Visite fiscali, una volta pe tutte !!!

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lino
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Re: Visite fiscali, una volta pe tutte !!!

Messaggio da lino »

Cc100 ha scritto: lun feb 27, 2023 6:14 pm Allego parte allegato D pubblicazione C14 Arma Carabinieri. Dalla stessa si può evincere che se la malattia viene data da infermeria militare non è prevista visita fiscale.
In effetti così dicono le nostre disposizioni interne.
Probabilmente nonostante lo stesso ministero, ogni corpo, arma, ecc. Dara' disposizioni diverse.
Molti di noi ,attualmente in aspettativa ,neanche conoscono tali disposizioni.
Alcuni hanno ancora tessera, patente militare ecc.
Insomma vi è una tale confusione e mancata conoscenza della materia da imbarazzo, per non dire altro.


Per Aspera ad Astra!!!!
MM_CC
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Re: Visite fiscali, una volta pe tutte !!!

Messaggio da MM_CC »

Landamrk ha scritto: sab mar 04, 2023 9:11 am Buongiorno, perdonate l'intromissione, questa circolare della direzione generale per il personale militare riporta casi in cui il dittatore di lavoro non deve in nessun caso richiedeIre la visita fiscale. Punto 2, lettera C, 3° par. A meno che la circolare allegata risulti ad horat abrogata (2019)

-la visita fiscale, in ogni caso, non deve essere richiesta
quando:
• la certificazione sanitaria sia stata rilasciata dagli Organi
Sanitari Militari;
Per certificazione sanitaria è inteso anche solo il PML con cui l'infermeria presidiaria dà i giorni di malattia a seguito di presentazione di certificato medico rilasciato da un medico specialista civile?
Cc100
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Re: Visite fiscali, una volta pe tutte !!!

Messaggio da Cc100 »

Infatti è così. Uno se non è idoneo al servizio militare e sta a disposizione non è prevista la visita fiscale.
pino70
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Re: Visite fiscali, una volta pe tutte !!!

Messaggio da pino70 »

Però il punto 3 lettera b, della circolare M_D GMIL REG 2019 0449109 31.07.2019, dice:
Sulla scorta delle indicazioni fornite dal medesimo Decreto è escluso dall’obbligo di reperibilità il personale per il quale l’assenza è riconducibile a:

 patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

 causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione
unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

statipatologicisottesioconnessiallasituazionediinvaliditàriconosciuta,pariosuperiore al 67%.

Si precisa che le ipotesi di cui al secondo e terzo alinea non sono concretamente applicabili al personale militare, riferendosi a patologie non riscontrabili nel personale in servizio, nei confronti del quale, in presenza di tali menomazioni, verrebbe adottato un provvedimento di riforma.
alabama
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Re: Visite fiscali, una volta pe tutte !!!

Messaggio da alabama »

Cc100 ha scritto: lun mar 13, 2023 5:47 pm Infatti è così. Uno se non è idoneo al servizio militare e sta a disposizione non è prevista la visita fiscale.
Buon pomeriggio sono un Appuntato Scelto Qualifica Speciale e attualmente mi trovo a riposo medico per intervento chirurgico al ginocchio effettuato in data 27 giugno 2023 e il mio ortopedico mi ha dato 66 giorni tramite doppio certificato non telematico e mi sto attendendo agli orari previsti per eventuali controlli. Vorrei sapere se quando a breve passerò in aspettativa dovrò rispettare sempre tali orari o meno. Grazie
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NavySeals
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Re: Visite fiscali, una volta pe tutte !!!

Messaggio da NavySeals »

Ciao, nulla cambia per il solo fatto di essere in straordinaria o aspettativa.
alabama
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Re: Visite fiscali, una volta pe tutte !!!

Messaggio da alabama »

Buona serata e grazie della risposta avevo letto una sentenza di cassazione dove diceva che in aspettativa per fare i controlli devono avvisarti loro per tempo almeno per quanto riguarda la polizia sai dirmi qualcosa in merito?
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nonno Alberto
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Re: Visite fiscali, una volta pe tutte !!!

