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aggravamento equoindennizzo
Inviato: lun apr 01, 2013 12:52 pm
da pasqualescialdone
Salve e buona pasquetta a tutti, sono stato riformato per c d s il 15.01.2013 dalla cmo di La Spezia, in questi giorni mi è arrivata la famosa letterina dal CNA di Chieti per conoscenza, la quale mi diceva che il tutto era stato spedito all 'inpdap di Pisa, la mia domanda è: debbo fare l'aggravamento ed equoindennizzo o richiedere solo l'equoindennizzo visto che sono stato riformato per la stesa malattia alla quale sono stato riconosciuto?
la suddetta CMO al momento della riforma non mi ha rilasciato il verbale, mi hanno detto che arriverà, a questo punto mi conviene aspettare il verbale e poi fare la domanda?
dalla data della mia riforma, quando tempo ho per presenta le domande?
i colleghi del nc del mio reparto mi ribadiscono che debbo aspettare il verbale.
grazie mille.
Re: aggravamento equoindennizzo
Inviato: mer apr 03, 2013 9:39 am
da italiauno61
NO, per fare la domanda NON aspettare il verbale perchè rischi che decorrano i sei mesi dal verbale della CMO di La Spezia...Infatti l'articolo 2 comma 6 del DPR 461/2001 prevede il termine di sei mesi da quando si è verificata la menomazione in conseguenza di infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio. Se l'infermità che ti ha portato alla riforma è già stata riconosciuta dip.da c.s., allora i termini decorrono dalla data del verbale e sono sei mesi.
Il mio personale consiglio è quello di presentare la domanda di equo indennizzo subito.
Re: aggravamento equoindennizzo
Inviato: mer apr 03, 2013 3:06 pm
da pasqualescialdone
Grazie mille, allora mi affretto per fare la domanda, di nuovo grazie.
Re: aggravamento equoindennizzo
Inviato: gio lug 11, 2013 2:14 pm
da panorama
PROMEMORIA PER NON DIMENTICARE.
1) - la competente amministrazione dell’Interno ha deciso di respingere le domande del 19 marzo 2002 e 14 febbraio 2005, che il ricorrente ha presentato per ottenere la concessione dell’equo indennizzo in seguito all’aggravamento delle infermità
2) - Il rigetto delle istanze sopra citate è motivato in base alla intempestività delle stesse, ai sensi dell’art.14, comma 4 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n.461, in quanto prodotte oltre il termine di cinque anni dal 24 novembre 1993 e dal 3 novembre 1994, data di notifica dei DD.MM. n. …. del 3 settembre 1991 e n. …. del 14 giugno 1994 con i quali è stato concesso al sig. OMISSIS l’equo indennizzo in argomento.
3) - Il ricorrente contesta, con il primo motivo di ricorso, la circostanza di essere stato intempestivo nell’inoltro delle domande volte al riconoscimento di un equo indennizzo in dipendenza dell’aggravamento di alcune patologie diagnosticate sulla sua persona.
4) - Tanto perché, a suo dire, avendo coltivato ricorso al Tar avverso il decreto che concedeva l’equo indennizzo in misura peggiorativa, egli avrebbe avuto diritto di chiederne la revisione dopo la sentenza dell’organo di giustizia adito.
IL TAR di LECCE precisa:
5) - Per potere conseguire la revisione della misura dell’equo indennizzo occorre formulare la relativa istanza nel termine di cinque anni contemplato dall’art.14, comma 4 del dpr 461 del 2001.
6) - La norma in questione stabilisce, infatti, che “ Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento”
7) - Il termine di cinque anni decorre, inequivocabilmente, dalla data di comunicazione del provvedimento concessivo del beneficio dell’equo indennizzo.
8) - Il processo di aggravamento di una patologia rappresenta, del resto, evento del tutto svincolato dall’esito di vicende giudiziarie concernenti l’ascrivibilità a categoria di una data infermità, come è accaduto nella specie, ed è pertanto ragionevole esigere che l’interessato si renda parte diligente, nella prospettiva di una revisione della misura dell’equo indennizzo, a partire dal momento in cui è risultato destinatario della provvidenza correlata all’accertamento di uno stato morboso nelle forme di legge.
9) - E’ ben vero che dalla lettura dell’insieme delle disposizioni che scandiscono la durata delle fasi del procedimento amministrativo diretto alla concessione dell’equo indennizzo – di cui al D.P.R. 461/2001 - si desume che il termine di conclusione del procedimento è perentorio.
Ricorso RESPINTO. (leggere il punto n. 8 di cui sopra)
Per completezza leggete qui sotto.
