VITALIZIO VD DA 500 EURO

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Zenmonk
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Re: VITALIZIO VD DA 500 EURO

Messaggio da Zenmonk »

Allora aveva ragione Avt8! Siccome ci hanno girato le spalle sia nella legge di stabilità che nel mille proroghe, per non farci ritrovare in piazza con le flebo e con gli spiacevoli (per loro) retroscena delle nostre "storie di vita vissuta" ci dicono ancora una volta "aspetta e spera": ricordate l'adagio: se non si vuole fare una cosa, si affida la materia a una commissione...


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montegrotto72
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Re: VITALIZIO VD DA 500 EURO

Messaggio da montegrotto72 »

montegrotto72 ha scritto:
christian71 ha scritto:
Zenmonk ha scritto:Direi che stavolta ci devono guardare in faccia, con quello che sta succedendo (e continuerà a succedere) non possono fare finta che non esistiamo come hanno fatto finora
Mmmm… non ci conterei troppo è!!!… stiamo parlando delle stesse persone che senza scrupoli da anni si stanno mangiando sto mondo e quell'altro mettendo in ginocchio una nazione intera e figurati se rinunceranno ad una parte del loro bottino per risarcire persone invalide e quindi, teoricamente, anche meno produttive… io intanto continuo a sperare che non gli venga mai in mente di toglierci anche quello che ci è stato già concesso…

Saluti e buona serata
Christian

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ciao cri
io per notizia ho ricevuto qualche giorno fa la ricevuta di ritorno della famosa richiesta di adeguamento dell'assegno.
però il timbro sulla ricevuta è stato apposto circa due mesi fa.
ora attendo loro (speriamo buone, ma nessuno n ne sono tanto convinto) notizie


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Buonasera a tutti
Dopo avere ritirato la ricevuta di ritorno della raccomandata spedita per il solito ricorso per l'adeguamento dell'assegno, hanno costoro l'obbligo di rispondere nel bene o nel male??
Grazie a chi vorrà e saprà darmi una risposta valida.


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avt8
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Re: VITALIZIO VD DA 500 EURO

Messaggio da avt8 »

Allora poichè tu hai fatto istanza per avere l'assegno vitalizio da 500 euro, e l'aministrazione non ha dato alcuna risposta alla tua istanza- Rivolgiti al tuo legale per fare il ricorso per avere il vitalizio da 500 euro, e quando gli mandi la copia del decreto concessivo dei vitlalizi allega anche copia dell'istnza e copia della ricevuta da parte del Ministero- E vai diritto al ricorso che la tempistica in questa materia e breve se il tuo avvocato si rivolge al Giudice del Lavoro- essendo sua la competenza per detta materia-
Ed in bocca al lupo-
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Re: VITALIZIO VD DA 500 EURO

Messaggio da montegrotto72 »

avt8 ha scritto:Allora poichè tu hai fatto istanza per avere l'assegno vitalizio da 500 euro, e l'aministrazione non ha dato alcuna risposta alla tua istanza- Rivolgiti al tuo legale per fare il ricorso per avere il vitalizio da 500 euro, e quando gli mandi la copia del decreto concessivo dei vitlalizi allega anche copia dell'istnza e copia della ricevuta da parte del Ministero- E vai diritto al ricorso che la tempistica in questa materia e breve se il tuo avvocato si rivolge al Giudice del Lavoro- essendo sua la competenza per detta materia-
Ed in bocca al lupo-
Grazie del prezioso consiglio


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Re: VITALIZIO VD DA 500 EURO

Messaggio da montegrotto72 »

montegrotto72 ha scritto:
avt8 ha scritto:Allora poichè tu hai fatto istanza per avere l'assegno vitalizio da 500 euro, e l'aministrazione non ha dato alcuna risposta alla tua istanza- Rivolgiti al tuo legale per fare il ricorso per avere il vitalizio da 500 euro, e quando gli mandi la copia del decreto concessivo dei vitlalizi allega anche copia dell'istnza e copia della ricevuta da parte del Ministero- E vai diritto al ricorso che la tempistica in questa materia e breve se il tuo avvocato si rivolge al Giudice del Lavoro- essendo sua la competenza per detta materia-
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Re: VITALIZIO VD DA 500 EURO

Messaggio da avt8 »

montegrotto72 ha scritto:
montegrotto72 ha scritto:
avt8 ha scritto:Allora poichè tu hai fatto istanza per avere l'assegno vitalizio da 500 euro, e l'aministrazione non ha dato alcuna risposta alla tua istanza- Rivolgiti al tuo legale per fare il ricorso per avere il vitalizio da 500 euro, e quando gli mandi la copia del decreto concessivo dei vitlalizi allega anche copia dell'istnza e copia della ricevuta da parte del Ministero- E vai diritto al ricorso che la tempistica in questa materia e breve se il tuo avvocato si rivolge al Giudice del Lavoro- essendo sua la competenza per detta materia-
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Grazie del prezioso consiglio


