vittime del dovere

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avt8
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Re: vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

Marco Metello ha scritto:Grazie Antonio.
Ciao
Non si possono inviare al medico designato per la CTU, documenti che non fanno parte del fascicolo processuale- La CTU ordinata dal Giudice verte solo ed esclusivamente sui documenti che risultano dal fascicolo- Per quanto riguarda la relazione per la valutazione della percentuale conta solo quella espressa dall CTU, che deve anche tenere in considerazione se lo ritiene opportuni la perizia di parte depositata.in base al quesito posto dal giudice,-
Per far valere altra documentazione sanitaria a te favorevole,occorre attendere l'esito di questa causa, e poi se il mimistero emette altro decreto con una percentuale superiore a quella che hai,-
Fare istanza al Ministero per essere rimandato nuovamente alla CMO,per effetto di questo verbale che tu dici a te faorevole- Nel caso di risposta negativa fare altro ricorso l GL-
Sempre se sei riconosciuto una vittima del terrorismo e non del dovere. perchè per queste ultime non e previsto ne aggravamento ne il riconoscimento del danno morale come previsto anche dal parere del consiglio di stato che ha inviato il tutto alla presidenza del consiglio -


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Marco Metello
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Marco Metello »

Grazie mille per il tuo illustre e gradito contributo Avt8.
Oramai ti considero il mio mentore per tutte le battaglie che hai sostenuto e continui a sostenere contro i burocrati della Repubblica delle banane!
Come la storia ci insegna, alcune battaglie vanno bene ed altre possono andar male, l'importante è non demordere oer vincere la guerra!!
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Zenmonk
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Zenmonk »

Guadate questo video: a parole tutti d'accordo MA il ddl di equiparazione sonnecchia beatamente in commissione parlamentare...e le associazioni che fanno oltre a convegni e interviste? È ORA DI MOBILITARCI!
http://youtu.be/sBjClnlF540" onclick="window.open(this.href);return false;


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avt8
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Re: vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

Marco Metello ha scritto:Grazie mille per il tuo illustre e gradito contributo Avt8.
Oramai ti considero il mio mentore per tutte le battaglie che hai sostenuto e continui a sostenere contro i burocrati della Repubblica delle banane!
Come la storia ci insegna, alcune battaglie vanno bene ed altre possono andar male, l'importante è non demordere oer vincere la guerra!!
Quando hai fatto questa causa speriamo positivamente, mi mandi una copia di questo verbale della CMO, e vediamo cosa ha scritto e poi ti dico io come fare per avere qualcosa in più con questo verbale della CMO-
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Marco Metello
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Marco Metello »

Se mi mandi l'indirizzo e-mail te la mando appena torno a casa dalle vacanze (settimana prossima).
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Dott.ssa Astore »

La valutazione delle vittime del dovere e del terrorismo va fatta rispettando una formula percentualistica complessa che richiede una buona conoscenza medico legale in relazione alle infermita' presentate.
Se vuole mi cerchi sul cellulare o sulla posta privata.
Cordialmente
Lucia Astore
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
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Telefono: 055 23 45 154
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

Il CdS con questa sentenza accoglie l'Appello del Ministero della Difesa.

Il CdS per quanto riguarda l'importo scrive:

1) - In conclusione, anche il secondo motivo di appello deve essere accolto, relativamente alla legittima quantificazione della misura mensile dell’assegno vitalizio, in Euro 258,23, anziché in euro 500,00, ancorchè il Collegio sia consapevole dell’esistenza di un diverso, ma non condiviso, orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2016 n. 4425; sez. IV, 20 dicembre 2013 n. 6136).

N.B.: cmq. consiglio agli interessati a determinate situazioni di leggere integralmente la sentenza qui sotto postata, poichè tratta diverse situazioni.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201605337
- Public 2016-12-16 –


Pubblicato il 16/12/2016

N. 05337/2016REG.PROV.COLL.
N. 00766/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 766 del 2016, proposto da:

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Carla Teresina B., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Bava , con domicilio eletto presso Enrico Rossi in Roma, via Ottaviano n.66;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE, SEZ. I n. 01705/2015, resa tra le parti, concernente ottemperanza della sentenza 59/2014 del Tribunale di Asti - corresponsione somme

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Carla Teresina B.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati R. De Felice (avv. Stato) e Enrico Rossi, su delega dell’avv. Andrea Bava;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con l’appello in esame, il Ministero della Difesa impugna la sentenza 4 dicembre 2015 n. 1705, con la quale il TAR per il Piemonte, sez. I, ha accolto il ricorso della signora Carla Teresina B., volto ad ottenere l’ottemperanza alla sentenza 20 giugno 2014 n. 59 del Tribunale di Asti.

Con tale sentenza, il detto Tribunale ha pronunciato sul ricorso proposto dalla predetta signora B., quale madre di Guido V., cadetto del primo corso dell’Accademia Navale di Livorno, deceduto a Calci il 3 marzo 1977, nel contesto della sciagura aerea del Monte Serra.

Il Tribunale ha quindi condannato il Ministero della Difesa al riconoscimento di Guido Maria V. quale vittima del dovere e, per l’effetto (oltre a disporre condanna del Ministero dell’Interno ad inserire il V. “nell’elenco ex art. 3, co. 3 DPR 343/2006, ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex DPR 243/2006, art. 1, co. 563 e 564 l. n. 266/2005 e art. 1904 d. lgs. n. 66/2010”), ha condannato il Ministero della Difesa a riconoscere i seguenti benefici di legge:

- l’elargizione ex art. 5, co. 1 e 5, l. n. 206/2004;

- lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, co. 3 e 4, l. n. 206/2004 con la decorrenza ex lege (art. 34 l. n. 222/2007) del 1 gennaio 2008;

- l’assistenza psicologica ex art. 6, co. 2, l. n. 206/2004;

- l’esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica;

- il beneficio di cui all’art. 1, l. n. 203/2000;

- l’assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407/1998, con la decorrenza di cui all’art. 4 DPR 243/2006, 1 gennaio 2006, da valere a vita.

