che disciplina la prescrizione, enuncia che .... inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Orbene, per l'applicazione di Equiparato di Vittima del Dovere (comma 564), tra l'altro, è previsto che le infermità ...... siano riconosciute da causa di servizio.
Nel caso in esame la notifica del riconoscimento della causa di servizio essendo stata effettuata a gennaio del 2009 il termine della prescrizione decennale potrebbe/dovrebbe essere sicuramente fino a tutto l'anno 2018.
Vi ringrazio, sin da ora, per chi avrà la gentilezza e la pazienza di poter fornire un contributo in merito a questa spinosa vicenda e che magari il quesito torni utile anche ad altre persone che magari in questi mesi hanno già avuto rigetti delle istanze da parte del Ministero, partendo comunque dal presupposto che sarà sicuramente necessario affidarsi ad un eccellente legale conoscitore della materia.
Roberto S.

Immagino che hai saputo informalmente che ti era stata riconosciuta la dipendenza di causa di servizio e quindi, avendo maturato il dritto, hai presentato l'istanza senza aspettare che te la notificassero. Condivido il tuo assunto Roberto anche se credo che a Roma non ragionano così e per questo sara necessario andare a far valere i propri diritti innanzi all' A.G. Anch'io aspetto risposta per domanda presentata ottobre 2017 . In bocca al lupo
panorama
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

per notizia,
il Ministero della Difesa ha perso l'appello pure in Cassazione, già condannato nei precedenti gradi, al pagamento in favore del ricorrente …….. , ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004 n. 206 e 2 del d.P.R. 3 marzo 2009 n. 37, …..;
Sez. LAVORO CIVILE, Ordinanza n.13537 del 20/05/2019 (Cass. Civ. 13537/2019), udienza del 21/03/2019, Presidente D'ANTONIO ENRICA Relatore FERNANDES GIULIO
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Re: vittime del dovere

Messaggio da KURO OBI »

Panorama, ma la sentenza che hai riportato non centra nulla con la prescrizione che si accennava sopra!!
panorama
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

per opportuna notizia


Personale civile e militare esposto all’uranio impoverito e ad altro materiale bellico

Il CdS bacchetta il Ministero della Difesa e da ragione alla richiesta del militare.

1) - diniego del riconoscimento della speciale elargizione prevista dall’art. 1079, comma 1, d.p.r. n. 90 del 2010;

Il CdS scrive:

2) - Peraltro, non può non osservarsi che l’art. 1079, comma 1, d.p.r. n. 90 estende (sia pure “sino ad esaurimento delle risorse disponibili”, a tenore dell’art. 1084 d.p.r. n. 90 del 2010) a favore, tra gli altri, del personale militare che abbia contratto un’infermità a causa di “particolari condizioni ambientali od operative” del servizio una provvidenza disposta aliunde: emerge in primo piano, quindi, un’intima connessione causale fra la prestazione del servizio e, più in generale, il rapporto di impiego del militare e la spettanza del beneficio de quo.

3) - A quanto risulta dagli atti, il -OMISSIS-, nell’arco della propria carriera, ha svolto plurime missioni in svariati teatri operativi interessati da eventi propriamente bellici ed è, conseguentemente, stato ripetutamente esposto a molteplici agenti potenzialmente dannosi per la salute.

4) - Più in generale, -OMISSIS- ha svolto, nell’ambito di Corpi dell’Esercito altamente operativi, mansioni di particolare gravosità e pericolosità in condizioni ambientali assai difficili e spesso estreme, dunque in un contesto ictu oculi assai diverso da quello che si sarebbe altrimenti trovato ad affrontare nell’ordinaria prestazione del servizio in Patria.

5) - La disposizione, in sostanza, non si incentra esclusivamente (né, a ben vedere, primariamente) sul profilo dell’esposizione ad uranio impoverito o ad altre nano particelle di metalli pesanti, ma intende concedere ad una platea ben delimitata di soggetti un beneficio monetario predeterminato in ragione della sottoposizione a gravose “condizioni ambientali ed operative” e della conseguente contrazione di infermità.

6) - Più in particolare, l’indennità spetta, scilicet in presenza della contrazione di una patologia:

N.B.: leggete direttamente nell'allegato.
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panorama
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

ricorso straordinario Accolto,

Marina Militare

danni derivanti dall’esposizione all’amianto,

1) - la stessa Amministrazione, con la nota del 18 dicembre 2012, depositata in atti, ha comunicato che all’epoca in cui sono state costruite le unità navali sulle quali il militare ha prestato servizio <l’amianto era comunemente impiegato anche nella costruzione delle stesse e non sottoposto a restrizioni>”.

