Indennità di cui all’art 5 D.P.R. 394/1995
Inviato: lun mar 04, 2013 6:43 pm
Per notizia
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01/03/2013 201300562 Sentenza 3
N. 00562/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01650/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1650 del 2006, proposto da:
M. L., B. A., C. D., C. G., D. M. M., F. F., I. C., L. U., N. G., P. M.; rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Fontana 18;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
per l'accertamento
del diritto alla corresponsione della misura integrale prevista dall’indennità di impiego operativo di base, nonché del diritto all’adeguamento della stessa e alla corresponsione degli arretrati rivalutati e comprensivi di interessi legali sino alla data del soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti sono ufficiali e sottoufficiali dell’Aereonautica Militare, in servizio permanente effettivo presso i rispettivi reparti di appartenenza.
Espongono di essere beneficiari dell’indennità di impiego operativo di base previsto dall’art 2 L. 78/1983, ovvero dell’indennità di impiego operativo per reparti di campagna di cui al successivo art 3 della medesima legge.
La suddetta indennità, nel sistema previgente disciplinato dalla L. n. 78/1983, era rapportata, per tutti i militari, alla prima fascia dell’indennità d’impiego operativo, con un aumento percentuale come previsto dalla legge stessa, nonché con un ulteriore aumento percentuale del 20%, dovuto al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di servizio militare (c.d. trascinamento).
Lamentano che nel nuovo sistema delineato dal DPR 31 luglio 1995 n. 394 la base di calcolo dell’indennità di impiego operativo di base non sarebbe più rapportata alla sola prima fascia, ma a sedici distinte fasce ripartite sulla base del grado gerarchico rivestito.
Ciò determinerebbe una sperequazione ingiustificata, in quanto viene ad essere introdotto un sistema di diversificazione dell’indennità in funzione del grado rivestito, estraneo al sistema previgente.
L’art 3 comma 72 L. 350/2003 avrebbe chiarito l’ambito di applicazione dell’art 5 comma II DPR 394/1995, sancendo che la maggiorazione dell’indennità di trascinamento deve essere corrisposta a tutti coloro che percepiscono l’indennità operativa di base.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 31 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) La questione oggetto del presente giudizio attiene al diritto dei ricorrenti, percettori dell’indennità di impiego operativo di base previsto dall’art 2 L. 78/1983, ovvero dell’indennità di impiego operativo per reparti di campagna di cui al successivo art 3 della medesima legge, a vedersi riconosciuta l'ulteriore maggiorazione prevista dall'art. 5, co. 2, D.P.R. n. 394 del 1995 (c.d. indennità di trascinamento).
2) In via preliminare va esaminata l’eccezione sollevata dalla difesa erariale, che rileva la nullità del ricorso stante l’incertezza assoluta della domanda, proposta in via cumulativa e collettivamente da più ricorrenti senza specifico riferimento alle singole posizioni fatte valere.
L’eccezione va respinta.
Il ricorso viene proposto per ottenere il riconoscimento di un diritto patrimoniale immediatamente collegato al rapporto di impiego: riguardando una posizione giuridica avente natura e consistenza di diritto soggettivo, il giudizio non ha carattere impugnatorio, bensì di accertamento del diritto.
A ciò consegue, da un lato la possibilità di proporre più domande, collettivamente, dal momento che trovano applicazione le regole processuali ex articoli 103 e 55 c.p.c., invece delle più restrittive norme vigenti in sede di competenza generale di legittimità (Consiglio Stato sez. V, 13 giugno 1998, n. 828).
Inoltre, ricadendo nell'orbita della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il ricorso deve essere definito esaminando la richiesta sostanziale, prescindendo dalla qualificazione formale della domanda. In tale quadro, non sussiste la dedotta genericità del petitum.
La difesa erariale solleva altresì l’eccezione di prescrizione della domanda alla corresponsione dell’indennità di cui trattasi.
L’azione, diretta ad ottenere differenze retributive, soggiace alla prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948 c.c.: poiché la prima domanda risulta introdotta con il ricorso in esame, notificato il 3 maggio 2006, ai ricorrenti cui verrà riconosciuto il diritto, potrà essere liquidata l’indennità a decorrere dal quinquennio antecedente la proposizione della domanda.
