Visita ispettiva presso Autoscuole, organi competenti

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Visita ispettiva presso Autoscuole, organi competenti

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Ricorso perso.
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- ) - sospensione dell’attività dell'autoscuola

- ) - il decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 settembre 2013 all’articolo 15 prevede che le ispezioni vengano effettuate sia dagli uffici della motorizzazione che dagli organi di polizia.


1) - gli agenti del comparto della Polizia stradale, sezione di Como, unitamente a funzionari del locale ufficio della motorizzazione civile di Bergamo, sezione di Como, hanno svolto una visita ispettiva presso l’Autoscuola ........, rilevando le seguenti irregolarità:

- nell’aula principale dell’autoscuola il docente svolgeva il corso di formazione periodica ai sensi del decreto legislativo. n. 286 del 2005, al quale erano presenti anche allievi candidati al conseguimento della patente di guida della categoria B;

- in un’altra aula era in svolgimento un corso di qualificazione iniziale “CQC”, al quale era presente anche un allievo candidato al conseguimento della patente di guida della categoria C, il cui docente, secondo le indicazioni presenti sul registro, avrebbe dovuto essere diverso da quello che stava svolgendo la lezione;

- nel registro d’ispezione non erano riportati i nomi di alcuni allievi che stavano frequentando i corsi.

Il CdS precisa e conclude:

2) - Il primo motivo di censura, secondo cui il personale della Polizia di Stato non è abilitato a svolgere ispezioni sulla regolarità dei corsi delle scuole guida, funzione che sarebbe di esclusiva competenza dei funzionari della Motorizzazione civile, è privo di fondamento, perché il decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 settembre 2013 all’articolo 15 prevede che le ispezioni vengano effettuate sia dagli uffici della motorizzazione che dagli organi di polizia. Nel caso di specie, peraltro, l’ispezione è stata effettuata congiuntamente da funzionari della motorizzazione civile e della Polizia di Stato.

3) - Anche il secondo motivo, relativo alla carenza di legittimazione e di competenza della Provincia di Como, va disatteso, perché la Provincia è intervenuta nella vicenda per i profili di competenza, ai sensi dell’art. 123, comma 8, lettera a), del d. lgs. n. 285/1992 (codice della strada) come modificato dall’art. 10, comma 5-sexies, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito dalla legge n. 40 del 2007, irrogando la sanzione della sospensione dell’attività dell’autoscuola per un mese.

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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201801617 - Public 2018-06-22 -

Numero 01617/2018 e data 21/06/2018 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 18 aprile 2018


NUMERO AFFARE 01789/2017

OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Fulvio M.., nato a …….. e residente in M.. L.., in proprio e nella sua qualità di legale rappresentate della società “Autoscuola Camerlatese s.r.l.” avente sede legale in Como, avverso il provvedimento emanato dalla provincia di Como prot. n. 19192 del 23 maggio 2016, con il quale è stata disposta la sospensione per un periodo di mesi uno dell’attività della predetta autoscuola.

LA SEZIONE
Vista la relazione 25 gennaio 2018 n. 1709, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso, datato 5 settembre 2016 e notificato alla provincia di Como il 19 settembre 2016;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.


Premesso.

L’Autoscuola Camerlatese svolge, tra le attività di formazione dei conducenti, anche corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2003 n. 2003/59/CE, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri. Detti corsi sono svolti sulla base delle disposizioni previste dal capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013.

Il 24 febbraio 2016 gli agenti del comparto della Polizia stradale, sezione di Como, unitamente a funzionari del locale ufficio della motorizzazione civile di Bergamo, sezione di Como, hanno svolto una visita ispettiva presso l’Autoscuola Camerlatese, rilevando le seguenti irregolarità:

- nell’aula principale dell’autoscuola il docente svolgeva il corso di formazione periodica ai sensi del decreto legislativo. n. 286 del 2005, al quale erano presenti anche allievi candidati al conseguimento della patente di guida della categoria B;

- in un’altra aula era in svolgimento un corso di qualificazione iniziale “CQC”, al quale era presente anche un allievo candidato al conseguimento della patente di guida della categoria C, il cui docente, secondo le indicazioni presenti sul registro, avrebbe dovuto essere diverso da quello che stava svolgendo la lezione;

- nel registro d’ispezione non erano riportati i nomi di alcuni allievi che stavano frequentando i corsi.