L’amministrazione della Difesa – che aveva già liquidato nel 2001 alla signora B., a seguito di transazione, la somma di Euro 200.000,00 a titolo di risarcimento danni (oltre all’elargizione di Euro 25.882,84, ai sensi della l. n. 308/1981), ha disposto (decreto n. 98/2015), che l’importo determinato in base a quanto statuito in sentenza venisse interamente detratto dalla somma già liquidata a titolo di risarcimento danni. E poiché quest’ultima è risultata superiore, non ha proceduto ad alcuna concreta liquidazione.

Inoltre, con il decreto n. 97/2015, l’amministrazione ha erogato l’assegno ex art. 2 l. n. 407/1998, nella misura di Euro 258,23 (e non di Euro 500,00, come previsto dall’art. 2, co. 238, l. n. 350/2003), dichiarando altresì prescritti i ratei anteriori al 26 aprile 2003.

Chiamato a disporre per l’esatta ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, il TAR per il Piemonte con la sentenza oggetto di appello nella presente sede ha affermato:

- “nella pronuncia del Tribunale di Asti non si rinviene alcun accenno alla possibilità del Ministero della Difesa di compensare, con le somme dovute ai sensi della l. n. 266/2005, quanto a suo tempo erogato a titolo di risarcimento danni o di speciale elargizione ex art. 6 della l. n. 308/191. Al contrario, l’eccezione di compensazione con il credito risarcitorio è stata espressamente esaminata e respinta nella sentenza”;

- in sede di giudizio di ottemperanza, peraltro, “non può essere opposto in compensazione da parte dell’amministrazione un proprio credito, del tutto estraneo alla questione decisa con la sentenza ottemperanda”;

- “va affermato l’obbligo del Ministero della Difesa di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, con l’attribuzione alla ricorrente dei benefici ivi riconosciuti e dell’assegno vitalizio ex art. 2 della legge n. 407/1998, nella misura di Euro 500,00 mensili (detratto quanto già pagato nella minor misura di Euro 258,23)”.

Avverso tale decisione, il Ministero della Difesa propone i seguenti motivi di appello:

a) error in iudicando, poiché nell’esecuzione della sentenza del giudice ordinario “occorre procedere allo scomputo delle somme corrisposte in occasione di transazione, in applicazione dell’art. 1 della l. n. 302/1990. Infatti l’art. 1, co. 563 e 564, l. n. 266/2006 e l’art. 1 DPR 243/2006, nell’individuare le elargizioni da corrispondere a coloro che hanno acquisito lo status di vittime del dovere, richiama espressamente le norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed in particolare la l. n. 302/1990; pertanto, in ragione del fatto che la somma oggetto di accordo stragiudiziale tra le parti è stata corrisposta a completo e definitivo risarcimento di tutti i danni derivanti dal sinistro aviatorio, tale somma deve essere scorporata dall’ammontare complessivo delle elargizioni da irrogare in esecuzione della sentenza”. Inoltre, non vi è stato alcuna pronuncia sulla compensazione, poiché “sulla specifica detraibilità sopra descritta il giudice non si è pronunciato e non vi è, quindi, uno specifico giudicato”;

b) error in iudicando, poiché l’amministrazione ha liquidato l’assegno vitalizio nell’importo di Euro 258,23, come previsto dal DPR n. 243/2006, essendo necessaria, ai fini della elargizione nella misura di Euro 500,00 di una specifica e nuova legge che autorizzi la maggiore spesa, come esplicato al “Tavolo tecnico per l’attuazione della normativa in materia di vittime del dovere”, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si è costituita in giudizio la signora B., che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza, in particolare per le ragioni esposte nelle memorie depositate il 24 febbraio ed il 20 luglio 2016.

All’udienza di trattazione in Camera di consiglio, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

2. L’appello è fondato e deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Le questioni portate all’esame del Collegio, per il tramite dei motivi di impugnazione, in sostanza riguardano:

- la legittimità di quanto disposto dal Ministero della Difesa, il quale, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, ha detratto dall’ammontare complessivo delle elargizioni da erogare in esecuzione della sentenza stessa, l’importo già liquidato a titolo di transazione, pari ad Euro 200.000,00;

- la legittimità dell’erogazione dell’assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407/1998, nella misura di Euro 258,23 mensili (in luogo di Euro 500,00).

A tal fine, e tenuto conto che la sentenza del Tribunale di Asti è passata in giudicato, il Collegio deve valutare:

- in primo luogo, se il Tribunale di Asti abbia effettivamente pronunciato sulla compensazione, negandone la possibilità;

- ovvero, in secondo luogo, se abbia comunque pronunciato in modo da escludere, in sede di esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione; ogni possibilità di detrazione (comunque giuridicamente definibile), ovvero di diversa determinazione dell’assegno vitalizio,

- in terzo luogo, e nel caso in cui non ricorrano le ipotesi precedenti,, se la disciplina della materia preveda e/o consenta la detrazione, ed inoltre quale sia, alla luce delle disposizioni vigenti, l’esatta misura dell’assegno vitalizio.

3. Orbene, dall’esame della sentenza del Tribunale di Asti – contrariamente a quanto affermato dal TAR – non risulta essere stata esclusa la possibilità di detrazione di somme già corrisposte dall’ammontare di quelle ulteriormente dovute dall’amministrazione; né, tanto meno, risulta esaminata ed espressamente rigettata una eccezione di compensazione.

