Vista fiscale.

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dariobad75
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Vista fiscale.

Messaggio da dariobad75 »

Volevo chiedere se quando si è in licenza di convalescenza è possibile essere sottoposti a visita fiscale?
Eventualmente quali sono gli orari esatti a cui attenersi?
Grazie.


Roberto Mandarino
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Re: Vista fiscale.

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro Dario abbiamo risposto più volte nel forum a tale quesito. Durante l'aspettativa malattia nonchè la licenza di convalescenza, non vi è nessun obbligo di reperibilità.

Ti rammento in oltre che per patologie mentali l'obbligo di restare a casa per aspettare l'eventuale visita fiscale non esiste in nessun caso.

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
dariobad75
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Re: Vista fiscale.

Messaggio da dariobad75 »

Grazie 1000 per la tempestiva risposta Roberto, scusa se sono tornato in argomento ma in questo periodo ne so sentendo tante che sto entrando in confusione.
Il mio problema è di origine ortopedico ma non è detto che se alle alte sfere, non si danno una calmata e non mi lasciano in pace, potrebbe avere risvolti psicopatologici ed allora si che chiederò i danni :twisted:
Di nuovo grazie Roberto!
panorama
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Re: Vista fiscale.

Messaggio da panorama »

Caro collega io so che se un militare ottiene la concalescenza da parte dell'Infermeria Legionale o dalla C.M.O. puoi fare quello che vuoi e non sei soggetto a reperibilità domiciliare, mentre se sei in malattia col semplice cerificato medico del tuo medico curante sei soggetto agli orari previsti per legge fatta eccezione se la malattia è già dipemdente da causa di servizio con atto finale del Comintato di verifica.
Questo è quello che io so.
dariobad75
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Re: Vista fiscale.

Messaggio da dariobad75 »

Grazie mille Collega, sei stato gentilissimo!
Ciao!
panorama
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Re: Vista fiscale.

Messaggio da panorama »

Per completezza comunico anche questo che riguarda tutti.