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Ci sono giudici del lavoro che accolgono il ricorso,mentre altri lo respingono-Le sentenze favorevoli vengono quasi tutte appellate dai Ministeri- Ci sono alcune Corti d Appello che hanno accolto il ricorso del Ministero-Mentre altre Corti di Appello respingono il ricorso del Ministero- Purtroppo la giurisprudenza in detta materia non e ancora uniforme- E secondo me questa trafila continuerà fino a quando non sarà discusso il progetto di legge per la totale equiparazione ,che come riferitomi dal relatore di detto progetto il senatore del PD GOTEUR, la discussione sarà ripresa dopo le feste natalizie- con la speranza che sia vero-
Comunque i colleghi che hanno vinto il ricorso di primo grado,e appellata dal Ministero,possono chiedere la esecuzione della sentenza,in quanto le sentenze in materia civile ed amministrative, anche se appellate sono esecutive-Per cui io al Ministero ho chiesto i soldi,del vitalizio, da 500 euro, in attesa dell'appello-
Il Ministero ha provveduto a fare nuovo decreto con il vitalizio da 500 euro,ed inviato al MEF ,per il pagamento degli arretrati che avverrà il 5 di marzo-<Mentre ha già provveduto al pagamento delle spese legali-
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Re: VITALIZIO VD DA 500 EURO

Messaggio da Zenmonk »

http://www.sindacatosupu.it/2016/01/01/ ... ti-equipa/" onclick="window.open(this.href);return false;
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Re: VITALIZIO VD DA 500 EURO

Messaggio da Zenmonk »

Leggete, leggete...
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Re: VITALIZIO VD DA 500 EURO

Messaggio da Zenmonk »

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Re: VITALIZIO VD DA 500 EURO

Messaggio da antoniomlg »

Zenmonk ha scritto:Leggete, leggete...
ADESSO CHE ABBIAMO LETTO????
ALMENO IO HO LETTO........

hai semplicemente riportato la stessa sentenza che stiamo postando
e commentando da giorni......

tu cosa nè pensi?
sentenza (del G.O.) che hai postato??
ciao
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Re: VITALIZIO VD DA 500 EURO

Messaggio da Zenmonk »

Ops. Scusate ma non avevo letto i vostri post. Cosa ne penso? Che in assenza di risposta alla mia domanda di adeguamento, inevasa ormai da quasi un anno, se entro pochi mesi non fanno una legge ad hoc farò ricorso.
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Re: VITALIZIO VD DA 500 EURO

Messaggio da antoniomlg »

Zenmonk ha scritto:Ops. Scusate ma non avevo letto i vostri post. Cosa ne penso? Che in assenza di risposta alla mia domanda di adeguamento, inevasa ormai da quasi un anno, se entro pochi mesi non fanno una legge ad hoc farò ricorso.

Allora non perdere tempo fai ricorso.
se nel frattempo del giudizio si adeguano , oppure in caso molto ma molto improbabile,
avviene il miracolo della equiparazione,
cessa la materia del contendere ed il ricorso si chiude.

ciao
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Re: VITALIZIO VD DA 500 EURO

Messaggio da panorama »

Accolto.

Per tutti i lettori del Forum ribadisco che ho già postato a suo tempo l'importante sentenza del Cons. di Stato, sez. IV, del 20.12.2013, n. 6156. La stessa sul sito del CdS non è più reperibile "a noi" essendo trascorso molto tempo dalla sua pubblicazione. Diversamente per gli avvocati che sono abbonati possono scaricarla.
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Il TAR Liguria precisa:

1) - In particolare deve essere accolta la domanda di determinazione del rateo nella misura di €. 500 in luogo di quella corrisposta nella misura di € 258, 83.

2) - Con effetto dal 1º gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.

3) - La giurisprudenza ha, infatti, affermato che, anche nei confronti delle vittime del dovere e categorie equiparate, vale l’incremento fissato dall’art. 4, comma 238 della legge n. 350/2004 (Cons. di St., IV, 20.12.2013, n. 6156; T.A.R. Liguria, II, 5.12.2014, n. 1812; T.A.R. Toscana, I, 26.10.2015, n. 1432).

N.B.: ma in questa sentenza il discorso è anche un altro, per cui vi invito ha leggere tutto il contesto.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di GENOVA ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201600320, - Public 2016-04-04 -


N. 00320/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00877/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 877 del 2015, proposto da:
Rinaldo G., Nadia P., rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Bava, con domicilio eletto presso Andrea Bava in Genova, Via di Sottoripa 1 A/35;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l'ottemperanza
ottemperanza sentenza n. 233/14 del tribunale di massa, sezione lavoro

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori Avv. A. Bava- Avv. Signorile- Dott. Polvicino Filippo praticante Avv. Stato.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I coniugi G. Rinaldo e P. Nadia ricorrono per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’appello di Genova 20 febbraio 2015 n. 63 che ha confermato le provvidenze riconosciute ai signori G.. dalla sentenza del Tribunale di Massa 30 giugno 2014 n. 223 che, a sua volta, ha ordinato l’inclusione del nominativo del figlio dei ricorrenti Giovanni G. nell’elenco delle vittime del dovere, stabilendo la decorrenza del primo gennaio 2006 per l’attribuzione dell’assegno vitalizio ex art. 407/98 e dal 1 gennaio 2008 per quanto riguarda lo speciale assegno vitalizio di cui all’art. 5 commi 3 e 4 l. 206/04 e precisando, altresì, che dall’elargizione di cui all’art. 5, comma 1 l. 206/04 fosse detratto l’importo relativo all’indennizzo di cui all’art. 1, comma 258 l. 228/12 nella misura già corrisposta in favore degli appellati (attuali ricorrenti).