Il giudice ordinario, nell’esaminare la tesi difensiva dell’amministrazione – secondo la quale la stipula di un atto di transazione, con il quale la ricorrente dichiarava di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa derivante da quanto occorso al figlio, precluderebbe la proposizione delle domande di cui al ricorso giudicando – ha affermato che i benefici assistenziali richiesti “hanno contenuto diverso rispetto al risarcimento del danno”, poiché essi “includono prestazioni del tutto eterogenee tra cui l’assistenza sanitaria e psicologica dei superstiti”, e, inoltre, che “il diritto ad ottenere i benefici assistenziali non è mai conciliabile o transigibile in modo implicito con il risarcimento del danno” (pag. 6 sent.).

In sostanza, il giudice ordinario, lungi dal rigettare una eccezione di compensazione ovvero dal negare la possibilità di detrazione delle somme già corrisposte dai benefici ulteriori, si è limitato ad affermare che la domanda proposta non era preclusa dalla transazione già stipulata relativamente al diritto al risarcimento del danno, poiché tale diritto è “diverso” da quello di ottenere i benefici assistenziali ed una transazione effettuata con riferimento “ad ogni altra eventuale pretesa” derivante dall’incidente mortale, non potrebbe costituire implicita conciliazione o transazione (anche) sul diritto a ricevere i benefici assistenziali.

D’altra parte, può aggiungersi - a sostegno della interpretazione della sentenza ottemperanda (ed in adesione a quanto affermato nella stessa) - che la transazione, come si evince dagli artt. 1965 e 1966 cod. civ., deve avere ad oggetto diritti già esistenti e non già diritti costituiti da disposizioni di legge in data successiva a quella della sua stipulazione, poiché, come è evidente, in ordine a questi ultimi non vi può essere né lite pendente da definire né lite insorgente da prevenire, né possibilità di verifica della disponibilità (e, dunque, transigibilità) del diritto medesimo.

Al tempo stesso, non è possibile la rinuncia all’esercizio di un diritto non ancora costituito dalla legge, poiché la rinuncia non può che avere ad oggetto diritti già esistenti, o comunque riconosciuti dall’ordinamento giuridico al momento del fatto o atto che ne costituisce il momento genetico.

Occorre, peraltro, osservare che quanto disposto dall’amministrazione della Difesa con il decreto 23 aprile 2015 n. 98 non costituisce “compensazione”, nei sensi disciplinati dagli artt. 1241 ss. cod. civ. (né legale, né giudiziaria, né volontaria), non sussistendo reciproche obbligazioni delle parti legittimanti una totale o parziale estinzione delle stesse in modo diverso dall’adempimento (in tal senso, anche Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2016 n. 4425).

Ciò che l’amministrazione ha inteso effettuare (e di fatto ha effettuato, dovendosene di seguito verificare la legittimità), è una detrazione dall’ammontare dell’obbligazione pecuniaria posta a suo carico dalla sentenza, di quanto già da essa in precedenza corrisposto; e ciò in dichiarata applicazione di una espressa previsione di legge.

Nel caso di specie, dunque, la sentenza del Tribunale di Asti, che ha riconosciuto la sussistenza di una pluralità di diritti in capo alla ricorrente (attuale parte appellata), non contempla alcuna pronuncia né in ordine alla possibilità di compensazione ed alla relativa eccezione (istituto peraltro non configurabile nel caso di specie), né alcuna pronuncia sulla impossibilità per l’amministrazione di operare la detrazione. Ed infatti:

- un conto è affermare (come avvenuto in sentenza) la sussistenza delle condizioni dell’azione volte al riconoscimento delle prestazioni assistenziali, nonostante l’intervenuta transazione, poiché quest’ultima, relativa ad un “quadro” di posizioni giuridiche antecedente e diverso, non incide su dette condizioni (ed in particolare sul titolo), né potendo essa, per implicito, riferirsi a posizioni giuridiche che, pur collegate al medesimo illecito, risultano successivamente costituite dal legislatore;

- altro conto è verificare la possibilità e legittimità della detrazione delle somme già corrisposte da quanto ulteriormente a liquidarsi (e ciò non è avvenuto con la sentenza impugnata).

4. In generale, l’amministrazione può legittimamente (ed anzi, doverosamente) operare la detrazione di quanto già corrisposto dalla somma ancora da corrispondere:

- o nell’ipotesi in cui il titolo costituente la propria nuova obbligazione pecuniaria sia identico al precedente, di modo che quanto in precedenza corrisposto costituisce adempimento parziale della medesima obbligazione;

- ovvero nel caso in cui una espressa disposizione di legge esclude che il diritto ad un determinato beneficio, benchè differente, sia “cumulabile” con altri diritti.

Nel caso di specie, l’amministrazione ha affermato (v. decreto n. 98/2015) di non procedere alla liquidazione di quanto dovuto come speciale elargizione per equiparati alle vittime del dovere “ai sensi della legge 20 ottobre 1990 n. 302, art. 13 co. 2 e art. 10 co. 2, in quanto questa amministrazione ha già liquidato la speciale elargizione prevista dalla legge 3 giugno 1981 n. 308, nonché il risarcimento del danno, i quali importi sommati sono superiori a quello da liquidare”.

Orbene, l’art. 1, l. 20 ottobre 1990 n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), prevede una elargizione, nell’ammontare massimo di euro 200.000,00 (importo così fissato dall’art. 2 d.l. n. 337/2003), in favore di “chiunque subisca un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi” (co. 1), ovvero in conseguenza di “fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’art. 416-bis del codice penale”.

Il successivo art. 4 attribuisce l’elargizione di cui al precedente art. 1 “ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all’art. 1”.