Assenze per malattia: pubblicata la circolare ministeriale
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica, Circolare 19.2.2010 n. 7).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE
CIRCOLARE 12 novembre 2009, n.7
Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Controlli sulle assenze per malattia. (10A02093)
Serie Generale n. 41 del 19-02-2010
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Sul supplemento ordinario n. 197/L alla Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2009 e’ stato pubblicato il decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni». Il decreto legislativo, stante l’ordinario termine di vacatio legis, entrerà in vigore il 15 novembre prossimo.
Il provvedimento normativo contiene sostanziali novità in materia di valutazione, di ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di responsabilità dei pubblici dipendenti. In disparte l’analisi dei vari aspetti innovativi della disciplina, che sarà oggetto di successivi approfondimenti, considerato l’impegno profuso sin dall’inizio del mandato nel contrastare l’assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, si ritiene utile richiamare già ora l’attenzione delle amministrazioni su alcuni aspetti della normativa in materia di controlli sulle assenze contenuta nel provvedimento in questione.
In proposito, l’art. 69 del decreto legislativo n. 150 ha introdotto nel corpo del decreto legislativo n. 165 del 2001 - tra gli altri – l’art. 55-septies, rubricato «Controlli sulle assenze».
Il comma 5 di tale ultimo articolo specificamente dispone: «5. L’amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.».
Per quanto riguarda il primo periodo del comma, rimane immutata la disciplina sostanziale già introdotta con l’art. 71, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 (il quale viene contestualmente abrogato dall’art. 72, comma 1 del decreto legislativo n. 150 del 2009) e, con essa, rimangono valide le indicazioni già fornite in precedenza circa l’interpretazione della norma (circolari numeri 7 e 8 del 2008 e circolare n. 1 del 2009).
Si ribadisce pertanto che la legge ha voluto prevedere per le amministrazioni un dovere generale di richiedere la visita fiscale, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, ma che ha tenuto conto anche della possibilità che ricorrano particolari situazioni, che giustificano un certo margine di flessibilità nel disporre il controllo valutandone altresì l’effettiva utilità. Ad esempio, nel caso di imputazione a malattia dell’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici, l’amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. Infatti, il tentativo di effettuare l’accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi.
Possono rientrare inoltre nella valutazione delle esigenze funzionali ed organizzative eccezionali impedimenti del servizio del personale derivanti ad esempio da un imprevedibile carico di lavoro o urgenze della giornata.
Si fa presente che, ove quanto e’ già stato oggetto dell’iniziale accertamento fiscale dovesse essere modificato da certificazioni mediche successive, l’amministrazione e’ tenuta a chiedere un’ulteriore visita fiscale per l’accertamento della nuova situazione.
Il comma 5 in esame fa poi rinvio ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione per determinare le fasce orarie di reperibilità entro le quali debbono essere effettuate le visite di controllo. In proposito, la materia e’ stata oggetto di successivi interventi normativi. Infatti, l’originario comma 3 dell’art. 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133 del 2008, prevedeva che «(...) Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi». Con questa disposizione veniva superata la disciplina dei contratti collettivi nazionali di comparto delle fasce di reperibilità che individuava un regime orario piu’ ridotto di quattro ore al giorno (dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19). Successivamente, l’art. 17, comma 23, lettera c), del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 102 del 2009, ha abrogato la menzionata disposizione. Cio’ ha comportato la necessità di far riferimento alle fasce già individuate in precedenza con la disciplina contrattuale, le quali pertanto sono da ritenersi vincolanti sino a quando non entrerà in vigore la regolamentazione che sarà contenuta nel decreto ministeriale. Pertanto, le fasce allo stato da osservare per l’effettuazione delle visite fiscali sono le seguenti: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Si coglie peraltro l’occasione per anticipare che con l’adozione del decreto ministeriale si intende ampliare il regime delle fasce orarie di reperibilità e quindi gli orari nell’ambito dei quali il controllo puo’ avvenire, ma contestualmente introdurre delle deroghe all’obbligo di reperibilità in considerazione di specifiche situazioni anche in relazione a stati patologici particolari.
Si segnala infine che nel contesto piu’ generale della responsabilizzazione dei dirigenti, obiettivo perseguito con l’approvazione della riforma contenuta nel decreto legislativo n. 150 del 2009, l’art. 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto con la menzionata riforma, al comma 6 prevede che il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora e il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle disposizioni relative alle assenze per malattia, al fine di «prevenire o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche». Per il caso di inadempimento colposo rispetto a questo dovere di vigilanza la legge prevede la possibilità, nel rispetto del contraddittorio, di comminare una sanzione a carico del dirigente consistente nella decurtazione della retribuzione di risultato (art. 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2009). A questa si possono aggiungere anche le sanzioni previste per il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare per omissioni del dirigente di cui all’art. 55-sexies, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, consistenti nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di un ammontare variabile a seconda della gravità del fatto e nella mancata attribuzione della retribuzione di risultato in proporzione alla durata della sospensione dal servizio.
Roma, 12 novembre 2009
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 129
Un saluto a tutti.
dariobad75
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Re: Vista fiscale.

Messaggio da dariobad75 »

Oggi sono stato dal dirigente sanitario della mia Legione il quale mi ha confermato che in licenza di convalescenza rilasciata da lui e dalla CMO, NON SI PUO' ESSERE SOTTOPOSTI A VISITA FISCALE!
Un saluto a Roberto ed a tutti i Colleghi!
panorama
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Re: Vista fiscale.

Messaggio da panorama »

Può interessare a qualcuno? Sicuramente si.