2) - Nelle conclusioni di tale parere il Collegio medico legale ha così concluso: “deve riconoscersi la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS-” che ha causato il decesso del sig. -OMISSIS- e deve inoltre riconoscersi la sussistenza delle particolari condizioni ambientali ed operative di missione di cui al d.p.r. n. 243 del 2006”.
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Charlie80

Re: vittime del dovere

Messaggio da Charlie80 »

Buonasera,
scusate se disturbo, ho presentato domanda per vittime della criminalità organizzata nell'aprile 2017, dopo il normale ITER, a settembre 2018 la prefettura competente ha inviato il tutto al Ministero. A tutt'oggi non ho ancora ricevuto nulla in merito, neanche l'eventuale preavviso di diniego...lcosa mi consigliate di fare, ma soprattutto è un buon segno?
panorama
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

tra un da fare e l'altro, leggi qua e là, non ho avuto modo di postare questa informazione ma provvedo oggi, avendo un po' di tempo in più.

Il CdS rigetta l'appello del ricorrente.

Ecco alcuni brani:

1) - ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, il provvedimento con il quale la competente Commissione presso il Ministero dell’Interno ha respinto la sua istanza, volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 1, commi 562-565, della l. n. 266 del 2005 e del d.P.R. n. 243 del 2006, relativi alle “vittime del dovere”, in ordine all’infermità “lombosciatalgia bilaterale e nevrite intercostale” conseguente all’intervento effettuato il 28 gennaio 1988 per spegnere un incendio, sviluppatosi in un capannone adibito a deposito di articoli casalinghi nel Comune di Bisceglie, al fine di evitare il propagarsi dell’incendio ai capannoni adiacenti.

Il CdS precisa:

2) - Il motivo non può trovare accoglimento perché l’intervento effettuato il 28 gennaio 1988, per quanto di notevole rilievo per la vastità dell’incendio e per l’impiego dei mezzi, non integra quel carattere di particolare straordinarietà, rispetto al normale espletamento delle funzioni di servizio, che giustifica il riconoscimento del beneficio in questa sede invocato, per essere il rischio corso dai vigili del fuoco intervenuti a spegnere l’incendio del 28 gennaio 1988 non superiore a quello ordinario connesso all’attività di istituto.

3) - Tale orientamento è stato confermato anche di recente, ribadendo che il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve, quindi, essere tenuto distinto dal decesso in o per causa di servizio per la necessità che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all’attività di istituto (Cons. St., sez. IV, 13 aprile 2015, n. 1855; Cons. St., sez. IV, 18 gennaio 2018, n. 306; Cons. St., sez. III, 1° febbraio 2019, n. 816).

4) - La condotta dell’appellante, per quanto meritevole di particolare lode per l’abnegazione mostrata, non rientra dunque in alcune delle ipotesi dell’art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, in quanto si deve negare, come ha correttamente fatto la Commissione, che l’intervento abbia esposto l’appellante a rischi e fatiche superiori al normale espletamento del servizio e, dunque, abbia avuto i caratteri della straordinarietà, nel senso sopra precisato (§§ 5.2.-5.3), anche rispetto alle condizioni ambientali ed operative di cui al comma 564, pure rispetto all’ipotesi di cui al comma 563, lett. e).

5) - Le spese del presente grado del giudizio, considerata, comunque, la particolarità della vicenda nella quale l’odierno appellante si è distinto per l’esemplarità della sua condotta, possono essere interamente compensate tra le parti.
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panorama
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

La Corte di Cassazione Sez. LAVORO CIVILE, ha pubblicato alcune Ordinanze, ribadendo al Ministero dell'Interno e al Ministero della Difesa che la competenza dei ricorsi è del Giudice Ordinario e non Amministrativo.

1) - Sez. LAVORO CIVILE, Ordinanza n.19269 del 17/07/2019 (Cass. Civ. 19269/2019), udienza del 30/05/2019

2) - Sez. LAVORO CIVILE, Ordinanza n.19268 del 17/07/2019 (Cass. Civ. 19268/2019), udienza del 30/05/2019

3) - Sez. LAVORO CIVILE, Ordinanza n.19266 del 17/07/2019 (Cass. Civ. 19266/2019), udienza del 30/05/2019,
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