3) La questione di diritto in esame è stata affrontata dalla giurisprudenza, (Consiglio Stato sez. IV n. 2223/2007; Cons. giust. amm., 26 luglio 2006, n. 449; Cons. Stato, sez. III, 8 marzo 2005, n. 9873/2004; sez. III, 6 aprile 2004, n. 2402/2003; sez. IV, 16 marzo 2004, n. 1349; sez. I, 11 febbraio 2004, n. 5566/2003 e, da ultimo, sez. IV, 6 novembre 2007, n. 740), che, dopo varie oscillazioni, è giunta ad affermare che, ai sensi dell'art. 3 comma 72 l. 24 dicembre 2003 n. 350, la maggiorazione di cui all'art. 5 comma 2 D.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 spetta solo al personale militare percettore dell'indennità operativa di base.
La L. n. 78 del 1983, ha introdotto, negli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 una serie di indennità per il personale militare, legate allo svolgimento di attività comportanti specifici rischi.
Con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 394 del 1995, il sistema di calcolo previsto dalla Tabella IV dell'art. 7 cit., è stato sostituito da quello indicato dall'art. 5, co. 1 e 2, del decreto in questione, il quale sancisce che <<1. A decorrere dal 1° dicembre 1995, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la Tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 , è sostituita dalla seguente. Nella Tabella che segue, le anzianità di servizio del personale indicate a fianco dei vari gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato.
omissis
2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78>>.
Successivamente l'art. 4, co. 2, d.P.R. n. 255 del 1999 ha precisato a sua volta che: <<2. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, commi 1°, 2° e 3°, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dall'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, che dia titolo ad altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l'indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori l'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni>>.
A causa delle oscillazioni giurisprudenziali nell'interpretazione delle nuove disposizioni, è intervenuta la norma di interpretazione autentica sancita dall'art. 3, co. 72, l. n. 350 del 2003, secondo cui: <<L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255>>.
Come ha messo in evidenza la giurisprudenza, la successione delle norme nel tempo, la lettura sinottica delle stesse, e da ultimo, l'intervento del legislatore in sede di interpretazione autentica, conducono a ritenere che il secondo comma dell'art. 5, D.P.R. n. 394 cit. abbia introdotto uno specifico beneficio riservato ai militari che, in precedenza impiegati in attività di servizio compensate con speciali indennità operative di importo superiore a quella di base (quantificata dal comma 1 del medesimo art. 5), cessino da tali peculiari incarichi subendo una decurtazione di reddito.
Il meccanismo elaborato dall'art. 5, co. 2, (c.d. indennità di trascinamento) ha lo scopo perequativo di attenuare l'improvvisa decurtazione reddituale che subirebbe questa ben individuata categoria di personale; esso pertanto non può, in alcun modo, essere esteso al personale militare che già fruisce della indennità di impiego operativo superiore a quella di base.
Tale duplicazione di emolumenti, è infatti ostacolata dal divieto di cumulo espressamente sancito dal su riportato art. 17, l. n. 78 del 1983 (cfr., sulla portata generale del divieto, Cons. Stato, Sez. IV, 1 marzo 2006, n. 1006).
Gli odierni ricorrenti, affermano di essere beneficiari dell’indennità di impiego operativo di base previsto dall’art 2 L. 78/83 ovvero dell’indennità di impiego operativo per reparti di campagna prevista dal successivo art 3, senza tuttavia differenziare le singole posizioni.
Ritiene però il Collegio che debba essere respinta la domanda proposta dai ricorrenti percettori dell’indennità di impiego operativo per reparti di campagna e vada invece riconosciuto il diritto alla indennità di cui all’art 5 D.P.R. 394/1995 in favore soltanto dei ricorrenti che percepiscono l’indennità operativa di base.
In accoglimento al ricorso, nei limiti appena precisati, l’Amministrazione è condannata alla corresponsione, in favore dei soli ricorrenti che percepiscono la indennità operativa di base, delle somme che risulteranno dovute, e non ancora prescritte, a titolo di maggiorazione con interessi legali.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria in quanto l'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (non inciso dalla sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego) ha espressamente previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dall'1 gennaio 1995.
4) In conclusione il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione.