Messaggio da nonno Alberto »

alabama ha scritto: dom lug 23, 2023 10:04 pm Buona serata e grazie della risposta avevo letto una sentenza di cassazione dove diceva che in aspettativa per fare i controlli devono avvisarti loro per tempo almeno per quanto riguarda la polizia sai dirmi qualcosa in merito?

Ciao,


Al dipendente in aspettativa per malattia deve essere dato preventivo avviso della visita di controllo Il principio è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza amministrativa, in ultimo dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) con la decisione n. 01624/2019 del 15 luglio 2019 che ha annullato il provvedimento del Questore di Milano che irrogava la sanzione della pena pecuniaria nella misura di 1/30 ai sensi dell’art. 4 n. 18 del DPR 737/81 a un dipendente della Polizia di Stato per non aver rispettato le fasce orarie di reperibilità, essendo risultata assente alla visita fiscale e non essendosi presentata alla visita ambulatoriale disposta dall’Amministrazione.

Nel relativo ricorso il ricorrente rappresentava che nella giornata della visita fiscale risultava non già assente per malattia ma in aspettativa per infermità.

Tale situazione richiedeva l’applicazione della diversa disciplina prevista dall’art. 68 DPR n. 3/1957 in base alla quale il dipendente dovrebbe essere avvisato del giorno e dell’ora della visita di controllo, potendo farsi assistere da un medico di sua fiducia (art. 32 DPR 868/1957).


Il TAR ha convenuto sulla questione che l’istituto dell’Aspettativa previsto per il pubblico impiego dall’art. 68 del DPR n. 3/1957, cui fa rinvio l’art. 52 del DPR n. 335/1982 (recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”), soggiace ad una disciplina differente rispetto al congedo straordinario per malattia.

L’art. 32 del DPR n. 686/1957 (recante “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”) prevede infatti che “L’autorità competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l’impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall’Amministrazione.

Il medico incaricato della visita di controllo accerta se l’infermità dichiarata nel certificato allegato alla domanda o presunta dall’ufficio sussista e se sia tale da impedire temporaneamente la regolare prestazione del servizio indicandone, in tal caso, la presumibile durata.

L’impiegato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all’Amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell’ora della visita di controllo. Il medico dell’Amministrazione qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia dell’impiegato deve motivare nel verbale di visita l’eventuale dissenso”.
Il successivo art. 34, riguardante le visite di controllo durante l’aspettativa, prevede che “L’Amministrazione può in ogni momento, durante il periodo di aspettativa, sottoporre l’impiegato ad ulteriori visite di controllo con le modalità previste dall’art. 32”.

Pertanto, essendo facoltà del dipendente farsi assistere da un medico di fiducia, l’Amministrazione deve essere posta nelle condizioni di poter avvisare il dipendente stesso del giorno e dell’ora relativi. “Pertanto soltanto qualora, malgrado l’accodo preventivo, il dipendente risulti assente alla visita di controllo, la circostanza riveste rilievo disciplinare, con ulteriore addebito economico a carico dell’interessato”.

Ciò posto, sulla base della corretta qualificazione dell’istituto e della relativa normativa applicabile, la ricorrente risultava essere in aspettativa per infermità e conseguentemente avrebbe dovuto essere preventivamente avvisata della visita di controllo.

Viene meno quindi il presupposto oggettivo dell’illecito disciplinare, che si fonda sulla non corretta qualificazione dell’istituto giuridico rilevante da parte dell’Amministrazione, che ha erroneamente ritenuto che la dipendente stesse fruendo di un periodo di congedo straordinario.


Da non confondere con i motivi di esonero dalla visita fiscale poiché sono altri





alabama
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Re: Visite fiscali, una volta pe tutte !!!

Messaggio da alabama »

nonno Alberto ha scritto: dom lug 23, 2023 10:39 pm
alabama ha scritto: dom lug 23, 2023 10:04 pm Buona serata e grazie della risposta avevo letto una sentenza di cassazione dove diceva che in aspettativa per fare i controlli devono avvisarti loro per tempo almeno per quanto riguarda la polizia sai dirmi qualcosa in merito?