ANCHE IL CARABINIERE SI AMMALA…LE FASCE DI REPERIBILITA’…LA VISITA FISCALE E… QUANTA CONFUSIONE! MA CERTO, NON SIAMO ABITUATI !
E’ BENE FARE QUALCHE PRECISAZIONE PERCHE’ NON ESSENDO UN FENOMENO NELL’ARMA E NON ESSENDOVI ABITUATI I CARABINIERI, SPESSO SI CONFONDE LA
VISITA FISCALE CON UNA “MISURA DI SICUREZZA RESTRITTIVA” TALE DA AVERE TUTTE LE PRECAUZIONI DEL CASO. E’ OPPORTUNO PARLARNE… CHE E’ MEGLIO !
Innanzitutto e’ bene chiarire che gli orari 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00 sono fasce orarie di reperibilità per consentire al Medico competente e autorizzato a effettuare la visita medica per accertarsi dello stato di assenza dal lavoro per malattia. E’ importante chiarire che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità quando al dipendente pubblico l’assenza e’ causata a circostanze riconducibili a : PATOLOGIE GRAVI CHE RICHIEDONO TERAPIE SALVAVITA, INFORTUNI SUL LAVORO, MALATTIE PER LE QUALI E’ STATA RICONOSCIUTA CAUSA DI SERVIZIO, STATI PATOLOGICI SOTTESI E CONNESSI ALLA SITUAZIONE DI INVALIDITA’ RICONOSCIUTA. Inoltre sono esclusi i dipendenti ai quali e’ gia’ stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. Tutto cio’ per fortuna e’ stato chiaramente specificato senza interpretazioni da mettere in atto e a chiare note nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009, n. 206 avente titolo “ Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia” .( Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 15 del 20 gennaio 2010 ) . Dopo cio’ siamo fiduciosi che non accadano piu’ le situazioni spiacevoli dove, come successo, il Carabiniere si trovava ad essere vigilato come “obiettivo sensibile” o, ancor piu’ alla ”irruzione” in abitazione del proprio Comandante che, senza preavviso e senza preannunciare, almeno a mo’ di educazione personale, per verificare lo stato di malattia del militare con tanto di verifica del Certificato Medico e magari con commento tecnico sulla patologia…Mah!... forse lo faceva perche’ aveva studiato medicina e nessuno lo sapeva… Beh almeno adesso sarà il personale a conoscere di cosa parliamo con riferimenti e se dovesse succedere nuovamente sapere a quali violazioni quel Comandante potrebbe incorrere. Intanto nel ribadire che chi effettua la visita fiscale e’ il Medico competente dell’ASL, e che tutte le disposizioni precedenti a questa sono tutte annullate dal sopra citato decreto. E’ opportuno precisare anche che il Medico competente dell’ASL, solo lui, nel caso non trovi il dipendente malato nel proprio domicilio, e non ha preventivamente informato la struttura sanitaria competente per evitare che l’accesso al proprio domicilio sia stato infruttuoso, visto che il Medico e’ commissionato per queste verifiche, incorre in responsabilità per il fatto e relative sanzioni. Il Dipendente che si assenta nelle fasce orarie previste deve preavvisare l’autorità competente. Per opportuna conoscenza e’ bene anche dire che questa disposizione sulle fasce di reperibilità ha avuto diverse modifiche sin dal 1986 con l’art. 4 del decreto ministeriale del 15 luglio, poi nel 2008 con l’art. 71, comma 3 del decreto legge del 25 giugno n.112, nel 2009 con l’art. 17, comma 23 del decreto legge del 1° luglio n.78 e infine quello definitivo del 18 dicembre 2009, n.206 . Negli ultimi due anni questa questione e’ stata spesso oggetto di discussione nelle sedi Governative e sulla stampa in riferimento alle attività del Ministro della Funzione Pubblica on. Brunetta per poter meglio affrontare la problematica del fenomeno dell’ “assenteismo” nell’ impiego pubblico, che presentava percentuali rilevanti nelle assenze dal lavoro. E’ bene chiarire anche che questa questione non riguarda assolutamente le forze dell’Ordine ne’ tantomeno l’Arma dei Carabinieri, quindi sarebbe opportuno che chi ritiene di dover alimentare questioni di questo tipo nella nostra amministrazione non lo fa’ certo con cognizione di causa.
a cura del delegato CoIR Podgora e Co.Ba.R. Toscana App. ROMEO Vincenzo

