LICENZA STRAORDINARIA DI TRASFERIMENTO - FACCIAMO CHIAREZZA?

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iosonoquì
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LICENZA STRAORDINARIA DI TRASFERIMENTO - FACCIAMO CHIAREZZA?

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La circolare M_D GMIL II 5 1 2012 0248948 datata 4 giugno 12 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare, disciplina, a seguito di quesiti pervenuti da più settori della Difesa e al fine di armonizzare in ambito interforze, l’applicazione dell’istituto della licenza speciale straordinaria di trasferimento in territorio nazionale, in occasione di movimento da una sede di servizio ad un’altra, conseguentemente all’emanazione di un ordine di trasferimento.
L’Amministrazione concede una licenza straordinaria per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio della durata di:
- 20 giorni per il personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio;
- 10 giorni per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
La stessa circolare fa presente che, a norma di legge, per sede di servizio si intendono il centro abitato o la località isolata ove è ubicata la struttura presso la quale il militare presta abitualmente servizio (ergo la licenza non è concedibile nell’ipotesi che il movimento avvenga tra due reparti situati nelle stessa sede di servizio. In tal caso, e sottolineo solo in tal caso, il comandante di Corpo potrà concedere una licenza straordinaria per gravi motivi debitamente documentati nelle misura necessaria a soddisfare le esigenze conseguenti. La licenza di trasferimento non può, inoltre, essere concessa nel caso in cui il militare che svolgeva attività di pendolarismo dalla località di alloggio verso il reparto di precedente assegnazione continui ad effettuarla, dopo il trasferimento, dal medesimo alloggio verso il reparto di nuova assegnazione).

Per termine “trasloco” e “riorganizzazione” familiare si intendono non solo riguardo al trasporto di mobili e masserie e le esigenze di ripristino della normale vita di relazione di più soggetti facenti parte del nucleo familiare, ma anche il semplice cambio di abitazione, con conseguenti adempimenti di natura anagrafica e materiale che esso comporta. La sussistenza delle esigenze sopra citate è invocabile anche da parte della famiglia mono-componente. Detta circolare chiarisce anche che per l’Arma dei Carabinieri, le richiamate esigenze di trasloco e riorganizzazione familiare sussistono anche per il personale accasermato.

La licenza di trasferimento, ricorrendone i presupposti, può essere frazionata o differita e dev’essere fruita entro i tre anni e prima che ne sopravvenga un altro in una diversa sede di servizio. In tal caso la licenza relativa al primo movimento decade, in quanto vengono meno le esigenze che ne sono all’origine. La licenza è calcolata in giorni calendariali ed è cumulabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, in tutto o in parte con la licenza ordinaria.

Bene: più chiaro di così!!!

Il Comando Generale dell’Arma, invece, in tema di licenza speciale di trasferimento, come disciplinato dalla C14 chiarisce al capitolo V nr. 2 lettera a che: “il beneficio viene concesso in occasione del trasferimento del personale, anche accasermato, laddove esistano dimostrate esigenze di riorganizzazione familiare, per soddisfare esclusivamente le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio”. Il successivo punto c, chiarisce: "……..fermo restando che il beneficio sarà concesso nella misura opportuna alle effettive esigenze” mentre il successivo punto d riporta: “…..il beneficio non è fruibile in assenza delle richiamate condizioni”.

Qualcosa non quadra!!!! Non pare anche a Voi?

Sempre cordialmente


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