Ciao,


Al dipendente in aspettativa per malattia deve essere dato preventivo avviso della visita di controllo Il principio è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza amministrativa, in ultimo dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) con la decisione n. 01624/2019 del 15 luglio 2019 che ha annullato il provvedimento del Questore di Milano che irrogava la sanzione della pena pecuniaria nella misura di 1/30 ai sensi dell’art. 4 n. 18 del DPR 737/81 a un dipendente della Polizia di Stato per non aver rispettato le fasce orarie di reperibilità, essendo risultata assente alla visita fiscale e non essendosi presentata alla visita ambulatoriale disposta dall’Amministrazione.

Nel relativo ricorso il ricorrente rappresentava che nella giornata della visita fiscale risultava non già assente per malattia ma in aspettativa per infermità.

Tale situazione richiedeva l’applicazione della diversa disciplina prevista dall’art. 68 DPR n. 3/1957 in base alla quale il dipendente dovrebbe essere avvisato del giorno e dell’ora della visita di controllo, potendo farsi assistere da un medico di sua fiducia (art. 32 DPR 868/1957).


Il TAR ha convenuto sulla questione che l’istituto dell’Aspettativa previsto per il pubblico impiego dall’art. 68 del DPR n. 3/1957, cui fa rinvio l’art. 52 del DPR n. 335/1982 (recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”), soggiace ad una disciplina differente rispetto al congedo straordinario per malattia.

L’art. 32 del DPR n. 686/1957 (recante “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”) prevede infatti che “L’autorità competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l’impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall’Amministrazione.

Il medico incaricato della visita di controllo accerta se l’infermità dichiarata nel certificato allegato alla domanda o presunta dall’ufficio sussista e se sia tale da impedire temporaneamente la regolare prestazione del servizio indicandone, in tal caso, la presumibile durata.

L’impiegato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all’Amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell’ora della visita di controllo. Il medico dell’Amministrazione qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia dell’impiegato deve motivare nel verbale di visita l’eventuale dissenso”.
Il successivo art. 34, riguardante le visite di controllo durante l’aspettativa, prevede che “L’Amministrazione può in ogni momento, durante il periodo di aspettativa, sottoporre l’impiegato ad ulteriori visite di controllo con le modalità previste dall’art. 32”.

Pertanto, essendo facoltà del dipendente farsi assistere da un medico di fiducia, l’Amministrazione deve essere posta nelle condizioni di poter avvisare il dipendente stesso del giorno e dell’ora relativi. “Pertanto soltanto qualora, malgrado l’accodo preventivo, il dipendente risulti assente alla visita di controllo, la circostanza riveste rilievo disciplinare, con ulteriore addebito economico a carico dell’interessato”.

Ciò posto, sulla base della corretta qualificazione dell’istituto e della relativa normativa applicabile, la ricorrente risultava essere in aspettativa per infermità e conseguentemente avrebbe dovuto essere preventivamente avvisata della visita di controllo.

Viene meno quindi il presupposto oggettivo dell’illecito disciplinare, che si fonda sulla non corretta qualificazione dell’istituto giuridico rilevante da parte dell’Amministrazione, che ha erroneamente ritenuto che la dipendente stesse fruendo di un periodo di congedo straordinario.


Da non confondere con i motivi di esonero dalla visita fiscale poiché sono altri





Buongiorno e grazie per la risposta sei stato chiarissimo unica cosa che non ho capito bene se io devo chiedere all'amministrazione di avvisarmi per tempo in merito alla visita fiscale oppure avviene in automatico e se a questo punto uno è libero di uscire quando vuole purtroppo non sono pratico di queste nuove disposizioni poiché l'ultima aspettativa che ho fatto risale al 2014/2015
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nonno Alberto
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Re: Visite fiscali, una volta pe tutte !!!

