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80% AL 2011
Inviato: dom feb 17, 2013 3:38 pm
da ENTELECHIA
Buongiorno a tutto il forum,
seguo con interesse da un po' di tempo il vostro forum, e lo trovo sempre interessante,
vorrei chiedere il Vostro aiuto per capire la mia situazione contributiva:
mi spiego,in pratica non riesco a capire se ho maturato o meno il famoso 80% al 31/12/2011:
sono stato arruolato nella Marina Militare il 29/09/1982, successivamente, senza soluzione di continuita', mi sono raffermato e attualmente sono 1° M.llo.
ho (quasi) sempre fatto comandi in operativa di Campagna e imbarco, tranne, appunto, dal 1992 al 1997(operativa di base).
secondo voi , essendo nato nel 1961, potrei chiedere di andare in pensione al raggiungimento dei 53 anni?
Vi ringrazio per la Vostra disponibilita' e competenza, a prescindere.
giorgio
Re: 80% AL 2011
Inviato: dom feb 17, 2013 10:40 pm
da gino59
ENTELECHIA ha scritto:Buongiorno a tutto il forum,
seguo con interesse da un po' di tempo il vostro forum, e lo trovo sempre interessante,
vorrei chiedere il Vostro aiuto per capire la mia situazione contributiva:
mi spiego,in pratica non riesco a capire se ho maturato o meno il famoso 80% al 31/12/2011:
sono stato arruolato nella Marina Militare il 29/09/1982, successivamente, senza soluzione di continuita', mi sono raffermato e attualmente sono 1° M.llo.
ho (quasi) sempre fatto comandi in operativa di Campagna e imbarco, tranne, appunto, dal 1992 al 1997(operativa di base).
secondo voi , essendo nato nel 1961, potrei chiedere di andare in pensione al raggiungimento dei 53 anni?
Vi ringrazio per la Vostra disponibilita' e competenza, a prescindere.
giorgio

Non credo proprio che al 31.12.1997 avrai raggiunto l'80% :-

Volendo fare una simulazione in questo senso.....

Anche se' dall'inizio sottufficiale e cioe' , dopo un anno di corso allievo e subito dopo imbarcato,

Dal 01.01.1984 al 31.12.1992

AA9 + 3 (max magg.1/3)=12 + 1 (corso)=13;
:arrow:Dal 01.01.1993 al 31.12.1997

AA5 + 1 (1/5) =6 + 13=AA19 (arrotondiamo..?) e vai al 44%.-

Dal 01.01.1998 al 31.12.2007=AA10 + 2 (1/5)= 12 x 1,80%=21,60 + 44%=65,60%;

Dal 01.01.2008 al 31.12.2011=AA4 x 1,80% =7,20% + 65,60%=72,80%.-

Cmq sia e' un po' complicato, ma se ai dei dubbi scrivi alla tua amministrazione per un conteggio