In considerazione della natura e dell’esito complessivo del giudizio, nonchè in ragione dell’assenza, da parte della difesa dei ricorrenti, di attività istruttoria e probatoria, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti oggettivi e soggettivi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore
Dario Simeoli, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
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01/03/2013 201300562 Sentenza 3
N. 00562/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01650/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1650 del 2006, proposto da:
M. L., B. A., C. D., C. G., D. M. M., F. F., I. C., L. U., N. G., P. M.; rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Fontana 18;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
per l'accertamento
del diritto alla corresponsione della misura integrale prevista dall’indennità di impiego operativo di base, nonché del diritto all’adeguamento della stessa e alla corresponsione degli arretrati rivalutati e comprensivi di interessi legali sino alla data del soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti sono ufficiali e sottoufficiali dell’Aereonautica Militare, in servizio permanente effettivo presso i rispettivi reparti di appartenenza.
Espongono di essere beneficiari dell’indennità di impiego operativo di base previsto dall’art 2 L. 78/1983, ovvero dell’indennità di impiego operativo per reparti di campagna di cui al successivo art 3 della medesima legge.
La suddetta indennità, nel sistema previgente disciplinato dalla L. n. 78/1983, era rapportata, per tutti i militari, alla prima fascia dell’indennità d’impiego operativo, con un aumento percentuale come previsto dalla legge stessa, nonché con un ulteriore aumento percentuale del 20%, dovuto al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di servizio militare (c.d. trascinamento).
Lamentano che nel nuovo sistema delineato dal DPR 31 luglio 1995 n. 394 la base di calcolo dell’indennità di impiego operativo di base non sarebbe più rapportata alla sola prima fascia, ma a sedici distinte fasce ripartite sulla base del grado gerarchico rivestito.
Ciò determinerebbe una sperequazione ingiustificata, in quanto viene ad essere introdotto un sistema di diversificazione dell’indennità in funzione del grado rivestito, estraneo al sistema previgente.
L’art 3 comma 72 L. 350/2003 avrebbe chiarito l’ambito di applicazione dell’art 5 comma II DPR 394/1995, sancendo che la maggiorazione dell’indennità di trascinamento deve essere corrisposta a tutti coloro che percepiscono l’indennità operativa di base.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 31 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) La questione oggetto del presente giudizio attiene al diritto dei ricorrenti, percettori dell’indennità di impiego operativo di base previsto dall’art 2 L. 78/1983, ovvero dell’indennità di impiego operativo per reparti di campagna di cui al successivo art 3 della medesima legge, a vedersi riconosciuta l'ulteriore maggiorazione prevista dall'art. 5, co. 2, D.P.R. n. 394 del 1995 (c.d. indennità di trascinamento).
2) In via preliminare va esaminata l’eccezione sollevata dalla difesa erariale, che rileva la nullità del ricorso stante l’incertezza assoluta della domanda, proposta in via cumulativa e collettivamente da più ricorrenti senza specifico riferimento alle singole posizioni fatte valere.
L’eccezione va respinta.
Il ricorso viene proposto per ottenere il riconoscimento di un diritto patrimoniale immediatamente collegato al rapporto di impiego: riguardando una posizione giuridica avente natura e consistenza di diritto soggettivo, il giudizio non ha carattere impugnatorio, bensì di accertamento del diritto.
A ciò consegue, da un lato la possibilità di proporre più domande, collettivamente, dal momento che trovano applicazione le regole processuali ex articoli 103 e 55 c.p.c., invece delle più restrittive norme vigenti in sede di competenza generale di legittimità (Consiglio Stato sez. V, 13 giugno 1998, n. 828).
Inoltre, ricadendo nell'orbita della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il ricorso deve essere definito esaminando la richiesta sostanziale, prescindendo dalla qualificazione formale della domanda. In tale quadro, non sussiste la dedotta genericità del petitum.
La difesa erariale solleva altresì l’eccezione di prescrizione della domanda alla corresponsione dell’indennità di cui trattasi.
L’azione, diretta ad ottenere differenze retributive, soggiace alla prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948 c.c.: poiché la prima domanda risulta introdotta con il ricorso in esame, notificato il 3 maggio 2006, ai ricorrenti cui verrà riconosciuto il diritto, potrà essere liquidata l’indennità a decorrere dal quinquennio antecedente la proposizione della domanda.