PER L’ESENZIONE DALLA VISITA FISCALE NEL CASO DI CAUSA DI SERVIZIO RICONOSCIUTA NECESSITA IL RICONOSCIMENTO FORMALE , MA IL PRIMO VERBALE
MEDICO DELL’OSPEDALE MILITARE E’ ANCH’ESSO UN ATTESTATO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE. IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA SI ESPRIME Il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio personale delle Pubbliche Amministrazioni – Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 0012567 P-1.2.3.3 del 15 marzo 2010 si esprime in merito ad un quesito posto dal Ministero Difesa sulla questione delle esenzioni dalla visita fiscale nel caso di patologia riferita a malattia riconosciuta Causa di Servizio. Nel caso si pone il problema che per causa di servizio riconosciuta si intenda quando vi e’ l’atto formale, quindi quando il Comitato di verifica si e’ pronunciato con relativa certificazione. Il Dipartimento nell’analizzare la ratio della visita fiscale, pur lasciando discrezionalità nel valutare le singole necessità delle Amministrazioni delle dovute verifiche, chiarisce che e’ dispendio per l’amministrazione verificare una patologia che già la stessa ha certificato mediante propria struttura. Un Ospedale Militare con verbale medico riconosce l’esistenza di una patologia e la certifica, anche se il riconoscimento della si’ dipendenza da causa di servizio e’ poi cosa ben diversa dalla certificazione della patologia. Quindi, sostiene il dipartimento, che la visita fiscale viene fatta per accertare l’esistenza di una patologia e se esiste già con una certificazione della stessa amministrazione che ne attesta l’esistenza ne cade l’interesse per la stessa dover verificare la patologia presso il domicilio del dipendente. Comunque lascia all’Amministrazione a valutare a seconda della situazione la concreta la condotta da seguire, ma comunque se il dipendente non fosse trovato al domicilio non incorrerebbe a responsabilità per il fatto. La risposta del Dipartimento Funzione Pubblica al Ministero Difesa sembra essere molto chiaro.
COIR PODGORA NEWS edizione GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2010 PAGINA 9
panorama
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Re: Vista fiscale.

Messaggio da panorama »

Caro amici e colleghi che ve ne pare di questa situazione?
Io ho 47 anni compiuti e 28 anni e mezzo di effettivo servizio nell’Arma dei CC..
Quest’anno a giugno ho fatto 7 gg. di malattia;
A settembre a causa di una forte “faringite acuta con febbre” ho avuto 6 gg. di malattia dal …./09/2010 e scadente il ..../9/2010. Alle ore 12,00 dell’ultimo giorno di malattia (…/09/2010) ho avuto la “visita fiscale” dell’ASL. Tutto Ok. Al medico però faccio presente che a giugno u.s. c’è stata una sentenza della Corte Costituzionale che afferma che l’Ente che chiede la visita deve farsi carico delle spese. Il medico mi dice che l’Arma cita sempre la legge che dice per intenderci “A titolo gratuito per l’Amministrazione Militare” e pertanto dice siamo alle solite e mi chiede però gli estremi della sentenza della Corte Costituzionale che gli do subito in quanto a suo dire doveva verificare ciò.
Il giorno seguente alla visita fiscale decido di porre un quesito ad oggetto: Compenso per visite fiscali richieste per i militari.” all’URP dell’ ASL della mia provincia per il tramite e-mail è scrivo questo testo allegandogli tra l’altro la predetta sentenza: “Gradirei sapere se in base alla nuova sentenza della Corte Costituzionale che Vi allego le visite fiscali sono considerate attualmente senza alcun compenso per le visite inerenti il personale militare (es. Carabinieri e militari vari).
Pongo detto quesito poichè da quello che ho letto in Sentenza le visite dovrebbero essere sostenute direttamente a carico dall'Ente che la richiede e non più gratuite.
Certo di una vostra gentile risposta alla nuova problematica porgo distinti saluti.
Con osservanza (seguito dai miei dati e indirizzo)”

Sempre lo stesso giorno (dopo circa mezza giornata) ricevo la risposta dall’ASL della mia provincia che mi risponde in questo senso: “Gentile Sig. ………….. ,
Le comunico che a seguito della Sentenza della Corte Cost. n. 207/2010, (11/06/2010) ai pareri espressi dell'Avvocatura dello Stato e dell'Avvocatura distrettuale di P….., le visite fiscali richieste da privati ed Enti pubblici sono soggette a pagamento.
Il predetto pagamento è dovuto anche per il personale afferente al Ministero dell'Interno (Arma dei Carabinieri, Polizia, Finanza, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, ecc.) e alle Scuole di ogni ordine e grado.
Questo ufficio ha già citato in giudizio, davanti al Giudice di Pace di ……….diversi Enti Pubblici (ivi compreso l'Arma dei Carabinieri) con vittoria di spese e quota capitale.

