VITTIME DEL DOVERE

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Re: VITTIME DEL DOVERE

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per promemoria per i meno pratici


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Re: VITTIME DEL DOVERE

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per promemoria per i meno pratici/ Bis

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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da panorama »

SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 7 ,numero provv.: 201406535 Public 2014-12-12
----------------------------------------------------------------------------------------
N. 06535/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04176/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4176 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A. B., con domicilio eletto presso la stessa in Napoli, piazza Giuseppe Zanardelli n. 17;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS-, recante il diniego dei benefici previsti dal d.P.R. n. 243 del 2006; del verbale della Commissione Medica Ospedaliera mod. BL/G n. …. del 29/10/2012; del parere del Comitato di Verifica n. …./2012 del 5/3/2013 (adunanza n. … del 29/1/2013); con accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento dei suddetti benefici e del risarcimento del danno biologico derivante dall’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio e condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 29/7/2013, -OMISSIS-, caporal maggiore capo dell’Esercito Italiano, riferiva che:

- il ricorrente ha operato in molteplici missioni in teatri operativi in Bosnia Herzegovina dal 19/10/2001 al 25/2/2002 e dal 28/6 al 24/10/2002, in Kosovo dal 8/4 al 30/7/2003, in Iraq dal 29/3 al 24/8/2005;

- con decreto n. -OMISSIS-, su conforme parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio espresso nell’adunanza n. 521 del 6/11/2009, veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità relativa ad esiti di pregressa -OMISSIS- sottoposto a terapia-OMISSIS- denunciata dal ricorrente e riscontrata dalla Commissione Medica Ospedaliera;

- con determinazione R-E-…. del 19/1/2011 veniva altresì conferito il distintivo d’onore di “ferito in servizio”;

- sennonché, con decreto n. -OMISSIS-, previo parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, veniva respinta l’istanza presentata dal ricorrente (in data 3/5/2010) per la concessione dei benefici di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 243 del 2006, concernente l’estensione alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati delle provvidenze in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.

A seguito di ciò il ricorrente proponeva l’impugnativa in epigrafe.

Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio.

DIRITTO

1. Nel merito il ricorrente deduce che:

- dai rapporti informativi in atti emergerebbero elementi idonei a dimostrare il nesso causale tra la patologia ed i fatti di servizio, attesa la prolungata esposizione del ricorrente all’uranio impoverito durante le missioni in Bosnia e nel Kosovo; la dipendenza da causa di servizio risulta già riconosciuta nel 2009; con l’art. 4-bis della legge n. 27 del 2001 sarebbe disposto il monitoraggio sanitario dei soggetti che avrebbero operato nei Balcani;

- l’infermità permanente andrebbe quantificata, in base al decreto ministeriale del 5/2/1992, nella misura del 50%; la CMO avrebbe riconosciuto una percentuale di invalidità del 67%;

- in base all’art. 5 del d.P.R. n. 243 del 2006 ed al decreto ministeriale del 12/7/2000, il danno biologico andrebbe calcolato in misura pari al 22%;

- comunque spetterebbe al ricorrente, in base all’art. 2087 c.c., il risarcimento del danno biologico subito a causa del servizio prestato, senza protezione ed in condizioni di stress incidenti sulle difese immunitarie, in zone contaminate che avrebbero provocato il -OMISSIS-

1.1. Il Tribunale giudica il ricorso fondato per quanto di ragione.

In base all’art. 1, co. 562 e ss., della legge n. 266 del 2005, è disposta l’estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a tutte le vittime del dovere che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di particolari eventi ed ai soggetti “equiparati”, ivi compresi i militari che “abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti … in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

Con l’art. 1 del d.P.R. n. 243 del 2006, recante il relativo regolamento, è precisato che rientrano nei presupposti per la concessione delle provvidenze tutte le missioni autorizzate dall'autorità sopraordinata al dipendente e tutte le condizioni comunque implicanti l'esistenza o la sopravvenienza “di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.