3) La questione di diritto in esame è stata affrontata dalla giurisprudenza, (Consiglio Stato sez. IV n. 2223/2007; Cons. giust. amm., 26 luglio 2006, n. 449; Cons. Stato, sez. III, 8 marzo 2005, n. 9873/2004; sez. III, 6 aprile 2004, n. 2402/2003; sez. IV, 16 marzo 2004, n. 1349; sez. I, 11 febbraio 2004, n. 5566/2003 e, da ultimo, sez. IV, 6 novembre 2007, n. 740), che, dopo varie oscillazioni, è giunta ad affermare che, ai sensi dell'art. 3 comma 72 l. 24 dicembre 2003 n. 350, la maggiorazione di cui all'art. 5 comma 2 D.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 spetta solo al personale militare percettore dell'indennità operativa di base.
La L. n. 78 del 1983, ha introdotto, negli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 una serie di indennità per il personale militare, legate allo svolgimento di attività comportanti specifici rischi.
Con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 394 del 1995, il sistema di calcolo previsto dalla Tabella IV dell'art. 7 cit., è stato sostituito da quello indicato dall'art. 5, co. 1 e 2, del decreto in questione, il quale sancisce che <<1. A decorrere dal 1° dicembre 1995, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la Tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 , è sostituita dalla seguente. Nella Tabella che segue, le anzianità di servizio del personale indicate a fianco dei vari gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato.
omissis
2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78>>.
Successivamente l'art. 4, co. 2, d.P.R. n. 255 del 1999 ha precisato a sua volta che: <<2. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, commi 1°, 2° e 3°, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dall'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, che dia titolo ad altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l'indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori l'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni>>.
A causa delle oscillazioni giurisprudenziali nell'interpretazione delle nuove disposizioni, è intervenuta la norma di interpretazione autentica sancita dall'art. 3, co. 72, l. n. 350 del 2003, secondo cui: <<L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255>>.
Come ha messo in evidenza la giurisprudenza, la successione delle norme nel tempo, la lettura sinottica delle stesse, e da ultimo, l'intervento del legislatore in sede di interpretazione autentica, conducono a ritenere che il secondo comma dell'art. 5, D.P.R. n. 394 cit. abbia introdotto uno specifico beneficio riservato ai militari che, in precedenza impiegati in attività di servizio compensate con speciali indennità operative di importo superiore a quella di base (quantificata dal comma 1 del medesimo art. 5), cessino da tali peculiari incarichi subendo una decurtazione di reddito.
Il meccanismo elaborato dall'art. 5, co. 2, (c.d. indennità di trascinamento) ha lo scopo perequativo di attenuare l'improvvisa decurtazione reddituale che subirebbe questa ben individuata categoria di personale; esso pertanto non può, in alcun modo, essere esteso al personale militare che già fruisce della indennità di impiego operativo superiore a quella di base.
Tale duplicazione di emolumenti, è infatti ostacolata dal divieto di cumulo espressamente sancito dal su riportato art. 17, l. n. 78 del 1983 (cfr., sulla portata generale del divieto, Cons. Stato, Sez. IV, 1 marzo 2006, n. 1006).
Gli odierni ricorrenti, affermano di essere beneficiari dell’indennità di impiego operativo di base previsto dall’art 2 L. 78/83 ovvero dell’indennità di impiego operativo per reparti di campagna prevista dal successivo art 3, senza tuttavia differenziare le singole posizioni.
Ritiene però il Collegio che debba essere respinta la domanda proposta dai ricorrenti percettori dell’indennità di impiego operativo per reparti di campagna e vada invece riconosciuto il diritto alla indennità di cui all’art 5 D.P.R. 394/1995 in favore soltanto dei ricorrenti che percepiscono l’indennità operativa di base.
In accoglimento al ricorso, nei limiti appena precisati, l’Amministrazione è condannata alla corresponsione, in favore dei soli ricorrenti che percepiscono la indennità operativa di base, delle somme che risulteranno dovute, e non ancora prescritte, a titolo di maggiorazione con interessi legali.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria in quanto l'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (non inciso dalla sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego) ha espressamente previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dall'1 gennaio 1995.
4) In conclusione il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione.
In considerazione della natura e dell’esito complessivo del giudizio, nonchè in ragione dell’assenza, da parte della difesa dei ricorrenti, di attività istruttoria e probatoria, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti oggettivi e soggettivi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore
Dario Simeoli, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013