Inoltre, l’art. 10, co. 2 - nel disporre che “le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi” (co. 1) - precisa che “tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall’entità dell’elargizione” (co. 2), e, nel caso in cui il risarcimento del danno non è stato ancora conseguito a carico di soggetti responsabili diversi dallo Stato, quest’ultimo è surrogato nel diritto del beneficiario, fino all’ammontare dell’elargizione (co. 3).

Il successivo art. 13 prevede inoltre che gli assegni vitalizi (co. 1) e le elargizioni (co. 2), erogate in base alla medesima legge, “non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione della persona lesa o comunque beneficiaria”.

I benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo sono stati estesi dall’art. 1, co. 562, l. 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), in favore delle vittime del dovere (come individuate ai successivi commi 563 e 564), secondo una “progressiva estensione” (per la quale venivano stanziati 10 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2006).

I “termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito dal comma 562” in favore delle vittime del dovere ovvero dei loro familiari superstiti, sono stati definiti, in attuazione del successivo co. 565, dal DPR 7 luglio 2006 n. 243.

Nel caso di specie, in attuazione della disciplina sopra riportata, è stata erogata alla signora B. quale familiare superstite, la elargizione di cui all’art. 1 l. n. 302/1990.(definita “speciale elargizione” nel decreto n. 98/2015).

L’estensione del beneficio, tuttavia, non può che comportare anche l’applicazione della intera normativa che lo regola, ivi compreso – per quel che interessa nella presente sede – la necessità di provvedere alla detrazione di somme eventualmente corrisposte a titolo di risarcimento del danno; e ciò per espressa previsione di legge.

Di modo che, se in sede giudiziaria viene riconosciuta la sussistenza del diritto ad un determinato beneficio in favore di una vittima del dovere o di un suo familiare superstite, ciò comporta che, nella erogazione della prestazione (nel caso di specie, patrimoniale), l’amministrazione deve applicare l’intera normativa di conformazione di tale diritto, sia in senso positivo (onde pervenire all’esatta quantificazione del dovuto), sa in senso negativo (applicando eventuali decurtazioni previste per legge).

Ne consegue che, alla luce della disciplina innanzi richiamata, nel caso in esame l’amministrazione non poteva che procedere alla detrazione dalla nuova somma riconosciuta di quanto da essa già corrisposto a titolo di risarcimento del danno.

Il Collegio non ignora l’esistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale (tra le ultime, Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2016 n. 4425; 6 aprile 2016 n. 1336) – richiamato anche dalla parte appellata, secondo il quale “in sede di ottemperanza ad una sentenza con cui l’amministrazione sia stata condannata ad erogare un beneficio nella misura di legge, non è consentito operare in sede esecutiva decurtazioni, se la questione non è stata sollevata nel corso del giudizio”.

Si è altresì affermato che, anche in ipotesi di giudizio limitato all’an, non sarebbe esatto ritenere che il giudizio cognitorio abbia “avuto a oggetto soltanto la spettanza dei benefici richiesti, e non anche la loro misura”, nel caso in cui si tratti di “importi la cui quantificazione discende direttamente dalla legge, di modo che alcun autonomo accertamento sul punto il giudice avrebbe dovuto compiere”.

Sulla base di tali argomentazioni, si è quindi pervenuti ad escludere la possibilità di detrazione in sede di esecuzione della sentenza di riconoscimento dei benefici.

Tuttavia, tali argomentazioni, oltre che condivisibili sul piano generale, rafforzano, a ben osservare, le conclusioni cui si è pervenuti nella presente sede.

Se il beneficio deve essere “erogato nella misura di legge” (né potrebbe essere altrimenti), ciò significa che occorre fare applicazione di tutte le norme di riconoscimento e conformazione di quel diritto (e, dunque, anche di quella che prevede la detrazione).

Se è possibile affermare che la determinazione della misura del beneficio patrimoniale è conosciuta dal giudice (pur non essendo stata richiesta dalla parte e non avendo formato oggetto di pronuncia) perché “la quantificazione discende direttamente dalla legge”, non appare possibile non considerare che anche la decurtazione è oggetto di espressa previsione di legge, e dunque non estranea al decisum.

In altre parole, laddove il giudice riconosce alla parte la titolarità di un diritto (in particolare, di natura patrimoniale) non può che riconoscerlo se non nei modi in cui lo stesso è conformato dall’ordinamento. E pertanto non è possibile sostenere che l’applicazione della norma di legge (nel caso di specie, quella che prevede la detrazione) – la quale, oltre che riconoscere e conformare il diritto la cui titolarità il giudice ha riconosciuto all’istante, regola anche il regime di obbligazioni pecuniarie pubbliche - avrebbe dovuto essere introdotta espressamente in giudizio e/o formare oggetto di eccezione. Tale norma è già in judicio, costituendo la regola juris applicabile alla controversia.

In definitiva, l’amministrazione non ha agito contra iussum nel determinare l’entità di quanto spettante al beneficiario, per effetto del riconoscimento del suo diritto operato in sentenza, ma si è limitata, in aderente esecuzione della sentenza medesima, ad applicare la normativa vigente, dapprima ai fini della quantificazione della speciale elargizione (una volta riconosciuto l’an), e poi per applicare la decurtazione imposta dalla legge per la precedente erogazione di somme a titolo di risarcimento del danno.

Si tratta di somme corrisposte a titoli diversi, la cui erogazione cumulativa, pur astrattamente compatibile, è impedita dalla legge, che ne impone la decurtazione.

Per le considerazioni innanzi esposte, quanto statuito dal Tribunale di Asti non osta all’esecuzione nelle forme e misure attuate dall’amministrazione, in quanto non vi è stata, come si è detto, alcuna pronuncia del medesimo in ordine ad una supposta eccezione di compensazione, e tantomeno tale pronuncia ha avuto ad oggetto la impossibilità di detrazione.