Ai sensi dell’art. 6 dello stesso d.P.R. n. 243/2006, la dipendenza da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative di missione è accertata, con le procedure di cui al d.P.R. n. 461 del 2001, su parere vincolante specificamente motivato del Comitato di verifica per le cause di servizio, allorché le suddette “straordinarie circostanze e i fatti di servizio” sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante dell’infermità invalidante.

Giova soggiungere che gli artt. 603 e 1907 del codice dell'ordinamento militare (d.P.R. n. 66 del 2010), nel testo originario anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 5, co. 3-bis, lett. b), del decreto-legge n. 228 del 2010, facevano espresso riferimento alle “infermità -OMISSIS- connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico”. Tale formulazione deriva dal recepimento delle disposizioni dettate dal d.P.R. n. 37 del 2009, recante il regolamento per il riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, in attuazione dell'art. 2, co. 78 e 79, della legge n. 244 del 2007, disposizioni abrogate appunto a seguito dell’entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare.

Nel testo attualmente vigente l’art. 603 del citato d.P.R. n. 66 del 2010 espressamente prevede l’erogazione delle provvidenze di cui alle leggi n. 466 del 1980 (speciali elargizioni a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche), n. 302 del 1990 (norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), n. 407 del 1998 (nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) e n. 206 del 2004 (nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) “al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità -OMISSIS- per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti …”.

Sennonché il venir meno del riferimento specifico all’uranio impoverito, sostituito dal più generico riferimento alle “particolari condizioni ambientali od operative” non significa certamente che l’esposizione all’uranio impoverito viene considerato estraneo all’insorgenza delle infermità e patologie tumorali.

Tant’è che l’art. 2185 dello stesso d.P.R. n. 66 del 2010 tuttora disciplina la speciale elargizione per il personale civile e cittadini italiani esposti all’uranio impoverito e ad altro materiale bellico.

Del resto la definizione delle “particolari condizioni ambientali od operative” dettata dagli artt. 1078 e 1079 del d.P.R. n. 90 del 2010, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, fa ampio e generale riferimento a tutte “le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto ... ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico”.

E’ opportuno notare che tale definizione corrisponde sostanzialmente a quella dettata dall’art. 1 del d.P.R. n. 243 del 2006, riguardante appunto “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.

Ne consegue che i militari affetti da patologie causate dall’esposizione a sostanze tossiche (ivi compreso l’uranio impoverito), anche dopo la scadenza dei termini previsti dall’art. 1080 del d.P.R. n. 90 del 2010, continuano a trovare tutela nell’art. 1, co. 564, della legge n. 266 del 2005, applicabile appunto ai soggetti equiparati alle vittime del dovere che abbiano contratto invalidità permanenti riconosciute dipendenti da causa di servizio “per le particolari condizioni ambientali e operative”, come definite dall’art. 1 del d.P.R. n. 243 del 2006 coincidente come si è visto con gli artt. 1078 e 1079 del d. P.R. n. 90 del 2010.

1.2. Orbene nella specie risulta pacificamente dagli atti di causa che:

- il ricorrente, impiegato in missioni operative in Bosnia e Kosovo, è affetto dagli esiti di -OMISSIS- per -OMISSIS--OMISSIS-

- la dipendenza da causa di servizio dell’infermità è stata già accertata su parere del Comitato di verifica per le cause di servizio espresso nell’adunanza n. -OMISSIS-

- il ricorrente è stato altresì autorizzato a fregiarsi del distintivo d’onore di ferito in servizio ai sensi del regio-decreto n. 1820 del 1935.

Sennonché il parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio espresso nell’adunanza n. .. del 29/1/2013, in base al quale è stato adottato l’impugnato diniego dei benefici previsti per le vittime del dovere e soggetti equiparati, è motivato dal ritenuto difetto di evidenze sulla sussistenza di condizioni ambientali ed operative implicanti circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il ricorrente a maggiori disagi o fatiche rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, in rapporto di causa o concausa efficiente e determinante con l’infermità riscontrata.

Al riguardo va in primo luogo rilevato, ad avviso del Tribunale, che il quadro normativo non fa riferimento a “disagi”, ma piuttosto a “rischi”.

