Visita fiscale per malattia
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Re: Visita fiscale per malattia
Messaggio da leonardo virdò » ven feb 25, 2011 7:52 pm
Caro Lino x te la visita fiscale non la chiederanno più.lino ha scritto:Quindi la notizia che sapevo era giusta.
Bene, sono proprio curioso di sapere,quante visite fiscali faranno in un anno.
Ciao a tutti.


Tranquillo poi che le circolari vengono fatte solo perchè ogni tanto devono essere richiamate con altre circolari e così via.....sono un pò come gli assegni...
IN QUASI 32 ANNI DI SERVIZIO NON RICORDO E NON HO MAI SAPUTO CHE L'UFF. MEDICO (almeno alla mia Legione) E' andato a fare una visita fiscale


Ciao.
Re: Visita fiscale per malattia
Messaggio da jhwh » ven feb 25, 2011 8:22 pm
Re: Visita fiscale per malattia
Messaggio da lino » ven feb 25, 2011 11:40 pm
Be ora tocca a loro fare le visite fiscali, vedremo.leonardo virdò ha scritto:Caro Lino x te la visita fiscale non la chiederanno più.lino ha scritto:Quindi la notizia che sapevo era giusta.
Bene, sono proprio curioso di sapere,quante visite fiscali faranno in un anno.
Ciao a tutti.![]()
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Tranquillo poi che le circolari vengono fatte solo perchè ogni tanto devono essere richiamate con altre circolari e così via.....sono un pò come gli assegni...
IN QUASI 32 ANNI DI SERVIZIO NON RICORDO E NON HO MAI SAPUTO CHE L'UFF. MEDICO (almeno alla mia Legione) E' andato a fare una visita fiscale![]()
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Ciao.
Leonardo guarda ci siamo dimenticati di parlare del 3 funzionale, lo maturi ed in pensione presumo te lo debbano aggiungere.
CIao.
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Re: Visita fiscale per malattia
Messaggio da Antonio81cc » mar apr 19, 2011 9:28 pm
Grazie mille.
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Re: Visita fiscale per malattia
Messaggio da panorama » gio mag 19, 2011 10:30 pm
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 00450/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02127/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2127 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Quaglierini, con domicilio eletto presso Roberta Asta in Firenze, via delle Carra n. 14;
contro
il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso al quale é domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, notificato il 05.10.10 e conseguentemente della sanzione disciplinare del “rimprovero”, per la mancanza commessa e compendiata nella seguente motivazione: “sovraintendente a riposo medico, al termine di cura medica, non faceva rientro nel luogo previsto per la fruizione dello stesso, nella fascia oraria dedicata all’eventuale visita fiscale”, e per il risarcimento dei danni conseguenti all’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- il ricorrente, Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, impugna il rigetto del ricorso gerarchico presentato avverso la sanzione disciplinare del rimprovero inflittagli per non avere osservato l’obbligo di permanenza nel domicilio nella fascia oraria prevista dal d.P.C.M. 18 dicembre 2009, n. 206, ai fini dello svolgimento delle visite fiscali;
- con il presente gravame lamenta mancata comunicazione di avvio del procedimento disciplinare e deduce che sarebbe stato trattenuto fuori dal domicilio da una convocazione telefonica presso la caserma di appartenenza, e comunque la sua infermità dipenderebbe da causa di servizio sicché la normativa citata in materia di reperibilità per le visite fiscali non sarebbe applicabile;
Considerato che:
- il d.P.C.M. 206/9009 esclude l’obbligo di permanenza nel domicilio relativamente, tra l’altro, alle malattie per cui è riconosciuta la dipendenza da causa di servizio;
- l’Infermeria Presidiaria di …….., il 9 marzo 2010, aveva diagnosticato la dipendenza da causa di servizio della patologia del ricorrente;
- i fatti oggetto della sanzione disciplinare sono accaduti il 12 marzo 2010;
- la nota del Ministero della Difesa in data 29 dicembre 2009 prot. ……., con la quale si comunica la trasmissione al Comitato di verifica per le cause di servizio la relazione per il riconoscimento della dipendenza della patologia, acquisita in esito a ordinanza istruttoria n. 47/2011, è stata notificata al ricorrente successivamente, ovvero il 26 marzo 2010;
Ritenuto pertanto che il ricorrente, all’epoca dei fatti, non potesse percepire la mancata dipendenza da causa di servizio della propria patologia;
Ritenuto conclusivamente di accogliere il presente ricorso con annullamento dei provvedimenti impugnati, e di respingere la domanda risarcitoria perché deve reputarsi che l’immediata definizione della causa nel merito abbia evitato il prodursi di danni, dei quali infatti manca la dimostrazione da parte del ricorrente;
Ritenuto inoltre di condannare il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) cui devono essere aggiunte le sole somme per IVA e CPA;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati. Respinge la domanda risarcitoria.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2011
Re: Visita fiscale per malattia
Messaggio da panorama » mar giu 14, 2011 10:54 am
Re: Visita fiscale per malattia
Messaggio da panorama » gio giu 16, 2011 12:53 pm
- Il medico curante gli ha prescritto 15 gg. di riposo medico s.c. per una patologia (Gastrite ecc.ecc.) già definitivamente riconosciuta “SI” dip. da c.s.;
- Al 12° giorno viene notiziato da parte del suo Comando di Stazione di presentarsi il giorno seguente all’Infermeria legionale per visita di controllo;
- Quindi il 13° giorno va all’infermeria ed una volta li “inizia un po’ di morale……” concludendosi che il medico legionale lo “DICHIARA IDONEO AL SERVIZIO” tagliando così alcuni gg. Di malattia.