Da quanto sin qui considerato, consegue la fondatezza del primo motivo di appello, avendo l’amministrazione fatta corretta applicazione della disciplina vigente nella liquidazione della speciale elargizione di cui all’art. 1 l. n. 303/1990, ivi compresa la detrazione dalla medesima di quanto già corrisposto a titolo di risarcimento del danno.

5. In ordine alla quantificazione della misura mensile dell’assegno vitalizio, l’art. 2, co. 1, della l. 23 novembre 1998 n. 407 (recante “nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”), riconosce “a chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302 . . . subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche o della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500.000 mensili”.

Successivamente, l’art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, ha disposto che “con effetto dal 1 gennaio 2004, i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizi o di cui all’art. 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407 . . . sono elevati a 500 euro mensili”.

Intervenuta la legge n. 266/2005, che prevede la “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo”, anche in favore delle vittime del dovere (art. 1, co. 562), l’art. 4 del DPR 7 luglio 2006 n. 343 (regolamento di attuazione volto a definire i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze “entro il limite massimo di spesa stabilito dal comma 562”) ha previsto che, a decorrere dall’anno 2006, alle vittime del dovere ed ai soggetti a queste equiparati spetti, in relazione ai benefici di cui alla legge n. 407/1998, un “assegno vitalizio nella misura originaria prevista di 500.000 lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua”.

La disposizione del regolamento, che definisce la misura dell’assegno vitalizio per le vittime del dovere facendo riferimento espresso alla cifra originaria e non a quella incrementata dalla legge n. 350/2003, per un verso non consente possibilità di attribuzione dell’assegno vitalizio in misura diversa da quella espressamente determinata; per altro verso costituisce aderente e legittima attuazione delle disposizioni di legge.

Ed infatti, come si è già avuto modo di osservare, la legge n. 266/2005 ha inteso attuare, in favore delle vittime del dovere, la “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo” (co. 562), definendo a tal fine anche una specifica copertura finanziaria, nei limiti della quale il regolamento governativo avrebbe dovuto fissare “i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze” (co. 565).

Dalla lettura delle norme, appare evidente che il legislatore non ha inteso estendere (fino ad equiparare in toto) il trattamento previsto per le vittime di atti della criminalità organizzata e del terrorismo alla più ampia categoria delle vittime del dovere, ma ha voluto solo avviare un percorso di “progressiva” (e dunque inizialmente non totale) estensione dei benefici, la quale (così come avvenuto con il regolamento) deve essere parametrata alle risorse disponibili, come da vincolo espressamente imposto dallo stesso legislatore.

In definitiva, la “parzialità” dell’estensione dei benefici, chiaramente desumibile dalla progressività dell’estensione (co. 562) e dalla immanenza del limite rappresentato dal tetto di spesa (co. 565):

- per un verso, esclude che il legislatore, con la legge n. 266/2005, abbia voluto attuare un “automatico” richiamo della disciplina vigente in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, anche in favore delle vittime del dovere;

- per altro verso, sorregge la legittimità della scelta effettuata in sede regolamentare, e dunque l’applicabilità – per quel che ora interessa – dell’assegno vitalizio nella misura originaria di 258,23, euro e non già in quella maggiore di euro 500, introdotta dalla legge n. 350/2003;

- per altro verso ancora, comporta l’obbligo di individuare con legge – così come condivisibilmente sostenuto dall’appellante – la copertura finanziaria di una diversa previsione regolamentare.

Né può pervenirsi a diversa conclusione sostenendo che, così operando, si determinerebbe una disparità di trattamento tra diverse categorie di vittime del dovere. Sul punto, è agevole osservare che la differenza di trattamento era già presente nella legislazione, in virtù di plurimi interventi del legislatore nel corso degli anni, e che, proprio per superarla, la legge del 2005 ha inteso attuare una progressiva equiparazione, nei limiti delle risorse disponibili. In altre parole, la legge n. 266/2005 è una legge “di favore” per la più ampia categoria delle vittime del dovere, non già una legge che comporta, ex novo, disparità di trattamento.

Infine, non può trovare accoglimento quanto sostenuto dall’appellata, secondo la quale l’amministrazione non potrebbe procedere ad una quantificazione dell’assegno vitalizio in misura diversa da quella di Euro 500,00 (v. memoria dep. 24 febbraio 2016, pagg. 10 – 12), ostandovi il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Asti, e ciò in quanto – richiamate le ragioni innanzi esposte – il giudice ordinario non ha individuato una somma specifica, bensì il diritto alla percezione dell’assegno vitalizio nella misura di legge.

In conclusione, anche il secondo motivo di appello deve essere accolto, relativamente alla legittima quantificazione della misura mensile dell’assegno vitalizio, in Euro 258,23, anziché in euro 500,00, ancorchè il Collegio sia consapevole dell’esistenza di un diverso, ma non condiviso, orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2016 n. 4425; sez. IV, 20 dicembre 2013 n. 6136).

6. Per le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere accolto, e di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, occorre rigettare il ricorso instaurativo del giudizio di ottemperanza in primo grado.

Stante a natura e complessità delle questioni trattate, e la non conformità degli indirizzi giurisprudenziali, sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero della Difesa (n. 766/2016 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso instaurativo del giudizio di ottemperanza.

Compensa tra le parti spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore
Leonardo Spagnoletti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Oberdan Forlenza Antonino Anastasi





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panorama
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

sinistro stradale in servizio di pattuglia automontata

ricorso Straordinario respinto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201602658 - Public 2016-12-20 -

Numero 02658/2016 e data 20/12/2016


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 12 ottobre 2016

NUMERO AFFARE 00215/2016

OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- avverso diniego di riconoscimento di benefici riservati alle vittime del dovere.

LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.