Il Ministero della difesa con decreto 28 aprile 2015 n. 115, in asserita ottemperanza alle sentenze del giudice civile ha provveduto a detrarre dalle somme spettanti ai ricorrenti non solo quanto già corrisposto agli stessi ex l. 228/12 ma altresì quanto corrisposto in ossequio alla predetta legge anche agli altri eredi del defunto Giovanni G.. che, tuttavia, erano estranei ai giudizi.

Provvedeva inoltre alla decurtazione della somma a suo tempo corrisposta ai ricorrenti ai sensi della l. 308/81,

Il Ministero della difesa, inoltre, con decreto 28 aprile 2015 n. 114 dichiarava la prescrizione dei ratei ex l. 228/12 anteriori alla data del 26 aprile 2007 (senza che tale eccezione fosse stata sollevata nel giudizio di merito) e computava i ratei nella misura di € 258, 23 mensili anziché €. 500.

Successivamente alla notifica del ricorso in ottemperanza il Ministero della difesa con decreto 19 ottobre 2015 n. 248 riconosceva la corresponsione dei ratei a far data dal 1 gennaio 2006.

Alla camera di consiglio del 3 marzo 2016 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Deve preliminarmente darsi atto della cessazione della materia del contendere relativamente alla prescrizione dei ratei di cui all’art. 2 l. 407/98 che, inizialmente dichiarata per i ratei anteriori al 26 aprile 2007 è stata successivamente rettificata con decreto 19 ottobre 2015 con conseguente riconoscimento dei ratei successivi all’1 gennaio 2006.

Le altre domande formulate dai ricorrenti devono essere accolte.

In particolare deve essere accolta la domanda di determinazione del rateo nella misura di €. 500 in luogo di quella corrisposta nella misura di € 258, 83. L’art. 4, comma 38 l. 24 dicembre 2003 n. 350 ha previsto infatti che 238. Con effetto dal 1º gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.

La giurisprudenza ha, infatti, affermato che, anche nei confronti delle vittime del dovere e categorie equiparate, vale l’incremento fissato dall’art. 4, comma 238 della legge n. 350/2004 (Cons. di St., IV, 20.12.2013, n. 6156; T.A.R. Liguria, II, 5.12.2014, n. 1812; T.A.R. Toscana, I, 26.10.2015, n. 1432).

Del resto, la sentenza di cui si è chiesta l’ottemperanza si è limitata ad accertare il diritto all’erogazione dell’assegno, che va dunque liquidato sulla base della normativa vigente ratione temporis.

Ne consegue che il decreto 28 aprile 2015 n. 114 deve essere corretto come sopra specificato.

Deve essere, altresì, accolta la domanda relativa all’erroneo computo delle detrazioni operate dall’amministrazione sulle somme corrisposte a titolo di elargizione ex art. 5, comma 1 l. 206/2004.

In particolare l’amministrazione ha detratto da tale elargizione l’intero ammontare dell’indennità di cui alla l. 228/12 in luogo di detrarre esclusivamente, come stabilito dalla sentenza della Corte d’appello, la quota corrisposta ai ricorrenti.

Deve inoltre escludersi la detrazione di quanto corrisposto ai sensi della l. 308/81 non avendo le sentenze della cui esecuzione si tratta disposto alcunché in merito.

In effetti, la sentenza emessa della Corte d’appello di Genova a favore degli odierni ricorrenti ha espressamente disposto che, dall’elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 della legge 206/04, fosse detratto soltanto quanto percepito dai ricorrenti ex art. 1 c. 258 L. 228/2012. il riferimento esclusivo ai ricorrenti e la circostanza che solo questi fossero parti nel giudizio induce a ritenere che la detrazione debba essere effettuata “pro quota”, sicché la ulteriore detrazione della quota di 1/2 percepita dai fratelli della vittima é arbitraria.

Conseguentemente, il decreto 28.4.2015, n. 115 dovrà essere rettificato sostituendo, alla somma da detrarre quella di € 59.000 (29.500, × 2) attribuita ai soli ricorrenti.

In fattispecie in tutto analoghe alla presente, il Consiglio di Stato ha affermato che il giudizio di ottemperanza costituisce rimedio contro il mancato o inesatto adempimento delle prescrizioni contenute nel giudicato, sicché solo a queste occorre riferirsi per verificare se la sentenza sia stata o meno puntualmente eseguita; ne consegue che, laddove nella sentenza ottemperanda non si rinvenga – come nel caso di specie - alcun accenno alla possibilità del Ministero della Difesa di recuperare, dalle somme dovute ex art. 5 comma 1 della L. n. 206/2004, quanto a suo tempo erogato a titolo di speciale elargizione ex art. 6 della L. 308/1981, non potrà farsi applicazione del divieto di cumulo stabilito dall’art. 13 della legge n. 302/1990, diversamente operandosi una modifica del rapporto sostanziale già definito dalla sentenza da eseguire, non più consentita in virtù del vincolo nascente dal giudicato (così Cons. di St., IV, 14.5.2015, nn. 2434 e 2435).