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10/07/2013 201301606 Sentenza 2
N. 01606/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02085/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2085 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
- del decreto n. …n del 18 settembre 2012 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza - Divisione III, notificato il 2 ottobre 2012 per il tramite del Commissariato della Polizia di Stato – Taurisano;
- di tutti gli atti presupposti e conseguenziali che siano confermativi e/o predispositivi, ed in ogni modo esecutivi e/o applicativi, anche in senso negatorio dei diritti e degli interessi del ricorrente e, di supporto al decreto impugnato, per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto adottato il 18 settembre 2012, la competente amministrazione dell’Interno ha deciso di respingere le domande del 19 marzo 2002 e 14 febbraio 2005, che il ricorrente ha presentato per ottenere la concessione dell’equo indennizzo in seguito all’aggravamento delle infermità : OMISSIS.
Il rigetto delle istanze sopra citate è motivato in base alla intempestività delle stesse, ai sensi dell’art.14, comma 4 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n.461, in quanto prodotte oltre il termine di cinque anni dal 24 novembre 1993 e dal 3 novembre 1994, data di notifica dei DD.MM. n. …. del 3 settembre 1991 e n. …. del 14 giugno 1994 con i quali è stato concesso al sig. OMISSIS l’equo indennizzo in argomento.
Sono state dedotte le seguenti censure:
- OMISSIS.
Lo stesso ricorrente ha poi formulato istanza risarcitoria.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento siccome infondato.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 10 aprile 2013
DIRITTO
Il ricorrente contesta, con il primo motivo di ricorso, la circostanza di essere stato intempestivo nell’inoltro delle domande volte al riconoscimento di un equo indennizzo in dipendenza dell’aggravamento di alcune patologie diagnosticate sulla sua persona.
Tanto perché, a suo dire, avendo coltivato ricorso al Tar avverso il decreto che concedeva l’equo indennizzo in misura peggiorativa, egli avrebbe avuto diritto di chiederne la revisione dopo la sentenza dell’organo di giustizia adito.
La censura non è fondata.
Per potere conseguire la revisione della misura dell’equo indennizzo occorre formulare la relativa istanza nel termine di cinque anni contemplato dall’art.14, comma 4 del dpr 461 del 2001.
La norma in questione stabilisce, infatti, che “ Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento”
Il termine di cinque anni decorre, inequivocabilmente, dalla data di comunicazione del provvedimento concessivo del beneficio dell’equo indennizzo.
La proposizione del gravame con il quale si contesta lo stesso giudizio che la P.a. ha formulato in ordine all’aggravarsi o meno di una infermità non assume rilevanza a tali fini.
Nel caso di specie, non è dubbio che la domanda di aggravamento dovesse essere prodotta nel termine di cinque anni a partire, rispettivamente, dal 24 novembre 1993 e 3 novembre 1994, date di notifica dei provvedimenti concessivi della misura.
Il processo di aggravamento di una patologia rappresenta, del resto, evento del tutto svincolato dall’esito di vicende giudiziarie concernenti l’ascrivibilità a categoria di una data infermità, come è accaduto nella specie, ed è pertanto ragionevole esigere che l’interessato si renda parte diligente, nella prospettiva di una revisione della misura dell’equo indennizzo, a partire dal momento in cui è risultato destinatario della provvidenza correlata all’accertamento di uno stato morboso nelle forme di legge.
Anche la doglianza relativa al superamento del termine di durata massima del procedimento amministrativo non può essere condivisa.
E’ ben vero che dalla lettura dell’insieme delle disposizioni che scandiscono la durata delle fasi del procedimento amministrativo diretto alla concessione dell’equo indennizzo – di cui al D.P.R. 461/2001 - si desume che il termine di conclusione del procedimento è perentorio.
Tuttavia, il decorso del termine di durata massima del procedimento amministrativo non consuma il potere di provvedere attribuito alla P.a. procedente.
Né il formarsi di una fattispecie di silenzio inadempimento può dirsi ostativa alla adozione di un provvedimento espresso sopravvenuto, secondo un insegnamento giurisprudenziale anche di recente ripetuto.( v. Tar Campania, Salerno, 14 settembre 2012).
Lo stesso interessato può, al più, far valere un interesse di natura risarcitoria.
Si osserva, sul punto, che malgrado il ricorrente abbia formulato istanza in tal senso, essa non può essere accolta a causa della sua genericità.