Premesso:

Con ricorso straordinario in data 20 aprile 2015, come riferito nella Relazione ministeriale, il signor -OMISSIS-

L’istante - premessa l’esistenza di un procedimento in corso per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità contratte dal ricorrente a seguito di sinistro stradale verificatosi in servizio in data 9 luglio 2009 - ha chiesto i benefici riguardanti le “vittime del dovere” relativamente al seguente evento, riferito nella istanza.

In data -OMISSIS-, il ricorrente, comandato in servizio di pattuglia automontata unitamente ad altro operatore con il grado di appuntato scelto, durante un’operazione di posto di controllo procedeva con la autovettura di servizio ad inseguire altra autovettura, non meglio identificata, che non aveva ottemperato alla intimazione “ALT”.

Nel corso dell’inseguimento, alla intersezione con l’uscita di una tangenziale, l’autovettura di servizio entrava in collisione con altra autovettura che non si fermava al segnale di “STOP”, ed il ricorrente e l’altro operatore riportavano traumi e lesioni, in parte riconosciuti dipendenti da causa di servizio e in parte in corso di riconoscimento.

Il diniego impugnato ha richiamato l’articolo 1, comma 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rilevando che, come da giurisprudenza conforme:

- perché possa applicarsi il citato comma 563 non è sufficiente che l’evento lesivo sia genericamente connesso all’espletamento delle funzioni di istituto;

- perché possa applicarsi il citato comma 564, e quindi gli interessati possano rientrare nella categoria degli “equiparati” alle vittime del dovere, le infermità permanentemente invalidanti debbono esser contratte in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, e riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari situazioni ambientali od operative, cioè implicanti l’esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio in grado di esporre a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;

- che pertanto il servizio svolto nel corso della missione deve essere caratterizzato da specifici elementi di rischio eccedenti quelli ordinari, ovvero superiori a quelli già di per sé insiti nella attività del reparto di appartenenza.

Il ricorso ravvisa nel provvedimento impugnato i vizi di:

1) violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’articolo 1 della legge n. 266/2005 sul riconoscimento del beneficio per le “vittime del dovere”; eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti;

2) eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione in relazione al mancato compimento di ulteriori attività di accertamento richieste a seguito del preavviso di diniego.

Il Ministero riferente ha espresso l’avviso che il ricorso debba essere respinto.

Considerato:

L’evento che ha determinato le lesioni relativamente alle quali il ricorrente ha chiesto i benefici previsti per le “vittime del dovere” è un incidente stradale verificatosi durante un inseguimento con autovettura di servizio ma provocato da autovettura estranea all’inseguimento, la quale non ha rispettato il segnale di “STOP”.

L’evento, dunque, risulta estraneo, per natura e nesso di causalità, alle fattispecie previste dall’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevedono rispettivamente:

- eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; in attività di tutela della pubblica incolumità; o a causa di azioni recate nei confronti dell’operatore in contesti di impiego internazionale non aventi necessariamente caratteristiche di ostilità;

- infermità contratte in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

Il parere di questo Consiglio di Stato richiamato nel ricorso (Cons. Stato - Sez. I 17 novembre 2010, n. 3057) non supporta la tesi del ricorrente ma quella dell’Amministrazione, poiché, tra l’altro, espressamente afferma che tra l'attività istituzionale e il decesso o l'invalidità permanente, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti per le vittime del dovere, deve sussistere un nesso di causalità diretta e non di mera occasionalità, nel senso che l'evento pregiudizievole deve essere determinato da una azione di polizia diretta, in via immediata, al mantenimento dell'ordine pubblico, o da una reazione ad essa, non essendo sufficiente che l’evento si sia sì verificato nel periodo di tempo durante il quale il dipendente sia comandato a prestare servizio, ma per cause accidentali esulanti da quest'ultimo.

Come rilevato dal Ministero riferente, accedendo alla tesi in ricorso, i presupposti per la concessione del beneficio in esame, che ha carattere di eccezionalità, verrebbero a coincidere con quelli richiesti per l’ordinario riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio.

2. - Relativamente alla censura di natura procedimentale pure prospettata in ricorso (mancata effettuazione, da parte del Ministero, degli ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente) essa, a prescindere da ogni altra considerazione, va respinta poiché dagli atti è palese che il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241).

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi Mario Luigi Torsello




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Re: vittime del dovere

Messaggio da faina »

Salve a tutti, una domanda sento dire che con la legge di stabilità appena approvata, siamo stati equiparati con altre vittime del terrorismo e criminalità organizzata. con esenzione irpef e 10 anni figurativi .....ma è tutto vero? ......qualcuno mi sa dire qualcosa di concreto. e se si quando andrà in vigore... buone feste
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Re: vittime del dovere

Messaggio da antoniomlg »

faina ha scritto:Salve a tutti, una domanda sento dire che con la legge di stabilità appena approvata, siamo stati equiparati con altre vittime del terrorismo e criminalità organizzata. con esenzione irpef e 10 anni figurativi .....ma è tutto vero? ......qualcuno mi sa dire qualcosa di concreto. e se si quando andrà in vigore... buone feste

se cerchi nè abbiamo parlato e straparlato.

e se vuoi leggerla in internet trovi anche la gazzetta ufficiale
di cui alla legge di stabilità

ciao
christian71
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Re: vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

faina ha scritto:Salve a tutti, una domanda sento dire che con la legge di stabilità appena approvata, siamo stati equiparati con altre vittime del terrorismo e criminalità organizzata. con esenzione irpef e 10 anni figurativi .....ma è tutto vero? ......qualcuno mi sa dire qualcosa di concreto. e se si quando andrà in vigore... buone feste
Salve faina, non si tratta di totale equiparazione, per ora avremmo ottenuto solo l'esenzione dell'IRPEF sulle pensioni di reversibilità (che non è poco)... La legge è già approvata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale... Decorrerà dal 01.01.17 ma ci manca una comunicazione da parte dell'INPS per renderla operativa...