Inoltre non risulta che l’impugnata determinazione abbia tenuto in debito conto la circostanza, evidenziata anche nel parere medico-legale prodotto in giudizio dal ricorrente, che l’attività di militare svolta nelle missioni operative all’estero abbiano appunto comportato i “rischi” derivanti dall’esposizione all’uranio impoverito impiegato negli armamenti impiegati durante l’intervento nei Balcani.

Neppure risulta espressamente escluso nell’impugnato parere che l’infermità sofferta dal ricorrente sia associabile alla contaminazione derivante dall’inquinamento bellico.

L’impugnato diniego risulta altresì in contraddizione con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, già disposto nel 2009 con il parere favorevole del Comitato di verifica. Infatti il nesso di causalità tra la patologia -OMISSIS- e l’attività svolta non è stato imputato a ragioni diverse dai rischi associati alle specifiche condizioni ambientali dei suddetti contesti operativi.

Ne consegue che gli atti impugnati risultano viziati per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà rispetto a precedenti determinazioni.

1.3. Va ancora soggiunto che le provvidenze previste dall’art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006 comprendono la speciale elargizione di cui alla legge n. 302 del 1990.

Il danno biologico è considerato nel computo dell’invalidità, ai sensi dell’art. 5 del ripetuto d.P.R. n. 243, e viene calcolato in conformità del d.P.R. n. 181 del 2009, regolante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi (estendibile alle vittime del dovere, tant’è che nel preambolo è richiamato anche il d.P.R. n. 243/2006), a norma dell'articolo 6 della legge n. 206 del 2004 che impone la rivalutazione delle indennità tenendo conto anche del danno biologico.

2. Le domande di accertamento e di condanna sono, per contro, inammissibili.

Infatti, a seguito dell’annullamento degli atti impugnati l'autorità amministrativa dovrà pronunciarsi sull'istanza avanzata dal ricorrente sulla base di un nuovo parere, emendato dei vizi rilevati nella presente sede giudiziale, del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il quale dovrà valutare tutti i presupposti di fatto rilevanti, ivi compresi quelli risultanti dalla documentazione allegata dal ricorrente nel presente giudizio e da apposita relazione informativa in merito dell’amministrazione di appartenenza.

3. Le spese seguono, come di norma, la soccombenza.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), in accoglimento per quanto di ragione del ricorso in epigrafe, annulla gli atti impugnati.

Dichiara inammissibili le domande di accertamento e di condanna.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore di -OMISSIS-, delle spese di giudizio liquidate in misura di euro 2.000,00= (duemila), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore
Luca De Gennaro, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Come è' andata la sua pratica?
Cordialmente
Lucia Astore
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
Studio: Via della Mattonaia, 35 - 50121 Firenze
Telefono: 055 23 45 154
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da pietro17 »

Ehhhh, Panorama, facci sapere com'è andata la tua pratica, noi non sappiamo nulla.
Ahahahah.....
Saluti.
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antoniomlg
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da antoniomlg »

Dott.ssa Astore ha scritto:Come è' andata la sua pratica?
Cordialmente
Lucia Astore

Illustrissima Dottoressa , ringraziandola per la sua sempre e puntuale presenza,
si constata tuttavia non si capisce a chi è riferito il suo interesse disinteressato.

Voglio approfittare del suo post per informare che personalmente la mia pratica è
arenata, alla 2^ istanza. mi hanno detto che Devo andare a visita alla cmo 1^ istanza di la Spezia.

nel frattempo mi stò adoperando per cercare un medico legale della zona Toscana,
che sia esperto in "vittime del dovere" che conosca come muoversi nella giungla della varie cmo specialmente in quella di 2^ istanza, e sopratutto che conosca come funziona il C.V.C.S, oltre alla
Speciale Commissione istituita appositamente con la legge di stabilità di recente varo,
presso il "Celio" e per ultimo ma non meno importante, che sia onesto economicamente.

certo di leggere altri suoi graditi interventi in materia di "vittime del dovere"
Cordialmente la saluto
augurandole un anno pieno di lavoro.
christian71
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Re: R: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da christian71 »

antoniomlg ha scritto:
Dott.ssa Astore ha scritto:Come è' andata la sua pratica?
Cordialmente
Lucia Astore

Illustrissima Dottoressa , ringraziandola per la sua sempre e puntuale presenza,
si constata tuttavia non si capisce a chi è riferito il suo interesse disinteressato.