di quanto sopra.- Salutoni
Re: 80% AL 2011
Inviato: dom feb 24, 2013 1:11 pm
da ENTELECHIA
Buongiorno,
ti ringrazio per la risposta, Gino,
mi hai dato una conferma a cio' che temevo...
in effetti, non penso di avere alcuna possibilita' in questo senso....
ringrazio comunque anche tutto il forum, perche' si affrontano tematiche importanti.
continuate cosi'.
buon forum a tutti
Re: 80% AL 2011
Inviato: dom feb 24, 2013 4:52 pm
da gino59
Re: 80% AL 2011
Inviato: lun gen 27, 2014 11:32 am
da rintintin
Desideravo, se possibile approfittare degli esperti, per capire se al 31/12/2011, possa essere arrivato all'80%.
Arruolato il 01/10/1979, termine corso allievi il 31/07/1980, promosso Sergente il 01/04/1981. Effettuato servizio sempre in reparti operativi con la supervalutazione 1/5.
Ricongiunti 11 mesi e 23 gironi di lavoro prearruolamento, riportati sul foglio matricolare.
Grazie.
Re: 80% AL 2011
Inviato: lun gen 27, 2014 1:57 pm
da gino59
rintintin ha scritto:Desideravo, se possibile approfittare degli esperti, per capire se al 31/12/2011, possa essere arrivato all'80%.
Arruolato il 01/10/1979, termine corso allievi il 31/07/1980, promosso Sergente il 01/04/1981. Effettuato servizio sempre in reparti operativi con la supervalutazione 1/5.
Ricongiunti 11 mesi e 23 gironi di lavoro prearruolamento, riportati sul foglio matricolare.
Grazie.
==============================================
....P.S. Un conteggio veloce è del 78,50%.-
3.2 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità
Il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall’articolo 59, comma 6, della legge n.449/1997. In particolare, considerato che l’Istituto subentra nella liquidazione dei trattamenti per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2010, i requisiti prescritti sono 57 anni di età con un’anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall’età anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva.
Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del D.lgs. n.165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni.
Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata per gli ufficiali di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per i Sottufficiali la percentuale di aumento, invece, era del 2,25 per cento fino al 31 dicembre 1997.
Per effetto dell’innalzamento dei limiti di età a 60 anni (articolo 2, comma 1 Dlgs n. 165/1997) e della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 in combinato disposto con l’articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono rideterminati in funzione dell’anzianità posseduta al 31 dicembre 1997 sommando l’aliquota del 1,8% per ogni anno successivo a tale data.-
Re: 80% AL 2011
Inviato: lun gen 27, 2014 9:03 pm
da rintintin
gino59 ha scritto:rintintin ha scritto:Desideravo, se possibile approfittare degli esperti, per capire se al 31/12/2011, possa essere arrivato all'80%.
Arruolato il 01/10/1979, termine corso allievi il 31/07/1980, promosso Sergente il 01/04/1981. Effettuato servizio sempre in reparti operativi con la supervalutazione 1/5.
Ricongiunti 11 mesi e 23 gironi di lavoro prearruolamento, riportati sul foglio matricolare.
Grazie.
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....P.S. Un conteggio veloce è del 78,50%.-
3.2 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità
Il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall’articolo 59, comma 6, della legge n.449/1997. In particolare, considerato che l’Istituto subentra nella liquidazione dei trattamenti per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2010, i requisiti prescritti sono 57 anni di età con un’anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall’età anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva.
Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del D.lgs. n.165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni.
Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata per gli ufficiali di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per i Sottufficiali la percentuale di aumento, invece, era del 2,25 per cento fino al 31 dicembre 1997.
Per effetto dell’innalzamento dei limiti di età a 60 anni (articolo 2, comma 1 Dlgs n. 165/1997) e della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 in combinato disposto con l’articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono rideterminati in funzione dell’anzianità posseduta al 31 dicembre 1997 sommando l’aliquota del 1,8% per ogni anno successivo a tale data.-
Grazie molte Gino,
per la tua cortese disponibilità. Non sono un esperto in materia, anche se cerco di migliorarmi, ed in effetti avevo fatto anche io un calcolo, che mi riportava ad un'anzianità, se pur di poco inferiore all'80%, che avrei raggiunto se non fossero cambiate le cose, mi pare a Settembre 2012.
Ho preferito comunque chiedere a chi è più capace di me .
Ancora grazie
Re: 80% AL 2011
Inviato: lun gen 27, 2014 10:35 pm
da gino59
Re: 80% AL 2011
Messaggio da leggereda rintintin » lun gen 27, 2014 9:03 pm
gino59 ha scritto:
rintintin ha scritto:
Desideravo, se possibile approfittare degli esperti, per capire se al 31/12/2011, possa essere arrivato all'80%.
Arruolato il 01/10/1979, termine corso allievi il 31/07/1980, promosso Sergente il 01/04/1981. Effettuato servizio sempre in reparti operativi con la supervalutazione 1/5.
Ricongiunti 11 mesi e 23 gironi di lavoro prearruolamento, riportati sul foglio matricolare.
Grazie.
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....P.S. Un conteggio veloce è del 78,50%.-
3.2 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità
Il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall’articolo 59, comma 6, della legge n.449/1997. In particolare, considerato che l’Istituto subentra nella liquidazione dei trattamenti per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2010, i requisiti prescritti sono 57 anni di età con un’anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall’età anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva.
Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del D.lgs. n.165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni.
Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata per gli ufficiali di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per i Sottufficiali la percentuale di aumento, invece, era del 2,25 per cento fino al 31 dicembre 1997.
Per effetto dell’innalzamento dei limiti di età a 60 anni (articolo 2, comma 1 Dlgs n. 165/1997) e della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 in combinato disposto con l’articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono rideterminati in funzione dell’anzianità posseduta al 31 dicembre 1997 sommando l’aliquota del 1,8% per ogni anno successivo a tale data.-
Grazie molte Gino,
per la tua cortese disponibilità. Non sono un esperto in materia, anche se cerco di migliorarmi, ed in effetti avevo fatto anche io un calcolo, che mi riportava ad un'anzianità, se pur di poco inferiore all'80%, che avrei raggiunto se non fossero cambiate le cose, mi pare a Settembre 2012.
Ho preferito comunque chiedere a chi è più capace di me .
Ancora grazie
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....Molto preciso , se non vado errato l'80% veniva maturato fine ott/2012.- Saluti