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13/03/2013 201100756 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 28/11/2012
Numero 01244/2013 e data 13/03/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 28 novembre 2012
NUMERO AFFARE 00756/2011
OGGETTO:
Ministero dell'economia e delle finanze.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal M.llo Capo G.d.f. A. M. avverso il silenzio rifiuto serbato relativamente al ricorso gerarchico da lui proposto riguardo a due note dell’Amministrazione delle Finanze, con le quali si nega il riconoscimento per il transito agli impieghi civili dell’inquadramento in Area II – Fascia B3.
LA SEZIONE
Vista la relazione senza numero del 22 dicembre 2010, trasmessa con nota n. 11153 del 26 gennaio 2011 e pervenuta in Segreteria il 17 febbraio 2011, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Vista la nota dell’Amministrazione del 27 aprile 2011 pervenuta in Segreteria il 10 maggio 2011, che trasmette le osservazioni del 1° aprile 2011 del ricorrente alla predetta relazione;
Vista la propria pronuncia del 23 maggio 2012;
Vista la nota dell’Amministrazione del 22 ottobre 2012 n. 129790, pervenuta in Segreteria il 23 successivo e l’allegata nota del Dipartimento della funzione pubblica;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;
PREMESSO
Il M.llo Capo della Guardia di Finanza A. M. ha chiesto con domanda del 1° giugno 2006 il passaggio agli impieghi civili, avendo maturato i requisiti di legge ed in aderenza a quanto stabilito dal Comando generale della Guardia di Finanza con circolare del 14 settembre 1964, n. 111577/1295, ed è stato giudicato idoneo e meritevole per il passaggio agli impieghi civili dall’apposita Commissione (giudizio comunicatogli con nota del 6 ottobre 2006, n. 206211/06).
Avendo più volte chiesto informazioni sullo stato del procedimento (e cioè il 28 febbraio ed il 26 aprile 2009), l’Amministrazione, con nota del 26 giugno 2009, lo ha informato che i posti riservati ai sottufficiali e militari della Guardia di Finanza erano quelli iniziali della ex carriera esecutiva corrispondente alla seconda area, fascia retributiva F1.
Sostenendo il M….. di aver diritto al riconoscimento nell’impiego civile alla fascia retributiva F3 dell’area II, corrispondente alla ex posizione economica B3, l’Amministrazione, con nota del 7 agosto 2009, lo invitava a confermare entro il 15 luglio 2009 la volontà di passare agli impieghi civili, ribadendo che il livello di inquadramento doveva essere l’area II, fascia retributiva F1.
Avverso quest’ultima nota l’interessato presentava in data 21 agosto 2009 ricorso gerarchico. Poiché l’Amministrazione non assumeva provvedimenti su tale ricorso, il M….., in data 28 febbraio 2010, ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato, deducendo: a) che l’inquadramento proposto dall’Amministrazione non risponde alle nuove funzioni attribuite agli Ispettori del Corpo ed alla nuova articolazione delle carriere del personale dell’Amministrazione finanziaria; b) che non si sarebbe tenuto conto di quanto disposto dal D.M. 18 aprile 2002 in attuazione dell’art. 14 l. n. 266 del 1999 (legge peraltro in larga parte abrogata dal codice dell’ordinamento militare); c) che sussiste violazione del principio del divieto di demansionamento del lavoratore dipendente; d) che il provvedimento non risponde a criteri di ragionevolezza ed al principio di eguaglianza.
Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione riteneva il ricorso infondato.
Con la memoria aggiuntiva del 1° aprile 2011 il ricorrente ha ulteriormente dedotto che l’Amministrazione, intendendo fare applicazione della legge 3 agosto 1961, n. 833, dell’art. 352 d.P.R. n. 3 del 1957 e dell’art. 43 d.P.R. n. 1077 del 1970, non aveva tenuto conto che il d.lgs. n. 66 del 2010 aveva abrogato l’art. 352 d.P.R. n. 3 del 1957 e che l’art. 2137 del suddetto codice dell’ordinamento militare aveva demandato al Ministero dell’Economia e delle Finanze la determinazione degli impieghi civili che i sottufficiali del Corpo avrebbero potuto conseguire. A tale ultimo rilievo l’Amministrazione non ha fatto seguire controdeduzioni.