Ieri, da un collega informato in materia mi ha riferito quanto sotto:
- Il collega non si doveva presentare all’infermeria in quanto trattasi di patologia riconosciuta da un Organo Superiore (Comitato di Verifica) SI dip. da c.s.;
- Al massimo, l’infermeria legionale lo doveva convocare allo scadere del 15° giorno (non prima) e munirlo di lettera di ingresso per la C.M.O. competente al giudizio;
- Solo ed esclusivamente spetta alla C.M.O. dichiarare o meno il militare “IDONEO AL SERVIZIO” ho concedere ulteriori giorni di malattia e non all’Ufficiale Medico legionale, quando si tratta di malattia riconosciuta dipendente SI da c.s..
Tanto si comunica per conoscenza a tutti i lettori e se qualcuno è a conoscenza di quanto sopra potrà confermare o smentire.
Un saluto a tutti.
Re: Visita fiscale per malattia
Messaggio da panorama » dom giu 19, 2011 5:50 pm
Che dite voi?
Ad un mio collega il comandante lo ha impiegato di servizio e gli ha detto che non ha diritto al riposo settimanale avendo fatto 6 gg. di malattia (dal Lunedi al Sabato).
Re: Visita fiscale per malattia
Messaggio da panorama » mer set 28, 2011 10:01 pm
Roma, 14 set. 2011 - Giudice del lavoro di Livorno solleva la questione di legittimità della norma quando prevede la decurtazione dello stipendio per i primi 10 giorni di malattia dei dipendenti pubblici.
"Di fatto la malattia diventa un 'lusso' che il lavoratore non potrà più permettersi e ciò appare in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione che prevede che sia garantita una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa". Il giudice del lavoro di Livorno Jacqueline Monica Magi ha sollevato con un'ordinanza la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 71 della legge 133/2008, la legge cosiddetta Brunetta, che prevede per i dipendenti pubblici una decurtazione dello stipendio per i primi 10 giorni di malattia.
L'ordinanza è del 5 agosto ma è stata resa nota oggi da Unicobas della Toscana che tramite l'avvocato Claudio Altini assiste 50 tra docenti e lavoratori Ata della provincia di Livorno, alcuni dei quali avevano avuto una riduzione della busta paga dopo periodi di malattia, che hanno fatto ricorso al tribunale, sollevando eccezione di costituzionalità poi accolta. Secondo il segretario toscano di Unicobas Claudio Galatolo, "è la prima pronuncia in Italia. E' la dimostrazione che lottare per i propri diritti alla fine paga".
Per il giudice la norma presenta profili di incostituzionalità con riferimento agli articoli 3, 32, 36 e 38 della Costituzione. In particolare, riguardo all'articolo 3, nell'ordinanza si rileva "un'illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato". Sul "diritto alla salute" di cui all'articolo 32 la norma "crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore che, spinto
dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia, creando così un vulnus a se stesso e al Paese". Con riferimento all'articolo 36 in sostanza con la decurtazione il guadagno, "dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i lavoratori del comparto pubblico, diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa". "Privare durante la malattia un lavoratore di parte dello stipendio e della retribuzione globale di fatto - scrive infine il giudice con riferimento all'articolo 38 - integra esattamente quel far venire meno i mezzi di mantenimento e assistenza al cittadino in quel momento inabile al lavoro".