Trovi tutto nel link che ti ho incollato qui sotto...

http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/e ... 21055.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Saluti
Christian

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uniko40

Re: vittime del dovere

Messaggio da uniko40 »

Non solo di reversibilità !


A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
Legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere
e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563
e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici
fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre
1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004,
n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.

Saluti.
franruggi
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Re: vittime del dovere

Messaggio da franruggi »

uniko40 ha scritto:Non solo di reversibilità !


A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
Legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere
e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563
e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici
fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre
1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004,
n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.

Saluti.
uniko40 ha scritto:Non solo di reversibilità !



infatti caro christian tratta di pensioni di vdd e loro familiari superstiti.
solo questo, niente 10 anni contributivi ed altro

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
Legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere
e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563
e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici
fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre
1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004,
n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.

Saluti.
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

Loro ci provano sempre e menomale che il collega ha fatto ricorso che è stato Accolto

Danno biologico
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1T ,numero provv.: 201612418, - Public 2016-12-13 -


Pubblicato il 13/12/2016

N. 12418/2016 REG.PROV.COLL.
N. 08911/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8911 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Romano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale XXI Aprile n. 11;

contro
il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

il Ministero della Difesa - Centro Militare di Medicina Legale di Roma, Terrorismo e Criminalità Organizzata - Commissione Medica Ospedaliera ed il Policlinico Militare di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l’esatta esecuzione
della sentenza del T.a.r. del Lazio sez I ter n. 5524 del 23.05.2014;

ove occorra, per la dichiarazione di nullità/l’annullamento
della nota del Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per gli Affari generali della Polizia di Stato prot. n. 559/C/3/E/8/CC/…. del 9.6.2016;

delle note del Policlinico Militare di Roma – Dipartimento di Medicina – Unità operativa semplice “Fisiatria e Riabilitazione” del 17.10.2015 e del 9.12.2015, nonché della nota del Ministero dell’Interno del 6.11.2015, tutte allegate alla su richiamata nota prot. n. 559/C/3/E/8/CC/…. del 9.6.2016;

di ogni altro atto antecedente e susseguente ai precedenti atti, compresi, ove occorra, i decreti del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Capo della Polizia generale della Pubblica Sicurezza prot. n. 559/C/3/8/CC/…. del 2.12.2014 e prot. n. 559/C/3/E/8/CC/…./2 del 2.12.2014;

MOTIVI AGGIUNTI:

altresì per la dichiarazione di nullità/l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. 559/C/3/E/8/CC/…. del 27.6.2016, che ha confermato il precedente decreto del 2.12.2014, stabilendo altresì che “non può essere riliquidato null’altro a titolo di speciale elargizione, alla luce delle valutazioni effettuate dall’organo tecnico verificatore, così come specificato nel preambolo”.


Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto preliminarmente di poter prescindere dall’esame dei motivi aggiunti, notificati e depositati oltre i termini utili ex lege per essere vagliati nell’odierna camera di consiglio;

Considerato, al riguardo, che essi hanno ad oggetto il decreto, che ha confermato l’invalidità già riconosciuta al ricorrente, negando ulteriore indennizzo a titolo di danno morale, il cui contenuto era già stato preannunciato con la nota datata 9.6.2016, contestata col ricorso introduttivo;

Tenuto conto che dalla predetta nota e da quelle presupposte, alla stessa allegate, pure censurate, si evince che l’Amministrazione non ha dato esatta esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 5524 del 23.05.2014, così come sarà meglio illustrato nel prosieguo del presente provvedimento;

Ritenuto di dover brevemente descrivere l’antefatto;

Rilevato:

che con ricorso n. 10851/2013, l’attuale ricorrente, già Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, attualmente in pensione, ha impugnato il provvedimento del Ministero dell’Interno dell’11.4.2013, nella parte in cui, riconoscendolo “vittima del dovere”, ma quantificando, quale conseguenza diretta dell’evento fatto valere, un’invalidità del 5%, ha concesso al medesimo soltanto la somma di € 11.120,00, a titolo di speciale elargizione, nonché il presupposto verbale della Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento militare di Medicina legale di Roma, ivi richiamato;

che in tale giudizio è stata disposta una verificazione tesa ad accertare: a) se la patologia “-OMISSIS-”, sofferta dal ricorrente, fosse o meno ascrivibile a causa di servizio e, in particolare, se fosse o meno riferibile, anche in parte, all’episodio occorso al ricorrente medesimo in data 25.4.2007 (durante lo svolgimento di un servizio automontato di prevenzione e repressione di reati, lo stesso, insieme ad un suo collega, stava inseguendo un’autovettura ed il suo conducente non ha ottemperato all’ALT, per controllo di polizia, ed ha speronato l’auto dei Carabinieri, proprio mentre il Sig. -OMISSIS- stava scendendo dal lato del passeggero, che così è stato respinto violentemente all’interno dell’abitacolo); b) il grado di invalidità determinato dalla patologia sofferta dal ricorrente, specificando la categoria nella quale la stessa risulta inquadrabile ed altresì sia la percentuale di invalidità sia la riduzione della capacità lavorativa, e, ove possibile, la percentuale di invalidità riconducibile all’episodio su citato;