La ratio di tale sentenza sta nel fatto che le visite fiscali richieste dai privati e dagli Enti pubblici non rientrano nei LEA (Livelli essenziali di assistenza) bensì sul controllo dei dipendenti assenti per malattia non nell’interesse del lavoratore, ma del datore di lavoro per accertare la legittimità dell’assenza del dipendente e, pertanto, non può essere una prestazione gratuita.
Per maggiori chiarimenti può contattare il n. ……
Con i migliori saluti.

Dott. ……………….

N.B.: ho fatto ciò per mia cultura e per togliere ogni dubbio.
Comunico quanto sopra per notizia a tutti.
billyelliot1964

Re: Vista fiscale.

Messaggio da billyelliot1964 »

E ti sei chiesto perchè nonostante che l'Arma, citata in giudizio dalla tua ASL continui a mandare visite fiscali benchè perdente nella causa ?
panorama
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Re: Vista fiscale.

Messaggio da panorama »

Devi sapere che i giudici si prendono tempo, magari le cause verebbero discusse nel giro di una settimana, questo significherebbe che l'Italia eviterebbe le centinaia di condanna per i processi lumaca e poi io sconosco quando sono state impiantate queste cause, pertanto non so dirti altro.
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Re: Vista fiscale.

Messaggio da panorama »

Per billyelliot1964
Inoltre, ti sei mai chiesto tu se anche la tua ASL abbia pendenti delle cause analoghe?
Io ho saputo queste informazioni perchè ho chiesto, perchè non provi anche tu ha chiedere?
Chissa se il fenomeno essiste anche nella tua zona non ti pare, almeno che dalle parte tue le visite fiscali non li mandano più a nessuno da oltre 10 anni?
Chiedi e facci sapere.
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Re: Vista fiscale.

Messaggio da panorama »

Il lavoratore in malattia puo’ mancare la visita fiscale per seri motivi – Cassazione Lavoro, Sentenza 21621/2010

Il lavoratore a casa in malattia puo’ mancare la visita fiscale “se ci sono seri e fondati motivi che giustifichino l’allontanamento dal domicilio”. Ammessa anche l’esposizione al sole per qualche ora. Lo rileva la Cassazione nel respingere il ricorso di un’azienda di Taranto che aveva licenziato in tronco una dipendente perche’, nonostante fosse a casa in malattia “per una sindrome ansioso depressiva”, non era stata trovata in casa dal medico fiscale.
I comportamenti addebitati alla lavoratrice, come ricostruisce la sentenza 21621 della sezione Lavoro, erano relativi al fatto che il 28 giugno 2004 non era stata trovata in casa in occasione del primo controllo del medico fiscale e che, nei giorni 6 e 8 luglio era stata vista in spiaggia per qualche ora.
La lavoratrice era stata reintegrata dal Tribunale di Taranto che aveva ritenuto ci fosse una sproporzione tra addebiti e sanzione espulsiva adottata. Contro la reintegra della dipendente, convalidata anche dalla Corte d’appello di Taranto, nel giugno 2007, l’azienda ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che in realta’ la lavoratrice non trovata in casa non aveva provato che la visita cui si era sottoposta dal medico di fiducia non “fosse indifferibile”.
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Re: Vista fiscale.

Messaggio da panorama »

Colleghi, avete avuto modo di leggere la nuova circolare del C.G.A. - SM - Ufficio Legislazione avente nr. 108/97-4-1975 datata 26 gennaio 2011 ad oggetto: " Visite mediche di controllo ai militari assenti dal servizio per malattia"? Io si. Che pensate voi nel caso siete in possesso?
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