Fonte: http://firenze.repubblica.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Visita fiscale per malattia
Messaggio da panorama » ven nov 18, 2011 10:49 am
Illegittimo il licenziamento se il dipendente passeggia per guarire.
Con Sentenza n. 6375 del 21 marzo 2011 la Corte di Cassazione Sez. Lavoro, si è pronunciata in merito all’ammissibilità di alcune circostanze che permettono al lavoratore in malattia di uscire di casa e compiere ordinarie attività di vita quotidiana.
Il caso riguardava un dipendente che, in seguito ad una distorsione alla caviglia, era stato esentato dal medico dall’attività lavorativa.
Il datore di lavoro, facendo sorvegliare il dipendente da un investigatore privato, ha scoperto che il lavoratore poteva camminare e guidare l’automobile.
La Cassazione, però, ha ritenuto che la condotta del lavoratore non fosse in contrasto con le esigenze terapeutiche e di un rapido recupero, in tal modo non ha legittimato il licenziamento.
Il dipendente soffriva di una distorsione alla caviglia, ed aveva seguito le prescrizioni del medico, che gli consigliava di camminare.
-
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Re: Visita fiscale per malattia
Messaggio da salvatorek » ven dic 02, 2011 6:36 pm
GRAZIE
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Re: Visita fiscale per malattia
Messaggio da panorama » ven set 15, 2017 3:22 pm
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La trasmissione dei certificati medici per via telematica da parte del medico curante all’INPS si applica anche a noi Carabinieri?
Chi può disporre l’invio della visita fiscale e in quali orari?
Risposta:
In merito a quanto di Suo interesse Le precisiamo che:
- il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 2/2010/DFP/DDI ha, tra l’altro, chiarito che le disposizioni inerenti la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia (ex art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001) non si applicano al personale delle FF.AA. “per il quale rimane vigente la tradizionale modalità cartacea”;
- la richiesta della visita fiscale rientra nella competenza del Comandante di Reparto da cui il militare dipende in via disciplinare e di impiego e la stessa dovrà essere eseguita a cura degli ufficiali medici dell’Arma;
- le fasce orarie in cui le citate visite possono essere effettuate sono attualmente stabilite dal D.M. 18 dicembre 2009, n. 206, che le ha fissate dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Re: Visita fiscale per malattia
Messaggio da panorama » dom set 24, 2017 1:10 pm
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Il C.G.A. CC. - SM - Ufficio Legislazione con msg. n. 108/93-2-1975 del 27/01/2010 e ad oggetto:
"Visite fiscali. Fasce orarie di reperibilità domiciliare stabilite dal decreto 18 dicembre 2009, n. 206", ha precisato e diramato quanto qui sotto allegato tra cui il D.L. comprendente gli orari per le visite fiscali e i motivi per cui non vanno fatte le visite fiscali.
vedi/leggi e scarica PDF se d'interesse.
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- Riferimento
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- Iscritto il: sab ago 19, 2017 5:52 pm
Re: Visita fiscale per malattia
Messaggio da trasmarterzo » lun set 25, 2017 11:39 am
Ringraziando il collega Panorama (CHE SI FA IN QUATTRO PER NOI... GRATUITAMENTE AH AH), ecco ad ulteriore integrazione la norma che prevede la VISITA DI CONTROLLO PER CHI E' COLLOCATO IN ASPETTATIVA PER CAUSA DI SERVIZIO, Art 32 DPR 686/57.panorama ha scritto:per i colleghi CC.
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Il C.G.A. CC. - SM - Ufficio Legislazione con msg. n. 108/93-2-1975 del 27/01/2010 e ad oggetto:
"Visite fiscali. Fasce orarie di reperibilità domiciliare stabilite dal decreto 18 dicembre 2009, n. 206", ha precisato e diramato quanto qui sotto allegato tra cui il D.L. comprendente gli orari per le visite fiscali e i motivi per cui non vanno fatte le visite fiscali.
vedi/leggi e scarica PDF se d'interesse.
Io sono della PS ma credo ovviamente riuardi tutto il comparto sicurezza, vedi allegati.
PS: ma questa visita di controllo, ha la sensazione di un camuffamento di una visita fiscale o no!!?? Ovviamente a me hanno telefonato per dirmi se cortesemente mi potevo recare al sanitario, io ho accettato ma dovrebbero venir loro a casa previo appuntamento.
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