Messaggio da nonno Alberto »

alabama ha scritto: lun lug 24, 2023 9:20 am
nonno Alberto ha scritto: dom lug 23, 2023 10:39 pm
alabama ha scritto: dom lug 23, 2023 10:04 pm Buona serata e grazie della risposta avevo letto una sentenza di cassazione dove diceva che in aspettativa per fare i controlli devono avvisarti loro per tempo almeno per quanto riguarda la polizia sai dirmi qualcosa in merito?

Ciao,


Al dipendente in aspettativa per malattia deve essere dato preventivo avviso della visita di controllo Il principio è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza amministrativa, in ultimo dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) con la decisione n. 01624/2019 del 15 luglio 2019 che ha annullato il provvedimento del Questore di Milano che irrogava la sanzione della pena pecuniaria nella misura di 1/30 ai sensi dell’art. 4 n. 18 del DPR 737/81 a un dipendente della Polizia di Stato per non aver rispettato le fasce orarie di reperibilità, essendo risultata assente alla visita fiscale e non essendosi presentata alla visita ambulatoriale disposta dall’Amministrazione.

Nel relativo ricorso il ricorrente rappresentava che nella giornata della visita fiscale risultava non già assente per malattia ma in aspettativa per infermità.

Tale situazione richiedeva l’applicazione della diversa disciplina prevista dall’art. 68 DPR n. 3/1957 in base alla quale il dipendente dovrebbe essere avvisato del giorno e dell’ora della visita di controllo, potendo farsi assistere da un medico di sua fiducia (art. 32 DPR 868/1957).


Il TAR ha convenuto sulla questione che l’istituto dell’Aspettativa previsto per il pubblico impiego dall’art. 68 del DPR n. 3/1957, cui fa rinvio l’art. 52 del DPR n. 335/1982 (recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”), soggiace ad una disciplina differente rispetto al congedo straordinario per malattia.

L’art. 32 del DPR n. 686/1957 (recante “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”) prevede infatti che “L’autorità competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l’impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall’Amministrazione.

Il medico incaricato della visita di controllo accerta se l’infermità dichiarata nel certificato allegato alla domanda o presunta dall’ufficio sussista e se sia tale da impedire temporaneamente la regolare prestazione del servizio indicandone, in tal caso, la presumibile durata.

L’impiegato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all’Amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell’ora della visita di controllo. Il medico dell’Amministrazione qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia dell’impiegato deve motivare nel verbale di visita l’eventuale dissenso”.
Il successivo art. 34, riguardante le visite di controllo durante l’aspettativa, prevede che “L’Amministrazione può in ogni momento, durante il periodo di aspettativa, sottoporre l’impiegato ad ulteriori visite di controllo con le modalità previste dall’art. 32”.

Pertanto, essendo facoltà del dipendente farsi assistere da un medico di fiducia, l’Amministrazione deve essere posta nelle condizioni di poter avvisare il dipendente stesso del giorno e dell’ora relativi. “Pertanto soltanto qualora, malgrado l’accodo preventivo, il dipendente risulti assente alla visita di controllo, la circostanza riveste rilievo disciplinare, con ulteriore addebito economico a carico dell’interessato”.

Ciò posto, sulla base della corretta qualificazione dell’istituto e della relativa normativa applicabile, la ricorrente risultava essere in aspettativa per infermità e conseguentemente avrebbe dovuto essere preventivamente avvisata della visita di controllo.

Viene meno quindi il presupposto oggettivo dell’illecito disciplinare, che si fonda sulla non corretta qualificazione dell’istituto giuridico rilevante da parte dell’Amministrazione, che ha erroneamente ritenuto che la dipendente stesse fruendo di un periodo di congedo straordinario.


Da non confondere con i motivi di esonero dalla visita fiscale poiché sono altri





Buongiorno e grazie per la risposta sei stato chiarissimo unica cosa che non ho capito bene se io devo chiedere all'amministrazione di avvisarmi per tempo in merito alla visita fiscale oppure avviene in automatico e se a questo punto uno è libero di uscire quando vuole purtroppo non sono pratico di queste nuove disposizioni poiché l'ultima aspettativa che ho fatto risale al 2014/2015


Ti ho risposto sul quesito inerente la procedura della Polizia.




