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vittima del terrorismo

Inviato: mer nov 18, 2020 12:43 pm
da massimosalsano
Buongiorno Avv. vorrei gentilmente chiederle un chiarimento
Sono un ex Capo squadra dei Vigili del Fuoco, il 27/07/1993 a seguito di un esplosione di autobomba in Milano, rimango ferito con postumi permanenti ,vengo riconosciuto vittima del terrorismo e mi vengono riconosciuti i benefici della legge 206/2004...il 31/12/2018 inoltro domanda di pensione e vengo posto in quiescenza il 31/05/2019...con 42 anni e tre mesi.
In virtù del fatto che ho ottenuto il 30%di invalidità permanente, ed ho proseguito l'attività fino al termine massimo previsto per la mia categoria di anni 41 e 10 mesi, avrei avuto diritto all'ultima retribuzione annua integralmente percepita riferita alle ultime 52 settimane lavorative, comprensivo di tutti gli emolumenti anche quelli non sottoposti a contribuzione e per come specificato nella circolare Inps° 98 del 9/6/2016 (cosi detto Trattamento di attività)
Mi danno una pensione di circa 1700 euro, che è molto lontana dalla mia ultima retribuzione annua....vorrei capire come base di calcolo del cud quale voce prendono per calcolare la giusta pensione...oppure basta fare la somma del lordo delle buste paga riferite all'ultimo anno di lavoro, dove sono inserite anche le voci riferite a servizi straordinarii ed accessorie.
inoltre devono aggiungere anche il 7,5%% ai sensi della 335/70....

Re: vittima del terrorismo

Inviato: gio nov 19, 2020 3:38 pm
da Avv. Marco Antonio Vallini
Buonasera,
da quanto esposto ritengo corretta la sua valutazione circa l’applicabilità, al suo caso specifico, del trattamento di
miglior favore introdotto dall’art. 3 L. 206/2004 così come successivamente modificata ed integrata.
Il c.d. trattamento di attività, in base all’interpretazione fornita dall’I.N.P.S. nella circolare 98/2016 spetta anche a chi,
come lei, sia stato riconosciuto vittima del terrorismo, abbia raggiunto il periodo massimo pensionabile e a cui sia stata
riconosciuta una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
Quanto alla base di calcolo la stessa deve essere calcolata sulla retribuzione riferita al periodo intercorrente tra la data
della cessazione del rapporto e le 52 settimane precedenti.
Al fine di esaminare la correttezza del calcolo effettuato dall’Istituto sarebbe necessaria una analisi di tutti i suoi
cedolini paga del periodo di riferimento in quanto non sempre risulta così scontato il calcolo basato sulla semplice
somma algebrica del lordo percepito.
Certamente nel calcolo devo essere incluse tutte le voci retributive corrisposte dal datore di lavoro anche se non
soggette a contribuzione previdenziale, tuttavia , come già sopra esposto, non tutte le voci riportate nelle buste paga
sono strettamente connesse alla causa tipica del lavoro e quindi, non tutte rientrano nella citata basa di calcolo
rendendosi quindi necessario un esame analitico.
Nel caso voglia procedere con una analisi più approfondita della Sua pratica, mi scriva pure a pensionistica@lexetica.it.
Cordiali saluti
Avv. Marco Antonio Vallini