Conseguentemente, il decreto dovrà essere rettificato eliminando la detrazione di quanto elargito (€ 25.822,84) ai sensi dell’art. 6 della L. 308/1981.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi al Ministero della difesa di dare puntuale esecuzione alla sentenza della Corte d’appello di Genova, secondo le modalità sopra specificate.

L’Amministrazione provvederà all’adeguamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, salva la successiva nomina di un commissario ad acta su richiesta di parte.

Le spese di lite devono essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero della difesa di dare esecuzione alla sentenza della Corte d’appello di Genova, Sezione Lavoro, 20 febbraio 2015 n. 63, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore dei ricorrenti nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento), oltre IVA e CPA se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Luca Morbelli, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2016
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Re: VITALIZIO VD DA 500 EURO

Messaggio da panorama »

IL TAR LIGURIA precisa:

1) - Analogamente ad altre fattispecie e controversie decise anche da questo Tribunale, è’ controversa la lettura da attribuire alla sentenza citata, nella parte in cui ha attribuito all’interessato l’assegno mensile di euro 500,00 (cinquecento/00).

2) - Il collegio può applicare in questo caso l’art. 74 del d.lvo 2.7.2010, n. 104 e decidere in forma semplificata, atteso che la giurisprudenza si è già pronunciata in argomento, assecondando le tesi allegate dai ricorrenti (cons. Stato, IV, 20.12.2013, n. 6156, tar liguria 1179\2014).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di GENOVA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201600305, - Public 2016-03-31 -

N. 00305/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 63 del 2016, proposto da:
Pasquale A., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Bava, con domicilio eletto presso Andrea Bava in Genova, Via di Sottoripa 1 A/35;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2;

per l'ottemperanza
della sentenza tribunale di genova 1419/13, confermata dalla sentenza della corte d'appello di genova 235/14, in giudicato

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Analogamente ad altre fattispecie e controversie decise anche da questo Tribunale, è’ controversa la lettura da attribuire alla sentenza citata, nella parte in cui ha attribuito all’interessato l’assegno mensile di euro 500,00 (cinquecento/00).

Assume l’amministrazione che la normativa successiva a quella introduttiva dei benefici in argomento ha modificato l’importo dell’assegnazione solo per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, con esclusione quindi del caso in esame.

Il collegio può applicare in questo caso l’art. 74 del d.lvo 2.7.2010, n. 104 e decidere in forma semplificata, atteso che la giurisprudenza si è già pronunciata in argomento, assecondando le tesi allegate dai ricorrenti (cons. Stato, IV, 20.12.2013, n. 6156, tar liguria 1179\2014).

Tale giurisprudenza va integralmente condivisa, sì che il ricorso deve essere accolto, con la conseguente condanna dell’amministrazione della difesa a dare piena esecuzione alla sentenza in epigrafe.

Le spese seguono la soccombenza e sono equamente liquidate nel dispositivo, tenuto conto del valore della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
Accoglie il ricorso e dispone che l’amministrazione della difesa dia integrale esecuzione alla pronuncia di cui in epigrafe; fissa il termine di giorni trenta dalla notificazione della presente sentenza per l’adempimento:

condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di causa sostenute dai ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2016


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qui sotto l’altra sentenza del Tar Liguria sez. 2 del 24/07/2014 su richiamata unitamente alla sentenza del CdS.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di GENOVA ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201401179, - Public 2014-07-24 -


N. 01179/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00290/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 290 del 2014, proposto dai signori Pietro B. e Piera P. rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Bava con domicilio eletto presso di lui a Genova in via porta d’Archi 10/6;

contro
Ministero della Difesa in persona del ministro in carica;

Per l’esecuzione
della sentenza 16.12.2011, n. 1952 del tribunale di Genova


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I signori Pietro B. e Piera P. chiedono che il tribunale amministrativo dia esecuzione alla sentenza del tribunale di Genova 16.12.2011, n. 1952, passata in giudicato e adempiuta solo parzialmente dall’amministrazione debitrice.

Questa non si è costituita in causa.

E’ controversa la lettura da attribuire alla sentenza citata, nella parte in cui ha attribuito agli interessati l’assegno mensile di euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuno, in quanto aventi causa del giovane Giuliano B., vittima del dovere.

Assume l’amministrazione che la normativa successiva a quella introduttiva dei benefici in argomento ha modificato l’importo dell’assegnazione solo per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, con esclusione quindi del caso in esame.

Il collegio può applicare in questo caso l’art. 74 del d.lvo 2.7.2010, n. 104 e decidere in forma semplificata, atteso che la giurisprudenza si è già pronunciata in argomento, assecondando le tesi allegate dai ricorrenti (cons. Stato, IV, 20.12.2013, n. 6156).

Tale pronuncia va integralmente condivisa, sì che il ricorso deve essere accolto, con la conseguente condanna dell’amministrazione della difesa a dare piena esecuzione alla sentenza 16.12.2011, n. 1952 del tribunale di Genova.