Voglio approfittare del suo post per informare che personalmente la mia pratica è
arenata, alla 2^ istanza. mi hanno detto che Devo andare a visita alla cmo 1^ istanza di la Spezia.

nel frattempo mi stò adoperando per cercare un medico legale della zona Toscana,
che sia esperto in "vittime del dovere" che conosca come muoversi nella giungla della varie cmo specialmente in quella di 2^ istanza, e sopratutto che conosca come funziona il C.V.C.S, oltre alla
Speciale Commissione istituita appositamente con la legge di stabilità di recente varo,
presso il "Celio" e per ultimo ma non meno importante, che sia onesto economicamente.

certo di leggere altri suoi graditi interventi in materia di "vittime del dovere"
Cordialmente la saluto
augurandole un anno pieno di lavoro.
Antò… fai il bravo…

Un abbraccio
Christian

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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da panorama »

Ciao Pietro17, giusto per notizia, faccio presente che io NON ho nessuna pratica in pendenza per tale beneficio.
Metto le notizie per gli altri utenti interessati all'argomento.
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da montegrotto72 »

buonasera a tutti,
ho una domanda da porre a tutti coloro che conoscono la materia, ovvero chiedevo di segnalarmi il nome di un legale ingerente con la CMO di milano...... sarei intenzionato ad affidarmi allo studio Guerra in Roma, ma volevo sapere se in milano vi e' un paritetico stduio di pari preparazione e soprattutto "ingerenza"!!! Accettatemi il termine.
grazie


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Re: R: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da christian71 »

montegrotto72 ha scritto:buonasera a tutti,
ho una domanda da porre a tutti coloro che conoscono la materia, ovvero chiedevo di segnalarmi il nome di un legale ingerente con la CMO di milano...... sarei intenzionato ad affidarmi allo studio Guerra in Roma, ma volevo sapere se in milano vi e' un paritetico stduio di pari preparazione e soprattutto "ingerenza"!!! Accettatemi il termine.
grazie


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Ciao Alessandro io dalla provincia di Latina mi sono rivolto all'Avv. Andrea BAVA che ha studio a Genova… potrai intanto contattarlo e chiedergli che rapporti ha con la CMO di Milano…

Saluti
Christian
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da montegrotto72 »

grazie cri


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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da antoniomlg »

panorama ha scritto:Ciao Pietro17, giusto per notizia, faccio presente che io NON ho nessuna pratica in pendenza per tale beneficio.
Metto le notizie per gli altri utenti interessati all'argomento.
lo sappiamo come lo sappiamo in molti interessati alla materia.
una sola persona in particolare non lo sà ancora
ed infatti ti chiede come sia andata a finire la tua pratica.

ciao e buon anno
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da antoniomlg »

montegrotto72 ha scritto:buonasera a tutti,
ho una domanda da porre a tutti coloro che conoscono la materia, ovvero chiedevo di segnalarmi il nome di un legale ingerente con la CMO di milano...... sarei intenzionato ad affidarmi allo studio Guerra in Roma, ma volevo sapere se in milano vi e' un paritetico stduio di pari preparazione e soprattutto "ingerenza"!!! Accettatemi il termine.
grazie


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io dalla provincia di cosenza e cmo di bari mi sono affidato all'Avvocato Andrea BAva di genova

se hai bisogno del telefono chiedi

ciao
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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da montegrotto72 »

grazie anche a te antoniomlg.
ho gia preso nota su internet ed ho gia letto alcuni ricorsi
grazie


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Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da montegrotto72 »

antoniomlg ma tu hai fatto tutto a distanza senza mai raggiungere lo studio???


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