Il ricorso è respinto.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2013
Re: aggravamento equoindennizzo
Inviato: sab lug 13, 2013 9:25 am
da italiauno61
Il termine perentorio di cinque anni ha valenza sicuramente, come peraltro è affermato nella sentenza, per richiedere la revisione dell'equo indennizzo in precedenza concesso. La decorrenza del termine parte dalla comunicazione o notifica del provvedimento di concessione (art. 14 co.4 DPR 461/2001...) ma, considerato quanto riportato dall'art. 2 co. 6 dello stesso regolamento, io NON sottovaluterei il termine di sei mesi che decorre dalla nuova classificazione delle infermità da parte della Commissione Medica Ospedaliera, tanto per non sbagliare e per non incorrere in contrasti che potrebbero insorgere con l'Amministrazione decretante...E' pur vero che l'articolo 2 potrebbe anche riferirsi all'ascrivibilità a categoria di una infermità in precedenza non classificata...Come dire, meglio abbondare.
Re: aggravamento equoindennizzo
Inviato: dom dic 13, 2015 5:59 pm
da panorama
Domanda di E.I. intempestiva secondo l'Amministrazione. Ricorso Accolto
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1) - l’Appuntato Scelto ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ....
eccependo “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del R.D. 15.04.1928, n. 1024”, in quanto la nuova normativa di cui al D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, al momento della presentazione della domanda di concessione dell’equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, non era ancora in vigore.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201503351 - Public 2015-12-10 -
Numero 03351/2015 e data 10/12/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 21 ottobre 2015
NUMERO AFFARE 02117/2006
OGGETTO:
Ministero difesa comando generale dell'arma dei carabinieri.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’appuntato Scelto -OMISSIS- per l’annullamento del decreto -OMISSIS- di diniego equo indennizzo;
LA SEZIONE
Vista la relazione prot n. -OMISSIS-, con la quale il Ministero della Difesa (Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione) chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso indicato in oggetto;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente Sergio Santoro;
Premesso:
L’Appuntato Scelto -OMISSIS-, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS”.
La Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS-, ha giudicato le infermità con le seguenti diagnosi rispettivamente:
- i segni di OMISSIS” dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla tabella B mis. max;
- la “OMISSIS” allegata ma non riscontrata:
Il -OMISSIS- ha chiesto la concessione dell’equo indennizzo, con domanda in data-OMISSIS-, per l’infermità “segni di OMISSIS”.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. -OMISSIS-, ha giudicato l’infermità dipendente da causa di servizio.
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ravvisando in sede di liquidazione l’intempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ha emesso il decreto n. -OMISSIS-, con il quale ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità e, nel contempo, ha negato l’equo indennizzo per la rilevata tardività della domanda di riconoscimento.
Avverso tale provvedimento il militare, con atto in data -OMISSIS-, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica eccependo la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, in quanto la citata normativa, al momento della presentazione della domanda di concessione dell’equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, non era ancora in vigore.
L’Amministrazione, in sede di autotutela, con decreto n. -OMISSIS- e contemporaneamente in applicazione dell’art. 3 del R.D. 15 aprile 1928 n. 1024, ha respinto ancora una volta la domanda di equo indennizzo presentata dal ricorrente.
Avverso quest’ultimo provvedimento, l’Appuntato Scelto -OMISSIS- ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con atto in data -OMISSIS-, eccependo “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del R.D. 15.04.1928, n. 1024”.
Con la relazione citata in epigrafe, l’Amministrazione controdeduce per l’infondatezza del ricorso.
Considerato:
Il militare, ai fini della concessione dell'equo indennizzo, deve produrre la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio entro sei mesi dalla data in cui si si sia verificata l'insorgenza, o abbia avuto piena conoscenza, dell'evento dannoso (legge 23.12.1970 n.1094, artt. 50 - 60 del DPR 3 maggio 1957 n. 686; RD 15 aprile 1928 n. 1024 in vigore fino alla sua abrogazione, intervenuta con DPR 29 ottobre 2001 n.461).
Nel caso di specie, il ricorrente appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la -OMISSIS-, aveva presentato in data -OMISSIS- domanda per il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio. Il -OMISSIS- riconosceva l'infermità "Segni di OMISSIS". Nella nota n. -OMISSIS-, di comunicazione di tale verbale, era altresì riportato che: "dalla data di sottoscrizione, per accettazione, del predetto verbale, ha sei mesi di, tempo per chiedere la liquidazione dell'equo indennizzo e che trascorso tale termine il predetto beneficio non può essere più invocato". Il ricorrente riceveva la comunicazione del provvedimento di riconoscimento della predetta infermità da parte della C.M.O. di -OMISSIS-, presentando quindi tempestivamente in data -OMISSIS- la domanda per la concessione dell'equo indennizzo tramite il responsabile dell'ufficio ove prestava servizio.
Pertanto tale domanda non può considerarsi tardiva, con la conseguenza che il diniego impugnato deve essere annullato.
P.Q.M.
esprime parere che il ricorso deve essere accolto.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca