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riscatto lovoro da inps a indap

Inviato: sab gen 26, 2013 7:44 am
da totomsi
Salce e' vero che non si paga piu' il riscatto e passaggio anni contributivi da inps all'indap se si cosa e come fare x la richiesta ? grazie

Re: riscatto lovoro da inps a indap

Inviato: sab gen 26, 2013 1:09 pm
da gino59
totomsi ha scritto:Salce e' vero che non si paga piu' il riscatto e passaggio anni contributivi da inps all'indap se si cosa e come fare x la richiesta ? grazie



:arrow: Pero'.... :?: :arrow: :roll: ragazzi, impariamo a saper cercare e non aspettare :arrow: :shock:




:arrow:
Re: ricongiunzione dopo il 2010
da gino59 » gio gen 03, 2013 6:35 pm

kATANGA ha scritto:
Salve a tutti e buon 2013.
Chiedo gentilmente a voi tutti se noi del comparto sicurezza abbiamo qualche speranza sulle ricongiunzioni gratuite???? Visto che su vari quotidiani e settimanali è riportata tale notizia.
Grazie e ciao a tutti.






Ricongiunzione gratuita
Con questo tipo di ricongiunzione si possono riunire presso l’ex gestione Inpdap i periodi contributivi maturati presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’Inps (articolo 6 della legge 29 del 1979 e articolo 2 della legge 482 del 1988).

A chi si rivolge
Questa forma di ricongiunzione riguarda i dipendenti di enti soppressi con legge regionale o statale e collocati di conseguenza presso un altro ente iscritto all’ex gestione Inpdap.

Requisiti
Per la ricongiunzione gratuita i requisiti richiesti sono i seguenti:

il periodo contributivo da ricongiungere deve essere stato maturato dal lavoratore presso un ente soppresso con legge statale o regionale;
il lavoratore deve essere stato collocato d’ufficio presso un altro ente iscritto all’ex-gestione Inpdap a seguito della soppressione dell’ente di appartenenza.
Come si ottiene
La ricongiunzione si ottiene a domanda, che deve essere presentata alla sede dell’ex gestione Inpdap. Occorre indicare la sede dove è stata versata la contribuzione; non esistono termini di decadenza per la domanda e tale ricongiunzione può essere effettuata anche d’ufficio . La sede dell’ex gestione Inpdap verifica e acquisisce i periodi di contribuzione dal F.P.L.D. dell’Inps e quindi comunica all’interessato l’avvenuto riconoscimento del periodo ricongiunto. Nessun rimborso è dovuto al richiedente.
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Ricongiunzione onerosa (art. 2 L. 29/79)
Questo tipo di ricongiunzione permette di riunire in maniera onerosa tutti i periodi contributivi obbligatori, volontari e figurativi, in un unico trattamento di pensione. I contributi possono essere riferibili all’assicurazione generale obbligatoria, ad altre forme alternative o alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’Inps (ex articolo 2 della legge 29 del 1979).

Con l’entrata in vigore della legge n. 122/2010, per domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010, l’onere calcolato risulta mediamente incrementato a seguito dell’applicazione dei coefficienti rilevati dalle tabelle di cui al D.M. 31/08/2007.

A chi si rivolge
Possono avvalersi di questo tipo di ricongiunzione tutti i lavoratori dipendenti e i loro superstiti, in caso abbiano diritto alla pensione indiretta.

Requisiti
È richiesto almeno un anno di iscrizione al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Inps per i lavoratori non di ruolo; se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.

Come si ottiene
La domanda deve essere presentata alla sede dell’ex gestione Inpdap competente per territorio.

Termini di presentazione della domanda
I dipendenti in servizio possono presentare domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi solo una volta, a meno che successivamente alla prima domanda il lavoratore non maturi un ulteriore periodo assicurativo di dieci anni, di cui cinque coperti da contributi versati in maniera continuativa. Negli altri casi il lavoratore può presentare domanda l’ultimo giorno di servizio, all’atto del pensionamento, per richiedere il trasferimento di ulteriori periodi assicurativi nella stessa gestione in cui è stata operata la ricongiunzione precedente.
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Ricongiunzione ai sensi dell'art.1 L. 29/79
Ricongiunzione presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (F.P.L.D.) dell’Inps ai sensi dell’art.1 della L.29/79

Con l’entrata in vigore della legge n. 122/2010 (31 luglio 2010) vengono estese alla ricongiunzione gratuita presso il F.P.L.D. dell’Inps (art. 1 della legge 29 del 1979) le disposizioni già operanti per le ricongiunzioni onerose.

Questo tipo di ricongiunzione permetteva, in forma gratuita, di riunire presso il F.P.L.D. dell’Inps i periodi di iscrizione all’ex gestione Inpdap, ora tale ricongiunzione non è più gratuita per le domande presentate dall’01/07/2010 in poi.

A chi si rivolge
Qualsiasi lavoratore, purché abbia presso il F.P.L.D. dell’Inps almeno un contributo settimanale che non abbia già dato luogo a pensione. Può essere richiesta anche dall’iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione presso l’ex gestione Inpdap. I superstiti di un lavoratore titolare di più periodi assicurativi in diversi enti previdenziali, possono richiedere la ricongiunzione dei contributi senza alcun termine di decadenza.

Requisiti
Per ottenere questa ricongiunzione occorre avere almeno un contributo settimanale presso il F.P.L.D. dell’Inps.

Come si ottiene
La domanda di ricongiunzione va presentata all’ufficio competente Inps, che trasmette in seconda battuta alla competente sede provinciale o territoriale dell’ex gestione Inpdap la richiesta formale. Anche in questo caso la domanda di ricongiunzione può essere presentata una volta sola, per cui non sono ammesse ricongiunzioni parziali. La ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla prima domanda può essere richiesta solo all’atto del pensionamento, oppure ancora in servizio se l’interessato può far valere almeno dieci anni di ulteriore contribuzione.
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Ricongiunzione contributi versati in Svizzera
Questo tipo di ricongiunzione consente di riunire i contributi versati in Svizzera (leggi 1781 del 1963, 283 del 1973 e 668 del 1981).

A chi si rivolge
Qualsiasi lavoratore.

Requisiti
Il trasferimento dei contributi può essere effettuato solo al raggiungimento dei requisiti per una delle prestazioni previdenziali (pensione o indennità una tantum). I contributi possono essere trasferiti solo se non hanno già dato luogo a prestazioni pensionistiche a carico dell’ente svizzero; in caso possano essere ricongiunti, vengono trasferiti presso l’assicurazione generale obbligatoria (Ago) dell’Inps e poi possono essere ricongiunti presso l’ex gestione Inpdap (legge 29 del 1979).


....Buona visione


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gino59

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