frank65 ha scritto:Perchè venga definito " servizio di confine" quali sono i requisiti? Io svolgo servizio in una stazione che dista circa 15 km dal confine. E come fare per riscattare gli anni prestati in zona confine? Thanks
Possono essere riscattati:
◦servizi statali non di ruolo;
◦servizi non di ruolo prestati presso enti locali per cui non è stata liquidata l’indennità di fine servizio;
◦abilitazione professionale, nella misura massima di cinque anni, quale requisito necessario per l’ingresso nei ruoli della Magistratura e dell’Avvocatura dello Stato (articolo 4, comma 2, legge 425 del 1984);
◦periodi di lavoro all’estero nel territorio libico o altre colonie italiane (articolo 3 Dlgs 184 del 1997);
◦diploma di assistente sociale;
◦corso accademia militare, riscattabile a partire dal 5 gennaio 1966;
◦corso scuole militari, riscattabile a partire dal 5 gennaio 1966 (vedi: servizio di leva);
◦il biennio del corso aspirante commissario cui ha fatto seguito il proseguimento degli studi universitari con il conseguimento del diploma di laurea (articolo 16 Dpr 341 del 1982);
◦periodo trascorso in qualità di partigiano, equiparato al servizio militare;
◦servizio militare obbligatorio reso presso la Repubblica sociale italiana;
◦servizio di fatturista, riscattabile dal primo gennaio 1976 (articolo 28 legge 177 del 1976);
◦servizio di operaio giornaliero, riscattabile dal 5 gennaio 1966 se svolto con mansioni impiegatizie, o dal primo giugno 1974 negli altri casi (Dpr 1092 del 1973). Gli operai giornalieri del Ministero delle poste e telegrafi possono esercitare il riscatto di tale servizio a partire dal 23 aprile 1968 (legge 325 del 1968);
◦servizio scuole popolari, riscattabile dal 5 gennaio 1966;
◦scuole sussidiate, riscattabile dal primo gennaio 1976 (legge 177 del 1976);
◦servizio scuole pareggiate, riscattabile dal 5 gennaio 1966 (legge 1368 del 1965);
◦servizio scuole parificate, riscattabile dal 12 novembre 1974 (Dpr 417 del 1974);
◦servizio presso scuole legalmente riconosciute, utile ai fini pensionistici, riscattabile dal 12 novembre 1974 (articolo 417 Dpr 417 del 1974);
◦Scuola superiore di pubblica amministrazione: corso riscattabile se richiesto come requisito essenziale per l’accesso alla qualifica, equiparato al corso di specializzazione post-laurea (sentenza Corte di Cassazione 257 del 1991);
◦per i professori, la differenza tra orario di cattedra e quello ridotto reso nella precedente posizione non di ruolo, differenza utile ai fini della pensione;
◦dottorato di ricerca;
◦assistente volontario nelle università;
◦periodo di borsista riscattabile prima del passaggio nei ruoli della docenza universitaria (articolo 130 Dpr 382 del 1980);
◦diploma di baccellierato: dall’anno scolastico 1990/91 è titolo utile per l’insegnamento di religione cattolica (Dpr 751 del 1985);
◦diploma in Sacra teologia: corso riscattabile (sezione 3, parere Consiglio di Stato del 5 ottobre 1977);
◦periodi di formazione professionale, studio e ricerca, successivi al 31 dicembre 1996, finalizzati all’acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione al lavoro e per la progressione in carriera (articolo 6 Dlgs 564 del 1996)
◦periodo di contrattista (articolo 7 legge 28 del 1980);
◦corso legale del diploma di traduttore e interprete;
◦servizi Vigili del fuoco precedenti al 5 novembre 1966 con domanda presentata all’amministrazione entro il 6 novembre 1972 e pervenuta all’ex Enpas entro il 30 novembre 1973;
◦diploma presso l’Accademia delle belle arti, già previsto per i professori delle accademie ed esteso dal 23 febbraio 2000 agli insegnanti delle altre scuole statali, (sentenza della Corte costituzionale 52 del 2000); per le domande presentate prima di tale data, tale diploma è valorizzabile solo se è stato richiesto per l’ammissione al lavoro;
◦diploma Isef: il corso di studi è riscattabile ai fini previdenziali dal 5 gennaio 1966 (deliberazione Corte dei conti 1054 del 27 marzo 1980, che ha equiparato tale diploma alla laurea);
◦istituti di patronato: servizio reso fino alla data di entrata in vigore della legge 112 del 1980;
◦servizio reso quale “esercitatore” presso le università: equivalente alla figura di assistente volontario, è utile ai fini pensionistici e quindi riscattabile.
Servizi speciali
Si definiscono speciali quei servizi prestati in condizioni di particolare disagio per i quali si giustifica il riconoscimento di una maggiorazione valutabile ai fini della pensione e quindi riscattabili ai fini dell’indennità di buonuscita.