Le spese seguono la soccombenza e sono equamente liquidate nel dispositivo, tenuto conto del valore della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
Accoglie il ricorso e dispone che l’amministrazione della difesa dia integrale esecuzione alla pronuncia 16.12.2011, n. 1652 del tribunale di Genova; fissa il termine di giorni trenta dalla notificazione della presente sentenza per l’adempimento:

condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di causa sostenute dai ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2014
panorama
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Re: VITALIZIO VD DA 500 EURO

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Accolto l'Appello del Ministero della Difesa.
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per la riforma

1) - della sentenza del T.A.R. LIGURIA, SEZ. I n. 00423/2016, resa tra le parti, concernente ottemperanza sentenza 59/15 del Tribunale di La Spezia - sezione lavoro, recante liquidazione e pagamento integrale delle somme a titolo di elargizione a favore delle vittime del dovere e assegno vitalizio

Il CdS precisa ( ecco alcuni brani ):

2) - Questa Sezione, con sentenza 16 dicembre 2016 n. 5337, pronunciata su appello avverso sentenza resa in sede di ottemperanza, superando un proprio precedente orientamento (v. Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2016 n. 4425; 6 aprile 2016 n. 1336), ha avuto modo di riconsiderare la materia oggetto anche del presente giudizio, formulando considerazioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi.

3) - Ne consegue che, alla luce della disciplina innanzi richiamata, nel caso in esame l’amministrazione non poteva che procedere alla detrazione dalla nuova somma riconosciuta di quanto da essa già corrisposto a titolo di risarcimento del danno.

4) - . . . . In definitiva, l’amministrazione non ha agito contra iussum nel determinare l’entità di quanto spettante al beneficiario, per effetto del riconoscimento del suo diritto operato in sentenza, ma si è limitata, in aderente esecuzione della sentenza medesima, ad applicare la normativa vigente, dapprima ai fini della quantificazione della speciale elargizione (una volta riconosciuto l’an), e poi per applicare la decurtazione imposta dalla legge per la precedente erogazione di somme a titolo di risarcimento del danno”.

5) - La disposizione del regolamento, che definisce la misura dell’assegno vitalizio per le vittime del dovere facendo riferimento espresso alla cifra originaria e non a quella incrementata dalla legge n. 350/2003, per un verso non consente possibilità di attribuzione dell’assegno vitalizio in misura diversa da quella espressamente determinata; per altro verso costituisce aderente e legittima attuazione delle disposizioni di legge.

6) - Dalla lettura delle norme, appare evidente che il legislatore non ha inteso estendere (fino ad equiparare in toto) il trattamento previsto per le vittime di atti della criminalità organizzata e del terrorismo alla più ampia categoria delle vittime del dovere, ma ha voluto solo avviare un percorso di “progressiva” (e dunque inizialmente non totale) estensione dei benefici, la quale (così come avvenuto con il regolamento) deve essere parametrata alle risorse disponibili, come da vincolo espressamente imposto dallo stesso legislatore.

7) - Il Collegio ritiene, inoltre, che le considerazioni innanzi riportate non risultano contraddette da quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 27 marzo 2017 n. 7761, in relazione alla determinazione dell’ammontare dell’assegno vitalizio da attribuire alle vittime del dovere e soggetti equiparati.

8) - Come è dato osservare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono sostanzialmente riportate alla (precedente) giurisprudenza di questo Consiglio di Stato.

9) - Tuttavia, si sono già innanzi diffusamente chiarite le ragioni che hanno portato questo Consiglio di Stato a determinarsi diversamente in ordine alla quantificazione dell’assegno vitalizio ex art. 2 l. 23 novembre 1998 n. 407, considerazioni che si ribadiscono nella presente sede.

10) - Resta nella potestà del legislatore sia attuare la “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo”, anche in favore delle vittime del dovere (così come previsto dall’art. 1, co. 562, l. n. 266/2005), sia individuare la corrispondente copertura finanziaria dei maggiori oneri.

11) - Rileggi sopra i punti 9 e 10.

N.B.: leggete cmq. il tutto qui sotto onde evitare fraintendimenti.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201704092
- Public 2017-08-29 -


Pubblicato il 29/08/2017


N. 04092/2017REG.PROV.COLL.
N. 05372/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5372 del 2016, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
C. M. L., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Bava, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Rossi in Roma, via Ottaviano, 66;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA, SEZ. I n. 00423/2016, resa tra le parti, concernente ottemperanza sentenza 59/15 del Tribunale di La Spezia - sezione lavoro, recante liquidazione e pagamento integrale delle somme a titolo di elargizione a favore delle vittime del dovere e assegno vitalizio


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M. L. C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti l’Avv.to dello Stato M. P. Camassa, e l’avv. E. Rossi; su delega di A. Bava;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con l’appello in esame, il Ministero della Difesa impugna la sentenza 5 maggio 2016 n. 423, con la quale il TAR per la Liguria, sez. I, in accoglimento del ricorso per l’ottemperanza proposto dalla signora M. L. C. (madre ed erede di militare deceduto in servizio), ha ordinato di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di La Spezia, sez. lavoro, n. 59/2015.

La sentenza impugnata:

- ha preso atto che la sentenza del Tribunale di La Spezia aveva, in particolare condannato il Ministero “a corrispondere alla odierna ricorrente l’elargizione ex art. 5, co. 1, l. n. 206/2004, nonchè, nella misura di legge, lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, co. 3, della stessa l. n. 206/2004, con decorrenza dalla data della domanda”;

- ha rilevato che, nell’eseguire la sentenza, il Ministero della Difesa “ha trattenuto dalla somma dovuta a titolo di elargizione . . . l’importo di euro 25.822,84, già erogato ai sensi dell’art. 6 l. n. 308/1981, nonché 30.987,41 trattenuti a titolo di risarcimento”;

- ha rilevato che nella pronuncia del Tribunale di La Spezia “non si rinviene alcun accenno alla possibilità del Ministero della Difesa di recuperare, dalle somme dovute ex art. 5, co. 1, della l. n. 206/2004, quanto a suo tempo erogato a titolo di speciale elargizione ex art. 6 della l. n. 308/1981”;

- ha ritenuto che le somme “richieste come statuite dalla sentenza dovevano essere integralmente versate alla ricorrente”, con interessi legali e con rivalutazione monetaria “solo se (e nella misura in cui) il tasso di questa ultima superi quello degli interessi legali”; inoltre, che “le medesime considerazioni vanno svolte con riferimento all’assegno vitalizio di euro 500,00, in relazione al quale la giurisprudenza si è già pronunciata in argomento, assecondando le tesi allegate dalla ricorrente”.

Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a) violazione e falsa applicazione artt. 112, co. 2, lett. c) Cpa e art. 2909 c.p.c.; errata indicazione delle regole processuali sull’eccezione di compensazione; violazione artt. 13, co. 2, e 10, co. 2, l. n. 302/1990; ciò in quanto, posto che la “pronuncia del Tribunale nulla specificava circa il quantum dovuto”, la sentenza “è pervenuta alla conclusione sfavorevole all’amministrazione . . . sul presupposto che si sarebbe verificata un’ipotesi di giudicato (implicito) non avendo l’amministrazione medesima eccepito la compensazione”; al contrario, l’amministrazione ha correttamente eseguito la sentenza che ha riconosciuto il diritto nell’ ”an”, provvedendo alla quantificazione della somma dovuta in conformità agli artt. 13, co. 2 cit. (che prevede il divieto di cumulo delle elargizioni previste dalla l. n. 302/1990 con altre provvidenze pubbliche “conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze”) e 10, co. 2 cit., che prevede che, qualora il beneficiario abbia già ottenuto il risarcimento del danno, “il relativo importo si detrae dall’entità dell’elargizione”;

b) violazione e falsa applicazione art. 112, co. 2, lett. c) Cpa e 2909 c.c.; violazione art. 4 DPR n. 243/2006; poiché, quanto alla condanna a corrispondere l’assegno ex art. 2 l. n. 407/1998 nella misura di Euro 500, la stessa non trova riferimento nella sentenza del Tribunale di La Spezia che “nel riconoscere la spettanza di tale beneficio, non ha richiamato l’art. 4, co. 238, della l. n. 350/2003 (che determina l’entità di tale importo nella misura di Euro 500,00 mensili solo in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)”; di modo che risulta corretta la determinazione dell’entità del beneficio in questione nella misura di Euro 258,23 mensili, in conformità all’art. 4 DPR n. 243/2006 cit.

Si è costituita in giudizio la signora M. L. C., che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

2. L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

2.1. Questa Sezione, con sentenza 16 dicembre 2016 n. 5337, pronunciata su appello avverso sentenza resa in sede di ottemperanza, superando un proprio precedente orientamento (v. Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2016 n. 4425; 6 aprile 2016 n. 1336), ha avuto modo di riconsiderare la materia oggetto anche del presente giudizio, formulando considerazioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi.

Nel pronunciarsi in ordine alla quantificazione concretamente operata dal Ministero della Difesa (a fronte di una sentenza passata in giudicato del Giudice del Lavoro recante il riconoscimento (nell’”an”), anche delle elargizioni oggetto del presente giudizio, questa Sezione ha affermato:

“Occorre, peraltro, osservare che quanto disposto dall’amministrazione della Difesa . . . non costituisce “compensazione”, nei sensi disciplinati dagli artt. 1241 ss. cod. civ. (né legale, né giudiziaria, né volontaria), non sussistendo reciproche obbligazioni delle parti legittimanti una totale o parziale estinzione delle stesse in modo diverso dall’adempimento (in tal senso, anche Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2016 n. 4425).

Ciò che l’amministrazione ha inteso effettuare (e di fatto ha effettuato . . . ), è una detrazione dall’ammontare dell’obbligazione pecuniaria posta a suo carico dalla sentenza, di quanto già da essa in precedenza corrisposto; e ciò in dichiarata applicazione di una espressa previsione di legge”.