La Sezione esaminava il ricorso nell’Adunanza del 23 maggio 2012 e riteneva opportuno che l’Amministrazione facesse conoscere, innanzi tutto, quali fossero i posti, che l’Amministrazione civile delle finanze aveva messo a disposizione per i passaggi in questione e sui quali il ricorrente intendeva passare, e valutasse, facendo conoscere il proprio avviso, innanzi tutto se la ratio della normativa, di cui intendeva fare applicazione, potesse ancora giustificare l’inquadramento nell’area II fascia, retributiva F1, pur in presenza di una normativa diversa introdotta dalla l. n. 266 del 1999 e dal d.m. 18 aprile 2002 (oggi art. 930 codice dell’ordinamento militare) per fattispecie del tutto analoghe. Poiché, fra l’altro, il quadro normativo aveva subìto i mutamenti indicati nella memoria aggiuntiva dal ricorrente e poiché non si era ancora determinato il formale passaggio dello stesso all’impiego civile, l’Amministrazione avrebbe dovuto riferire su quale fosse la normativa, che intendeva applicare nel caso in oggetto, e se vi fossero posti disponibili nella qualifica, nella quale il ricorrente chiedeva di essere inquadrato.
Infine, sembrava alla Sezione opportuno che l’Amministrazione facesse pervenire alla Sezione stessa anche l’avviso del Dipartimento per la pubblica amministrazione e l’innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con la nota n. 129790 citata in epigrafe l’Amministrazione forniva i chiarimenti richiesti e trasmetteva l’avviso del Dipartimento della funzione pubblica.
CONSIDERATO
Quanto ai passaggi di personale da un’Amministrazione ad un’altra la Sezione ritiene che si debba distinguere tra la disciplina delle cause e delle condizioni per la realizzazione dei passaggi stessi, e la c.d. tabella di equiparazione diretta a stabilire gli ambiti di carriera all’interno dei quali realizzare il passaggio di personale, con la conseguenza che le diverse condizioni che giustificano il passaggio non possono (o non potrebbero) incidere sulla c.d. tabella di equiparazione: e ciò anche al fine di evitare evidenti ingiustizie o sperequazioni. Solo in casi eccezionali ed in presenza della necessità di incentivare (o disincentivare) un certo tipo di passaggio dovrebbe essere consentita un’alterazione della tabella di equiparazione.
Nel caso di specie la disposizione dell’art. 352 del d.P.R. n. 3 del 1957, che disciplinava il passaggio agli impieghi civili a domanda del personale delle forze di polizia, giudicato meritevole dall’apposita commissione, attraverso il meccanismo della riserva dei posti, faceva riferimento per i sottufficiali alla carriera esecutiva: e ciò perché all’epoca, per l’accesso alla carriera dei sottufficiali, era richiesto il medesimo titolo di studio previsto per poter far parte della carriera esecutiva delle Amministrazioni civili.
Senonchè le condizioni per l’accesso al grado di sottufficiale sono cambiate in seguito alle ripetute riforme delle carriere delle FF.AA., così come sono mutati gli ordinamenti del personale civile delle Amministrazioni dello Stato. Ciò ha comportato, in relazione al passaggio agli impieghi civili del personale della Guardia di Finanza riconosciuto non più idoneo ai sensi dell’art. 14 l. n. 266 del 1999, l’emanazione di uno specifico d.m. del 18 aprile 2002 contenente una tabella di equiparazione, per la quale il personale della Guardia di Finanza, che riveste il grado di maresciallo capo, deve essere inquadrato nell’area II fascia F3 (già area B posizione economica B3) corrispondente all’allora carriera di concetto (alla quale all’epoca dell’emanazione del d.P.R. n. 3 del 1957 si accedeva con il medesimo titolo di studio necessario per l’ingresso nelle FF.AA. con il grado di ufficiale).
Ora, poiché i passaggi alle amministrazioni civili previsti dalla l. n. 266 del 1999 rispondono alle esigenze dei singoli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza e non a specifiche esigenze dell’Amministrazione (nel qual caso legittima sarebbe una loro specifica incentivazione), appare giustificato il superamento della lettera dell’art. 352 del d.P.R. n. 3 del 1957 e l’applicazione generalizzata della tabella di equiparazione più sopra citata, anche per evitare che quanti nella carriera militare erano sottoposti al ricorrente possano trovarsi preposti a quest’ultimo per il solo fatto di essere stati giudicati non idonei al servizio nella G.d.F.
D’altro canto, sembra necessario alla Sezione che i passaggi da una nomina all’altra siano disciplinati dalla normativa vigente al momento, in cui si verifica concretamente il passaggio, e non da quella vigente al momento in cui è stata avanzata dall’interessato al momento dell’eventuale richiesta, onde la tabella di equiparazione deve ritenersi quella concretamente vigente al momento dell’effettivo passaggio.
In conclusione il ricorso appare meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Damiano Nocilla Alessandro Pajno
IL SEGRETARIO
Tiziana Tomassini
Transito impieghi civili e giusta fascia retributiva
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