Considerato:

che queste sono le risultanze di detta verificazione: la patologia in questione era in nesso causale con l’episodio richiamato ed il danno biologico è stato stimato nella percentuale del 31%;

che è stata, perciò, adottata la sentenza in forma semplificata n. 5524/2014, che ha accolto il ricorso, riconoscendo un danno all’integrità psico-fisica in misura pari al 31% ed altresì un danno morale, consistente nelle ripercussioni sulla vita di relazione e sullo stato d’animo della patologia in questione;

che l’Amministrazione dell’Interno è stata, quindi, obbligata a valutare il danno biologico nei modi suindicati ed a considerare, nella quantificazione dell’elargizione in parola, anche il danno morale;

che tale Amministrazione ha liquidato il danno biologico nella percentuale del 31%, concedendo la relativa elargizione, e ha interessato l’organo tecnico per la quantificazione del danno morale;

che, con nota datata 17.10.2015, a firma del Capo dell’Unità operativa semplice “Fisiatria e Riabilitazione” del Dipartimento di Medicina del Policlinico militare di Roma, è stato comunicato che “la scrivente Commissione medica di questo Policlinico militare…precisa quanto segue: …il caso di specie non prevede la suddetta rivalutazione [rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate anteriormente al 1 gennaio 2006] e quantificazione del danno morale, perché trattasi di danno patito in data 25.04.2007 e quindi la scrivente Commissione non deve esprimersi riguardo la valutazione e quantificazione di danno morale…”;

che il Ministero dell’Interno, con nota del 6.11.2015, ha evidenziato che, data la sentenza passata in giudicato che riconosceva il danno morale, a prescindere dalla direttiva tecnica in materia emanata dall’Ispettorato Generale della Sanità militare nel dicembre 2013 e dal parere del Consiglio di Stato n. 3105/2015, la valutazione del danno morale era obbligata;

che, in esito a tale puntualizzazione, il Capo dell’Unità operativa semplice “Fisiatria e Riabilitazione” del Dipartimento di Medicina del Policlinico militare di Roma, con nota del 9.12.2015, ha determinato che il danno morale fosse pari a zero, senza, tuttavia, riesaminare il ricorrente;

che, perciò, il Ministero dell’Interno, con atto del 9.6.2016, riassumendo i passaggi sopra richiamati, alla luce della valutazione tecnica anzidetta, ha confermato la percentuale di invalidità già riconosciuta ed indennizzata con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale del 2.12.2014, preannunciando l’adozione di apposito decreto, rappresentato poi dal decreto prot. n. 559/C/3/E/8/CC/…. del 27.6.2016;

che col presente ricorso introduttivo in via subordinata si è tempestivamente impugnato il menzionato atto del 9.6.2016 e con i motivi aggiunti si è gravato il decreto in ultimo citato;.

Ritenuto che la portata della sentenza da eseguire sia chiara, nel senso di seguito meglio specificato;

Considerato:

che la valutazione eseguita nel 2014 era riferibile ad una speciale Commissione, la cui composizione era stata prescritta dal T.a.r. nell’ordinanza istruttoria n. 10835/2013 ed alla quale era stata demandata una verificazione, il cui oggetto era circoscritto nell’ordinanza stessa;

che, in particolare, nell’oggetto della verificazione non rientrava la valutazione e quantificazione del danno morale;

che, pertanto, non possono utilmente invocarsi la direttiva del Ministero della Difesa ed il parere del Consiglio di Stato in ordine al dato unico conglobante:
a) l’invalidità permanente, riferita alla capacità lavorativa;
b) il danno biologico, come lesione permanente dell’integrità psico-fisica;
c) il danno morale;

che, infatti, nell’oggetto della verificazione non rientrava quest’ultimo, essendo ivi specificato che dovessero essere determinati la riduzione di capacità lavorativa ed il danno biologico e – si ripete – la sentenza da eseguire individuava, accanto al danno biologico, determinato come sopra, altresì il danno morale;

Ritenuto:

che conseguentemente il ricorso in esame debba accogliersi, con obbligo, per l’Amministrazione dell’Interno, di liquidare il danno morale, quantificato dal presente Tribunale, in via equitativa, in misura pari al 10% della somma totale già corrisposta al ricorrente a titolo di danno biologico, entro il termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, anche a mezzo PEC, della presente sentenza;

che, in caso di persistente inerzia, sarà nominato un commissario ad acta, tenuto a provvedere in sua sostituzione;

che, ai sensi dell’art. 114, comma 4, c.p.a., debba fissarsi una somma per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione, da quantificarsi in misura pari agli interessi al tasso legale vigente, calcolati sulla somma da liquidare a titolo di danno morale;

che le spese di giudizio debbano compensarsi col Ministero dell’Interno, tenuto conto dell’attività complessivamente posta in essere dallo stesso, che, come può desumersi da quanto in precedenza illustrato, ha richiamato l’attenzione dell’organo tecnico circa la necessità di liquidare anche il danno morale, salvo poi adeguarsi a quanto diversamente indicato da quest’ultimo;

che esse debbano invece per il resto porsi a carico del Ministero della Difesa, nella misura indicata in dispositivo, in ragione dell’attività elusiva del giudicato posta in essere dal suo organo tecnico;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:

- accoglie, nei modi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno di dare esecuzione alla sentenza del T.a.r. del Lazio n. 5524/2014 secondo le prescrizioni dettate in motivazione, con l’avvertenza che, in assenza, sarà nominato un commissario ad acta, tenuto a provvedere in sua sostituzione;

- ai sensi dell’art. 114, comma 4, c.p.a., quantifica la somma dovuta dall’Amministrazione per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione in misura pari agli interessi al tasso legale vigente, calcolati sulla somma da liquidare a titolo di danno morale;

- compensa le spese del presente giudizio col Ministero dell’Interno ed ordina al Ministero della Difesa di corrispondere al ricorrente, a tale titolo, la somma forfetaria di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016, con l’intervento dei Magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rita Tricarico Germana Panzironi





IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
christian71
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Re: vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

OTTIMO!!!... Grazie Panorama... ;-)

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