2.2. Si è, inoltre, precisato (quanto all’art. 5, co. 1, l. n. 206/2004, che determina l’importo dell’elargizione di cui all’art. 1, co. 1, l. 20 ottobre 1990 n. 302):

“In generale, l’amministrazione può legittimamente (ed anzi, doverosamente) operare la detrazione di quanto già corrisposto dalla somma ancora da corrispondere:

- o nell’ipotesi in cui il titolo costituente la propria nuova obbligazione pecuniaria sia identico al precedente, di modo che quanto in precedenza corrisposto costituisce adempimento parziale della medesima obbligazione;

- ovvero nel caso in cui una espressa disposizione di legge esclude che il diritto ad un determinato beneficio, benchè differente, sia “cumulabile” con altri diritti..

Nel caso di specie, l’amministrazione (non ha proceduto) . . . alla liquidazione di quanto dovuto come speciale elargizione per equiparati alle vittime del dovere ai sensi della legge 20 ottobre 1990 n. 302, art. 13 co. 2 e art. 10 co. 2, . . .

Orbene, l’art. 1, l. 20 ottobre 1990 n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), prevede una elargizione, nell’ammontare massimo di euro 200.000,00 (importo così fissato dall’art. 2 d.l. n. 337/2003), in favore di “chiunque subisca un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi” (co. 1), ovvero in conseguenza di “fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’art. 416-bis del codice penale”.

Il successivo art. 4 attribuisce l’elargizione di cui al precedente art. 1 “ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all’art. 1”.

Inoltre, l’art. 10, co. 2 - nel disporre che “le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi” (co. 1) - precisa che “tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall’entità dell’elargizione” (co. 2), e, nel caso in cui il risarcimento del danno non è stato ancora conseguito a carico di soggetti responsabili diversi dallo Stato, quest’ultimo è surrogato nel diritto del beneficiario, fino all’ammontare dell’elargizione (co. 3).

Il successivo art. 13 prevede inoltre che gli assegni vitalizi (co. 1) e le elargizioni (co. 2), erogate in base alla medesima legge, “non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione della persona lesa o comunque beneficiaria”.

I benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo sono stati estesi dall’art. 1, co. 562, l. 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), in favore delle vittime del dovere (come individuate ai successivi commi 563 e 564), secondo una “progressiva estensione” (per la quale venivano stanziati 10 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2006).

I “termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito dal comma 562” in favore delle vittime del dovere ovvero dei loro familiari superstiti, sono stati definiti, in attuazione del successivo co. 565, dal DPR 7 luglio 2006 n. 243 . . .

. . . L’estensione del beneficio, tuttavia, non può che comportare anche l’applicazione della intera normativa che lo regola, ivi compreso – per quel che interessa nella presente sede – la necessità di provvedere alla detrazione di somme eventualmente corrisposte a titolo di risarcimento del danno; e ciò per espressa previsione di legge.

Di modo che, se in sede giudiziaria viene riconosciuta la sussistenza del diritto ad un determinato beneficio in favore di una vittima del dovere o di un suo familiare superstite, ciò comporta che, nella erogazione della prestazione (nel caso di specie, patrimoniale), l’amministrazione deve applicare l’intera normativa di conformazione di tale diritto, sia in senso positivo (onde pervenire all’esatta quantificazione del dovuto), sa in senso negativo (applicando eventuali decurtazioni previste per legge).

Ne consegue che, alla luce della disciplina innanzi richiamata, nel caso in esame l’amministrazione non poteva che procedere alla detrazione dalla nuova somma riconosciuta di quanto da essa già corrisposto a titolo di risarcimento del danno.

. . . . In definitiva, l’amministrazione non ha agito contra iussum nel determinare l’entità di quanto spettante al beneficiario, per effetto del riconoscimento del suo diritto operato in sentenza, ma si è limitata, in aderente esecuzione della sentenza medesima, ad applicare la normativa vigente, dapprima ai fini della quantificazione della speciale elargizione (una volta riconosciuto l’an), e poi per applicare la decurtazione imposta dalla legge per la precedente erogazione di somme a titolo di risarcimento del danno”.

2.3. In ordine alla quantificazione dell’assegno vitalizio ex art. 5, co. 3, della stessa l. n. 206/2004 (che richiama, a sua volta, l’art. 2 l. 23 novembre 1998 n. 407), si è precisato:

“In ordine alla quantificazione della misura mensile dell’assegno vitalizio, l’art. 2, co. 1, della l. 23 novembre 1998 n. 407 (recante “nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”), riconosce “a chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302 . . . subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche o della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500.000 mensili”.

Successivamente, l’art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, ha disposto che “con effetto dal 1 gennaio 2004, i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizi o di cui all’art. 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407 . . . sono elevati a 500 euro mensili”.

Intervenuta la legge n. 266/2005, che prevede la “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo”, anche in favore delle vittime del dovere (art. 1, co. 562), l’art. 4 del DPR 7 luglio 2006 n. 343 (regolamento di attuazione volto a definire i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze “entro il limite massimo di spesa stabilito dal comma 562”) ha previsto che, a decorrere dall’anno 2006, alle vittime del dovere ed ai soggetti a queste equiparati spetti, in relazione ai benefici di cui alla legge n. 407/1998, un “assegno vitalizio nella misura originaria prevista di 500.000 lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua”.