In sede d’ispezione, i funzionari dell’ufficio della motorizzazione civile hanno redatto verbale, in virtù del quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 marzo 2016 ha comunicato all’autoscuola l’avvio del procedimento di sospensione del nulla-osta per lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica per la carta di qualificazione del conducente e relativi corsi di recupero punti.

Parallelamente, in esito alla suddetta visita ispettiva, il compartimento della Polizia stradale di Como il 25 febbraio 2016 ha trasmesso al competente ufficio della Provincia di Como relazione di servizio riportante i fatti sopra richiamati.

La Provincia di Como, esaminate anche le controdeduzione prodotte dall’Autoscuola Camerlatese, con il provvedimento impugnato ha irrogato la sanzione della sospensione dell’attività di autoscuola per un mese.

L’Autoscuola Camerlatese ha pertanto proposto il ricorso in esame, denunciando l’incompetenza del compartimento di Como della Polizia stradale a svolgere ispezioni nei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali di cui alla suddetta direttiva 2003/59/CE, nonché la carenza di legittimazione, per difetto di competenza per materia della Provincia di Como che si sarebbe sostituita e sovrapposta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel provvedimento sanzionatorio.

Il Ministero confuta la censura d’incompetenza della Polizia stradale a svolgere ispezioni. L’articolo 15 del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 settembre 2013 prevede infatti espressamente che le ispezioni sulla regolarità dei corsi in argomento possano essere svolte sia da funzionari degli uffici della motorizzazione civile, sia da funzionari di polizia. Peraltro, rileva l’Amministrazione, nel caso di specie la visita ispettiva è stata svolta congiuntamente da personale dell’ufficio della motorizzazione civile di Como e da agenti di polizia stradale.

Per quel che concerne la limitazione del campo di accertamento dei funzionari che hanno svolto l’ispezione, l’Amministrazione evidenzia che le irregolarità riscontrate concernono i corsi di formazione che l’autoscuola stava svolgendo al momento in cui si è svolta l’ispezione e che è stata oggetto di sanzione specifica da parte della competente Direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (sospensione di quindici giorni del nulla-osta ad effettuare corsi).

L’Amministrazione ha inoltre rappresentato che i funzionari che hanno condotto l’ispezione hanno rilevato ulteriori irregolarità in merito all’attività dell’autoscuola (con riferimento, in particolare, al fatto che candidati al conseguimento della patente di categoria B sono stati ammessi a seguire corsi per conducenti professionali) per cui è stato doveroso informare l’ente al quale è affidata la vigilanza amministrativa sulle autoscuole – nel caso di specie la Provincia di Como – il quale, considerato che l’attività dell’autoscuola non si è svolta correttamente, ha disposto, ai sensi dell’art. 123, comma 8, lettera a) del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), la sospensione dell’autoscuola.


Considerato.

Il primo motivo di censura, secondo cui il personale della Polizia di Stato non è abilitato a svolgere ispezioni sulla regolarità dei corsi delle scuole guida, funzione che sarebbe di esclusiva competenza dei funzionari della Motorizzazione civile, è privo di fondamento, perché il decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 settembre 2013 all’articolo 15 prevede che le ispezioni vengano effettuate sia dagli uffici della motorizzazione che dagli organi di polizia. Nel caso di specie, peraltro, l’ispezione è stata effettuata congiuntamente da funzionari della motorizzazione civile e della Polizia di Stato.

Anche il secondo motivo, relativo alla carenza di legittimazione e di competenza della Provincia di Como, va disatteso, perché la Provincia è intervenuta nella vicenda per i profili di competenza, ai sensi dell’art. 123, comma 8, lettera a), del d. lgs. n. 285/1992 (codice della strada) come modificato dall’art. 10, comma 5-sexies, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito dalla legge n. 40 del 2007, irrogando la sanzione della sospensione dell’attività dell’autoscuola per un mese.

Le asserite irregolarità segnalate dal ricorrente, relative alla notificazione del provvedimento impugnato e alla mancata indicazione nello stesso dei rimedi giuridici esperibili, sono irrilevanti, gravato, posto che la notificazione del provvedimento è stata effettuata regolarmente ed il signor Martinetti ha potuto presentare ritualmente e tempestivamente il ricorso straordinario.

In conclusione, per le regioni predette, il ricorso è infondato e va respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antimo Prosperi Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa


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