Mentre tu sei CC, sintetizzo poiché ci sono circolari in merito, quindi finché sei in malattia /convalescenza può essere chiesta la visita fiscale.

la visita fiscale, in ogni caso, non deve essere richiesta quando:

la certificazione sanitaria sia stata rilasciata dagli Organi Sanitari Militari;

l’assenza del militare sia dovuta a ferite/lesioni traumatiche riportate in servizio (periodo compreso tra l’evento traumatico e la riacquistata idoneità al servizio);

il Dirigente sanitario militare, in presenza di particolari patologie, segnali al Comando/Ente l’opportunità di visitare personalmente il militare.

L’esito della visita fiscale è consultabile dall’Ente attraverso il medesimo sito dell’INPS.


è escluso dall’obbligo di reperibilità il personale per il quale l’assenza è riconducibile a:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita

Inutile argomentare Le altre cause inerenti una 3° cat e una invalidità al 67% .


Poi nulla toglie di fare una telefonata all'infermeria e avere maggiori informazioni.

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Re: Visite fiscali, una volta pe tutte !!!

Messaggio da alabama »

NavySeals ha scritto: dom lug 23, 2023 5:14 pm Ciao, nulla cambia per il solo fatto di essere in straordinaria o aspettativa.
Buon pomeriggio va bene gli orari da rispettare ma essendo in aspettativa non devono avvisarmi prima di fare un controllo? Inoltre io ho presentato un certificato dell'Ortopedico in bianco e nn per via telematica ed è stato inoltrato solamente all'infermeria.
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Re: Visite fiscali, una volta pe tutte !!!

Messaggio da airone7388 »

Chissà se ci saranno sviluppi... credo che sarà ancora lunga! E i sindacati avrebbero dovuto esprimersi anche sulla categoria che porta all'esenzione della visita fiscale poichè anche qui c'è disparità di trattamento in quanto non esiste personale delle ff.oo. e ff.aa. in divisa con la 3 categoria ma solo "civili". In merito a quest'ultimo argomento ed a titolo informativo vi chiedo, ma se un collega riformato dovessere rientrare in servizio nel ruolo d"onore, anche per loro c'è la differenza di categoria tabellare in merito all'esenzione della visita fiscale? Buona giornata a tutti.
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Re: Visite fiscali, una volta pe tutte !!!

Messaggio da panorama »

Riforma Madia

Sentenza del Tar Lazio (resa pubblica il 03/11/2023) a seguito del ricorso presentato nel 2018 da UIL Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria e alcuni appartenenti alla Polizia penitenziaria,

CONTRO

- Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

per l’annullamento

- del Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, conosciuto il 29 dicembre 2017 a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 392, concernente il “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

- in particolare, dell’art. 3, laddove il decreto individua le fasce di reperibilità per la visita fiscale in caso di malattia tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18 di ciascun giorno, mantenendo così gli orari attualmente previsti per la P.A. e lasciando immutata la differenziazione tra il pubblico e il privato, per il quale le finestre sono più brevi, ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19.

Il TAR al punto X scrive:

1) - Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall’Amministrazione nell’interlocuzione con il Consiglio di Stato (il mancato allineamento delle fasce di reperibilità per il settore pubblico a quelle del privato è dovuto ad una minore incisività della disciplina dei controlli) è una dimostrazione del fatto che si parte dall’idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati. Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32.

2( - XI. Le considerazioni svolte nella presente disamina conducono all’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento che ne costituisce l’oggetto.

3) - XI.1. Stante l’effetto conformativo riconosciuto alla sentenza, nell’adozione del nuovo decreto non potrà non tenersi conto di quanto affermato nel presente provvedimento.

e conclude con

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- accoglie nei modi di cui in motivazione il ricorso, come in epigrafe proposto;
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