La disposizione del regolamento, che definisce la misura dell’assegno vitalizio per le vittime del dovere facendo riferimento espresso alla cifra originaria e non a quella incrementata dalla legge n. 350/2003, per un verso non consente possibilità di attribuzione dell’assegno vitalizio in misura diversa da quella espressamente determinata; per altro verso costituisce aderente e legittima attuazione delle disposizioni di legge.

Ed infatti, come si è già avuto modo di osservare, la legge n. 266/2005 ha inteso attuare, in favore delle vittime del dovere, la “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo” (co. 562), definendo a tal fine anche una specifica copertura finanziaria, nei limiti della quale il regolamento governativo avrebbe dovuto fissare “i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze” (co. 565).

Dalla lettura delle norme, appare evidente che il legislatore non ha inteso estendere (fino ad equiparare in toto) il trattamento previsto per le vittime di atti della criminalità organizzata e del terrorismo alla più ampia categoria delle vittime del dovere, ma ha voluto solo avviare un percorso di “progressiva” (e dunque inizialmente non totale) estensione dei benefici, la quale (così come avvenuto con il regolamento) deve essere parametrata alle risorse disponibili, come da vincolo espressamente imposto dallo stesso legislatore.
In definitiva, la “parzialità” dell’estensione dei benefici, chiaramente desumibile dalla progressività dell’estensione (co. 562) e dalla immanenza del limite rappresentato dal tetto di spesa (co. 565):

- per un verso, esclude che il legislatore, con la legge n. 266/2005, abbia voluto attuare un “automatico” richiamo della disciplina vigente in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

- per altro verso, sorregge la legittimità della scelta effettuata in sede regolamentare, e dunque l’applicabilità – per quel che ora interessa – dell’assegno vitalizio nella misura originaria di 258,23, euro e non già in quella maggiore di euro 500, introdotta dalla legge n. 350/2003;

- per altro verso ancora, comporta l’obbligo di individuare con legge . . .la copertura finanziaria di una diversa previsione regolamentare.

Né può pervenirsi a diversa conclusione sostenendo che, così operando, si determinerebbe una disparità di trattamento tra diverse categorie di vittime del dovere. Sul punto, è agevole osservare che la differenza di trattamento era già presente nella legislazione, in virtù di plurimi interventi del legislatore nel corso degli anni, e che, proprio per superarla, la legge del 2005 ha inteso attuare una progressiva equiparazione, nei limiti delle risorse disponibili. In altre parole, la legge 266/2005 è una legge “di favore” per la più ampia categoria delle vittime del dovere, non già una legge che comporta, ex novo, disparità di trattamento”.

3. Il Collegio ritiene, inoltre, che le considerazioni innanzi riportate non risultano contraddette da quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 27 marzo 2017 n. 7761, in relazione alla determinazione dell’ammontare dell’assegno vitalizio da attribuire alle vittime del dovere e soggetti equiparati.

Le Sezioni Unite hanno, infatti, affermato:

“ . . . il Consiglio di Stato – a partire da Sez. 4^, sent. 20 dicembre 2013, n. 6156 – con varie pronunce, ha, in via interpretativa, chiarito che alla misura dell’assegno indicata nel suddetto D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell’ammontare dell’assegno equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l’evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo;

. . . la successiva giurisprudenza amministrativa e ordinaria si è uniformata a tale indirizzo – assurto ormai al rango di “diritto vivente” – tanto più che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105 e ss., ha previsto l’attribuzione ai figli maggiorenni delle vittime del dovere di un assegno vitalizio mensile di ammontare pari ad Euro 500,00, sicché, a questo punto, può dirsi implicitamente confermata anche da parte del legislatore la suddetta equiparazione, altrimenti producendosi una ulteriore irragionevole disparità di trattamento tra figli maggiorenni delle vittime del dovere e vittime del dovere stesse”.

Come è dato osservare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono sostanzialmente riportate alla (precedente) giurisprudenza di questo Consiglio di Stato.

Tuttavia, si sono già innanzi diffusamente chiarite le ragioni che hanno portato questo Consiglio di Stato a determinarsi diversamente in ordine alla quantificazione dell’assegno vitalizio ex art. 2 l. 23 novembre 1998 n. 407, considerazioni che si ribadiscono nella presente sede.

Resta nella potestà del legislatore sia attuare la “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo”, anche in favore delle vittime del dovere (così come previsto dall’art. 1, co. 562, l. n. 266/2005), sia individuare la corrispondente copertura finanziaria dei maggiori oneri.

4. Per tutte le ragioni sin qui esposte (che ben risultano applicabili al caso di specie, analogo a quello oggetto della precedente sentenza n. 5337/2016 cit.), l’appello deve essere accolto, in relazione ad entrambi i motivi proposti (sub lett. a) e b) dell’esposizione in fatto), e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso instaurativo del giudizio di ottemperanza.

Stante la natura e complessità delle questioni trattate, e la non conformità degli indirizzi giurisprudenziali, sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero della Difesa (n. 5372/2016 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso instaurativo del giudizio di ottemperanza.

Compensa tra le parti le spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Oberdan Forlenza Antonino Anastasi





IL SEGRETARIO
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