Tali servizi sono:
◦indennità d’impiego operativo: maggiorazione di 1/5 per ogni anno di servizio (leggi 187 del 1976 e 284 del 1977)
◦indennità di paracadutismo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno di servizio;
◦servizi di confine: maggiorazione del 50% per i primi due anni e di 1/3 per ogni anno successivo (articolo 21 Dpr 1092 del 1973);
◦servizi di volo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno (articolo 20 Dpr 1092 del 1973);
◦servizi di navigazione: maggiorazioni che variano da 1/3, 2/5 al 50% per anno di servizio in funzione dell’appartenenza del richiedente (Marina, Aeronautica, Esercito o Corpi di polizia) e del grado (articolo 19 Dpr 1092 del 1973);
◦servizi nei reparti di correzione nelle carceri minorili resi dal personale militare: maggiorazione di 1/5 per ogni anno (articolo 22 Dpr 1092 del 1973);
◦maggiorazione dei servizi prestati negli uffici disagiati di frontiera terrestre: i primi 2 anni a 1/2 e successivi a 1/3. Detti servizi, se già riscattati a 1/5, 1/4, 1/3 ecc., possono essere riconsiderati, perché più favorevoli, a seguito di nuova domanda di riscatto per l’ulteriore differenza;
◦il decreto legislativo 165 del 1997 al primo comma dell’articolo 5 stabilisce che le maggiorazioni conseguenti all’espletamento dei servizi speciali previsti dall’articolo 17 comma 2 della legge 187 del 1976, dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Dpr 1092 del 1973, dall’articolo 8 comma 5 della legge 838 del 1973 e dall’articolo 3 comma 5 della legge 284 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, computabili ai fini pensionistici, a decorrere dal primo gennaio 1998 non possono eccedere complessivamente i 5 anni. Questo limite vale anche per gli aumenti relativi a servizi comunque prestati. Il successivo articolo 7 comma 3 dispone che gli aumenti maturati sino al 31 dicembre 1997, anche se eccedenti i 5 anni, restano comunque valutabili nel loro insieme senza la possibilità di ulteriore riconoscimento di maggiorazioni. La stessa limitazione dei 5 anni è stata estesa al personale dell’Enav (decreto 149 del 1997). La legge finanziaria 1998 ha abrogato anche l’articolo 24 comma 3 – nella parte riguardante le maggiorazioni per i servizi resi nelle scuole delle Province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e Udine – e gli articoli 45 e 46 del Dpr 1092 del 1973;
◦servizio reso dal personale del Ministero degli affari esteri in sedi disagiate o particolarmente disagiate: maggiorazioni rispettivamente pari a 1/3 e 1/2 per ogni anno di servizio (articolo 23 Dpr 1092 del 1973);
◦osservatori Onu: maggiorazioni pari 1/2 e 3/4 a seconda che il servizio sia stato svolto in sede disagiata o particolarmente disagiata (articolo 23 Dpr 1092 del 1973)
◦servizi di operai addetti a lavori insalubri o ai polverifici: maggiorazioni di 1/4 (articolo 25 Dpr 1092 del 1973); maggiorazioni di 1/2 per i primi 2 anni e 1/3 per i successivi (articolo 24 Dpr 1092 del 1973);
◦servizi di colonia: maggiorazioni di 1/2 per i primi due anni e 1/3 per il periodo successivo;
◦servizi in zona di armistizio: maggiorazioni di 1/2 per i primi due anni e 1/3 per il periodo successivo;
◦campagne di guerra: maggiorazione di 1 anno (sono sufficienti 3 mesi di permanenza in zone di operazione) (articolo 18 Dpr 1092 del 1973);
◦servizio reso sino al 13 luglio 1980 da personale docente direttivo e assistente educatore presso scuole e istituzioni statali con particolari finalità: scuole con classi differenziali, classi annesse a case di rieducazione e agli istituti penali, scuole all’aperto e per nomadi. La maggiorazione è di 1/3 (articolo 63 legge 312 del 1980);
◦servizio reso da centralinisti non vedenti: maggiorazione di 1/3 (legge 113 del 1985);
◦servizio reso da impiegati civili e militari non vedenti: maggiorazione di 1/3 per ogni anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 120 del 1991.
Altri periodi riscattabili purché non contemporanei a servizi con iscrizione al Fondo Opera di Previdenza:
◦il corso di laurea;
◦il corso di specializzazione post - laurea;
◦i corsi per il conseguimento di diplomi universitari (laurea breve).
A decorrere dal 12 luglio 1997 i periodi per il conseguimento della laurea, della specializzazione post-laurea, del diploma universitario (laurea breve) e del dottorato di ricerca sono riscattabili anche se i relativi titoli non sono previsti per il posto ricoperto durante la carriera (Dlgs 184 del 1997). Questi periodi possono essere riscattati per intero o parzialmente.
Nell’eventualità che il riscatto non produca concreti effetti, poiché l’interessato non matura il diritto al trattamento di fine servizio, i contributi versati all’Inpdap a tale titolo non sono rimborsabili.
Servizi non riscattabili
Oltre quelli non computabili ai fini pensionistici, non sono riscattabili:
◦diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, non essendo equiparabile al diploma universitario;
◦diploma di laurea conseguito all’estero se non è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio rilasciato in Italia (il riconoscimento avviene con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).
◦deportato civile in tempo di guerra;
◦servizi per i quali sia già stata liquidata una indennità.
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